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BUTTAFUORI - REGOLAMENTATA LA PROFESSIONE - ISTITUITO UN ELENCO PRESSO LA PREFETTURA





SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO – “BUTTAFUORI”

1. Le disposizioni dettate dal decreto sicurezza

I commi dal 7 al 13 dell'art. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 sulle "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabiliscono quanto segue:
1) è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
2) L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche.
3) È vietato l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
4) Il personale addetto ai servizi di cui sopra è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio.
5) Un apposito decreto del Ministro dell'interno dovrà stabilire i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
6) Il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti. Il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
7) I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.
8) Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo sono iscritti nell'elenco qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro dell'Interno.
9) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi in questione in difformità da quanto previsto dalla legge e dal decreto è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività in questione soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione al Prefetto..


2. Le disposizioni dettate dal nuovo decreto del Ministero dell’Interno – Istituito un elenco presso la Prefettura

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, il decreto del Ministro dell’Interno 6 ottobre 2009, che definisce i requisiti per poter accedere all'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Il decreto, previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce le modalità per la selezione e la formazione del personale, nonché gli ambiti applicativi e il relativo impiego.


2.1. L’iscrizione nell’elenco istituito presso la Prefettura

In ciascuna Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) e' istituito l'Elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
I gestori delle attività in questione possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti di vigilanza, autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività in questione ovvero del titolare dell'istituto di vigilanza autorizzato (art. 1, commi 1, 2 e 3)
L’elenco è soggetto a revisione biennale (art. 2)


2.2. I requisiti richiesti

L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3
(art. 1, comma 4).

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.


2.3. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico
(art. 4).


2.4. I corsi di formazione

Le Regioni sono tenute ad organizzare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo. I corsi dovranno avere ad oggetto le aree tematiche previste dall’art. 3 del decreto (art. 3)


2.5. Le modalità di svolgimento dell’attività

Nell’espletamento delle attività in questione gli addetti al servizio di controllo, anche se titolari di licenza per il porto d’armi, non possono portare armi né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica (art. 6).
Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili (art. 7).


2.6. Disposizioni transitorie

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2009) già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in questione può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti previsti dal decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto (art. 8), dunque fino al 24 marzo 2010.


2.7. Proroga delle disposizioni transitorie

Sulla base delle esigenze prospettate dai rappresentanti delle regioni, il Ministero dell’Interno ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie, al fine di consentire alle Regioni stesse di dare avvio ai corsi di formazione, ed al personale addetto alle attività di controllo di completare il percorso formativo necessario all'iscrizione nell'elenco prefettizio.
Il regime transitorio di cui all’art. 8 del D.M. 6 ottobre 2009 è stato inizialmente prorogato al 30 dicembre 2010 dal D.M. 31 marzo 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2010), recante modifiche all'articolo 8 del D.M. ottobre 2009.

Tale data è stata successicamente posticipata al 30 giugno 2011 dall'art. 1 del D.M. 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2010.

Con D.M. 30 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio, tale data è stata nuovamente posticipata al 31 dicembre 2011.
Motivo della proroga sempre lo stesso: consentire alle Regioni di dare avvio ai corsi di formazione, ed al personale addetto alle attività di controllo di completare il percorso formativo necessario all'iscrizione nell'elenco prefettizio.


2.8. Sanzioni amministrative

Il comma 14, dell'art. 3, della Legge n. 94/2009 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi in questione in difformità da quanto previsto dalla legge e dal decreto è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività in questione soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione al Prefetto.


3. 17 NOVEMBRE 2010 - Chiarimenti del Ministero dell'Interno

Con la circolare del 17 novembre 2010, Prot: n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero Interno fornisce chiarimenti circa la corretta applicazione del D.M. 6 ottobre 2009.
La circolare, al fine di fornire un indirizzo interpretativo univoco, prevede le seguenti indicazioni:
1. Ambito di applicazione
Le disposizioni contenute nel D.M. del 6.10.2009 trovano applicazione alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d’intrattenimento e spettacolo, mentre non trovano essenzialmente applicazione ai pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d’intrattenimento e/o di spettacolo.

Per quel che concerne l’entrata in vigore delle disposizioni del D.M. in parola, la nota ministeriale in commento chiarisce che la proroga al 31 dicembre 2010 consente, come testualmente recita l’art. 8 del decreto, a chi già svolge i servizi di assistenza di continuare ad espletare tale attività anche prima dell’iscrizione all’elenco prefettizio; resta inteso che i soggetti che intendano, invece, iniziare ex novo le attività in parola debbono attenersi da subito alle disposizioni del decreto.

2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco prefettizio
Ricordato che l’art. 1 del decreto in commento prevede nel dettaglio i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo, la circolare richiama in proposito l’attenzione sull’opportunità di uniformare le procedure per l’iscrizione all’elenco, attenendosi alle seguenti regole:
a) applicazione quale termine di conclusione del procedimento di quello generale di trenta giorni, di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990;
b) obbligo per il soggetto istante di produrre, in allegato all’istanza di iscrizione, la documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art.46 del D.P.R. n. 445/2000, tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del decreto, ad eccezione di quelli medico-sanitari e di quelli formativi che non possono costituire oggetto di autocertificazione;
c) conclusione del procedimento con un provvedimento espresso che dispone (o nega) l’iscrizione all’elenco prefettizio
.

Per quel che concerne i requisiti psico-fisici, si osserva che il comma 4, lett. b), nell’elencare tali requisiti chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato da “certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche”.
Tenuto conto della peculiare competenza delle Regioni in materia di sanità, ai fini dell’iscrizione all’elenco prefettizio debbono ritenersi valide le attestazioni redatte dai medici di base o medici competenti ex D. Lgs. n. 81/2008.

3. Modalità d’iscrizione all’elenco prefettizio
L’art. 1, comma 3, del decreto in questione prevede che la domanda di iscrizione sia presentata, al Prefetto territorialmente competente, dal gestore delle attività d’intrattenimento e spettacolo ovvero dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell’art. 134 TULPS, con ciò riferendosi indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge (vigilanza o investigazione privata).
E’ quindi esclusa la possibilità che l’iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad es. agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti “addetti ai servizi di controllo”.


CASISTICA - QUESITI

1. Attività di controllo di accesso ai Palasport - Applicabilità del D.M. 6 ottobre 2010

Non più solo "buttafuori in night e discoteche", ma un vero e proprio ausiliario della sicurezza per trattenimenti e manifestazioni, con l’unica eccezione delle partite di calcio. Ciò in quanto, in questo specifico settore, perlomeno per i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, sono legittimati ad intervenire soltanto gli “stewart” istituiti con decreto del Ministero dell'Interno dell’8 agosto 2007.
Le disposizioni di cui al D.M. 6 ottobre 2010 vanno applicate anche ai servizi di controllo presso i palazzetti dello sporto ove si svolgono manifestazioni sportive diverse dal calcio e pertanto il personale prescelto dovrà essere avviato alla frequenza di una goornata seminariale, da tenersi a cura dei funzionari della Questura, sulle materie attinenti alla gestione dell'ordine pubblico.
E’ questo quanto espresso nella Nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.2894.10089.D.75 (21) del 9 marzo 2011, di risposta ad un quesito posto dalla Questura di Siena.
La circostanza che tale nota viene indirizzata a tutte le Questure e Prefetture, va presupporre che le indicazioni fornite rappresentano linee operative per tutto il territorio nazionale.

- Si riporta il testo della Nota ministeriale:
. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Nota del 9 marzo 2011, Prot. n. 557/PAS.2894.10089.D.75 (21): Attività di controllo accessi all'interno di Palasport. Applicabilità delle disposizioni del D.M. 6 ottobre 2009.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Art. 3, commi dal 7 al 13.

. Decreto 6 ottobre 2009: Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

. Decreto 31 marzo 2010: Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente la determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

. D.M. 17 dicembre 2010: Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare del 17 novembre 2010, Prot: n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2): Quesiti interpretativi concernenti l’applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

. D.M. 30 giugno 2011: Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

. D.M. 15 giugno 2012: Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.



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Pubblicato su: 2009-10-31 (10379 letture)

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