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TINTOLAVANDERIA – NUOVA DISCIPLINA - NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE





TINTOLAVANDERIA - LA NUOVA DISCIPLINA

1. Premessa.

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, la Legge 22 febbraio 2006, n. 84, concernente “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia".
Dai lavori parlamentari si evidenzia quello che è stato l’obiettivo principale della legge, e precisamente quello di definire una disciplina che garantisse un’elevata professionalità, requisiti uniformi di accesso e una fisionomia unitaria dell’attività di tintolavanderia, definendo nel contempo i principi fondamentali di tale attività professionale nel rispetto delle competenze demandate alle Regioni.
Tale obiettivo si rinviene all’articolo 1, laddove si afferma che “la presente legge è volta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente, garantendo l’unità giuridica dell’ordinamento di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione”.


2. Le novità introdotte.

La legge si compone di sette articoli, ma la novità più importante riguarda l’accesso alla professione: d'ora in poi chi vorrà accedere alla professione dovrà individuare un responsabile tecnico in possesso di alcuni requisiti essenziali di abilitazione professionale.
La legge regola anche le modalità di esercizio dell’attività vietandone lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio, definendone i criteri dei servizi di recapito e raccolta dei capi di vestiario e prevedendo un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l’attività senza essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale.
Altra novità importante è che la legge stabilisce che le imprese di tintolavanderia non risponderanno più dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando naturalmente, l’obbligo di usare la diligenza specifica (perizia professionale) richiesta per l’esercizio di un’attività professionale ai sensi della norma prevista dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile.


3. Definizione dell'attività

All’articolo 2 viene data una definizione dell’attività: “costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”.


4. Requisiti - Idoneità professionale

L'articolo 2 della legge n. 84/2006, successicamente modificato dall'art. 79, commi 2 e 3, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, definisce i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in questione.

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato un responsabile tecnico (che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente) il quale deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
1) aver frequentato corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore", come previsto in precedenza.
La durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale è stata fissata: - in almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, dal comma 2, dell'art. 79, del D. Lgs. n. 59/2010);
- della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, dal comma 1-octies, dell'art. 3, della L. n. 12 del 11 febbraio 2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. "Decrero semplificazioni").

2) Essere in possesso di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

3) Essere in possesso di un diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

4) Aver svolto un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
a) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
b) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
c) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata
.

Nulla viene detto in merito al soggetto che dovrà accertare tali requisiti. Si presume che tale compito debba essere affidato al Comune.

Non è consentito svolgere l'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
L'attività potrà pertanto essere svolta solo all'interno di un apposito laboratorio in regola con le norme urbanistiche, di destinazione d'uso, di sicurezza e igienico-sanitarie.


5. Compiti delle Regioni

Le Regioni dovranno definire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni.

Le Regioni dovranno pertanto stabilire se l'esercizio di tale attività sia soggetto a denuncia di inizio attività o sia subordinato al preventivo possesso di un'apposita autorizzazione comunale.

Alle Regioni spetterà anche il compito di stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonchè l'identificazione dei diplomi e degli attestati che potranno essere ritenuti validi e specifici per lo svolgimento dell'attività in questione.
La legge, all'art. 2, comma 6, si limita a stabilire che "Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti".

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese del settore, dovrà stabilire "i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l’avvio e l’esercizio dell’attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi".


6. Norme transitorie

All’articolo 6, successivamente sostituito dal comma 4, dell'art. 79 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della "direttiva servizi" 2006/123/CE), vengono dettate le norme transitorie per le imprese già operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge (28 marzo 2006), che possono essere sintetizzate nei seguenti punti.
1) Le imprese già operanti alla data del 28 marzo 2006 sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia "fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2", e, quindi, non più entro tre anni dalla medesima data (28 marzo 2009), come previsto in precedenza.
2) In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l’idoneità professionale.
3) Le Regioni dovranno definire i criteri e i termini per l’adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Da quanto fin qui detto ne deriva che, fino a quando le Regioni non avranno dettato i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, questi non potranno, di fatto, ricevere denunce di apertura di nuovi esercizi o domande di subentro a seguito di cessione di azienda.


7. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva Servizi"

Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", all'articolo 79 ha modificato la legge n. 84/2006 rispetto ai seguenti punti:
1) semplificazione procedurale con la previsione della dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico perle attività produttive (art. 79, comma 1);
2) modificazione della disciplina dei relativi corsi di qualificazione tecnico professionale (art. 79, commi 2 e 3);
3) modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, relative alla designazione del responsabile tecnico dell'impresa (art. 79, comma 4).
La Dichiarazione di inizio attività (DIA) è stata successivamente sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dall'art. 49, commi 4-bis e 4-ter della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nell’attuale articolo 6 della Legge 84/2006, come da ultimo sostituito dall'art. 79 del D. Lgs. n. 59/2010, si specifica che:
a) le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività professionale di tinto lavanderia; si ritengono autorizzate ad iniziare l'attività in argomento anche le nuove imprese che presentano Segnalazione certificata di inizio attività;
b) le imprese del settore designeranno il responsabile tecnico secondo termini e modalità previste nelle disposizioni regionali.

Le modifiche apportate alla preesistente normativa per effetto dell'art. 79 del D. Lgs. n. 59/2010, oltre a ridurre in misura consistente (da 1.200 a 450 ore) la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale (art. 2, comma 2, lett, a)), ha operato una netta semplificazione nel prevedere che le Regioni dovranno stabilire i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi e identificare i diplomi inerenti l'attività senza una previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'intento di consentire a queste ultime un più rapido intervento attuativo (art. 2, comma 4).


8. La comunicazione di inizio dell'attività

Dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 59/2010 alla legge n. 84/2006, l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia e' soggetta alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990.
Nel modello dovrà essere indicata la persona che assume la qualifica di "Direttore tecnico", in possesso dei prescritti requisiti previsti dalla L. n. 84/2006, anche in assenza di una specifica normativa regionale di attuazione.

Dovranno, inoltre, essere osservate le norme urbanistiche ed edilizie vigenti per i locali sede dell'attività esercitata.


9. Le lavanderie sel-service e le novità introdotte dal D. Lgs. n. 147/2012

L’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 59/2010, è intervenuto sull’art. 79 del citato D.Lgs. n. 59/2010, contribuendo a chiarire la posizione delle imprese di lavanderia c.d. “self-service”, tipologia finora rimaste priva di disciplina normativa.
Le lavanderie self service – come precisa il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012 (punto 11.1) – sono tipicamente costituite da appositi spazi allestiti con lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, che la clientela utilizza direttamente previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.
Presso tali lavanderie non vengono effettuati i lavaggi a secco o trattamenti di macchiatura, stireria, ecc.. L’assenza di tali trattamenti fa si che tale attività non comporta la presenza di emissioni in atmosfera né rischio di scarichi particolarmente inquinanti. Conseguentemente la disposizioni in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico dotato di particolari competenze professionali, richiesto invece per le imprese di tintolavanderia.
In ogni caso, anche per le imprese di lavanderia self-service resta ferma la necessità sia della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tinto lavanderie, con particolare riferimento ai principi in materia di tutela dei consumatori e dell’ambiente,a lle competenze delle Regioni in materia di impatto territoriale e ambientale degli insediamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, alle eventuali sanzioni specificamente applicabili, alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.Lgs. n. 147/2012, clicca QUI.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. La nuova disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 giugno 2006

In risposta a quesiti posti dalla Regione Piemonte, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato la Nota del 8 giugno 2006, Prot. 5265, nella quale sostiene, da una parte, l'impossibilità, per le Camere di Commercio, di negare l'iscrizione al Registro delle imprese di una impresa che intenda svolgere l'attività di tintolavanderia, nonostante si debba ritenere che la nuova legge, almeno nella parte relativa al sistema autorizzativo, non sia immediatamente applicabile.
Il Ministero ricorda che la nuova legge prevede una complessa procedura, con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e l'emanazione di successive leggi regionali, al fine di costituire un sistema amministrativo di autorizzazione fondato sui Comuni.

Quanto alla questione relativa al responsabile tecnico, al controllo del possesso dei requisiti richiesti (di competenza del Comune), il Ministero ritiene che fino all'implementazione della legge, che richiede il duplice passaggio dell'espressione della Conferenza Stato-Regioni e delle successive leggi regionali, "non sia possibile per enti diversi dai Comuni verificare la rispondenza dei requisiti del responsabile tecnico dell'impresa di tintolavanderia".


2. Direttore Tecnico - Obbligo di nomina anche in assenza di normativa regionale - Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 febbraio 2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 31045 del 18 febbraio 2011, rispondendo a dei quesiti posti da un Comune, è tornato sul tema dell'applicabilità della normativa nazionale anche in assenza di una specifica normativa regionale e anche in riferimento alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 59/2010, di attuazione della "direttiva Servizi".

Il Ministero interviene a chiarire l’operatività della legge n. 84/2006 sulle tintolavanderie per confermare la piena applicabilità della norma nazionale anche dopo le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 59/2010.

Il Ministero, anche alla luce della c.d. ”clausola di cedevolezza”, "non ritiene possa essere vanificato o comunque rinviato ad una data indeterminata ed interamente rimessa alla volontà di attuazione amministrativa regionale il principio - introdotto dalla legge n. 84/2006 e confermato dal recente decreto legislativo di attuazione della direttiva "Servizi" - dell’obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell'attività anche in relazione ai possibili rischi professionali, pur ribadendo l'esigenza, già in passato affermata, di evitare che la mancata attivazione da parte delle Regioni dei corsi professionali finalizzati al conseguimento di uno dei possibili requisiti di cui alla norma costituisca un ostacolo ingiustificato all’apertura di nuove imprese del settore".
Si devono trovare di volta in volta soluzioni idonee a consentire di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti in base alla disciplina di settore.
Pertanto, secondo il Ministero, potranno essere considerati validi i titoli di frequenza ad un corso di formazione organizzato sulla base dei contenuti già aprovati da altra Regione.

Secondo il Ministero è possibile individuare tre modalità per sopperire alla mancata determinazione dei requisiti professionali del direttore tecnico da parte delle Regioni.
In primo luogo la normativa attualmente vigente consente l’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico in caso di possesso di un’esperienza professionale specifica maturata attraverso l’inserimento rispettivamente di 1, 2 o 3 anni ai sensi della lettera d) dell’articolo 2.
In secondo luogo la mancata disciplina dei corsi qualificanti da parte di una singola regione non impedisce che possa essere utilizzata la frequenza di un corso i cui contenuti siano già stati riconosciuti validi da una diversa regione.
In terzo luogo le nuove imprese che iniziano la loro attività in Regioni ove non sia stata ancora adottata la disciplina dei corsi per direttori tecnici, possono comunque individuare tale figura:
1) in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio cui fa riferimento la lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 84/2006, vale a dire il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività, fino a quando la normativa regionale non confermerà la sua idoneità o la sua inidoneità;
2) in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio di cui sopra, con l’impegno dell’interessato a conseguire entro un termine prefissato il requisito professionale conseguito attraverso la frequenza ai corsi quando istituiti dalla Regione.

Nella medesima risoluzione in commento il Ministero dello Sviluppo Economico si è pronunciato anche sulla individuazione dell’ente competente ad accertare i requisiti professionali del direttore tecnico, affermando che poiché l’ente destinatario della segnalazione certificata di inizio attività di Tintolavanderia è l’amministrazione comunale, la stessa sarà responsabile dell’accertamento suddetto.
Il testo della risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. Tintolavanderia - Linee guida per qualificazione responsabile tecnico

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Vasco Errani, ha approvato, nella riunione del 25 maggio 2011, le “linee guida per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tinto lavanderia”.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


4. Tintolavanderia - Responsabile tecnico - Titoli di studio abilitanti

La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012, Prot. 12/185/CR6/C9, ha definito per il responsabile tecnico di tintolavanderia i titoli di studio abilitanti.

- Si riporta il testo delle due tabelle a confronto:
. TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA.


5. 29 GENNAIO 2015 - STIRERIA - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulla nomina del responsabile tecnico

La nomina di un responsabile tecnico, secondo la normativa vigente, è necessaria anche per le imprese che intendono svolgere la sola attività di stireria, salvo naturalmente il caso in cui l’attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.
E’ questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 29 gennaio 2015, Prot. 18008, in risposta ad un quesito in ordine al riconoscimento dei requisiti ai fini della nomina del responsabile tecnico per l’attività di stireria - tintolavanderia. La giustificazione si ricava dalla lettura “combinata” degli articoli 2 e 4 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (che ha introdotto la disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), del comma 1-bis, dell’art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010 e del secondo comma dell’art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
Il testo del parere viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. 13 APRILE 2015 - TINTOLAVANDERIA – Problematiche interpretative in materia sanzionatoria – Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

La mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 84/2006 “non costituisce un impedimento rispetto alla immediata vigenza del regime sanzionatorio previsto dalla norma nazionale” e neppure la carenza della norma locale di attuazione “impedisce la immediata applicabilità della disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge 84/2006”.
E’ questo, in sintesi, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, espresso con la nota del 13 aprile 2015, Prot. 51328, emanata in risposta ad un quesito posto dalla Regione Piemonte in ordine alla disciplina degli aspetti sanzionatori previsti dalla normativa concernente l’attività professionale di tintolavanderia.
Ricordiamo, infatti, che la legge 22 febbraio 2006, n. 84, all’articolo 5, reca le norme che regolamentano dettagliatamente l’irrogazione delle sanzioni amministrative; in dettaglio:
- il comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa iscrizione nell’albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, stabilisce che «nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni»;
- il comma 2, alla lettera a), dispone che il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, stabilisca i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle Regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse.
Tale decreto non è stato mai emanato.
Nelle more dell’emanazione della disciplina regionale, l’amministrazione competente dovrà ricorrere ai criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11 della legge 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».
Il testo del parere viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. 28 APRILE 2015 - TINTOLAVANDERIA – Titolo di studio e responsabile tecnico - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 28 aprile 2015, Prot. 59419, affronta nuovamente l’argomento dell’attività di “tintolavanderia” rispondendo a due precisi quesiti.
Il primo è volto a sapere se possa essere considerato un titolo valido per il riconoscimento del possesso del requisito professionale da parte del responsabile tecnico «un diploma tecnico nel cui corso di studi è previsto per 2 anni lo studio di materie quali chimica, fisica e scienze naturali».
Il secondo attiene invece alla necessità di nominare comunque un responsabile tecnico nel caso di una lavanderia self-service in cui le operazioni siano gestite autonomamente dal cliente e le operazioni di pulizia delle macchine avvengano esclusivamente tramite processi automatici gestiti dalle macchine stesse.

Per quanto riguarda il primo quesito, il Ministero ricorda che, in attuazione di quanto disposto al comma 4, dell’art. 2, della L. n. 84/2006, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato, nella seduta del 20 dicembre 2012, l’Accordo recante «Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia» (Prot. n. 12/185/CR6/C9), nel quale vengono elencati i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree il cui possesso abilita il soggetto all’esercizio dell’attività professionale.
Pertanto, per poter determinare se il diploma tecnico oggetto del quesito sia o meno idoneo a configurare il possesso del richiesto requisito di idoneità professionale, è necessario fare riferimento sia all’elenco contenuto nell’Accordo menzionato, che alle eventuali norme regionali attuative del medesimo articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della L. n. 84/2006.

Per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministero risponde che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva servizi”), alla L. n. 84/2006, al comma 1-bis – inserito dall’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 147/2012 - stabilisce testualmente che “Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni”.
Dunque, le imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non è richiesta la nomina del responsabile tecnico.
Il testo del parere viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. 22 SETTEMBRE 2015 - ATTIVITA’ DI TINTOLAVANDERIA - Requisiti richiesti al responsabile tecnico - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

La disposizione dettata dall’art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 84 del 2006 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia) identifica le caratteristiche («attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa») che il periodo di inserimento deve presentare al fine della sua capacità di produrre in capo al prestatore l’effetto giuridico del conseguimento dei richiesti requisiti professionali. In tale prospettiva, si deve ritenere che soddisfi la prescrizione di legge un «periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore» che sia caratterizzato dalla prestazione professionale e continuativa del lavoro da parte del collaboratore, nonché da un inquadramento del soggetto atto, per qualifica, mansione, continuità e durata, a produrre in capo al lavoratore il conseguimento di una esperienza tecnico-professionale idonea a garantire il pieno conseguimento delle finalità (tutela dell’ambiente, dei lavoratori, dei consumatori che si avvalgono dell’opera professionale dell’impresa) che la legge sottende alla necessaria nomina del responsabile tecnico.
L’applicazione di questi principi al singolo caso concreto non può che essere rimessa agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), i quali – in sede di istruttoria della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – potranno stabilire, sulla base della documentazione prodotta dal dichiarante o da acquisirsi presso di questi, l’effettivo conseguimento del requisito professionale richiesto al responsabile tecnico.
Sono questi i chiarimenti giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 22 settembre 2015; Prot. 169302, emanato in risposta ad un preciso quesito in cui si chiedeva cosa dovesse intendersi per “attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa”, al fine di arrivare ad una interpretazione uniforme sul territorio nazionale della disciplina relativa al conseguimento dell’idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia.


9. 27 APRILE 2016 - ATTIVITA’ DI TINTOLAVANDERIA - E’ possibile vendere articoli o prodotti connessi? - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere del 27 aprile 2016, Prot. 116663, risponde al quesito posto da uno Sportello unico di un Comune in ordine alla questione se l’autorizzazione a svolgere l’attività di tintolavanderia dia o meno la facoltà di vendere prodotti connessi all’attività, in analogia a quanto previsto dalla legge sulle estetiste.
A differenza – osserva il Ministero - di quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, in relazione all’attività dell’acconciatore, e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, con riferimento all’attività degli estetisti - le quali, rispettivamente con l’articolo 2, comma 5, e con l’articolo 7, comma 1, consentono alle imprese esercenti di vendere o comunque cedere ai clienti prodotti connessi ai trattamenti effettuati - la legge 22 febbraio 2006, n. 84, all’art. 2, comma 1, non disciplina una simile ipotesi e non prevede espressamente che un’impresa esercente l’attività di tintolavanderia possa cedere alla propria clientela articoli o prodotti, quali, ad esempio, smacchiatori, deodoranti, o altri prodotti per la cura e l’igiene dei capi di abbigliamento.
Tuttavia, bisogna tenere presente che l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998 (disciplina del commercio), alla lettera f) - ripetendo una disposizione di cui al comma 7, dell’art. 5, della L. n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato) - stabilisce che la disciplina introdotta dallo stesso D.Lgs. 114 del 1998 non trova applicazione con riferimento «agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio».
Alla luce delle norme richiamate – osserva il Ministero - sembra dunque potersi dedurre che la vendita di prodotti connessi all’attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio artigianale offerto al pubblico, sia certamente consentita alle tintolavanderie esercitate da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, senza ulteriori adempimenti.
Tuttavia, tale disposizione di particolare favore - secondo lo stesso Ministero – non può essere estesa in via d’analogia a tutte le imprese esercenti l’attività di tintolavanderia, pur se sprovviste della qualità di impresa artigiana.
A questa soluzione sembrano porsi d’ostacolo tanto la lettera delle norme esaminate quanto la considerazione che l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa è invece soggetto in generale alle norme di cui al Titolo III del citato D.Lgs. n. 114 del 1998, le quali sottopongono l’insediamento di attività commerciali a specifici adempimenti in assenza dei quali la vendita al dettaglio non può essere svolta. E’ invece certamente possibile – conclude il Ministero - che una impresa non artigiana eserciti nei medesimi locali tanto l’attività di tintolavanderia quanto l’attività di vendita al dettaglio ove essa presenti l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prescritta per gli esercizi di vicinato ovvero consegua i titoli autorizzativi prescritti negli altri casi dalla disciplina commerciale.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


MODULISTICA

Dal 1 maggio 2018 sono entrati in vigore con accordo del 22 febbraio 2018 i nuovi moduli SCIA unificati e standarizzati per l'attività di tintolavanderia, da utilizzarsi unitamente al modulo SCHEDA ANAGRAFICA approvato con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.

La nuova modulistica può essere presentata:
- direttamente alla Camera di Commercio (nel caso di SCIA semplice di inizio attività);
- al SUAP (nel caso di SCIA semplice di inizio attività), alternativamente rispetto alla presentazione diretta alla Camera di Commercio;
- esclusivamente al SUAP (nel caso di SCIA unica o Condizionata, laddove sia necessario presentare contestualmente segnalazioni, comunicazioni o richieste di autorizzazioni ad altri enti.
L’accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa continua ad essere, in ogni caso, di competenza della Camera di Commercio.

. Se vuoi scaricare la modulistica unificata e standardizzata, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGISLAZIONE NAZIONALE

. Legge 22 febbraio 2006, n. 84: Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dagli articoli 79 e 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il commercio le assicurazioni ed i servizi - Nota del 8 giugno 2006, Prot. 5265: Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia".

. Ministero dello Sviluppo Economico - D.G.S.P.C. - Nota del 27 dicembre 2006, Prot. 72730: Quesiti in merito all'interopretazione della legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia".

. D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59: Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Art. 79. (Testo in vigore dal 14 settembre 2012).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Circolare esplicativa.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 31045 del 18 febbraio 2011: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 79 - Esercizio dell'attività di tintolavanderia - Nomina del direttore tecnico e requisiti professionali in assenza di normativa regionale.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 9 febbraio 2015, Prot. 18008: Attività di stireria. Nomina del responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 13 aprile 2015, Prot. 51328: Attività di tintolavanderia. Problematiche interpretative in materia sanzionatoria.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 28 aprile 2015, Prot. 59419: Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 22 settembre 2015, Prot. 169302: Attività di tintolavanderia. Requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 11 marzo 2016, Prot. 70449: Attività di tintolavanderia. Requisiti professionali.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 27 aprile 2016, Prot. 116663: Attività di tintolavanderia. Vendita di prodotti connessi.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Parere del 20 gennaio 2017, Prot. 18690:Lavanderia self-service. Fornitura di servizi aggiuntivi. Nomina del responsabile tecnico.


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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGISLAZIONE REGIONALE

1. REGIONE VENETO

Dal sito della Regione Veneto apprendiamo quanto segue:
"La Legge del 27 febbraio 2006, n.84, che definisce e disciplina l'attività professionale di tintolavanderia, non è attualmente applicabile, in quanto manca una normativa regionale attuativa.
Pertanto non è necessario segnalare alla Camera di Commercio il responsabile tecnico con i requisiti di professionalità.
Chi intende iniziare ad esercitare l'attività di tintolavanderia come impresa artigiana, deve presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio locale.

La C.R.A. del Veneto, con la Nota del 4 aprile 2007, ha stabilito che - sulla base della nota n. 5265 del 8 giugno 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico - in questa fase transitoria è ammissibile l'iscrizione al Registro Imprese e all'Albo Imprese Artigiane di nuove imprese anche in mancanza del possesso dei requisiti di cui alla Legge 84/2006.
Permane l'obbligo di:
• presentare l'avviso di classificazione di industria insalubre al Comune;
• presentare domanda di autorizzazione allo scarico alla Provincia (?);
• per le tintolavanderie che effettuano la pulitura a secco con impianto a ciclo chiuso, vi è l'obbligo di presentare alla Provincia la richiesta di autorizzazione all'emissioni in atmosfera, ai sensi del D.M. 44/2004
.
Durante l'attività deve essere tenuto un registro sul quale annotare la quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti.


2. REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, Direzione attività produttive, nel rispondere a quesiti posti dalla Camera di Commercio di Alessandria in merito alla corretta interpretazione dell'attuale normativa in materia di tintolavanderia, ha emanato la Circolare 28 ottobre 2010, Prot. 10925, nella quale ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della SCIA e agli adempimenti cui sono sottoposte le nuove imprese.

- Si riporta il testo della circolare:
. Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Circolare del 28 ottobre 2010, Prot. 10925: Attività di tintolavanderia.


3. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

3.1. Parere del 18 aprile 2008

Ad un Comune che chiedeva quale sia la disciplina applicabile in materia di artigianato per l'attività professionale di tintolavanderia e, nello specifico, come debba essere interpretata la disposizione relativa ai requisiti d'idoneità professionale che deve possedere il responsabile tecnico, il Servizio Autonome Locali ha espresso il proprio parere con nota del 18 aprile 2008, dove si ritiene che, "in attesa dell'intervento attuativo delle disposizioni in parola, vada data piena attuazione al fondamentale principio costituzionale di libera iniziativa economica privata, sancita dall'art. 41 Cost.: quindi, si reputa che non sia necessario alcuno dei requisiti previsti dalla normativa succitata in materia di attività artigianale".
Sull'argomento è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con parere del 8 giugno 2006, formulato su istanza della Regione Piemonte. Secondo tale parere, la disciplina relativa ai requisiti del responsabile tecnico (art. 2), al regime autorizzativo (art. 3, comma 3) ed al regime sanzionatorio (art. 5) non è di immediata applicazione fintanto che le Regioni non saranno intervenute con la disciplina di dettaglio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni.

- Si riporta il testo del parere:
. Regione Friuli Venezia Giulia - Sistema delle Autonomie Locali - Parere del 18 aprile 2008, Prot. 6994: Attività di tintolavanderia e disciplina attività artigiana.


3.2. Parere del 19 maggio 2011

Il Servizio per gli affari istituzionali e il Sistema delle Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso un nuovo Parere n. 20286 del 19 maggio 2011, nel quale si sostiene che, in base ai commi 3 e 4 dell'art. 1, D. Lgs. n. 59/2010 (di recepimento della direttiva Servizi) e considerata l'assenza di provvedimenti regionali di attuazione della normativa statale di settore, per l'accesso all'attività di nuova tintolavanderia, non si può prescindere dal possesso dei requisiti professionali stabiliti dal legislatore nazionale, spettando alla competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

. Se vuoi consultare il parere, clicca QUI.


4. REGIONE MARCHE

. REGIONE MARCHE - L.R. 5 dicembre 2011, n. 25: Disciplina dell'attività di tintolavanderia.

. REGIONE MARCHE - L.R. 6 giugno 2013, n. 11: Disciplina dell'attività di lavanderia a gettoni. Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 25 "Disciplina dell'attività di tintolavanderia", 20 novembre 2007, n. 17 "Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista" e 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"


La Regione Marche, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 2 aprile 2012, ha, inoltre, individuato i titoli abilitanti per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia e ha approvato il profilo professionale del responsabile tecnico.

- Si riporta il testo della Deliberazione:
. REGIONE MARCHE - Deliberazione della Giunta Regionale n. 451 del 2 aprile 2012: L. n. 25/2011 - Art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) - Individuazione dei titoli culturali abilitanti per l'esercizio dell'attività, approvazione del profilo professionale del responsabile tecnico di "TINTOLAVANDERIA" e del relativo standard formativo.


5. REGIONE TOSCANA

1) La regione Toscana ha pubblicato, sul B.U.R. n. 49 del 23 ottobre 2010, la L.R. n. 56 del 17 ottobre 2013 recante "Norme in materia di attività di tintolavanderia".
La novità più importante introdotta dalla legge regionale, e prevista dalla normativa nazionale del 2006, è l’introduzione della figura obbligatoria del responsabile tecnico, che potrà essere acquisito comprovando il possesso di attestati di qualifica in materie attinenti l’attività, con periodi di svolgimento di attività pluriennale nell’ambito di imprese del settore, oppure attraverso la frequenza ai corsi di formazione che saranno promossi dalla Regione Toscana.
Sono escluse dall’obbligo della figura del responsabile tecnico le lavanderie a gettone, purché non vi sia presenza di personale nella sede dell’attività. L
’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso i comuni di riferimento.
Nei locali dell’attività sono esposte le tariffe professionali e copia della SCIA.
La nuova normativa definisce anche tutti i casi di subentro per morte del titolare o cessazione dell’attività. Inoltre sono previste sanzioni per ogni tipologia di infrazione alle prescrizioni della legge.
Per l’esercizio dell’attività senza titolo abilitativo scatta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, anche la chiusura immediata.
La norma transitoria prevede che, nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della legge e l’avvio dei corsi di formazione regionali, chi avvia una nuova impresa o chi subentra a titolo di cessione dell’attività potrà indicare un responsabile tecnico sulla base delle disposizioni della legge nazionale oppure potrà indicare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro i due anni dall’approvazione della legge regionale, il requisito professionale.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE TOSCANA - L.R. 17 ottobre 2013, n. 56: Norme in materia di attività di tintolavanderia.


2) Successivamente, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 5 febbraio 2016, la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 6 recante “Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia”.
La legge modifica l’articolo 12 della L.R. n. 56/2013.

Dopo il comma 2, dell’articolo 12, viene inserito il seguente nuovo comma:
“2. bis Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006 , può conseguire l’idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma”.
In sede di prima applicazione della L.R. 56/2013 era stata introdotta una procedura transitoria che riconosceva la figura del responsabile tecnico provvisorio, che avrebbe dovuto conseguire, entro i due anni successivi all'entrata in vigore della legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione.
La disposizione suddetta ha esaurito la sua efficacia e, pertanto, anche al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi, si è ritenuto opportuno abrogarla.

- Si riporta il testo della legge regionale:
. REGIONE TOSCANA - L.R. 27 gennaio 2016, n. 6: Nuove disposizioni in materia di attività di tintolavanderia. Modifiche alla l.r. 56/2013 .


6. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la Deliberazione n. 969 del 15 luglio 2013, la regione Emilia Romagna ha approvato le disposizioni per la formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 84/2006 e riconosciuti i certificati di qualifica professionale regionali.
Di conseguenza le imprese che intendono iniziare l'attività di tintolavanderia sono tenute a presentare, presso il SUAP del Comune di riferimento, una apposita SCIA telematica.

- Si riporta il testo della deliberazione regionale:
. REGIONE EMILIA ROMAGNA - Deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2013, n. 969: Disposizioni regionali attuative in materia di attività professionale di tintolavanderia, ai sensi della legge 84/2006 e s.m..




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Pubblicato su: 2006-03-14 (35117 letture)

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