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LEGGI COMUNITARIE - LEGGE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA





LA LEGGE COMUNITARIA

La legge comunitaria è il principale strumento di attuazione della normativa comunitaria e regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive.
Prevista fin dal 1989 dalla legge 9 marzo 1989, n.86 (c.d. legge La Pergola), viene ora regolata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".
Il Ministro per le Politiche Europee, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie e della verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento e delle osservazioni delle regioni, predispone il disegno di legge recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (meglio noto come legge comunitaria).
Il disegno di legge viene presentato al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno. In esso, il Governo:
a) riferisce al Parlamento sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, nonché sulla giurisprudenza della Corte di giustizia;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare per via amministrativa e di quelle attuate per via regolamentare;
c) giustifica le ragioni dell'eventuale mancato inserimento di direttive i cui termini di recepimento siano scaduti o in scadenza;
d) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali le singole regioni e province autonome hanno dato attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza
.

La legge comunitaria garantisce il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario:
• mediante modifiche a norme vigenti che siano in contrasto con obblighi comunitari e a norme attuative di direttive comunitarie che siano divenute oggetto di procedure d'infrazione;
• mediante disposizioni che diano attuazione diretta alla normativa comunitaria, anche tramite delega al Governo, o che autorizzino il Governo stesso ad attuare la stessa - nei casi in cui ciò sia possibile - per via amministrativa e tramite regolamento;
• mediante disposizioni recanti i principi fondamentali per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome degli atti comunitari nelle materie di propria competenza legislativa;
• mediante disposizioni che garantiscano l'intervento legislativo dello Stato ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle regioni.
(Fonte: Dipartimento Politiche Comunitarie)


DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

Il Dipartimento Politiche Europee (ex Dipartimento Politiche Comunitarie) è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito dei rapporti tra il Governo italiano e le istituzioni europee.
Il Dipartimento:
1) Svolge attività di coordinamento nelle fasi di formazione della normativa europea e nelle fasi di recepimento nell'ordinamento italiano.
2) Assicura il funzionamento del Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3) Esercita un ruolo di coordinamento nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Lisbona.
4) Predispone ogni anno la relazione al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.
5) Previene il contenzioso comunitario attraverso la Struttura di missione per le procedure di infrazione.
6) Offre, come centro SOLVIT, uno strumento europeo per la soluzione di controversie trasfrontaliere.
7) Promuove attività di assistenza e formazione in materia comunitaria.
8) Informa, attraverso il Punto nazionale di contatto, su norme e principi comunitari e nazionali che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.
Il Punto nazionale di contatto per i riconoscimenti professionali fornisce informazioni sulle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale tra gli Stati membri, i sistemi di riconoscimento dei titoli professionali e la corrispondenza delle qualifiche nell'ambito comunitario.
9) Segue le questioni del mercato interno.

. Per vistare il sito del Dipartimento Politiche Europee, cliccate QUI


DAL 2013 ADDIO ALLA LEGGE COMUNITARIA
NASCE LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA E LA LEGGE EUROPEA

Più partecipazione del Parlamento e delle autonomie locali alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee, maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive, nuova disciplina di materie che interessano i rapporti tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea.
Sono queste le principali novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
Il nuovo testo risponde alla necessità di adeguare la legge 11/2005 alle innovazioni e semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, a partire - ad esempio - da adattamenti linguistici determinati dalla sostituzione della espressione "Comunità europea" con "Unione europea" che ora possiede personalità giuridica.
Ma le novità rilevanti riguardano soprattutto aspetti istituzionali. In primo luogo, il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell’Unione e, in particolare, nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'UE. I progetti di atti legislativi dell'Unione devono, pertanto, essere tempestivamente sottoposti all'esame delle Camere e si stabiliscono linee di indirizzo che devono regolare la fase di formazione delle normative europee.
Ad esempio, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo deve illustrare alle Camere la posizione che intende assumere sui temi in discussione nei confronti dei quali non potrà non tener conto degli indirizzi espressi dal parlamento.
Sulle risultanze dei vertici UE dovranno essere tempestivamente, entro 15 giorni, informati gli organi parlamentari.
Maggior vincolo viene stabilito sugli accordi che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica: in questo caso, se il Governo non dovesse conformarsi agli atti di indirizzo del Parlamento, dovrà dare adeguata spiegazione alle Camere sulla posizione assunta il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato.

Novità importanti anche per quanto riguarda gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei.
La tradizionale legge comunitaria, come noto il principale strumento di attuazione della normativa UE che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive, si "sdoppia" e al posto di una sola legge annuale, il Governo dovrà presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e, se necessario, potrà presentare una seconda legge, la legge europea.
In questo modo, si vuole porre rimedio innanzitutto al problema determinato dai lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, anticamera dell'avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Ma i lunghi tempi di approvazione sono generalmente prodotti dall'inserimento nella legge di disposizioni diverse dal semplice conferimento di delega legislativa (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure di infrazione).
Con lo "sdoppiamento" della legge comunitaria i ritardi e le cause che ne sono alla base dovrebbero essere superati, garantendo così un iter parlamentare più celere.
In particolare la "legge di delegazione europea" conterrà esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la "legge europea" darà attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.
Viene anche prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell’adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l’attuazione di singoli atti normativi dell’Unione europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.
La nuova normativa riconduce, infine, a sistema la materia degli aiuti di Stato, comprese le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di recupero, e prevede anche il riordino delle disposizioni in materia di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.
(Fonte: Dipartimento Politiche Europee).
Il testo della legge n. 234/2012 viene riportato nei Riferimenti normativi.


Le LEGGI EUROPEE approvate dal 2013 in poi

In attuazione della legge n. 234 del 2012, sono state sinora approvate le seguenti leggi europee:
1) legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97);
2) legge europea 2013-bis (L. 30 ottobre 2014, n. 161);
3) legge europea 2014 (L. 29 luglio 2015, n. 115);
4) legge europea 2015-2016 (L. 7 luglio 2016, n. 122).
5) legge europea 2017 (L. 20 novembre 2017, n. 167).
6) legge europea 2018 (L. 3 maggio 2019, n. 37).
7) legge europea 2019-2020 (L. 23 dicembre 2021, n. 238).


Le LEGGI DI DELEGAZIONE EUROPEA approvate dal 2013 in poi

In attuazione della legge n. 234 del 2012, sono state sinora approvate le seguenti leggi di delegazione europea:
1) legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96);
2) legge di delegazione europea 2013 - Secondo semestre (L. 7 ottobre 2014, n. 154);
3) legge di delegazione europea 2014 (L. 9 luglio 2015 n. 114);
4) legge di delegazione europea 2015 (L. 12 agosto 2016, n. 170);
5) legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 25 ottobre 2017, n. 163);
6) legge di delegazione europea 2018 (L. 4 ottobre 2019 n. 117);
7) legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 22 aprile 2021, n. 53);
8) legge di delegazione europea 2021 (L. 4 agosto 2022, n. 127);
9) legge di delegazione europea 2022-2023 (L. 21 febbraio 2024, n. 15);



LE LEGGI EUROPEE 2022-2023

1. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, la Legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”.

Il provvedimento - in vigore dal prossimo 10 marzo - si compone di 3 Capi e di 19 articoli nonché una descrizione delle direttive elencate nell'Allegato A:
• Capo I - Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea (artt. 1 e 2);
• Capo II - Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee (artt. 3 – 13);
• Capo III - Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei (artt. 14 – 19).

L’articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 10 direttive (artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13), nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei (artt. 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19).

L’annesso Allegato A, che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell’esame in sede referente, ne contiene 7, per il recepimento delle quali non vengono proposti princìpi e criteri direttivi specifici.

. Se vuoi consultare un Dossier di approfondimento a cura del Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati, clicca QUI.



LE LEGGI EUROPEE 2021-2022

1. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022, la Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”.

Il provvedimento - in vigore dal 10 settembre - si compone di 21 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee inserite nell'allegato A.
L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 21 regolamenti europei e a 1 raccomandazione.

I principi e i criteri direttivi

La legge introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti alle seguenti DIRETTIVE:
(UE) 2019/2121 - trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (art.3);
(UE) 2019/2161 - modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (art.4);
(UE) 2019/1937 - protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (art. 13);
(UE) 2020/2184 - qualità delle acque destinate al consumo umano (art.21).

Inoltre, ai seguenti REGOLAMENTI:
(UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (art.5);
(UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (art. 7);
(UE) 2021/557, relativo a un quadro generale per la cartolarizzazione e a un quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici (art. 8);
(UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (art.9);
(UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (art.10);
(UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (art.10);
(UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (art. 11);
(UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca (art.12);
(UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per le informazioni di condanne di cittadini di paesi terzi o apolidi e integra il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali (art. 14);
(UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (art. 15);
(UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati (art.16);
(UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari (art. 17);
(CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (art.18);
(UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (art. 19);
(CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone (art.20).
(UE) 2020/1054 in materia di condizioni di lavoro dei conducenti (art.20);
(UE) 2016/403, relativo alle infrazioni gravi per i conducenti su strada (art. 20);
(UE) 2014/165 in materia di tachigrafi nel settore del trasporto su strada (art. 20);
(UE) 2020/1055, relativo all'evoluzione del settore del trasporto su strada (art. 20).

Infine, riguardo a una sola RACCOMANDAZIONE:
- CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (art. 6).


LE LEGGI EUROPEE 2019-2020

1. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020

1.1. 12 DICEMBRE 2019 - Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare la Legge delegazione europea 2019

Il Consiglio dei Ministri, il 12 dicembre 2019, ha approvato in sede preliminare, il disegno di legge che delega il Governo al recepimento di direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (Legge di delegazione europea 2019).

Tra le principali direttive da attuare:
- direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi ("direttiva SMAV"), che ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento della tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità;
- direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati;
- direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- direttiva (UE) 2019/879 sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica.


1.2. 23 GENNAIO 2020 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva la Legge delegazione europea 2019

Il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2019).
Tra i principali provvedimenti da attuare:
- la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (“direttiva SMAV”), che ha tra gli obiettivi il rafforzamento della tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l’incitamento all’odio in tutti i contenuti audiovisivi, lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica, l’accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità;
- la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati;
- la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- la direttiva (UE) 2019/879 sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
- la direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica.

1.3. 20 OTTOBRE 2020 - Il Senato approva la Legge delegazione europea 2019-2020

Approvato con il nuovo titolo "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020".

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di delegazione europea 2019 (S. 1721), approvata dal Senato il 20 toobre 2020, clicca QUI.


1.4. 31 MARZO 2021 - La Camera approva la Legge delegazione europea 2019-2020

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 31 marzo 2021.
Il testo ora torna in seconda lettura al Senato dove era stato già approvato (in prima lettura) il 29 ottobre 2020.
Dopo le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, il testo di compone di 29 articoli e un allegato A nel quale sono indicate 39 direttive europee.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757), approvata dalla Camera il 31 marzo 2021, clicca QUI.


1.5. 23 APRILE 2021 - Pubblicata la Legge delegazione europea 2019-2020

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021, la Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”.

La legge n. 53/2021 contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei.
La legge detta, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

Segnaliamo, in particolare:
- Energia da fonti rinnovabili: L’articolo 5 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

- Prodotti agricoli e alimentari: l’articolo 7 indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; modificare e integrare la normativa vigente razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali.

- Diritto d’autore, artt. 8 e 9, recanti principi e criteri direttivi per il recepimento, rispettivamente, della direttiva (UE) 2019/789, c.d. Direttiva Copyright, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE (e su cui si veda la precedente news) e della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

- Intermediari: art. 10, che reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) che modifica la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché' per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;

- Crisi bancarie: art. 11, che detta princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR).

- Fondi di investimento: art. 13, che indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al TUF al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera dei fondi d'investimento e favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento;

- Plastica monouso: articolo 22, che indica i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. La direttiva regola la messa al bando o la riduzione dell'immissione in commercio di diversi prodotti in plastica monouso con l'obiettivo di ridurne l'impatto ambientale. - Venture capital e imprenditoria sociale, art. 16. Delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

- Finanza sostenibile: l'art. 24 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (su cui si veda la precedente news).

- Cartolarizzazioni: l’art. 25 detta principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione;

- Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento: l’art. 27 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

- Diritto societario: l’art. 29 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
"Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla societa' a responsabilita' limitata e alla societa' a responsabilita' limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta".


1.6. NOVEMBRE 2021 - Disegno di legge europea 2019-2020 - All'esame della Camera

Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, è stato approvato dal Senato il 3 novembre 2021, dopo il via libera in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 1° aprile 2021.
Il testo è torna all'esame della Camera.

Dopo le modifiche apportate dal Senato, il testo si compone di 48 articoli, che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.

In sintesi, con il disegno di legge in esame si intende:
- agevolare la chiusura di 17 procedure d'infrazione, 4 casi di pre-infrazione e 1 caso pilota;
- attuare 12 regolamenti europei;
- garantire la corretta attuazione di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale e recepire 2 direttive;
- garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale;
- recepire la rettifica della direttiva 2012/112/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Per quanto riguarda le procedure di infrazione, il disegno di legge tratta 17 casi.

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1.7. GENNAIO 2022 - Pubblicata la L. n. 238/2021 - Legge europea 2019-2020

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”.

Il provvedimento si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.

Con la pubblicazione della Legge europea 2019-2020, l’Italia manda a Bruxelles la richiesta di archiviazione per 12 misure che comporteranno la chiusura di altrettante procedure di infrazione.


LE LEGGI EUROPEE 2018

1. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018

1.1. 12 1 OTTOBRE 2018 - Iniziato alla Camera l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2018

Nella seduta dell'11 ottobre 2018 la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati ha iniziato l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2018 (C. 1201). Il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta del 7 novembre.
Il disegno di legge di delegazione europea 2018 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (C. 1201) consta di 22 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 22 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.
L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 12 direttive.

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1.2. 30 LUGLIO 2019 - Il Senato approva la legge di delegazione europea 2018

Nella seduta di martedì 30 luglio, con 144 voti favorevoli, 10 contrari e 79 astensioni, Il Senato ha approvato il DdL n. 944 di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.
Il testo passa ora all'esame della Camera per l'approvazione finale.

Il decreto è composto da 23 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di alcune direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti europei.

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1.3. 1° OTTOBRE 2019 - La Camera approva in via definitiva la legge di delegazione europea 2018

Il 1° ottobre l'Assemblea della Camera - con 264 voti favorevoli e uno contrario - ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delegazione europea 2018 (C.1201-B). Il provvedimento già approvato dalla Camera in prima lettura il 13 novembre 2018 è stato modificato dal Senato.
Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, il Senato ha apportato alcune modifiche, in particolare con riferimento agli articoli 3 e 4 e ha aggiunto l'art. 6, relativo al mandato d'arresto europeo, istituto già recepito nel nostro ordinamento con la legge n. 69 del 2005.
Sono stati inseriti altresì gli articoli 22 e 25, inerenti rispettivamente al codice doganale dell'UE e al mercato interno del gas naturale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B), come modificato dalla Camera dei deputati e poi dal Senato della Repubblica, consta di 26 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 26 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei e ancora modifiche all'atto di recepimento di una decisione quadro.
L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 14 direttive.

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1.4. 18 OTTOBRE 2019 - Pubblicata la L. n. 117/2019 - Legge di delegazione europea 2018

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, la Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.


APPROFONDIMENTI

1.4,1. Fissati nuovi criteri per migliorare la gestione dei veicoli fuori uso, delle pile e accumulatori e dei RAEE
All’articolo 14 vengono dettati i principi e i criteri direttivi per l’attuazione delle direttive (UE):
- 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
- 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e
- 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La direttiva 2018/849 apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (direttiva 2012/19/UE) con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all’efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti.
Il comma 1 dell’art. 14, contiene, alle lettere a) - c), i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, per l’esercizio della delega prevista, per la revisione della normativa relativa:
a) Alla gestione dei veicoli fuori uso (comma 1, lettera a)). L’intento è quello di individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle componenti dei veicoli fuori uso come parti di ricambi e di introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento nonché sistemi di tracciabilità dei veicoli che contrastino, tra l’altro, l’importazione di veicoli di “provenienza ignota”, spesso destinati ad essere “cannibalizzati” delle parti da utilizzare come ricambio e poi abbandonati sul territorio”.
b) Alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (comma 1, lettera b)).
Al fine di riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, si prevede di armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei RAEE, valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione.
c) Alla gestione dei RAEE (comma 1, lettera c)).
Al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, si dispone di individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE e dei loro componenti.
Oltre a tali criteri, durante l'esame al Senato sono stati aggiunti i seguenti ulteriori criteri:
d) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, ''uno contro zero'', dei piccolissimi RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
e) disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014 (cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 49/2014), anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014. Il comma 2, disciplina le modalità di adozione dei decreti delegati.

1.4.2. Fissati nuovi criteri per la collocazione di rifiuti in discarica
L’articolo 15 prevede il recepimento della direttiva 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31, in materia di discariche di rifiuti, specificando, in particolare, determinati princìpi e criteri direttivi da perseguire nell’esercizio della delega. Il comma 1 prevede, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che il Governo sia tenuto a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti,
b) prevedere l’adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi, anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal D.Lgs. 99/1992, che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica;
c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, al fine di perseguire l’obiettivo della direttiva di ridurre gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dall’esercizio di tali impianti.
d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.
Al comma 2 viene previsto che i decreti delegati vengano adottati:
- previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome;
- su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

1.4.3. Fissati nuovi criteri in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio
L’articolo 16 concerne l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati.
La disposizione reca una molteplicità di princìpi e criteri direttivi specifici.
Tra le modifiche approvate durante l'esame al Senato si segnala, in particolare, la completa riscrittura della lett. e) inerente alla riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).
I criteri specifici di delega prevedono:
a) La riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), in attuazione dell’art. 1 della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell’art. 1 della c.d. direttiva imballaggi (dir. 2018/852/UE) (comma 1, lett. a)).
b) la riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (comma 1, lett. b).
c) La riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni (attualmente riportate negli articoli 183, 184 e 218 del D.Lgs. 152/2006) (comma 1, lett. c)).
d) La riforma del sistema tariffario (comma 1, lett. d)).
Al fine di incoraggiare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla direttiva rifiuti, e garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.
e) La riforma della disciplina “end of waste”(comma 1, lett. e)). Si interviene in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato le norme europee già contenute nell’art. 6 della direttiva 2008/98/CE).
Il nuovo testo dell’art. 6 prevede che, nell’operare la riforma in questione:
1) siano fatte salve le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla lettera in parola;
2) si provveda all’istituzione presso il Ministero dell’ambiente, di un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Si ricorda che la disciplina nazionale dell’end of waste, contenuta nell’art. 184-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) dispone, in linea con quella europea dettata dall’art. 6 della direttiva 2008/98/CE, che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni fissate dallo stesso articolo 6.

f) Viene inoltre previsto che i decreti delegati, al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, siano finalizzati anche a prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili (comma 1, lett. f)).
g) Al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, nonché di attuare la nuova disciplina europea dei rifiuti organici (introdotta dall’art. 1, paragrafo 19, della direttiva 2018/851/UE), viene previsto che i decreti delegati introducano misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e trattati nonché dei processi di gestione (comma 1, lett. g)).
Prevista la riforma della disciplina della prevenzione della produzione dei rifiuti in attuazione delle disposizioni dettate dalle nuove direttive sui rifiuti e sugli imballaggi (n. 2018/851 e n. 2018/852) (comma 1, lett. i)).
Prevista infine una nuova disciplina della raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come ad esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che originano tali rifiuti (comma 1, lett. n).



2. LEGGE EUROPEA 2018

2.1. 5 DICEMBRE 2018 - Approvata dal Senato la legge europea 2018

Il 5 dicembre 2018 il Senato ha approvato la Legge europea (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018”) con 147 voti favorevoli, due contrari oltre a 107 astenuti.
Il provvedimento passa quindi alla Camera.


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2.2. 11 MARZO 2019 - La legge europea 2018 all'esame della Camera

La Camera, in data 11 marzo 2019, ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (Approvato dal Senato) (C. 1432-A).

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2.3. 12 MARZO 2019 - La Camera approva la legge europea 2018

Nella seduta pomeridiana del 12 marzo 2019, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente le “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
Le disposizioni del provvedimento hanno natura eterogenea ed intervengono in diversi settori quali il riconoscimento delle qualifiche professionali, la professione di agente d’affari in mediazione, i pagamenti nelle transazioni commerciali, l'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia.
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.


2.4. 16 APRILE 2019 - Il Senato approva in via definitiva la legge europea 2018

Via libera definitivo, dal Senato, al disegno di legge contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.
Il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama nella seduta del 16 aprile 2019, nel medesimo testo già varato dalla Camera, lo scorso marzo.

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2.5. 11 MAGGIO 2019 - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 37/2019

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.

Il provvedimento si compone di 22 articoli con i quali:
- si affrontano 6 procedure di infrazione e 4 casi EU-Pilot;
- si risolvono 2 casi di aiuti di Stato illegali;
- si attuano 2 direttive già scadute;
- si adegua l'ordinamento nazionale a 5 regolamenti europei;
- si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri

Con la legge europea sono state modificate o integrate disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo. Le disposizioni del provvedimento hanno natura eterogenea ed intervengono in diversi settori. Tra gli altri il decreto riporta:
1) Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 1, lett. a)).
Si stabilisce, in particolare, che viene considerato “legalmente stabilito”, un cittadino dell’Unione europea quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione.

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2) Disposizioni in materia di professione di agente d’affari in mediazione (art. 2).
Si stabilisce che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico.

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3) Dispisiuzioi in materia di rivendite di tabacchi e di rilascio e rinno di patentini (art. 4).
L’articolo 4, rubricato “Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot8002/15/GROW)”, modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l'art. 24, comma 42, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011. In particolare, il comma 1

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4) Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5).
Si stabilisce che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

5) Apportate modifiche al Codice del consumo - Vietato il fenomeno del c.d.. “geoblocking” ingiustificato (art. 6).
L’articolo 6 reca alcune modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018. Tale Regolamento – al fine di migliorare l’accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online – è finalizzato a vietare il fenomeno dei blocchi geografici ingiustificati (c.d. “geoblocking”) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno.

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6) Disposizioni relative all’IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia (art. 11).
Si stabilisce che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili anche i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.

7) Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali (art. 12).
Vengono modificati i termini per la notifica dell’obbligazione doganale. In particolare qualora l’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni. Tale disposizione si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.

8) L'attuazione della direttiva (UE) n. 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (art. 15).

9) Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (art. 19).
Si stabilisce che i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata.
Il provvedimento passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

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10) Novità in materia di smaltimento degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico (art. 20).
Il provvedimento, La modifica stabilisce che sono esclusi dal regime dei rifiuti anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni, a patto che il materiale sia usato in agricoltura o per produrre energia anche fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi se non si danneggia l'ambiente e non si mette in pericolo la salute.

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LE LEGGI EUROPEE 2017

1. 28 APRILE 2017 - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA LE LEGGI EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2017 ha approvato, in via definitiva, le leggi europee:
1) il disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (Legge di delegazione europea 2016) e
2) il disegno di legge che detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge europea 2017).
Il primo provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di ventisei direttive europee, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei, indicando in taluni casi specifici principi e criteri direttivi.
Sul testo, dopo l’esame preliminare, ha espresso il proprio parere favorevole la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convocata in sessione europea.
Il disegno di legge mira a integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati:
- dalla disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi collegati a quella dei marchi d’impresa;
- dalla regolamentazione della distribuzione assicurativa, all’adeguamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abusi di mercato), nonché in materia di indici usati come riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;
- dal rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, alle garanzie per i minori indagati o imputati;
- dalla protezione dei dati personali nelle attività di indagine, allo scambio automatico obbligatorio d’informazioni nel settore fiscale; dall’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Ue e la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri, alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici nonché al divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero.
Il testo, inoltre, conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l’introduzione di sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei contenuti in regolamenti europei o in direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, inidonee quindi a istituire sanzioni penali.

Il secondo provvedimento è volto a chiudere tre procedure d’infrazione e tre casi EU Pilot, a superare una delle contestazioni della Commissione europea nell’ambito di un caso EU Pilot, a introdurre norme per la corretta attuazione di due direttive e ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234/2012.
Sul testo, dopo l’esame preliminare, ha espresso il proprio parere favorevole la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convocata in sessione europea.


2. 20 LUGLIO 2017 - La Camera approva il disegno di legge europea 2017

La Camera, nella seduta del 10 luglio 2017, ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge europea 2017 (C. 4505-A), come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

In data 20 luglio, la Camera ha approvato il disegno di legge, che ora passa all'esame del Senato.

Il disegno di legge europea 2017, come modificato nel corso dell'esame in Commissione (A.C. 4505-A) si compone di 19 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Il provvedimento è volto:
1) a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 5 casi di pre-contenzioso (EU-Pilot),
2) a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot,
3) a garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite nell'ordinamento interno,
4) a introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

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3. 2 AGOSTO 2017 - Il SENATO approva il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017

Il Senato, mercoledì 2 agosto, ha licenziato per la Camera dei deputati la Legge di delegazione europea 2016-2017 (DdL n. 2834) con 153 voti favorevoli, 8 contrari e 56 astenuti, approvando congiuntamente anche la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2016 (doc. LXXXVII, n. 5) con 146 sì, 10 no e 61 astenuti.

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4. 10 OTTOBRE 2017 - Il SENATO ha approvato con modifiche il disegno di legge europea 2017

Il Senato, in data 10 ottobre 2017, ha approvato in seconda lettura e con modifiche il DdL n. 2886, recante .
Il testo torna ora alla Camera dei deputati.

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5. 17 OTTOBRE 2017 - La CAMERA ha definitivamente approvato il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017

Nella seduta del 17 ottobre 2017, la Camera dei deputati, con 235 voti favorevoli, 63 voti contrari e 63 astenuti, ha definitivamente approvato il disegno di legge che delega il Governo al recepimento di diverse direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea, cosiddetta “Legge di delegazione europea 2016-2017” (C.4620).
Nel dettaglio, l’Esecutivo è stato delegato all’attuazione:
- di 28 direttive comunitarie, per come elencate nell’allegato A) del testo;
- di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea;
- della direttiva (UE) 2015/2436 in materia di marchi d'impresa e del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.

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6. 26 OTTOBRE 2017 - Il Disegno di legge europea 2017 all'esame della CAMERA

Il disegno di legge europea 2017 è all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura (C.4505-B).
Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 20 luglio 2017, è stato infatti approvato dal Senato lo scorso 10 ottobre, con alcune modificazioni (S. 2886-A).
Nella seduta del 25 ottobre, la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha concluso, senza ulteriori modifiche, l'esame in sede referente del disegno di legge, che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea a partire dal 6 novembre.

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7. 6 NOVEMBRE 2017 - Pubblicata la legge di delegazione europea 2016-2017

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre ottobre 2017, la Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”.

7.1. I contenuti della legge

La legge, che si compone di 15 articoli e di un solo allegato, conferisce la delega al Governo per il Zrecepimento di 29 direttive europee, di cui 28 inserite nell'Allegato A, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. Si tratta, prevalentemente, di direttive emanate nell'anno 2016 (23); le restanti direttive risultano emanate negli anni 2015 (3) e 2017 (3).
Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni di delega riguardanti l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
Si tratta di norme destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dalla disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi collegati a quella dei marchi d'impresa; dalla regolamentazione della distribuzione assicurativa, alla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli: dal rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, alle garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali; dalla protezione dei dati personali nelle attività di indagine, all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; dall'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE e la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri, alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

MARCHI DI IMPRESA E MARCHIO DI IMPRESA UE - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea

L’articolo 3, modificato durante l’esame in Commissione al Senato, delega il Governo a dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d’impresa dell’UE.
I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto pacchetto marchi, diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi.
La Direttiva (UE) 2015/2436 mira ad un più stringente ravvicinamento delle legislazioni sostanziali e procedurali degli Stati membri in materia di marchi di impresa, muovendosi in sostanziale simmetria con le modifiche adottate con il Regolamento (UE) n. 2424/2015 relativo al marchio d’impresa UE. Il Regolamento (UE) n. 2424/2015 ha introdotto importanti innovazioni per ciò che concerne i segni idonei a costituire marchio UE, lo snellimento delle procedure per la registrazione del marchio UE, e la riorganizzazione dell’«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» che è stato sostituito con «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» (UIPO).
Nell’attuazione della delega, che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è, tra l’altro tenuto a:
● introdurre i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all’individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa;
● prevedere il diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
● prevedere che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione; ● prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione:
- che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
- che possano essere titolari di un marchio di certificazione o garanzia le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- l’obbligatorietà della presentazione del regolamento d’uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
- le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati dalla direttiva (UE) 2015/2436 (agli articoli 4, 19 e 20), nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda ed in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull’impiego del marchio da parte dei licenziatari ed in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio
;
● fatto salvo il diritto delle parti al ricorso davanti agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa, da espletare dinanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi, la cui omissione determini l’irricevibilità delle domande stesse;
● modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l’efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

BREVETTI - Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea sulla tutela brevettuale unitaria ed a quella dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti

L’articolo 4, inserito nel corso dell’esame al Senato, contiene una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo dalla legge n. 214/2016.
Il nuovo sistema consente la registrazione di un brevetto unitario presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO – European Patent Office) da cui discende una protezione uniforme in tutta l'Unione europea, garantendo alle imprese la possibilità di depositare, tramite un'unica procedura, un titolo di proprietà intellettuale valido in tutti i Paesi membri, con evidenti risparmi in termini di costi vivi e burocratici.
Si prevede anche un'unica Corte per la risoluzione delle controversie brevettuali a livello europeo, con un regime transitorio di 7 anni (rinnovabile di altri 7) nel quale vi è la possibilità per le imprese di avvalersi della clausola «opt out» (facoltà di rimanere fuori dalla giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato Brevetti - TUB, ricorrendo ai tribunali nazionali).
Secondo il nuovo sistema delineato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e dall'Accordo di Bruxelles, un operatore economico che non si accontenti della protezione nazionale potrà chiedere che il brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) ottenga immediatamente un effetto unitario negli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata e nei quali il tribunale ha giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario.
Un brevetto europeo con effetto unitario dunque è considerato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1257/2012, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro e riceve protezione unitaria.
Per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario, il decreto delegato dovrà prevedere che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro.
Il decreto delegato dovrà anche prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo, in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

PRIVACY - Delega al Governo l’adeguamento del quadro normativo interno alla normativa europea al fine di garantire un sistema armonizzato

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo a provvedere all’adeguamento del quadro normativo interno al Regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, che insieme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 costituisce il pacchetto di protezione dei dati personali, ridefinisce la disciplina europea in materia di Privacy, persegue l’obiettivo di superare la frammentazione derivante dell’applicazione della protezione dei dati personali nei territori dell’Unione.
Fra le modifiche più significative introdotte dal Regolamento si segnalano:
- l'ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina europea in materia di Privacy: ogniqualvolta vi sia trattamento di dati personali di soggetti stabiliti nell’Unione Europea da parte di un soggetto stabilito al di fuori della stessa, al fine di offrire loro beni e/o servizi ovvero di monitorarne il comportamento, dovranno necessariamente essere applicate le prescrizioni del nuovo Regolamento. Tale innovazione interesserà in particolar modo gli Internet service provider esteri: questi, infatti, non potranno sottrarsi all’applicazione della normativa europea in materia di privacy invocando l’assenza di un proprio stabilimento nel territorio UE;
- la previsione di più rigorosi requisiti formali richiesti per la validità del consenso al trattamento dei dati personali da parte degli interessati. Si prevede infatti che tale consenso sia valido solo quando sia stato reso attraverso un atto positivo inequivocabile, rimanendo quindi esclusa la possibilità di presumerlo dall’inattività, dal silenzio dell’interessato o dalla preselezione di caselle. In tal senso, la normativa europea si allinea alla disciplina italiana in materia di consenso al trattamento, da sempre tra le più rigorose. Il consenso al trattamento così reso potrà inoltre essere sempre revocato, senza limiti di sorta, da parte degli interessati;
- l'espressa previsione sia del diritto all’oblio (ossia alla cancellazione definitiva dei dati trattati e conservati dal titolare del trattamento), che del diritto alla portabilità da un titolare del trattamento ad un altro su richiesta degli interessati;
- l'introduzione del concetto della protezione dei dati personali “by design” e “by default”, ossia la necessità per i titolari di adottare adeguate misure a protezione dei dati, sia al momento della loro raccolta, che per tutta la durata del trattamento, e di usarli secondo le finalità per cui gli interessati hanno prestato il loro consenso e per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse;
- la previsione in capo ai titolari del trattamento degli obblighi di compiere una “valutazione d’impatto” iniziale per i trattamenti di dati più delicati e di tenere un registro delle attività relative al trattamento stesso;
- l'introduzione della figura del c.d. ”Data protection officer” con riguardo agli enti pubblici e agli enti privati che trattino dati di natura delicata o monitorino su larga scala e in maniera sistematica gli individui. Tale soggetto, dipendente o professionista esterno all’ente, esperto di normativa e prassi in materia di privacy, ha il compito di informare e consigliare il titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento stesso, di vigilare sul loro effettivo adempimento, di fornire le sopracitate valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati raccolti e di interfacciarsi, da un lato, con gli interessati, dall’altro, direttamente con il Garante;
- la previsione della possibilità per i titolari e per i responsabili del trattamento di ottenere da parte di organismi certificatori accreditati ovvero da parte dell’autorità di controllo competente una certificazione riguardante la conformità del trattamento alla normativa prevista dal Regolamento;
- un inasprimento del regime sanzionatorio: nel caso di violazioni delle norme previste dal Regolamento, infatti, sono previste sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di euro 20.000.000 o, nel caso di imprese, fino al 4% del fatturato annuo complessivo.
Il comma 3 dell’articolo 14 individua i principi e criteri direttivi (oltre quelli generali già previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012) ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

. Se vuoi scaricare il testo del Regolamento 2016/679/UE, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Direttiva 2016/680/UE, clicca QUI.

SITI WEB E APPLICAZIONI MOBILI DEGLI ENTI PUBBLICI - Delega al Governo l’attuazione della direttiva 2016/2102/UE relativa all’accessibilità

L'articolo 14 introduce principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 23 settembre 2018.
Gli specifici criteri di delega riguardano, in particolare, l'attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva (UE) 2016/2102.
L'articolo 4 della direttiva impone l'adozione di misure per rendere più accessibili i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici di modo che gli stessi siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
Secondo il primo criterio di delega, nel dare attuazione a tale disposizione il legislatore delegato dovrà far riferimento ai valori indicati nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, che stabilisce i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. In particolare il livello da assumere come riferimento per l'accessibilità dovrà essere almeno pari al 'secondo livello di qualità' di cui al punto 1), lettera d), numero 3 dell'allegato B al decreto.
Il secondo criterio di delega riguarda l'articolo 5 della direttiva che consente di non applicare le prescrizioni in materia di accessibilità quando comportino un onere sproporzionato.
Per l'applicazione di tale disposizione è posto in capo al Governo l'obbligo di emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tal fine, la norma in esame chiarisce cosa debba intendersi per misure che impongono un onere sproporzionato.
Si tratta delle misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità.
La norma precisa inoltre che l'individuazione dell'onere sproporzionato deve essere fondata esclusivamente su motivi legittimi, fra i quali non rientrano elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni.

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SEGRETI COMMERCIALI - Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2016/943/UE contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti

L'articolo 15 introduce principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
La presente direttiva – che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 9 giugno 2018 - stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà:
a) apportare tutte le modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005), necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva;
b) introdurre misure sanzionatorie di natura penale e amministrativa efficaci, proporzionate e dissuasive per il caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita dei trade secrets, in modo da garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva;
c) apportare tutte le abrogazioni, modifiche e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per assicurare il coordinamento con le nuove disposizioni e la complessiva razionalizzazione della disciplina.

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8. 27 NOVEMBRE 2017 - Pubblicata la legge europea 2017

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017, la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”.
La legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. La legge europea 2017 si compone di 30 articoli e di 8 Capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 8 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), a superare alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di 3 direttive già recepite nell'ordinamento interno, introdurre sanzioni per la violazione di norme regolamentari europee, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”).
Il provvedimento si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:
- libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli da 1 a 4);
- giustizia e sicurezza (articoli 5 e 6);
- fiscalità (articoli da 7 a 10);
- lavoro (articolo 11);
- tutela della salute (articoli da 12 a 15);
- tutela dell'ambiente (articoli da 16 a 18);
- energia e fonti rinnovabili (articoli da 19 a 21);
- altre disposizioni (articoli da 22 a 30).

8.1. I contenuti della legge

Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.
In particolare, l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia. L'intervento adegua la normativa nazionale alla direttiva 98/5/UE, sul diritto di stabilimento degli avvocati europei in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (cd. avvocati stabiliti).

L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari - in presenza dei presupposti di legittimità ivi enunciati - per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi. Attribuisce inoltre alla medesima Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l'adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso nonché l'individuazione delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario e l'inserimento di taluni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centralizzata per il monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, viene introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2018 , di redigere le ricette dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono sanzioni per chi falsifichi tali ricette. Analogo obbligo viene previsto per la prescrizione veterinaria dei mangimi medicati.

L'articolo 4 introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. internet aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea. Si tratta in particolare (articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche) delle sanzioni, nell'ambito delle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, necessarie ad attuare efficacemente le nuove norme del regolamento roaming, per le quali l'ordinamento italiano non prevede attualmente sanzioni specifiche.
L'intervento è finalizzato a risolvere la procedura EU Pilot 8925/16/CNECT, con la quale si chiedevano chiarimenti sulla efficacia dissuasiva della legislazione nazionale per le violazioni delle norme europee da parte di alcuni operatori di telefonia mobile, segnalate alla Commissione europea.

Il Capo II (articoli 5 e 6) contiene disposizioni in materia di giustizia e sicurezza.

Il Capo III (articoli da 7 a 10) contiene disposizioni in materia di fiscalità.

Il Capo IV (articolo 11) contiene disposizioni in materia di lavoro.

Il Capo V (articoli da 12 a 15) contiene disposizioni in materia di salute.

L'articolo 12, modificato dall'Assemblea del Senato, riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, prevedendo disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/UEE del Consiglio.
Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5 che prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie. Il soppresso comma 5 contemplava, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.
L'articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di: allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L'articolo 13 attiene all'organizzazione della banca dati degli equidi, per adeguarla alle normative europee sopraggiunte. Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Il comma 2 dispone che entro 180 giorni un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisca le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi. Per il comma 3, alla data del decreto è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200.

L'articolo 14 chiarisce che il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, per un periodo non superiore a tre mesi.

L'articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, la nuova disposizione inserisce l'articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186 del 2011 , che detta la disciplina sanzionatoria recata dal citato Regolamento 1272/2008. Più precisamente, il nuovo articolo 10-bis dispone le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10.000 a 60.000 euro, comminate per le violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in base alle quali: la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all'articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta. L'illecito amministrativo trova applicazione "salvo che il fatto costituisca reato" (clausola di riserva penale).

Il Capo VI (articoli da 16 a 18) contiene disposizioni in materia di tutela dell'ambiente.

L'articolo 16, modificato dall'Assemblea del Senato, integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee - onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

L'articolo 18 modifica in più punti le norme che, nell'ambito del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE.
La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:
1) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla parte seconda del Codice;
2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice;
3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice;
4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.

Il Capo VII (articoli da 19 a 21) contiene disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili.

L'articolo 19 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica.

L'articolo 20 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 21 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il Capo VII (articoli da 22 a 30) contiene altre disposizioni.

L'articolo 23 reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione. L'articolo 24 fissa in settantadue mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci a fronte delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale.

L'articolo 25 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE, novellando a tal fine la legge n. 145 del 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L'articolo 26 individua nell'ENAC (Ente nazionale dell'Aviazione civile), l'Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014. Viene fatta salva la competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli aspetti relativi alla certificazione e alla sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale. L'articolo 27 estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per la durata degli interventi ed alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 novella il codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) onde prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di soggetti pubblici e privati e che possa autorizzare il riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici.

L'articolo 29 attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali un contributo aggiuntivo di 1,4 milioni di euro, a decorrere dal 2018. Esso è inteso ad "assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante", nonché a svolgere gli accresciuti compiti derivanti dalla cooperazione fra autorità di protezione di dati entro l'Unione europea.


LE LEGGI EUROPEE 2016

1. 27 APRILE 2016 - La Camera approva LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Il 27 aprile 2016 la Camera ha approvato in prima lettura, con 314 voti favorevoli e 80 contrari, il disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (C. 3540-A), presentato dal Governo lo scorso 18 gennaio.
Il provvedimento è ora all'esame del Senato (S. 2345).

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2. 10 MAGGIO 2016 - Il Senato approva il disegno di LEGGE EUROPEA 2015-2016

Il 10 maggio 2016 il Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015" con il nuovo titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016" (S. 2228).
Il giorno successivo il testo è stato inviato alla Camera dei deputati.


3. 27 GIUGNO 2016 - La Camera dei deputati ha avviato l'esame del disegno di LEGGE EUROPEA 2015-2016

Il 27 giugno 2016 l'Assemblea della Camera dei deputati ha avviato l'esame del disegno di legge europea 2015-2016 (C. 3821-A), approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 10 maggio.
Nel corso dell'esame in Commissione, concluso il 22 giugno, non sono stati approvati emendamenti, né articoli aggiuntivi al testo trasmesso dal Senato.

Il disegno di legge europea 2015-2016 - che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Commissione alla Camera - si compone di 37 articoli suddivisi in 9 >api, riferiti a specifiche materie.
Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16 procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione,10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato. Il disegno di legge provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.

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4. 8 LUGLIO 2016 - Pubblicata la LEGGE EUROPEA 2015-2016

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, la LEGGE 7 luglio 2016, n. 122, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016".
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.
La Legge europea si compone di 37 articoli suddivisi in 9 Capi, riferiti a specifiche materie.
Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16 procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione, 10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato.
La legge provvede, inoltre, all'attuazione di 3 direttive e di una decisione:
- direttiva 2014/86/UE e direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (art. 26);
- direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (art. 28);
- decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (art. 25).

Segnaliamo alcune novità introdotte dalla legge europea.

Al Capo I, in materia di libera circolazione delle merci, l’articolo 1 (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini) introduce due novità:
1) Con la modifica del comma 4 dell’art. 1 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 (c.d. “Legge Salva Olio”), l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo deve essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
2) Con la modifica dell’art. 7 della citata legge 13 gennaio 2013, n. 9: - viene eliminata l’indicazione in etichetta della data di imbottigliamento (ricordiamo che la L. n. 9/2013 imponeva al massimo 18 mesi dal momento dell'imbottigliamento), sostituita da una generica definizione «da consumare preferibilmente entro...», che consente la vendita dell’olio d’oliva con un termine di conservazione superiore all’attuale anno e mezzo previsto dalla normativa italiana;
- diventa obbligatorio inserire sull'etichetta l'annata di produzione dell'olio, solo nel caso in cui il 100% dell'olio sia stato prodotto in una singola annata. In altre parole se su una etichetta troverò scritto annata 2016 sarò certo che l'olio è stato prodotto nell'ultima annata; se la dicitura sarà assente allora l'olio contenuto nel recipiente è certamente stato ottenuto in annate diverse.

L'art. 2 modifica il D.Lgs. n. 179 del 2004 relativo all'etichettatura del miele, escludendo dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza "i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/UE".
Viene, dunque, prevista la non obbligatorietà dell’indicazione dei singoli Paesi di provenienza in caso di mieli prodotti in altri Stati membri e immessi sul mercato nel rispetto della disciplina comunitaria, permanendo la sola possibilità di indicare in tali casi semplicemente che i mieli provengano da Paesi dell’Unione europea o non UE, ovvero da entrambi; in tal modo si sostituisce la vigente normativa italiana che invece stabilisce come obbligatoria l’indicazione analitica sull’etichetta del Paese di origine del miele.

L'art. 3 riguarda l'immissione in commercio dei dispositivi medici e, dando attuazione alla rettifica della direttiva 2007/47/UE in materia di dispositivi medici, modifica il D.Lgs. n. 46 del 1997 ed il D.Lgs. n. 507 del 1992, sostituendo la locuzione "costi/benefici" con il riferimento al rapporto "rischi/benefici".

L'art. 4 estende le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n.1297/2014 (che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
In dettaglio si estende la sanzione amministrativa pecuniaria (somma da 10.000 euro a 60.000 euro a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano o ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste in materia di etichettatura e imballaggio) anche a chi viola le disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014.
Quest’ultimo provvedimento ha introdotto requisiti aggiuntivi segnatamente per il detergente liquido per bucato destinato ai consumatori contenuto in un imballaggio solubile monouso.

Al Capo II, in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l’articolo 5 prevede la eliminazione dell'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA), che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica.
In materia si ricorda che le società organismi di attestazione sono state disciplinate ex novo dall'art. 84, D.Lgs. n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Le SOA sono organismi di diritto privato (comma 1) che attestano, a favore dei soggetti esecutori (a qualsiasi titolo) di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
- l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione;
- il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'art. 83 del medesimo decreto;
- il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale;
- il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC, basato - ai sensi del comma 10 dell'art. 83, D.Lgs. n. 50 del 2016 - su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa
.
Fino all'adozione di apposite linee guida ANAC (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016), continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.

L'art. 8 della legge europea interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea.
In particolare, si prevede che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo sia immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea. La materia è regolata dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
Nel dettaglio il titolo esecutivo europeo è un certificato che consente che le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, possano essere riconosciuti ed eseguiti automaticamente, in un altro Stato membro, senza procedimento intermedio.

L'art. 9 della legge Europea 2015-2016 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori.
La normativa in materia prevede la concessione del gratuito patrocinio, a prescindere dai limiti di reddito, per le domande relative a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona infra ventunenne, a meno che lo Stato non abbia dichiarato di voler subordinare l’assistenza legale gratuita alla valutazione delle risorse del figlio.
Viene, inoltre, riconosciuto automaticamente il patrocinio a spese dello Stato in caso di domande relative alla sottrazione internazionale dei minori, inoltrate all’autorità centrale italiana – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia - in base alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980. In questo caso, dunque, il diritto all’accesso al patrocinio avviene a prescindere da limiti reddituali.

Al Capo III, in materia di giustizia e sicurezza, l’articolo 10 (Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri) dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.
Al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, dunque, verrà rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.

Al Capo VI, in materia di occupazione, l’articolo 30 interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, riformulando il comma 3 dell’art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003:
«L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
Pertanto, è esclusa la fattispecie del trasferimento di azienda, o di parte d’azienda, nei casi di acquisizione di personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, solo qualora:
- il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa;
- siano presenti di elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa
.
Dunquem seconso quanto stabiltio dal nuovo comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

L'art. 36 accorda finanziamenti ulteriori per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione della disciplina europea da parte del Garante della privacy.
Viene, infatti, incrementato di 12 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della privacy.
Lo stanziamento risponde al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, nella parte in cui impone l’obbligo agli Stati membri di provvedere affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.


5. 28 LUGLIO 2016 - Il Senato approva definitivamente il disegno di LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Nella seduta di giovedì 28 luglio 2016, con 141 voti favorevoli, 35 contrari e 42 astenuti, è stata approvata definitivamente la legge di delegazione europea 2015 (DdL n. 2345).
Il provvedimento contiene deleghe legislative per l’attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di otto direttive europee e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei.
Si tratta di norme destinate ad integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dai diritti sulle opere musicali per l’uso online nel mercato interno alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, dalle prescrizioni tecniche sulla codifica di tessuti e cellule umani all'uso di borse di plastica in materiale leggero e ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali.

A seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato si compone di 21 articoli, riferiti a specifiche materie, e di due allegati contenenti, rispettivamente, 2 direttive (Allegato A) e 9 direttive (Allegato B), da recepire con decreto legislativo.
L’articolato del disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei.
Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

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6. 1° SETTEMBRE 2016 - La LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016, la Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.


LE LEGGI EUROPEE 2015

1. 10 SETTEMBRE 2015 - Via libera del Governo al disegno di LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione svoltasi il 10 settembre 2015, ha approvato, in via preliminare, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
Il provvedimento contiene deleghe legislative per l’attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di sette direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei.
Si tratta di norme destinate ad integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dai diritti sulle opere musicali per l'uso online nel mercato interno alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, dalle prescrizioni tecniche sulla codifica di tessuti e cellule umani all'uso di borse di plastica in materiale leggero e ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali.
Il testo, prima della sua approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il prescritto parere.

Di seguito le principali direttive per le quali è conferita delega legislativa:
1. direttiva (UE) 2015/565, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento 29 ottobre 2016);
2. direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);
3. direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016);
4. direttiva (UE) 2015/637, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi;
5. direttiva (UE) 2015/652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);
6. direttiva (UE) 2015/720, relativa all'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016);
7.direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
8.direttiva (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
(Fonte: Sito del Governo)


2. 6 NOVEMBRE 2015 - Via libera definitivo del Governo al disegno di LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Il Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 ha approvato, in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, riunita in apposita “sessione europea”, il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
Il provvedimento contiene deleghe legislative per l’attuazione, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, di otto direttive europee e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei.
Si tratta di norme destinate ad integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita giuridica, economica, sociale, sanitaria ed anche etica dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati: dai diritti sulle opere musicali per l’uso online nel mercato interno alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, dalle prescrizioni tecniche sulla codifica di tessuti e cellule umani all'uso di borse di plastica in materiale leggero e ai contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali.
Di seguito le principali direttive per le quali è conferita delega legislativa:
- direttiva (UE) 2015耯565, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento 29 ottobre 2016);
- direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);
- direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016);
- direttiva (UE) 2015/637, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi;
- direttiva (UE) 2015/652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativamente alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);
- direttiva (UE) 2015/720, relativa all'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016);
- direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (termine di recepimento 21 marzo 2016)
.
Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
(Fonte: Sito del Governo)


3. 10 MAGGIO 2016 - LEGGE EUROPEA 2015 - Approvazione da parte del Senato

Il 10 maggio 2016, il Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015".
Il provvedimento è volto a chiudere 4 procedure di infrazione, 10 Casi EU pilot, una procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti e una procedura di aiuti di Stato. Attua, inoltre, la direttiva 2014/86/UE e la direttiva (UE) 2015/121 sul regime fiscale applicabile alle società madri e figlie, e la direttiva 2015/2060 sulla tassazione dei redditi da risparmi.
Il testo modifica o integra alcune disposizioni nazionali vigenti per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene nei seguenti settori:
- libera circolazione delle merci (Capo I – artt. 1-4)
- libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – artt. 5-6)
- giustizia e sicurezza (Capo III – artt. 7-16)
- trasporti (Capo IV – artt. 17-18)
- fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – artt. 19-29)
- occupazione (Capo VI - art. 30)
- ambiente (Capo VII – artt. 31-32)
- energia (Capo VII – art. 33).

Il provvedimento passa adesso in seconda lettura alla Camera.

. Se vuoi conoscere le principali disposizioni previste dal provvedimento, clicca QUI.


LE LEGGI EUROPEE 2014

1. 30 OTTOBRE 2014 - Via libera del Governo al disegno di LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014

Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 ha approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea, previsto dalla legge n. 234 del 2012.
Tale recepimento deve avvenire a seguito della presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale capace di offrire un quadro complessivo delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea da trasporre nell’ordinamento nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea, approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 ottobre, recepisce nell’ordinamento le più recenti direttive pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione e contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 42 direttive che intervengono su numerose materie.
Il disegno di legge approvato oggi comprende deleghe legislative volte tra l’altro ad attuare direttive e decisioni quadro, a disciplinare sanzioni per violazione di atti normativi dell’Unione, a dare vita a testi unici per il riordino e l’armonizzazione di norme in distinti settori, a modificare o abrogare norme statali per garantire la conformità dell’ordinamento nazionale ai pareri motivati o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia.
La Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

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2. 24 DICEMBRE 2014 - Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare LA LEGGE EUROPEA 2014

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 ha approvato in via preliminare il disegno di legge europea per il 2014, illustrata dal Sottosegretario agli Affari europei, Sandro Gozi, appositamente invitato in quanto delegato alla materia.
Con queste Disposizioni il Governo compie un ulteriore passo vanti per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’Unione prima della chiusura del semestre di Presidenza europea.
Il provvedimento chiude dieci procedure d’infrazione e sette casi EU pilot, prevede il recepimento di una direttiva che scade nel 2016 e l’attuazione di due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.


3. 14 MAGGIO 2015 - Il Senato approva, in prima lettura, LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014

Il Senato, il 14 maggio 2015, ha approvato, in prima lettura, la legge di delegazione europea 2014 (DdL n. 1758), che ora passa alla Camera.

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4. 10 GIUGNO 2015 - La Camera approva le LEGGE EUROPEA 2014

La Camera ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (C. 2977-A).
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

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5. 31 LUGLIO 2015 - La Legge di delegazione europea 2014 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, la LEGGE 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

La legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione Europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione successivamente alla data di presentazione in Parlamento del precedente analogo disegno di legge.
Nel corso dell'esame parlamentare, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo con riguardo agli articoli, che sono passati da 11 a 21, alle direttive da recepire (da 41 a 58) ai regolamenti (da 4 a 6) e alle decisioni quadro (da 6 a 10).
Il provvedimento è ora composto da 21 articoli e di due allegati (A e B) riportati l’elenco delle direttive da recepire. Gli articoli della legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l’adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l’attuazione di 10 decisioni quadro. Nell’allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

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6. 3 Agosto 2015 - La Legge europea 2014 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, la Legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il provvedimento si compone di 30 articoli, contenenti una serie di misure abrogative o modificative tese a risolvere i casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria, al fine di rimuovere le relative procedure d'infrazione.
Tra queste, ad esempio, la legge Europea 2014 interviene sulla disciplina IVA relativa alle cessioni intracomunitarie e ai servizi connessi agli scambi intracomunitari (artt. 12 e 13).
Per quanto concerne la disciplina delle cessioni intracomunitarie, la legge Europea 2014 modifica due articoli del D.L. n. 331/1993, relativamente agli acquisti intracomunitari (art. 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41).

Tra le altre novità, la legge Europea 2014 modifica, all’art. 5, l’art. 34 e l’allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1º agosto 2003, n. 259, rideterminando la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese titolari dell’autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico; per la fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali; per la fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite.
Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità, la misura dei diritti amministrativi viene determinata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.
Con l’aggiunta dell’art. 1-bis all’Allegato n. 10, del Codice delle comunicazioni, viene introdotta la misura di un contributo annuo dovuto dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Con l’aggiunta dell’art. 2-bis all’Allegato n. 10, del Codice delle comunicazioni, viene previsto il pagamento di un contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, per ogni collegamento monodirezionale.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 115 del 2015, clicca QUI.



LE LEGGI EUROPEE 2013
LA LEGGE EUROPEA 2013 - SECONDO SEMESTRE E LA LEGGE EUROPEA 2013-BIS


1. 8 LUGLIO 2013 - Il Senato approva le "Leggi Europee" 2013

Nella seduta del 8 luglio 2013, l'Aula del Senato ha approvato con 202 voti favorevoli, 15 contrari e 17 astenuti la Legge di delegazione europea 2013.
Via libera dell'Aula anche alla Legge europea 2013, con 212 voti favorevoli, 13 contrari e 9 astensioni.
Entrambi i provvedimenti passano ora all'esame della Camera.
Le 'Leggi Europee' riprendono i contenuti dei due disegni di legge comunitaria non approvati durante la scorsa legislatura.
Il nuovo strumento della legge di delegazione europea, che insieme alla legge europea ha sostituito, ai sensi della legge n. 234 del 2012, la legge comunitaria annuale, è finalizzato al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'UE.
Il Governo è tenuto a presentare la legge di delegazione europea entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel disegno di legge di delegazione europea per il 2013, sono sostanzialmente confluite le disposizioni di delega contenute nei disegni di legge comunitaria per il 2011 e per il 2012. La delega è stata poi estesa alle direttive successivamente pubblicate.
Il testo del disegno di legge contiene, in primo luogo, la delega al Governo per il recepimento delle direttive (in tutto 40) elencate negli allegati. Inoltre richiama, quanto alle procedure, i criteri direttivi e i termini per l’esercizio delle deleghe, previsti dalla legge n. 234/2012.
Il disegno di legge contiene anche una delega legislativa biennale per l’emanazione dei decreti legislativi con le sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei o in regolamenti dell'Unione Europea, direttamente applicabili.

La legge europea invece prevede norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il testo del disegno di legge europea per il 2013 è composto da 34 articoli. In esso sono sostanzialmente confluite le disposizioni diverse dalle deleghe, contenute, in parte, nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Dipartimento Politiche Europee, clicca QUI.


2. 20 AGOSTO 2013 - Le "Leggi Europee" sulla Gazzetta Ufficiale

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013:
- la Legge 6 agosto 2013, n. 96, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013" e
- la Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - LEGGE EUROPEA 2013".
Il testo di entrambe le leggi viene riportato nell'Appendice normativa.

. Se vuoi approfondire i contenuti di entrambe le leggi, clicca QUI.


3. 28 APRILE 2014 - All'esame della Camera i disegni di legge europea e di delegazione europea 2013 - Secondo semestre

Il 28 aprile 2014 l'Assemblea ha avviato l'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea 2013 - II semestre (A.C. 1836-A e A.C. 1864-A), presentati dal Governo, rispettivamente, il 22 e il 28 novembre 2013.
Nel corso dell'esame in Commissione, conclusosi il 26 marzo 2014, sono state approvate modifiche ed integrazioni.

La legge n. 234 del 2012 prevede espressamente la possibilità per il Governo di presentare nel secondo semestre dell’anno un nuovo disegno di legge di delegazione europea qualora si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Il Governo ha inoltre ritenuto opportuno presentare un ulteriore disegno di legge europea al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso e presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell’Italia.


3.1. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 - Secondo semestre

Il disegno di legge (A.C. 1836-A) contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 17 direttive, di cui 2 inserite nell’allegato A e 15 nell’allegato B; per le direttive presenti nell’allegato B è prevista l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo di recepimento presentato dal Governo.
Oltre ad una delega generale per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati il provvedimento detta specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento di determinati atti:
- la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- la direttiva 2013/14/UE e il regolamento UE n. 462/2013 in materia di affidamento alle valutazioni delle agenzie di rating del credito;
- i regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013 relativi ai fondi europei, rispettivamente, per il venture capital (EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (EuSEF);
- la decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell’Unione europea;
- la direttiva 2013/32/UE relativa al riconoscimento della protezione internazionale;
- la direttiva 2013/33/UE di rifusione della direttiva 2003/9/CE (direttiva accoglienza);
- la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR)
.

Sono inoltre previsti principi e criteri direttivi specifici per l’emanazione di un testo unico in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea, nonché disposizioni che posticipano i termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, per dare piena attuazione al Regolamento UE n. 473/2013.
Le ulteriori direttive elencate negli allegati intervengono in numerose materie, fra cui, il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, l’attività di assicurazione e di riassicurazione, la formazione per la gente di mare, gli articoli pirotecnici, la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, gli scambi e le importazioni di cani, gatti e furetti, i bilanci d’esercizio e consolidati e le relative relazioni delle imprese, il controllo da parte dello Stato di approdo e le frodi in materia di IVA.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 1836-A, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre", clicca QUI.


3.2. LEGGE EUROPEA 2013-bis

Il disegno di legge europea 2013 bis (A.C. 1864-A) contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l’ordinamento giuridico italiano all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
In particolare il disegno di legge è inteso a chiudere 8 procedure di infrazione, risolvere 12 casi di pre-contenzioso, conformare l’ordinamento italiano a principi interpretativi stabiliti da 2 sentenze emesse dalla Corte di giustizia europea su rinvii pregiudiziali di giudici nazionali - prevenendo il possibile avvio di nuove procedure di infrazione - nonché a dare tempestiva e piena attuazione a 5 atti normativi dell’UE, prevenendo anche in questo caso nuove eventuali procedure di infrazione.
Il provvedimento interviene in numerose materie, fra cui:
- le borse di studio universitarie per il perfezionamento all’estero; l’immigrazione e i rimpatri;
- la commercializzazione di camini o condotti in plastica; i servizi investigativi privati;
- la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio;
- gli affidatari di incarichi di progettazione;
- la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica e le nuove attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG);
- le stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane;
- la protezione del diritto d’autore nel disegno industriale;
- la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la responsabilità dello Stato per violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione europea da parte di un organo giurisdizionale
.

Numerose disposizioni operano inoltre in ambito fiscale e finanziario, in materia di: regime applicabile ai contribuenti fiscalmente residenti in un altro Stato membro che producono e/o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. “non residenti Schumacker”); di imposte sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE); di riscossione coattiva dei dazi doganali e dell’IVA alle importazioni; di strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni.

Le disposizioni che riguardano la materia ambientale intervengono in merito alla infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); alla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi; alla assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, all’inquinamento acustico e al danno ambientale.

Nell’ambito del lavoro e delle politiche sociali sono previste disposizioni inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e il riordino della normativa sui lavoratori nel settore delle navi da pesca.
La norma di copertura, infine, incide sui consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura.
(Fonte: Camera dei Deputati).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 1864-A, recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis" , clicca QUI.


4. 10 e 11 GIUGNO 2014 - La Camera dei Deputati ha approvato i disegni di legge europea e di delegazione europea 2013 bis

. In data 10 giugno 2014, l'Aula ha dato il via libera al disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre" (C. 1836-A).
In data 11 giugno 2014, è stato invece approvato il disegno di legge (C. 1864-A) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".
I due provvedimenti passano ora all'esame del Senato (Atto del Senato n. 1519 e n. 1533).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 1836-A , clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 1864-A , clicca QUI.


5. 17 SETTEMBRE 2014 - Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 bis

. Il Senato ha approvato il 17 settembre 2014 in via definitiva la "legge di delegazione europea secondo semestre 2013", mentre ha approvato con modifiche la "legge europea bis 2013" che torna alla Camera per una nuova lettura.


6. 23 OTTOBRE 2014 - Approvazione definitiva da parte della Camera

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di Legge Europea 2013-bis, che recepisce nel nostro ordinamento alcuni orientamenti comunitari per l’attuazione delle politiche europee da parte del nostro Paese.
La legge consente all’Italia di superare 8 procedure d’infrazione e 15 casi di pre-infrazione Eu Pilot pendenti.
Tra le procedure risolte, spicca quella relativa al regime fiscale applicabile ai soggetti non residenti.
La legge europea, infatti, apporta modifiche al regime applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cfr. Sentenza Schumacker).
Per questi soggetti l’imposta dovuta sarà determinata sulla base delle regole IRPEF “a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivo”.

Il provvedimento, inoltre, interviene su numerose materie, fra cui:
- la riscossione coattiva dei dazi doganali e dell’IVA sulle importazioni;
- le misure di contrasto alle frodi in danno dei bilanci dell’UE, dello Stato e degli enti territoriali;
- l’immigrazione;
- la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
.
Per quanto riguarda questo ultimo punto, il provvedimento interviene sull’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 231/2002 prevedendo che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, le parti possano derogare, purché in modo espresso, ai termini di pagamento ordinari, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto.
L'approvazione della Legge europea 2013-bis segue a distanza di un mese il voto finale sulla Legge di delegazione europea - Secondo semestre.


7. 28 OTTOBRE 2014 - Pubblicata la LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 - Secondo semestre

. E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014, laLEGGE 7 ottobre 2014, n. 154, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

Nel dettaglio, l’articolo 1 reca una delega al Governo per l’attuazione delle direttive indicate negli allegati A e B secondo le procedure, definendo i relativi termini e le modalità di emanazione dei decreti attuativi.
L’articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell’art. 33, legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l’emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. L’articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell’ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013.
L’art. 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l’attuazione nell’ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF).
L’articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell’Unione europea, riproducendo l’articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, ormai scaduta.
L’articolo 7 delega il Governo all’emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell’Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea. L’articolo 8 contiene i criteri per il recepimento della direttiva n. 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE.
Infine, l’articolo 9 delega il Governo all’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

La Legge di delegazione europea - II semestre - che sarà in vigore dal 12 novembre 2014 - contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 19 direttive, di cui 2 inserite nell'Allegato A e 17 nell'Allegato B.
Tra le direttive contenute nell'allegato B si segnalano:
◾la direttive 2013/32/UE recante procedure comuni per il riconoscimento dello status di protezione internazionale;
◾la direttiva 2013/33/UE recante disciplina della accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
◾la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea;
◾la direttiva 2010/13/UE, concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Oltre ad una delega generale per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati, il provvedimento detta specifici princìpi e criteri direttivi per il recepimento di determinati atti:
◾la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
◾la direttiva 2013/14/UE e il regolamento UE n. 462/2013 in materia di affidamento alle valutazioni delle agenzie di rating del credito;
◾i regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013 relativi ai fondi europei, rispettivamente, per il venture capital (EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (EuSEF);
◾la decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione Europea;
◾la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR).

Il testo reca una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizione in attuazione della normativa europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.
Le ulteriori direttive elencate negli allegati intervengono in numerose materie, fra cui:
- il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,
- l'attività di assicurazione e di riassicurazione,
- la formazione per la gente di mare,
- gli articoli pirotecnici,
- la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,
- gli scambi e le importazioni di cani, gatti e furetti,
- i bilanci d’esercizio e consolidati e le relative relazioni delle imprese,
- il controllo da parte dello Stato di approdo e le frodi in materia di IVA
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8. 10 NOVEMBRE 2014 - Pubblicata la LEGGE EUROPEA 2013-bis

. E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 - Supplemento Ordinario n. 84, la LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".
Il provvedimento contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


8.1. Contenuti della legge

Segnaliamo di seguito alcune previsioni, in materia di libera prestazione dei servizi e relative ai poteri dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che appaiono di interesse per le imprese.

1) L’articolo 5 interviene sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 3690/12/MARK, in relazione alla possibilità per le imprese di investigazione privata stabilite in altri Stati membri di esercitare in Italia la loro attività.
Con le modifiche apportate all’art. 134-bis del R.D. n. 773 del 1931, viene anzitutto esteso a tali imprese il regime di stabilimento già previsto per le imprese di vigilanza privata. Inoltre, per la prestazione transfrontaliera o temporanea dei servizi di investigazione privata e di informazioni commerciali, viene previsto un sistema di silenzio assenso: l’impresa stabilita in altro Stato membro dell’Unione europea dovrà notificare al Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell’Interno l’attività che intende svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute nonché la tipologia dei servizi, l’ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi; l’impresa potrà iniziare ad operare decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo che entro tale termine intervenga un divieto del Ministero per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2) L’articolo 6 integra il decreto legislativo n. 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno rafforzando il regime di tutela dei destinatari dei servizi per assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.
Al Centro europeo dei consumatori per l’Italia, che è parte della Rete ECC istituita nell’Unione per fornire consulenza e assistenza gratuita ai cittadini europei nelle controversie di consumo transfrontaliere, viene attribuito il compito di ricevere le segnalazioni dei consumatori e delle loro associazioni, nonché delle microimprese, e di rivolgersi al prestatore del servizio per indurlo a rispettare le normative europee e nazionali relative al divieto di discriminazioni. In caso di insuccesso dell’intervento, il medesimo Centro trasmette un rapporto documentato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può attivare i poteri di accertamento e repressione previsti dal Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.
La definizione delle procedure istruttorie è rimessa a un regolamento dell’Autorità, che dovrà anche disciplinare i rapporti tra quest’ultima e il Centro europeo dei consumatori per l’Italia.

Sempre riguardo al decreto legislativo n. 59/2010, l’articolo 6 della legge europea 2013-bis specifica che la notifica obbligatoria alla Commissione europea dei progetti di disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative contenenti restrizioni all’accesso o all’esercizio delle attività di servizi sono effettuate tramite il sistema telematico IMI (Internal Market Information) istituito dalla Commissione europea.

3) L’articolo 18 introduce l'obbligo dell’utilizzo, negli esercizio di somministrazione, di bottiglie con sigillo anti-manomissione che impedisce il rabbocco.
"Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta".
Questo è quanto disposto dal nuovo comma 2, dell’articolo 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), così come sostituito dall’art. 18, comma 1, lett. c) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis), in vigore dal 25 novembre 2014.
Ricordiamo che il precedente articolo 2 della citata L. n. 9/2013 (c.d. “Legge salva olio”) era di difficile applicazione in quanto mostrava una evidente contraddizione laddove, prima stabiliva l’obbligo per gli esercizi di somministrazione di mettere a disposizione del pubblico bottiglie di olio di oliva munite del tappo anti rabbocco, ma subito dopo, con l’aggiunta della congiunzione “ovvero”, precisava che gli olii “devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene”.
In pratica venivano bandite le oliere anonime, il tappo anti rabbocco era consentito, ma potevano essere utilizzate anche le bottiglie normali, purchè fornite di determinate informazioni attraverso un’etichettatura appropriata. Pertanto, un commerciante poco onesto avrebbe potuto acquistare la bottiglia etichettata per poi rabboccarla al bisogno, anche con olio scadente.
Modificato anche il comma 3, dell’articolo 7, della L. n. 9/2013, che ora prevede che la violazione di tale nuova disposizione “comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto”.

4) L’articolo 22 è volto a dare attuazione al regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (regolamento REMIT).
Il regolamento richiede agli Stati membri di dotare le proprie autorità nazionali di regolamentazione dei poteri di indagine ed esecuzione necessari per assicurare il rispetto dei divieti abusi di mercato e dell’obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate; un insieme minimo di tal poteri è indicato dal regolamento.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a prevedere adeguate sanzioni per le violazioni delle norme del regolamento.
In conformità a queste previsioni, l’articolo 22 della legge in commento attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), al fine di assicurare l’applicazione del regolamento REMIT, i seguenti poteri:
- accedere ai documenti rilevanti;
- chiedere informazioni anche mediante audizioni personali;
- effettuare sopralluoghi e ispezioni;
- chiedere i tabulati telefonici e i registri del traffico di dati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica;
- intimare la cessazione delle condotte illecite;
- chiedere al giudice il sequestro o la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito;
- presentare alle autorità competenti istanze di divieto dell’esercizio di un’attività professionale
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Per lo svolgimento delle indagini l’AEEGSI può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale e coordina la sua attività con quella dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché, in relazione ai casi di abuso di informazioni privilegiate, con la Consob.
Per l’abuso di informazioni privilegiate l’AEEGSI può irrogare sanzioni da 20 mila a 3 milioni di euro e per manipolazioni del mercato sanzioni da 20 mila a 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato; per la violazione degli obblighi informativi relativi alle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso e alla registrazione degli operatori di mercato le sanzioni irrogabili vanno da 10 mila a 200 mila euro.
L’Autorità può aumentare queste sanzioni fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.
I proventi delle sanzioni affluiscono in un apposito fondo (FOCES, Fondo costi energia elettrica e gas) nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, volto a ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas a carico di cittadini e imprese.
L’AEEGSI definirà la disciplina del procedimento sanzionatorio con proprio regolamento e darà conto delle attività svolte nel settore del mercato dell’energia all’ingrosso in un apposito capitolo della propria relazione annuale al Parlamento.

5) L’articolo 23 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 4734/13/MARK in relazione alla disciplina delle stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane.
L’articolo 28 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, ha previsto il divieto di porre vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per il rifornimento di carburante senza servizio con pagamento anticipato (ossia in modalità "self service"), limitando però questo divieto agli impianti posti fuori dai centri abitati.
Il fatto che le stazioni di servizio situate al di fuori delle zone urbane possano offrire modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato senza la presenza del personale, mentre le stazioni di servizio non presidiate non siano autorizzate nelle aree urbane, poiché la presenza di personale è sempre obbligatoria, ad avviso della Commissione, potrebbe costituire un vincolo alla libertà di stabilimento delle persone stabilite in altri Stati membri dell'UE che desiderino avviare una stazione di servizio completamente automatizzata nelle aree urbane in Italia, senza la presenza del titolare o dei suoi dipendenti, secondo il modello imprenditoriale standard per le stazioni di servizio in molti Stati membri dell'UE che, tra l'altro, contribuisce in modo significativo all'abbassamento dei costi di distribuzione.
Con l’articolo 23 della legge europea-bis 2013 la portata del divieto di porre limiti al self service viene estesa a tutti gli impianti.
Con questo intervento vengono così escluse le limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service, anche senza assistenza, agli impianti di distribuzione ovunque ubicati e non più solo per questi posti fuori dai centri abitati.

6) L’articolo 24 contiene norme di interpretazione autentica e alcune modifiche al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2012, n. 192, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE.
Le norme di interpretazione autentica specificano che la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002 si applica anche ai contratti pubblici e le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso di interesse dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nel codice dei contratti pubblici e nel relativo regolamento di attuazione nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi da quelli indicati nel decreto, si applicano solo se più favorevoli ai creditori.
Le modifiche al D.Lgs. n. 231/2002 sono volte ad assicurare il corretto recepimento della direttiva europea 2011/7/UE. In particolare, viene modificato l’articolo 4, comma 4, relativo alla possibilità nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione di derogare al termine legale, prevedendo che questa possibilità sia ammessa solo quando “ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”.
Nello specifico, è stato eliminato il riferimento alle circostanze esistenti al momento delle conclusione del contratto.
Viene aggiunto un nuovo articolo che disciplina le prassi inique (articolo 7 bis). In particolare, le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero quando risultano gravemente inique per il creditore danno il diritto al risarcimento del danno.
La valutazione della grave iniquità da parte del giudice deve avvenire tenendo conto degli elementi su cui si basa l’accertamento delle clausole gravemente inique. La prassi che esclude l’applicazione degli interessi di mora è considerata sempre gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Per la prassi che esclude il risarcimento dei costi di recupero vi è una presunzione relativa di grave iniquità.


LA LEGGE COMUNITARIA 2012

1. 23 DICEMBRE 2011 - Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 23 dicembre 2011 lo schema di disegno di legge per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (l'annuale Legge Comunitaria, per il 2012) che contiene le deleghe ed i principi relativi alle direttive europee da recepire. Il testo verrà ora trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere.
Il provvedimento mantiene, in gran parte, la struttura delle precedenti leggi comunitarie ma ne differisce sostanzialmente nella parte relativa ai termini per l'esercizio della delega legislativa.
L'articolo 1 stabilisce infatti che il termine per l'esercizio della delega legislativa non coincide più con la scadenza del termine previsto in ogni direttiva per il suo recepimento, come stabilito nelle precedenti leggi comunitarie, ma è anticipato ai due mesi precedenti la scadenza del termine di recepimento delle singole direttive.
Il disegno di legge contiene due Capi, 7 articoli e due allegati. Le direttive comprese nell'allegato B sono 7.
(Fonte: Dipartimento Politiche Europee)

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LA LEGGE COMUNITARIA 2011

1. 31 AGOSTO 2011 - Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo il 3 agosto 2011 al disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 2011)".
Sul provvedimento, che era stato approvato in via preliminare il 22 luglio, è stato acquisito il parere, favorevole senza osservazioni, della Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria il 27 luglio.
Il testo è stato presentato alla Camera dei Deputati il 19 settembre 2011 (A.C. 4623).

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LA LEGGE COMUNITARIA 2010

1. 1° MARZO 2010 - Approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge

In data 1° marzo 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in prima lettura la legge comunitaria 2010, che appare tutta incentrata sulle moderne telecomunicazioni.
Le nuove norme, in totale 20 articoli, riscrivono buona parte del testo unico sulla radiotelevisione (D. Lgs. n. 177/2005), dando attuazione alla direttiva 2007/65/CE, che definisce tutti i nuovi servizi audiovisivi sviluppatisi negli anni recenti, dalla trasmissione continua in diretta (live streaming), alla trasmissione televisiva su internet (webcasting), ai servizi non lineari (in modalità pull).

Di particolare interesse, gli articoli 9 e 10.
L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio sulla base dei criteri in esso specificati.
In particolare, con il decreto dovranno essere individuati dei requisiti minimi per l'accesso alla professione e un percorso formativo uniforme, oltre che l'indicazione di requisiti generali da approfondire poi in sede di disciplina regionale, al fine di adeguarli alle peculiarità territoriali.
Attualmente, esiste un irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate, mentre le guide straniere che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad una informativa preventiva.

L'articolo 10 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano, ed a disciplinare, l'istituto del trust, il contratto di fiducia, all'interno della disciplina del contratto di mandato, tipico dei paesi anglosassoni e previsto nel diritto comunitario.
Nell'ultimo decennio il mercato italiano ha registrato una crescente domanda di prestazioni legali e più ampiamente professionali inerenti ad operazioni fiduciarie. Questa domanda si è tradotta in larga misura nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al trust.

Nell'ordinamento italiano l'istituto ha trovato accesso a seguito dell'adesione alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ma non ha mai costituito oggetto di una precisa disciplina.
Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale nella finanziaria 2007 e in provvedimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (tra cui si segnala la Circolare n. 48/E del 2007).

- Si riporta il testo dello:
. Schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2010.

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2. 8 LUGLIO 2010 - Parere favorevole da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2010).
Al contempo ha espresso una forte raccomandazione al Governo affinché proponga un decreto legislativo correttivo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi) che contenga gli emendamenti, già proposti alle Regioni in sede di confronto tecnico precedente al primo decreto legislativo di recepimento e attuazione della direttiva e allora concordati con le amministrazioni centrali ma poi non riportati nel decreto di recepimento.

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3. 22 LUGLIO 2010 - Approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010 ha approvato, in via definitiva, lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.
Il disegno di legge sarà ora presentato alle Camere ed inizierà il suo iter parlamentare presso il Senato della Repubblica.

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4. 2 FEBBRAIO 2011 - Il Senato ha approvato il Disegno di legge "Comunitaria 2010"

Il 2 febbraio 2011 il Senato ha dato il via libera al testo del Disegno di legge "Comunitaria 2010" (Atto del Senato n. 2322).
Il documento passa ora alla Camera dei Deputati.

Rispetto alle precedenti leggi comunitarie, questo disegno di legge introduce una importante novità: il termine per l'esercizio della delega legislativa non coincide più con la scadenza del termine stabilito dall'Unione Europea per il recepimento delle singole direttive, ma viene anticipato di due mesi.
L'obiettivo è quello di ottenere un più veloce adeguamento della normativa italiana agli obblighi stabiliti in sede europea ed evitare l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento.
Esigenza oggi ancor più necessaria visto che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo Stato inadempiente rischia di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento della stessa inadempienza.

Il provvedimento si compone di 18 articoli (due Capi) e due allegati.
Le direttive comprese nell'allegato B sono 26, nell'allegato A risultano inserite 4 direttive.
Tra le novità che il disegno di legge introduce.
- il riordino della professione di guida turistica con la disciplina dei titoli e requisiti per il suo esercizio,
- la modifica del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche,
- la disciplina delle concessioni demaniali marittime fermo restando il termine ultimo di proroga fissato al 2015,
- l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma.
(Fonte: Dipartimento Politiche Comunitarie)

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5. 29 GIUGNO 2011 - Il testo in discussione alla Camera - Respinto l'articolo 1

La Camera, dopo aver proceduto allo stralcio degli articoli 15, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37 e 40 del disegno di legge, già approvato dal Senato, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (C. 4059-A9, ha proseguito l’esame dello stesso.
Dopo che l’Assemblea ha respinto l’articolo 1 del provvedimento, il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta.


6. 26 LUGLIO 2011 - Approvazione da parte della Camera

Il 26 luglio 2011 la Camera approva, con delle modifiche, il testo del DdL n. 2322-B e viene perciò ritrasmesso al Senato.

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7. 30 NOVEMBRE 2011 - Approvazione definitiva da parte del Senato

Il 30 novembre 2011 il Senato ha definitivamente approvato, in terza lettura, il DdL n. 2322-B, 'Legge comunitaria 2010'.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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8. 2 GENNAIO 2012 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, la Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010".
La Legge Comunitaria 2010 è strutturata in due Capi e 24 articoli.
Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale, mentre il Capo II contiene deleghe legislative per l'attuazione di 23 direttive di prossima scadenza e disposizioni particolari volte a sanare 23 procedure di infrazione o ad ottemperare a sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione Europea.
Tra le novità più rilevanti: la revisione della disciplina in materia di intermediazione finanziaria e modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni di servizi scambiate con l’estero.
La Legge comunitaria 2010 ha anche introdotto alcune modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza.
Nello specifico, in tema di informazioni relative al fornitore, il riferimento all’identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia viene sostituito con il riferimento all’identità del rappresentante del fornitore che sia stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore.
Per quanto riguarda il diritto di recesso del consumatore, invece, questo viene esteso anche ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato, precedentemente esclusi.
In materia di obblighi delle parti, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso entro quattordici giorni, inoltre, viene raddoppiato (portato a 30 giorni) sia il termine entro il quale il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore gli importi versati, sia il termine entro il quale il consumatore che receda è tenuto a pagare al fornitore l’importo del servizio finanziario di cui abbia effettivamente fruito prima dell’esercizio del recesso (art. 5).
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.


LA LEGGE COMUNITARIA 2009

1. 23 GENNAIO 2009 - Approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi, lo schema di disegno di legge Comunitaria 2009.
Il provvedimento era stato approvato in via preliminare il 23 gennaio 2009 e successivamente sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento presenta 10 direttive da recepire nell'ordinamento italiano e contiene anche le disposizioni per l'attuazione, mediante decreto legislativo, di quattro decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale:
a) lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
b) rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
c) fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
d) lotta contro la criminalità organizzata
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Il recepimento delle direttive

Il disegno di legge comunitaria 2009, come le due ultime leggi comunitarie, contiene, in particolare, importanti disposizioni in materia di recepimento delle direttive disponendo che per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.


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2. 19 MAGGIO 2009 - Testo in discussione alla Camera - AC 2449

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 2449, presentato alla Camera dei Deputati il 19 maggio 2009, clicca QUI.


3. 23 SETTEMBRE 2009 - Testo in discussione al Senato - S 1781

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 1781, approvato dalla Camera il 22 settembre 2009 e trasmesso al Senato il 23 settembre 2009, clicca QUI.


4. 28 GENNAIO 2010 - Testo approvato dal Senato - S 1781

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 1781, approvato dal Senato il 28 gennaio 2010 e trasmesso alla Camera il 2 febbraio 2010 per l'approvazione definitiva, clicca QUI.


5. 21 APRILE 2010 - Approvazione in via definitiva da parte della Camera

Il 21 aprile 2010 il disegno di legge è stato approvato in terza lettura con modificazioni dalla Camera e torna all'esame del Senato.
A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare, il disegno di legge comunitaria 2009, che torna all'esame del Senato, consta di 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 51 nell’Allegato B).

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6. 12 MAGGIO 2010 - Approvazione in via definitiva da parte del Senato

Il 12 maggio 2010 è stato approvato in via definitiva dal Senato il D.d.L. 1781-B recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita` europee - Legge comunitaria 2009”.

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7. 24 GIUGNO 2010 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 (Supplemento Ordinario n. 138), la Legge 4 giugno 2010, n. 96, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”.
Il testo è composto da 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 52 nell’Allegato B). Il progetto di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.

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LA LEGGE COMUNITARIA 2008

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 (Supplmento Ordinario n. 110) la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008".
Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.

La legge Comunitaria per il 2008 si compone di 53 articoli e di due allegati (A e B) che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi.
Il Capo I (articoli 1 - 6), in particolare, contiene le disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l’attuazione delle direttive - riportate negli allegati A e B - che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse.
Viene conferita, inoltre, una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

Tra le deleghe al Governo contenute dalla legge si ricordano quelle per:
- l’attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (art. 31);
- l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (art. 41);
- l’attuazione della direttiva 2006/43/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di modifica delle direttive 78/600/CEE e 63/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)
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LA LEGGE COMUNITARIA 2007

Contenuti della legge

Pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).

La "Comunitaria 2007", che si compone di 32 articoli, delega il Gover࡮o a recepire 16 direttive comunitarie, elencate negli Allegati A e B.

L'articolo 13 contiene la modifica dell’articolo 2449 del codice civile (Societa` con partecipazione dello Stato o di enti pubblici).
L'articolo 21 delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi, un Decreto legislativo integrativo e correttivo del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti - RAEE), al fine di correggere le disposizioni in contrasto con gli obblighi comunitari (procedura di infrazione n. 2006/4482 del 12 ottobre 2006) e, inoltre, consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti in modo da adeguarli ai principi della parte IV del Dlgs 152/2006 (cd. "codice ambientale").
L'articolo 23 contiene la delega al Governo per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE, relativa alla costituzione delle società per azioni nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.


Riferimenti e approfondimenti

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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

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APPENDICE NORMATIVA

. Legge 25 febbraio 2008, n. 34: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007).

. Legge 7 luglio 2009, n. 88: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2008).

. Decreto-legge 25 settembre 2005, n. 135: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166).

. LEGGE 4 giugno 2010 , n. 96. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009).

. Legge 15 dicembre 2011, n. 217: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2010).
. Legge 15 dicembre 2011, n. 217: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2010). (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)

. LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

. LEGGE 6 agosto 2013, n. 96: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013.

. LEGGE 6 agosto 2013, n. 97: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

. LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

. LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.
. LEGGE 7 ottobre 2014, n. 154: LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 - ALLEGATO.

. LEGGE 9 luglio 2015, n. 114: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014.

. LEGGE 29 luglio 2015, n. 115: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014.

. LEGGE 7 luglio 2016, n. 122: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

. LEGGE 12 agosto 2016, n. 170: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

. LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017.

. LEGGE 20 novembre 2017, n. 167: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017..

. LEGGE 3 maggio 2019, n. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.

. LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.

. LEGGE 22 aprile 2021 , n. 53: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.

. LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020.

. LEGGE 4 agosto 2022 , n. 127: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.

. LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.


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Pubblicato su: 2009-03-23 (15024 letture)

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