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SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - COSTITUZIONE ONLINE IN VIDEOCONFERENZA -TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA - POTERI DEI SOCI - GIURISPRUDENZA





USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO

1. NOVEMBRE 2021 - PUBBLICATO IL D.LGS. N. 183/2021 - RECEPITA LA DIRETTIVA (UE) 2019/1151

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”.

Il decreto, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2021 (ad eccezione dell’articolo 7 le cui disposizioni andranno in vigore il 1° agosto 2023), si compone dei seguenti 12 articoli:
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza
Art. 3 - Pubblicità di dati e atti societari attraverso il registro delle imprese in modalità digitale
Art. 4 - Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali
Art. 5 - Deposito telematico di atti e informazioni relativi a società ed a sedi secondarie
Art. 6 - Modifiche alle norme del codice civile in materia di società
Art. 7 - Scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza
Art. 8 - Consultazione gratuita degli atti e dati tramite il BRIS - e parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione
Art. 9 - Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese
Art. 10 - Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS
Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12 - Acquisizione di efficacia differita per alcune disposizioni.

Il decreto, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2021 (ad eccezione dell’articolo 7 le cui disposizioni andranno in vigore il 1° agosto 2023), si compone di 12 articoli, i cui contenuti essenziali vengono riassunti nei punti che seguono.

1. L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.

2. Gli atti sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
La piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato consente:
a) l'accertamento dell'identità,
b) la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. “Regolamento eIDAS” - electronic IDentification Authentication and Signature),
c) la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché
d) la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

A tal fine, la piattaforma:
a) utilizza mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del regolamento (UE) 910/2014, e
b) assicura il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento di ogni attività;
c) consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti di cui al primo periodo (art. 2, comma 2).

3. Gli atti costitutivi possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli uniformi che dovranno essere adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
l modelli sono redatti anche in lingua inglese e sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
In caso di utilizzo dei modelli uniformi di cui sopra, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà (art. 2, comma 3).

4. Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza Zsi applica l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio. 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.
Il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato (art. 2, comma 4).

5. Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società (art. 2, comma 5).

6. Nei casi previsti dall'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio ha facoltà di rettificare un atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (art. 2, comma 6).

7. La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel Registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica è apposta dal soggetto obbligato o legittimato:
• mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento (UE) 2014/910, o
• mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di iscrizione o di depositi degli atti, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'attico lo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento (art. 5).

8. Vengono apportate modifiche agli articoli 2475 e 2383 del Codice civile e viene, al contempo, aggiunto l’articolo 2508-bs, che disciplina la “Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea”.

Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. 21 OTTOBRE 2022 - Pubblicato il Regolamento che definisce i modelli standard degli atti costitutivi delle SRL costituite in videoconferenza

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155, recante “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.

Ricordiamo che con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021), è stata recepita la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

L’iter, iniziato con l’articolo 29 della legge n. 53/2021 (“Legge di delegazione europea 2020-2021”), pubblicata il 23 aprile 2021, introduce la possibilità di costituire le SRL e le SRLS attraverso una modalità online.
Il passaggio rappresenta un momento chiave, infatti, le modalità di costituzione di queste tipologie di società erano antecedentemente regolate dall’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che richiedeva quale elemento necessario per la stipula dell’atto notarile la presenza delle parti.
Il decreto segna, quindi, l’inserimento dei principi di digitalizzazione all’interno del diritto societario.

L’articolo 29 della legge delega stabilisce, oltre ai principi e criteri direttivi generali, criteri direttivi specifici relativi alla costituzione online delle SRL e SRLS le quali devono: • avere sede in Italia;
avere il capitale versato con conferimenti in denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato al notaio rogante ai sensi dell’art. 1, comma 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
aver stipulato l’atto, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta.
In particolare, con riferimento all’ultimo punto l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 183/2021 prevede che qualora il notaio dubiti dell’identità dei richiedenti o rilevi la mancanza del rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità di rappresentare una società, interrompa l’atto in video conferenza e richieda la presenza fisica delle parti.

Dunque, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

La piattaforma telematica è strutturata in modo da consentire:
• l’accertamento dell’identità dei videopartecipanti,
• la verifica dei certificati di firma utilizzati,
• la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere,
• l’apposizione della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale da parte di tutti i firmatari.

Come detto, all’esito della procedura telematica, l’atto di costituzione della società avrà la forma di un atto pubblico informatico.
Tale peculiare figura di atto pubblico non è estranea al nostro ordinamento, essendo peraltro prevista come forma obbligatoria nel caso di stipula di contratti di appalto di servizi, lavori o forniture con la Pubblica Amministrazione.
L’atto pubblico informatico prevede che le parti, anziché sottoscrivere dinanzi al notaio un documento cartaceo, sottoscrivano con firma digitale il documento informatico contenente l’atto stesso, sul quale a sua volta il notaio rogante apporrà la propria sottoscrizione digitale (contenente la sua firma ed il sigillo).
L’atto pubblico informatico permette quindi alle parti che non risiedano nello stesso luogo di potersi recare ciascuna presso il proprio notaio per stipulare l’atto, consentendo così lo scambio del documento firmato digitalmente fra i due notai coinvolti quasi in simultanea.
Tuttavia, prima dell’introduzione della procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 183/2021 le parti, pur sottoscrivendo digitalmente l’atto informatico, dovevano comunque recarsi fisicamente presso lo studio del notaio o dei notai designati per adempiere a tale incombenza.
Ora, invece, l’ordinamento consente alle parti di stipulare l’atto costitutivo di una SRL / SRLS mediante collegamento da remoto in videoconferenza, non essendo più necessario alcuno spostamento fisico.
L’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 183/2021 prevede poi che l’atto possa anche essere ricevuto dal notaio mediante l’utilizzo di modelli uniformi adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. n. 155/2022:
a) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 «Modello SRL»;
b) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».

Ciascuna Camera di Commercio dovrà pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, anche in lingua inglese.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo, entro 10 giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del Codice civile.

In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.


IL TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. LA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE, LA REGISTRAZIONE E L’INVIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO ABILITATO

1.1. I PUNTI SALIENTI DELLA NUOVA NORMATIVA

All’art. 36 del decreto-legge n. 112/2008, dedicato inizialmente alla sola “class action”, è stato aggiunto - in fase di conversione in legge - il comma 1-bis dedicato alla “sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie”.
In tale comma si stabilisce che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl – oltre che essere redatto con sottoscrizione autenticata e depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del Registro delle imprese (come stabilito dal 2° comma dell’art. 2470 C.C.) - potrà anche essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e precisamente da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

Si riporta il testo del comma 1-bis, dell’art. 36, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112/2008:
“1bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 2470 c.c. prevede quale unica modalità di trasferimento delle quote di s.r.l. la sottoscrizione di un atto autentico da depositarsi, a cura del notaio autenticante, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione sia stabilità la sede della Società.
L'iscrizione del trasferimento nel libro soci dovrà poi avvenire su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 12 agosto 1993, n. 310 (c.d. "Legge Mancino"), mirante a sottoporre ad adeguato monitoraggio gli impieghi di capitale realizzati con strumenti in grado di rappresentare veicoli per l'utilizzo di denaro di dubbia provenienza.
Il provvedimento, dunque, si iscriveva nel contesto delle misure tendenti a prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite.

Cosa cambia con la recente novella legislativa?
il Legislatore ha inteso far venir meno la necessità dell'autentica notarile laddove l'atto di trasferimento sia sottoscritto con firma digitale.
Questo sarà, poi, trasmesso all'ufficio del Registro delle imprese a cura di un soggetto che risulti iscritto negli negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti.
Lo stesso, infine, rilascerà l'attestazione che consentirà all'alienante e all'acquirente (congiuntamente, e non alternativamente, stando alla dizione letterale della norma) di far annotare il trasferimento nel libro soci.
Non si è, dunque, inteso riformare in toto il procedimento di cui all'articolo 2470 c.c., ma si è introdotto un doppio binario in forza del quale l'uso della tecnologia digitale giustificherebbe di per sé il venir meno della garanzia di legalità rappresentata dall'autentica notarile.


1.2. LE PRIME REAZIONI ALLA NUOVA NORMATIVA


La nuova disposizione ha originato roventi polemiche tra i dottori commercialisti ed esperti contabili, che si sono visti ufficializzare una competenza da tempo perseguita, e il Consiglio Nazionale del Notariato, che invece sostiene che tale concessione segni un passo indietro rispetto agli obiettivi di controllabilità e di tracciabilità dei trasferimenti aziendali che si era prefissato la legge n. 310/1993.

C'è chi ha definito la nuova norma un "attentato" alla "autoreferenzialità" del Codice civile.
Scorrendone tutti gli aricoli, e fatti salvi un paio di essi da tempo abrogati, non si trova da alcuna parte ed al loro interno alcun richiamo a norme estranee al Codice civile stesso. Se nel Codice esiste un richiamo, esso è ad altre sue norme e mai a leggi o regolamenti.
Il richiamo "all'art. 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340" costituisce quindi una anomalia grave e difficilmente sanabile del sistema codicistico. (Enrico Maccarone - Notaio in Palermo).


1.2.1. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

In un comunicato del 18 giugno 2008, il Consiglio Nazionale del Notariato aveva sostenuto che ”le cessioni delle quote di srl sottoscritte con la firma digitale rappresenterebbero un grave passo indietro rispetto agli obiettivi di controllabilità e tracciabilità dei trasferimenti delle partecipazioni aziendali perseguito dalla Legge Mancino del 1993…”

. Se vuoi leggere il comunicato stampa del 18 giugno 2008, clicca QUI.


La stessa posizione viene confermata nel successivo comunicato stampa del 24 giugno 2008, nel quale lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato sostiene che ”Consentire che oltre l'autentica notarile si possa utilizzare anche la firma digitale rappresenta quindi un sostanziale passo indietro: non solo si abbandona il controllo di legalità dell'atto assicurato dal notaio, ma si rinuncia alla certezza sull'effettiva provenienza del documento. Con ciò viene messa gravemente a rischio l’affidabilità del Registro delle Imprese e si rinuncia ad uno strumento importante per garantire sui mercati interni ed internazionali la certezza degli assetti proprietari delle imprese”.

. Se vuoi leggere il comunicato stampa del 24 giugno 2008, clicca QUI.


In un ulteriore comunicato stampa del 5 agosto 2008 (data dell’approvazione definitiva della manovra), il Consiglio Nazionale del Notariato rende noto che, a decorrere dal 6 agosto, verrà lanciata una campagna informativa su alcuni dei principali quotidiani nazionali dal titolo “Senza notaio meno sicurezza”, nella quale verranno illustrati ai cittadini i rischi derivanti dagli atti di cessione di quote di Srl svolti senza il controllo di legalità del notaio ma con firma digitale, come previsto dalla legge di conversione della manovra d’estate, approvata il 5 agosto 2008.

. Se vuoi leggere il comunicato stampa del 5 agosto 2008, clicca QUI.

. Se vuoi leggere il testo della pubblicità lanciata sui quotidiani dal notariato, clicca QUI.


1.2.2. LE REPLICHE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

All’assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenutasi il 10 luglio 2008, il presidente della categoria Claudio Siciliotti, dopo aver tracciato un bilancio dei primi sei mesi di attività, torna sull'argomento della cessione di quote delle Srl sostenendo che, pur trattandosi di una battaglia difficile, la categoria non mollerà ma continuerà a sostenerne la liberalizzazione nell’interesse del paese.

. Se vuoi leggere il testo del comunicato stampa del 10 luglio 2008, clicca QUI.


In seguito, dopo le iniziative di pubblicità assunte dal Notariato su diversi quotidiani, i dottori commercialisti ed esperti contabili passano al contrattacco e ritengono che sia stata lesa la loro reputazione professionale.

- Si riporta il testo della:
. Replica di Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili .

- Si riporta il testo del:
. Intervento dell’On. Alessandro Pagano, componente Pdl della commissione Finanze e sostenitore della modifica.


1.2.3. I NOTAI CHIEDONO UN CONFRONTO GUIDATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli, è tornato ad affrontare la questione delle quote di Srl sottolineando che è tempo di affrontare, su un piano complessivo, il nodo dei rispettivi ruoli e delle opportunità, per i laureati in giurisprudenza ed economia e commercio, nell'attuale assetto professionale.
«I notai – ha affermato Piccoli – sono pronti a sedersi a un tavolo di confronto, guidato dal ministro della Giustizia, per verificare quali siano i rispettivi ruoli e quali siano le opportunità che si offrono ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio nel mercato del lavoro del nostro Paese, avendo presente che il Paese ha bisogno di istituzioni efficienti e competitive».
Piccoli ha anche sottolineato che la categoria rispetta le scelte del legislatore e non ha mai inteso alimentare una polemica politica, ma solo evidenziare «i possibili rischi sul funzionamento dei pubblici registri e sulla certezza dei diritti».

- Si riporta il testo del:
. Intervento di Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.


1.2.4. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI RICORRE ALL'ANTITRUST

In data 12 agosto 2008, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna inoltrano all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) una segnalazione concernente una presunta campagna pubblicitaria illecita diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato in violazione al D. Lgs. n. 145/2007, in materia di pubblicià ingannevole.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 5 marzo 2009 ha emesso il provvedimento.

Siciliotti, nella sua qualità di Presidente del CNDCEC, esprime la propria soddisfazione sulla pronuncia dell'Antitrust, ritenendo che “L’Autorità ha confermato di fatto che la pubblicità dei Notai sulla cessione di quote era ingannevole e illecita. La sanzione pecuniaria e’ stata evitata solo perché i notai si sono impegnati a considerare del tutto superato il loro messaggio”.

. Se vuoi leggere il testo del provvedimento dell'Antitrust, clicca QUI.

. Se vuoi leggere il testo del comunicato stampa del CNDCEC del 16 marzo 2009, clicca QUI.


Il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli, replica ritenendo che "l’interpretazione della pronuncia dell’Antitrust del Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Claudio Siciliotti è del tutto arbitraria".

. Se vuoi leggere il testo del comunicato stampa del CNN del 16 marzo 2009, clicca QUI.


1.3. LE INDICAZIONI OPERATIVE FORNITE DAI DOTTORI COMMERCIALISTI, DA UNIONCAMERE E DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1.3.1. LE INDICAZIONI OPERATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

A. 18 SETTEMBRE 2008 - Circolare dell'Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti (IRDCEC)

L’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - ha emanato la Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, avente ad oggetto “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative”.

L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili esamina gli aspetti inerenti al ruolo dell’intermediario, nonché i profili operativi della procedura finalizzati alla registrazione dell’atto presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e al successivo deposito dello stesso presso il Registro delle imprese.

La circolare si sofferma sui profili procedurali, fornendo indicazioni che sono nella larghissima parte frutto di un preventivo confronto con l'UnionCamere e con l'Agenzia delle Entrate.

- Si riporta il testo della Circolare:
. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008: Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative.


B. 22 OTTOBRE 2008 - L'IRDCEC - Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti - emana una nuova circolare

L’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha emanato la nuova Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008, avente ad oggetto “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. n. 133/2008”.
La nuova circolare si sofferma, innanzitutto, sui profili connessi all'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione e fornisce, poi, indicazioni in merito ai controlli che l'intermediario deve effettuare ai fini di un corretto espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, della legge n. 133/2008.

La nuova disciplina consente al professionista di portare a termine la procedura di trasferimento delle partecipazioni che gli viene affidata attraverso il conferimento di un mandato finalizzato alla definizione dell'accordo e alla verifica degli aspetti economici e giuridici ad esso correlati.
Rientra in tale ambito di attività lo svolgimento di una serie di controlli che si rendono necessari in quanto connessi alla verifica dell'osservanza della legge e dell'atto costitutivo della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento.
Il commercialista è tenuto, pertanto, ad effettuare i seguenti controlli:
1) verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti, nonchè, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dai relativi poteri di rappresentanza;
2) verifica della legittimazione a disporre della partecipazione oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;
3) verifica della non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico
.

- Si riporta il testo della Circolare:
. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008: Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della legge n. 133/2008.


1.3.2. LE INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE FORNITE DA UNIONCAMERE

A. La nuova norma e la disciplina applicabile

Per effetto della nuova normativa dettata dall’art. 36, comma 1-bis della legge n. 133/2008, l’atto con il quale viene trasferita la titolarità della quota di Srl – oltre alla tradizionale forma della scrittura privata autenticata richiesta dall’art. 2470 C.C. - può oggi avere natura “informatica” ed essere sottoscritta con firma digitale del cedente e del cessionario ”nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici”.
La normativa a cui si deve far riferimento è quella contenuta nel Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/2005, e nel D.P.C.M. 13 gennaio 2004, concernente “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”.
Pertanto, nel caso in cui l’atto di trasferimento nasca “informatico”, le domande di iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali dovranno essere depositate al Registro delle imprese esclusivamente dal dottore commercialista a ciò incaricato e non anche dalle parti o da una sola di esse.
Ne consegue che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2194 C.C. per l’inosservanza dell’obbligo di iscrizione dovrà essere applicata dall’ufficio a carico del dottore commercialista incaricato del deposito.

B. La creazione e la sottoscrizione del documento informatico

Sotto il profilo operativo, la creazione del documento informatico da depositare presso il Registro delle imprese implica i seguenti passaggi:
• predisposizione dell’atto di trasferimento mediante un programma di videoscrittura;
• conversione del file in formato statico non modificabile (PDF/A o TIFF);
• apposizione della firma digitale da parte di ciascuno dei contraenti (sin dalla prima firma, si genera un file con estensione .p7m);
• apposizione della marcatura temporale al file sottoscritto digitalmente da tutte le parti contraenti (il file .p7m assume l’estensione .m7m).

Dunque, un atto di cessione di quote deve avere necessariamente almeno due firme digitali (una del cedente e una del cessionario) che potrebbero essere apposte anche in momenti diversi.
Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file firmato digitalmente è necessaria l’apposizione della cosiddetta “marcatura temporale”, ricordando che la stessa potrà essere effettuata solo dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei contraenti sull’atto di trasferimento quote .

Da quanto sopra si ricava che non può essere domandata l’iscrizione di un atto di trasferimento di quote redatto su supporto cartaceo, firmato in maniera autografa dai contraenti, scansionato e sottoscritto digitalmente dalle parti; in tal caso, infatti, si avrebbe una copia digitale semplice (si veda l'art. 23 D. Lgs. n. 82/2005), diversa sia dall’originale che dalla copia autentica (le due uniche modalità previste ai fini dell’iscrizione nel Registro imprese).

C. Computo del termine per l'iscrizione dell'atto

L’atto dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dalle parti (cedente e cessionario); l’ultima delle quali dovrà apporre al contratto la marcatura temporale, al fine di attribuire all’atto di cessione una data certa che consenta agli uffici la verifica del rispetto dei termini che la legge impone, ai fini sia della registrazione fiscale (20 giorni), sia dell’iscrizione nel Registro delle imprese (30 giorni).

D. La registrazione e il pagamento dell’imposta di registro

L’atto di trasferimento di quota sociale, prima del deposito presso il Registro delle imprese, deve essere registrato, in termine fisso entro 20 giorni dalla data di formazione (quale risultante dalla marcatura temporale apposta dall’ultima delle parti contraenti), presso l’Agenzia delle Entrate, con applicazione dell’imposta nella misura fissa attuale di 168,00 euro.
La prova della registrazione dovrà essere data mediante produzione di copia informatica (ottenuta mediante scansione) dell’originale cartaceo della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di registro.

E. Le modalità di deposito presso il Registro delle imprese

La domanda (Modello S6):
a) dovrà essere presentata da un professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali);
b) dovrà essere accompagnata dal deposito dell’atto di trasferimento (in formato PDF/A o TIFF) firmato digitalmente dalle parti e riportante la prova dell’avvenuta registrazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate.

La domanda di iscrizione dell’atto eseguita dal professionista non dovrà essere accompagnata da alcuna dichiarazione, qualora il professionista incaricato utilizzi, per apporre la firma digitale, la chiave privata corrispondente ad una chiave pubblica inserita in un certificato digitale di sottoscrizione emesso dall’ente certificatore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o da altro certificatore accreditato che indichi, però, esplicitamente le qualifiche e l’appartenenza ad uno degli ordini territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In caso contrario, il professionista dovrà riportare, nel quadro NOTE del modello S6, la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto ______________, nato a _________ il___/___/_______ , consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________ al numero ___________ . Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti.”

F. Diritti di segreteria e imposta di bollo

Per la richiesta di iscrizione dell’atto di trasferimento di quota sociale presso il Registro delle imprese dovrà essere assolto il pagamento dei diritti di segreteria (nella misura di 90,00 euro) e dell’imposta di bollo (nella misura di 65,00 euro).

ATTENZIONE: Quando in seguito al trasferimento delle quote la società diventa unipersonale oppure si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori dovranno successivamente presentare la dichiarazione indicata dal 4° comma dell'art. 2470 C.C., utilizzando il modello S2. Tale dichiarazione va presentata entro trenta giorni dall'iscrizione del trasferimento della/e quota/e nel libro dei soci .

G. Controllo dell'ufficio del Registro delle imprese

Il controllo dell’ufficio, effettuato ai sensi dell'art. 11, comma 6, DPR 581/95, è limitato alla verifica della regolarità formale della domanda presentata e ha ad oggetto:
• la regolare compilazione del modello di domanda;
• la valida sottoscrizione digitale da parte di un professionista abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater, della L. n. 340/2000;
• il deposito dell’atto di trasferimento di quote in formato digitale, sottoscritto digitalmente e validamente dal cedente e dal cessionario – con successiva apposizione di marcatura temporale;
• l’intervenuta registrazione ovvero la preventiva presentazione dell’atto per la registrazione;
• l’assolvimento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo
.
Non compete all’ufficio alcun controllo circa il merito dell’atto, la validità dello stesso, il rispetto di eventuali clausole di prelazione, gradimento o di intrasferibilità.

- Si riporta il testo della Circolare di Unioncamere:
. UNIONCAMERE – Circolare del 22 settembre 2008, Prot. 14288: Trasferimento di quote di Srl – Art. 36, Legge 6 agosto 2008, n. 133. Indicazioni operative.


1.3.3. LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008, ha fissato le linee operative su come effettuare correttamente la registrazione dei documenti e ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile al trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 112/2008.

A. Come e quando richiedere la registrazione

In attesa che venga predisposta la procedura telematica per la registrazione degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale, l'adempimento sarà assolto seguendo le procedure appresso indicate.
1) Dovrà essere presentata, ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di registrazione da parte dei contraenti, mediante apposito Modello 69, allegando allo stesso:
a) il supporto informatico (CD o DVD) dell’atto sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti,
b) un esemplare in formato cartaceo
.
Ai fini dell'individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell'apposizione, a cura delle parti, dell'ultima firma digitale.
Sono obbligate a richiedere la registrazione esclusivamente le parti contraenti (art. 10, comma 1, lett. a), del T.U.R.), le quali hanno facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati, dotati di procura speciale conferita ex art. 63, secondo comma. D.P.R. n. 600/1973.

2) La richiesta deve essere accompagnata dal Modello F23 a dimostrazione del pagamento:
a) dell’imposta di registro, fissata in 168,00 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento, e
b) dell'imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro sia per l’originale informatico che per l’esemplare cartaceo
.

Ci si è chiesto: per quale motivo l'Agenzia delle Entrate richieda sia l’originale informatico che l’esemplare cartaceo, entrambi assoggettati all'imposta di bollo?
Sarebbe più semplice e meno dispendioso per l'utente depositare presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate solo il supporto informatico contenente il file sottoscritto con firma digitale. L’Ufficio potrebbe in tal caso stampare due copie cartacee del contratto direttamente dal file, evitando di dover verificare la conformità tra il testo sottoscritto con firma digitale e la copia cartacea presentata dal contribuente.
La risposta viene direttamente dall'Agenzia stessa nella Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, al Punto 10.1, che si riporta di seguito.

Si riporta il punto 10.1. della Circolare:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata. Punto 10.1.


Per quanto riguarda l'imposta di registro, nella Circolare viene richiamata la Risoluzione n. 225/2008 (il cui testo viene riportato di seguito), con la quale l'Agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che "se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto"; di conseguenza, l'Amministrazione chiarì l'autonoma tassabilità di ognuna delle cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti.

Per quanto riguarda il Bollo, originale informatico e copia cartacea scontano l'imposta nella misura di 14,62 euro (e non di 15,00 euro: importo prescritto per gli atti di cessione di partecipazioni sociali redatti nella forma di scrittura privata autenticata, sottoposti però, a registrazione telematica) secondo le disposizioni vigenti.

Il codice tributo da indicare nel Modello F23 per il pagamento dell’imposta di registro è il 109T.
Per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, invece, il codice negozio da riportare nel Modello 69 è il 1114.


B. Controllo preliminare di validità

Gli uffici delle Entrate effettuano una prima verifica della validità del documento informatico depositato per la registrazione.
Attraverso un apposito software per il controllo automatico dei requisiti, le Entrate si accertano:
a) che il documento non sia stato modificato dopo la firma,
b) che la marca temporale sia valida e
c) che il certificato del sottoscrittore sia garantito, non scaduto, sospeso o revocato.

Una volta verificata la conformità del documento al codice dell’amministrazione digitale, l’ufficio provvederà alla registrazione e all’archiviazione dell’atto, restituendo uno degli esemplari autenticati al contribuente.


C. Registrazione del documento informatico

Terminata la fase preliminare di controllo, l'ufficio:
a) procedrà alla stampa di una copia dell'atto;
b) verificherà la corrispondenza delle copie cartacee al documento informatico, attestandone la "conformità";
c) liquiderà e registrerà l'atto, apponendo sulle copie cartacee estremi della registrazione e quietanza dei pagamenti;
d) restituirà al richiedente uno degli esemplari autenticati dell'atto; l'altro esemplare e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico rimarranno invece archiviati presso l'ufficio.


- Si riporta il testo dei seguenti provvedimenti:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare del 17 ottobre 2008, n. 58/E: Trasferimento di quote di Srl – Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prime indicazioni operative.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E: Trasferimento Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Cessione di quote sociali - Art. 11 Tariffa del DPR n. 131 del 1986 - Imposta di registro.


1.3.4. 1° APRILE 2009 - L'AGENZIA DELLE ENTRATE FISSA LE NUOVE MODALITA' DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2009, Prot. 42914/2009 (pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 2 aprile 2009), sono state definite le modalità e i termini per l’effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all’articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1° giugno 2009 (60 giorni dopo la pubblicazione).
In ogni caso, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a quella della sua entrata in vigore - previa intesa tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - potranno essere effettuate sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti dal presente provvedimento.


A. Modalità di registrazione e di trasmissione telematica degli atti

Gli intermediari (dottori commercialisti ed esperti contabili) abilitati ad Entratel:
1) dovranno provvedere, per via telematica, alla registrazione degli atti entro 20 giorni dalla stipula;

2) dovranno effettuare, per via telematica, contestualmente alla richiesta di registrazione, il pagamento delle imposte dovute in base ad autoliquidazione (nonché di eventuali interessi e sanzioni), mediante addebito su proprio conto corrente intrattenuto presso gli istituti di credito convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;

3) dovranno trasmettere, per via telematica, il modello informatico unitamente all’atto di trasferimento e ai dati per il pagamento delle imposte.
L’atto di trasferimento delle partecipazioni deve recare i seguenti ulteriori elementi distintivi:
a) la firma digitale dell’intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione;
b) la marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti.

4) L’Agenzia delle Entrate trasmetterà, per via telematica, apposite comunicazioni con le quali attesterà:
a) la ricezione del file contenente l’atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso dall’intermediario, indicando gli estremi di registrazione attribuiti all’atto stesso e restituendo l’atto sottoposto a registrazione;
b) l’esito dell’addebito delle imposte, comunicato all’Agenzia dagli istituti di credito.
La registrazione dell’atto si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti per via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

5) Gi intermediari sprovvisti dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dovranno presentare apposita domanda all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all’Albo e, in conformità con le prescrizioni di cui al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l’assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione.


B. Controlli di trasmissione e scarto dei dati trasmessi

La trasmissione verrà considerata come non effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
b) codice di autenticazione duplicato per effetto di file inviato erroneamente più volte;
c) file non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche dettate dal provvedimento;
d) mancata o erronea indicazione degli estremi necessari per il pagamento delle imposte
.

. Se vuoi scaricare il testo del provvedimento, clicca QUI.


C. Al via la sperimentazione per la registrazione on-line

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 20 aprile 2009, ha reso noto che sta partendo la sperimentazione della registrazione on-line degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie.
L’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) hanno, infatti, concordato il calendario per la sperimentazione della procedura telematica che consente la registrazione degli atti di cessione delle quote sociali.

Fino al 30 aprile, alcuni professionisti, individuati dal CNDCEC, predisporranno i file telematici contenenti gli atti da registrare e li trasmetteranno “off-line” all’Agenzia delle Entrate al fine di testare tutte le applicazioni realizzate.
Dal 6 al 18 maggio avrà corso la sperimentazione, quindi si procederà alla registrazione effettiva degli atti trasmessi dai professionisti che vi prenderanno parte.

. Se vuoi leggere il comunicato stampa, clicca QUI.


1.3.5. 28 APRILE 2009 - EMANATA UNA NOTA INFORMATIVA DEL CNDCEC

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), con Nota informativa del 28 aprile 2009, n. 36/09 ha illustrato la fase di sperimentazione dell'invio telematico degli atti di trasferimento delle partecipazioni di Società a responsabilità limitata.
La procedura finalizzata alla sperimentazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni si articola in due fasi:
• la prima consiste in un vero e proprio test telematico che servirà a testare la procedura telematica attraverso la predisposizione e l’invio simulato di documenti digitali fac-simile di atti di trasferimento;
• la seconda, invece, partirà il 12 maggio 2009 per concludersi sei giorni dopo e vedrà protagonisti i dottori commercialisti che desiderano rendersi disponibili alla fase di sperimentazione. Questi dovranno mettersi in contatto con il referente informatico dell’ordine il quale fornirà un software predisposto dall’Agenzia delle entrate per la compilazione del file telematico di registrazione e spedizione dell’atto.
A questo punto, il professionista intermediario potrà, attraverso ENTRATEL, procedere alla registrazione e spedizione dell’atto.
Seguirà l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate della ricevuta di presentazione e registrazione contenente l’atto originale, che potrà così essere inviato per il deposito al Registro delle imprese.

La fase a regime dell’invio telematico degli atti di trasferimento avrà inizio il 1° giugno 2009 attraverso il modello informatico predisposto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 42914/2009 del 1° aprile 2009.

Si riporta il testo della Nota informativa:
. Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Nota informativa del 28 aprile 2009, n. 36/09 - Sperimentazione della trasmissione degli atti di trasferimento delle partecipazioni.


1.3.6. 15 GIUGNO 2009 - EMANATA UNA CIRCOLARE A CURA DELL'ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - IRDCEC

E' stata pubblicata la circolare IRDCEC n. 10/IR del 15 giugno 2009, che illustra la procedura telematica di registrazione e contestuale pagamento delle imposte relativa agli atti di trasferimento di partecipazioni di S.R.L., redatti ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si riporta il testo della Circolare:
. Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili – Circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009: La procedura telematica di registrazione degli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all'art. 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008.


1.4. LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 2/2009 (DECRETO ANTICRISI) - IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO - LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI E IL REGISTRO IMPRESE

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, in fase di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto all'art. 16 il comma 10-bis nel quale si stabilisce che gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater , della legge n. 340/2000, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata.

Viene poi stabilito che, in materia di imposta di bollo, vanno applicate le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 642/1972, così come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992.

Nel successivo comma 10-ter viene previsto che, con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, saranno stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui sopra.


1.4.1. Aggiornamento dei dati del Registro imprese

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha introdotto una significativa modificazione degli articoli 2470 e seguenti del codice civile, relativamente alla eliminazione del libro dei soci (e del relativo elenco soci annuale) per le società a responsabilità limitata.
Tra le principali novità introdotte dall’art. 16 della norma, viene previsto che:
 gli effetti, che fino ad ora conseguivano all’iscrizione nel libro soci, in futuro dovranno essere riferiti alla pubblicità nel Registro imprese (nuovo art. 2470 c.c.);
 si rende necessario acquisire nel Registro imprese il domicilio dei soci (art. 2479 bis c.c.) e l’entità del versamento della singola quota di partecipazione (art. 2478 c.c. vigente);
 non deve essere più depositato l’elenco dei soci annuale al Registro imprese unitamente al bilancio di esercizio (nuovo art. 2478 bis c.c.);
 entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della norma (e cioè entro il 30 marzo 2009), gli amministratori delle S.r.l. devono provvedere ad aggiornare i dati al Registro imprese “allineandoli” con le risultanze del libro soci.

Il nuovo impianto normativo non si applica alle società cooperative che adottano la forma della S.r.l..
La dichiarazione va eseguita per via telematica o su supporto informatico, con l'utilizzo della firma digitale in forza dell’obbligo contenuto nell'articolo 31, comma 2 della legge n. 340 del 2000.

. Se vuoi scaricare il Manuale operativo per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci, predisposto da Unioncamere, clicca QUI.

Si riporta il testo dell’art. 16:
. Legge 28 gennaio 2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Art. 16.


1.5. AVVIO A REGIME - L'INVIO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO REGISTRATO CON LA PROCEDURA ENTRATEL

InfoCamere ha fornito un aggiornamento, rispetto alle prime indicazioni del giugno scorso, indirizzato al professionista che deve inviare tale adempimento all’ufficio RegistroImprese.
Come meglio precisato nella Circolare Unioncamere del 16 giugno 2009, Prot. 9485/PS/odl, l’Agenzia delle Entrate, con il decreto dirigenziale del 1° aprile 2009, ha definito le modalità per la registrazione fiscale telematica degli atti di trasferimento di quote di SRL a cura dei professionisti abilitati.
Tali modalità sono state oggetto di una fase di sperimentazione iniziata nell’ultima settimana di maggio 2009 e che si è conclusa il 15 luglio 2009.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione dell’atto restituisce al professionista un file digitale in formato ".rel.p7m".
Tale file rappresenta l’atto registrato.

Durante la fase transitoria (fine maggio – 15 luglio 2009) il professionista componeva la pratica allegando:
 l’atto originale sottoscritto digitalmente dalle parti, con apposta la marca temporale, in formato “.m7m”;
 la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate in formato .txt sottoscritta digitalmente dal professionista;
 eventualmente inseriva nel quadro note del modello di domanda l’autocertificazione nella quale attestava l’avvenuta registrazione dell’atto informatico allegato.

A partire dal 16 Luglio 2009 sono attivate le procedure per la gestione automatica dei file in formato ".rel.p7m":
1. è disponibile la versione 6.1.5 del software FedraPlus che permette di allegare file con estensione ".rel.p7m" (in precedenza non gestiti);
2. lo strumento Tyco, disponibile in WebTelemaco per l’invio delle pratiche, gestirà il nuovo formato “.rel.p7m” (con la spedizione tramite “Applet Telemaco” questa funzionalità non sarà disponibile poiché lo strumento è in via di dismissione);
3. i file nel nuovo formato “.rel.p7m” saranno automaticamente gestiti dal sistema e le procedure per la consultazione e l’istruttoria del documento, a disposizione delle Camere, permetteranno la visualizzazione dell’atto e della ricevuta di registrazione, contenuta nel file “.rel.p7m”, senza la necessità di alcun software di lettura.
Il professionista, pertanto, potrà presentare un unico file in formato “.rel.p7m” contenente:
- l’atto di cessione firmato digitalmente dalle parti,
- il modulo di domanda del deposito e
- la ricevuta dell’avvenuta registrazione al competente ufficio delle Entrate.

Si riporta il testo della:
. Nota InfoCamere - Cessione di quote curata dal commercialista - Nota tecnica per l’invio al Registro Imprese dell’atto registrato con la procedura Entratel Aggiornamento luglio 2009.


1.6. L. N. 183/2011 - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ha introdotto, con l’articolo 14, alcune modifiche rilevanti in materia di diritto societario, provvedendo, tra l’altro, alla modifica di alcuni articoli del Codice Civile.
Il provvedimento ha, inoltre, fornito una norma di interpretazione autentica dell’art. 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, stabilendo che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata in esso disciplinato deve intendersi in deroga all’articolo 2470 del Codice civile ed è sottoscritto con firma digitale di cui all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale.

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge di stabilità 2012, clicca QUI.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. SRL - Variazione di quote conseguente a separazione matrimoniale

L'iscrizione al Registro delle imprese dell'atto di variazione delle quote di SRL, conseguente ad un provvedimento di scioglimento del matrimonio non può essere considerato atto "relativo" allo stesso procedimento e pertanto non è ad esso applicabile l'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987-
Questo è il parere dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, espresso nell'Interpello del 19 novembre 2006, Prot. n. 909-52464/2006, inoltrato dalla Camera di Commercio di Parma.
Ricordiamo che, l'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), stabilisce testualmente che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Anche se al termine "tassa" usato dal legislatore deve essere ricompreso qualsiasi tipo di imposizione, ciò non implica tuttavia che l'esenzione di specie possa essere applicata indiscriminatamente a qualsiasi atto che abbia la sua occasione nel procedimento di separazione o divorzio, bensì solo a quelli "relativi" a tali procedimenti, vale a dire privi di causa autonoma ed aventi la propria ragione d'essere nella sistemazione patrimoniale conseguente alla separazione o al divorzio.
Il trattamento di favore, in sostanza, è applicabile anche agli atti posti in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, sempre che tali accordi siano formalizzati nel provvedimento di separazione e ad esso connessi.
Alla luce di quanto sopra, sarà esente da qualsiasi tributo l'atto di variazione delle quote societarie, perché direttamente attuativo del provvedimento giurisdizionale di scioglimento del matrimonio. Non così il successivo atto di iscrizione al Registro delle imprese.
Tale iscrizione, infatti, assolve l'esigenza di rendere conoscibile l'esercizio dell'attività imprenditoriale con la diffusione di fatti ed atti posti in essere dagli operatori economici (efficacia dichiarativa).

- Si riporta il testo dell'Interpello:
. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - Interpello del 29 novembre 2006, Prot. n. 909-52464/2006.


2. SRL - LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE O ESCLUSO - Forma dell’atto e adempimenti al Registro delle imprese – Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 13 febbraio 2012, Prot. 0030197, ha affrontato la problematica dei trasferimenti di quote di Srl derivanti da recesso o esclusione di socio (ex artt. 2473 e 2473-bis C.C.) e, al contempo, ha fornito istruzioni sugli adempimenti amministrativi per darne pubblicità al Registro delle imprese.
I dubbi da risolvere erano i seguenti:
- in che modo e con quale forma deve essere effettuata nel Registro delle imprese l’iscrizione del trasferimento della quota in capo ai soci superstiti?
- E’ applicabile l’articolo 2470 del Codice Civile o si tratta si una ipotesi atipica di modifica dell’assetto societario per il quale la legge non ha espressamente previsto la modalità di comunicazione al Registro delle imprese?


Secondo il Ministero, l’iscrizione delle variazioni intervenute nella compagine sociale a seguito della liquidazione della quota al socio receduto o escluso, mediante l’utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente “accrescrimento” delle partecipazioni dei soci rimasti va effettuata da un amministratore, utilizzando i modelli S2 (quadro note) e Intercalare S, allegando la copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto o escluso.

Schematizzando:
1) soggetto legittimato: un amministratore;
2) termine: nessuno;
3) Modelli:
a) Modello S2 (codice atto A99 - codice forma atto: altra forma): compilare il quadro NOTE con la seguente dicitura: "Recesso /esclusione del socio ...... con liquidazione della quaota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale ac crescimento delle partecipazioni degli altri soci";
b) Intercalare S (codice atto 508): compilato nella parte relativa all'elenco soci, avendo cura di rispettare il principio di proporzionalità;
4) Allegati: copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto o escluso mediante utilizzo delle riserve disponbili e il conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. CESSIONI DI QUOTE DI SRL E CESSIONE D'AZIENDA - Due nuove massime da Conservatori del Registro imprese e Notai lombardi

Dal "Tavolo di confronto sul diritto societario", formato dai Conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia di concerto con i notai indicati dal Comitato regionale notarile lombardo, sono arrivate due nuove massime che hanno per oggetto il deposito e l'iscrizione nel Registro delle imprese di cessioni di partecipazioni di società a responsabilità limitata e di aziende soggette a condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà.

In caso di cessione sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare del bene oggetto di cessione fino a che la condizione non si verifichi.
Identica situazione si ha nel particolare caso della vendita "con riserva di proprietà"; pertanto:
- il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva;
- il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva
.

In caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare dei diritti connessi alla partecipazione, seppur condizionatamente; pertanto:
- il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva.
Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò venga comunicato al Registro delle imprese il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, ovvero ancora ad avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà o al venir meno della riserva o della condizione per altra causa, le parti dell'atto di cessione, di regola congiuntamente, devono comunicare il verificarsi dei suddetti eventi.
Nel caso in cui si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati che ne facciano oggettivamente stato, la comunicazione può essere effettuata da una sola delle parti, allegando la relativa documentazione.
Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel Registro delle imprese, è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.
E' altresì possibile comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione.

- Si riporta il testo delle due massime:
. PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA O CON RISERVA DI PROPRIETA'.

. PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI CESSIONI DI AZIENDA SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA O CON RISERVA DI PROPRIETA'.


4. CONFERIMENTI IN DENARO IN SEDE DI COSTITUZIONE DI UNA S.R.L. – Dal Consiglio Notarile Milanese un chiarimento selle modalità di versamento

Alla luce del nuovo testo dell'art. 2464, comma 4, C.C. (introdotto all'art. 9, comma 15-bis, D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una S.r.l.:
a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;
b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall'atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante;
c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di S.p.a.
E’ questo quanto specificato nella massima n. 148 del 17 maggio 2016 del Consiglio Notarile di Milano.
Il nuovo comma 4 dell'art. 2464 c.c., come riformulato dal citati art. 9 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato mediante deposito vincolato presso una banca (come tuttora previsto in sede di costituzione di S.p.a.), bensì dispone che "Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare". Soggiunge quindi che "I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".
Al deposito in banca, quindi, il legislatore sostituisce una modalità di liberazione del capitale più "snella", pur riaffermando la necessità di non abbandonare le cautele necessarie per garantire l'effettiva formazione del capitale sociale.

. Se vuoi scaricare il testo della massima con le motivazioni, clicca QUI.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

Con la disciplina di recente introduzione, è ora previsto che l’atto di trasferimento di quote di SRL possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato nel Registro delle imprese a cura di un commercialista abilitato.
La norma, che pone numerose questioni di raccordo con la disciplina già dettata dall’art. 2470 del Codice civile e la cui interpretazione ha subito diviso interpreti ed operatori pratici, viene analizzata nelle sue principali implicazioni pratiche e teoriche in un intervento di VINCENZO DONATIVI, dal titolo "Il trasferimento delle quote di S.R.L. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative".
L’articolo, pubblicato sulla rivista "Le società", n. 4/2009 (IPSOA Editore), riprende il testo della relazione svolta alla Convention dei Conservatori del Registro delle imprese organizzata dalla Camera di Commercio di Venezia, da Unioncamere e da Infocamere e tenutasi a Venezia nei giorni 16 e 17 ottobre 2008.

Si riporta il testo dell'intervento:
. VINCENZO DONATIVI - Il trasferimento delle quote di S.R.L. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative.


MANUALI OPERATIVI

Le indicazioni operative delle CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

Le Camere di Commercio della Lombardia hanno predisposto un manuale sulle disposizioni operative regionali, approvate dalla Consulta dei Conservatori della Lombardia, dal titolo "Iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura dei commercialisti, dell’atto di trasferimento di partecipazioni di srl (art. 36, comma 1 bis, legge 133/2008) - Disposizioni operative" (Luglio 2009)

. Se vuoi scaricare il manuale, aggiornato a luglio 2009, clicca QUI.


Le indicazioni operative delle CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA

Le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna hanno predisposto un manuale dal titolo "Iscrizione nel Registro delle imprese di atti di trasferimento di quote di S.r.l. depositati a cura degli iscritti nell'albo dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili - Disposizioni operative" (Versione 1.00 del 28 ottobre 2008).

. Se vuoi scaricare il manuale, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Testo coordinato In vigore dal 22 agosto 2008). Art. 36, comma 1-bis.

. UNIONCAMERE – Circolare del 22 settembre 2008, Prot. 14288: Trasferimento di quote di Srl – Art. 36, Legge 6 agosto 2008, n. 133. Indicazioni operative.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata. Punto 10.1.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare del 17 ottobre 2008, n. 58/E: Trasferimento di quote di Srl – Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prime indicazioni operative.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione del 5 giugno 2008, n. 225/E: Trasferimento Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Cessione di quote sociali - Art. 11 Tariffa del DPR n. 131 del 1986 - Imposta di registro.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Provvedimento del 1° aprile 2009, Prot. 42914/20909: Definizione delle modalità e dei termini per l’effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all’articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 13 febbraio 2012, Prot. 0030197: Artt. 2473 e 2473-bis C.C. - Rimborso delle partecipazioni al socio recedente o escluso mediante utilizzo di riserve disponibili - Forma dell'atto e adempimenti al registro delle imprese - Richiesta di parere.

. DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 183: Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (Testo pubblicato sull'edizionecartacea della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021).

. DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 183: Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale) .

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 26 luglio 2022, n. 155: Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183. (Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022).


GIURISPRUDENZA

1. APRILE 2009 - QUOTE DI SRL - Deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro delle imprese - Sempre necessaria l'autentica notarile della firma digitale

Gli atti di trasferimento di quote di Srl, siglati con la firma digitale delle parti e trasmessi al Registro imprese attraverso il commercialista, non possono essere iscritti in quanto è tuttora necessaria l’autentica della firma digitale da parte del Notaio.
A questa conclusione è arrivato il Tribunale di Vincenza, con Ordinanza del 17 aprile 2009, depositata in Cancelleria il 21 aprile 2009, accogliendo il ricorso contro l'iscrizione di una cessione di quote depositata il 22 dicembre.
Il Tribunale fa propria la tesi argomentata da una parte del notariato secondo cui l'articolo 36, comma 1-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 22 agosto 2009) è una norma «derogatoria» rispetto alla disciplina generale del Codice civile, in particolare l'articolo 2470, comma 2.
In quanto tale, l'interpretazione non può avvenire per analogia; ci si deve rifare strettamente alle regole sul deposito e l'iscrizione degli atti al Registro imprese (D.P.R. n. 581/1995) e alla legge sulla firma digitale (D. Lgs. n. 82/2005).

Per quanto riguarda il Registro imprese, il Tribunale di Vicenza ricorda che «il regime di pubblicità è retto dal principio di autenticità degli atti soggetti a iscrizione, per il quale, almeno in tendenza, si devono iscrivere atti che rappresentino fatti veri». E pertanto non può non optarsi - allo stato della normativa, e sempre salvo un intervento successivo del legislatore - «per la iscrivibilità del solo atto con firma digitale autenticata dal notaio».

Per quanto riguarda la firma digitale, per il Tribunale di Vicenza, la firma digitale cui si fa riferimento nell'articolo 36 del decreto-legge n. 112/2008 è quella prevista dall'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), vale a dire la «firma digitale autenticata, che comporta il controllo notarile di legalità». Non si intende, invece, la firma digitale disciplinata dall'articolo 24, che si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria.

Il mancato coordinamento della nuova norma con gli articoli 2470, comma 2, C.C. e 25 del D. Lgs. n. 82/2005 ha creato non pochi problemi agli interpreti in ordine all’autenticazione delle firme digitali, richiesta dalla norma civilistica per i trasferimenti di quote attuati con la procedura notarile, che alcuni ritengono non più necessaria per i trasferimenti di quote in formato digitale attuati per il tramite del commercialista.
Anche dopo l’introduzione della procedura semplificata di competenza del commercialista (con la firma digitale delle parti), l’art. 2470, comma 2, C.C. continua a richiedere, per l’iscrizione nel Registro delle imprese, l’autenticazione della firma di tutte le parti dell’atto di trasferimento di quote da parte del Notaio (procedura ordinaria).
E’ necessario ricordare la differenza tra la “firma digitale semplice” e la “firma digitale autenticata” (artt. 21, 24 e 25, D. Lgs. n. 82/2005).
Secondo il Tribunale di Vicenza, la locuzione contenuta nella nuova normativa “sottoscritto digitalmente” non equivale a “sottoscritto digitalmente con firma non autenticata”.
Se il legislatore avesse voluto riferirsi a questa modalità lo avrebbe esplicitato, per esempio con la formula «in deroga all'articolo 2470, comma 2 del Codice civile», in cui si prevede l'autentica notarile. Invece, la disposizione del Codice civile è richiamata proprio là dove si prevede la nuova procedura con firma digitale.
La conclusione circa l'autosufficienza della firma digitale "semplice" porterebbe, d'altra parte, alla convivenza di procedure inconciliabili: quella assistita dal controllo di legalità, assicurata dal notaio, e quella del commercialista, che a questi controlli non è tenuto.

In conclusione, le parti, dopo aver redatto l’atto (su supporto cartaceo oppure informatico) senza l’assistenza di alcun professionista o averlo redatto in presenza e/o con l’aiuto del notaio o del commercialista, dovranno in ogni caso rivolgersi al Notaio per l’autenticazione della firma sia essa stata apposta su carta o in formato digitale, e poi, ottenuta una copia autentica in formato digitale dal Notaio autenticante, su supporto informatico, potranno far trasmettere l’atto in formato digitale al Registro delle imprese dal commercialista.

Si riporta il testo dell'Ordinanza del Tribunale di Vicenza:
. TRIBUNALE DI VICENZA - Ordinanza del 17 aprile 2009, depositata in Cancelleria il 21 aprile 2009 - Proc. R.G. n. 2498/2009.


2. APRILE 2010 - Giudice del Registro di Grosseto - Trasferimento di quote di SRL - Necessaria l'autentica notarile

L'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Grosseto, a seguito del parere del Giudice delle Imprese di Grosseto espresso il 22 aprile 2010, richiede l'autentica notarile degli atti di trasferimento delle quote S.R.L. (art. 2470 Codice Civile).

. Se vuoi scaricare il comunicato dell'Ufficio del Registro delle imprese di Grosseto sulle nuove modalità per il deposito dei trasferimenti di quote di Srl, clicca QUI.


3. AGOSTO 2011 - CONSIGLIO DI STATO - E' ingannevole da parte dei notai pubblicizzare il messaggio "Senza notaio meno sicurezza"

Dopo il TAR Lazio, anche il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4737, depositata il 9 agosto 2011, ha accolto il ricorso dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, contro la “pubblicità ingannevole” posta in essere dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo slogan “senza notaio meno sicurezza”.
La campagna veniva contestata dai commercialisti, innanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva aperto un procedimento, chiuso infine senza sanzioni, in quanto gli impegni in quella sede offerti dal Consiglio Notarile sarebbero risultati “idonei ad eliminare i profili di ingannevolezza e comparazione illecita presenti nei messaggi”.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 145 del 2007, “l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità’.
L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione”
.

Si ricorda altresì che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con propria deliberazione del 15 Novembre 2007 ha approvato le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

Il TAR del Lazio, nel 2010, aveva tuttavia annullato la decisione dell’ Autorità Garante, perchè gli impegni presi dai notai erano da ritenere inidonei e perchè i commercialisti dovevano comunque essere sentiti, prima della chiusura del procedimento.
Ora il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli impegni, a suo tempo presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, non potevano essere nemmeno esaminati, in quanto presentati fuori dal termine massimo previsto dalla normativa in materia.
In particolare, l’art. 8 della delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 (regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita) prevede che “entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità”.

Si riporta il testo della Sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n. 4737, depositata il 9 agosto 2011.


4. OTTOBRE 2013 - CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Avviso di convocazione assemblea – Valido se spedito nel termine statutario o almeno 8 giorni prima

Le Sezioni unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.

Il procedimento di convocazione dell'assemblea, quale presupposto della regolare costituzione dell'organo collegiale investito del potere di esprimere la volontà della compagine sociale, è disciplinato, attualmente dall'art. 2479-bis C.C (in precedenza era l'art. 2484 C.C.).
Entrambi gli articoli specificano sia il modo di convocazione dell'assemblea che va effettuata a mezzo di lettera raccomandata, sia il contenuto essenziale dell'avviso, poiché esso deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni relative al tempo ed al luogo in cui verrà tenuta la riunione, sia il termine entro cui detta comunicazione deve essere spedita.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato come l'art. 2484, comma 1 e l'art. 2479-bis, comma 1 C.C. facciano testualmente riferimento alla “spedizione” e non alla “ricezione” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, disponendo che quest'ultima deve avvenire con un determinato anticipo rispetto all'assemblea dei soci.
Per i giudici di legittimità è pertanto necessario fare unicamente riferimento al momento della spedizione dell'avviso e non alla ricezione ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione dell'assemblea dei soci.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno inoltre sottolineato come l'indicazione fatta dal legislatore di far decorrere il termine di convocazione dalla data di spedizione dell'avviso e non dalla ricezione dello stesso trovi la sua giustificazione nella necessità di salvaguardare la speditezza del procedimento assembleare per un duplice ordine di ragioni:
1) è garantita la possibilità di calcolare il termine di convocazione a partire da una data, sin dall'inizio, facilmente individuabile giacché essa dipende dall'attività del soggetto che procedere alla notificazione;
2) il momento della spedizione dell'avviso di convocazione è generalmente unico, senza che sia pertanto necessario verificare la data dell'avvenuta ricezione da parte di ciascun socio.
Si può infatti presumere che, una volta spediti gli avvisi di convocazione entro il termine normativamente prescritto, gli stessi siano stati ricevuti in tempo utile per consentire ai soci di poter partecipare all'assemblea, sebbene alcune comunicazioni possano essere state ricevute in tempi differenti.
Circostanza che può incidere sullo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui questo viene informato della convocazione della riunione assembleare e quello in cui l'adunanza è destinata ad avere luogo.
Si tratta di un inconveniente che i giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto superabile dal momento che sarebbe comunque da ritenersi legittimo per il socio formulare una richiesta di rinvio dell'assemblea laddove le questioni poste all'ordine del giorno fossero particolarmente complesse in rapporto al minor tempo messo a disposizione per effettuare le proprie valutazioni.
La richiesta di rinvio sarebbe giustificata non solo in forza di quanto previsto dall'art. 2479-bis, ultimo comma, C.C. per la l'assemblea totalitaria, ma anche in ragione del principio di buona fede che investe i rapporti societari.

Si riporta il testo della Sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO - Sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013 - SOCIETA' - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Avviso di convocazione in assemblea - Spedizione dell'avviso nel termine legale o statutario - Sufficienza - Limiti.


5. SETTEMBRE 2015 - TRIBUNALE DI NAPOLI - TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI - Iscrivibili nel Registro delle Imprese tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione

Il connubio tra il principio di tassatività delle iscrizioni e quello di completezza comporta quale logico corollario che sono iscrivibili tutti gli atti inerenti le vicende circolatorie delle quote di una s.r.l., anche se non comportano una modifica immediata della loro titolarità; tra questi devono essere compresi anche quelli giudiziari che hanno ad oggetto la definizione delle situazioni rilevanti ai fini pubblicitari.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2470 c.c. consente l’iscrizione di tutte le vicende che interessano le quote, anche qualora non comportino l’immeditato trasferimento della partecipazione sociale e siano solo prodromiche ad esso.
E questa la posizione assunta dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, con l’Ordinanza del 22 settembre 2015, n. 17064.

Il problema affrontato dal Tribunale di Napoli riguarda la questione dell’iscrivibilità di atti per i quali non è espressamente previsto l’obbligo di pubblicità legale; in altre parole, il problema è se sia possibile iscrivere nel Registro delle Imprese non solo gli atti di trasferimento di partecipazioni sociali di una s.r.l., ma anche atti diversi, quali, ad esempio, i provvedimenti giudiziali che riguardino tali vicende.
Il dubbio nasce dalla circostanza per cui il nostro ordinamento prevede sia il principio della tipicità delle annotazioni, sia quello della completezza delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell’impresa, tale da essere resa nota ai terzi per assicurare la certezza dei traffici giuridici.
L’art. 7, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995 prevede che siano iscritti nel Registro i soli atti per i quali tale adempimento è previsto dalla legge, così come l’art. 2188 del Codice Civile dispone che il registro sia istituto al solo fine di riprendere le annotazioni indicate espressamente dal legislatore.
Le norme appena richiamate esprimano chiaramente il principio della tipicità delle annotazioni.
Non sfuggono tuttavia a codesto Giudicante - scrive il Tribunale di Napoli - le recenti soluzioni giurisprudenziali innovative in tema di atti iscrivibili nel suddetto registro così come il superamento delle interpretazioni restrittive del principio di tipicità che governa il sistema della pubblicità commerciale (il dibattito è stato riaperto con un provvedimento del Giudice del Registro di Milano confermato in sede di reclamo – Giudice del Registro Milano, 17 aprile 2014 e Trib. Milano, 4 luglio 2014 - che ha ammesso l’iscrizione nel R.I., con efficacia prenotativa, di domande giudiziali aventi ad oggetto la titolarità di quote di SRL; ma già in passato vari giudici avevano ritenuto ammissibile l’iscrizione nel R.I. dell’atto di citazione diretto ad ottenere la declaratoria di simulazione dell’atto di trasferimento di quote di SRL (Trib Napoli 23 aprile 2015, inedita, Trib. Ferrara 9 maggio 2005, in Società, 2006, p. 488, Trib. Perugia, 25 febbraio 2002, in Società 2002, p. 1008, Trib. Milano, 4 aprile 2001, in Giur. It., 2001, p. 1196).
Al principio di tassatività delle annotazioni nel Registro delle Imprese deve in buona sostanza aggiungersi, quale addentellato indispensabile, quello della completezza delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell’impresa e tale che debba essere resa ostensibile ai terzi per la certezza dei traffici.
Non va taciuto, al riguardo, che varie norme del codice civile rendono palese la volontà del legislatore di offrire pubblicamente notizie omnicomprensive sull’imprenditore e/o sulla società (si cfr. ad esempio l’art. 2196 c.c. sull’imprenditore individuale, gli artt. 2328 e 2330 c.c. sulla spa, gli artt. 2463 e 2470 c.c. sulla srl etc.).
D’altro canto, neppure va dimenticato che la disposizione è frutto della modifica introdotta dalla legge 310/1993, tesa a consentire il raggiungimento della massima trasparenza in tema di partecipazioni societarie e degli assetti proprietari.
Provando a tirare le fila del discorso appena tracciato, il principio della tassatività delle iscrizioni non può essere letto disgiuntamente a quello della completezza delle stesse, a sua volta necessaria ad assolvere a quelle necessità di chiarezza delle vicende societarie segnalate dalla cd. Legge Mancino ( legge 310/1993 cit.).
In tale logica pare condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene di dare un’interpretazione estensiva del comma 3 dell’art. 2470, riferendolo non solo agli atti di trasferimento in senso tecnico delle partecipazioni societarie, quanto anche a quelli destinati ad incidere comunque su tale titolarità; quindi, ad esempio, degli atti costitutivi di garanzie reali, delle domande giudiziali volta all’accertamento della nullità o della simulazione assoluta dei trasferimenti di quote.

Si riporta il testo della Sentenza:
. TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA - Ordinanza del 22 settembre 2015, n. 17064.


6. NOVEMBRE 2017 - Soci di S.r.l. - NO al recesso per giusta causa - Sentenza del Tribunale di Catanzaro

Il socio di società a responsabiliotà limitata non può esercitare il diritto di recesso "per giusta causa", dal momento che non può essere estesa alla società a responsabilità limitata la regola in tema di recesso per giusta causa recata, in materia di società di pertsone, dall'articolo 2285, comma 2, del Codice civiole.
E' quanto deciso dal Trbunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 21 novembre 2017.
La decisione del Tribunale si fonda sull'idea che la complessiva disciplina dettata dal legislatore della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), ha costruito, con riferimento alla società a responsabilità limitata, "un apparato normativo tendenzialmente chiuso ed autonomo" rispetto a quello delle società di persone e della società per azioni.
La disciplina specifica del recesso dalla SRL risulta, infatti, ben definita nell'articolo 2473 del Codice civile, "sia per quanto riguarda le cause legittimanti che le modalità di liquidazione della quota del socio receduto", cosicchè non è possibile applicare analogicamenten la normativa dettata per altri tipi di società.
Nel caso concreto, si è dunque discusso dell’illegittimità del diritto di recesso esercitato dal socio di una Srl, con riferimento alle modalità e alle forme utilizzate per l’esercizio del recesso e alle motivazioni alla base della decisione di recedere, con la conseguenza che, essendo il recesso considerato illegittimo, ne derivava che il socio non avrebbe mai perso tale sua qualità.
Il legislatore ha previsto una serie di ipotesi «legali» di recesso: la facoltà di uscire dalla società per unilaterale volere dei soci di Srl gli compete quando «non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società» o una «rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci».
Inoltre, se lo statuto lo consente, il socio di Srl può esercitare il recesso «in ogni momento», dando però «un preavviso di almeno centottanta giorni» (art. 2473, 2° comma, C.C,) «termine che può essere allungato con previsione statutaria, ma non abbreviato».


6. AGOSTO 2020 - I Soci di S.r.l. hanno il diritto di convocare l’assemblea

Qualsiasi socio di SRL che detenga almeno un terzo del capitale sociale è abilitato a convocare l'assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione, non essendo tale requisito richiesto dall’art. 2479 c.c. a differenza della fattispecie di cui all’art. 2367 c.c. dettato per la società per azioni.
Il Tribunale di Milano, Sez. XV, con la sentenza del 3 aprile 2020, n. 2253/2020, conferma così, ancora una volta, il suo orientamento in tema di convocazione dell’assemblea da parte dei soci di srl.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Sezione specializzata - si legge, infatti, nella sentenza - che il disposto del primo e del quarto comma dell'art. 2479 c.c. abilitano qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare un'assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti.
Tale legittimazione sussiste anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo nella convocazione di assemblea e consente ai soci di “procedere a detta convocazione direttamente e immediatamente”.
Questo orientamento è stato avallato anche dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Ia Civ., Sentenza n. 10821 del 25 maggio 2016) ed è considerato ormai consolidato dalla Sezione Specializzata di codesto Tribunale.
Con detta sentenza, infatti, la Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di inerzia dell’organo di gestione, il socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale ha il potere di convocare direttamente l’assemblea dei soci.
La Corte di Cassazione, dunque, ha abilitato il socio detentore del quorum a convocare l’assemblea in un caso di inerzia astratta e potenziale dell’amministratore, senza perciò condizionare quel potere ad un’inerzia effettiva, condizione, del resto, non prevista dal disposto dell’ art. 2479, commi 1 e 4, c.c.
La riforma del 2003 - come evidenzia la Cassazione - ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L'autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l'estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall'art. 2367 cod. civ.: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari.
L'obiettivo di fondo della riforma - si legge nella citata sentenza n. 10821/2016 - è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all'amministrazione.
D'altra parte – continua la Corte - l'inapplicabilità dell'art. 2367 cod. civ. porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l'inerzia ostruzionistica dell'amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall'ordine del giorno.
Nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale nel riconosciuto potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.
Il descritto orientamento va condiviso anche nel caso in cui lo statuto demanda la convocazione all'organo gestorio, tenuto conto che le disposizioni di cui all’art. 2479, commi 1 e 4, c.c. costituiscono regole legali di garanzia inderogabile, e che il rinvio previsto dall’art. 2479 bis, comma 1, c.c. all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" va piuttosto riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo.
Ne consegue che neppure la disposizione statutaria, che demanda agli amministratori la convocazione all’organo amministrativo, preclude l’applicazione della norma di garanzia inderogabile di cui all’art. 2479, comma 1, c.c., nell’interpretazione ora delineata.

Nella vita di qualsiasi società non è infrequente che i soci si trovino ad affrontare situazioni di crisi gestionale o di dissidio con gli amministratori, che rischiano anche di portare al blocco dell’attività di impresa.
In questi frangenti, accade talvolta che gli amministratori adottino atteggiamenti ostruzionistici diretti ad evitare il più possibile l’intervento dei soci, facendo anche forza sulle disposizioni di statuti adottati senza particolare cognizione di causa o mutuando formulari proposti senza particolari accorgimenti rispetto alla specifica situazione della società o della compagine sociale.
Nelle società a responsabilità limitata, tuttavia, il nostro ordinamento offre un rimedio a tali situazioni di crisi, garantendo ai soci che detengono almeno un terzo del capitale sociale il potere di sottoporre determinati argomenti all’assemblea, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori (art. 2479 comma 1 c.c.).
Dal punto di vista pratico, si è però spesso posto il problema di chi avesse il potere di convocare una simile assemblea, specialmente nel caso in cui lo statuto della società affidasse in via generale il potere di convocazione all’organo gestorio, e quindi generalmente al Consiglio di Amministrazione (o all’Amministratore Unico).
Affrontando situazioni di tal genere, la giurisprudenza di merito e di legittimità sono intervenute - in più occasioni e anche recentemente - statuendo che i soci hanno il potere diretto di convocare l’assemblea, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni (cfr. Cass. Civile, sez. I, 25.05.2016, n. 10821; Tribunale Milano, decreto 02.05.2017 n. 1367, sentenza 10.11.2016, sentenza 12.3.2013 n. 3404; sentenza 1.3.2012 n. 5244; sentenza 11.11.2013 n. 14157).
I giudici hanno infatti interpretato in maniera estensiva la norma dell’art. 2479 primo comma c.c. che, nelle società a responsabilità limitata, attribuisce ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale il potere di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea e conseguentemente hanno ritenuto che in esso rientra necessariamente anche il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti.
Tale conclusione è stata ritenuta la più conforme alla posizione di centralità che la riforma del diritto societario italiano del 2003 (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche e integrazioni) ha riconosciuto ai soci delle società a responsabilità limitata, e portando all’interpretazione dell’art. 2479 primo comma c.c. come una norma di garanzia inderogabile dei diritti e dei poteri di controllo riconosciuti ai soci.
Il potere di convocazione diretto dei soci non è tuttavia senza limiti, dovendo essere comunque esercitato nell’ambito del generale principio di buona fede e a fronte dell’inerzia degli amministratori: in questo senso, la giurisprudenza si è premurata di precisare che la convocazione diretta dei soci presuppone che sia stato previamente e inutilmente sollecitato l’esercizio del relativo adempimento all’organo amministrativo. In altre parole, è necessario che prima venga richiesto agli amministratori di convocare all’assemblea e solo dopo che essi non abbiano provveduto, i soci potranno procedere direttamente alla convocazione. (cfr. Trib. Roma, Sez. spec. Impresa, sentenza 22.09.2016).
Per la convocazione dell’assemblea nell’ambito di tale potere, i soci dovranno procedere comunque nel rispetto dello statuto, o in mancanza, della legge. Posto che, come accennato in precedenza, gli statuti normalmente non contemplano l’esercizio di tale potere, i soci dovranno quindi rispettare le previsioni dell’art. 2479-bis comma 1 c.c., procedendo alla convocazione dell’assemblea con comunicazione per iscritto che riporti una descrizione precisa dell’ordine del giorno, nonché del luogo e dell’ora della riunione. Tale comunicazione dovrà poi essere inviata a tutti i soci, agli amministratori e all’organo di controllo (ove presente) utilizzando raccomandata con ricevuta di ritorno e dando un preavviso di almeno 8 giorni.
Il mancato rispetto di tali formalità rischia di assoggettare la conseguente delibera assembleare al rischio di impugnazione e di possibile dichiarazione di invalidità (cfr. Tribunale di Milano, Sez. spec. Impresa, ord. 14.06.2017).
Si tratta ovviamente di un elemento che non va trascurato, posto che l’utilizzo di tale potere di convocazione si rende usualmente necessario in ipotesi di conflittualità endosocietaria, che rende quindi molto verosimili contenziosi giudiziari anche su questioni squisitamente formali o procedurali.

Quanto sopra dimostra ancora una volta come nel sistema italiano, ai soci di società a responsabilità limitata è garantita un’apposizione di assoluta preminenza nell’ambito della struttura della società, che si presenta come un modello votato a valorizzare i profili di carattere personale presenti nelle piccole e medie imprese, che usualmente adottano forma sociale.
Tale preminenza è tale che i soci, in presenza di determinate condizioni, hanno anche il potere di auto-convocare un’assemblea e prendere decisioni, anche in contrato con le previsioni dello statuto e l’opinione degli amministratori.
Come accennato in precedenza, tale diritto è spesso disconosciuto ma va tenuto in attenta considerazione perché può rivelarsi particolarmente importante nelle situazioni di dissidio con i membri dell’organo di gestione consentendo ai soci di evitare situazioni di stallo e prendere le decisioni che ritengano più opportune per l’attività della propria società, come ad esempio proprio la revoca degli amministratori.

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza del Tribunale di Milano n. 2253/2020, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 10821/2016, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (12898 letture)

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