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BILANCI DELLE SOCIETA' - PROCESSO DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE - ADEMPIMENTI PUBBLICITARI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE - CASISTICA E APPROFONDIMENTI





I BILANCI D'ESERCIZIO DELLE SOCIETA'
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI


1. I BILANCI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' COOPERATIVE

1.1. REDAZIONE DEL BILANCIO - GLI ALLEGATI

Il bilancio di esercizio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e il risultato economico dell'esercizio.
In altre parole il bilancio è il documento che racconta cosa è successo nell'impresa nel corso dell'esercizio, quale è stato il volume dei ricavi e dei costi, se la gestione ha provocato un utile o una perdita, qual'è la situazione patrimoniale e finanziaria.
Il Codice civile regolamenta la redazione del bilancio d'esercizio nelle società di capitali stabilendo in modo rigoroso i prospetti che lo compongono e lo accompagnano, il contenuto e i criteri di valutazione.
In particolare in queste società il bilancio d'esercizio si compone di tre parti strettamente connesse e costituenti un tutto inscindibile. Esse sono:
lo Stato patrimoniale, che mette in evidenza il patrimonio esistente a fine periodo amministrativo, come risulta dai processi di valutazione necessari per giungere alla redazione del reddito d'esercizio. Viene redatto a sezioni divise in base a uno schema a struttura obbligatoria;
il Conto economico, che mette in evidenza il processo di formazione del risultato economico d'esercizio. Viene redatto in forma scalare in base a uno schema a struttura obbligatoria a valore e costi della produzione, in cui i costi sono classificati per natura;
la Nota integrativa, che svolge una funzione esplicativa e di analisi dei precedenti prospetti attraverso tabelle e con linguaggio discorsivo. Presenta anche informazioni che non hanno espressione contabile e commenta i criteri di valutazione applicati.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, per effetto del disposto di cui all'art. 2425-ter C.C. - introdotto dall'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati) - viene prevista, come nuovo allegato al bilancio d'esercizio, la redazione del rendiconto finanziario.
Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, "l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".
Dunque, gli amministratori dovranno, a decorrere dal 1° gennaio 2016, redigere il bilancio di esercizio, costituito:
- dallo stato patrimoniale,
- dal conto economico,
- dal rendiconto finanziario e
- dalla nota integrativa
(art. 2423, comma 1, C.C.).


1.2. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 51/2003/CE in relazione alle sole disposizioni obbligatorie in materia di bilancio d’esercizio e consolidato.
Tra le novità del provvedimento, si ritiene di particolare interesse “operativo” quella che aggiunge maggiori e più qualificanti contenuti alla relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio e a quello consolidato.
Secondo la direttiva comunitaria, «la relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell’informazione finanziaria».


1.2.1. La relazione sulla gestione al bilancio consolidato

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, nel recepire la direttiva, ha conseguentemente modificato l’art. 40 D.Lgs. n. 127/1991 che disciplina la relazione sulla gestione al bilancio consolidato, con effetto a partire dall’esercizio il cui inizio è successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto (12 aprile 2007) e quindi, nel caso di esercizi solari, dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.
La relazione dovrà contenere un’analisi non solo fedele ed equilibrata ma anche esauriente della situazione dell’insieme delle imprese consolidate, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui le stesse sono esposte.

- Sull'argomento, riportiamo uno studio elaborato dalla Commissione di diritto societario dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano:
. Soluzioni operative: novità nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato.


1.2.2. Relazione sulla gestione - Il documento IRDCEC

Nel documento n. 1 di ottobre 2008 l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.) ha raccolto le nuove disposizioni introdotte all'articolo 2428 del codice civile.
Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stata data parziale attuazione al contenuto della direttiva comunitaria n. 51/2003 che interviene sulla disciplina della Relazione sulla gestione.
La nuova formulazione dell'art. 2428 c.c. contiene importanti novità che hanno modificato in maniera sostanziale i contenuti della relazione sulla gestione che, secondo il nuovo dettato, deve diventare uno dei principali veicoli informativi per la comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento della gestione.
In particolare, l’I.R.D.C.E.C. nel documento n. 1 sostiene che l’organo amministrativo, nella redazione della relazione sulla gestione, deve sviluppare una vera e propria investigazione puntuale e obiettiva della realtà dell'impresa, illustrando il quadro fedele senza standardizzarne i contenuti.

Questo importante documento da allegare al bilancio, quindi, non deve più limitarsi all'elencazione dei fatti avvenuti, senza alcuna indicazione delle prospettive e dei rischi aziendali.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.


1.3. BILANCIO - TERMINI E PROCESSO DI APPROVAZIONE

PREMESSA - Mancata approvazione del bilancio - Le responsabilità degli amministratori
L’approvazione del bilancio di esercizio costituisce un momento imprescindibile per la vita della società. È, pertanto, indispensabile che gli amministratori della società predispongano il progetto di bilancio e lo sottopongano al giudizio dell’assemblea dei soci per la sua approvazione.
L’organo amministrativo che non predispone il progetto di bilancio annuale e, conseguentemente, non convoca l’assemblea dei soci, si espone ad un’azione di responsabilità promuovibile da parte della società e dei creditori sociali, oltre che all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal codice civile.
L’assenza di un bilancio approvato ha conseguenze rilevanti anche sul piano fiscale, in quanto il legislatore tributario non dispensa affatto la società dal versamento delle imposte in assenza di un bilancio d’esercizio.

L’art. 2364, comma 1, C.C. prevede che “nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio.
Nel successivo comma 2 stabilisce, inoltre, che "L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione".


1.3.1. Iter di approvazione del bilancio d'esercizio

Ogni anno le società di capitali e le società cooperative, tramite i propri organi rappresentativi, devono convocare l’assemblea dei soci per approvare il bilancio di esercizio. Ma prima della convocazione dell’assemblea dei soci, gli organi direttivi della società devono redigere il progetto di bilancio che spesso presenta delle criticità derivanti dalla complessa e variegata normativa civilistica e fiscale.
Il processo di formazione e approvazione del bilancio è articolato in quanto concorrono i diversi organi della società:
- gli amministratori che lo redigono;
- i sindaci o il revisore legale che hanno gli obblighi di vigilanza e controllo;
- l’assemblea che lo approva.
Prima di ripercorrere l’iter di formazione e di approvazione del Bilancio si ritiene opportuno ricordare che la società potrà scegliere di redigere, a seconda delle sue caratteristiche dimensionali:
- il bilancio ordinario;
- il bilancio abbreviato;
- il bilancio per le micro-imprese
.
Gli adempimenti previsti per ciascuna di queste nuove forme di Bilancio sono profondamente diversi, in quanto diversi sono i documenti che compongono il Bilancio stesso.

Il Codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:
1) redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta);
2) trasmissione del progetto di bilancio agli organi preposti al controllo (se esistenti);
3) deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci;
4) approvazione del progetto di bilancio da parte dell’assemblea dei soci;
5) deposito del bilancio approvato presso il Registro imprese, entro 30 giorni dall’approvazione.

1) L’organo amministrativo della società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Consiglio di gestione, ecc.) deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d’esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori (stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario; relazione sulla gestione, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis Codice civile).

2) Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall’organo amministrativo, ma nelle società in cui è presente l’organo di controllo (collegio sindacale, revisore, società di revisione), è necessario che lo stesso sia consegnato a tale organo almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, comma 1, C.C.).
Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all’organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell’assemblea fissata dagli amministratori (esempio: se l’assemblea è stata convocata per il 28 aprile 2019, la trasmissione andrà effettuata entro il 29 marzo 2019).
L’organo di controllo (Collegio sindacale o soggetto incaricato della revisione legale) ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio.
Una volta redatta, la relazione deve essere inviata all’organo amministrativo.
Nel caso in cui non sia depositata la Relazione del Collegio Sindacale si ritiene che i soci non possano correttamente deliberare l’approvazione del Bilancio, ragion per cui la delibera di approvazione potrebbe essere impugnata ai sensi dell’art. 2377 C.C. e conseguentemente annullata.

3) Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (art. 2429, comma 3, C.C.), l’organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:
- il progetto di bilancio;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;
- le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.
Il mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale o il mancato deposito della relazione dei sindaci, che impedisca ai soci di avere una completa informazione sui dati di bilancio comporta l’annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

4) Infine, affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, entro i seguenti precisi termini individuati dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile:
- un termine ordinario: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- un termine straordinario: entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per ipotesi particolari specificamente previste dall’art. 2364 del C.C., ossia:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Quindi, lo statuto può consentire un rinvio “sistematico” dell’approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato e può riconoscere la possibilità di un rinvio “occasionale” in presenza di “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”. In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione, di cui all’art. 2428 C.C., le ragioni della dilazione. Ovviamente, per le società che possono non redigere tale documento, tali informazioni vanno esposte nella Nota Integrativa.

4a) Le modalità e i termini di convocazione dell’assemblea o dei soci per l’approvazione del bilancio va effettuata con modalità diverse a seconda del tipo di società.
1) Nelle società per azioni quotate sul mercato gli amministratori devono convocare l’assemblea mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto, 15 giorni prima dell’assemblea.
L’avviso deve riportare il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e le materie da trattare (ordine del giorno).
2) Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, se previsto dallo statuto, la convocazione dei soci può essere effettuata mediante vari mezzi (quali: fax, raccomandata, e-mail, ecc.) che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell’assemblea (art. 2366 C.C.).
In mancanza della formalità di convocazione dell’assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:
- sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- vi partecipi la maggioranza degli amministratori e componenti l’organo di controllo.
3) Nelle società a responsabilità limitata l’approvazione del bilancio è riservata inderogabilmente alla competenza dei soci e può essere adottata, alternativamente:
- con decisione, mediante consultazione scritta/consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dall’atto costitutivo;
- dall’assemblea, se l’approvazione del bilancio è riservata all’organo collegiale.

4b) L’atto costitutivo può prevedere le modalità di convocazione per assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti trattati. Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, riportante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
Anche in questo caso in mancanza della formalità di convocazione dell’assemblea, per la validità della costituzione della stessa è richiesto che:
- la presenza dell’intero capitale sociale;
- tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
La convocazione dei soci può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tale modalità è equiparabile a quella effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e di conseguenza l’invio di una PEC soddisfa i requisiti di forma richiesti dall’art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell’assemblea di una società di capitali.

4c) Il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, nel caso in prima convocazione non abbia raggiunto le maggioranze previste per la regolare costituzione e/o per le relative deliberazioni.
Nell’avviso di convocazione relativo alla prima convocazione può essere già fissato il giorno per la seconda convocazione, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.
Nelle società per azioni se il giorno della seconda adunanza non è indicato nell’avviso della prima convocazione, la stessa va riconvocata in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione (art. 2369 C.C.).
Nelle società a responsabilità limitata, la seconda convocazione non è disciplinata, ma la stessa è possibile se prevista dallo statuto.
Nella eventualità di una mancata convocazione da parte degli amministratori, deve provvedere il collegio sindacale. Ma la data per la seconda convocazione può andare oltre il termine di 120 o di 180 giorni?
In merito a una diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell’assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) sostiene che, dal combinato disposto degli articoli 2364, 2369 e 2429 c.c., si ricava che la prima convocazione deve effettuarsi entro i 120 giorni (o 180) dalla chiusura dell’esercizio sociale, potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine, purchè entro i successivi 30 giorni dalla prima.
Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio in seconda convocazione è, pertanto, il 30 maggio 2019 (o il 29 luglio 2019).
Per le assemblee deserte non è necessario redigere alcun verbale, in quanto è sufficiente che, all’apertura della successiva riunione, sia verbalizzata la circostanza che la precedente assemblea è andata deserta.

4d) In prima convocazione, il bilancio può non essere approvato e questo può dipendere da varie cause, le principali riguardano:
- la mancanza del quorum costitutivo necessario per la valida costituzione dell'assemblea. Affinché l'assemblea sia validamente costituita è necessario che sia rappresentato almeno il 50% del capitale sociale (art. 2368 Codice civile). In seconda convocazione l'assemblea si considera validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369 Codice civile);
- la mancanza del quorum deliberativo. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata (art. 2368 Codice civile). Nella seconda convocazione e nelle convocazioni successive, l'assemblea delibera con i quorum previsti dallo statuto. Se lo statuto non prevede una seconda convocazione, è necessario comunque riconvocare l'assemblea che andrà a deliberare secondo i quorum previsti per la prima convocazione.

4e) L’omessa convocazione dell’assemblea entro i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione da 1.032,00 a 6.197,00 euro per ogni amministratore sindaco inadempiente.
Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci (art. 2631 C.C.).

4f) Con la chiusura del bilancio d’esercizio viene evidenziato il risultato dell’esercizio che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per la scelta della relativa destinazione. Di conseguenza in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita). Tale scelta deve essere espressamente indicata in nota integrativa, come stabilito dal nuovo articolo 2427, comma 1, n. 22-septies C.C..
A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono, pertanto, essere così sintetizzate:
A. In caso di Utile:
- accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell’utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale),
- accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.),
- copertura perdite esercizi precedenti,
- riporto a nuovo,
- distribuzione ai soci.
In questo ultimo caso, la delibera di distribuzione degli utili va registrata presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni (art. 4, Tariffa - Parte I, D.P.R. n. 131/1986) con assolvimento dell’imposta fissa di euro 200,00 (utilizzando il Modello. F23 - Codice tributo 109T – Causale RP).
Ricordiamo che la delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all’approvazione del bilancio, deve essere depositata al Registro delle Imprese, corredata degli estremi dell’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
B. In caso di Perdita:
- Rinvio all’esercizio successivo,
- copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto.

5) Come ultimo adempimento, una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, secondo specifiche modalità che saranno oggetto di un successivo intervento.

- Si riporta il testo di una:
. Tabella riepilogativa iter approvazione.


1.3.2. Esemplificazioni delle “particolari esigenze”

Definita la procedura ed i termini massimi per il bilancio d’esercizio 2014, si riportano esemplificazioni delle particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che consentono di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anziché entro 120. Sul tema, la dottrina ha enucleato diverse ipotesi di “rinvio” come, ad esempio:
• la ristrutturazione del reparto amministrativo con molteplicità di sedi e contabilità separate;
• le società holding non tenute al consolidamento del bilancio ma che possiedono numerose partecipazioni e necessitano dei dati delle controllate anche per applicare il metodo del patrimonio netto;
• l’esistenza di patrimoni separati;
• le società strutturate con diverse sedi in Italia ed all’estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio;
• le società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione che attendono l`approvazione del rendiconto del consorzio per l`attribuzione della quota reddituale di pertinenza;
• lo slittamento per cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti;
• le dimissioni, decesso o grave malattia dell`amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
• delle dimissioni, licenziamento, gravidanze o malattie prolungate dei “responsabili amministrativi”;
• la variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall’inizio dell’anno);
• le esigenze anche di tipo contabile e/o amministrativo legate alla particolare struttura commerciale, promozionale e delle reti di vendita;
• la partecipazione della società a operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
• la necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
• per alcuni settori (quali ad esempio il lattiero-caseario), la mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio (es. pesatura del formaggio per la stima della rimanenza finale);
• l’adozione degli IAS, prima applicazione dei principi contabili internazionali
.

Gli amministratori devono deliberare tramite un verbale di differimento, da redigersi entro il termine in cui il bilancio deve essere comunicato al collegio sindacale ed al revisore legale, il prolungamento dell’approvazione del bilancio a 180 giorni.
(di Luca Fornaciari - Professore a contratto e Dottore commercialista in Reggio Emilia - IPSOA Quotidiano 20 febbraio 2015).


1.4. L’INVALIDITA’ DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Le delibere assembleari di approvazione del bilancio rappresentano uno dei momenti più delicati della vita di una società. È importante in questi casi rispettare sia la forma sia la sostanza dell’iter formativo della delibera tra cui ricordiamo: la convocazione dell’assemblea ed il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti.
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, sicché la loro violazione rende illecita, ovvero nulla, la delibera di approvazione a prescindere dal tipo di condotta tenuta dalle parti.

La Dr.ssa Luisa Ducci, componente della Commssione studio diritto societario dell'Ordine dei dottori commercialisti di Pisa, ha predisposto delle slide sul tema della "Invalidità della decisione di approvazione del bilancio" (Pisa 23 marzo 2018).

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1.5. GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI - IL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Tutte le società di capitali, le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi sono tenuti a depositare all'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la loro sede legale una copia del bilancio di esercizio.
Le società di capitali non quotate in un mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione l'elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio precedente.
E’ consentito esclusivamente l’invio telematico con l’utilizzo della firma digitale.


1.5.1. Soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla redazione e alla pubblicazione nel Registro delle imprese del bilancio d'esercizio o della situazione patrimoniale sono:
• le società per azioni (art. 2423 C.C.);
• le società in accomandita per azioni (art. 2454 C.C.);
• le società responsabilità limitata (art. 2478-bis C.C.);
• le società cooperative (art. 2519 C.C.) e loro consorzi;
• le mutue assicuratrici (art. 2547 C.C.);
• i Gruppi Europei di Interesse Economico - GEIE (D. Lgs. n. 240/1991);
• i consorzi con attività esterna (art. 2615-bis C.C.);
• le società consortili per azioni e a responsabilità limitata (art. 2615-ter C.C.);
• le società estere che hanno una sede secondaria in Italia (art. 2508, 2509; art. 101.ter disp. Att. C.C.; D.Lgs. n. 87/1992);
• le società di persone (Snc e Sas) nel caso abbiano come soci illimitatamente responsabili Spa, Sapa o Srl (art. 2361 C.C. e 111-duidecies, d.a.t.);
gli enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 134/1998);
le aziende speciali e le istituzioni degli Enti locali - a decorrere dall'anno 2013 (art. 114, comma 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Per il bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione è necessario far riferimento alle seguenti disposizioni normative: la legge 12 agosto 1982, n. 576, successivamente modificata dalla L. 9 gennaio 1991, n. 20; il D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 e il regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, recante i prospetti e le istruzioni di compilazione che le imprese che adottano gli IAS/IFRS devono seguire nella redazione del bilancio e della relazione semestrale, sia individuali che consolidati.


1.5.2. Termini di deposito

Entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.


1.5.3. Imposte e Diritti di segreteria

A. Imposta di bollo

Per il deposito del bilancio è dovuta l'imposta di bollo forfettaria di 65,00 euro.

. Se vuoi approfondire l’argomento dell'imposta di bollo, clicca QUI.


B. Diritti di segreteria

B1. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2011
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2011), al fine di finanziare per l'anno 2011 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2011, è di 2,60 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 2 dicembre 2009, che passano, rispettivamente, a euro 92,60 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,60 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,60 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 2 dicembre 2009.
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,60, se presentato su supporto digitale, ed euro 32,70, se presentato in modalità telematica.
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2011.


B2. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011 (decreto OIC 2012) - pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 23 dicembre 2011 -, al fine di finanziare per l'anno 2012 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l'anno 2012, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l'importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


B3. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2013
Per l’anno 2013, con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012 (decreto OIC 2013), è stata confermata la maggiorazione di 2,70 euro, come per l'anno 2012, al fine di finanziare l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all’art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 euro e a 62,70 euro.
Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2013. Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2013 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica.


B4. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2014
Per l’anno 2014, con il decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013 (decreto OIC 2014), è stata confermata la maggiorazione di 2,70 euro, come per l'anno 2013, al fine di finanziare l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all’art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).
Pertanto, la maggiorazione, per l’anno 2014, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


B5. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2015
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014 (decreto OIC 2015) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 19 dicembre 2014), al fine di finanziare per l'anno 2015 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2015, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


B6. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2016
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto dirigenziale interministeriale del 8 gennaio 2016 (decreto OIC 2016) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 12 gennaio 2016), al fine di finanziare per l'anno 2016 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2016, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


B7. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2017
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale del 30 novembre 2016 (decreto OIC 2017) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2016), al fine di finanziare per l'anno 2017 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2017, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


B8. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2018
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale del 29 dicembre 2017 (decreto OIC 2018) (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 5 gennaio 2018), al fine di finanziare per l'anno 2018 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, per l’anno 2018, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Di conseguenza, per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.


B9. Diritti di segreteria dal 1° gennaio 2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale del 13 febbraio 20’19 (decreto OIC 2019), (pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 20 febbraiuo 2019), al fine di finanziare per l'anno 2019 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha definito la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.
La maggiorazione, anche per l’anno 2019, è di 2,70 euro e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica).
Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell’OIC per l’anno 2019 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l’importo da corrispondere per il deposito del bilancio sarà pari a euro 47,70, se presentato su supporto digitale e a euro 32,70, se presentato in modalità telematica.

. Se vuoi approfondire l’argomento dei diritti di segreteria e scaricare le tabelle aggiornate e il testo dei decreti OIC, clicca QUI.


2. L'ELENCO SOCI E LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 2/2009

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, la legge 28 gennaio 2009, n. 2: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Numerose sono le novità introdotte dalla legge di conversione del "decreto anticrisi".
Ci limitiamo, per ora, a segnalare una importate novità che ricaviamo dall'articolo 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese), ai commi dal 12-quater al 12-undecies, e che riguarda l’elenco soci delle Srl.
A seguito della modifica di alcuni articoli del Codice Civile (2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis e 2479-bis):
1. cessa l’obbligo della tenuta del libro soci per le Srl (artt. 2470, 2478 C.C.). La variazione dei soci dovrà essere comunicata solo al Registro delle imprese e tutti gli effetti dei trasferimenti delle partecipazioni di fronte alla società avranno effetto dal deposito presso il Registro delle imprese;
2. cessa l’obbligo di deposito dell’elenco dei soci presso il Registro delle imprese, in concomitanza con il deposito del bilancio (comma 2478-bis, comma 2).

Tali novità entreranno in vigore il 2 aprile 2009. Entro tale data, gli amministratori delle Srl dovranno depositare, presso il Registro delle imprese, una dichiarazione per integrare le risultanze del Registro stesso con quelle del libro soci.
Tale adempimento è esente da ogni imposta e tassa.

Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis:
. Legge 28 gennaio 2009, n. 2: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Artt. 16 e 16-bis.

- Se vuoi approfondire l'argomento dell'abolizione del libro soci e i conseguenti adempimenti presso il Registro delle imprese, clicca QUI.

- Se vuoi scaricare il testo degli articoli del Codice Civile aggiornati, clicca QUI.


Conseguenze pratiche

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, di cui sopra, è necessario distinguere tra le società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali.

• SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSORTILI A RESPONSABILITA' LIMITATA
A decorrere dal 31 marzo 2009, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata non hanno più l'obbligo del deposito dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio.

• SOCIETÀ PER AZIONI, SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI E SOCIETA' CONSORTILI PER AZIONI
Per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni continua l'obbligo del deposito dell'elenco soci, previsto dal comma 2 dell'articolo 2435 C.C., riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio.
La comunicazione dell'elenco soci va fatta esclusivamente con il modello S allegato al modello B, compilato con il programma Fedra o equivalenti. e sottoscritto con la firma digitale.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 58/1999 è possibile confermare l'elenco soci nel caso in cui nessuna modificazione sia intervenuta rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.


3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

3.1. Norme di carattere generale

Per quanto riguarda il deposito del bilancio, si devono tenere presente gli accorgimenti che vengono sintenticamente riportati di seguito.

• Le cooperative non presentano l'elenco soci.
• Le cooperative edilizie, le cooperative sociali e le O.N.L.U.S. sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo,
• Deve essere allegata la fotocopia della ricevuta del versamento del 3% dell'utile da destinarsi ai fondi mutualistici cooperativi.
• Le cooperative che hanno già richiesto l'iscrizione all'Albo nazionale delle Cooperative, nella sezione "Cooperative a mutualità prevalente", di cui agli art.t 2512, 2513 e 2514 C.C., devono presentare il modulo C17 allegato al bilancio per dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 c.c.).
Se la domanda di iscrizione all'Albo è stata presentata, ma non è stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, si deve utilizzare il numero convenzionale "A000000" richiesto come campo obbligatorio nel modulo C17.
Si precisa che, qualora non sia stata ancora presentata la domanda di iscrizione all'Albo, la cooperativa a mutualità prevalente è tenuta ad effettuare due adempimenti distinti, uno per l'iscrizione all'Albo nazionale delle Cooperative e uno per l'allegato al Bilancio, mediante l'invio di due pratiche.


3.2. Il deposito del bilancio presso l'Albo nazionale delle società cooperative

Con il decreto del Ministero delle attività produttive 20 aprile 2006 sono state dettate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l’iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all’Albo delle società cooperative.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale 2 dicembre 2004 e il decreto dirigenziale 23 marzo 2005.
La modulistica ed i software rispondenti alle specifiche tecniche approvate con i predetti decreti potranno essere utilizzati fino al 4 maggio 2006.

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3.3. Comunicazione notizie di bilancio da parte delle Banche di credito cooperativo - Apposita dichiarazione in sostituzione del Mod. C17

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2011, il decreto 28 aprile 2011, recante "Modalità di comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualita', da parte delle banche di credito cooperativo".
All'articolo 1 si stabilisce che, a decorrere dalla sessione di bilancio dell'esercizio finanziario 2010, l'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c. e del comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per le banche di credito cooperativo, e' assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, di una apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il fac-simile della dichiarazione viene riportato nei Riferimenti normativi, come allegato al D.M. 28 aprile 2011.

Si ricorda che le Banche di Credito Cooperativo, considerate le peculiarità di redazione del proprio bilancio di esercizio, sono state finora temporaneamente esonerate dall'obbligo di allegare al bilancio il modello C17, come peraltro precisato con nota del Ministero delle Attività Produttive n. 14276 del 18 maggio 2006.

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4. SOGGETTI LEGITTIMATI AL DEPOSITO

La presentazione degli atti con modalità telematica può avvenire:
• direttamente dal legale rappresentante munito di firma digitale e contratto Telemaco;
• a cura di un dottore commercialista o ragioniere/perito commerciale (regolarmente iscritto all'ordine) munito di firma digitale;
• a cura di altro "intermediario" (es. Agenzia di pratiche), munito di firma digitale e contratto Telemaco, che assocerà alla propria la firma digitale del legale rappresentante;. Nel caso questi ne sia sprovvisto si potrà utilizzare il "Modello Procura".


5. SANZIONI PER IL RITARDATO DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

5.1. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 180/2011

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, il comma 5, dell’articolo 9, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante ”Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.
Si passa, infatti, dagli importi di 206,00 e di 2.065,00 euro a 103,00 e 1.032,00 euro.
Non solo, viene anche previsto che, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo.
Rimane ferma, invece, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 2630 C.C. per cui in caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Tutto questo a decorrere dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge in questione.

Dunque, nel caso di ritardato deposito, agli amministratori verrà applicata la sanzione amministrativa negli importi da un minimo di 167,33 euro ad un massimo di 1.376,00 euro.
Tenendo presente il principio dettato all'art. 16 della L. n. 689/1981, l'importo ridotto sarà di 337,66 euro, più spese di notifica per ogni responsabile (amministratore, liquidatore, legale rappresentante di consorzio, ecc.).
A tale somma vanno aggiunte le spese di procedimento, che possono variare da Camera a Camera.


CASISTICA - ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE
APPROFONDIMENTI


1. BILANCIO DI ESERCIZIO - Monitoraggio informatizzato del mancato deposito e attivazione di una procedura di riscontro - Dal Prof. C. Sottoriva una proposta per un miglior coordinamento delle procedure di deposito con la Legge Fallimentare

L'iter formativo del bilancio di esercizio, rigorosamente disciplinato dal Codice Civile, rappresenta un momento fondamentale nella corretta gestione aziendale tenuto conto della rilevanza interna ed esterna delle sintesi contabili annuali da ultimo riformate con il D.Lgs. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE.
L'informatizzazione del processo di comunicazione dei dati in formato elettronico e la previsione dell'obbligatorietà del deposito del bilancio secondo la tassonomia XBRL, costituiscono ulteriori elementi caratterizzanti la fase termine dell'iter formativo del bilancio.
Un aspetto ulteriormente migliorabile è costituito da una verifica ex-post che potrebbe essere svolta dal Registro delle Imprese in merito all'effettivo deposito del bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci al fine di individuare tempestivamente situazioni di non conformità alla legge avuto riguardo al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio.
Ciò tenuto conto dell'ampia platea di soggetti obbligati al deposito.

Il Prof. Claudio Sottoriva (Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano) ha avanzato, già nel giugno del 2013, una proposta ai fini di un possibile miglioramento del deposito dei bilanci di esercizio delle società al fine di un miglior coordinamento delle attuali procedure per il predetto deposito con la Legge Fallimentare.
La proposta formulata, sostanzialmente senza oneri aggiuntivi, prevede un monitoraggio informatizzato del mancato deposito e l'attivazione di una procedura di riscontro del mancato deposito con l'eventuale attivazione di ulteriori passaggi al fine di segnalare situazioni di irregolarità che potrebbero costituire segnali di allerta in merito alla corretta gestione aziendale.
"Ritengo opportuno valutare - scrive il Prof Sottoriva - "l’utilità della seguente proposta che i singoli Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio potrebbero attuare senza alcuna modifica della normativa attuale contenuta nel Codice Civile e, sostanzialmente, senza oneri aggiuntivi per il Registro delle Imprese in considerazione del fatto che il mancato deposito del bilancio di esercizio può costituire un indice di anomalia della regolare gestione amministrativo-contabile di una società soggetta agli adempimenti pubblicitari previsti dal Codice Civile. L’obiettivo della proposta di seguito illustrata, è quello di individuare un possibile tempestivo campanello d’allarme sulle condizioni economico-patrimoniali e gestionali-amministrative della società e, conseguentemente, ricorrendone i presupposti di legge, procedere d’ufficio alla nomina di un liquidatore giudiziario o all’avvio dell’istruttoria prefallimentare da parte del Tribunale competente territorialmente".

- Si riporta il testo del documento:
. CLAUDIO SOTTORIVA - Proposta per il miglioramento del deposito dei bilanci di esercizio delle imprese e coordinamento con la Legge Fallimentare.


2. BILANCIO NON APPROVATO - Riflessioni sul contestato deposito presso il Registro delle imprese

L’approvazione del bilancio di esercizio è un adempimento fondamentale per tutte le società di capitali. Tuttavia, nella pratica può accadere che, per varie motivazioni legate all’inerzia di amministratori o dell’assemblea, o ad insanabili dissidi tra i soci, si arrivi alla mancata approvazione del bilancio di esercizio.
Questo scenario può palesarsi, ad esempio, quando non siano raggiunti i quorum in assemblea oppure quando la maggioranza esprima un voto negativo alla rappresentazione fornita dall`informativa di bilancio. Potrebbe ancora succedere che si generi un dissidio tra soci paritetici che porti allo stallo deliberativo.
In questi casi è opportuno conoscere quali sono i profili di responsabilità per l’organo amministrativo, e le conseguenze in termini sanzionatori per la società, legate al mancato deposito del bilancio presso l’ufficio del Registro delle imprese.

A questo riguardo, due sono pertanto i quesiti che ci poniamo e a cui cercheremo di dare una risposta:
1) nonostante il bilancio non venga approvato, va ugualmente depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese?
2) la mancata presentazione del progetto di bilancio al Registro imprese, nel caso in cui questo non sia approvato, può determinare la comminazione di specifiche sanzioni per gli amministratori che non provvedano a depositarlo?


Per quanto riguarda il primo quesito, da una lettura delle norme, la risposta non può essere che NO. Stando, infatti, a quanto stabilito dall’articolo. 2435 (per le SpA) e dall’art. 2478-bis, comma 2 (per le Srl) del Codice civile, in linea di principio, devono essere depositati al Registro delle imprese solo “bilanci approvati” dall’organo assembleare e non i “progetti di bilancio”.
In entrambi gli articoli si stabilisce, infatti, che “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio …., deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese ….”.
L`approvazione sembra dunque essere l`elemento necessario a seguito del quale scatta l`obbligo del deposito.
Sulla base di tale indicazioni di legge numerosi Registri delle Imprese non permettono agli amministratori il deposito di una documentazione non approvata dall`assemblea.

Secondo alcuni interpreti, un motivo per cui il bilancio non approvato non vada depositato presso il Registro delle imprese lo si ricava anche dal fatto che la situazione descritta e le informazioni contenute nel bilancio non approvato non hanno alcuna valenza per essere considerate informazioni utili per i soggetti terzi, vanificando la ratio della pubblicazione del bilancio come prescritta dalla legge.
Tale impostazione è stata però criticata da altri studiosi, in quanto rischia di produrre una forte limitazione di carattere informativo. Infatti, un progetto di bilancio, seppur non approvato, ma corredato dalle motivazioni per la sua non approvazione, fornisce comunque un riferimento informativo, seppur parziale o incompleto, circa l`andamento della società.
Secondo tale filone di pensiero – che ci permettiamo di preferire - la pubblicazione avrebbe comunque un valore informativo per i terzi assai maggiore rispetto alla mancata pubblicazione del bilancio.

La mancata approvazione del bilancio può portare anche a risvolti a carattere fiscale. L’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, impone alle società di capitali il versamento dell’IRES dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini. La mancata approvazione del bilancio, quindi, non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle imposte a suo carico, e nemmeno dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i possibili profili sanzionatori a carico degli amministratori, in caso di mancato deposito del bilancio a seguito della mancata approvazione dello stesso da parte dell’assemblea, la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che la sanzione amministrativa, di cui all’articolo 2630 c.c., non possa essere comminata per questa fattispecie (Tribunale di Brescia 13 maggio 2002). La sanzione è infatti prevista nel caso di “ritardato o omesso deposito del bilancio”, e non per la “mancata o tardiva approvazione del bilancio”.

Sull’argomento relativo al deposito presso il Registro delle imprese del bilancio non approvato è intervenuto anche il Ministero dello sviluppo economico nella circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, con la quale sono state fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), senza peraltro prendere alcuna posizione.
Tra i casi particolari che vengono analizzati, nel presentare il modello B (relativo al deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali), alla lett. f), il Ministero, nel prendere atto che alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro, si è limitato a precisare che, in questo caso, “il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l’indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato”.
In pratica viene concessa la possibilità di iscrivere al Registro delle imprese il verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione, con allegato il progetto di bilancio non approvato.
Ricordiamo che tale assemblea deve comunque essere stata convocata nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 2364, 2368, 2369, 2478-bis e 2479-bis del Codice civile e che, nonostante tutto, per svariati motivi, per la stessa o non è stato raggiunto il quorum costitutivo/deliberativo, o che nella stessa si sia deliberato espressamente di non approvare il progetto di bilancio redatto dagli amministratori. Naturalmente, per tale deposito, vanno pagati i diritti previsti per il deposito degli atti e non quelli previsti per il deposito del bilancio.
Non è tuttavia escluso che alcuni uffici del Registro delle imprese, sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere e da depositare, si rifiutino di accettare il deposito del bilancio non approvato.


3. D.LGS. N. 139/2015 - MICRO IMPRESE - Nozione e norme per la redazione del BILANCIO SEMPLIFICATO

Il nuovo articolo 2435-ter del Codice Civile, aggiunto dall’art. 6, comma 13, del D.Lgs. n. 139/2015 (emanato in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati) individua la nuova categoria delle “micro-imprese” e detta norme specifiche per la redazione del relativo bilancio.
Molte le semplificazioni che, in parte, riprendono quelle già previste per il bilancio in forma abbreviata, tra cui spicca l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa.
Accanto a ciò, il bilancio delle micro-imprese deve anche tenere conto delle modifiche apportate al bilancio abbreviato che ne costituisce comunque il modello di riferimento.
br> Sono considerate “micro-imprese” le società d che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità
.
Limiti molto più bassi di quelli previsti dall’art. 2435-bis, comma 1, C.C. per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Anche per le "micro imprese", lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all’art. 2435-bis C.C., con i ritocchi che lo stesso D.Lgs n. 139/2015 vi ha apportato, introducendo ulteriori semplificazioni con l’esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al 5° comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

L’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario non costituisce una specificità di questo bilancio in quanto già prevista per quello in forma abbreviata dal novellato 2° comma dell’art. 2435-bis C.C.
Anche le condizioni che consentono di beneficiare dell’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione sono le stesse previste per il bilancio in forma abbreviata, con la differenza che le informazioni relative alle azioni proprie e alle azioni o quote di società controllanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale e non nella nota integrativa.
La novità più rilevante è quella che stabilisce che le micro-imprese possono non redigere affatto la nota integrativa inserendo in calce allo stato patrimoniale determinate informazioni.
Certamente, l’esonero dalla redazione della nota integrativa costituisce il beneficio di maggior interesse per queste imprese e ciò sia in virtù del fatto che tale adempimento è quello che assorbe la maggior parte del tempo necessario per la redazione del bilancio, sia in considerazione delle difficoltà derivanti dall’adozione del formato XBRL anche per tale documento.

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter.
Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Concludendo: il quadro di riferimento disegnato dal D.Lgs 139/2015 prevede dunque tre tipologie di bilancio agganciate alla dimensione dell’impresa:
1. quello ordinario, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione (artt. 2423 e ss. C.C.);
2. il nuovo bilancio in forma abbreviata, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione (art. 2435-bis C.C.);
3. il bilancio delle micro-imprese, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa (artt. 2435-bis e 2435-ter C.C.).

. Se vuoi approfondire i contenuti del D.Lgs. n. 139/2015, clicca QUI.


4. MARZO 2020 - D.L. N. 18/2020 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società – Dilatazione i termini di convocazione dell'assemlea per l'approvazione del bilancio 2019 – Facilitate le modalità di convocazione e di svolgimento

E’ stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’articolo 106 reca disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società, in un periodo in cui si sta per approvare il bilancio annuale e per molte società il rinnovo delle cariche sociali.
In concreto vengono dettate disposizioni dirette: a) a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice civile, nonché b) a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
Le disposizioni possono essere riassunte nei seguenti punti:
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma (che impone la convocazione dell’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale), e 2478-bis (che tra l’altro fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci), del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Quanto all’efficacia temporale della norma - secondo Maurizio Irrera - deve ritenersi che, salva una malaugurata estensione dello stato di emergenza nazionale, la data del 31 luglio deve intendersi quale termine finale per lo svolgimento dell’assemblea con le regole previste dall’art. 106 e dunque, giacché il termine massimo è di 180 giorni ovvero il 29 giugno (il 2020 è un anno bisestile), per le società il cui esercizio è calibrato sull’anno solare, si deve ritenere che il 31 luglio 2020 sia il termine ultimo affinché si tenga l’assemblea in seconda convocazione. Come è noto, l’assemblea di seconda convocazione deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla data della prima convocazione (cfr. art. 2369, 2^ comma, c.c.) e dunque, supponendo che si intenda sfruttare al massimo i 180 giorni, più i 30 per la seconda convocazione, entro il 29 luglio 2020.

2. Alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici è consentito l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.
Le medesime società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.
La disposizione precisa inoltre che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Il terzo comma dell’art. 106 - scrive M. Irrera - è certamente quello che desta maggiori perplessità sul piano interpretativo.
Il dato legislativo vigente (ossia l’art. 2479, 4^ comma, c.c. a cui il secondo comma della norma in esame dichiara di derogare) prevede che le cosiddette forme di collegialità attenuata (ossia la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto) possano applicarsi a tutte le materie di cui al primo e secondo comma dell’art. 2479 c.c. (tra cui l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili), con specifica esclusione delle materie contemplate nei nn. 4 e 5 del secondo comma ossia le modificazioni dell’atto costitutivo e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale.
La norma emergenziale in esame, invece, prevede che le forme di collegialità attenuata possano essere impiegate anche in deroga al citato art. 2479, 4^ comma, c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Sembra di capire che, in buona sostanza, se la società a responsabilità limitata intende – nel periodo di vigenza del comma terzo dell’art. 106 – procedere ad una modifica dell’atto costitutivo lo possa fare con le forme semplificate introdotte dal secondo comma e non, invece, ricorrendo alla collegialità attenuata.

4. Alle società con azioni quotate è consentito ricorrere all’istituto del rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Le stesse previsioni si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (comma 5).

5. Data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. In tali casi non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea (comma 6).

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19 (comma 7).

7. L’ottavo ed ultimo comma dell’art. 106 estende le disposizioni dell’intera norma alle società a controllo pubblico, così come definite dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Si tratta delle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano potere di controllo come specificato dallo stesso D.Lgs. n. 175/2016, laddove per controllo deve intendersi “la situazione descritta nell’art. 2359 c.c. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, 1^ comma, lett. b).
Si prevede espressamente che l’estensione alle società a controllo pubblico delle disposizioni sin qui esaminate abbia luogo “nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comport[i] nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Nulla venga disposto dal legirlatore per le sedute degli altri organi collegiali societari, quali i consigli di amministrazione, i collegi sindacali.
Bastava semplicemente aggiungere una norma del seguente tenore: “La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, delle società cooperative delle mutue assicuratrici, nonchè degli altri organi collegiali di tali soggetti, può avvenire, anche in assenza di disposizioni statutarie al riguardo, mediante mezzi di telecomunicazione”.

Secondo ASSONIME, l’applicazione di queste procedure straordinarie di svolgimento dell’assemblea, soprattutto per le società con un elevato numero di azionisti, richiederà modalità organizzative in gran parte nuove, anche differenziate in funzione delle specifiche esigenze delle singole società.
Per l’efficace definizione di tali modalità ASSONIME intende fornire alle società ogni utile supporto, anche nell’interlocuzione con l’Autorità di Vigilanza, in particolare con riferimento all’opportunità di un’interpretazione flessibile del quadro normativo e regolamentare attuale, nel rispetto dei principi di fondo che il sistema intende tutelare.
Sull’argomento, ASSONIME ha predisposto una nota relativa all’applicazione delle nuove norme.

. Se vuoi scaricare il documento di ASSONIME, clicca QUI.


Sull'argomento segnaliamo un approfondimento di MAURIZIO IRRERA, dal titolo "Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del coronavirus (con una postilla in tema di Associazioni Fondazioni".

Dopo una breve premessa, il documento affronta i seguenti temi:
- Il termine “generalizzato” di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea ordinaria;
- Le modalità “semplificate” di svolgimento delle assemblee;
- Le deroghe per la società a responsabilità limitata;
- Le deroghe per le società quotate (e per quelle ammesse alle negoziazione su sistemi multilaterali e per le società con azioni diffuse);
- Le deroghe per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici;
- Le società a controllo pubblico e la finanza pubblica;
- Le riunioni dei consigli di amministrazione e degli altri organi collegiali;
- Le deroghe per le associazioni e le fondazioni.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.



MODULISTICA


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Il servizio Deposito Bilanci è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese, e non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Questo servizio permette di compilare e spedire la pratica di deposito che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l'elenco soci.
E’ inoltre possibile controllare lo stato di avanzamento della pratica.

Il servizio Deposito Bilanci consente di scegliere fra due diverse modalità operative:
1) BILANCI SU PC
Software (da scaricare sul proprio personal computer) che consente il deposito del bilancio e dell'elenco soci.
Particolarmente indicato per le Società per Azioni che necessitano di depositare l'elenco soci.

2) BILANCI ONLINE
Servizio web che offre una modalità rapida e guidata di deposito, particolarmente indicato per le Società a Responsabilità Limitata.

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APPROFONDIMENTI E SCHEDE RIASSUNTIVE

Sull’argomento del deposito dei bilanci si riportano i seguenti approfondimenti, curati da Claudio Venturi:

. IL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO. Redazione, approvazione e pubblicazione nel Registro delle imprese. (Aggiornato a Marzo 2019).

. L'invio telematico del bilancio d'esercizio e dell'elenco soci - Schede riassuntive. (Aggiornato a Febbraio 2019).


RIFERIMENTI

1. IL BILANCIO IN FORMATO XBRL

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 che fissa le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle imprese, previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2. ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN FORMATO PDF/A

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, citato sopra, prevede, inoltre, l’obbligo di allegare alle istanze al Registro delle Imprese di un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto.
Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, dovranno essere conformi allo standard PDF/A.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


3. CONSORZI

Secondo quanto disposto all'art. 2615-bis C.C., entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio:
a) devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e
b) devono depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna al Registro delle imprese, clicca QUI.


4. PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

. Se vuoi accedere al sito dell'OIC e scaricare i Principi contabili nazionali, clicca QUI.


5. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS)

. Se vuoi accedere al sito revisione online e scaricare i Principi contabili internazionali, clicca QUI.



. Per un approfondimento sui contenuti delle DIRETTIVE 2013/34/UE e 2014/95/UE E DEI RELATIVI DECRETI DI ATTUAZIONE, clicca QUI.

. Per le PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE E APROFONDIMENTI, clicca QUI.

. Se vuoi consultare alcune GUIDE e MANUALI OPERATIVI relativi al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari e pareri ministeriali, clicca QUI.

. Per le Disposizioni dettate dal CODICE CIVILE in materia di redazione dei bilanci, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (24004 letture)

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