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FOTOCOPIE – DIRITTI D’AUTORE





FOTOCOPIE – DOVUTI I DIRITTI D’AUTORE

Riferimenti normativi

Come è noto, l’art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.

Si riporta il testo dell’art. 68, come da ultimo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68:
“1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore”
.



La reprografia

La legge del 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto di autore), che integra e modifica la legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941), contiene alcune disposizioni che disciplinano la reprografia, cioè la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili.
Prima di ciò, era vietato fotocopiare senza autorizzazione le opere protette dalla legge sul diritto d’autore, ed erano previste sanzioni civili e penali senza alcuna discriminazione, sia che la fotocopiatura riguardasse alcune pagine o l’intero testo.
Per contrastare, con strumenti adeguati ai tempi, gli atti di pirateria libraria (la cosiddetta reprografia selvaggia) e conciliare gli interessi del pubblico e quelli degli autori e degli editori delle opere tutelate oggetto di riproduzione è stata una nuova normativa, che consente, ora, la fotocopia di opere protette ma solo "per uso personale" e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
La riproduzione "per uso personale" è quella che può essere effettuata per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire ad altri, a pagamento o anche gratuitamente.
In cambio della libertà di fotocopiare, la legge stabilisce che sia dovuto un compenso agli autori e agli editori da parte dei responsabili dei centri o punti di riproduzione.
Inoltre, la misura dei compensi e le modalità di riscossione devono essere concordate tra le associazioni delle categorie interessate (quelle degli autori e degli editori e quelle dei centri di riproduzione) e la SIAE , stabilendo che il compenso per ciascuna pagina di testo fotocopiato non sia comunque inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT.
La negoziazione degli accordi e la riscossione dei compensi sono state affidate dalla legge alla SIAE, che ha anche poteri di vigilanza sui centri di riproduzione, per prevenire ed accertare le violazioni della legge.


La reprografia nelle biblioteche Pubbliche

All'interno delle biblioteche pubbliche possono essere effettuate fotocopie di opere tutelate per uso personale, ma solo per quelle presenti nelle biblioteche ed entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.
Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare e fuori dei cataloghi editoriali: in questo caso le opere possono essere fotocopiate integralmente.
Sono, invece, libere le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche effettuate per i "servizi di biblioteca", cioè per i servizi interni e non per quelli forniti agli utenti.
Sono, quindi, considerate libere le fotocopie che vengono messe a disposizione del pubblico per evitare il deterioramento degli originali.
La legge prevede che i compensi da corrispondere tramite la SIAE agli aventi diritto (autori ed editori) siano in forma forfettaria, limitatamente a quanto incassato per il servizio (che quindi non potrà essere gratuito) senza altre spese a carico dello Stato o degli enti dai cui dipendono le biblioteche.
(Fonte: Sito della SIAE).


Fotocopie - Nuovo accordo sul diritto d’autore

Il 13 gennaio 2009 è stato stipulato il nuovo accordo - ex art. 181-ter della legge n. 633/1941 – tra:
• La Società Italiana Autori ed Editori SIAE,
• l’Associazione Italiana Editori (AIE),
• le Associazioni degli scrittori (il Sindacato Nazionale Scrittori, SNS, il Sindacato Libero Scrittori Italiani, SLSI),
• l’Unione Nazionale Scrittori e Artisti, UIL-UNSA) e
• le Associazioni di categoria CNA-Comunicazione, Confartigianato-Comunicazione, CASARTIGIANI, C.L.A.A.I., LEGACOOP e Confesercenti.

L’accordo – valido fino al 31 dicembre 2010 - riguarda solo i punti di riproduzione e non le biblioteche, che sono oggetto di altri specifici accordi.

Fino al 31 dicembre 2008, il precedente accordo prevedeva, per gli esercizi che effettuavano fotocopie soggette al diritto d’autore con una sola macchina, l’acquisto di “pacchetti” di contromarche del costo di euro 100,00 per l’anno 2006 e 150,00 per il 2007 e 2008, da applicare in relazione al numero effettivo di copie effettuate e in ragione di 7 centesimi di euro per pagina.

Con il nuovo accordo viene previsto un nuovo meccanismo, che è quello del pagamento forfetario “a macchina”.
Per gli esercizi che non svolgano attività di copia in via prevalente e che siano in possesso di un solo macchinario, occasionalmente dedicato alla riproduzione di opere protette (tabaccai, cartolibrerie, ecc.) la misura del compenso è determinata a biennio e verrà corrisposta in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio, nella cifra di 150,00 euro.
I punti copia “professionali” verseranno alla SIAE:
- 200,00 euro all’anno per una macchina,
- 650,00 euro per due macchine,
- 1.300,00 euro per tre macchine,
- 2.200,00 euro per quattro macchine,
- 2.600,00 euro per cinque e più macchine.

Gli esercenti interessati dovranno sottoscrivere una presa d’atto presso le sedi SIAE locali.


Testo dell’accordo

. SIAE, Editori e Associazioni scrittori - Nuovo accordo per i diritti d’autore sulle fotocopie.

. SIAE – Comunicato stampa.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito della SIAE, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito dell'Associazione Italiana Editori, clicca QUI.



Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader Scarica Adobe Reader








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Pubblicato su: 2009-02-06 (2405 letture)

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