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LAVORO INTERMITTENTE





LAVORO INTERMITTENTE o A CHIAMATA O “JOB ON CALL"

1. Il lavoro intermittente o "a chiamata" nel D. Lgs. n. 276/2003

È quello in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
Può essere a tempo determinato o indeterminato.
Il datore può obbligare il lavoratore a rispondere alla chiamata per tutta la durata del contratto, dandogli in cambio una indennità di disponibilità (20% delle retribuzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale).
I contributi sono legati al compenso effettivamente corrisposto, anche se questo è inferiore al minimale previsto dalla legge.
É stabilita una retribuzione convenzionale per il lavoro intermittente ed il lavoratore può versare la differenza contributiva nel caso in cui abbia avuto una paga inferiore a quella convenzionale o per i periodi in cui ha percepito la sola indennità di disponibilità.


1.1. Presupposti per il ricorso al lavoro intermittente

Si ritiene che la titolare di una ditta individuale artigiana possa fare ricorso al lavoro intermittente qualora sussista nel caso concreto uno dei presupposti indicati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, ossia:
a) Se necessita di un lavoratore intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero, in via provvisoria, dal Decreto del Ministero del lavoro 23 ottobre 2004 (che, a sua volta, fa riferimento all'elenco di attività allegato al R.D. n. 2657/1923).
È necessario, pertanto, verificare se nel caso in esame il CCNL applicato dalla ditta individuale individui le esigenze per le quali è ammesso il ricorso al lavoro intermittente e se il caso in esame vi sia ricompreso; ovvero, se il caso in esame rientri tra le attività previste dal predetto Decreto ministeriale in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva.
Si rileva che tra le attività indicate dal Decreto ministeriale c'è anche quella del "personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali" (n. 20) e il Ministero del Lavoro ha affermato che non sembrano ravvisarsi ostacoli per poter ricomprendere in tali attività anche le attività di pulizia di stabilimenti industriali, da intendersi quali edifici destinati alla produzione industriale: "il carattere industriale deve desumersi dal tipo di lavorazioni eseguite all'interno degli stabilimenti interessati e cioè dalla produzione di beni economici utilizzando e trasformando materie prime e semilavorati" (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risposta ad interpello prot. 25/I/0003252).

b) Se necessita di un lavoratore intermittente per lo svolgimento di prestazioni da rendersi per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali oltreché gli ulteriori periodi previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale).

c) Se il contratto di lavoro intermittente viene concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati.

Si precisa che il già citato art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 vieta il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
.


1.2. LAVORO INTERMITTENTE - Agevolazioni contributive e diritto all'indennità di disoccupazione

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Nota del 22 dicembre 2005, n. 3147 ha risposto ad un’istanza di interpello in materia di lavoro intermittente, nella quale si chiedeva se:
• in caso di stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con prestazioni intermittenti, il datore di lavoro ha diritto a godere delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990;
• con riferimento al diritto da parte del lavoratore intermittente - in presenza dei requisiti previsti - a godere dell’indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta limitatamente ai periodi non lavorati, tale indennità spetta anche nei periodi in cui è corrisposta dal datore di lavoro l’indennità di disponibilità.

L’art. 8, comma 9, della Legge n. 470/1990 ammette i datori di lavoro, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi:
a) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi; ovvero
b) l’esonero totale per uguale periodo nell’ipotesi i cui tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, di cui al D.P.R. n. 218/1978 ovvero da imprese artigiane
.

Secondo il Ministero, tale previsione ha carattere di eccezionalità ed é applicabile nei soli casi in cui sia espressamente richiamata.
Relativamente al contratto di lavoro intermittente, non è rinvenibile alcun riferimento all’applicabilità di specifiche ipotesi agevolative già vigenti. Per tale tipologia contrattuale è infatti previsto un apposito regime contributivo, almeno nelle ipotesi di lavoro intermittente che comportano la corresponsione della indennità di disponibilità.
Per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati, secondo il Ministero la stessa non appare compatibile ove il lavoratore usufruisca dell’indennità di disponibilità.
Il testo della Nota del Ministero viene riportata nell'Appendice normativa.


1.3. La disciplina previdenziale del lavoro intermittente

È stata emanata la Circolare INPS sulla disciplina previdenziale del lavoro intermittente, contenente anche le istruzioni per la compilazione della denuncia DM10 per il datori di lavoro.
Il testo della Circolare del Ministero viene riportata nell'Appendice normativa.


2. Riforma Fornero - Abrogati i contratti di lavoro intermittente

Una delle tante novità introdotte dalla Riforma Fornero è la sostanziale abrogazione dei contratti di lavoro intermittente, operata tramite il rinvio alla contrattazione collettiva per l’individuazione delle ipotesi di utilizzo di tale tipo contrattuale.

Il contratto di lavoro intermittente 0 "a chiamata"), secondo il disposto di cui all’art. 34 D. Lgs. n. 276/2003, è il contratto con il quale «un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa».
In concreto, pertanto, il datore di lavoro poteva avvalersi delle le prestazioni di un lavoratore solo quando e se ne aveva effettivamente necessità, sena alcun obbligo di garantirgli continuità di prestazioni o di reddito.
Rispetto a tale facoltà datoriale, il lavoratore era naturalmente libero di rispondere o meno alla «chiamata», fermo il suo diritto ad una «indennità» qualora si fosse a ciò contrattualmente obbligato.
Poiché, dal punto di vista amministrativo, il datore di lavoro era tenuto a comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro solo la sottoscrizione del contratto – e non le singole «chiamate» – questo istituto si era nella pratica prestato a numerosi abusi, considerata la sua astratta idoneità a mascherare prestazioni occasionali «in nero».

La Riforma apporta al contratto in esame significative novità tese, da un lato, a scoraggiarne l’utilizzo e, dall’altro, ad impedirne un utilizzo fraudolento. In particolare, la Riforma interviene su:
a) gli adempimenti amministrativi necessari per fruire delle prestazioni del lavoratore; e sulle
b) ipotesi di legittimo ricorso a tale contratto.

La comunicazione dovrà essere effettuata prima di ogni giorno di lavoro
Per quanto concerne il primo aspetto, la Riforma introduce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare una comunicazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro ogniqualvolta riterrà di avvalersi delle prestazioni del lavoratore (o una volta sola, in ipotesi di «ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni»), indicando altresì la durata della stessa. Comunicazione che potrà avvenire con «modalità semplificate [ ..... ] mediante sms, fax o posta elettronica».
Il mancato rispetto di questa disposizione sarà punito con un sanzione amministrativa compresa tra euro 400,00 ed euro 2.400,00 per ciascun lavoratore chiamato. Sarà il CCNL a decidere quando (e se) chiamare i lavoratori
Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, la Riforma prevede che l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente sia consentito solo in relazione ad «esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro [ .... ] ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno», con espressa abrogazione della possibilità di ricorrervi durante i periodi festivi o nei week end (anche se, sulla base del dato letterale della legge, sembra che tali periodi potranno essere autorizzati dalla contrattazione collettiva).

Regime transitorio
Per quanto riguarda il regime transitorio infine, a differenza di altri istituti di ben maggiore impatto, la Riforma prevede che i contratti «già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge» cesseranno di avere efficacia entro il 18 luglio 2013.

. Se vuoi approfondire i contenuti della RIFORMA FORNERO (Legge 28 giugno 2012, n. 92), clicca QUI.


3. 1° AGOSTO 2012 - Nuova circolare del Ministero del Lavoro sul lavoro intermittente

Pubblicata la circolare n. 20 del 1° agosto 2012 con la quale la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni in materia di lavoro intermittente, la cui disciplina è stata recentemente modificata dalla Legge n. 92/2012.
Gli approfondimenti della presente circolare riguardano, in particolare, il nuovo campo di applicazione dell’istituto, l’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio.

In prima istanza il Ministero chiarisce che il lavoro intermittente si distingue in quanto richiede l’espletamento di una prestazione lavorativa “discontinua o intermittente”, caratteristiche che non si devono rinvenire nella durata del contratto di lavoro - che può essere anche a tempo indeterminato - bensì nella durata della prestazione.
Per semplificare ciò che deve essere discontinua o intermittente è la presenza del dipendente in azienda e non la durata del contratto.

1) ambito applicativo
A decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 92/2012), il ricorso al lavoro intermittente è consentito nelle ipotesi di cui all’art. 34, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003.
Ora è possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente:
1. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo quanto individuato dai CCNL (ex art. 34, comma 1, non modificato dalla riforma) o, in mancanza, ex art. 40, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (vedi D.M. 23 ottobre 2004);
2. per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, se previsti dal CCNL.
Con riferimento a queste due fattispecie, la circolare del Ministero sottolinea che il compito di definire i periodi predeterminati è rimesso alla sola contrattazione collettiva, escludendo tale facoltà al contratto individuale di lavoro.
3. in ogni caso, con soggetti con meno di 24 o più di 55.
Anche con riferimento a questa fattispecie la circolare n. 20 è nuovamente intervenuta per sottolineare che a far data dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata con soggetti di età pari o superiore a 24 anni o inferiore ai 55.

La circolare sottolinea, inoltre, che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 276 del 2003, dal 18 luglio sia per i nuovi che per i “vecchi” contratti, l’indennità di disponibilità, se pattuita, dovrà essere corrisposta sempre e comunque, indipendentemente dall’effettiva chiamata del lavoratore in servizio.
Non è più consentito avvalersi della tipologia contrattuale del lavoro a chiamata durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali.
E’ demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva l’individuazione dei c.d. periodi predeterminati che giustificano la stipulazione del contratto di lavoro intermittente.

2) obblighi di comunicazione
La L. n. 92/2012 ha introdotto, all’art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003, il nuovo comma 3-bis, il quale prevede un obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente.
Tale comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, deve intervenire prima dell’inizio della prestazione stessa e potrà essere modificata o annullata.

A chiarimento di quanto previsto dalla norma, la circolare in commento, con riferimento alla definizione di “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni”, ha chiarito che i 30 giorni possano essere considerati, non come arco temporale massimo entro il quale individuare i periodi di attività del lavoratore, bensì quali giorni di chiamata. Ciò significa che ai fini delle comunicazioni queste potranno riguardare archi temporali anche più dilatati rispetto ai 30 giorni, facendo attenzione, tuttavia, a non superare i periodi di prestazioni superiori a 30 giorni.
La circolare chiarisce infine che la comunicazione potrà essere modificata o annullata attraverso l’invio di successiva comunicazione di rettifica da inviare sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero, nell’ipotesi in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
Se tali modifiche e comunicazioni non verranno rese nei termini richiesti la prestazione lavorativa sarà ritenuta effettivamente resa e di conseguenza il datore dovrà corrispondere gli obblighi contributivi e retributivi.

3) regime transitorio
A decorrere dal 19 luglio 2013, i contratti di lavoro intermittente non conformi all’attuale campo applicativo dell’istituto si considereranno cessati per legge.
Dunque, i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013, compreso, secondo le previgenti causali.


4. 9 AGOSTO 2012 - Nota del Ministero del Lavoro - Prime istruzioni tecnico-operative sulla comunicazione relativa alla 'chiamata' del lavoro intermittente

4.1. I contenuti della Nota ministeriale

Con la nota del 9 agosto 2012, Prot. 39/0011779, la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro fornisce la prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermittente prevista dall’art. 1, comma 21, lettera b, della Legge 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro).
Si precisa che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l’informazione del rapporto di lavoro intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV.
Le nuove modalità tecniche messe a punto per dare possibilità ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi previsti dalla legge 92/2012 saranno avviate secondo il seguente ordine temporale:
• Fax – a partire dal 13 agosto 2012
• Sms – a partire dal 17 agosto 2012
• E-mail – a partire dal 17 agosto 2012
• On-line – a partire dal 1° ottobre 2012

Nella suddetta nota sono indicate le procedure per l’utilizzo delle singole modalità. L’utilizzo delle modalità Fax, E-mail, in particolare, sono subordinate alla compilazione di un modello creato ad hoc. Disponibile anche una guida per la compilazione del modello.
Pertanto, a partire dal 13 agosto 2012, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella suddetta nota e non inviare più alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella Circolare n.18 del 18 luglio 2012.
(Fonte: Sito del Ministero del Lavoro e della Previdenzia Sociale)


4.2. Avviso di rettifica

In riferimento alla nota n. 11779 del 9 agosto 2012 (prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermittente), la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro informa che, a parziale rettifica di quanto comunicato con la suddetta nota e considerato il carattere sperimentale citato nella medesima, per il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni in oggetto potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Ulteriori aggiornamenti ritenuti utili ai fini della semplificazione saranno eventualmente comunicate nei primi giorni di settembre.
(Fonte: Sito del Ministero del Lavoro e della Previdenzia Scoiale)


5. 26 NOVEMBRE 2012 - Comunicazione relativa alla chiamata del lavoro intermittente - Ulteriori istruzioni operative dal Ministero del Lavoro

Facendo seguito alla nota del 9 agosto 2012 e alla nota del 14 settembre 2012, il Ministero del Lavoro, con la nota del 26 novembre 2012 fornisce ulteriori istruzioni operative per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. B) della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Dopo aver specificato le modalità attualmente a disposizione dei datori di lavoro per effettuare tali comunicazioni (PEC, EMAIL, FAX, SMS), la nota annuncia l’avvio della comunicazione completamente telematica, attraverso la compilazione un modulo on line accessibile dal portale Cliclavoro, nell’area riservata alle aziende dedicata alla funzionalità “gestione Intermittenti”.
Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda.
Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata anche tramite il proprio consulente del lavoro.
Quest’ultima modalità, avviata in fase sperimentale in attesa dell’emanazione dell’apposito decreto, ha l’obiettivo di aumentare e diversificare gli strumenti per effettuare le comunicazioni dando modo ai datori di lavoro di scegliere contestualmente la modalità più congeniale alla propria situazione organizzativa o al tipo di comunicazione che si intende effettuare.

. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere alla Sezione dedicata del portale Cliclavoro , clicca QUI.


6. Chiamata del lavoro intermittente - Non più valida la comunicazione tramite FAX

L'articolo 34, comma 54, della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando la possibilità che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente Direzione territoriale del lavoro anche mediante FAX. Il datore di lavoro potrà pertanto effettuare la chiamata del lavoro intermittente attraverso tutte le ulteriori modalità: PEC, EMAIL, SMS, WEB.
La modifica è stata introdotta con la modifica del comma 3-bis dell'art. 35, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


7. 18 GIUGNO 2013 - Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, il decreto 27 marzo 2013, con il quale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ha definito gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il decreto rinvia ad apposito decreto direttoriale l'adozione del modello di comunicazione «UNI-Intermittente».
Tale modello, che deve comunque contenere i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce, deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;
b) telematicamente, per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).
Sarà altresì possibile trasmettere un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore, ma esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Per i lavoratori dello spettacolo la comunicazione si intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all'art. 10 dello stesso D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
La trasmissione effettuata con modalità diverse non e' valida.
La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.
Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi sarà possibile effettuare la comunicazione di lavoro intermittente al numero FAX della competente Direzione territoriale del lavoro.
In tali ipotesi costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del FAX, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all'ufficio. Il decreto entra in vigore il 2 luglio 2013.
Il testo del decreto viene riportato nei Rifreimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


8. 24 GIUGNO 2015 - Pubblicati altri due decreti attuativi del Jobs Act - In vigore dal 25 giugno 2015

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 (Supplemento Ordinario n. 34), i seguenti due provvedimenti:
1) il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
2) il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
Finora sono quattro i decreti delegati entrati in vigore, mentre altri quattro stanno esaurendo il procedimento parlamentare necessario.


7.1. La struttura del D.Lgs. n. 81/2015

Il D.Lgs. n. 81/2015, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sulle «tipologie contrattuali», prevede una nuova disciplina dei contratti di lavoro. Esso è costituito da 57 articoli, suddivisi in 7 Capi, riguardanti:
- Capo I - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro (artt. 1 - 3);
- Capo II - Lavoro a orario ridotto e flessibile
- Sezione I - Lavoro a tempo parziale (artt. 4 - 12);
- Sezione II - Lavoro intermittente (artt. 13 - 18);
- Capo III - Lavoro a tempo determinato (artt. 19 - 29);
- Capo IV - Somministrazione di lavoro (artt. 30 - 40);
- Capo V - Apprendistato (artt. 41 - 47);
- Capo VI - Lavoro accessorio (artt. 48 - 50(;
- Capo VII - Disposizioni finali (artt. 51 - 57).


7.2. Le novità introdotte in materia di lavoro intermittente (artt. 13 - 18)

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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1. Lavoro intermittente - Dubbi è criticità da parte della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Lavoro intermittente: cosa cambia con la Legge Fornero?
La mancata previsione di un periodo transitorio per l'applicazione della novità normativa sta creando forti perplessità a imprenditori e Consulenti del Lavoro chiamati ad operare senza che l'iter regolatorio sia stato ancora completato.
Con la circolare n. 14 del 23 luglio 2012, dal titolo "Le novità sul lavoro intermittente: dubbi e criticità", la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza i punti più critici delle nuove previsioni normative, soffermandosi in particolare su comunicazione anticipata, trasformazione dei contratti di lavoro intermittente e categorie interessate dal lavoro a chiamata.

La circolare analizza le nuove norme sul lavoro a chiamata evidenziando le criticità legate alla mancanza di norme che regolino in maniera chiara e compiuta il passaggio dal "vecchio" al "nuovo" regime, denso di lati oscuri che metteranno in difficolta' i datori di lavoro.
La Fondazione Studi sottolinea che la recentissima riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) ha omesso di prevedere norme per agevolare il passaggio dal previgente regime legislativo al nuovo.
In particolare, si evidenza che il Legislatore ha previsto stringenti vincoli sul lavoro intermittente che sono entrati in vigore senza alcun periodo transitorio, nonostante la presenza di un nuovo regime sanzionatorio per la mancanza di comunicazioni preventive. Senza peraltro che l'iter regolatorio sia stato ancora completato, al punto da costringere la Direzione Generale Attività Ispettive dello stesso Dicastero ad invitare con la circolare 18/2012 i propri ispettori di vigilanza ad utilizzare “prudenza e cautela nell’accertamento”.

Dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma Fornero) sono cambiate le modalità di gestione del rapporto di lavoro intermittente, anche già esistenti e la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore rende meno fluido l’utilizzo del lavoratore. Pertanto, la Fondazione Studi mette in risalto come sia necessario far precedere (anche di poche ore) l’effettivo impiego da una comunicazione.
Per cicli integrati di prestazioni fino a 30 giorni dalla comunicazione, la stessa potrà essere unica e non serve indicare l’orario, ma solo le giornate.
Sino a che il Ministero non avrà definito nuove modalità tecniche (ad es. sms), i canali già a disposizione sono i seguenti: fax o posta elettronica (anche non certificata, purché spedita ad indirizzo istituzionale) da inviare alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In assenza di tale atto la prestazione si intenderà svolta e sono dovuti sia la retribuzione, sia i contributi.
Altrettanto vale nel caso in cui le comunicazioni non rispecchiano l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro (giorni di lavoro non coincidenti con la comunicazione).
Si aggiunge anche la possibilità per gli ispettori di applicare la sanzione da 400,00 a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore interessato (non diffidabile), sanzione peraltro sproporzionata rispetto alla più complessa e delicata comunicazione di assunzione anticipata (per Unilav è prevista una sanzione, diffidabile, da euro 100,00 a 500,00).

Dopo aver riassunto brevemente le norme che identificano i soggetti che si possono assumere con questa tipologia contrattuale, la Fondazione Studi evidenzia che occorrerà trasformare i contratti. Infatti, l’unico specifico regime transitorio della legge n. 92/12, stabilisce che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio 2012, se incompatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti al 18 luglio 2013. In tale data, il datore e il lavoratore potranno liberamente scegliere che tipo di contratto adottare in sostituzione dell’intermittente, ma il Ministero avverte che le prestazioni rese in violazione del divieto saranno considerate ”in nero”.

Un altro caso di “trasformazione” è quello che hanno operato alcuni datori di lavoro all’entrata in vigore della riforma per evitare l’onere burocratico delle comunicazioni preventive. Questo non solo per l’aggravio di costi, ma anche per i notevoli rischi di dimenticanze se impegnati in situazioni di emergenza con lo svolgimento delle attività aziendali e per l’impossibilità di effettuare le comunicazioni nei giorni festivi, se delegate agli studi professionali.
I cambi di contratto hanno riguardato in prevalenza part-time (ad es. verticali) e nuovi contratti a termine. Per effettuare queste modifiche, trattandosi di tipologie contrattuali diverse al momento è indispensabile risolvere il contratto e riavviarlo tenendo conto che, volendo apporre un nuovo termine, questo va motivato, perchè cessa l’esenzione dell’obbligo di definire le motivazioni di cui al Dgls n.368/01 prevista solo per il lavoro a chiamata (circ. 4/05) e non opera la nuova regola (L. 92/12) sul primo contratto a termine a causale contenuto in 12 mesi, perché non si tratta di primo rapporto stipulato con il lavoratore.

Chiarimenti urgenti, a parere della Fondazione Studi riguardano aspetti quali la possibilità di provare l’invio di un sms (quando ci sarà l’apposita previsione ministeriale), la previsione relativa alla corresponsione della retribuzione e dei contributi per le giornate in cui non c’è stata prestazione lavorativa a fronte di una comunicazione preventiva (non modificata) che le ricomprendeva e la riconduzione al lavoro sommerso in ipotesi di prestazioni rese dopo il 18 luglio 2013 per contratti incompatibili con le nuove regole.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota del 22 dicembre 2005, n. 3147: Art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 – Lavoro intermittente – Applicazione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – Diritto alla indennità di disoccupazione.

. INPS – Circolare n. 17 del 8 febbraio 2006: Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, articoli da 33 a 40. Contratto di lavoro intermittente.


Il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 7/2008 del 25 marzo 2008, fornisce chiarimenti sul regime intertemporale dei contratti di lavoro intermittente, di somministrazione a tempo indeterminato e sulle clausole elastiche e flessibili legate ai contratti di lavoro part-time che, a seguito della L. n. 247/2007, sono stati abrogati a far data dal 1° gennaio scorso.

. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 7 del 25 marzo 2008: Contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - Circolare n. 20 del 1° agosto 2012: Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) - Lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt- 33-40 del D.Lghs. n. 276/2003 - istruzioni operative al personale ispettivo.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro - Nota del 9 agosto 2012, prot 39/0011779: Comunicazione relativa alla "chiamata" del lavoro intermittente.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro - Nota del 9 agosto 2012, Prot. 39/0011779 - ALLEGATO.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro - Nota del 26 novembre 2012, Prot. 39/0016639/MA10.A001: Chiamata lavoro intermittente - Ulteriori istruzioni operative.

. D.M. 27 marzo 2013: Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente.

. DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

. DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (4744 letture)

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