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PRODOTTI TIPICI DOP - IGP e STG – DISCIPLINARI - REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO - PROCEDIMENTO DI SMARCHIATURA





I PRODOTTI AGROALIMENTARI - PRODOTTI DI QUALITA' DOP - IGP e STG

1. La tutela dei prodotti - I marchi DOP - IGP e STG

Tutta l'Europa è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari, tuttavia quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali si trova in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome.
Questa concorrenza sleale non solo scoraggia i produttori ma risulta fuorviante per i consumatori.
Per questa ragione nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver luogo in un'area geografica determinata e caratterizzata da una perizia riconosciuta e constatata.
La DOP è un marchio di origine che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti.
L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, ecc.) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata.
Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

In l'Indicazione Geografica Protetta (IGP), il legame con il territorio è presente in almeno uno degli stadi della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto.
L’ IGP è un marchio di origine che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.
Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area.
Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

Una Specialità Tradizionale Garantita (STG) non fa riferimento ad un'origine ma ha per oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.
La STG è un marchio di origine introdotto dalla comunità europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali.
Questa certificazione, disciplinata dal regolamento CE 2082/92, diversamente da altri marchi quali DOP e IGP si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.


1.1. Altri marchi di origine - DOC - DOCG - IGT

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) è un marchio di origine che certifica la zona di origine e delimitata della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del vino sul quale è apposto il marchio; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
La categoria dei vini DOC comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione (approvato con Decreto Ministeriale).
Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOC.

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) è un marchio di origine che certifica l'origine e la qualità di un vino. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata; esso viene utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani.
La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione (approvato con Decreto Ministeriale).
Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare.
L'esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell'imbottigliamento, per i vini DOCG è infine prevista anche un'analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un'apposita Commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con la dicitura DOCG.

L'Indicazione Geografica Tipica (IGT) è un marchio di origine che qualifica i vini da tavola prodotti in determinate regioni o aree geografiche secondo un generico disciplinare di produzione (autorizzato per legge); essi possono riportare sull'etichetta, oltre all'indicazione del colore, anche l'indicazione del o dei vitigni utilizzati e l'annata di raccolta delle uve.
La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione Vin de pays per i vini prodotti in Valle d'Aosta, e dalla menzione Landwein per i vini prodotti nella provincia di Bolzano.


2. I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Il disciplinare di produzione è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi.
Queste regole vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa della certificazione poichè definiscono le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto certificato.


2.1. Le caratteristiche del disciplinare

Il regolamento CEE n. 2081/92 definisce le caratteristiche generali di cui si deve occupare il disciplinare di produzione, che sono le stesse sia per la DOP che per la IGP.
Il disciplinare di produzione deve comprendere:
- il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP o IGP;
- la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello stesso;
- la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geografico;
- gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti;
- le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali
.

Secondo il regolamento CEE n. 2082/92 il disciplinare di produzione per le STG deve contenere:
- il nome del prodotto agricolo od alimentare;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che si riferisce alla sua specificità;
- gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale;
- la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo od alimentare con l'indicazione delle principali caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, e/o organolettiche relative alla sua specificità i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.


3. IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

Per incoraggiare le diverse produzioni agricole, proteggere i nomi dei prodotti contro gli abusi e le imitazioni e aiutare i consumatori fornendo loro delle informazioni sul carattere specifico dei prodotti, la Comunità Europea, a partire dal 1992, ha messo in atto dei sistemi destinati a sviluppare e proteggere i prodotti alimentari e ha istituito un regime di protezione e di promozione.


3.1. Il procedimento di registrazione dei prodotti DOP e IGP

La concessione dei riconoscimenti DOP e IGP è soggetta ad una lunga e complessa istruttoria che inizia “dal basso”, con la costituzione della associazione dei produttori interessati e la preparazione della documentazione idonea a presentare la domanda di registrazione del prodotto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Il regolamento prevede che solo le associazioni sono autorizzate ad inoltrare una domanda di registrazione.

La domanda deve essere corredata da:
- elementi chiari di identificazione del prodotto (denominazione, caratteristiche obiettive);
- dettagliato disciplinare di elaborazione del prodotto conforme ad usi leali e costanti consolidati nel tempo;
- zona di produzione;
- documentazione dell’origine storica del prodotto nella zona proposta (la “tradizione” deve risalire ad almeno 25 anni);
- ente incaricato della certificazione (scelto fra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).

Il Ministero, verificata la conformità della documentazione ai requisiti stabiliti dall’Unione Europea, compie una ulteriore verifica con la Regione e la Camera di Commercio territorialmente interessate, e poi pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana attendendo 30 giorni per raccogliere eventuali opposizioni.
Terminata senza intralci questa fase, la domanda viene trasmessa all’Unione Europea che la esamina a propria volta e, ove conforme al Regolamento, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale europea.
In questo caso l’attesa di eventuali opposizioni dura sei mesi, oltre i quali viene finalmente concessa la registrazione, che è formalizzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Da questo momento il prodotto potrà fregiarsi del marchio DOP o IGP, si costituisce e diviene operativo il Consorzio di Tutela del prodotto, organo di rappresentanza dei produttori, e si attiva, a cura dell’ente terzo dichiarato all’atto della domanda di registrazione, il sistema di certificazione del prodotto.


3.2. La procedura di registrazione dettata dal D.M. 27 novembre 2006

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2006, il decreto 17 novembre 2006, che fissa criteri più precisi per la registrazione delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).
Il decreto punta, infatti, a dare maggiori garanzie agli operatori attraverso una più efficace definizione dei soggetti legittimati a presentare le istanze, alle documentazioni da presentare (disciplinare, relazione tecnica, relazione storica, relazione socio-economica, cartografia, ecc.), all'iter amministrativo delle procedura ministeriale.
Tale decreto è stato successivamente abrogato dal D.M. 21 maggio 2007.

A. Soggetto legittimato
Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e' l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.

B. La documentazione da allegare alla domanda
L'istanza di registrazione della DOP o IGP va presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA III.

All'istanza, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) delibera assembleare o atto equipollente dal quale risulti la volonta' dei produttori di presentare istanza per la registrazione di prodotti D.O.P. e I.G.P. qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo;
c) disciplinare di produzione;
d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per una DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (per una IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;
e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione almeno venticinquennale del prodotto in questione, nonchè l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;
f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni: prodotto e struttura produttiva; numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali); destinazione geografica del prodotto (attuale e a 5 anni);
g) cartografia di dimensioni adeguate a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
h) ricevuta del versamento di un contributo, il cui importo e le modalità di versamento dovranno essere fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i) dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni fornite.

C. Termine per l'integrazione delle domande
Il D.M. 17 novembre 2006, nelle «disposizioni transitorie» di cui all'articolo 7, aveva stabilito che le domande già presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del presente decreto dovevano essere integrate entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2007, tale termine è stato prorogato fino al 16 febbraio 2007.


3.3. La procedura di registrazione dettata dal D.M. 21 maggio 2007

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto 21 maggio 2007 (abrogativo del D.M. 17 novembre 2006), che modifica la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari).
La domanda di riconoscimento può essere presentata dall’associazione di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.
L’associazione (di cui possono far parte altri soggetti, purché appartenenti alla filiera) deve:
• essere costituita ai sensi di legge;
• avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda;
• essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare;
• contenere nell’atto costitutivo o nello statuto la previsione che l’associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita
.
In caso di pluralità di richieste per un’unica denominazione, viene individuata l’associazione rappresentativa della percentuale della produzione, nonché della percentuale delle imprese attualmente coinvolte, prevalente rispetto alle altre associazioni.

Con l’istanza di registrazione (in regola con le norme sul bollo, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla delibera assembleare per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario) deve essere trasmessa la seguente documentazione:
atto costitutivo e, ove presente, statuto;
• delibera assembleare da cui risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP (qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto);
disciplinare di produzione;
relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio (inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (nell’ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell’ipotesi di IGP);
relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno 25 anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;
relazione socio-economica;
cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
• ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese a norma dell’art. 18, Regolamento CE n. 510/2006. L’importo e le modalità di versamento del contributo saranno fissati con decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze
.

Le domande già presentate al Ministero prima dell’entrata in vigore del decreto in parola devono essere integrate - entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale - con la relazione tecnica e la relazione storica. In assenza di integrazione della domanda, la stessa viene archiviata.

Il decreto disciplina, inoltre:
• le modalità di compilazione del disciplinare di produzione;
• la prima e la seconda fase della procedura;
• la pubblicazione e trasmissione dell’istanza alla UE;
• le richieste di modifica di disciplinare
.

Protezione transitoria

Può essere richiesta dall’associazione di produttori e/o trasformatori che abbia espressamente esonerato il Ministero da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della richiesta di registrazione della denominazione. Le protezioni transitorie accordate:
• decadono qualora - entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto - non sia approvato il piano dei controlli;
• prima dell’entrata in vigore del decreto in parola, vengono revocate qualora non sia approvato il piano dei controlli entro 12 mesi dalla data di pubblicazione.


4. IL PROCEDIMENTO DI SMARCHIATURA

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 21 luglio 2011, con il quale vengono dettate le modalità di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP.

Il presente decreto - emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 8 bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - individua l'ambito di applicazione dell'art. 1 commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 297/2004 nonche' le condizioni e le modalità attraverso le quali i Consorzi di tutela possono autorizzare la smarchiatura di un prodotto già certificato come DOP o IGP.

Per "smarchiatura dei prodotti" si intende la rimozione, dai prodotti già certificati dall'organismo di controllo come DOP o IGP e detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, di quegli elementi che distinguono e identificano in modo specifico i prodotti che hanno terminato l'iter certificativo previsto dal disciplinare di produzione di riferimento e dalla relative disposizioni applicative e che possono legittimamente fruire della DOP o dell'IGP.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


I PRODOTTI "STG" ITALIANI

Il termine "Specialità Tradizionale Garantita", meglio noto con l'acronimo "STG", è un marchio di origine introdotto dalla Comunita europea volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali.
Questa certificazione, disciplinata dal Regolamento CE n. 509/2006, che ha sostituito il precedente n.2082/92, diversamente da altri marchi quali "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) e "Indicazione Geografica Protetta" (IGP) si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

Alla data del 5 febbraio 2010 sono solo due i prodotti iscritti nel Registro delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), secondo le disposizioni dettate dal Regolamento CE n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, e sono:
- la MOZZARELLA, riconosciuta con Regolamento CE n. 2527 del 25 novembre 1998 (GUCE L. 317/14 del 26 novembre 1998);
- la PIZZA NAPOLETANA, riconosciuta con Regolamento CE n. 97 del 4 febbraio 2010 (GUCE L. 34 del 5 febbraio 2010).


La MOZZARELLA è Specialità Tradizionale Garantita (STG) dell’Unione europea

Con il Regolamento n. 2527/98 del 25 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L317/14 del 26 novembre 1998, la Commissione europea ha iscritto la “Mozzarella” nel Registro delle specialità tradizionali garantite (STG).
Pertanto, a decorrere dal 14 dicembre 1998, la "Mozzarella" è ufficialmente una Specialità Tradizionale Garantita (STG) dall'Unione Europea.
Il testo del regolamento viene riportato nei Riferimenti normativi.

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 28 giugno 2001 è stato approvato il piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla STG "Mozzarella" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

La "mozzarella" è un formaggio derivante da una consolidata tecnologia di caseificazione di pasta filata fresca, patrimonio storico della filiera lattiero-casearia italiana.
Nella sua tipologia più tradizionale, oggetto del presente disciplinare, il prodotto deve essere ottenuto a partire da latte intero che arriva crudo allo stabilimento, eventualmente regolato solo per quanto concerne il contenuto di materia grassa; elemento qualificante è il lattoinnesto naturale, che deve essere preparato con latte proveniente dalla zona di raccolta dello stabilimento di produzione del formaggio e utilizzato in loco.


La PIZZA NAPOLETANA è Specialità Tradizionale Garantita (STG) dell’Unione europea

Con il Regolamento n. 97/2010 del 4 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L34 del 5 febbraio 2010, la Commissione europea ha iscritto la “Pizza Napoletana” nel Registro delle specialità tradizionali garantite (STG).
Pertanto, a decorrere dal 25 febbraio 2010, la Pizza Napoletana è ufficialmente una Specialità Tradizionale Garantita (STG) dall'Unione Europea.
Il logo europeo STG potrà essere utilizzato solo se il prodotto è conforme con il disciplinare di produzione, ma purtroppo sarà comunque permessa la possibilità di continuare a usare il nome di pizza napoletana anche per il prodotto non certificato.
Il testo del regolamento viene riportato nei Riferimenti normativi.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che reca il nome di «Pizza Napoletana»

Le materie prime di base caratterizzanti la «Pizza Napoletana» sono: farina di grano tenero, lievito di birra, acqua naturale potabile, pomodori pelati e/o pomodorini freschi, sale marino o sale da cucina, olio d’oliva extravergine.
Altri ingredienti che possono essere utilizzati nella preparazione della «Pizza Napoletana» sono: aglio e origano; Mozzarella di Bufala Campana DOP, basilico fresco e Mozzarella STG.

La «Pizza Napoletana» STG si presenta come un prodotto da forno tondeggiante, con diametro variabile che non deve superare 35 cm, con il bordo rialzato (cornicione) e con la parte centrale coperta dalla farcitura.
La parte centrale sarà spessa 0,4 cm con una tolleranza consentita pari a ± 10%, il cornicione 1-2 cm.
La pizza nel suo insieme sarà morbida, elastica, facilmente piegabile a «libretto».

- Si riporta il testo del:
. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA “PIZZA NAPOLETANA”.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi scaricare l'Elenco dei Prodotti DOP e IGP, dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (aggiornato al 25.10.2011), clicca QUI

. Se vuoi scaricare l'Elenco dei consorzi di tutela relativi ai prodotti DOP e IGP indicati ai sensi dell'art.14 della legge 526/99, dal sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (aggiornato al 18.10.2011), clicca QUI

. Se vuoi scaricare il VADEMECUM in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, elaborato da Unioncamere e DINTEC (aggiornato a dicembre 2009), clicca QUI

. Se vuoi scaricare laGuida ai Marchi DPO, IGP e STG, elaborata dalla Confederazione Italiana Agricoltori, clicca QUI

. Se vuoi scaricare il “VADEMECUM per le domande di registrazione delle denominazioni d’origine (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nell’Albo comunitario” clicca QUI

. Se vuoi scaricare un elenco completo dei prodotti DOP, IGP e STG, dal sito Wikipedia, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

. Regolamento (CEE) 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

. Regolamento (CEE) 2037/93 del Consiglio del 27 luglio 1993, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

. REGOLAMENTO (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, che completa l'allegato del Regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

. D.M. 28 giugno 2001: Approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario relativi alla STG "Mozzarella" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

. Regolamento (CE) 692/2003 del Consiglio del 8 aprile 2003, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

. Regolamento (CE) 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

. Regolamento (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

. D.M. 17 novembre 2006: Procedure a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. (Decreto abrogato dall'art. 12, comma 2 del D.M. 21 maggio 2007).

. D.M. 21 maggio 2007: Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

. Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

. REGOLAMENTO (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

. REGOLAMENTO (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)].

. REGOLAMENTO (UE) N. 121/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Provolone del Monaco (DOP)].

. D.M. 21 luglio 2011: Modalità di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP.

. DECRETO 14 ottobre 2013: Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.



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Pubblicato su: 2006-11-29 (4299 letture)

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