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TITOLI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO - VISTO D'INGRESSO - PERMESSO DI SOGGIORNO - CARTA DI SOGGIORNO - FLUSSI D'INGRESSO - NUOVO CODICE COMUNITARIO DEI VISTI SCHENGEN - RIMPATRI - EMERSIONE - INTRODUZIONE DEL PERMESSO UNICO - LAVORATORI STAGIONALI





NOTIZIE IN BREVE

L. N. 173/2020 di conversione del D.L. n. 130/2020 - Le novità sui permessi di soggiorno

E' stata pubblicara, sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130.


NUOVO VISTO PER INVESTITORI - Pubblicato il decreto che definisce la procedura

In data 5 settembre 2017, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 21 luglio 2017, che definisce la procedura volta all’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione.


PERMESSO DI SOGGIORNO - Rideterminate le misure del contributo previsto per il rilascio e il rinnovo - Dimezzati gli importi previsti dal D.M. 6 ottobre 2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2017, il Decreto 5 maggio 2017, recante “Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”.


LAVORATORI STAGIONALI STRANIERI - Cambiano le regole per l’ingresso e il soggiorno

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante “Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”.


Il CONSIGLIO DI STATO dichiara l’illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.


Il TAR del Lazio dichiara illegittima la tassa sui permessi di soggiorno

Il TAR Lazio, Sez. II-Quater, con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, ha annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 concernente “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”, laddove stabilisce che per il rilascio del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare un contributo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.


Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, che recepisce la Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.


Fissate le caratteristiche del nuovo modello di permesso di soggiorno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, il Decreto 23 luglio 2013, recante "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno", con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno elettronico.


Emersione - Pubblicato il decreto

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre, il decreto 28 agosto 2012, che fissa le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione.
Con Circolare congiunta del Ministero Interno e Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7 settembre 2012 sono state fornite ulteriori istruzioni operative agli uffici competenti (Sportelli Unici, Questure, Direzioni Territoriali del Lavoro) per l’attuazione della procedura di emersione.


Dal 9 agosto 2012 entra in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 - pesanti sanzioni per le assunzioni irregolari

Dal 9 agosto 2012 entra in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della Direttiva n. 2009/52/CE, che introduce le norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.


Dal 30 gennaio scatta l'obbligo di pagamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con l’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2011, dal 30 gennaio 2012 scatta l’obbligo di pagamento del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni, già previsto dalla legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza).


Definite le tipologie e i requisiti per visti d'ingresso

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il D.M. 6 ottobre 2011, che fissa gli importi del contributo da versare per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.


Definite le tipologie e i requisiti per visti d'ingresso

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011, il DECRETO 11 maggio 2011 recante “Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”. Con tale decreto sono state definite le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi e stabiliti i requisiti e le condizioni per ottenerli.


Decreto Flussi 2010/2011 e circolare esplicativa

Con il D.P.C.M. 30 novembre 2010 è stata definita la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010. Al decreto ha fatto seguito la circolare esplicativa n. 8 del 3 gennaio 2011.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero dell'interno, clicca QUI.


Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero degli studi

Il permesso di soggiorno per motivi di studio permette di muoversi liberamente all’interno del territorio europeo per la continuazione o la frequentazione di studi in altri stati membri.
Lo ha precisato il Ministero dell'interno, con la circolare del 15 settembre 2010, n. 6020.


VISTO D'INGRESSO - PERMESSO DI SOGGIORNO - CARTA DI SOGGIORNO

Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia, devono esibire alle frontiere la prevista documentazione che giustifichi la motivazione e la durata del soggiorno previsto, nonché, nei casi previsti, la disponibilità di adeguati mezzi finanziari e le condizioni di alloggio.
In taluni casi dovranno essere muniti anche di visto. Quest’ultimo può essere richiesto presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nel Paese di residenza.
Il Decreto Interministeriale del 12 luglio 2000 ha stabilito le 21 tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento:
adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, inserimento nel mercato del lavoro (abolito).


1. PERMESSO DI SOGGIORNO / CARTA DI SOGGIORNO

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validità, o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti..
Le modalità di rilascio del permesso di soggiorno sono regolate dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, successivamente modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.


2. VALIDITA' DELLA CARTA DI SOGGIORNO E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - PRECISAZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno, con Nota del 25 0ttobre 2005, Prot. 2768/2.2, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dagli sportelli unici per l'immigrazione ha escluso i titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati per motivi diversi dal lavoro subordinato, dalla stipula del contratto per poter lavorare.
La Nota precisa, inoltre, che il diritto al ricongiungimento familiare è possibile anche per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale precisazione segue, dopo quattro anni, quanto stabilito nella Sentenza n. 1714/2001 della Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto ad una cittadina straniera, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, la possibilità di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.
La Nota precisa, inoltre, che la conversione del titolo di soggiorno posseduto in quello per famiglia, rimane di competenza della Questura.
Il testo della Nota del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. DOVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Per la richiesta di alcuni tipi di permesso di soggiorno (Affidamento - Asilo politico (rinnovo) - Attesa occupazione - Attesa riacquisito cittadinanza – Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Famiglia - Famiglia minore 14-18 anni - Lavoro Autonomo - Lavoro Subordinato - Lavoro sub-stagionale - Missione - Motivi Religiosi - Residenza elettiva - Richiesta dello Status di apolidia (rinnovo) - Soggiorno lavoro art. 27 - Studio - Tirocinio formazione professionale) è possibile recarsi:
- ai Comuni che offrono questo servizio,
- ai Patronati,
- allo Sportello Unico per l'immigrazione istituito in tutte le prefetture italiane,
- alle Poste, compilando il modulo del Kit.

Per tutti gli altri permessi (asilo politico (richiesta – rilascio) - cure mediche - gara sportiva - giustizia - integrazione minore - minore età - motivi umanitari - richiesta status apolide (rilascio) - vacanze lavoro) è competente esclusivamente la Questura.

Per lo snellimento delle procedure e per la riduzione dei tempi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno il Ministro dell'interno ha, infatti, stipulato:
1. il 30 gennaio 2006 una convenzione con Poste Italiane;
2. il 9 febbraio 2006 un protocollo di intesa con gli istituti di patronato;
3. il 13 febbraio 2006 un protocollo di intesa con l'ANCI
.


4. PASSAPORTO, CARTA E PERMESSO DI SOGGIORNO - RILASCIO E RINNOVO - DIRITTI E IMPOSTE

I competenti Dipartimenti dell'Amministrazione dell'Interno, al fine di pervenire allo snellimento delle procedure e alla riduzione dei tempi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno, delle carte di soggiorno e dei passaporti, hanno elaborato un progetto che prevede la stipula di intese di collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e gli Istituti di patronato, nonchè una convenzione con Poste Italiane S.p.A., al fine di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili.
Il Ministero dell’interno ha così adottato due decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006:
- il decreto 12 ottobre 2005, con il quale ha stabilito l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e il rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno in 30,00 euro (a cui vanno aggiunti 14,62 euro per la marca da bollo);
- il decreto del 2 marzo 2006, con il quale ha fissato l’importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e il rinnovo del passaporto in 20,00 euro.


5. PERMESSO DI SOGGIORNO / CARTA DI SOGGIORNO ELETTRONICI

L’articolo 7-vicies ter, introdotto dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti), ha previsto quanto segue:
a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.


5.1. La procedura di richiesta del permesso di soggiorno elettronico

Il permesso di soggiorno elettronico è rilasciato per i soli permessi di soggiorno di durata superiore ai 90 giorni e per le carte di soggiorno per cittadini stranieri.
Fanno eccezione i permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di asilo e i permessi rilasciati ai familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Questi ultimi continueranno ad essere rilasciati sul modello cartaceo, attualmente in uso.

La procedura di richiesta del permesso di soggiorno elettronico rimane invariata rispetto a quella attualmente in uso per la richiesta di permesso -carta di soggiorno.
Con il nuovo modello di permesso-carta di soggiorno si perseguono i seguenti obiettivi:
- fornire un supporto standard in linea con le indicazioni dell'Unione Europea,
- rispondere all'esigenza di disporre di uno strumento sicuro per quanto concerne la produzione, il rilascio e l'utilizzo da parte del titolare
.


5.2. L'importo dovuto per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico

Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006) è stato determinato l’importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
Per l'anno 2006, l’importo è stato determinato in Euro 27.50, comprensivo di IVA (20%).
Lo stesso importo è stato confermato anche per il 2012 dal D.M. 6 ottobre 2011.

L'importo viene riscosso all'atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 67422402 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, indicando come causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».


5.3. Avvio in via sperimentale del rilascio del permesso di soggiorno elettronico

Il Ministero dell'Interno, con comunicato stampa del 17 luglio 2006, ha reso noto che, a decorrere dal 17 luglio 2006, la nuova procedura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico sarà sperimentata nelle seguenti sei Questure: Ancona, Brindisi, Frosinone, Prato, Reggio Emilia e Verbano Cusio Ossola.


6. DIRETTIVA SUI DIRITTI DELLO STRANIERO NELLE MORE DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

6.1. Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006

Gli immigrati in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno potranno contare "sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti ad esso connessi".
Lo stabilisce una direttiva emanata il 5 agosto 2006 dal Ministero dell'Interno "per garantire i diritti dello straniero" purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) la domanda sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni;
b) sia stata verificata la completezza della documentazione; c) sia stata rilasciata dall´ufficio la relativa ricevuta.

"Gli effetti dei diritti esercitati - si legge nella direttiva - cesseranno in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione, potrà lasciare il territorio dello stato e farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del dipartimento di pubblica sicurezza."
Il testo della direttiva del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


6.2. Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007

Il Ministero dell'Interno ha emanato una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
Il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale.
In sostanza lo straniero - entrato in Italia con regolare visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato e che ha sottoscritto il contratto di soggiorno - oltre a svolgere l'attività per la quale ha ottenuto il visto d'ingresso, potrà esercitare gli stessi diritti di chi è in regola con il permesso di soggiorno : chiedere l'iscrizione all’anagrafe e all'Inps, ottenere la patente, stipulare contratti, ecc.

Al beneficio è ammesso però solo chi :
a) abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;
b) abbia sottoscritto il contratto di lavoro;
c) sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l’Immigrazione;
d) sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dall’ufficio postale abilitato.

Gli Sportelli Unici dell’Immigrazione dovranno, pertanto, provvedere alla consegna - oltre che di copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti - anche della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno.
Il testo della direttiva del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 10 DEL 2007

Con l’art. 5 del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in vigore dal 16 febbraio 2007) vengono apportate significative modifiche al D.Lgs. n. 286/1998 in tema di rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini stranieri.
Le più importanti novità, che si ricavano dall'art. 13, comma 2, lett. b), nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 5 del D.L. n. 10/2007, possono essere così sintetizzate:
- il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato solo per periodi superiori a 3 mesi;
- scompare il permesso di soggiorno per turismo;
- possono comunque essere rilasciati permessi per soggiorni brevi ma limitatamente ai motivi di giustizia, attesa emigrazione in altro Stato, esercizio delle funzioni di ministro di culto, soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e altre convivenze;
- il regolare soggiorno inferiore a 3 mesi deve comunque essere comunicato all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso nello Stato oppure, successivamente e comunque entro 8 giorni, al Questore del luogo di domicilio. In caso contrario il Prefetto può emanare il decreto di espulsione.


8. VERSO L'ABOLIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER IL MINORE STRANIERO ADOTTATO O AFFIDATO

Continua l’attività di semplificazione delle procedure, relativamente ai permessi di soggiorno, intrapresa dal Ministro dell’Interno.
D’intesa con il Ministro delle Politiche per la Famiglia, on. Rosy Bindi, il giorno 21 febbraio Il Ministro dell’Interno, on. Giuliano Amato, ha firmato una direttiva, in base alla quale, ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.
Ciò in considerazione del fatto che:
- L’art. 32, comma 1, della Legge 4 maggio 1983 e successive modificazioni prevede che l’ingresso del minore avviene “ … in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione … previa autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente … della Commissione per le adozioni internazionali”.
- L’art. 34, comma 1, della legge n. 184/1983 dispone che “… il minore …. gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare “.
- Il Testo unico sull’Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998) non prevede espressamente un permesso di soggiorno per adozione.
Il testo della direttiva del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. PERMESSO DI SOGGIORNO A SPORTIVI EXTRACOMUNITARI DILETTANTI

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 8 del 2 marzo 2007, ha stabilito che anche gli sportivi extracomunitari dilettanti, compresi i minorenni, rientrano tra i soggetti destinatari del titolo di soggiorno di cui all'art. 27, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 286/1998.
La Circolare dispone, altresì, che deve essere lo stesso CONI a fare da tramite tra l'atleta e lo Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando due specifici modelli, allegati alla Circolare in questione:
- modello A - Dichiarazione nominativa di assenso allo svolgimento di attività sportiva a titolo dilettantistico;
- modello B - Nulla-osta al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per sportivi dilettanti.
Il testo della Circolare del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. SOGGIORNI DI BREVE DURATA - DICHIARAZIONE DI PRESENZA

Si semplificano notevolmente le procedure per chi arriva in Italia per turismo, studio, affari o visite e vi si trattiene al massimo per tre mesi.
Dal 2 giugno 2007, la legge 28 maggio 2007, n. 68 ha, infatti, abolito in questi casi la richiesta del permesso di soggiorno, sostituendola con una più semplice dichiarazione di presenza.
Un decreto del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2007 ha successivamente disciplinato le modalità di presentazione di questa dichiarazione, riducendo all'osso le incombenze alle quali sono chiamati i cittadini stranieri.

D'ora in avanti gli stranieri che arrivano in Italia da Paesi che non aderiscono all'area extraSchengen dovranno semplicemente mostrare il passaporto alla frontiera e farlo timbrare dalla Polizia. Questo semplice timbro basterà a dimostrare che ha dichiarato la sua presenza in Italia così come prevede la nuova legge.

L'obbligo della dichiarazione rimane a carico degli stranieri extracomunitari che provengono da un Paese dell'area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia).
Costoro infatti devono presentarsi entro otto giorni in questura o in commissariato per compilare personalmente la dichiarazione di presenza utilizzando il modulo ufficiale, predisposto dal Ministero dell’Interno.
Una copia di tale dichiarazione rimarrà alla Polizia, l'altra, timbrata, andrà tenuta con sé durante il soggiorno in Italia.

E' necessario precisare che, stando al decreto in questione, tutti i cittadini extra UE che entrano in Italia da Paesi esterni all'area Schengen non devono neppure più compilare un modulo che giustifichi il loro soggiorno.
Questi cittadini stranieri, al momento del loro arrivo, sono, infatti, comunque assoggettati a una serie di controlli da parte della polizia dì frontiera.
Il Ministero ha deciso che il "timbro uniforme Schengen" che viene apposto sul loro passaporto al momento dell'ingresso basta a sostituire le regole per questo tipo di viaggi.
In sostanza, l'obbligo di compilare la "dichiarazione di presenza" resta solo per i cittadini extracomunitari che entrano in Italia attraverso un altro Paese Schengen, dunque senza sottoporsi ai controlli di frontiera.

E' stato inoltre precisato che la persona che alloggia in un albergo o in un'altra struttura ricettiva di quelle che sono tenute alla compilazione delle "schedine alloggiati" (hotel, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, affittacamere) è esonerata dall'obbligo di presentare la dichiarazione; in questo caso è la schedina dell'albergo ad essere considerata equivalente alla dichiarazione di soggiorno.

Bisogna, inoltre, precisare che questa tipologia di permesso di soggiorno di breve durata non consente in ogni caso lo svolgimento di attività lavorativa, ma soltanto il soggiorno in Italia per svolgere attività di visita, turismo, studio di breve durata ed eventualmente la gestione di affari.
Per "gestione di affari" non si deve intendere lo svolgimento di una attività lavorativa di tipo subordinato, autonomo o libero professionale, ma semplicemente la gestione di affari per il perfezionamento di contratti, la partecipazione a fiere, manifestazioni commerciali, ecc.. Niente ciò che comporti lo svolgimento effettivo di alcuna attività lavorativa.
I permessi di soggiorno di breve durata rimangono di breve durata: non è possibile, entro la scadenza dei tre mesi, ottenere una qualsivoglia autorizzazione al soggiorno per svolgere in Italia un'altra attività.
Secondo la normativa vigente, in questo caso è necessario tornare nel proprio Paese di origine e aspettare il decreto flussi ed eventualmente utilizzare le quote d'ingresso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.


11. PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO - RILASCIO CARTA D'IDENTITA' - ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE - DUE NUOVE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

In data 2 aprile 2007, il Ministero dell'Interno ha emanato due importanti Circolari in tema di stranieri.
Con la Circolare n. 16, il Ministero ha confermato che lo straniero extracomunitario, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha diritto a chiedere l'iscrizione in anagrafe.

Con la Circolare n. 17, lo stesso Ministero ha precisato che lo straniero in attesa di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, essendo iscritto in anagrafe, ha diritto al rilascio o al rinnovo della carta di identità.
Il testo delle due Circolari del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


12. IMMIGRAZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIONE PER MOTIVI DI STUDIO O DI VOLONTARIATO

Entrerà in vigore il 2 ottobre 2007 il D.Lgs. n. 154 del 10 agosto 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007) recante disposizioni per l’attuazione della direttiva comunitaria sulle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
Il decreto - che si riporta nell'Appendice normativa - introduce alcune importanti modifiche al testo unico sull'immigrazione.


13. RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO - VIA LIBERA ALLA SPERIMENTAZIONE IN 223 COMUNI

Saranno per primi i comuni di Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova, Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro - che raccoglie 17 comuni - e la Provincia di Trento – con in tutto 223 Comuni - a sperimentare la nuova procedura per il rinnovo dei permessi di soggiorno.

Così come scritto nella direttiva del Ministro dell’Interno Giuliano Amato del 5 febbraio scorso, questi Comuni si sostituiranno a Poste Italiane e affiancheranno le Questure nel rinnovo dei permessi dei cittadini extracomunitari.

Il via libera definitivo è arrivato il 14 febbraio 2008, dopo un incontro tra il sottosegretario all’Interno Marcella Lucidi, il Capo Dipartimento Libertà Civili e immigrazione Mario Morcone, il Direttore Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere Angela Pria, e una rappresentanza dei Comuni interessati. Il sottosegretario Lucidi ha chiesto che si entri a regime entro la fine di marzo, ma una data per la partenza non è stata fissata e bisognerà comunque attendere che venga messo a punto il sistema informatico.
L'obiettivo è fare in modo che i tempi di rilascio dei rinnovi dei permessi di soggiorno scendano dagli attuali 200 giorni a 70 giorni.

Anche per chi non vive nei Comuni coinvolti nella sperimentazione sono in arrivo delle novità.
Si sta lavorando a un'agenda telematica condivisa tra Questure, Sportelli Unici e Uffici postali che permetta di sapere subito, appena si consegna la domanda, quando ci si dovrà presentare in Questura per lasciare foto e impronte digitali.

Per quanto riguarda i costi, marca da bollo, contributo per la stampa del permesso elettronico e costo del servizio sono stabiliti per legge, e quanto oggi si paga a Poste si pagherà ai Comuni.
E’ stato tuttavia chiesto di allungare la durata dei permessi di soggiorno, in modo tale da ridurre le spese per i cittadini stranieri, chiamati a rinnovare il documento meno frequentemente.
Il testo della direttiva del Ministero dell'Interno viene riportato nell'Appendice normativa

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.


14. UNIFORMARE I PERMESSI DI SOGGIORNO - L'UNIONE EUROPEA FISSA NUOVE REGOLE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 aprile 2008 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008, a modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 in materia di modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 29 aprile 2008 ed entrerà in vigore venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Pertanto, a decorrere dal 19 maggio 2008, in tutti gli Stati dell'Unione europea verrà modificato il modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini dei Paesi terzi.

Il presente regolamento ha il solo obiettivo di stabilire gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare in un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e risponda a elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare.

Nel permesso di soggiorno verrà collocato un microchip nel quale confluiranno almeno due indispensabili indicatori biometrici: uno relativo all'impronta di due dita e l'altro con l'immagine del viso del cittadino extracomunitario.
L’inserimento di identificatori biometrici costituisce una tappa importante verso l’utilizzazione di nuovi elementi che consentano di creare un legame più sicuro tra il permesso di soggiorno e il suo titolare, fornendo in tal modo un notevole contributo alla protezione del permesso di soggiorno contro l’uso fraudolento.
Si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto al permesso di soggiorno elettronivo (in vigore dal 1° gennaio 2007).
A differenza del passato, poi, il permesso di soggiorno deve essere contenuto in un atto separato da quello di identità e non può più essere inserito, con strumenti autoadesivi, in altri documenti.
II regolamento, infine, pur puntando a un'armonizzazione della disciplina, prevede "solo" degli standard minimi ineludibili. Nulla vieta perciò a uno Stato membro di aggiungere altri dati al microchip, quali, ad esempio, quelli relativi al DNA.
Non ha trovato spazio, invece, l'emendamento proposto dal Parlamento europeo: gli eurodeputati volevano che ogni Stato fornisse un elenco tassativo delle autorità competenti ad accedere ai dati, ma i Governi non hanno posto limiti in questa direzione.
Rimane fermo il rispetto della privacy, ma con criteri meno rigorosi rispetto al parere dei parlamentari europei.
L'articolo 4, tra l'altro, consente agli Stati di memorizzare i dati previsti per il permesso di soggiorno anche per i servizi telematici come l'amministrazione in linea e il commercio elettronico, con l'unico obbligo di inserirli in un altro e separato microprocessore.
Questo vuoi dire che i dati biometrici possono essere utilizzati anche per fini diversi rispetto all'accertamento dell'autenticità del documento.
Il testo del nuovo regolamento viene riportato nei Riferimenti normativi.


15. ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI PARTICOLARMENTE QUALIFICATI - PARTE LA PROCEDURA TELEMATICA PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA

15.1. Le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione

L'articolo 27 del Testo unico sull'immigrazione (Ingresso per lavoro in casi particolari), prevede che, al di fuori degli ingressi per lavoro autonomo, lavori stagionali, ecc., autorizzati nell'ambito delle quote, siano previste particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per determinate categorie di lavoratori stranieri particolarmente qualificati, quali: dirigenti o personale altamente specializzato; lettori universitari di scambio o di madre lingua; professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; traduttori e interpreti; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; ecc.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha diramato una circolare ai Prefetti (Circolare 13 maggio 2008, Prot. 0002198), nella quale sono contenute le istruzioni sul procedimento riguardante l'inoltro telematico delle istanze di nulla osta al lavoro dei predetti lavoratori.

A decorrere dal 19 maggio 2008, anche le domande per gli ingressi “fuori quota” si presenteranno solo online, con la stessa procedura in vigore per i flussi d’ingresso.
Chi vuole far arrivare in Italia uno dei lavoratori citati dall’articolo 27 del testo unico sull’immigrazione (infermieri professionali, dirigenti o personale altamente specializzato di multinazionali, interpreti, traduttori ecc.) dovrà quindi registrarsi sul sito del Ministero dell'Interno e pre-compilare i moduli, che andranno poi scaricati e completati tramite il software "Sportello Unico Immigrazione". Dopodiché basterà un clic per spedire la domanda.

- Se vuoi scaricare le informative sui moduli relativi all'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione predisposti dal Ministero dell'Interno, clicca QUI.


15.2. Ingresso di stranieri per formazione professionale e tirocinio – Pubblicato il decreto che fissa il contingente 2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 luglio 2011, con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Il decreto, in particolare, stabilisce che per l’anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, in 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale e in ulteriori 5000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


16. PERMESSO E CARTA DI SOGGIORNO - EMANATE LE NUOVE REGOLE TECHICHE E DI SICUREZZA

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, il Decreto del Ministero dell'Interno 28 settembre 2009, che detta le nuove "Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno"
L'Italia ha provveduto così alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni comunitarie e a seguito dell'apertura della procedura d'infrazione da parte delle autorità europee.
Di conseguenza, si è provveduto alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dagli articoli 5, e 9, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Il documento descrive le caratteristiche tecniche del nuovo permesso di soggiorno elettronico (PSE) e l'architettura del circuito di emissione, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza nella loro accezione più ampia ed agli aspetti di interoperabilità con il documento di identità elettronico (CIE).

L'architettura è stata realizzata al fine di garantire:
- la sicurezza del circuito di produzione e formazione del nuovo permesso di soggiorno, per diminuire i rischi di contraffazioni e di furti;
- la sicurezza del circuito di emissione;
- l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati;
- la sicurezza del supporto fisico del documento, ai fini dell'identificazione a vista;
- la interoperabilità con la carta d'identità elettronica
.

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone l'utilizzo di materiali e tecnologie standard, affidabili e nello stesso tempo in grado di garantire alti livelli di sicurezza.
Il solo utilizzo di un supporto plastico, per quanto sofisticato, non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sopra esposte.
Il nuovo modello di documento sarà in carta plastica integrata da un supporto informatico, con un microprocessore per la memorizzazione di dati biometrici, informazioni e di autenticazione in rete.

Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la sostituzione del documento di soggiorno di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2004 e per l'attivazione e la consegna del documento di soggiorno saranno stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


17. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 94/2009 - VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO E TEST DI LINGUA ITALIANA

La legge 17 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, all'articolo 1, comma 22, ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui due di particolare rilievo:
- la prima riguarda la isitutuzione di un contributo dovuto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno;
- la seconda riguarda la istituzione di un test di conoscenza della lingua italiana.

L'art. 1, comma 22 della L. n. 94/2009 ha apportato le seguenti modifiche al D. Lgs. n. 286/1998:
1) ha aggiunto il seguente comma 2-ter all'articolo 5:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

2) ha aggiunto il seguente comma 2-bis all'articolo 9:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».


17.1. IL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il D.M. 6 ottobre 2011, recante "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno".
Tale contributo, previsto dalla legge n. 94/2009 (pacchetto sicurezza), trova attuazione solo con l'emanazione di questo decreto, che entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 31 dicembre 2011, e quindi dal 30 gennaio 2012.


17.1.1. La misura del contributo

La misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto viene determinata nelle misure che vengono appresso indicate:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre all'importo spettante di cui sopra e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.


17.1.2. Soggetti esclusi dal versamento del contributo

Il contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno non è dovuto nei confronti di:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ricongiungimento familiare richiesto per figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso);
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


17.1.3. Modalità di pagamento

Il contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul CCP n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».


17.1.4. Quanto costerà rinnovare il permesso di soggiorno dal 30 gennaio 2012?

Dal 30 gennaio 2012, agli attuali 72,12 euro richiesti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (14,62 per la marca; 30,00 per la spedizione dell'assicurata; 27,50 per il costo del permesso elettronico) si dovrà aggiungere la nuova tassa definita “contributo” che, come abbiamo visto sopra, oscilla da un minimo di 80,00 ad un massimo di 200,00 euro.
In sostanza, i costi dei permessi di soggiorno saranno i seguenti:
a) euro 152,12 (80,00 + 72,12) per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) eur0 172,12 (100,00 + 72,12) per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) euro 272,12 (200,00 + 72,12) per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a) del testo unico e cioè i dirigenti ed il personale altamente specializzato delle multinazionali.


17.1.5. A cosa servirà il "contributo"

Metà per finanziare le spese per le espulsioni, per l'altra metà:
- 40% per le spese di funzionamento degli uffici immigrazione delle questure;
- 30% per il funzionamento degli sportelli unici;
- 30% all’attuazione del regolamento sull'Accordo di integrazione.


17.1.6. Circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'interno, con la Circolare del 27 gennaio 2012, Prot. 400/Segr/5/2012, ha fornito le prime istruzioni in relazione al versamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il nuovo contributo va ad aggiungersi agli oneri già a carico dei cittadini stranieri relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico, nonchè alle spese postali e di bollo.
La circolare esplicita che questi costi rimangono invariati.
L'importo dovrà essere versato in un'unica soluzione tramite bollettino postale.
La presenza di tale bollettino allegato alla pratica di rilascio/rinnovo del permesso è requisito fondamentale da verificare in fase di istruttoria da parte della Questura.
Se l'importo versato sarà minore, occorrerà integrarlo con successivo bollettino postale appositamente predisposto (con generazione di una nota ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 da inviare all'interessato).
Nel caso in cui risulti superiore, potrà essere richiesto il rimborso della cifra eccedente.
Il testo della circolare viene riportato nei riferimenti normativi.


17.1.7. Tassa giusta o tassa infame? Forse si va verso una rimodulazione

Forse qualcuno si era illuso che il nuovo Governo avrebbe trovato un escamotage per bloccare il “contributo” sul permesso di soggiorno previsto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza). Invece quel decreto, firmato il 6 ottobre 2011 da Tremonti e Maroni, è arrivato a distanza di due anni e mezzo dall’approvazione della legge, proprio nel momento più difficile per l’economia del Paese e per le finanze delle famiglie, soprattutto le meno abbienti.
Ripensare la tassa sul permesso di soggiorno degli immigrati. E’ quanto hanno annunciato i ministri dell’Interno, Annamaria Cancellieri, e della Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi.
In una nota congiunta, i due ministri hanno spiegato che a breve sarà avviata “un’approfondita riflessione e attenta valutazione” sull’imposta per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno degli immigrati regolarmente presenti in Italia.
“In un momento di crisi che colpisce non solo gli italiani ma anche i lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese – hanno scritto i ministri – c’è da verificare se la sua applicazione possa essere modulata rispetto al reddito del lavoratore straniero e alla composizione del suo nucleo familiare”.

"Apprezziamo la volontà dei ministri di riconsiderare quella odiosa tassa, ma ribadiamo - ha affermato Livia Turco - che l’unica soluzione veramente equa sarebbe la sua abolizione in modo da far pagare agli immigrati quello che pagano gli italiani per il disbrigo delle normali pratiche burocratiche”.

"E’ una tassa non solo inopportuna in questo momento di crisi, che colpisce profondamente gli immigrati, ma è anche una tassa ingiusta, che aggrava ulteriormente una serie di tasse legate a un qualsiasi documento di identità, penalizzando soltanto gli immigrati nel nostro Paese. ... Ridurre questa tassa a un contributo aggiuntivo alla gestione della sicurezza, in questo momento mi pare davvero inopportuno ... Non capisco come, in un momento di crisi in cui si cerca in tutti i modi di evitare una tassazione, si arrivi a punire una categoria di soggetti deboli come quella degli stranieri, privi di un sistema-famiglia come quello che abbiamo noi", è quanto sostiene Mons. Giancarlo Perego, direttore di Migrantes.

Cigl Cisl, Uil e Ugl contro il nuovo contributo in vigore dal 30 gennaio. “È ingiusto. Il governo lo ritiri”.

“Dire che questa tassa sul permesso di soggiorno è odiosa è un eufemismo. E' un furto e non può avere i crismi della legittimità” taglia corto il responsabile Immigrazione della Cgil Nazionale, Pietro Soldini.

Naturalmente, forte reazione della Lega Nord, che ha voluto questo ulteriore balzello vessatorio e che risponde con un suo comunicato: "Vigileremo affinchè il governo Monti non elimini il contributo richiesto ai richiedenti il permesso di soggiorno, un contributo dovuto vista la mole di lavoro amministrativo che la pubblica amministrazione deve fare per rilasciare il titolo di soggiorno o per rinnovarlo".


17.1.8. 26 APRILE 2012 - La Corte di Giustizia dell’UE boccia i permessi di soggiorno troppi cari

A pochi giorni dalla sentenza che ha vietato agli stati membri di operare discriminazioni nell’assegnazione dei fondi per gli alloggi popolari ai cittadini extra Ue regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, arriva un’altra pronuncia favorevole per i migranti di “lungo periodo”. La Corte Ue, sentenza 26 aprile 2012, Causa C-508/10, ha stabilito che uno Stato membro non può esigere contributi eccessivi e sproporzionati per il rilascio di permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari. Infatti, l’importo dei contributi non deve costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dall’Unione.
Secondo la direttiva 2003/109 del 25 novembre 2003 lo status di soggiornante di lungo periodo spetta ai cittadini di paesi terzi che hanno vissuto legalmente e ininterrottamente per cinque anni in un paese membro e che soddisfano determinate condizioni.
La direttiva prevede altresì che gli Stati Ue concedano permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che hanno già ottenuto tale status in un altro Stato membro nonché ai loro familiari.

Nei Paesi Bassi la cifra richiesta varia da 188 a 830 euro. Secondo la Commissione si tratta di un importo sproporzionato. Infatti, ai sensi della direttiva, il contributo deve essere ragionevole ed equo e non deve scoraggiare dall’esercitare il diritto di soggiorno. Pertanto, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dei Paesi Bassi.

La Corte Ue pur ricordando che in merito vi è un’autonomia dei singoli Stati, ha ricordato che il margine discrezionale non è illimitato e non deve avere né per scopo né per effetto quello di pregiudicare l’obiettivo dell’integrazione.
In particolare, nei Paesi Bassi il costo del permesso di soggiorno è, nel minimo, all’incirca sette volte superiore a quello dovuto per la carta d’identità. E sebbene la Corte riconosca che la situazione non sia identica, tuttavia “un simile divario dimostra la natura sproporzionata dei contributi richiesti”.
Attualmente in Italia il contributo per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è di 200,00 euro.
In conclusione i giudici di Strasburgo hanno stabilito che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva comunitaria “applicando ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”.
(Fonte: Il Sole24Ore)

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza, clicca QUI.


17.1.9. 2 SETTEMBRE 2015 - Nuova bocciatura dalla Corte di Giustizia dell’UE aui costri dei permessi di soggiorno

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2015, causa C – 309/14, ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2003/109 l’art. 5 comma 2 ter e l’art 14 bis del Testo Unico sull’Immigrazione 286/98 con il quale si impone ai cittadini di paesi terzi di pagare un contributo variabile tra 80,00 e 200,00 euro per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno.
La questione pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel corso di un procedimento promosso da CGIL e INCA volto a ottenere l’annullamento del decreto Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 ) .
Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che, sebbene gli Stati membri godano di un margine di discrezionalità nella determinazione di importi da pagare in occasione del rilascio del titolo di soggiorno, tale discrezionalità deve, tuttavia, essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità al fine di non pregiudicare l’effetto utile della direttiva 2003/109, il cui scopo principale è quello di consentire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri (ma oggi si potrebbe probabilmente dire lo stesso per la direttiva 2011/98 e per i titolari del permesso unico lavoro).
Afferma, infatti la Corte che in “osservanza del principio di proporzionalità, il livello cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo, né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo”.
D’altra parte un livello così elevato del contributo non potrebbe trovare giustificazione – come invece pretendeva il Governo Italiano – in ipotetici costi di istruttoria perché, rileva la Corte, lo stesso art. 14 bis TUI prevede che “la metà del gettito prodotto dalla riscossione del contributo è destinata a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi in posizione irregolare” : il che, appunto, esclude che l’importo imposto agli stranieri costituisca il corrispettivo di specifici costi.
La Corte ha, pertanto, concluso che il contributo richiesto dalla normativa italiana è “sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima”.
Ne consegue che anche l’importo di 80,00 euro (per quanto non direttamente riferibile ai lungosoggiornanti) è a questo punto sproporzionato e dunque illegittimo rispetto ai principi fissati dalla Corte di Giustizia Europea. Il Parlamento dovrà quindi cancellare la norma per adeguare la nostra normativa al diritto comunitario e rideterminare l’importo in una misura che sia rispettosa del principio di proporzionalità, certamente inferiore agli 80 euro, sia per i permessi di soggiorno ordinari, sia per i lungosoggiornanti.

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17.1.10. 24 MAGGIO 2016 - Il TAR del Lazio dichiara illegittima la tassa sui permessi di soggiorno - Annullato il D.M. 6 ottobre 2011

Il TAR Lazio, Sez. II-Quater, con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, ha annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 concernente “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”, laddove stabilisce che per il rilascio del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare un contributo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.
Ricordiamo che l’organizzazione sindacale CGIL e l'INCA avevano chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l'annullamento del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, del 6 ottobre 2011, deducendo la natura iniqua e/o sproporzionata del contributo che deve essere versato, in applicazione di detto decreto, per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini di paesi terzi.
Il TAR aveva deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale.
La Corte di Giustizia con la sentenza del 2 settembre 2015 aveva ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra 80,00 e 200,00 euro, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

Il TAR, pendendo atto di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si è pronunciato in favore della disapplicazione della normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, ha innanzitutto chiarito l'esatta portata della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, respingendo la tesi dell'Amministrazione, secondo la quale detta portata dovesse intendersi circoscritta ai soli titoli di soggiorno coperti dalla Direttiva 2003/109/CE, ossia ai permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Secondo il Tribunale il percorso argomentativo seguito dalla Corte europea si fonda sul principio comunitario del cd. "effetto utile", che nella specie si concreta nell'esigenza di non creare ostacoli al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito dalla direttiva. Se questo è vero, è evidente che detto effetto utile sarebbe compromesso anche dalla fissazione di un contributo eccessivo nei confronti di coloro che richiedono il rilascio di permessi di soggiorno più brevi, dato che il conseguimento di questi ultimi costituisce il presupposto logico e giuridico per il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo (che richiede almeno cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto).
Conseguentemente il collegio ha accolto il ricorso, annullando l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1) e l' art. 3 dell'impugnato D.M. 6 ottobre 2011.
I cittadini stranieri che chiederanno il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno non dovranno quindi più pagare un contributo di importo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro, così come stabilito dal D.M. 6 ottobre 2011. Restano le altre spese: 16 euro di marca da bollo, 30,46 euro per la stampa del documento elettronico e 30 euro per il servizio offerto da poste italiane.

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17.1.11. 16 SETTEMBRE 2016 - Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'Interno e dell'Economia - Sospeso l'annullamento del decreto - Circolare del Ministero dell'Interno

Facendo seguito alla sentenza del TAR del Lazio del 24 naggio 2016 è stato proposto ricorso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
A segutio di questo ricorso, il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale n. 03903/2016 del 14 settembre 2016, la sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio, fissando per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 13 ottobre 2016.
Pertanto, le Questure dovranno continuare a far pagare il contributo previsto dall'art. 5, comma 2-ter del TUI.

- Si riporta il testo della circolare:
. MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare n. 400/2016/12.214.5, Prot. 38650 del 16 settembre 2016,: Decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 03903/2016, del 14 settembre 2016, di accogliemento dell'istanza cautelare, sospensiva dell'esecutività della sentenza n. 060095 del 24 maggio scorso del TAR Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011 che disciplina il contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.


17.1.12. 26 OTTOBRE 2016 - Il Consiglio di Stato si pronuncia definiticamente e dichiara l’illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Sull’argomento già si era pronunciato, negli stessi termini, il TAR Lazio con la sentenza n. 6095/2016.
Sul punto si era pronunciata anche la Corte di Giustizia dichiarando l’incompatibilità della normativa nazionale italiana con il dettato europeo e ritenendo i contributi previsti dal decreto ministeriale sproporzionati (per eccesso).

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha imposto alle Amministrazioni competenti di rideterminare l’importo dei contributi, nell’esercizio della loro discrezionalità, "in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE"-
In particolare, esse dovranno rideterminare, con apposito decreto, "i contributi ora per allora alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi è un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l’Amministrazione ben può determinare ovvero applicare “ora per allora” il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il ‘vuoto’ conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale".

- Si riporta il testo della sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Terza - Sentenza del 26 ottobre 2016, n. 4487.


17.1.13. 26 OTTOBRE 2016 - Circolare del Ministero dell'Interno

Facendo seguito alla pubblicazione della Sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016, con la quale il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente sull'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri、dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare N.400/A/2016/12.214.5 del 26 ottobre 2016, Prot. 0043699, con la quale ha stabilito che gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno, non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall'art. 5, comma 2 ter del TUI, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso di soggiorno elettronico (euro 30,46).
La circolare aggiunge inoltre che "tutte le istanze (comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo) dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo".

Per ora, dunque, in attesa di una rideterminazione del contributo, per il permesso di soggiorno, indipendentemente dal tipo e dalla durata, dovrà essere pagato l'importo di 76,46 euro (30,46 euro per la stampa, 30,00 euro per il servizio offerto da Poste Italiane e 16,00 euro per l’imposta di bollo).

- Si riporta il testo della circolare:
. MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare N.400/A/2016/12.214.5 del 26 ottobre 2016, Prot. 0043699: Sentenza del Consiglio di Stat - SezioneTerza,N・04487/2016REG.PROV.COLL.e N.07047/2016REG.RIC.del 26 ottobre 2016,di conferma della sentenza n.060095 del 24 maggio 2016 del TAR del Lazio, di annullamento del DM 6 ottobre 2011.


17.1.14. 8 GIUGNO 2017 - Nuovo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Rideterminate le misure del contributo previsto per il rilascio e il rinnovo - Dimezzati gli importi previsti dal D.M. 6 ottobre 2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2017, il Decreto 5 maggio 2017, recante “Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno”.
Dopo le due bocciature da parte della Corte di Giustizia UE (sentenza 26 aprile 2012, Causa C-508/10; sentenza del 2 settembre 2015, causa C – 309/14); dopo l’annullamento del D.M. 6 ottobre 2011 da parte del TAR Lazio, Sez. II-Quater, con la sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016; dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, è arrivato finalmente questo nuovo decreto con il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha di fatto dimezzato gli importi previsti dal D.M. 6 ottobre 2011 e pagati dagli stranieri a partire dal 30 gennaio 2012 ad oggi.

Pertanto, a decorrere dal 9 giugno 2017, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:
a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni».
Tali importi non sono dovuti dai:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri che chiedono il ricongiungimento familiare per figli minori;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonchè loro accompagnatori;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Ricordiamo, infine, che, ai sensi dell’art. 2, comma 1. Del D.M. 6 ottobre 2011, oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


17.2. IL TEST DI LINGUA ITALIANA

Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dal 9 dicembre 2010 lo straniero dovrà superare un test di conoscenza della lingua italiana che attesti un livello di conoscenza tale da consentirgli "di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti".
Le modalità opeative del test di lingua sono state dettate con il decreto 4 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Lo straniero, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE, di lungo periodo (ex carta di soggiorno), dovrà superare un test di italiano, dimostrando così una padronanza della lingua almeno a livello A2 (cosiddetto pre-intermedio o "di sopravvivenza"), ovvero, esprimere e comprendere frasi d'uso frequente nella vita quotidiana (informazioni personali, fare la spesa, eccetera), saper descrivere in termini semplici la propria vita, l'ambiente circostante e i propri bisogni.
Le disposizioni del decreto si applicano ai cittadini stranieri che chiedono questo tipo di permesso di soggiorno e ai loro familiari.

Il test si svolgerà, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche e sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione.

Non sono tenuti allo svolgimento del test gli stranieri:
• in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa;
• che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
• che hanno ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
• che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione;
• che sono entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolgono una delle attività indicate nelle disposizioni medesime; • minori di 14 anni;
• affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap.

Il test di lingua italiana si svolge presso la Prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente.
La richiesta di partecipazione al test deve essere inviata con modalità informatiche.
Entro 60 giorni dalla richiesta, il richiedente viene convocato dalla Prefettura.
Il test, che si svolge con modalità informatiche, è strutturato su:
• comprensione di brevi testi;
• capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati dagli Enti di certificazione di cui all'articolo 4 del decreto.
Il risultato della prova è comunicato all'interessato e viene inserito a cura della Prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.
In caso di esito negativo del test, la prova può essere ripetuta facendo una nuova richiesta.


17.2.1. Disponibili on-line le istanze e le convocazioni per effettuare il test di italiano

Dal 9 dicembre 2010 gli stranieri richiedenti dovranno fare domanda attraverso il sito www.testitaliano.interno.it.
Le Prefetture gestiranno il procedimento e invieranno i risultati alle Questure.
Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha messo a punto la procedura informatica che dal 9 dicembre 2010 consentirà la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Le modalità di inoltro delle domande, di gestione del procedimento e uso dell'applicativo nonché di svolgimento del test di italiano sono state indicate dal Dipartimento nella Circolare della direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo n. 7589 del 16 novembre 2010.
Il testo della ciroclare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere al sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.


17.2.2. Accesso al sito per l'invio telematico delle richieste di prenotazione

Il Ministero dell'Interno comunica che, a partire dal 9 dicembre 2010, sarà disponibile un'evoluzione della piattaforma tecnologica del sistema di invio telematico delle istanze di nulla osta al permesso di soggiorno per lavoro e ricongiungimento familiare.
Al riguardo, nell'allegare il manuale d'uso della nuova versione , si comunica che sarà possibile inviare i moduli attivi, non ancora spediti, fino alle ore 09.00 del 7 dicembre 2010.
Si informa, inoltre, che mediante il nuovo sistema sarà possibile inviare anche le richieste di prenotazione per il test di conoscenza della lingua italiana previsto dalla legge 94/2009 per il rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

. Se vuoi accedere al sito per l'inoltro telematico delle domande, clicca QUI.


18. D.L. n. 89/2011 - LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI

18.1. 23 GIUGNO 2011 - Emanato il D.L. n. 89/2011 - Dettate nuove dispisizoni

È stato pubblicato,sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011, il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
Il decreto legge si articola in due capi: il primo è dedicato al recepimento della direttiva in materia di "libera circolazione di cittadini comunitari e dei loro familiari" (Direttiva 2004/38/CE), mentre il secondo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva "rimpatri" (Direttiva 2008/115/CE).

Le principali novità in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE sono le seguenti:
- il requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno non sarà più valutato in modo automatico, con riferimento al parametro dell’importo dell’assegno sociale, ma si dovrà fare riferimento alla situazione complessiva personale dell'interessato;
- ai familiari extracomunitari del cittadino dell’UE che fanno ingresso in Italia non sarà più richiesto il possesso del visto d’ingresso;
- ai fini dell’iscrizione anagrafica, la qualità di familiare del cittadino dell’UE dovrà essere attestata da “un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno”;
- i Comuni potranno effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni ostative al soggiorno (onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante o pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica) solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni iniziali;
- l’eventuale ricorso da parte di un cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento ma deve essere valutato caso per caso;
- la mancanza dei documenti attestanti il diritto di soggiorno “non costituisce condizione per l’esercizio di un diritto”.

ln materia di rimpatri, il decreto legge in questione modifica, in particolare, le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei provvedimenti di espulsione.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 23 giugno 2011, Prot. 17102/124 ha fornito le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.L. n. 89/2011.
Il testo del decreto legge e della circolare del Ministero dell'Interno viene riportato nei Riferimenti normativi.


18.2. 5 AGOSTO 2011 - Pubblicata la legge n. 129/2011 di conversione del il D.L. n. 89/2011

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, la legge 2 agosto 2011, n. 129, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
La legge di conversione in legge del decreto-legge prevede alcune piccole modifiche al testo del decreto-legge, che sono entrate in vigore il 6 agosto 2011.
Le più importanti modifiche introdotte sono le seguenti.
1) Nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno del cittadino comunitario oltre i tre mesi si deve tener conto delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.
2) E' stata inserita la parola "necessaria" con riferimento alla condizione, in relazione al fatto che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno del cittadino comunitario non costituisce condizione per l'esercizio di un diritto.
3) Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno dei cittadini comunitari iscritti a corsi di studio o che non svolgano occupazione, né siano familiari deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.
4) Viene modificato l’art. 32 del T.U. sull'immigrazione, in base alla quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati.
5) I successivi e diversi provvedimenti di trattenimento dello straniero extracomunitario espulso o respinto non possono mai superare il periodo complessivo di 18 mesi, anche se adottati sulla base di successivi provvedimenti amministrativi di espulsione adottati per motivi diversi.
6) Sono esclusi dall'accesso al rimpatrio assistito anche gli stranieri nei cui confronti pendono un provvedimento di estradizione o il mandato di arresto europeo o il mandato di arresto della Corte penale internazionale.

Il decreto prevede il prolungamento da 6 a 18 mesi del trattenimento degli immigrati irregolari nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE).
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, infatti, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il CIE più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
La convalida da parte del giudice del trattenimento dello straniero presso il CIE comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni.
Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il Giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano condizioni di incertezza in merito all’identità dello straniero, il Questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni.
Qualora persistono le condizioni di cui sopra, il Questore può chiedere al Giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni.
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere comunque superiore a centottanta giorni.
Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il Questore può chiedere al Giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.

Un’altra novità introdotta dal provvedimento in commento riguarda il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale.
Secondo le nuove disposizioni, infatti, il Questore può ordinare allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni (contro il precedente termine di 5 giorni), qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di Identificazione ed Espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale.
Secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie.
L'ordine del Questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

Il decreto introduce non solo il permesso di soggiorno per motivi umanitari ma anche il rimpatrio volontario assistito (RVA) che potrebbe sostituire, in alcuni casi, il rimpatrio coatto degli immigrati clandestini. In questo caso l'immigrato può ottenere dal Prefetto un termine da 7 a 30 giorni per il ritorno in patria. Espulsione immediata con provvedimento delle autorità di polizia, invece, per gli stranieri considerati socialmente pericolosi.


19. RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO (RVA)

Sei un immigrato extracomunitario? Vorresti lasciare l'Italia e tornare a vivere nel tuo Paese? Hai bisogno di assistenza?
Il programma nazionale per il “Ritorno Volontario Assistito” (RVA) può offrirti un aiuto concreto: organizzarti il viaggio e pagarti le spese; ottenere i documenti necessari ed un eventuale sostegno alla reintegrazione sociale ed economica.
Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità offerta al migrante di ritornare nel Paese di origine attraverso un aiuto organizzativo ed economico.
Questo sostegno è rivolto a migranti che non possono o non vogliono più rimanere in Italia e che scelgano spontaneamente di fare ritorno nel proprio Paese.
L´obiettivo è sostenere tali migranti in modo che il ritorno avvenga nel pieno rispetto della loro dignità e sicurezza.
I programmi di RVA facilitano il ritorno e accompagnano il migrante durante questo delicato percorso. In particolare, il Ritorno Volontario Assistito si sviluppa in tre fasi:
il periodo precedente la partenza: in cui vengono date al migrante informazioni e consulenze, al fine di accompagnarlo verso una scelta consapevole. Una volta deciso il ritorno il migrante è supportato nella preparazione delle pratiche burocratiche e nell’organizzazione del viaggio;
il viaggio: viene prenotato e pagato il biglietto, il migrante è sostenuto in tutti gli aspetti logistici;
l'arrivo: viene predisposta l'accoglienza nel Paese di origine e in alcuni casi vengono previsti progetti personali per favorire la reintegrazione.
E' importante sottolineare che tutte le persone che beneficiano dei programmi di RVA rinunciano al loro status e al loro permesso di soggiorno.
Per fare richiesta, è necessario rivolgersi a uno dei punti della Rete NIRVA (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito) presenti in tutta Italia.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il decreto 27 ottobre 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129".
Il decreto fissa le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all'attuazione dei detti programmi ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Le disposizioni del decreto si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 14-ter, comma 5, del Testo unico.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

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20. 1° DICEMBRE 2011 - DEFINITE LE TIPOLOGIE E I REQUISITI PER I VISTI D'INGRESSO

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011, il Decreto 11 maggio 2011 recante “Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”.
Con tale decreto sono state definite le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi e stabiliti i requisiti e le condizioni per ottenerli.
Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono:
- Adozione,
- Affari,
- Cure Mediche,
- Diplomatico,
- Gara Sportiva,
- Invito,
- Lavoro Autonomo,
- Lavoro Subordinato,
- Missione,
- Motivi Familiari,
- Motivi Religiosi,
- Reingresso,
- Residenza Elettiva,
- Ricerca,
- Studio,
- Transito Aeroportuale,
- Transito,
- Trasporto,
- Turismo,
- Vacanze-lavoro,
- Volontariato
.
In caso di ingresso nel territorio nazionale di minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti per una delle tipologie di visto, la rappresentanza diplomatico-consolare deve acquisire anche l' assenso all'espatrio - fornito secondo le norme in vigore nel paese di residenza del minore - da parte di coloro che hanno la potestà genitoriale sul ragazzo, o, in loro assenza, da parte del tutore legale.
L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato, inoltre, all'autorizzazione del Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del D. Lgs. n. 286/1998).
Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il richiedente il visto.
L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonche' sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto (art. 4).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


21. 6 NOVEMBRE 2013 - FISSATE LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, il Decreto 23 luglio 2013, recante "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno", con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno elettronico, adeguando il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del Regolamento (CE) n.1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 e alla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni.
Il decreto:
a) fissa le caratteristiche del permesso di soggiorno, che sarà simile ad un bancomat con microcip per i dati biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali) (art. 3);
b) individua la funzione dei dati biometrici presenti nel permesso di soggiorno (art. 4);
c) individua nell'archivio informatizzato nazionale l'ente predisposto al rilascio del permesso (art. 5);
d) individua l'ente nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. l'ente predisposto alla materiale produzione del permesso di soggiorno elettronico (art. 7).
Nei successivi articoli 8 e 9 vengono regolate le procedure di consegna e rilascio del documento.
Prevista la istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta agli indirizzi strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto (art. 11).
Il permesso di soggiorno verrà introdotto progressivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità ed entro il termine, non superiore a un anno, che verrà fissato con un apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno (art. 13).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


22. 22 MARZO 2014 - FISSATE LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40, recante "Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro".
Il decreto recepisce la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, che impone agli Stati membri dell'Unione di esaminare, con un'unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'autorizzazione unica al soggiorno e all'esercizio del lavoro subordinato.
Contemporaneamente, con l’avvento di questo nuovo profilo di regolarizzazione, cambiano le tempistiche di concessione delle autorizzazioni: passa da 40 a 60 giorni il tempo necessario per il rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro, concesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
Con la modifica del comma 9-bis, dell’art. 5, del D.Lgs. n. 286/1998, il termine per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno passa da 20 a 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.

Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa, verrà inserita la dicitura: "perm. Unico lavoro". In questo modo un datore di lavoro saprà subito se può assumere un cittadino straniero arrivato in Italia per un motivo diverso dal lavoro (ad esempio grazie a un ricongiungimento), ma che può cercarsi un’occupazione.

L’art. 1 D.Lgs. n. 40/2014 ricorda poi che non saranno interessati della dicitura “Perm. Unico Lavoro” i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per lavoro stagionale, per lavoro autonomo, per motivi umanitari, per rifugiati, per protezione sussidiaria, per studio e per alcune figure professionali che entrano in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi.

Ssaranno più lunghi i tempi di attesa: il permesso di soggiorno verrà rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni (prima erano 20) dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del T.U.
Il lavoratore straniero, nelle more della risposta non arrivata in tempi utili, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Infine, il decreto stabilisce che le domande di nulla osta per le assunzioni di lavoratori stranieri dovranno essere “esaminate nei limiti numerici” stabiliti dal decreto flussi. Le domande che superano questi limiti potranno essere esaminate solo “nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto” (art. 22, comma 5.1. D.Lgs. n. 286/1998).
Questa norma semplificherà notevolmente il lavoro degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, i quali, una volta terminate le quote, potranno ignorare tutte le altre domande, senza più essere tenuti ad emettere e motivare migliaia di rigetti.
Il testo del decreto e della direttiva europea viene riportato nei Riferimenti normativi.


23. 4 APRILE 2014 - PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO - Circolare del Ministero dell'Interno

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un’unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.
E' quanto prevede il D.Lgs. n. 40/2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo.
Il decreto introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del 'permesso unico lavoro'.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 aprile 2014, Prot. 0002460, ha illustrato gli aspetti più significativi dell'innovazione normativa.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


24. 19 DICEMBRE 2020 - Decreto immigrazione - Le novità sui permessi di soggiorno

E' stata pubblicara, sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale".

Il Decreto Salvini, che aveva abrogato il permesso per motivi umanitari, riducendo le maglie del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, può ritenersi definitivamente superato, con l’introduzione del permesso di protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero.
Non solo. La nuova legge apre scenari inediti sul tema dei “migranti climatici”, ridisegnando il permesso per calamità naturale.
Notevolmente ampliate le categorie di permessi che possono convertirsi in permesso di lavoro.
Più possibilità anche per ottenere il permesso per cure mediche.

Proponiamo di seguito un primo commento alle novità più rilevanti sul diritto di immigrazione.

1) Permesso per motivi umanitari

La prima rilevante novità normativa è quella che pone rimedio all’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, voluta nel 2018 dal Governo guidato da M5S e Lega.
Il vuoto normativo aveva acceso il dibattito in ambito politico e giuridico, sul pericolo di violazione dell’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto di asilo dello straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il permesso per motivi umanitari rappresentava una norma di “salvaguardia”, perchè consentiva agli stranieri richiedenti asilo, che non rientravano nelle rigide fattispecie previste dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e sul diritto alla protezione internazionale, di ottenere comunque un permesso di soggiorno se per ragioni umanitarie non era giusto disporre il rimpatrio.
Il decreto Salvini aveva introdotto in sostituzione tutta una serie di altri permessi (permesso per protezione speciale, cure mediche, calamità naturale etc…), che tuttavia non permettevano di compiere una valutazione discrezionale caso per caso per ogni singolo migrante, come invece dovrebbe avvenire nel rispetto dell’art. 10 Cost., dei principi internazionali derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali.
La nuova legge, tornando indietro ai principi consolidati prima delle politiche di immigrazione del 2018, pur senza reintrodurre o nominare il vecchio permesso per motivi umanitari, di fatto reintroduce la stessa discrezionalità alla base del permesso umanitario, consentendo di concedere asilo quando ragioni umanitarie lo impongono.
Con operazione chirurgica, il legislatore infatti ha modificato il mutilato articolo 5, comma 6, TUI, restringendo il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente, quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano.
Non solo. Il testo della norma impone anche di tenere conto dell’esistenza, nello Stato di origine del richiedente, di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. 2) Nuovi permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso per lavoro subordinato

Il nuovo comma 1-bis all’art. 6 del T.U. immigrazione, amplia il novero dei permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso di lavoro subordinato.
Oltre al permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere convertiti in permesso di lavoro anche:
• il permesso di soggiorno per protezione speciale (salvo il caso di diniego della protezione internazionale, per essersi macchiato il richiedente dei gravi reati di cui all’art. 10 comma 2 D.lgs. n. 251/2007, o costituisca pericolo per la sicurezza nazionale ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 251/2007 e casi di cui all’art. 16 D.lgs. 251/2007),
• il permesso di soggiorno per calamità;
• il permesso di soggiorno per residenza elettiva;
• il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide;
• il permesso di soggiorno per attività sportiva;
• il permesso di soggiorno per attività artistica;
• il permesso di soggiorno per motivi religiosi;
• il permesso di soggiorno per assistenza minori;
• il permesso di soggiorno per cure mediche.

3. Il nuovo permesso per protezione speciale a salvaguardia del diritto alla vita privata e familiare dello straniero

Il nuovo decreto amplia i divieti di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, elencati dall’art. 19 D.lgs. n. 286/1998, attraverso la modifica del comma 1.1. del predetto articolo.
La nuova norma, che introduce criteri valutativi di carattere fortemente discrezionale, apre nuovi scenari per i richiedenti in attesa di permesso e allarga moltissimo la potenziale platea dei beneficiari di permesso di soggiorno. Nella nuova formulazione della norma, sono infatti vietate le espulsioni ed i respingimenti:
• degli stranieri che rischiano di essere sottoposti a tortura o trattamento inumano e degradante nel proprio Paese, (fattispecie questa che dà attualmente diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale);
• quando ricorrono gli obblighi di cui all’art. 5 comma 6 TUI, ovvero ilrispettodegliobblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo conto anche dell’esistenza nello Stato di appartenenza dello straniero dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani (il vecchio permesso per motivi umanitari)
• in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero (salvo il caso in cui non vi siano esigenze di ordine pubblico, sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE). Per stabilire se esista una violazione al diritto alla vita privata e familiare dello straniero, la nuova norma prevede di tenere conto dei seguenti criteri:
• effettività dei vincoli familiari dell’interessato
• effettivo inserimento sociale
• durata del soggiorno in Italia
• esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio paese di origine
.

La norma codifica e recepisce proprio i criteri di giudizio che venivano utilizzati dai giudici, prima del 2018, per stabilire quando concedere il vecchio permesso per motivi umanitari.
Se sussiste una violazione del diritto alla vita privata e familiare dunque, anche in caso di mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente ha comunque diritto ad un permesso di soggiorno, oggi denominato permesso per protezione speciale.
Quando la Commissione Territoriale rigetta una domanda di asilo o protezione internazionale, se sussiste uno dei divieti di respingimento sopra elencati (tortura o trattamenti inumani, obblighi costituzionali o internazionali, violazione del diritto alla vita privata e familiare), deve trasmettere gli atti al Questore perchè rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale.

4. Divieto di espulsione degli stranieri in gravi condizioni di salute

Fra i divieti di espulsione previsti dall’art. 19 comma 2 (minori, donne in gravidanza, stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, stranieri titolari della carta di soggiorno) era previsto il divieto di allontanare gli stranieri in “condizioni di salute di particolare gravità”, purché documentate da strutture pubbliche o convenzionate, e nel caso in cui il rientro nel paese di origine avrebbe comportato un “rilevante pregiudizio” per la propria salute.
La nuova formulazione introdotta dal Decreto legge in esame, sostituisce la definizione di “condizioni di salute di particolare gravità”, con quella più tecnica ma anche più ampia di “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.
Eliminando il riferimento alla particolare gravità, la norma estende la platea dei destinatari del permesso a tutti coloro che si trovino in gravi condizioni di salute, fisiche e psichiche, non solo derivanti da una imminente patologia, ma anche preesistenti da molto tempo. Il permesso per cure mediche, può inoltre essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

5. Permesso di soggiorno per calamità e "migranti ambientali"

Potenziali effetti dirompenti potranno derivare anche dall’estensione dei casi di riconoscimento del permesso di soggiorno per calamità di cui all’art. 20 bis del T.u. immigrazione.
Il permesso, concesso fino ad ora nel caso in cui lo straniero avrebbe dovuto fare ritorno in un Paese in una situazione di eccezionale e contingente calamità, è adesso consentito nel caso di semplice e non necessariamente transitoria, gravità della situazione.
Le parole “eccezionale e contingente” sono infatti sostituite dalla parola “grave” situazione di calamità, ampliando di fatto a dismisura le possibilità di concessione di questo tipo di permesso, e concedendo ampia discrezionalità alle Questure e ai Giudici chiamati alla individuazione ed alla valutazione della “gravità” delle situazioni.
Ad una prima lettura sembra di riconoscere nella presente modifica la volontà del Governo di aprire al riconoscimento del permesso di soggiorno per tutti i c.d. migranti ambientali o climatici, che fuggono da situazioni di fame e siccità procurate ad esempio dalla desertificazione dei loro Paesi di origine.
Che possa essere stata questa l’intenzione del legislatore d’urgenza, appare confermato anche dalla eliminazione della facoltà di proroga del permesso solo in caso di permanenza della situazione di calamità; infatti essendo eliminato a monte il riferimento alla contingenza ed eccezionalità della situazione calamitosa, non appare più necessario subordinare la proroga del permesso alla rivalutazione della gravità della situazione già compiuta in sede di prima concessione del permesso.
Infine, mentre il permesso per ragioni di calamità non era convertibile in permesso per motivi di lavoro, il Decreto legge in esame elimina quel divieto di conversione, ed apre le porte alla possibilità di stabilizzare nel nostro Paese i migranti ambientali che abbiano trovato occupazione lavorativa.

6. Permesso di soggiorno per ricerca scientifica: favorita la stabilizzazione in Italia dei ricercatori stranieri

Vengono ampliate anche le possibilità di conversione del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, col chiaro intento di favorire l’accoglienza in Italia di coloro che avendo completato percorsi di ricerca scientifica, intendano poi cercare un’attività lavorativa nel nostro Paese.
L’art. 27ter comma 9-bis infatti subordinava la conversione del permesso per attività di ricerca scientifica in permesso di attesa occupazione, al possesso di sufficienti redditi del richiedente e alla stipula di una polizza sanitaria o alla iscrizione al servizio sanitario nazionale mediante versamento di un contributo annuale calcolato sui redditi percepiti dal richiedente.
Adesso i due riferimenti al reddito e alla copertura per le spese sanitarie sono stati definitivamente abrogati, facilitando l’inserimento dei giovani ricercatori ancora privi di occupazione lavorativa e di risorse economiche.

7. Conversione del permesso di soggiorno dei minori affidati divenuti maggiorenni - novità

Per la conversione dei permessi di soggiorno ai minori affidati, divenuti maggiorenni, non è più consentito il rifiuto della domanda per la sola ragione del mancato rilascio di parere da parte del Comitato per i minori stranieri. Il decreto legge in esame nel prevedere il divieto di diniego per questa motivazione, introduce la procedura del silenzio-assenso, per cui il decorso del tempo nel silenzio dell'amministrazione competente (in questo caso del Comitato per i minori stranieri) equivale a provvedimento di accoglimento della domanda e quindi a parere favorevole.

8. Permesso per cure mediche e diritto dello straniero a lavorare in Italia

Il permesso per cure mediche (art. 36 D.Lgs. 286/1998) riconosciuto allo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia, per tutta la durata del trattamento terapeutico, rinnovabile finché durano le documentate necessità terapeutiche, è stato reso compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese.

9. Permesso per motivi di studio

Il nuovo comma 1 bis aggiunto all’art. 5 del TUI, disciplina il soggiorno in Italia degli studenti delle filiazioni italiane di universita' straniere (art. 38 bis TUI).
Gli studenti che hanno fatto ingresso con visto per motivi di studio, rilasciato per l’intera durata del corso di studio possono soggiornare in Italia.
È necessaria inoltre che la dichiarazione di presenza in Italia, sia accompagnata dalla dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.
(Fonte: Altalex - 22 dicembre 2020)


UNIONE EUROPEA – IN VIGORE IL NUOVO CODICE COMUNITARIO DEI VISTI SCHENGEN

1 IL CODICE COMUNITARIO DEI VISTI

Il 15 settembre 2009 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L243, il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti.
Il Codice Comunitario dei Visti fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati Membri.
Il codice, che è in vigore dal 5 aprile 2010, vuole migliorare la trasparenza e la parità di trattamento dei richiedenti il visto.
Tra le novità del Codice segnaliamo:
• l’obbligo di comunicare ai cittadini tutte le informazioni utili per il rilascio del visto,
• l’introduzione di un termine certo per il rilascio del visto,
• una chiara distinzione fra domande irricevibili e domande formalmente respinte,
• una totale trasparenza riguardo all’elenco dei Paesi Terzi per i quali è necessario chiedere consultazione preliminare
.

Inoltre, il Codice, fornisce informazioni chiare e univoche sul modulo di invito, di garanzia e di alloggio, nonché sull’obbligo per gli Stati membri di notificare e motivare le decisioni negative.

Il codice comunitario dei visti, un corpus che riunisce tutte le disposizioni normative che disciplinano le decisioni sui visti, armonizzerà la legislazione e le procedure in tutti i 25 Stati che fanno parte dell’area (22 Stati membri, più tre Stati associati: Norvegia, Islanda e Svizzera).
Saranno esclusi dalla normativa Gran Bretagna, Irlanda e al momento Bulgaria, Romania e Cipro.

il Codice intende, dunque, armonizzare e chiarire la procedura dei visti in tutta l’area Schengen. Chiunque presenti domanda di visto ha diritto allo stesso trattamento, indipendentemente dal consolato Schengen a cui si rivolge.
Il codice vuole così migliorare la trasparenza e la parità di trattamento dei richiedenti il visto.

La nuova normativa prevede innanzitutto una riduzione dei costi:
- 60,00 euro di diritti di visto per le persone di 12 anni o più;
- 35,00 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni.
I bambini di meno di sei anni e gli studenti che si recano in Europa per soggiorni di studio o a scopo educativo, i ricercatori ed i rappresentanti di organizzazioni senza scopo di lucro fino al massimo di 25 anni di età e che partecipano a seminari, conferenze o manifestazioni sportive, culturali o educative sono esentato dal pagamento dei diritti di visto.

Anche i tempi si accorciano e diventano più certi: due settimane massimo per chiedere il visto e 15 giorni di calendario per ottenere una risposta, che in caso di rifiuto dovrà d'ora in poi sempre essere motivata.
Il visto UE sarà d'ora in poi unico e cade quindi la precedente distinzione in “visto di transito” e “visto di soggiorno”.
Il nuovo visto permetterà di restare nel paese per un totale di 90 giorni su un arco temporale di 6 mesi. Allo stesso tempo, i detentori di un visto di lunga durata d'ora in poi avranno il diritto di muoversi alle stesse condizioni di chi ha un permesso di soggiorno negli altri paesi Schengen per 90 giorni in un qualunque arco temporale di 180 giorni.

Il modulo uniforme di domanda di visto è stato snellito.
Il contenuto delle singole caselle è stato chiarito, a vantaggio sia dei richiedenti, sia del personale consolare.
Per garantire la parità di trattamento dei richiedenti, è stato redatto il manuale per il trattamento delle domande di visto (adottato dalla Commissione il 19 marzo 2010), che sarà a disposizione di tutto il personale consolare degli Stati membri.


2. SCHENGEN - L'ITALIA AGGIORNA L'ELENCO DEI DOCUMENTI DI SOGGIORNO VALIDI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI STRANIERI IN EUROPA

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 maggio 2011 è diventato ufficiale l’elenco dei titoli di soggiorno rilasciati dall’Italia che consentono l’ingresso e la circolazione dei cittadini stranieri nei Paesi dell’Area Schengen per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione di essere in possesso di un valido documento per l’espatrio e dei mezzi di sostentamento.
L’attuale elenco sostituisce quello pubblicato nella G.U. C 247 del 13 ottobre 2006, nella G.U. C 57 del 1° marzo 2008 e nella G.U. C 207 del 14 agosto 2008.

I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 sono i seguenti:

1. Permessi di soggiorno con validità temporanea, validi da tre mesi a un massimo di tre anni. Sono rilasciati per i seguenti motivi:
• affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),
• motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),
• motivi religiosi,
• studio,
• missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),
• asilo politico,
• apolidia,
• tirocinio formazione professionale,
• riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),
• ricerca scientifica,
• attesa occupazione,
• lavoro autonomo, IT 27.5.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 157/5,
• lavoro subordinato,
• lavoro subordinato stagionale, • famiglia,
• famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),
• volontariato,
• protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della direttiva 2004/83/CE).

2. Permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente, permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità:
• permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a tre mesi).

3. Carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:
• carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Ue che sono cittadini di Paesi terzi, con validità fino a cinque anni.

4. Carta d’identità M.A.E. (carta d’identità rilasciata dal Ministero degli affari esteri), elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea.
Resta esclusa la ricevuta postale rilasciata agli stranieri in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.


CASISTICA

1. In Serbia con la carta di identità valida per l'espatrio

A partire dal 12 giugno 2010, i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea, della Federazione Svizzera, della Norvegia e dell’Islanda possono viaggiare nella Repubblica di Serbia avvalendosi anche della carta di identità valida per l’espatrio, e non solo del passaporto, per un periodo di soggiorno che non ecceda i 90 giorni.
Per tali cittadini, è altresì possibile attraversare il confine con il Kosovo con la carta di identità, solo se dotati di certificato attestante il loro ingresso in Serbia e rilasciato dalle Autorità di frontiera al momento dell’ingresso nel Paese. Tale certificato è rilasciato su richiesta dell’interessato.
Si ricorda che - per periodi di soggiorno eccedenti i 90 giorni - è necessario l’uso di un documento di viaggio valido per l’espatrio, in modo da poter richiedere un permesso di residenza temporaneo.
(Dal sito del Ministero degli Affari Esteri - Viaggiare sicuri)


2. Carta d'identità valida per l'espatrio/passaporto

A partire dall’agosto 2008, presso il proprio Comune di residenza o domicilio, è possibile estendere la durata della propria carta d'identità da 5 a 10 anni:
- se il documento d'identità è in formato cartaceo, vi sarà apposto un timbro attestante la proroga di validità;
- ai possessori di carta d'identità elettronica, invece, sarà consegnato un certificato di proroga, che andrà conservato ed esibito insieme alla carta elettronica.

Si fa tuttavia presente che in alcuni Paesi (specie in questi Paesi: Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia e Bosnia Erzegovina) sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune.
Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione di munirsi comunque di passaporto.
E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.
(Dal sito del Ministero degli Affari Esteri - Viaggiare sicuri)

A tale proposito, ricordiamo che il Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha emanato la Circolare n. 23 del 28 luglio 2010 con la quale viene concessa la possibilità di procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.

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3. Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Possibile proseguire il corso di studi in un altro Paese membro

Il permesso di soggiorno per motivi di studio permette di muoversi liberamente all’interno del territorio europeo per la continuazione o la frequentazione di studi in altri stati membri.
Il Ministero dell'interno, con la Circolare del 15 settembre 2010, n. 6020, diramata a tutte le Questure, ha dato le indicazioni necessarie agli studenti stranieri che intendono frequentare corsi di studio all'estero al fine di mantenere la regolarità del loro permesso di soggiorno in Italia.
Gli studenti dovranno documentare la loro permanenza all'estero con i documenti indicati nella circolare, dimostrando cosi' i "giustificati" motivi della loro assenza dal territorio italiano per un periodo più lungo dei sei mesi previsti come limite dall'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999.
La circolare ha precisato che lo studente straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio che ha intrapreso un programma di studi in Italia, può svolgere una parte del percorso scolastico in un altro Paese UE senza premunirsi del visto d'ingresso per studio.
Se il soggiorno all'estero si protrae oltre i 6 mesi, il cittadino UE dovrà documentare l'assenza dall'Italia con la seguente documentazione:
- certificazione attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientri nel programma di studi precedentemente approvato o complementare ad esso;
- idonea documentazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro;
- certificazione rilasciata dalle Autorità accademiche dell’altro Stato Membro che attesta il regolare svolgimento di parte del programma si studi nel Paese UE
.

- Si riporta il testo della circolare:
. MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - CIRCOLARE n. 6020 del 15 settembre 2010: Studenti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero degli studi.


Sull'argomento, riportiamo il testo dell'articolo 8 – Mobilità degli studenti - Direttiva 2004/114/CE del Consiglio 13/12/2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
"1. Senza pregiudizio dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 16 e dell'articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:
a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;
b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e
c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.
3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro"
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4. Deroghe al regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro subordinato dei cittadini della ROMANIA e della BULGARIA

I Ministri dell’Interno e del Lavoro e della Politiche Sociali hanno emanato la Circolare 31 gennaio 2011, n. 707, con la quale si stabiliscono le deroghe al regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro subordinato dei cittadini della Romania e della Bulgaria per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità.
In pratica, un cittadino romeno o bulgaro non può essere assunto liberamente da un datore di lavoro il quale è obbligato a richiedere una preventiva autorizzazione allo Sportello Unico per l’immigrazione. Solo dopo aver ottenuto questa autorizzazione il datore di lavoro può assumere il cittadino comunitario e quindi fare le dovute comunicazioni agli uffici competenti.
Il regime transitorio non si applica nei settori liberalizzati e cioè solo per le assunzioni nel settore stagionale, agricolo, turistico-alberghiero, nel lavoro domestico e di assistenza alla persona, nel settore edilizio, metalmeccanico, dirigenziale, e per lavoratori altamente qualificati.
In tali casi l’assunzione da parte del datore di lavoro può avvenire direttamente, a parità dei cittadini italiani.
Ad esempio per l’assunzione di una colf romena, il datore di lavoro deve inviare, almeno un giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro, la denuncia di assunzione all’Inps, senza dover passare per lo Sportello Unico per l’immigrazione.
E’ sufficiente, da parte del lavoratore, il possesso di un valido documento di identità e il codice fiscale.
Dopo il 31 dicembre 2011 l’Italia potrà prorogare per massimo due anni, quindi fino al 2013, il regime transitorio ma solo nell’ipotesi in cui il libero accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari dovesse comportare il rischio di gravi perturbazioni nel mercato del lavoro interno.

- Si riporta il testo della circolare:
. Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 31 gennaio 2011, Prot. 707: Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria.


5. 23 NOVEMBRE 2011 - Allungati i tempi per il soggiorno dei minori stranieri in Italia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2011, il D.P.C.M. 27 settembre 2011, n. 191 recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
Il decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi il 23 novembre 2011) porta, da 90 a 120 giorni, il periodo di soggiorno dei minori stranieri nel nostro Paese. Dunque, trenta giorni in più rispetto al limite di 90 giorni previsto dall'articolo 9 del regolamento n. 535/1999, ora modificato dal nuovo D.P.C.M. n. 191/2011.
Il totale di 120 giorni di permanenza deve derivare dalla somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso.
Il Comitato per i minori stranieri può proporre alle autorità competenti di estendere la durata del soggiorno solo in relazione a casi di forza maggiore e non più anche per progetti che comprendano periodi di attività scolastica, come invece prevedeva il D.P.C.M. n. 535/99, che individua i compiti del Comitato.
L'organismo ha, in generale, il compito di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità con i principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989.
Si definisce "minore accolto", in base al regolamento del 1999, il "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato" non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea "di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento".

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6. Assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia – Comunicazioni obbligatorie più semplici

L’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati effettuino le comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 ha introdott una regolamentazione organica, definendo i moduli di comunicazione, i dizionari terminologici, le modalità di trasmissione e di trasferimento dei dati.
Recentemente la normativa è stata parzialmente modificata in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 16-bis, commi 11 e 12, del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 2009, n. 2, il rapporto di lavoro domestico va comunicato all’INPS e i servizi informatici riceveranno le informazioni per il tramite del nodo di coordinamento nazionale.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali pubblica sul proprio sito www.cliclavoro.gov.it l’elenco ufficiale e l’indirizzo dei servizi informatici.

I modelli unificati variano in base alla categoria d'appartenenza dell' utente che deve effettuare la comunicazione, e sono:
1. Modulo Unificato LAV per i datori di lavoro, pubblici e privati, di qualsiasi settore;
2. Modulo Unificato SOMM, dedicato alle agenzie per il lavoro.
Nel dettaglio, il Modulo Unificato LAV consente la gestione delle comunicazioni inerenti:
· instaurazione di rapporto di lavoro;
· proroga di rapporto di lavoro;
· trasformazione di rapporto di lavoro;
· distacco;
· trasferimento del lavoratore;
· cessazione del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono necessarie. Per questo motivo, chi assume un lavoratore extracomunitario non dovrebbe più essere costretto anche a compilare e spedire per raccomandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione il “contratto di soggiorno" modello Q.
Nel modello Q, firmato da datore e lavoratore, si indicano i dati di entrambi e le condizioni contrattuali, tutte informazioni presenti anche nella comunicazione obbligatoria. In più, il datore dichiara che il lavoratore ha un alloggio e si impegna a rimborsare allo Stato le spese per un eventuale rimpatrio.
Dal 30 aprile è entrato in vigore un modulo per le comunicazioni obbligatorie (Modello Unilav) con due riquadri aggiuntivi, dedicati proprio all’alloggio del lavoratore e alle spese di rimpatrio.
Nelle istruzioni diffuse dal Ministero del Lavoro, si legge che vanno compilati “solo in caso di utilizzo del modello Unilav in sostituzione del Modello Q” e “solo in caso di assunzione di lavoratore extracomunitario”.

La Circolare del 13 maggio 2011, n. 3666 del Ministero dell'Interno Dipartimanto per le libertà civili e l'immigrazione chiarisce che in fase iniziale, a titolo sperimentale, la comunicazione obbligatoria non sostituirà il modello Q, che dovrà ancora essere trasmesso dal datore di lavoro in caso di nuova assunzione fino a quando saranno effettuat i necessari adeguamenti del sistema finalizzati alla definitiva sostituzione del modello Q.
Il Dipartimento ha recentemente realizzato uno specifico sistema denominato "comunicazioni obbligatorie" che consente di acquisire le comunicazioni predette dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il sistema permetterà di ricercare le comunicazioni obbligatorie utilizzando alcuni parametri, quali la tipologia di modello, i dati anagrafici, la provincia in cui si svolge il rapporto di lavoro.

A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione. È quanto chiarisce la Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 2011, Prot. n. 4773, che identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, quali i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Nota del 28 novembre 2011, Prot. 0004773: Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.

. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere al sito Cliclavoro, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare l'opuscolo COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - Modelli e regole, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aprile 2011), clicca QUI.


7. Immigrazione - Approvato il permesso unico per i lavoratori extra-comunitari

Il permesso unico per i lavoratori extra-comunitari diventa finalmente una realtà grazie all'approvazione dell'omonima direttiva avvenuta il 13 dicembre 2011 presso il Parlamento europeo.
La nuova legislazione garantisce ai cittadini dei Paesi terzi parità di diritti economici e sociali e procedure più semplici per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
La direttiva, frutto di un intenso dibattito inter-istituzionale iniziato nel 2007, si rivolge ai cittadini extra-comunitari che vogliono vivere e lavorare (ma anche a coloro che già vivono e/o lavorano) in uno Stato membro.
Grazie al provvedimento approvato dal Parlamento i lavoratori extra-comunitari potranno ottenere il permesso di lavoro e quello di residenza attraverso un'unica procedura.
Inoltre, gli immigrati legalmente residenti e con un impiego nell'UE avranno i medesimi diritti dei cittadini europei in determinati ambiti, come ad esempio il diritto alla rappresentanza sindacale, alla sicurezza sociale e alla formazione professionale.
Gli Stati membri potranno comunque decidere di applicare restrizioni al godimento di tali diritti. I governi nazionali, infatti, avranno la possibilità di:
a) limitare l'accesso ai sussidi familiari e di disoccupazione ai lavoratori in possesso di un permesso valido per meno di sei mesi;
b) rifiutare la concessione del sussidio di disoccupazione alle persone che sono state ammesse nel Paese per motivi di studio;
c) restringere il diritto all'alloggio sociale per i cittadini extracomunitari che hanno un contratto di lavoro in corso
.

L'obiettivo della direttiva è garantire ai lavoratori extra-comunitari i medesimi diritti dei cittadini europei in merito a:
a) le condizioni di lavoro (retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ecc.),
b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione ad organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o altre organizzazioni professionali di categoria,
c) l'istruzione e la formazione professionale,
d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali,
e) la sicurezza sociale,
f) i diritti pensionistici,
g) le agevolazioni fiscali,
h) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico (assistenza fornita dai centri per l’impiego, alloggio ecc.)
.

La direttiva non si applica ai lavoratori stagionali, ai rifugiati, ai soggiornanti di lungo periodo e a coloro che entrano in uno Stato membro sulla base di impegni previsti da un accordo internazionale.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di direttiva relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, clicca QUI.


8. Immigrazione e integrazione - Stipula di un accordo di integrazione - Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 179/2011

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale.
Con l'obiettivo di garantire un'armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validità del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e' richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno.
Nei successivi due anni il lavoratore e' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico.
Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

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9. Immigrazione e lavoro - Entra in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 - Emersione dal lavoro irregolare

9.1. 9 AGOSTO 2012 - Entra in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 - Procedura di regolarizzazione

Previste nuove e pesanti sanzioni per le persone giuridiche che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno in Italia è irregolare. E’, infatti, entrato in vigore il 9 agosto 2012, il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, amplia i reati che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto del D.Lgs. n. 231/2001.
La Direttiva che viene recepita intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e irregolare, nonché norme minime relative assunzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro.
Il predetto divieto, in realtà, è già presente nel nostro ordinamento che, all'articolo 22, comma 12 del D.Lgs. n. 286/1998, prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno e irregolare sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Il decreto legislativo in commento reca delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno e irregolare sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", riconducibili alle ipotesi in cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.
Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà anche la sanzione pecuniaria fino a 150.000,00 euro, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati:
■ sono in numero superiore a tre;
■ sono minori in età non lavorativa;
■ sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il decreto prevede anche la possibilità per i datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti irregolari pregressi. Si tratta di una disposizione a carattere transitorio riguardante quei datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.
La dichiarazione di emersione comporta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione.
La dichiarazione potrà essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito decreto attuativo, da adottare da parte del ministro dell’Interno di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il ministro dell’Economia e delle Finanze.


9.2. ASGI delinea una serie di punti critici relativi alla procedura di regolarizzazione e chiede una rettifica della circolare del Ministero

Secondo ASGLI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), la circolare del 27 luglio 2012 , emanata dal Ministero dell’interno, indica che “la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale“, facendo così erroneamente ritenere che solo i lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno possano essere oggetto di dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro.
Affermazione che è in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 2009/52/CE e dallo stesso art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 che si riferisce a "lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011” senza alcuna specificazione circa la regolarità o meno di detta presenza.
La disposizione, infatti, vuole sanare l’irregolarità dei rapporti di lavoro, cui consegue anche la regolarizzazione del soggiorno del lavoratore straniero, sia che sia privo in assoluto di permesso di soggiorno, sia che disponga di uno ritenuto non idoneo allo svolgimento di attività lavorativa.
ASGI chiede urgententemente una rettifica al Ministero dell'Interno, in modo che possano essere informati correttamente i beneficiari di tale regolarizzazione come indicati dal Decreto legislativo 109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012.

Queste le osservazioni dell'ASGI (circolare del 31 luglio 2012, n. 5090) ASGI, con la circolare del 31 luglio 2012, n. 5090, ha evidenziato alcuni punti della normativa di particolare rilevanza riservandosi di fornire le indicazioni operative non appena sarà adottato il predetto decreto interministeriale.
In particolare:
• il lavoratore straniero per il quale presentata la domanda di emersione deve trovarsi nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente e la sua presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici;
• la dichiarazione di emersione è rivolta ai lavoratori subordinati stranieri occupati in tutti i settori;
• sono specificate le cause di inammissibilità alla procedura per il datore di lavoro, tra le quali la mancata stipula con il medesimo del contratto di soggiorno e la mancata assunzione del lavoratore, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso per lavoro subordinato, ovvero di procedure di emersione salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro;
• il contributo forfettario, da versare prima della presentazione della dichiarazione, ammonta a 1.000 e uno;
• all'atto della stipula del contratto di soggiorno devono essere, altresì, regolarizzate le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi;
• è prescritto che il parere della questura venga spesso anche nei riguardi del datore di lavoro e che venga acquisito anche il parere della Direzione Territoriale del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicati;
• sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno;
• la comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'Impiego o all'INPS, in base alla tipologia di lavoro, deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno;
• i requisiti di accesso alla procedura riguardanti il lavoratore straniero sono stati previsti tenendo conto di quanto indicato nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2012 in merito alla valutazione della pericolosità sociale degli stranieri con riferimento ai reati previsti dall'art. 381 del cpp.


9.3. 7 SETTEMBRE 2012 - Fissate le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione - Pubblicato edecreto ed emanata circolare esplicativa

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre, il decreto 28 agosto 2012, che fissa le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione.
Nella stessa data è stata emanata una Circolare congiunta del Ministero Interno e Ministero Lavoro e Politiche Sociali con la quale sono state fornite ulteriori istruzioni operative agli uffici competenti (Sportelli Unici, Questure, Direzioni Territoriali del Lavoro) per l’attuazione della procedura di emersione.

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 nonchè i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE che, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.
Per attivare la procedura di emersione il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro per ogni straniero da regolarizzare (non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito) e dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi.
Il contributo dovrà essere versato tramite il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi".
Per consentire il versamento del contributo in parola, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, ha istituiti i seguenti codici:
“REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
“RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
La somma versata non sarà deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Anche nel caso in cui la domanda non dovesse andare a buon fine, i soldi non verranno restituiti.


10. LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI - Cambiano le regole per l’ingresso e il soggiorno

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante “Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”.
La direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 è dedicata alle “Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”.
ll decreto, nel recepire la citata direttiva, apporta due sostanziali modifiche agli articoli 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 introducendo alcune rilevanti novità che si possono così riassumere.
1) Con la nuova versione del comma 3-ter dell’art. 5, del D.Lgs. n. 286/1998, viene semplificata la procedura per il rilascio di permessi pluriennali all’ingresso, che slegano l'arrivo dei lavoratori dai decreti flussi: basterà dimostrare di essere già stati in Italia almeno una volta negli ultimi cinque anni per prestare lavoro stagionale e, quindi, non per due anni consecutivi come attualmente.
Si tratta del rilascio di un permesso pluriennale a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Tale permesso di soggiorno verrà revocato se lo straniero non si presenterà all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

2) Con la sostituzione dell’art. 24, del D.Lgs. n. 286/1998 si stabilisce, innazitutto, che gli stagionali stranieri potranno essere impiegati solo nei settori “agricolo e turistico-alberghiero”.
2.1. La richiesta nominativa dovrà essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza, il quale rilascerà il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro (commi 1 e 2). Decorsi i venti giorni senza che pervenga alcuna comunicazione di diniego, la richiesta si intende accolta, ma solo nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti due condizioni:
a) che la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) che il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno
(comma 6).
2.2. La disponibilità dell’alloggio dovrà essere dimostrata dal datore di lavoro. Il decreto specifica che l’eventuale canone di locazione non potrà essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo cacone non potrà essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (comma 3).
2.3. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi (comma 7).
2.4. Diventa più semplice convertire il permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale: il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale sia stato offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, potrà chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote (comma 10).
2.5. Vengono, infine, disposte più tutele per chi viene chiamato in Italia da aziende che non hanno le carte in regola per portare a termine l’assunzione.
Nel caso il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno saranno dovuti a cause attribuibili al datore di lavoro, questi dovrà comunque versare al lavoratore una indennità per la cui determinazione si dovrà tener conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (commi 12. 13 e 14).
2.6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo deve recare un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale (comma 17).

2.7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


11. 24 NOVEMBRE 2016 - LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI - Entrato in vigore il D.Lgs. n. 203/2016 - Circolare del Ministero dell’Interno - Aggiornata la modulistica per le domande

Il 24 novembre 2016 è entrato in vigore, il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante “Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016). A seguito dell’entrata in vigore di tale decreto, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare 24 novembre 2016, n. 4725, con la quale ha illustrato le novità introdotte in tema di ingresso e soggiorno in Italia dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e le principali modifiche intervenute, che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
La circolare spiega come sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del D.Lgs., n. 286/1998 (T.U. Immigrazione), e ricorda l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 11, l'art.38 e l'art. 38-bis del D.P.R. n. 394/99.
Il Ministero dell’Interno, comunica, inoltre, di aver aggiornato la modulistica relativa alle domande di nulla osta per consentirne l’invio e si riserva di fornire quanto prima le indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni, concordate con il Ministero del Lavoro.
Nella circolare si ricorda, infine, che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 consente di presentare le domande fino al 31 dicembre 2016, e che parte delle 1500 quote riservate alla domande per lavoro stagionale pluriennale non sono state ancora utilizzate. Pertanto, alla luce della nuova normativa, potranno essere ancora presentate domande in favore di quei cittadini stranieri che riuniscono i requisiti previsti dal comma 11, dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 così come riformulato.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


12. SETTEMBRE 2017 - NUOVO VISTO PER INVESTITORI - Definita la procedura per l’accertamento dei requisiti per la concessione del visto e individuata l’autorità amministrativa competente

In data 5 settembre 2017, è stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale 21 luglio 2017, che definisce la procedura volta all’accertamento dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall’art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Ricordiamo che l’art. 26-bis (rubricato “Ingresso e soggiorno per investitori”) è stato introdotto, nel Testo Unico sull’Immigrazione, dall’art. 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n, 232 (Legge di bilancio 2017), e consente agli stranieri che intendono effettuare investimenti in Italia, l’ingresso e il soggiorno al di fuori delle quote annuali disciplinate dallo stesso Testo Unico.
Il novellato art. 26-bis, ai commi 2 e 3, prevede che, con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, venga definita la procedura per l'accertamento dei requisiti previsti e, allo stesso tempo, venga individuata l’autorità amministrativa che dovrà trasmettere alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio il nulla osta al rilascio del visto d’ingresso per investitori.
L’autorità amministrativa responsabile dell’accertamento dei requisiti è stata individuata in un Comitato, i cui componenti sono indicati nell’art. 3 del decreto in commento.
Entro un mese dall’adozione del presente decreto, il Comitato dovrà approvare un manuale operativo, comprendente i moduli per le istanze e la documentazione correlata. Il tutto dovrà essere reso disponibile su un’apposita piattaforma web dedicata.
I documenti che lo straniero richiedente dovrà presentare sono elencati all’art. 5 del decreto in commento, e sono:
a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, e che tali importi sono disponibili e trasferibili in Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui alla lett. b);
d) dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a utilizzare i fondi entro tre mesi dall’ingresso in Italia per la realizzazione dell’investimento o della donazione e a mantenere l’investimento per almeno due anni. La dichiarazione dovrà inoltre contenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della donazione.
La documentazione richiesta per il rilascio del visto dovrà essere inviata mediante una piattaforma web dedicata. Secondo quanto disposto dal comma 1 del novellato art. 26-bis, l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi saranno consentiti, al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4 del Testo Unico sull’immigrazione, agli stranieri che intendono effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto interministeriale del 21 luglio 2017, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

- Se vuoi approfondire l'argomento, visitando il Ministero degli affari esteri, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere tutte le informazioni necessarie sulle nuove procedure di rilascio e di rinnovo, visitando il sito della Polizia di Stato, clicca QUI

. Se vuoi conoscere tutte le informazioni necessarie sulle nuove procedure di rilascio e di rinnovo presso le POSTE ITALIANE, clicca QUI


MODULISTICA

. Dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68.


Dichiarazione di ospitalità o di garanzia

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 40/1998 per il rilascio del visto per turismo era richiesta un' "attestazione di garanzia" rilasciata dalla Questura all'invitante in Italia.
Con l'entrata in vigore di questa legge tale dichiarazione è stata abrogata. Tuttavia molte Rappresentanze Diplomatiche continuano a richiedere analoghe lettere di invito o dichiarazioni di garanzia da autenticare presso il proprio comune.
Fermo restando che questi documenti sono privi di qualsiasi valore giuridico, essi rappresentano, tuttavia, elementi aggiuntivi da valutarsi attentamente da parte della Rappresentanza, la quale, del resto, è l'unica a cui è attribuita la potestà discrezionale di rilasciare il visto.

. Fac-simile della dichiarazione di ospitalità o di garanzia.

. Fac-simile della domanda di richiesta dell’attestazione dei parametri economico-finanziari e della dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 - In vigore dal 5 novembre 2008).

. Se vuoi scaricare la versione aggiornata del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535: Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.P.C.M. 27 settembre 2011, n. 191 - In vigore dal 23 novembre 2011).

. D.M. 12 luglio 2000: Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

. Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

. D.M. 3 agosto 2004: Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.

. DIRETTIVA 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

. D.M. 12 ottobre 2005: Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 dicembre 2003, n. 3.

. D.M. 2 marzo 2006: Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo del passaporto nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 dicembre 2003, n. 3.

. Circolare del 20 marzo 2006, Prot. MOT3/1687/M352 - Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Rilascio documenti di guida e di circolazione – Chiarimenti.

. D.M. 4 aprile 2006: Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

. REGOLAMENTO (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

. Ministero dell’interno – Direttiva 5 agosto 2006, Prot. 11050/M(8): Direttiva sui diritti dello straniero nelle more di rinnovo del permesso di soggiorno.

. Ministero dell’interno – Direttiva 20 febbraio 2007, Prot. 749 del 23 febbraio 2007: Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

. Ministero dell’Interno e Ministero delle Politiche per la Famiglia – Direttiva 21 febbraio 2007: Abolizione del permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato.

. Ministero dell’Interno – Circolare n. 8 del 2 marzo 2007: Rilascio del permesso di soggiorno a sportivi extracomunitari dilettanti.

. Ministero dell’Interno – Circolare n. 16 del 2 aprile 2007: Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.

. Ministero dell’Interno – Circolare n. 17 del 2 aprile 2007: Permesso di soggiorno scaduto. Rilascio carta d'identità a cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo.

. Legge 28 maggio 2007, n. 68: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

. D.M. 26 luglio 2007: Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.

. D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154: Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

. D.Lgs 9 gennaio 2008, n. 17: Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

. Ministero dell'Interno - Direttiva del 5 febbraio 2008, Prot. n. 11050/111(5): Direttiva recante misure volte a risolvere la questione dei ritardi nei rilasci e nei rinnovi dei permnessi di soggiorno.

. REGOLAMENTO (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008: Istanza di Interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

. Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Circolare 13 maggio 2008, Prot. 0002198: Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta ai sensi dell'art. 27 del testo Unico sull'immigrazione n. 286/1998.

. DIRETTIVA 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 250/E del 17 settembre 2009: Istanza di interpello – Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell’unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro - Richiesta parere.

. REGOLAMENTO (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l’uso del sistema di informazione visti (VIS) a norma del codice frontiere Schengen.

. DIRETTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

. REGOLAMENTO (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

. D.M. 28 settembre 2009: Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.

. REGOLAMENTO (UE) N. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

. D.M. 4 giugno 2010: Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 16 novembre 2010, Prot. 0007589: Decreto ministeriale 4 giugno 2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

. D.P.C.M. 30 novembre 2010: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2010.

. Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 8 del 3 gennaio 2011: D.P.C.M. 30 novembre 2010 - Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010.

. D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71: Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

. D.M. 11 maggio 2011: Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

. D. L. 23 giugno 2011, n. 89 : Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio.

. Ministero dell'Interno - Circolare del 23 giugno 2011, Prot. 17102/124 : Decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 recante "Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari".

. LEGGE 2 agosto 2011, n. 129: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).

. DECRETO 11 luglio 2011: Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

. DECRETO 3 agosto 2011: Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010/2011.

. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179: Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

. D.P.C.M. 27 settembre 2011, n. 191: Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

. REGOLAMENTO (UE) N. 977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

. D.M. 6 ottobre 2011: Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. (N.B. Il TAR Lazio, Sez. II-Quater, con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, ha annullato l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 1 e 2 - nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1 - e l' art. 3 di tale decreto).

. D.M. 27 ottobre 2011: Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota del 28 novembre 2011, Prot. 0004773 : Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia.

. DIRETTIVA 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 11 gennaio 2012, n. 113 : Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 27 gennaio 2012, Prot. 400/Segr/5/2012 : Decreto 6 ottobre 2011 "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno" - Istruzioni operative.

. D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109: Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.

. D.MN. 29 agosto 2012: Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare.

. Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 7 settembre 2012, Prot. 35/0006291/MA001.A001: Decreto del 29 agosto 2012, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Indicazioni operative.

. DECRETO 23 luglio 2013: Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno.
. DECRETO 23 luglio 2013 - ALLEGATO A.
. DECRETO 23 luglio 2013 - ALLEGATO B.

. DIRETTIVA 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

. D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 40: Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Circolare del 4 aprile 2014, Prot. 0002460: Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante "Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro".

. DIRETTIVA 2014/66/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra- societari.

. DECRETO 10 marzo 2016: Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE 380».

. DIRETTIVA (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari

. DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 203: Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.

. MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 24 novembre 2016, n. 4725: Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante attuazione delle direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

. DECRETO 5 maggio 2017: Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.

. REGOLAMENTO (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

. REGOLAMENTO (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Circolare n. 18 del 23 novembre 2020: Attestazione Ispettorato territoriale del lavoro per conversion presso le Questure dei permessi di soggiorno temporanei in permessi per motivi di lavoro subordinato - Articolo103, commi 2 e 16 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) e articolo 12, comma 9 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020.

. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
(Testo coordinati con le modifiche apportate dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173).
(Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).


. DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023 , n. 20: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
(Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023).


. DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno
(Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023).



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GIURISPRUDENZA

1. MARZO 2019 - Anagrafe: I comuni devono iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe per rispettare la legge - Ordinanza del Tribunale di FIRENZE

Il Tribunale di Firenze, con l’Ordinanza del 18 marzo 2019, RG n. 361/2019, fa salvo l’art. 4-bis D.Lgs. 142/2015 così come introdotto dall’art. 13 del Decreto Legge 113/2018 (convertito nella Legge n. 132/2018), formulando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ed ordinando al Comune convenuto, per l’effetto, l’immediata iscrizione del ricorrente richiedente asilo nel registro anagrafico della popolazione residente.
La decisione, particolarmente articolata, ha il pregio di trattare, con rigore dogmatico, tutte le problematiche che consentono, all’interprete ed agli operatori del diritto, di procedere all’applicazione della norma senza ledere il diritto alla residenza dei richiedenti la protezione internazionale, nel rispetto della legge.
Il Tribunale fiorentino, innanzitutto, afferma un principio di generale portata ovvero che la norma una volta emanata “si stacca dall’organo che l’ha prodotta e non viene più in rilievo come una “decisione” legata a ragioni e fini di chi l’ha voluta, ma come un testo legislativo inserito nell’insieme dell’ordinamento giuridico” e dunque doverosamente interpretabile “in modo conforme al canone della coerenza con l’intero sistema normativo, coerenza che andrà evidentemente ricercata anche sul piano costituzionale”
Ad avvalorare l’assunto il Tribunale tra l’altro menziona Cass. n. 3550/1988, n. 2454/1983 e n. 3276/1979.
Diversamente ragionando “l’interprete” non potrebbe “procedere alla …… esatta comprensione” della norma “secondo i canoni ermeneutici legali previsti all’art. 12 ss. delle preleggi”.

Posta la sintetizzata premessa, il Tribunale dà atto del fatto che “ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante” sul territorio dello Stato quantomeno per il tempo occorrente ad accertare il diritto alla protezione pretesa e che “la regolarità del soggiorno sul piano documentale” può essere comprovata, oltre che dal permesso di soggiorno, di cui la norma in commento esclude la spendibilità, da ulteriori e diversi documenti quali ad esempio “gli atti inerenti l’avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed in particolare attraverso il cd. “modello C3”, e/o mediante il documento nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale”
Il Tribunale inoltre fa rilevare come a conforto della decisione assunta milita un ulteriore argomento: l’art. art. 13, alla lett. a) fa divieto di iscrizione anagrafica esibendo il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo e la successiva lett. c), abroga espressamente, l’istituto della c.d. convivenza anagrafica (introdotto con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in legge 13 aprile 2017, n. 46) che, appunto, consentiva, l’iscrizione del richiedente la protezione internazionale, su comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza attraverso l’invio del solo permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Dunque, l’interpretazione coerente delle due disposizioni (lett. a) e c) dell’art. 13) porta a ritenere che il legislatore abbia sancito “l’abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l’istituto della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani previsto dal T.U.I.”.
(Fonte: DeA - Demografici Associati).

. Per scaricare l'Ordinanza del Tribunale di Firenze - Sezione Civile, cliccate QUI.


2. MAGGIO 2019 - Anagrafe: I comuni devono iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe per rispettare la legge - Ordinanza del Tribunale di BOLOGNA

Dopo il Tribunale di Firenze anche il Tribunale di Bologna, con l'Ordinanza del 22 maggio 2019, RG. n. 5022/2019,conferma che il c.d. "Decreto Sicurezza" (D.L. n. 113/2018) non contiene alcun divieto di iscrizione anagrafica dei migranti richiedenti asilo. Quindi anche secondo il magistrato felsineo gli Uffici Anagrafe avrebbero il dovere di procedere all’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.
La sezione civile del Tribunale di Bologna ha così imposto al Comune di iscrivere nella propria anagrafe due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il diniego stabilito sulla base del cosiddetto ‘decreto Salvini‘.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019 segue quella del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 stabilendo, di fatto, che la disposizione introdotta dal D.L. 113/2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, ha abrogato solamente la procedura semplificata che prevedeva la possibilità di iscrivere in anagrafe il richiedente asilo su semplice dichiarazione del responsabile della convivenza presso la quale era ospitato.
Tuttavia tale norma non ha minimamente intaccato il diritto soggettivo del richiedente asilo ad essere iscritto in anagrafe secondo le normali procedure previste dal regolamento anagrafico dato dal D.p.r. 223/1989.
Nella sentenza il Giudice bolognese, dopo aver attentamente esaminato la normativa in materia di iscrizione anagrafica, ha ritenuto dover evidenziare che il diritto all'iscrizione anagrafica (diritto soggettivo) non deve essere accertato sulla base di un un titolo (il permesso di soggiorno) che attesta semplicemente la regolarità di soggiorno dello straniero, bensì sulla base della dichiarazione resa dall’interessato e dai conseguenti e successivi accertamenti disposti dall’Ufficiale d’anagrafe che dovrà verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto accertando quindi la dimora abituale. Nel contempo il giudice bolognese, come prima il giudice fiorentino, esamina anche le specifiche disposizioni applicabili ai cittadini stranieri che richiedono l’iscrizione anagrafica e rileva che l’art. 6, comma 7 TU immigrazione D.Lgs. 286/1998 prevede la parità di trattamento con i cittadini italiani con l’unica differenza che il cittadino straniero deve dimostrare la regolarità di soggiorno.
Dall'esame delle norme vigenti in materia anagrafica il Tribunale di Bologna sostiene che non esistono titoli per l’iscrizione anagrafica e dunque la previsione del D.L. 113/2018 non impedisce l’iscrizione anagrafica perché “il permesso di soggiorno per richiesta asilo – né nessun altro permesso di soggiorno – sono mai stati “titolo” per l’iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri”.
Secondo il Tribunale di Bologna la riforma del D.L. 113/2018 ha inciso invece sulla semplificazione introdotta con l’automatismo dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza, che se prima erano iscritti su impulso del responsabile della struttura, oggi devono rendere singola dichiarazione di residenza, alla pari di tutti.
L’interpretazione delle norme in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è coerente anche con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 CEDU e garantisce l’effettivo esercizio dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e dei diritti sociali che discendono anche dall’iscrizione anagrafica.

A questo punto si deve ritenere che le chiare e coerenti decisioni dei Tribunali di Bologna e di Firenze siano tali da rendere immediatamente applicabili i principi ivi espressi ben oltre il caso esaminato nel singolo ricorso, ovverosia in tutte le situazioni nelle quali il richiedente asilo chieda l’iscrizione anagrafica. Stante così le cose si può affermare che i Sindaci non devono "disobbedire" al dettato normativo (come alcuni Sindaci di grandi città com Palermo e Firenze avevano proposto negli scorsi mesi) bensì debbono applicare la legge procedendo quindi alle iscrizioni anagrafiche dei richiedenti asilo.
(Fonte: DeA - Demografici Associati).

. Per scaricare l'Ordinanza del Tribunale ordinario di Bologna, cliccate QUI.


3. GIUGNO 2022 - RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - Il reddito minimo è condizione necessaria - Sentenza del Consiglio di Stato

Ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il possesso di un reddito minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, sicchè è richiesto che lo straniero dimostri “la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno” (art. 4, comma 3, TUI).
Il reddito minimo è, infatti, finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, a causa della mancanza di mezzi economici finiscano per dedicarsi ad attività illecite o criminose.

Riguardo ai criteri della valutazione del requisito reddituale, la Sezione ha chiarito che essa non deve essere esclusivamente incentrata sul periodo pregresso, ma estesa anche alle capacità reddituali prospettiche.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tuttavia, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell’istanza sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile dall’art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del D.Lgs. 286/1998. Inoltre, anche la valutazione del reddito, propedeutica al rinnovo del permesso di soggiorno, soggiace alla regola generale di cui all’art. 5, comma 5 Testo unico Immigrazione: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
É quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 giugno 2022, n. 4693.

- Si riporta il testo della sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Terza - Sentenza del 9 giugno 2022, n. 4693.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (10786 letture)

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