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AGRICOLTURA - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI - ATTIVITA' AGRICOLA - SFALCI, POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE





LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI

1. Attività connessa e quindi attività agricola

La produzione di energia elettrica (e anche calorica) da fonti rinnovabili agroforestali è da considerarsi attività agricola.
Lo ha stabilito l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), affermando che La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.

Come si può notare, tale norma ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni di:
- energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo
.

La scelta del legislatore di incentivare le fonti agro-forestali per produrre energia "pulita", oltre ad avere un valore etico in direzione ambientale, si colloca anche in linea con le tendenze della normativa comunitaria, come accolta anche nel nostro Paese con il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ("Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità").
Un esempio di energia derivante da fonti agro-forestali è dato dalla valorizzazione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole e zootecniche e dall'uso del mais ceroso o di altre biomasse per la produzione di biogas, che alimenta i generatori che a loro volta producono energia elettrica.
Unica condizione, implicita nel richiamo all'articolo 2135 c.c., è che le fonti agro-forestali siano ottenute prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali svolto sullo stesso fondo su cui è prodotta l'energia elettrica, oppure mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.


2. Elenco dei rifiuti assimilabili alle fonti energetiche rinnovabili

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, il D.M. 5 maggio 2006, che individua i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
Si tratta dei rifiuti che possono accedere ai certificati verdi, gli incentivi riservati dalla legge n. 79 del 1999 alle fonti energetiche rinnovabili (FER).
Con il Decreto del 5 maggio 2006 (in ritardo di quasi due anni: secondo i termini del D. Lgs. n. 387 del 2003 avrebbe dovuto essere emanato entro l'agosto 2004) , il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, mira a dare attuazione all'articolo 17, comma 3 del D. Lgs n. 387/2003 (il cosiddetto "decreto biomasse"), che gli attribuisce il compito di individuare "gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare (...) del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili".
Tale decreto ha, a sua volta, recepito la Direttiva 2001/77/CE slla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
Nel Decreto del 5 maggio 2006, l'apposizione della lettera "B" a una tipologia di rifiuto, lo qalifica come interamente a base di biomassa, quindi fruibile integralmente a fini energetici.
Il testo del decreto e dell'allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.


2.1. I certificati verdi e gli accordi di programma

I gestori di impianti che producono energia elettrica che impiegano, in tutto o in parte, i rifiuti e che vogliono ottenere i “Certificati verdi”, devono presentare richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), con le modalità finora stabilite dai due decreti del Ministero delle attività produttive del 24 ottobre 2005.
La durata dei certificati verdi è stata elevata da otto a dodici anni dall’articolo 267, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006.
L'articolo 3 del D.M. 5 maggio 2006 stabilisce che i rifiuti elencati nell'Allegato 1B possono accedere ai certificati verdi solo con la stipula di un accordo di programma siglato con i Ministeri delle attività produttive (ora: dello Sviluppo Economico) e dell'Ambiente entro il 29 agosto 2006.


2.2. Autorizzazioni richieste

Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti individuati dal D.M. 5 maggio 2006 devono ottenere l’autorizzazione unica prevista dall’articolo 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003.
E’ una autorizzazione regionale che costituisce titolo per costruire e per esercitare l’impianto e deve essere concessa entro 180 giorni dalla domanda.

Entro il 31 maggio 2007 (e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno) i soggetti che effettuano il recupero di energia e di materia dai rifiuti, devono trasmettere all’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e alle Regioni i dati relativi all’anno precedente sulla quantità e sulle tipologie di rifiuti prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R2 a R9, Allegato C, Parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006.


3. Aspetti fiscali della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, affronta gli aspetti fiscali della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, per effetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la determinazione su base catastale del reddito agrario è stata estesa, per opzione, anche alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 99/2004, rivestono la qualifica di società agricole, ossia che svolgono esclusivamente le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. e la cui ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene la locuzione “società agricola”.
Conseguentemente, i soggetti destinatari del regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono:
- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’articolo 2135 del c.c.;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004, che optano per la determinazione del reddito su base catastale
.

Come si diceva sopra, la legge finanziaria 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni di:
- energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo
.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
- per fonti “rinnovabili agroforestali”: s’intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a);
- per fonti “fotovoltaiche”: s’intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica;
- per “carburanti derivanti da produzioni vegetali”: s’intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 Allegato I, articolo 2, comma 2);
- per “prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli”: s’intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare un approfondimento elaborato dalla rivista telematica Fiscooggi, clicca QUI.


4. 5 MAGGIO 2010 - Pubblicato il D.M. 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010 il Decreto 2 marzo 2010, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita' delle biomasse per la produzione di energia elettrica".
Il decreto stabilisce le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa affinche' la produzione di energia elettrica possa essere incentivata con i certificati verdi, ed i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse.
Secondo quanto contenuto all'art. 3, il produttore che intende accedere all'incentivazione presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle biomasse ed e' tenuto inoltre:
- a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A;
- a conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche.

Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalita' operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilita' e rintracciabilita' delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo.
Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalita' stabilite dall'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantita' delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.
La falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8 con le modalita' fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.


5. 11 OTTOBRE 2015 - Tracciabilità delle biomasse - Modificato il decreto ministeriale del 2 marzo 2010

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto 6 agosto 2015 ha apportato modifiche al decreto 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.
Il nuovo decreto, in vigore dal 23 settembre 2015, non modifica la sostanza del precedente decreto ma interviene risolvendo le problematiche riscontrate in passato sulle modalità e tempistiche di presentazione delle domande, ravvisata la necessità di adeguare le tempistiche per l'invio delle richieste e dei successivi adempimenti al fine di sottoporre al controllo della quantità e della tracciabilità le biomasse utilizzate in un periodo coincidente con l'anno solare.
Tuttavia il decreto non introduce modelli innovativi di anticipazione dei Certificati Verdi da filiera corta, ma rinvia ai controlli ispettivi del Ministero e alle verifiche del GSE facendo slittare di oltre 1 anno e mezzo il pagamento dei crediti vantati dagli operatori elettici, escludendo anche l’opportunità di conguaglio prevista ad aprile.

L'articolo 1 del Decreto 6 agosto 2015 modifica il precedente decreto del 2 marzo 2010 alla lettera a) che viene sostituita imponendo di "trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A".
La Documentazione indicata è quella che ciascun produttore di energia elettrica deve acquisire per varie tipologie di biomassa: quella da Colture, gestione del Bosco, Residui di campo delle aziende agricole, Residui agroalimentari, zootecnici e forestali.
Un'ulteriore modifica apportata dal nuovo decreto al decreto del 2 marzo 2010 riguarda l'art.4 il cui comma 3 viene sostituito, riscrivendo la scadenza per la verifica della documentazione da inviare per l'emissione dei certificati verdi. Il nuovo comma recita: "3. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3 comma 1.a, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità e della tracciabilità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso".


6. 19 NOVEMBRE 2015 - Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera

L'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010 ha definito le modalità operative di dettaglio cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e c) del Decreto, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo l, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.
Con la presente Circolare il Ministero delle Politiche Agricole comunica le indicazioni riguardano l'applicazione del Decreto per l'anno 2015.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare e del modello di domanda, clicca QUI.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. 27 MAGGIO 2015 - Classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde - Nota del Ministero dell'Ambiente

Sfalci e residui di potatura da manutenzione del verde possono essere usati per produrre energia se rispettano le condizioni dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 o se possono essere qualificati come “sottoprodotti”.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la Nota 27 maggio 2015, Prot. n. 0006038/RIN, rispondendo al quesito dalla Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER), che chiedeva chiarimenti in merito alla classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde, con specifico riferimento alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ribadisce l'interpretazione consolidata dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006, confermata anche in una precedente nota di chiarimento del 18 marzo 2011, Prot. 8890/TRI/DI.
In sede di recepimento della direttiva quadro 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, è stata riprodotta, nell'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, la disposizione comunitaria che esclude dal campo di applicazione della Parte IV del decreto legislativo citato: "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana".
Pertanto, il Codice ambientale esclude espressamente dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, tra i diversi materiali indicati, gli sfalci ed i residui di potatura prodotti nell'ambito di un'attività agricola, quando impiegati in agricoltura o per la produzione di energia, a condizione che l'impiego non determini rischi o danni per l'ambiente e per la salute.br> Dunque, per escludere i residui di potatura da manutenzione del verde dalla disciplina dei rifiuti occorre dimostrare che i residui:
a) provengono da attività agricola,
b) sono costituiti da sostanze non pericolose,
c) sono impiegati nello stesso o in altro ciclo produttivo, ad esempio per produrre energia da biomassa nel rispetto delle norme vigenti per il settore
.
Naturalmente, se non sono rispettate le condizioni dell'articolo 185, D.Lgs. n. 152/2006, cioè se i residui in parola non sono prodotti nell'ambito di una attività agricola, essi sono sottoposti alla disciplina in materia di rifiuti.

Il Ministero chiarisce poi che, nei casi in cui non sia possibile per l'operatore dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 per la qualifica dei residui ivi elencati come materiali esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti (ad esempio in considerazione della natura dell'attività di provenienza o della destinazione del residuo), è comunque possibile tornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui indicati come “sottoprodotti” ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo D.Lgs n. 152/2006.
Nello specifico, l'art. 184-bis prevede che è considerato "sottoprodotto e non rifiuto” una qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso della stesso o di un successivo processo di produzione da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute o dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana
.
Ciò chiarito, il Ministero ritiene utile precisare come le considerazioni suesposte valgano anche con riferimento ai residui di manutenzione del verde che possono essere qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, quando siano impiegati nel rispetto delle specifiche norme di settore (ad esempio, come nell'ipotesi dei materiali esclusi dalla disciplina rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006) e sia dimostrata la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 184-bis del D.gs n. 152/2006.
Al riguardo, il Ministero precisa come, in relazione alla fattispecie descritta, la nozione di residuo produttivo vada intesa in un'accezione ampia, ricomprendendo anche i residui derivanti dalle attività indicate (manutenzione del verde), come anche confermato dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Consiglio di Stato, 6 agosto 2013, 4151).

Ciò chiarito, quando non ricorrano le condizioni indicale dagli articoli 184-bis o 185 del D.Lgs. n. 152/2006, per la qualifica dei residui come "sottoprodotti", o per l'esclusione dal regime dei rifiuti, i materiali derivanti da attività di sfalcio, potatura e manutenzione del verde dovranno essere qualificati, a seconda dell'attività dì provenienza, come rifiuti urbani o speciali, sulla base della classificazione indicata dall'articola 184, commi 2 o 3 del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Si riporta il testo della Nota ministeriale:
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Nota del 27 maggio 2015, Prot. n. 0006038/RIN: Classificazione dei residui di potatura derivanti da attività di manutenzione del verde.


2. GENNAIO 2017 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI EOLICHE - Non può essere considerata attività agricola connessa

In mancanza di una norma che stabilisca che la produzione di energia derivante da impianti eolici costituisca un'attività agricola connessa, come invece è stato previsto per la produzione di energia da fonte fotovoltaica, non è possibile operare in via interpretativa l'equiparazione del relativo trattamento fiscale. Allo stato attuale non è pertanto possibile estendere alla produzione di energia da fonte eolica i criteri di connessione legislativamente previsti con specifico riferimento alla produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli.
E’ questa la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze a un question time proposto da un parlamentare che chiedeva se la produzione di energia elettrica con pale eoliche installate su immobili appartenenti alle imprese agricole, potesse essere considerata una attività agricola connessa al pari della produzione di energia da fonti fotovoltaiche.
La risposta è stata negativa in quanto la legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) classifica, come attività agricole connesse, la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali (foraggi, cereali, residui zootecnici, ecc.) e fotovoltaiche e quindi rientranti nel reddito agrario.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha, infatti, stabilito, all’art. 1, comma 423, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 369 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), poi dall’art. 22, comma 1, della legge n. 89 del 2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, che “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento”.
Dunque, il legislatore fiscale non ha considerato come connessi all’agricoltura anche gli impianti eolici e al momento, la produzione di energia da risorse idriche non rientra nel settore agricolo.
Ciò ancorché per alcune questioni come la costituzione del diritto di superficie gli impianti eolici abbiano molte affinità con quelli fotovoltaici.

Il legislatore, con lo scopo di promuovere la diffusione delle fonti energetiche alternative rinnovabili, ha attuato i seguenti interventi normativi:
- inizialmente, con l'art. 1, comma 423 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha ricondotto nell'ambito delle attività agricole connesse la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali (biomasse);
- in seguito, con la Legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/1006, ha aggiunto quella da fonti fotovoltaiche ed
- infine, con l'art. 1, comma 369, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha incluso tra le attività connesse anche la produzione di carburanti (biodiesel, biogas ecc.) e prodotti chimici (biopolimeri, bioplastiche ecc.) da prodotti agricoli.
Ne deriva che attualmente possono essere considerate attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile – ed essere tassate in base al reddito catastale agrario – la produzione e vendita di:
- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali;
- energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
.
Non rientra, pertanto, nel settore agricolo la produzione di energia da fonti eoliche e nemmeno da risorse idriche e cioè mediante lo sfruttamento di salti d'acqua.

Al fine di rispettare la ratio della norma, l’Agenzia delle Entrate ha individuato specifici criteri di connessione con l'attività agricola svolta sul fondo, in modo da concretizzare, come per le altre attività connesse, un significativo rapporto con l'attività agricola stessa, e ha chiarito il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici ai fini delle imposte dirette e indirette a seconda della loro natura mobile o immobile.
Con la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate precisa che qualora sia rispettato il criterio della connessione all’attività agricola, il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica oltre il limite dei 260mila kWh per il 2014 e il 2015, dei 200mila KWh per il 2016, si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA.
Oltre questo limite e in assenza di uno dei requisiti di connessione previsti dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW, sarà considerata reddito d’impresa.

Ricordiamo, infine, che il 6 dicembre 2012, è stata presentata una proposta di legge (n. 5622), d'iniziativa del deputato MARROCU, recante “Qualificazione delle attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili svolte da imprenditori agricoli come attività connesse all'attività agricola”, nella quale, in sostanza, si proponeva di annoverare tra le attività connesse all’attività agricola, anche ipotesi di fonti diverse da quelle agroforestali e fotovoltaiche, quale, ad esempio, quella eolica.
La proposta di legge presentava un unico articolo nel quale si stabiliva che “1. La produzione e la cessione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, generata da fonti fotovoltaiche e agroforestali e nella misura massima di 200 chilowatt picco (KWp) da impianti eolici, è considerata attività connessa all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile”.

Nella relazione si sostiene che la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti eolici, pur quando effettuate nell’ambito di un’attività agricola e in connessione con essa, costituiscono anch’esse un’attività agricola connessa, potendosi legittimamente estendere alla fattispecie in oggetto le considerazioni di carattere logico-sistematico che hanno portato il legislatore a stabilire espressamente la rilevanza, rispetto alla tipologia reddituale del reddito agrario, de « la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti (...) fotovoltaiche (...) effettuate dagli imprenditori agricoli ».
Del resto, il Codice civile, al terzo comma dell’articolo 2135, non riporta un elenco delle attività connesse, ma delinea due categorie di attività che, ove svolte dall’imprenditore agricolo, si considerano tali:
1) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento;
2) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta dio legge n. 5622, clicca QUI.


3. MAGGIO 2019 - L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di smaltimento degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico - Modifiche all’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
L’articolo 20 è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori “esclusioni” dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti.
Il provvedimento modifica tale norma che nel testo attualmente vigente è in contrasto col diritto UE.
La modifica stabilisce, in sostanza, che sono esclusi dal regime dei rifiuti anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni, a patto che il materiale sia usato in agricoltura o per produrre energia anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi se non si danneggia l'ambiente e non si mette in pericolo la salute.
La disposizione novella l'articolo 185, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), recante esclusioni dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la cui lettera f) viene interamente sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero concessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana»
. L’articolo 20 della L. n. 37/2019 si riferisce alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Tale norma europea esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, la paglia e ogni “altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Si ricorda che l'articolo 185 del codice dell'ambiente, recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione", prevede, nel testo attualmente vigente, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del Codice medesimo una serie di fattispecie, tra cui, alla lettera f) vigente:
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 185, fattispecie confermata dalla disposizione in esame;
- la paglia, fattispecie anch'essa confermata dalla disposizione in esame;
- gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a) fattispecie questa - non più espunta, come era nel testo originario della norma in esame - bensì riformulata in base alla novella in esame;
- nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana: disposizione come detto in parte riformulata dalla novella qui in esame.

In base al nuovo testo della lettera f) in parola, si prevede che non rientrino nel campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale relativa alla gestione dei rifiuti i seguenti materiali:
- materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dello stesso articolo 184 (fattispecie già prevista a legislazione vigente);
- paglia (fattispecie già prevista a legislazione vigente) e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali. Rispetto alla legislazione vigente, viene prevista la caratteristica che queste siano effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali; nonchè
- gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane.
Tale modifica ricalca sostanzialmente quanto previsto, a legislazione vigente, circa la fattispecie degli sfalci e delle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) - vale a dire i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane, quali giardini, parchi e aree cimiteriali - di cui, con la modifica in parola, si reintroduce l'esclusione (dalla applicazione della normativa sui rifiuti).
Si prevede che tali materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 37/2019 - Legge europea 2018, clicca QUI.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

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RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

- Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso deo biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

- D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128: Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

- D.M. 5 maggio 2006: Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.
- D.M. 5 maggio 2006 - Allegato 1.

- D.M. 29 aprile 2008, n. 110: Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.

- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009: Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo - Aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

- D.M. 5 agosto 2009, n. 128: Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).

- DECRETO 2 marzo 2010: Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Circolare del 19 maggio 2015, Prot. 0036357: Chiarimenti sulla documentazione da esibire per la certificazione della tracciabilità delle biomasse di cui al decreto 2 marzo 2010- tipologia II - gestione del bosco.

- DECRETO 6 agosto 2015: Modifica del decreto 2 marzo 2010 in materia di emissione dei certificati verdi per le verifiche dei controlli delle biomasse.

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - 19 novembre 2015: Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. Applicazione per l'anno 2015.

- AGENZIA DELLE ENTRATE - Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Società agricola che produce energia fotovoltaica - Esercizio dell’opzione per la tassazione su base catastale Art. 1, c. 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art. 1, c. 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.



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Pubblicato su: 2006-03-29 (4148 letture)

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