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NAUTICA DA DIPORTO E TURISMO NAUTICO





LA NAUTICA DA DIPORTO

RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Pubblicata, sulla Gazzeta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003, la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante " Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".
Le novità principali:
- niente più minorenni alla guida delle moto d'acqua e scatta l'obbligo del patentino se l'acqua-scooter ha una potenza superiore a 40 cavalli;
- l'abolizione del bollo (tassa di stazionamento);
- l'estensione da 7,5 a 10 metri della categoria dei natanti senza patente;
- molte semplificazioni degli adempimenti legati all'iscrizione dell'unita' da diporto e alla convalida e al rinnovo dei documenti di bordo;
- scattano multe salatissime, fino a 8.026 euro, per chi viola le nuove norme.

Il testo della legge viene riportato nell'Appendice normativa.


TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, recante l'istituzione e la disciplina del titoli professionali del diporto.
Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Vengono previsti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Pubblicato, sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005, il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, concernente "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172".
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 15 settembre 2005, si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione di imbarcazioni e unità da diporto nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.
Meno burocrazia anche per quanto riguarda il regime amministrativo delle imbarcazioni e le attività commerciali legate alla nautica da diporto (noleggio e attività di mediazione).
Nel testo inoltre è contenuta la revisione della disciplina delle patenti nautiche e delle relative procedure di rilascio, revisione anch'essa improntata a criteri di semplificazione e snellimento burocratico, in modo da incentivare i cittadini a conseguire i titoli abilitativi; sono anche previste particolari iniziative di formazione scolastica in materia di cultura marinara.
Il Codice reca, infine, la revisione della disciplina sanzionatorio, con un sistema più aderente alle reali esigenze della navigazione da diporto e della relativa sicurezza.
Si attende ora che venga emanato, entro il 18 dicembre 2005, il regolamento di attuazione, previsto dall'art. 65.
Per effetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 65, fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti, dettate dalla legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo del nuovo Codice della nautica da diporto viene riportato nell'Appendice normativa.


EMANATO IL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008, il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto".
Il decreto, che è entrato in vigore il 21 dicembre 2008, riguarda le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 171/2005 e la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Il Regolamento mira a disciplinare, in particolare, le seguenti materie:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
.

Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


I contenuti del regolamento

Il nuovo regolamento è diviso in quattro titoli:
I. procedure amministrative inerenti alle unità da diporto;
II. disciplina delle patenti nautiche;
III. sicurezza della navigazione da diporto;
IV. disposizioni complementari e finali
.

Titolo I - procedure amministrative inerenti alle unità da diporto

Il titolo I precisa le norme già previste dal Codice del 2005 relative all’immatricolazione, all’iscrizione, alla cancellazione e alla perdita di possesso delle unità da diporto.
Il regolamento ha introdotto anche una novità relativa all’iscrizione provvisoria delle unità in leasing: la necessaria dichiarazione di assunzione di responsabilità dovrà essere sottoscritta dall’utilizzatore dell’unità a titolo di locazione finanziaria e non più dall’intestatario della fattura (art. 7 comma 5).
Il regolamento precisa, inoltre, che, come titolo per la trascrizione e l’annotazione, viene ritenuta valida la dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata oppure la fattura di vendita con firma autenticata dell’alienante per quietanza (art. 10 comma 2).
Altra precisazione interessante è la necessità di nomina come armatore del locatario, nel caso in cui quest’ultimo utilizzi l’unità a fini commerciali, ossia noleggio, insegnamento della nautica da diporto o utilizzo in centri di immersione (art. 24 comma 4).


Titolo II - Disciplina delle patenti nautiche

Il titolo II integra e sostituisce il D.P.R. n. 431 del 9 ottobre 1997, introducendo tre diverse categorie di patenti nautiche (art. 25 e successivi):
patente A, che abilita al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
patente B, che abilita al comando delle navi da diporto;
patente C, che abilita alla direziona nautica di unità da diporto inferiori a 24 metri di lunghezza e in presenza di almeno un’altra persona in qualità di ospite; tale patente viene rilasciata esclusivamente a soggetti portatori di alcune specifiche patologie (vedi allegato I del regolamento).

Per quanto riguarda i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, il regolamento introduce la possibilità di comandare imbarcazioni e navi iscritte ai registri italiani, purché a titolo gratuito e muniti di titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o residenza.
Per quanto riguarda, invece, unità battenti bandiera straniera, il regolamento ribadisce che l’obbligo di patente è regolato dalla legge dello stato di bandiera dell’unità (art. 34).


Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto

Il terzo titolo sostituisce i regolamenti sulla Sicurezza finora in vigore (Decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione numeri 232/1994 e 478/1999).
Il regolamento di attuazione aggiorna la tabella delle dotazioni di sicurezza (vedi allegato V del regolamento) e introduce alcune novità in merito alla sicurezza di natanti e alla sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio.
Per i natanti da diporto, il regolamento ha introdotto l’identificativo SAR (Search And Rescue), utilizzato per l’identificazione del natante ai soli fini di ricerca e soccorso in mare (non determina alcuna certificazione della proprietà).
Il codice SAR può essere richiesto al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed è facoltativo (art. 49).
Per le unità impiegate in attività di noleggio, il regolamento ha introdotto diverse novità relative alla sicurezza:
1) Per le imbarcazioni da diporto che trasportano più di 6 passeggeri, l’equipaggio deve essere composto da almeno 2 persone; per le navi da diporto deve essere di almeno 3 persone (art. 89).
2) Viene introdotta la Dichiarazione di idoneità al noleggio (art. 81), documento emesso dall’organismo tecnico notificato (per unità sotto ai 24 metri di lunghezza) o organismo tecnico affidato (per unità sopra ai 24 metri di lunghezza) che esegue le visite iniziali, periodiche e occasionali: tali visite sono richieste dall’armatore o, in mancanza, dal proprietario.
3) Chi chiede la visita sceglie l’organismo tecnico notificato / affidato a cui assegnare l’incarico (art. 80 comma 2).
4) Viene introdotto il Certificato di idoneità al noleggio (art. 82), che viene emesso previa presentazione della Dichiarazione di idoneità al noleggio, dall’ufficio di iscrizione dell’imbarcazioni o nave da diporto oppure dall’autorità marittima avente giurisdizione sul luogo in cui staziona abitualmente il natante da diporto. Tale certificato ha durata di tre anni (art. 82), è considerato documento di bordo e sostituisce il Certificato di Sicurezza.
5) Sono state, inoltre, introdotte nuove norme di sicurezza per le unità da diporto utilizzate come appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo (art. 90 e successivi). Tali norme introducono una serie di attrezzature di soccorso specifiche e prevedono, inoltre, la presenza a bordo di una persona addestrata al primo soccorso subacqueo. Infine sono indicati gli obblighi di segnalazione che devono essere rispettati dai subacquei in immersione.


Titolo IV – Disposizione complementari e finali

Nel quarto titolo sono elencate le disposizioni normative abrogate con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione della nautica da diporto.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Liguria ha predisposto una Guida per diportisti e operatori dal titolo “NAUTICA & FISCO”.

. Se sei interessato a consultare la guida, clicca QUI.


. Se vuoi visitare il sito del Ministero dei Trasporti, clicca QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. Legge 11 febbraio 1971, n. 50: Norme sulla navigazione da diporto (Testo coordinato con le ultime modifiche apportate dalla legge 8 luglio 2003, n. 172).
(Tale legge è stata abrogata dall'art. 66 del D. Lgs. n. 171/2005, ma rimarrà in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione da emenarsi entro il 18 dicembre 2005).


. Legge 8 luglio 2003, n. 172: Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

. D.M. 30 aprile 2003, n. 175: Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

. D.M. 10 maggio 2005, n. 121: Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

. D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171:Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 6112 del 30 settembre 2005: Indicazioni per la commercializzazione delle unita' da diporto, relativi motori ed accessori per la nautica da diporto, nel quadro delle direttive 94/25/CE e 2003/44/CE, recepite con decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

. D.M. 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

. D.M. 6 ottobre 2009: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Circolare del 29 settembre 2011, n. 43/E: IVA - Chiarimenti in tema di territorialità e di regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da diporto.

. D.M. 26 febbraio 2013: Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto.
. D.M. 26 febbraio 2013 - ALLEGATO.



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Pubblicato su: 2004-10-13 (5182 letture)

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