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| Lunedì, 23 aprile | | · | Per la Corte di Giustizia UE è compatibile con la normativa europea |
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LEGGI FINANZIARIE - LEGGI DI STABILITA'
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LA LEGGE FINANZIARIA e LA LEGGE DI STABILITA'
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1. LA LEGGE FINANZIARIA - Quadro normativo e contenuti
La cosiddetta "legge finanziaria" (chiamata anche semplicemente "finanziaria") è una legge ordinaria recante, secondo una formula ricorrente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", insieme a quella di bilancio, è il principale documento giuridico previsto dall'ordinamento della Repubblica italiana per regolare la vita economica del Paese.
In particolare, mentre la legge di bilancio è lo strumento previsto dall'art. 81 della Costituzione attraverso il quale il Governo comunica al Parlamento le spese e le entrate della vigente legislatura, con la legge finanziaria il Governo ha la facoltà di introdurre delle innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto massimo dell'indebitamento dello Stato.
La legge finanziaria deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre.
Il Parlamento ha tempo di esaminarla ed emendarla entro il 31 dicembre.
Tuttavia, la Costituzione all’art. 81, comma 2, stabilisce che è possibile superare il limite del 31 dicembre per non più di quattro mesi (cioè entro il 30 aprile), ma solo con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nei limiti di un dodicesimo della spesa dell’anno precedente).
A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell'arco di un anno solare.
Gli obiettivi economici su un periodo più lungo sono invece definiti dal Governo nel Documento di programmazione economica finanziaria (DPEF).
Dal 2003 la legge finanziaria, nel linguaggio ufficiale, viene anche denominata "legge di stabilità". Infatti, l'introduzione di elementi di federalismo nell'ordinamento degli enti locali territoriali (realizzata dalla riforma costituzionale del 2001), richiede che l'attività finanziaria statale venga coordinata con quella locale. Pertanto, la nuova legge di stabilità deve ogni anno adottare norme di coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di governo, allo scopo di rispettare i requisiti di convergenza economico-finanziaria imposti dal trattato di Maastricht.
Nella legge finanziaria per l'anno 2008 è stato aggiunto il "collegato sul welfare" (contenente norme su previdenza, lavoro e competitività).
Nella legge finanziara deve essere specificato:
- il saldo netto da finanziare, ovvero il disavanzo tra spese e entrate finali;
- il saldo del ricorso al mercato, ossia il deficit complessivo da coprire mediante prestiti;
- l'importo dei fondi speciali di bilancio;
- l'importo massimo per il rinnovamento dei contratti del pubblico impiego;
- gli stanziamenti per il rifinanziamento di spese in conto capitale previste da leggi in vigore;
- le previsione di spesa a lungo termine, le quali vengono a ricollegarsi con le risorse disponibili in ogni anno.
1.1. Tutte le leggi finanziarie dal 1978 al 2009
• Finanziaria 1979 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 (G.U. n. 361 del 29/12/1978)
• Finanziaria 1980 - Legge 24 aprile 1980, n. 146 (G.U. n. 115 del 28/4/1980)
• Finanziaria 1981 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 (G.U. n. 97 dell'8/4/1981)
• Finanziaria 1982 - Legge 26 aprile 1982, n. 181 (G.U. n. 113 del 26/4/1982)
• Finanziaria 1983 - Legge 26 aprile 1983, n. 130 (G.U. n. 116 del 9/4/1983)
• Finanziaria 1984 - Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (G.U. n. 354 del 28/12/1983)
• Finanziaria 1985 - Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (G.U. n. 356 del 29/12/1984)
• Finanziaria 1986 - Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (G.U. n. 49 del 28/2/1986)
• Finanziaria 1987 - Legge 22 dicembre 1986, n. 910 (G.U. n. 301 del 30/12/1986)
• Finanziaria 1988 - Legge 11 marzo 1988, n. 67 (G.U. n. 61 del 14/3/1988)
• Finanziaria 1989 - Legge 24 dicembre 1988, n. 541 (G.U. n. 304 del 29/12/1988)
• Finanziaria 1990 - Legge 27 dicembre 1989, n. 407 (G.U. n. 302 del 29/12/1989)
• Finanziaria 1991 - Legge 29 dicembre 1990, n. 405 (G.U. n. 303 del 31/12/1990)
• Finanziaria 1992 - Legge 31 dicembre 1991, n. 415 (G.U. n. 305 del 31/12/1991)
• Finanziaria 1993 - Legge 23 dicembre 1992, n. 500 (G.U. n. 304 del 29/12/1992)
• Finanziaria 1994 - Legge 24 dicembre 1993, n. 538 (G.U. n. 303 del 28/12/1993)
• Finanziaria 1995 - Legge 23 dicembre 1994, n. 725 (G.U. n. 304 del 30/12/1994)
• Finanziaria 1996 - Legge 28 dicembre 1995, n. 550 (G.U. n. 302 del 29/12/1995)
• Finanziaria 1997 - Legge 23 dicembre 1996, n. 663 (G.U. n. 303 del 28/12/1996)
• Finanziaria 1998 - Legge 27 dicembre 1997, n. 450 (G.U. n. 302 del 30/12/1997)
• Finanziaria 1999 - Legge 23 dicembre 1998, n. 449 (G.U. n. 302 del 29/12/1998)
• Finanziaria 2000 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (G.U. n. 302 del 27/12/1999)
• Finanziaria 2001 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29/12/2000)
• Finanziaria 2002 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (G.U. n. 301 del 29/12/2001)
• Finanziaria 2003 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 305 del 31/12/2002)
• Finanziaria 2004 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (G.U. n. 299 del 27/12/2003)
• Finanziaria 2005 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 306 del 31/12/2004)
• Finanziaria 2006 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (G.U. n. 302 del 29/12/2005)
• Finanziaria 2007 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27/12/2006)
• Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 300 del 28/12/2007)
• Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (G.U. n. 303 del 30/12/2008)
• Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (G.U. n. 302 del 30/12/2009)
2. LA LEGGE DI STABILITA' - Manovra triennale di finanza pubblica - Dal 2010 ad oggi
La legge di stabilità ha sostituito - dal 2010 - la legge finanziaria ed è parte, insieme alla legge di bilancio, della manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
Per effetto del disposto di cui all'art. 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - la legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica.
La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 196/2009, clicca QUI.
2.1. Tutte le leggi di stabilità dal 2010 ad oggi
• Legge di stabilità 2011 - Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (G.U. n. 297 del 21/12/2010)
• Legge di stabilità 2012 - Legge 12 novembre 2011, n. 180 (G.U. n. 265 del 14/11/2011)
• Legge di stabilità 2013 - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012)
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LA LEGGE DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 |
1. 9 OTTOBRE 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva la bozza del DdL relativo alla legge di stabilità per il triennio 2013 - 2015
Il Consiglio dei Ministri n. 49 del 9 ottobre 2012 ha approvato il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
Quest’anno la Legge di stabilità per il 2013-2015 consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di conseguire il pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2013.
Con la Legge di stabilità sono previste inoltre le norme che assicurano il coordinamento della finanza pubblica dei vari livelli di Governo, al fine di rispettare i requisiti economici e finanziari così come disposto dal Trattato di Maastricht, che anche l’Italia ha sottoscritto nel 1992 (parametri di Maastricht).
Il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità saranno presentati al Parlamento entro il 15 ottobre di ciascun anno.
Gli obiettivi sono cinque:
1) evitare l’aumento di due punti percentuali dell’IVA a partire da luglio 2013. La legislazione vigente prevede l’aumento dell’IVA a partire dal primo luglio 2013. Con la legge di stabilità l’aumento viene dimezzato;
2) nuovi incentivi per l’aumento della produttività;
3) le garanzie per gli esodati;
4) la copertura del quadro esigenziale dei Ministeri per il 2013;
5) il pagamento degli arretrati delle PA.
Per realizzarli sono previsti tre strumenti:
1) revisione della spesa pubblica (spending review);
2) interventi fiscali in materia bancaria e assicurativa;
3) imposta sulle transazioni finanziarie.
La legge di stabilità prevede anche la rimodulazione di alcune tax expenditures per i redditi superiori ai 15mila euro:
- si introduce una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e, per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità a 3000 euro;
- si prevede anche l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e di invalidità.
Al fine di introdurre un importante elemento di equità nella revisione della tassazione sui redditi e agevolare i consumi delle famiglie dal reddito più basso, la legge di stabilità introduce inoltre una riduzione di un punto percentuale (da 23 a 22 punti e da 27 a 26) dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito (da 0 a 15mila euro e da 15mila a 28mila euro).
(Fonte: Sito del Governo - Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 49 del 9 ottobre 2012)
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge di stabilità, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità, clicca QUI.
2. 22 NOVEMBRE 2012 - La Camera approva il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015
Il 22 novembre, con l'ok alla fiducia posta dal Governo, è terminato l'iter del DdL Stabilità alla Camera.
Il provvedimento, che passa ora all'aula di Palazzo Madama, blocca l'aumento dell'aliquota IVA al 10% (che sarebbe dovuto salire all'11% da luglio 2013), incrementa le detrazioni per i figli a carico, stanzia fondi per il credito d'imposta a favore delle PMI e ampliata la platea degli esodati, arrivando a tutelare un totale di oltre 130mila lavoratori, grazie all'eliminazione del taglio dell'IRPEF, che determina un risparmio di 16,6 miliardi di euro.
Accantonati anche l'aumento dell'orario di lavoro per gli insegnanti e l'operazione Cieli Bui, che prevedeva la riduzione dell'illuminazione da parte della P.A..
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 approvato dalla Camera, clicca QUI.
3. 21 DICEMBRE 2012 - La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015
la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (e relative note di variazioni) (C. 5535-B).
Si è passati quindi all’esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, riguardante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B).
Il Ministro dell’economia e delle finanze Vittorio Grilli ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del provvedimento.
La Camera con 373 voti favorevoli e 67 contrari ha votato la fiducia.
Dopo la trattazione degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
. Se vuoi scaricare il testo della legge di stabilità approvato in via definitiva dalla Camera, clicca QUI.
4. 29 DICEMBRE 2012 - La legge di stabilità 2013 sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 212), la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".
La legge di stabilità 2013, in vigore dal 1° gennaio 2013, si compone di un solo articolo e di 561 commi.
- Si riporta il testo della legge e dei suoi allegati:
. Legge di stabilità 2013 - Parte Prima: Commi 1 - 301. 
. Legge di stabilità 2013 - Parte Seconda: Commi 302 - 561. 
. Legge di stabilità 2013 - Allegato 1.
. Legge di stabilità 2013 - Allegato 2 - Parte Prima.
. Legge di stabilità 2013 - Allegato 2 - Parte Seconda.
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LA LEGGE DI STABILITA' PER IL TRIENNIO 2012 - 2014 MAXI-EMENDAMENTO APPLICATIVO DELLA LETTERA DELLA BCE |
1. 14 OTTOBRE 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva la bozza del DdL relativo alla legge di stabilità per il triennio 2012 - 2014
Il Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2011 ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Giulio Tremonti, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2012-2014 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio.
I due provvedimenti, in linea con le disposizioni introdotte con la legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), compongono la manovra triennale di finanza pubblica e, in particolare, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale 2012-2014, esprimendolo principalmente sotto un aspetto tabellare che conferisce al documento contabile una migliore trasparenza e leggibilità.
Per il predetto triennio, la manovra economico-finanziaria recata dai decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011 si completa con l’odierno disegno di legge di stabilità. Lo stesso infatti è volto anche a recepire le proposte di riduzione di spesa che il Ministeri hanno selettivamente formulato per il triennio 2012-2014 in base a quanto stabilito dall’art. 10, commi da 2 a 5, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011.
Tali proposte concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2011.
Nel medesimo disegno di legge sono, inoltre, individuati - in apposito elenco - gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie accantonate con il citato decreto-legge n. 98 per oltre 4.800 milioni di euro.
Il disegno di legge relativo al bilancio di previsione risulta elaborato, a legislazione vigente, anch’esso su base triennale, come previsto dalla normativa contabile.
Il Governo conferma così oggi l’impegno per una politica economica improntata a rigore e a riduzione della spesa, in conformità al programma di Governo presentato agli elettori e in coerenza con la sfavorevole congiuntura economica.
(Fonte: Sito del Governo - Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 158 del 14/10/2011)
2. 18 OTTOBRE 2011 - La legge di stabilità 2012 in discussione al Senato
Il 18 ottobre 2011 è stato presentato al Senato il Disegno di Legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2012)" (Atto Senato n. 2968).
. Se vuoi scaricare il testo del DdL A.S. 2968 contenente anche la Relazione illustrativa, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una nota al disegno di legge di stabilità in discussione al Senato elaborata dal Servizio studi del Senato, clicca QUI.
3. 2 NOVEMBRE 2011 – Al Consiglio dei Ministri si decide per un maxi-emendamento alla legge di stabilità
Il 2 novembre 2011, alle ore 20.40 si è riunito un Consiglio dei ministri straordinario per l'esame delle misure anti-crisi e per la crescita.
Due erano le possibilità: inserire le norme nel DdL stabilità, all'esame del Senato, attraverso un maxiemendamento oppure predisporre un apposito decreto.
Su questa seconda ipotesi è arrivato lo stop del Quirinale, il quale non avrebbe avuto una contrarietà di principio rispetto allo strumento del decreto ma avrebbe opposto serie obiezioni quando ha saputo che nel provvedimento sarebbero state inserite molte misure che non avevano attinenza con l’emergenza economica che il Paese deve fronteggiare. Obiezioni queste che hanno portato il Governo a ripensare tutto.
Questa la nota ufficiale diramata dopo la riunione:
"Il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato in via straordinaria, ha esaminato un complesso di misure urgenti a sostegno della economia italiana nello scenario di una sfavorevole congiuntura che sta investendo l'Europa. A seguito degli indirizzi da parte della Banca Centrale europea e delle intese raggiunte nell'ultimo Vertice dell'Unione, il Consiglio ha in particolare approvato un maxi emendamento al disegno di legge di stabilità, che recepisce sul piano normativo gli impegni assunti dal presidente Berlusconi nella sua lettera all'Unione europea del 26 ottobre scorso".
Fra le prime indiscrezioni sulla bozza del decreto, risulta che nel provvedimento si parli di:
- liberalizzazione dei servizi pubblici locali,
- riforma degli ordini professionali e
- valorizzazione degli immobili della Difesa.
Secondo quanto riferito da fonti di governo non sarebbero contenute misure sulla riforma del mercato del lavoro.
L'emendamento sarà presentato al Senato durante l'esame in Commissione bilancio della legge di stabilità.
In un secondo tempo si procederà anche a fare un decreto e un disegno di legge con misure contro la crisi.
Nello stesso Consiglio dei Ministri è stato dato il via libera ad uno schema di regolamento che riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni dei Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la possibilità di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
Sul testo, che discende dalla legge sul federalismo (n. 42 del 2009), verrà acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio di Stato.
. Se vuoi scaricare il testo della bozza del Maxiemendamento al disegno di legge di stabilità, pubblicata dal sito LeggiOggi.it, clicca QUI.
4. 9 NOVEMBRE 2011 – Il testo del maxi-emendamento approda al Senato
In data 9 novembre 2011, il testo del tanto atteso maxi-emendamento alla legge di stabilità per il 2012 è arrivato in Senato portato dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, ed è stato poi illustrato in commissione.
Nel provvedimento vengono sostanzialmente confermati i contenuti delle bozze circolate nei giorni scorsi.
Ai sei articoli che compongono la legge di stabilità per il 2012 vengono aggiunti altri venticinque articoli del maxi-emendamento.
4.1. Le novità più rilevanti
Le novità più rilevanti:
- tutti in pensione a 67 anni, ma solo dal 2026 (art. 4-bis);
- via alla dismissione degli immobili pubblici per tagliare il debito (art. 4-ter);
- dettate disposizioni per la dismissioni di terreni agricoli (art. 4-quater);
- liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 4-sexies);
- riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (art. 4-septies);
- accise in aumento sui carburanti e meno tagli all'editoria;
- dettate dispisizioni in materia societaria (art. 4-undecies);
- previste norme a favore dell'apprendistato (stop ai contributi per i primi tre anni di contratto di apprendistato per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti; resta fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni successivi; sale dell'1% l'aliquota dei contributi per i co.co.co.);
- più facile il ricorso al contratto di lavoro part-time con l'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche, che potranno nuovamente essere liberamente stabilite dalle parti individuali, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva;
- arriva il contratto di inserimento per le donne nelle aree territoriali in cui è più accentuata la differenza di genere nel tasso di disoccupazione;
- in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applicherà la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'art. 43 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- prevista la mobilità per gli statali in esubero; per coloro che non vengono ricollocati, prevista un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale con esclusione per qualsiasi altro emolumento retributivo per la durata «massima» di due anni; dopo scatta il licenziamento (art. 4-terdecies);
- dettate norme per la semplificazione del procedimento di apertura di distretti turistici, disciplinati dai commi 4-6 del D.L. n. 70/2010, convertito dalla legge n. 106/2011 (art. 4-quaterdecies).
4.2. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (art. 4-septies)
Con un apposito decreto del Presidente della Repubblica gli ordini professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i nuovi principi fissati.
E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societario regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile.
In tali società sono ammessi anche i soci non professionisti (di puro capitale), ma l'attività professionale dovrà in ogni caso essere svolta unicamente dai soli soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi o Collegi.
La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
La società tra professionisti potrà essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Prevista l’abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza).
4.3. Semplificazioni in materia di società (art. 4-undecìes, commi 8 - 15)
Il maxi-emendamento prevede anche misure che investono pesantemente il diritto societario, i rapporti e le competenze dei professionisti.
1) Eliminati i dubbi sulla trasferibilità delle quote di Srl con scrittura firmata digitalmente: viene infatti stabilito che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata, disciplinato dal comma 1-bis dell'art. 36 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, "è in deroga al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
2) A partire dal 1° gennaio 2012, le SRL senza Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo una schema semplificato, le cui voci e struttura dovranno essere adottato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3) Viene aggiunto un nuovo comma all'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che stabilisce quanto segue:
"4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".
Per effetto di tale modifica si prevede che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma1, letterab) (ossia il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e dicurare il loro aggiornamento che, ai sensi della normativa vigente, è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa edicontrollo).
In sostanza, vengono così azzerati gli organismi di vigilanza in quanto le relative funzioni potranno essere attribuite ai collegi sindacali.
4) Prevista la sostituzione dell’articolo 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti).
Nella nuova versione, in materia di organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, si stabilisce che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un unico sindaco o di un revisore, anzichè di un collegio sindacale come attualmente previsto.
La nomina del sindaco è obbligatoria:
a) quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo richiesto per le Spa, e cioè di 120mila euro,
b) quando la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato,
c) quando la SRL controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti,
d) quando la SRL ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei parametri indicati dall'art. 2435-bis del Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero:
♦ totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 4.400.000;
♦ ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
♦ dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
5) Prevista modifiche all'articolo 2397 (Composizione del Collegio).
Per le società aventi capitale sociale inferiore a un milioni di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo possa essere composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
6) Il comma 15 dell'art. 4-undecies è dedicato alle società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile.
Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.
4.4. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 4-duodecies)
Vengono apportate rilevanti modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
1) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 01).
2) Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40, comma 02).
3) Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (art. 43, comma 1).
4) Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle Pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore (art. 44-bis).
5) Sostituito anche l'art. 72 (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli).
- Si riporta il testo del:
. Maxi-emendamento alla legge di stabilità per il 2012 - Versione pervenuta al Senato il 9 novembre 2011.
5. 9 NOVEMBRE 2011 - Il Governo e il Relatore presentano altri due emendamenti
Il Governo presenta un emendamento all'art. 5 della legge di stabilità nel quale si prevede una riduzione del 60% delle tasse in Abruzzo.
La ripresa della riscossione delle tasse ai cittadini colpiti dal sisma dell’Abruzzo “avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
L’ammontare dovuto per ciascun titolo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%”.
- Si riporta il testo dell':
. Emendamento presentato dal Governo alla legge di stabilità per il 2012 il 9 novembre 2011.
Il relatore Massimo Garavaglia presenta un emendamento che stanzia 450 milioni di euro per il comparto sicurezza nel 2012:
- 200 milioni per il ministero della Difesa;
- 220 milioni per Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco;
- 30 milioni per la Guardia di Finanza.
Altri 100 milioni stanziati per l’edilizia scolastica.
- Si riporta il testo dell':
. Emendamento presentato dal Relatore Massimo Garavaglia alla legge di stabilità per il 2012 il 9 novembre 2011.
6. 10 NOVEMBRE 2011 - Presentato un nuovo emendamento "omnibus" - Via libera in commissione Bilancio al DdL di stabilità
Via libera della commissione Bilancio del Senato al ddl stabilità. Sono state approvate sia le proposte di modifica contenute nel maxiemendamento presentato dal governo, sia quelle del relatore, Massimo Garavaglia, che oggi ha aggiunto un emendamento "omnibus" ai tre presentati ieri. Ora il testo approderà nell'aula di palazzo Madama che lo licenzierà entro la giornata di sabato.
- Si riporta il testo dell':
. Emendamento "omnibus" presentato dal Relatore Massimo Garavaglia alla legge di stabilità per il 2012 il 10 novembre 2011.
. Se vuoi scaricare una Scheda di lettura del Servizio studi sugli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione Bilancio, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una Scheda di lettura del Servizio studi sugli emendamenti del Governo e del Relatore in Commissione Bilancio, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare gli Emendamenti e ordini del giorno presentati in Commissione Bilancio ai ddl di bilancio e di stabilità, clicca QUI.
7. 11 NOVEMBRE 2011 - Il Senato approva i DdL di stabilità e di bilancio
L'Aula del Senato ha approvato il DdL di stabilità con 156 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 astenuto.
I gruppi di maggioranza hanno votato a favore. I senatori del Pd e del Terzo Polo sono rimasti in Aula ma non hanno partecipato al voto.
Ora il provvedimento passa all'esame della Camera per il via libera definitivo.
8. 12 NOVEMBRE 2011 - Sì definitivo alla Legge di stabilità 2012 da parte della Camera
La Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge, già approvati dal Senato, recanti:
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) (C. 4773 - S. 2968);
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (C. 4774 - S. 2969), nonché la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (C. 4774-Bis - S. 2969).
La Camera ha approvato la legge di stabilità per il 2012, ultimo atto del governo Berlusconi, con 380 voti, 26 voti contrari e due astenuti. La maggioranza si è fermata però a quota 309 (uno in più rispetto alla votazione sul Rendiconto) perché 71 «sì» provengono dal Terzo Polo: 35 Udc, 23 Fli, 6 Api, 4 Mpa, 3 Liberaldemocratici.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita` 2012), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una Sintesi dei contenuti del provvedimento, dal sito della Camera dei Deputati, clicca QUI.
9. 14 NOVEMBRE 2011 - Pubblicazione della legge di stabilità 2012 sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 14 novembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 234), la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)".
9.1. La struttura della legge
La legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) si compone di 35 articoli:
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 33 e 35 sono gli articoli che componevano in precedenza la legge di stabilità per il 2012;
- gli articoli riportati in colore arancio sono gli articoli aggiunti dal maxi-emendamento applicativo della lettera della BCE,
- gli articoli 29, 30, 31 e 32 sono gli articoli aggiunti a seguito degli emendamenti presentati al Senato dal Relatore.
Art. 1. (Risultati differenziali)
Art. 2. (Gestioni previdenziali)
Art. 3. (Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)
Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
Art. 5. (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)
Art. 6. (Disposizioni in materia di dismissioni
dei beni immobili pubblici)
Art. 7. (Disposizioni in materia di dismissioni
di terreni agricoli)
Art. 8. (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali)
Art. 9. (Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)
Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e societa` tra professionisti)
Art. 11. (Programmazione della ricerca e premialita`)
Art. 12. (Fondo nuovi nati)
Art. 13. (Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa)
Art. 14. (Riduzione degli oneri amministrativi
per imprese e cittadini)
Art 15. (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
Art. 16. (Disposizioni in tema di mobilita` e collocamento in disponibilita` dei dipendenti pubblici)
Art. 17. (Semplificazione procedimento distretti turistici)
Art. 18. (Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)
Art. 19. (Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda)
Art. 20. (Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a.)
Art. 21. (Finanziamento opere portuali)
Art. 22. (Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)
Art. 23. (Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)
Art. 24. (Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attivita` culturali)
Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)
Art. 26. (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)
Art. 27. (Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)
Art. 28. (Modifiche in materia di spese di giustizia)
Art. 29. (Modificazioni dell’articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Art. 30. (Patto di stabilita` interno)
Art. 31. (Patto di stabilita` interno degli enti locali)
Art. 32. (Patto di stabilita` interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
Art. 33. (Disposizioni diverse)
Art. 34. (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)
Art. 35. (Fondi speciali e tabelle)
Art. 36. (Entrata in vigore)
ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1) - Risultati differenziali
ALLEGATO 2 (articolo 2, commi 1, 2 e 3)
ALLEGATO 3 (articolo 33, comma 29) - Riepilogo somme versate all’entrata del bilancio dello Stato non riassegnate
Elenco 1 (articolo 3) - RIiduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero - Triennio 2012-2014
Elenco 2 (articolo 4, comma 51)
Elenco 3 (articolo 33, comma 1)
9.2. Entrata in vigore
Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la legge di stabilità per il 2012 entra in vigore il 1º gennaio 2012.
9.3. Qualche altro approfondimento sui contenuti
Garante del contribuente, si cambia (art. 4, commi da 36 a 38)
Dal 1° gennaio 2012, il Garante del contribuente da organo collegiale (tre membri) si trasforma in organo monocratico.
Viene eliminata la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra i dirigenti dell'amministrazione finanziaria e uffici generali superiori della Guardia di Finanza, a riposo da almeno due anni. Con la conseguenza quindi che il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.
Riforma degli Ordini professionali (art. 10)
La norma, da una parte, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione, dall'altra, disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali.
La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (e dunque entro il 31 dicembre 2012).
Viene eliminato il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista; le parti quindi potranno definire liberamente il compenso.
In arrivo nuove regole per consentire ai professionisti iscritti a ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa.
La norma prevede che possa essere consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali.
Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà "società tra professionisti", che potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddette "società multidisciplinare").
Per poter utilizzare la denominazione "società tra professionisti", la società deve prevedere nell'atto costitutivo alcuni requisiti, tra cui l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.
Possono poi assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, e i cittadini di Stati membri dell'UE in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione.
Sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento.
Zone a burocrazia zero (art. 14, commi da 1 a 6)
La norma dispone in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2013) su tutto il territorio nazionale la disciplina delle zone a burocrazia zero previste dall'articolo 43 del decreto legge 78 del 2010 solo per il Sud.
. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.
Società di capitali e società cooperative (art. 14, commi da 12 a 15)
La norma reca una modifica alla disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (art. 6, D. Lgs. n. 231/2001).
Viene in particolare specificato che, nelle società di capitali, le funzioni di organismo cui è affidato il compito di vigilare sui modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo.
La norma interviene anche sulla disciplina del collegio sindacale delle società di capitali.
. Se vuoi approfondire questo ultimo argomento, clicca QUI.
Si riconosce infine alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie quando siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidono, anche indirettamente, su materie disciplinate dallo statuto, anche quando quest'ultimo richieda maggioranze più elevate.
Certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15)
Sono state dettate norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la semplificazione di procedimenti amministrativi con l'obiettivo - come si legge nella relazione illustrativa dell'emendamento del Governo presentato al Senato - di ridurre gli adempimenti a carico dei privati.
In primo luogo viene introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla PA nei rapporti con organi della Pubblica Amministrazione stessa.
Viene previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
Viene posto l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Si stabilisce inoltre previsto che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pubblico impiego, mobilità (art. 16)
Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all'interno delle amministrazioni pubbliche.
In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede, se ne ricorrono i presupposti, al "licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione di lavoro). In ultima analisi, scatta il collocamento in disponibilità.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. Mentre il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi.
I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa.
Viene riconosciuto pure il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Specifica importante: si prevede la non applicazione delle disposizioni esposte ai commi precedenti ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Distretti turistici, semplificazione dei procedimenti (art. 17)
Si interviene sulla normativa sui distretti turistici, istituibili in zone costiere, prevedendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del distretto. Tale semplificazione consiste:
a) nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto a opera della Regione interessata (d'intesa con il Tesoro e con i Comuni interessati e partecipe l'agenzia del demanio);
b) nella previsione che se entro tale termine di 90 giorni l'amministrazione competente (la Regione) non comunica all'interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.
Contributo unificato (art. 28)
Aumentano alcuni importi del contributo unificato. Aumentano della metà gli importi per i giudizi di impugnazione. Raddoppiati gli importi per i processi in Cassazione.
Gli aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.
In relazione all'obbligo di pagamento del contributo unificato la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l'importo unificato già versato nel caso in cui attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga un aumento del valore della causa.
Obbligo per tutte e due le parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.
Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle modifiche al contributo unificato è destinato al Ministero della Giustizia.
9.4. Testo della legge di stabilità 2012 e del Bilancio di previsione e pluriennale
- Si riporta il testo della:
. LEGGE 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
. LEGGE 12 novembre 2011, n. 184: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.
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LEGGE N. 220 DEL 2010 - LEGGE DI STABILITA' PER IL 2011 |
1. 15 OTTOBRE 2010 - Il disegno di legge n. 3778 presentato alla Camera
Il 15 ottobre 2010 è statoi presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge (N. 3778), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)".
Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013
è stato predisposto sulla base della nuova disciplina prevista dall’articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge, clicca QUI.
2. 19 NOVEMBRE 2010 - La Camera approva il disegno di legge recante la legge di stabilità 2011
Il 19 novembre 2010 la Camera, con 303 voti a favore, 250 contrari e due astenuti, ha approvato il disegno di legge recante la legge di stabilità 2011.
Nel testo della legge di stabilità è stato approvato il maxiendamento del Governo.
Il 23 novembre Palazzo Madama inizierà l'esame del disegno di legge in commissione Bilancio, quindi passerà in aula dove il provvedimento sarà definitivamente approvato entro il 10 dicembre.
. Per scaricare il testo del maxiemendamento presentato dal Governo, clicca QUI.
. Per un approfondimento sui contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera, clicca QUI.
3. 7 DICEMBRE 2010 - Il Senato approva il disegno di legge recante la legge di stabilità 2011 e il bilancio dello Stato
Il Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità (S 2464) e il bilancio dello Stato (S 2465).
La legge di stabilità è stata approvata con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti.
Il bilancio dello Stato è stato approvato con 161 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti.
La manovra finanziaria, che oggi si chiama ''legge di stabilità'', è composta da un solo articolo di 171 commi e da numeri e tabelle che 'fotografano' i conti pubblici come sono stati costruiti nel passato e come si proiettano nel futuro.
I punti principali della manovra sono:
- la riforma fiscale,
- i regimi di esenzione ed agevolazione fiscali,
- gli ammortizzatori sociali (1,5 miliardi di euro),
- il rifinanziamento delle missioni internazionali (fondo di 750 milioni di euro per il primo semestre),
- l'ecobonus (55% da spalmare in 10 anni),
- le università pubbliche (800 milioni di euro) e private (25 milioni di euro),
- il nucleare,
- la pubblica amministrazione e
- il Sud.
. Per scaricare il testo delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011), approvata dal Senato, clicca QUI.
. Per scaricare il testo delle Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013, approvata dal Senato, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti della legge di stabilità 2011 e visitare il sito del Sole 24Ore, clicca QUI.
4. 21 DICEMBRE 2010 - La legge di stabilità 2011 e il bilancio dello Stato sulla Gazzetta Ufficiale
Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 (Suppl. Ord. n. 281):
- la LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);
- la LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013".
- Si riporta il testo della:
. LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).
. LEGGE 13 dicembre 2010, n. 221: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
Legge di stabilità 2011 - Proponiamo un approfondimento di Assonime
Assonime ha illustrato le novità di maggiore rilievo in materia di imposizione diretta e indiretta contenute nella legge di stabilità finanziaria, riassumendole nei seguenti 7 punti.
1) In primo luogo, è previsto un aumento delle sanzioni relative ad alcuni istituti deflattivi del contenzioso e delle sanzioni da applicare in caso di ravvedimento operoso.
In particolare, è previsto:
a. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste in caso di accertamento con adesione in tema di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette (e, cioè, delle sanzioni previste dagli artt. 2, comma 5, e 3, comma 3, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n 218); conseguentemente, aumenta da un ottavo ad un sesto la sanzione prevista per l’adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis, del D. Lgs. n. 218/1997) (art. 1, comma 18, della legge di stabilità finanziaria);
b. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste nell’ipotesi in cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione (e, cioè, delle sanzioni previste dall’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997); conseguentemente aumenta da un ottavo ad un sesto la sanzione prevista nell’ipotesi di c.d. “acquiescenza forzata” (15, comma 2-bis, D. Lgs. n. 218/1997) (art. 1, comma 18, della legge di stabilità finanziaria);
c. l’aumento da un quarto ad un terzo delle sanzioni previste per la definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16, comma 3, e 17 comma 2, del D. Lgs. 472/1997) (art. 1, comma 20, della legge di stabilità finanziaria);
d. l’applicazione, in caso di conciliazione giudiziale della controversia (art. 48, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) di una sanzione pari al “40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante della conciliazione medesima” (in luogo della sanzione precedentemente prevista pari ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo oggetto di conciliazione giudiziale) (art. 1, comma 19, della legge di stabilità finanziaria);
e. l’aumento delle sanzioni previste nell’ipotesi di ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) ed in particolare:
e1) l’aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo della sanzione “nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione” (art. 13, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 472/1997);
e2) l’aumento da un decimo ad un ottavo del minimo della sanzione “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 472/1997);
e3) l’aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo della sanzione "è prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”, nonché l’aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo della sanzione “prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni” (art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 472/1997) (art. 1, comma 20, della legge di stabilità finanziaria);
Le modifiche di cui alle lettere a) e b) “si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011”.
Le modifiche di cui alle lettera c) “si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere a decorre dal 1° febbraio 2011”.
Le modifiche di cui alla lettere d) “si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011”.
Le modifiche di cui alla lettera e) “si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011”.
2) In tema di accertamento l’art. 1, comma 17, della legge di stabilità finanziaria, “al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione”, ha previsto:
• che nell’ambito dei controlli formali delle dichiarazioni si tenga conto anche “di specifiche analisi del rischio di evasione” e
• che gli uffici possono procedere ad accertamento parziale, anche sulla base delle attività istruttorie previste dagli artt. 32, primo comma, numeri da 1 a 4, del d.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), del d.P.R. n. 633/1972 (per l’IVA).
Tali innovazioni sono state introdotte previa modifica degli artt. 36-ter (controllo formale delle dichiarazioni) e 41-bis (accertamento parziale) del d.P.R n. 600/1973, nonché dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 (rettifica delle dichiarazioni).
3) È stata prorogata fino al 31 dicembre 2011 l’agevolazione per la riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la detrazione prevista da tale agevolazione, tuttavia, dovrà essere ripartita in dieci rate e non più in tre rate (art. 1, comma 48, della legge di stabilità finanziaria).
4) Per quanto riguarda il reddito di lavoro dipendente la legge di stabilità ha definito per il 2011 le modalità attuative della tassazione agevolata degli elementi retributivi incentivanti disposta dall’art. 53 del D.L. n. 78/2010.
L’agevolazione riguarda la tassazione con un’imposta sostitutiva del 10 per cento delle c.d. retribuzioni premianti che risultino corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nel limite di 6.000,00 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro (art. 1, comma 47, della legge di stabilità finanziaria).
5) L’art. 1, comma 25, della legge di stabilità finanziaria prevede il finanziamento, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2011, di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o ad enti pubblici di ricerca ( c.d. ricerca contrattuale).
La misura percentuale dell’agevolazione, che spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dall’1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, verrà stabilita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico.
Con questo decreto, di natura non regolamentare, verranno inoltre individuate le tipologie di interventi agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo (100 milioni di euro).
Il credito d’imposta, analogamente al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 280-284, della legge n. 296/2006, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP. Esso, inoltre, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Questo credito d’imposta è utilizzabile “esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
6) In materia di IVA, è previsto un ampliamento dell’imponibilità stabilita per le cessioni di immobili abitativi (art. 1, comma 85, della legge di stabilità finanziaria).
Tali operazioni – in linea generale esenti dall’imposta – sono invece imponibili se realizzate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito sugli immobili ceduti interventi di ristrutturazione entro un determinato periodo di tempo, individuato in quattro anni, che decorre dalla data di ultimazione della costruzione o di esecuzione degli interventi, o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine gli immobili siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni, in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.
In base alla modifica, il periodo decorso il quale le cessioni di cui si tratta non sono più imponibili ma esenti passa da quattro a cinque anni, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2011 saranno esenti le cessioni di immobili abitativi eseguite dai predetti soggetti dopo cinque anni, e non più dopo quattro anni, dalla costruzione o dalla ristrutturazione degli immobili.
L’applicazione dell’IVA consente ai cedenti la detrazione dell’imposta assolta a monte sugli acquisti: la modifica disposta dalla legge di stabilità permetterà, quindi, questa possibilità per un ulteriore anno rispetto a quanto già previsto.
7) È stato modificato il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per garantirne la coerenza con la disciplina dei trasferimenti immobiliari operati con schemi contrattuali diversi dal leasing (art. 1, commi 15-16 della legge di stabilità finanziaria).
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LEGGE N. 191 DEL 2009 - LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010
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E' composta di soli due articoli (per un totale di 247 commi) il testo della Finanziaria per il 2010 approvato dalla Commissione Bilancio il 7 dicembre 2009 e all'esame della Camera per il si definitivo.
Con la manovra varata l’azione del Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici.
In continuità con l’azione intrapresa, il disegno di legge finanziaria per il 2010 prevede, tra l’altro, l’utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale senza dar luogo ad un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Sono previsti i seguenti stanziamenti:
- adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;
- sostegno al settore dell'autotrasporto: 400 milioni di euro;
- costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;
- incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell'università: 400 milioni di euro;
- incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;
- stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro;
finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;
- scuole private: 130 milioni di euro.
Tra le principali novità in arrivo:
- creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
- proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;
- assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;
- norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);
- invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi;
- acconto Irpef 2009: riduzione del 20%.
Si riporta il testo della:
. Legge Finanziaria per il 2010 nel testo approvato dalla Commissione Bilancio il 7 dicembre 2009 e attualmente in discussione alla Camera (Atto AC 2396-A).
Si riporta il testo della:
. Legge Finanziaria per il 2010 nel testo approvato dal Senato il 13 novembre 2009 (Atto Senato 1790).
15 dicembre 2009 - Il Governo pone la fiducia
16 dicembre 2009 - La Camera approva
Il giorno 15 dicembre 2009, la Camera dei deputati ha iniziato l’esame del disegno di legge, già approvato dal Senato, concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (C2936-A).
Dopo l’approvazione dell’articolo 1 il Ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 2 del provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione Bilancio.
Il 16 dicembre l'Aula ha approvato definitivamente il disegno di legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B). Il Senato torna a riunirsi lunedì 21 dicembre alle ore 18,30, per esaminare le modifiche apportate dalla Camera ai ddl finanziaria (1790-B) e bilancio (1791-B).
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato alla Camera (C2936-A), clicca QUI.
22 dicembre 2009 - OK definitivo da parte del Senato
Il Senato ha definitivamente approvato in terza lettura i disegni di legge finanziaria (1790-B) e bilancio (1791-B). La Manovra è passata con 158 voto a favore, 117 contrari e 4 astenuti.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato definitivamente dal Senato (1790-B), clicca QUI.
31 dicembre 2009 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Suppl. Ord. n. 243, la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".
- Si riporta il testo della:
. Legge 23 dicembre 2009, n. 191: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
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LA LEGGE N. 203 DEL 2008 - LEGGE FINANZIARIA PER IL 2009
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Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008 (Supplemento Ordinario n. 285), la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2009)”.
La manovra finanziaria per il 2009 è composta da soli 4 articoli ed una serie di saldi e tabelle.
Il provvedimento rimanda alla manovra triennale d'estate (Decreto-Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008) contenente le disposizioni per i prossimi 3 anni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria.
In particolare, vengono previste misure per:
• contrattazione collettiva: stanziamento di ulteriori 1.560 milioni di euro;
• settore agricolo: aliquota Irap all'1,9% confermata in via definitiva;
• autotrasporto: indennità autotrasportatori e tasse automobilistiche;
• fondi ed enti previdenziali: adeguamento dei trasferimenti dallo Stato;
• riscaldamento: zone svantaggiate e coltivazione in serra;
• ristrutturazioni edilizie: IVA e IRPEF per ristrutturazioni della casa, agevolazioni sulla ricostruzione/ristrutturazione di edifici colpiti dal terremoto del Belice;
• scuola: 19% per l'asilo nido;
• insegnanti: detrazione fino a 500 euro per aggiornamento professionale autonomo;
• trasporto pubblico: detrazione del 19% degli abbonamenti fino a 250 euro l'anno.
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 2032008, clicca QUI.
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LA LEGGE N. 244 DEL 2007 - LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008
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Il testo della legge
Pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.
Si riporta il testo della legge Finanziaria 2008, con la guida alla lettura elaborata da Il Sole 24 Ore:
. PARTE PRIMA – Art. 1, commi 1 – 124.
. PARTE SECONDA – Art. 1, commi 125 – 331.
. PARTE TERZA – Art. 1, commi 332 – 387; Art. 2, commi 1 - 265.
. PARTE QUARTA – Art. 2, commi 266 - 602.
. PARTE QUINTA – Art. 2, commi 603 - 642; Art. 3, commi 1 - 164.
Contenuto
La Legge Finanziaria 2008 si compone di tre soli articoli e di 1.193 commi, così suddivisi:
• Disposizioni di carattere finanziario (Art. 1: commi 1-4);
• Disposizioni in materia di entrata (Art. 1: commi 5-374);
• Interventi sulle missioni (Art. 1: commi 375-387, Art. 2 e Art. 3: commi 1-150);
• Norme finali (Art. 3: commi 151-164).
La Finanziaria per il 2008 contiene una serie di detrazioni, alcune nuove, altre riproposte o integrate da nuove opportunità.
Sono previste:
a) agevolazioni per l'acquisto dei computer da parte dei collaboratori, compresi i titolari di assegni di ricerca,
b) detrazioni per chi ha una casa in affitto o per i giovani che se ne vanno da casa di mamma e papà;
c) bonus per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e per le spese per l'asilo nido del bebè;
d) detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro;
e) detrazioni per famiglie numerose;
f) riduzione ICI per l’abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro;
g) detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale;
h) detrazioni per le ristrutturazioni edilizie;
i) proroghe delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
Facciamo presente che la legge n. 244/2007 ha già subito modifiche per effetto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, concernente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", cosiddetto "Decreto Milleproroghe".
La FONDAZIONE LUCA PACIOLI, con il documento n.1 del 11 gennaio 2008 e con il documento n.4 del 13 febbraio 2008, entrambi dal titolo "Principali misure fiscali contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244", ha illustrato gli interventi più rilevanti in materia tributaria adottati con la legge n. 244/07.
Le molte disposizioni introdotte vengono esposte secondo il seguente ordine:
• interventi in materia di imposte sui redditi (IRPEF, IRES);
• interventi in materia di IRAP;
• interventi in materia di ICI;
• interventi in materia di IVA;
• interventi in materia di accertamento tributario;
• interventi sugli adempimenti dei contribuenti;
• interventi sul settore delle attività professionali.
. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.
Alcuni punti di rilievo
Codice dell'amministrazione digitale (art. 1, comma 120).
Slitta al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica (CIE) e dalla carta nazionale dei servizi (CNS).
Reddito agrario (art. 1, comma 176).
E' considerata produttiva di reddito agrario anche la coltivazione di vegetali per conto terzi.
Fattura elettronica (art. 1, comma 209 - 214).
Diventerà obbligatoria la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con la Pubblica Amministrazione e gli Enti pubblici nazionali.
In apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà definire le regole tecniche per rendere operativa tale fatturazione.
Bollo telematico (art. 1, comma 205)
Rideterminata la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese: passa da 42,00 a 17,50 euro.
Istituiti i gruppi di acquisto solidali (art. 1, commi 266-268).
I "gruppi di acquisto solidale" sono i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di aomministrazione e di vendita.
Commercianti (art. 1, comma 269).
Ai fini dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali sarà necessario che siano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione accessoria, poi, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi.
Taglio dei ministri (art. 1, commi 376 e 377 ).
A partire dal Governo successivo a quello in carica, riduzione a 12 dei ministri e a un massimo di 60 del numero totale dei componenti del Governo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari.
Inoltre la composizione del Governo deve essere in linea con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione.
Tutela dei consumatori (art. 2, commi 196 - 198).
Attraverso convenzioni tra le Camere di Commercio, i Comuni e le Prefetture dovranno essere disciplinate le attività di verifica sulle variazioni dei prezzi di beni e servizi al consumatore finale, il quale potrà inviare le proprie segnalazioni all'Ufficio Prezzi che dovrà essere opportunamente pubblicizzato dalle Camere di Commercio presso cui è istituito.
Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 2, commi 199 - 201).
E' istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare (art. 2, comma 356).
Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e avrà anche una sede referente a Foggia.
Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ("Milleproroghe"), a decorrere dal 15 gennaio 2008, l' "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" assume la denominazione di "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", avrà sede in Foggia e sarà posta sotto la vigilanza del Ministero della salute.
Registro dei dottori in Chiropratica (art. 2, comma 355).
Viene istituito, presso il Ministero della Salute, un registro dei dottori in chiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro
che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.
Class action (art. 2, commi 444 - 449).
Istituita e disciplinata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, come strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in linea con i principi della normativa comunitaria volti a innalzare i livelli di tutela.
Posta elettronica certificata (art. 2, commi 589 2 590).
Il CNIPA è chiamato a verificare il rispetto dell'obbligo di utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni in misura superiore al 50% della corrispondenza inviata.
Il mancato rispetto della quota comporta la riduzione, nell'esercizio successivo, del 30% delle risorse per le spese di invio della corrispondenza cartacea.
Servizi VOIP (art. 2, commi 591 - 593)
Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute, dal 1° gennaio 2008 o dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di telefonia, a utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VOIP).
Arbitrato per le Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche (art. 3, commi 19 - 23).
Si vieta alle Pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi o, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.
Dal sito GovernoInforma - Comunicazione dialogo con i cittadini segnaliamo un documento nel quale vengono brevemente descritte le "100 buone notizie per gli italiani" contenute nella Finanziaria 2008.
. Se vuoi scaricare il documento Sfoglia le "100 buone notizie" della manovra, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (7659 letture) [ Indietro ] |
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