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SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - AGENZIE PER LE IMPRESE - COMUNICAZIONE UNICA - IMPRESA IN UN GIORNO





SEMPLIFICARE E RIDURRE IL PESO DELLA BUROCRAZIA SULLE IMPRESE

Ridurre il peso della burocrazia sulle imprese è una delle indicazioni lanciate dalla Commissione UE per sostenere la creazione e la crescita delle imprese.
Crescita e occupazione dipendono anche da una opportuna modernizzazione della normativa europea in grado di massimizzare i benefici per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni.
È, in estrema sintesi, il contenuto della proposta presentata dalla Commissione europea nel 2007 e finalizzata a ridurre, insieme agli Stati membri, i costi amministrativi del 25%, il che dovrebbe far crescere il Pil dell'1,5%, ossia circa 150 miliardi di euro.
Secondo l'esecutivo Ue, infatti, è necessario anche che gli Stati membri, in gran parte responsabili delle formalità burocratiche, disciplinino al meglio l'ambiente in cui operano le imprese per ridurre i costi amministrativi, effettuare periodiche valutazioni d'impatto, elaborare programmi di semplificazione e avviare consultazioni delle parti interessate.
La proposta è stata presentata unitamente a una comunicazione relativa agli "Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione" (2008 – 2010) e a una raccomandazione relativa agli ”Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri”.

Le misure di rilievo indicate dalla Commissione europea
Oltre a ridurre gli oneri amministrativi e legislativi, l'Unione europea e i suoi Stati membri possono adottare misure importanti per sostenere la creazione e la crescita delle imprese. In particolare semplificare il sistema impositivo, migliorare l'accesso ai finanziamenti e modernizzare il diritto fallimentare, contribuendo così a instaurare un clima favorevole all'attività imprenditoriale.

L'Italia tra le prime a adeguarsi
Per dare la più ampia diffusione alle nuove modalità di compilazione e invio della nuova modulistica, con l’art. 23, comma 13 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009), il legislatore ha stabilito il termine per l'entrata in vigore della comunicazione unica al 1° ottobre 2009, dopo di che seguirà un periodo transitorio della durata di sei mesi, durante il quale l’uso della Comunicazione Unica sarà facoltativo.
L'obbligo di utilizzare il nuovo canale per tutte le imprese - e i professionisti a cui queste si rivolgono abitualmente - scatterà così dal 1° aprile 2010.

Verifiche positive nella fase sperimentale
La nuova procedura è stata verificata con successo ormai in tutte le Camere di Commercio attraverso successive fasi di test, durante le quali quasi 24mila pratiche sono state inoltrate alle amministrazioni interessate. Di queste 12.644 (il 53,2%) hanno riguardato società, e 11.141 (il 46,8%) imprese individuali.
A testare la nuova procedura sono stati prevalentemente gli intermediari professionisti (con il 31,8% delle pratiche inviate), seguiti a ruota dai notai (con il 30,9%) e più distanziati dalle Associazioni di categoria (16,4%).
Delle pratiche inviate nel periodo di sperimentazione, l’80% sono state inoltrate per competenza anche all’INPS, il 18% all’Agenzia delle Entrate e il 2% all’INAIL.
Questi sono i dati forniti da UnionCamere nel Comunicato Stampa del 9 luglio 2009.

Si riporta il testo della comunicazione e raccomandazione:
. Commissione delle Comunità Europee – Orientamenti integrativi per la crescita e l’occupazione (2008 – 2010) - Raccomandazione della Commissione e Decisione del Consiglio.

Si riporta il testo del Comunicato stampa di Unioncamere:
. Unioncamere – Comunicato stampa del 9 luglio 2009 - Semplificazione - Definiti i tempi della Comunicazione Unica - Dal 31 marzo 2010 obbligatoria per tutte le imprese.


LA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

1. LE NOVITA’ PREVISTE DALL’ART. 38 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 133/2008

1.1. Il riordino dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

In un periodo in cui la “Comunicazione Unica” sembrava non partire mai, il Legislatore torna sulla questione della semplificazione dell’avvio dell’attività imprenditoriale stabilendo che un apposito regolamento dovrà prevedere una semplificazione e un riordino dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
Ci torna con l’art. 38 (rubricato “Impresa in un giorno”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il cui obiettivo è quello di semplificare i procedimenti e di individuare le competenze per rendere effettiva “l’impresa in un giorno”.
Lo sportello unico dovrebbe così costituire l’unico punto di accesso per le imprese per tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva.
In questo modo si persegue l’obiettivo di azzerare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e ridurre gli oneri imposti alle imprese per la richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi.
Tuttavia, come ha osservato la Confindustria nell'audizione del 3 luglio 2008, il massiccio rinvio alla normativa secondaria per la definizione della disciplina di dettaglio rischia di vanificare i benefici dell’intervento in questione.


1.2. Principi e criteri da seguire

Il regolamento – secondo quanto disposto dal comma 3 - dovrà seguire i seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di D.I.A., costituisce titolo autorizzatorio.
In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

Nel successivo comma 4 si stabilisce che, con uno o più regolamenti, dovranno essere stabiliti:
a) i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b),
b) le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonchè
c) le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali
.


1.3. Il Consiglio di Stato sblocca il regolamento che abroga il D.P.R. n. 447/98

Con l'espressione del parere favorevole del Consiglio di Stato della seduta del 15 marzo 2010 sul regolamento ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si sblocca l'iter per l'approvazione definitiva del regolamento che sostituirà la normativa sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP).

- Si riporta il testo del parere:
. CONSIGLIO DI STATO - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Parere dl 15 marzo 2010, n. 00976/2010 - Schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


1.4. Prevista la nascita del portale impresainungiorno.it

Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di “impresainungiorno”, gestito congiuntamente con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con il nuovo indirizzo (al momento non ancora attivo), saranno introdotte innovazioni dal punto di vista del contenuto: il portale diventerà il punto di accesso unitario per la presentazione delle istanze relative all’intero ciclo di vita dell’impresa; nuova gestione e nuova interfaccia grafica, insieme a sistemi di comunicazione diretta con gli utenti saranno dunque le principali novità del servizio.


1.5. Prevista la istituzione delle "Agenzie per le imprese"

L’articolo 38, comma 3, lettera c), della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ha, tra l'altro, previsto la istituzione delle "Agenzie per le imprese".
Si tratta di un’innovazione organizzativa nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese, che mira a semplificare le relazioni tra questi soggetti, rendendole più efficienti, chiare e meno costose.

- Sull'argomento si riporta un approfondimento:
. Agenzia per le imprese - Nota informativa.


1.6. RIFERIMENTO NORMATIVO

Si riporta il testo dell’art. 38 della:
. LEGGE 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Art. 38.


2. LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 69/2009

L'articolo 38 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 è stato successivamente modificato dall'art. 40 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009).

Si riporta il testo dell’art. 38 della:
. Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Art. 38. (Testo coordinato con le modifiche apportate dall'art. 40 della legge 18 giugno 2009, n. 69).


3. LE INTEGRAZIONI APPORTATE DAL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA "DIRETTIVA SERVIZI" 2006/123/CE

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Il decreto, che entra in vigore l' 8 maggio 2010, dedica l'art. 25 allo "Sportello unico", fissando i seguenti principi.

1) Il regolamento previsto dall'art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, dovrà assicurare l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
2) I prestatori potranno presentare le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi direttamente allo sportello unico o servendosi di soggetti privati accreditati.
3) Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, sono presentate al registro delle imprese, lo stesso le deve trasmettere immediatamente allo sportello unico.
4) Nei Comuni che non hanno istituito lo sportello unico, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di Commercio.
5) Per le attività che non richiedono l'iscrizione nel Registro delle imprese, il portale "impresainungiorno", che costituisce il punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti.
6) La Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo soprtello unico il prestatore possa espletare tutte le formalità richieste.
7) Il prestatore dovrà informare lo sportello unico dell'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione, i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

. Se vuoi approfondire l’argomento relativo ai contenuti del decreto in questione, clicca QUI.


4. IN DISCUSSIONE UNO SCHEMA DI DECRETO RECANTE RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (n. 207) reca il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008.
Il testo del decreto, composto da dodici articoli e da un allegato tecnico, dispone che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) sia individuato come l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti riguardanti l'esercizio di attività produttive.
Ai SUAP dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, le domande e le dichiarazioni concernenti le attività produttive oggetto di autorizzazione.
I SUAP dovranno poi inoltrare tali comunicazioni alle amministrazioni competenti.

Il decreto prevede, inoltre, che il portale "Impresa in un giorno" fornirà servizi informativi e operativi al SUAP.

Se il Comune non ha istituito il SUAP, le funzioni saranno delegate alla Camera di Commercio la quale, attraverso il portale, provvederà alla gestione telematica dei procedimenti.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

- Si riporta il testo della:
. RELAZIONE allo "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".


5. 10 GIUGNO 2010 - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA DUE REGOLAMENTI

Nel Consiglio dei Ministri n. 96 del 10 giugno 2010 sono stati approvati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa due regolamenti in materia di aiuti all’avvio dell’attività di impresa, sui quali sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. I regolamenti recano, rispettivamente:
• la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico della attività produttive, istituito nel 1998 ma funzionante in maniera parziale, scarsamente efficace e disomogenea sul territorio nazionale. Ne viene completamente rinnovata la disciplina con la previsione dell’esclusivo utilizzo di strumenti telematici, sia per quanto riguarda l’iniziativa d’impresa che come metodo di comunicazione tra enti ed amministrazioni.
Di fondamentale importanza la nascita del portale web “impresa in un giorno”, tramite il quale verranno esaurite tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione della domanda al rilascio dei provvedimenti, fino al pagamento delle spese;
• i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese, i nuovi soggetti previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 per lo svolgimento di funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa.


6. 30 SETTEMBRFE 2010 - SUAP E AGENZIE PER LE IMPRESE - PUBBLICATI I DUE REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 227), sono stati pubblicati due regolamenti che riguardano, rispettivamente:
- i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese (D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159),
- la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160).

Almeno quattro le novità fondamentali introdotte:
• il SUAP viene identificato come soggetto pubblico di riferimento territoriale (punto unico di contatto) per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;
• viene ribadita la competenza del SUAP per l’inoltro telematico della documentazione alle altre PA che intervengano nel procedimento;
• viene individuato nel portale Impresainungiorno la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative;
• vengono introdotte nel sistema le Agenzie per le imprese in qualità di soggetto privato cui sono riconosciute funzioni istruttorie e d’asseverazione.


6.1. Finalità e ambito di applicazione (art. 2)

All'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 viene individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Che cosa si deve intendere per «attività produttive» viene spiegato all'art. 1, comma 1, lett, i): "le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, ... ".

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività appena elencate ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o e' situato l'impianto.

Il SUAP dovrà provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- gli impianti e le infrastrutture energetiche,
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche'
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
.


6.2. Funzioni e organizzazione del SUAP - Compiti delle Camere di Commercio (art. 4)

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio.

Il collegamento tra il SUAP e il Registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico ed agli standard pubblicati sul portale, nonche' nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

I Comuni, che non hanno ancora provveduto, avranno 120 giorni a decorrere dal 30 settembre 2010, per istituire il SUAP.
Nel caso in cui, al momento della scadenza di tale termine, il Comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti prescritti, l'esercizio delle relative funzioni viene delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
In questo caso, le Camere di Commercio, provvederanno, attraverso il portale impresainungiorno, alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.


6.3. Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze (art. 5)

Nei casi in cui le attività che si intendono esercitare siano soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione dovrà essere presentata al SUAP.
La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, dovrà essere presentata presso il Registro imprese; in questo caso il Registro delle imprese dovrà provvedere a trasmetterle immediatamente al SUAP, il quale rilascia apposita ricevuta.
Con il rilascio di tale ricevuta, il richiedente potrà avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.
In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato.
Con il rilascio di tale ricevuta, il richiedente potrà avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
Tale ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime descritte sopra, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.


6.4. Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa (art. 6)

Nei casi in cui il soggetto interessato si avvalga di una "Agenzia per le imprese", sarà la stessa Agenzia che, una volta compiuta l'istruttoria, dotrà trasmettere, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato.
Il SUAP provvederà ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle Amministrazioni Pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio.
L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del Registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla Comunicazione Unica.
L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'Amministrazione Pubblica.


6.5. Disposizioni transitorie (art. 12)

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 12, il presente regolamento ha efficacia:
a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 30 settembre 2010);
b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fino alla scadenza di questi termini, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.


6.6. Efficacia del D.P.R. n. 160/2010

L'efficacia del D.P.R. n. 160/2010 si fonda su tre date fondamentali:
1) il 28 gennaio 2011, data entro la quale i Comuni devono "attestare" il possesso dei requisiti tecnici minimi al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dalla procedura di accreditamento on-line (vedi il successivo Punto 7).
Ovviamente, sono tenuti a farlo gli enti che abbiano già avviato lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Da segnalare altre due date importanti per l’integrale attuazione della normativa di semplificazione dello stesso SUAP, che entrerà così a pieno regime:
2) il 29 marzo 2011 per la parte relativa all’organizzazione del SUAP e all’avvio del procedimento automatizzato obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 (art. 5 e 6);

3) il 1° ottobre 2011 per la parte relativa al procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive (artt. 7 e 8).


6.7. Parziale proroga per l'utilizzo del cartaceo fino al 30 settembre 2011

A partire dal 29 marzo 2011, tramite i SUAP comunali già accreditati, sarà possibile dare inizio ad un'attività imprenditoriale esclusivamente attraverso l'invio telematico della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
I SUAP registrati nell'elenco del portale www.impresainungiorno.it saranno operativi esclusivamente on-line.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 160/2010, per il Comune che non abbia ancora attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l’esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di Commercio competente.
Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministero per la Semplificazione Normativa, con una Circolare congiunta emanata il 25 marzo 2011, Prot. 0000571, hanno chiarito che nei Comuni che non sono ancora in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, fino al 30 settembre 2011, sarà possibile inviare documenti e richieste secondo le tradizionali modalità cartacee.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


6.8. Le novità introdotte con il D.L. n. 70/2011 - Decreto sviluppo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
All'art. 5. comma 2, lett. b), vengono proposte ulteriori modifiche all'art. 19 della L. n. 241/1990, in riferimento alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Ci riferiamo in modo particolare all'inserimento alla fine del comma 1 del seguente periodo:
"La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione".
Il fatto che la SCIA può essere inviata per raccomandata, e per la sua efficacia fa fede la data della ricezione, fa desumere che il procedimento automatizzato che prevedeva l'invio della SCIA soltanto in modalità telematica (dal 29 marzo 2011) viene di fatto annullato e che quindi tutto rimane come prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010.
Forse sarebbe opportuno che in materia arrivasse un chiarimento da parte del competente Ministero.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 con le modifiche introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 70/2011:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.

. Se vuoi approfondire l’argomento sui contenuti del decreto sviluppo 2011 e scaricare il testo del decreto-legge, clicca QUI.


6.9. Sulla SCIA - SUAP si cerca di correre ai ripari

All'art. 5. comma 2, lett. b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" erano state proposte ulteriori modifiche all'art. 19 della L. n. 241/1990, in riferimento alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), che avevano creato non poche perplessità. Ci riferiamo in modo particolare all'inserimento alla fine del comma 1 del seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione".
In fase di conversione in legge del decreto-legge il periodo riportato sopra viene ora corretto nel seguente: “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera (n. 4357) e ora all'esame del Senato (n. 2791) (vedi a pag. 127), clicca QUI.


6.10. Sulla SCIA - SUAP la legge di conversione del D.L. n. 70/2011 modifica di nuovo l'art. 19 della L. n. 241/1990

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, la legge 12 luglio 2011, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
Con l'art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 106/2011 viene ulteriormente modificato un periodo del comma 1 dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella versione proposta dal decreto legge n. 70/2011, prevedendo ora che “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.
Il procedimento automatizzato che prevede l'invio della SCIA soltanto in modalità telematica (in vigore dal 29 marzo 2011) è pertanto salvo!.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. n. 70/2011, in vigore dal 13 luglio 2011:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.


6.11. Precisata la natura giuridica della SCIA e della DIA

L'articolo 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca misure in tema di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), denuncia e dichiarazione di inizio attività (DIA) e introduce ulteriori misure di semplificazione.
Il comma 1 modifica l'articolo 19 della L. n. 241/1990.
Le modifiche di cui alle lettere a) e b) si sono rese necessarie al fine di coordinare le disposizioni di cui al comma 6-bis, concernente la SCIA in materia edilizia, con le disposizioni di cui al comma 4.
Attraverso le modifiche, il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela nel caso di SCIA edilizia è di trenta giorni, invece che di sessanta come previsto dal comma 3.
La lettera c) ha inserito il nuovo comma 6-ter finalizzato a superare le difficoltà interpretative che si sono verificate circa l'inquadramento della natura giuridica dell'istituto, con conseguenti problemi di tutela giurisdizionale del terzo cointeressato.
A tal fine la norma chiarisce che la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal Codice del processo amministrativo.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 come risulta modificato dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138:
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.


7. ACCREDITAMENTO DEI SUAP - ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO NAZIONALE - RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

7.1. La procedura di accreditamento

Entro il 28 Gennaio 2011 i Comuni che hanno già avviato lo Sportello Unico per le Attività Produttive nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 38 della L. n. 133/2008, devono inviare un'attestazione di conformità al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 160/2010.
L'attestazione è valevole ai fini dell'iscrizione del SUAP nell'elenco nazionale di cui all'art. 4, comma 10, dello stesso D.P.R..
Sul sito www.impresainungiorno.gov.it è disponibile la procedura telematica per la compilazione, la firma (CNS) e l'inoltro dell'attestazione di conformità.
Anche successivamente al termine indicato i Comuni che, nel tempo, avranno istituito lo Sportello Unico nel rispetto dei requisiti richiesti, potranno inviare l’attestazione di conformità seguendo la medesima procedura.

. Se vuoi approfondire l’argomento ed eseguire la procedura per l'attestazione dei requisiti SUAP, clicca QUI.


7.2. Il ruolo delle Camere di Commercio

Nel caso in cui il Comune non abbia istituito il SUAP o questo non sia in possesso dei requisiti previsti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale provvederà, attraverso il portale, alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte.

Tutto questo si basa sui seguenti tre provvedimenti normativi:
1) Art. 25, comma 4, D. Lgs. n. 59/2010:
“4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”

2) Art. 38, comma 3, lett d), D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008:
“3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
(Omissis)

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria e artigianato le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;”


3) Art. 4, comma 11, D. Lgs. n. 160/2010:
“11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.”

Il Ministero per la semplificazione normativa, con Nota del 12 gennaio 2011, Prot. 0000040 P-2.65.1.6.1, in risposta ad un preciso quesito, ha precisato il ruolo svolto dalle Camere di Commercio in caso di delega nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico.
La delega delle funzioni alla Camera di Commercio non comporta una deroga dell'ordinario riparto delle competenze, in quanto la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest'ultimo non sia individuato, del segretario comunale, ai seni dell'art, 4, comma 4 del D.P.R. n. 160/2010.
In sintesi, il Comune può avvalersi delle capacità organizzative e tecniche di un altro ente pubblico (Camere di Commercio), pur preservando le competenze e la correlativa responsabilità delle attività compiute dagli uffici di quest'ultima.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


7.3. Diffida e nomina di un Commissario ad acta da parte del Prefetto

Ai Comuni che non hanno provveduto, entro il 30 settembre 2011, ad accreditare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o non hanno fornito alla Camera di Commercio competente gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, il Prefetto invierà, entro 30 giorni, una diffida e, sentita la Regione competente, provvederà alla nomina di un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, delle Regioni o delle Camere di Commercio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i Comuni dovranno adottare tutte le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

Lo prevede l’art. 6, comma 2, lett. f-bis) della legge 12 luglio n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha provveduto ad inserire, nell’art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito, dalla legge n. 133/2008, due nuovi commi: 3-bis e 3-ter.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 106/2011, clicca QUI.


8. SUAP - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI - COLLABORAZIONE TRA ANCI E UNIONCAMERE

La pubblicazione dei testi dei regolamenti su SUAP (D.P.R. n. 160/2010) e Agenzia delle imprese (D.P.R. n. 159/2010), comporta l’avvio di una serie di adempimenti, a carico degli Enti, riguardanti l’assetto organizzativo secondo una tempistica ben dettagliata.
Le scadenze che i Comuni devono rispettare per adeguare i loro servizi a quanto previsto dal regolamento sono molto ravvicinate:
- fine Gennaio 2011 per attestare la conformità del proprio sportello ai requisiti previsti dalle norme,
- fine Marzo 2011 per l’entrata in vigore della nuova organizzazione e del procedimento automatizzato,
- fine Settembre 2011 per l’entrata in vigore dell’intero regolamento.
Il regolamento, inoltre, prevede esplicitamente che, nel caso, entro la fine del mese di Marzo 2011, il SUAP non sia stato istituito e/o non sia stato individuato il relativo responsabile, il ruolo di responsabile del SUAP sia ricoperto dal segretario comunale.

L’ANCI sta partecipando fattivamente al tavolo tecnico istituito con Unioncamere nell’ambito delle attività di progettazione e sviluppo dei servizi che saranno erogati attraverso il portale «impresainungiorno».

- Si riporta il testo della lettera informativa dell'ANCI inviata ai Comuni:
. ANCI - Semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160).

- Si riporta il testo della CONVENZIONE QUADRO tra Unioncamere e ANCI, stipulata il 16 dicembre 2010:
. UNIONCAMERE - ANCI - Convenzione quadro per l'attuazione del SUAP.


Protocollo di intesa tra REGIONE Toscana ANCI Toscana e UNIONCAMERE Toscana

Con delibera della Giunta Regionale della Toscana del 18 ottobre 2010, n. 896, è stato approvato un protocollo di accordo tra la Regione Toscana, l'ANCI Toscana e l'Unioncamere Toscana, finalizzato alla individuazione e implementazione di azioni condivise per la implementazione e l’operatività dei Suap toscani, secondo quanto previsto dalla legge regionale 40/2009 e dal D.P.R. n. 160/2010.

. Se vuoi scaricare il testo del protocollo, clicca QUI.


9. 10 DICEMBRE 2010 - SOTTOSCRITTO PROTOCOLLO D'INTESA TRA CONFERENZA REGIONI E UNIONCAMERE

Semplificazione degli adempimenti e delle procedure amministrative per l’avvio dell’attività di impresa ed attuazione della riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive; collaborazione per lo sviluppo del settore distributivo, commerciale e dei servizi; individuazione e incentivazione dello sviluppo locale, in particolare con interventi volti a facilitare l’accesso al credito e la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese. Sono questi i contenuti del Protocollo d’intesa - sottoscritto a Roma il 10 dicembre 2010 - tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (UnionCamere), siglato oggi dai Presidenti Vasco Errani e Ferruccio Dardanello.

Con questo protocollo si dà avvio ad un percorso di collaborazione e confronto permanente tra il sistema camerale e le regioni su temi cruciali per la ripresa dell’economia e dei territori.
In particolare, il protocollo è importante perché lavora su due leve fondamentali dello sviluppo locale:
- da un lato la semplificazione del contesto normativo per l’attività di impresa, da cui dipende fortemente la competitività del nostro sistema produttivo;
- dall’altro, punta a una maggiore integrazione degli interventi a sostegno delle imprese e delle economie locali, valorizzando le esperienze positive finora maturate tra sistemi camerali locali e programmazione regionale.
In base al Protocollo, la Conferenza delle Regioni e l’UnionCamere si impegnano ad individuare congiuntamente proposte che consentano un più efficace rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale.
Allo scopo di definire congiuntamente le azioni da porre in essere e di verificare lo stato di attuazione delle finalità predette, il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, composto da tre membri indicati da Unioncamere e tre membri individuati dalla Commissione Attività produttive della Conferenza.

- Si riporta il testo del:
. Protocollo d'intesa tra Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e L'Unione italiana delle Camere di Commercio (Roma 10 dicembre 2010).


10. 18 MARZO 2011 - L'ANCI CHIEDE CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DEL D.P.R. n. 160/2010 - RISPOSTA DEI MINISTERI COMPETENTI

L'ANCI, con nota del 18 marzo 2011, ha inoltrato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico, una richiesta di chiarimenti interpretativi sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al D.P.R. n.160/2010 e al suo allegato tecnico, proponendo 5 quesiti.

. Se vuoi scaricare il documento dell'ANCI, clicca QUI.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Capo dell'Ufficio Legislativo, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la semplificazione normativa, con nota del 3 maggio 2011, Prot. n. 0000810, ha risposto ai cinque quesiti posti dall'ANCI.

- Si riporta il testo della risposta:
. Nota del 3 maggio 2011, Prot. 0000810: Chiarimenti sui contenuti presenti nelle disposizioni di cui al D.P.R. n. 160/2010 e al suo allegato tecnico.


11. 13 LUGLIO 2011 - SUAP - CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE D'IMPRESA DA INVIARE ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALLE CAMERE DI COMMERCIO

In materia di Sportello Unico per le Attività produttive, l’art. 6 della legge n. 106/2011 ha proceduto all’aggiunta di un nuovo articolo (43-bis – Certificazione e documentazione d’impresa) al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel quale si stabilisce sostanzialmente lo Sportello unico per le attività produttive dovrà provvedere:
a) a trasmettere alle altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso Sportello unico o acquisiti da altre Amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle Agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; e
b) ad inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui sopra.

Le comunicazioni tra lo Sportello unico per le attività produttive, le Amministrazioni Pubbliche, le Camere di Commercio, le imprese e le Agenzie per le imprese dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
Le amministrazioni non potranno richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi della precedente lettera a).

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 106/2011, clicca QUI.


12. 28 SETTEMBRE 2011 - SUAP - Circolare interministeriale anticipa contenuto di un decreto

E’ stata resa nota, sul sito http://www.impresainungiorno.gov.it, il testo di una Circolare interministeriale del 28 settembre 2011, Prot. 0001431, che anticipa il contenuto di un decreto ministeriale che individua le misure indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
L’ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico e l’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa anticipano nella circolare i contenuti di un decreto, attualmente all’esame della Conferenza Unificata, che individua e mira a risolvere le principali criticità emerse nelle periodiche consultazioni con l’ANCI e Unioncanere nonchè nel corso della riunione istitutiva della c.d. “cabina di regia”, che adempie a quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 160/2010 e che coinvolge, oltre alle Amministrazioni concertanti, ANCI, Unioncamere e i rappresentati della Conferenza delle Regioni.

Le misure attuative che si intendono porre in essere nel decreto sono le seguenti:
1) l'individuazione di un metodo condiviso con le amministrazioni competenti, al fine di validare la modulistica di riferimento per ogni procedimento, da esporre sul portale www.impresainungiomo.gov.it.
Tale modulistica sarà utilizzata da tutti i soggetti interessati, qualora lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) dovesse risultame sprovvisto.
Nell'ipotesi in cui anche il portale risultasse sprovvisto della necessaria modulistica, il soggetto interessato è autorizzato ad inviare la segnalazione o l'istanza secondo le modalità previste dall'articolo 38 del T.U. n. 445/2000.

2) Ai fini della realizzazione del sistema di pagamento del portale le amministrazioni sono chiamate a pubblicare nei rispettivi siti internet l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.
In mancanza di un adeguato sistema di pagamento, il soggetto interessato allega in modalità informatica e per ciascun procedimento le ricevute degli avvenuti pagamenti.
Il soggetto interessato provvede, qualora il SUAP non disponga dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

3) La possibilità di utilizzo, per i soggetti che non dispongono dei necessari strumenti, del potere di rappresentanza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

4) Ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, viene equiparata la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l' avvenuta consegna al SUA P della segnalazione o dell' istanza, nonché alla ricevuta emessa in modal i tà automatica dal portale o dal sito del SUAP tramite web browser.

5) L'indicazione delle funzioni svolte dalle Camere di Commercio nei casi di delega, come definite dallo "schema di documento" previsto dalla convenzione quadro ANCI Unioncamere ai sensi dell'art. 4, comma Il del D.P.R. n. 160/2010.

5) La possibilità per il soggetto interessato, in caso di gravi carenze infrastrutturali del SUAP rilevate dal commissario ad acta, nominato ai sensi del citato art. 38, comma 3-bis, di inviare e sottoscrivere le segnalazioni e le istanze con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Il testo della circolare interministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


13. 1° OTTOBRE 2011 - SUAP AL VIA

A partire dal 1° ottobre 2011, tutte le istanze devono essere presentate in forma esclusivamente telematica tramite le nuove procedure del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).


14. 16 NOVEMBRE 2011 - Emanato il decreto interministeriale che detta misure per l’attuazione dei SUAP

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, il decreto 10 novembre 2011, recante “Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Il decreto, emanato congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero per la semplificazione normativa, individua e disciplina - come già anticipato con la circolare del 28 settembre 2011 - alcuni problemi e criticità manifestatesi nella prima fase di gestione del SUAP, quali:
- l’assenza di modulistica da parte dello Sportello unico,
- l’assenza di un sistema di pagamento informatizzato,
- le modalità di pagamento dell’imposta di bollo,
- le modalità di rilascio della ricevuta,
- le attività svolte in delega dalla Camera di Commercio,
- le attività del Commissario ad acta,
- le procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Modulistica
In mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dalle Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato potrà utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.
In caso di mancanza delle condizioni di cui sopra, il soggetto interessato potrà comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sistema dei pagamenti
I Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti dovranno rendere disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.
I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico.
Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui sopra, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento dovranno essere allegate, in modalità informatica, all'istanza o alla segnalazione.

Imposta di bollo
L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonchè la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.
Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/2972, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato dovrà provvedere ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonche' ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

Modalita' di rilascio ed effetti della ricevuta
In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonche' di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, e' valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Le modalità di rilascio della ricevuta di cui sopra si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8, e dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresi' i termini per la conclusione dei procedimenti, nonche' quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto (la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione).

Attività svolte in delega
Nei casi di delega alle Camere di Commercio, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

Attività del commissario ad acta
Nelle more della nomina del commissario ad acta e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonche' nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di competenza di una infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato può presentare l'istanza o la segnalazione con le modalita' di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi
Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nell'ipotesi di cui sopra, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente sarà tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione.
In tal caso, l'utente sarà esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.
Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente.
In ogni caso, la presentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico.
Il procedimento sarà avviato solo quando tutta la documentazione sarà stata consegnata al SUAP.


LE AGENZIE PER LE IMPRESE

1. La istituzione delle Agenzie per le imprese

La istituzione delle Agenzie per le Imprese è stata prevista dall’articolo 38, comma 3, lettera c), della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
Si tratta di un’innovazione organizzativa nel rapporto tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese, che mira a semplificare le relazioni tra questi soggetti, rendendole più efficienti, chiare e meno costose.

L'articolo 38, comma 3, lett. c) stabilisce testualemente:
"Con un apposito regolamento ... si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive ... in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
( .... )
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico"
.

L'articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 159/2010 definisce le «agenzia per le imprese» "il soggetto privato accreditato ( .... ) che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attivita' di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa".

La definizione più aderente per le Agenzie delle imprese, è quella di enti tecnici di assistenza, che svolgono funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi.
Compiti specifici potrebbero essere, perciò, l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi, da esercitare in forma di impresa.
Si tratta di una definizione assai ampia, che investe sia il concetto di istruttoria che quello di asseverazione.
La Pubblica Amministrazione dovrebbe, gradualmente, ritirarsi dal contatto diretto con l’utenza, costituita sia dai cittadini che da imprese, per rafforzare la rete di sportelli unici, che raccordino le diverse amministrazioni ed operino in simbiosi con le “Agenzie per le imprese”.
Gli sportelli unici per le attività produttive, manterrebbero, inizialmente, le funzioni svolte sino ad oggi, salvo agire solo da contatto con le agenzie per le imprese, ove questa modalità risultasse di “successo”.
Le “Agenzie per le imprese” agirebbero in veste di strumenti pro-attivi della Pubblica Amministrazione, sulla base di quanto sarà previsto negli appositi decreti di attuazione della legge in questione.
Sarebbero, perciò, vere e proprie società di servizi, con un adeguato capitale e con tutele assicurative obbligatorie nei confronti della clientela, che verranno definite nell'apposito regolamento.

E’ utile evidenziare i punti di forza dell’istituzione dell’agenzia per le imprese:
♦ Liberare la Pubblica Amministrazione da compiti di istruttoria ed assistenza informativa in merito alla compilazione, predisposizione ed asseverazione di modulistica relativa a procedimenti amministrativi;
♦ Sollevare la Pubblica Amministrazione dal compito di verifica formale della documentazione necessaria alla predisposizione e definizione di uno o più procedimenti amministrativi;
♦ Avviare un processo che porti ad una completa informatizzazione dei procedimenti, utilizzando le capacità tecnologiche delle “Agenzie per le imprese”;
♦ Mantenere in capo alla Pubblica Amministrazione solo poteri di controllo, di sanzione e di eventuali autorizzazioni, ma solo quando ritenuto indispensabile;
♦ Consentire agli utenti (imprenditori) di scegliere liberamente l’agenzia di cui servirsi, sulla base della convenienza ed in ordine alla qualità del servizio offerto;
♦ Utilizzare le “Agenzie per le imprese” in funzione di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
♦ Servirsi delle Agenzie per le imprese allo scopo di aggregare l’offerta di servizi esistente nel territorio di riferimento, ma anche per effettuare un costante confronto con la Pubblica Amministrazione sul terreno del miglioramento dei rapporti burocratici;
♦ Stimolare la concorrenza nel campo dei servizi alle imprese, con effetti diretti sui costi degli stessi;
♦ Attuare la direttiva europea sui servizi, favorendo una migliore organizzazione degli “sportelli unici per le attività produttive”.


2. Pubblicato il regolamento che detta i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 (Supplemento Ordinario n. 227), sono stati pubblicati due regolamenti che riguardano, rispettivamente:
- i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese (D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159),
- la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
.


2.1. Le Agenzie per le imprese - Natura giuridica e funzioni (art. 2)

All'art. 2 del D.P.R. n. 159/2010 si stabilisce che le Agenzie per le imprese sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria.
l'accreditamento ai sensi del presente regolamento. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:
a) organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;
b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
d) centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza
.

Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attivita di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.


2.2. La richiesta di accreditamento e i requisiti generali richiesti (artt. 3 e 4)

Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento, presentano istanza al Ministero dello Sviluppo Economico. L'istanza:
1) dovrà contenere l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare;
2) dovrà essere corredata :
a) della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al regolamento, nonche',
b) della copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso
.
La garanzia e' prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale impresainungiorno, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali e' stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' di impresa.

Con l'obbiettivo di consentire agli eventuali interessati una valutazione dell'iter da seguire e dei requisiti necessari per l'attivazione della procedura di accreditamento per le agenzie per le imprese, nel sito impresainungiorno.gov.it è disponibile il fac-simile del modulo per la richiesta di accreditamento per le Agenzie per le imprese e la relativa documentazione illustrativa.

Si ricorda che l'istanza per l'accreditamento è soggetta al pagamento di una TARIFFA stabilita con il decreto del 31 Marzo 2011 , emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Vedi il succesivo Punto 2.3.).

. Se vuoi scaricare il fac-simile del modulo per l'istanza di accreditamento, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla procedura informatica per l'accreditamento, clicca QUI.


2.3. Importi della TARIFFE dovute per le istanze e le comunicazioni relative all'accreditamento

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finaze del 31 marzo 2011 sono stai stabiliti gli importi delle tariffe dovure per le istanze e le comunicazioni relative all'accreditamento per lo svolgimento dell'attività di Agenzia per le imprese.

Le tariffe sono versate al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento o della comunicazione relativa, salvo la tariffa annuale di mantenimento da versare entro il 31 dicembre di ciascuna annualità successiva a quella di accreditamento.

Gli importi delle tariffe sono soggetti a revisione al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni biennio successivo.
Il testo del decreto con la tabella degli importi viene riportato nei Riferimenti normativi


2.4. Attivita' di vigilanza e controllo (art. 5)

La vigilianza sulle Agenzie spetta al Ministero dello Sviluppo Economico.


3. 21 FEBBRAIO 2013 - AL VIA LE PRIME AGENZIA PER LE IMPRESE

3.1. La nascita delle prime Agenzie per le imprese con sedi operative nelle Marche e nel Veneto

La prima Agenzia per le imprese aprirà le sue sedi territoriali nelle Marche e in Veneto.
Il via libera all’attivazione del nuovo tipo di organismo – volto a facilitare e snellire lo svolgimento di adempimenti burocratici per le PMI - è stato dato il 21 febbraio 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dopo una riunione con le prime due Regioni interessate.
L’Agenzia è stata promossa da Confcommercio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 20 marzo 2013, pubblicato il 5 aprile 2013 sul portale www.impresainungiorno.gov.it, ha accreditato la Società UNITER Srl, con sede legale in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, n. 2, per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese, relativamente agli ambiti territoriali della Regione Marche e della Regione Veneto, con riferimento ai settori: commercio all'ingrosso, al dettaglio, intermediari del commercio, alberghi, ristoranti e bar.

Le Agenzie per le imprese sono state previste dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e successivamente disciplinate dal regolamento n. 159 del 9 luglio 2010.
Si tratta di organismi privati, promossi in genere dalle associazioni imprenditoriali, che possono svolgere direttamente attività amministrative, facendo le veci delle diverse amministrazioni coinvolte (ad esempio, delle Aziende sanitarie locali, dei Vigili del Fuoco e, in particolare, dei Comuni).
L’attività delle Agenzie potrà essere svolta solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dietro proposta delle Regioni territorialmente competenti.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito della società UNITER Srl, clicca QUI.


Con un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2013, "La società a responsabilità limitata Uniter, con sede legale in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, partita iva 08622571001, con decreto direttoriale del 20 marzo 2013 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio provvisorio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 negli ambiti territoriali della Regione Marche e della Regione Veneto, con riferimento al settore EA n. 29a: commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio e al settore EA n. 30: alberghi, ristoranti, bar.
Il decreto di accreditamento ha la validità di un anno a decorrere dal 5 aprile 2013 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed e' efficace dalla medesima data"
.


3.2. SETTEMBRE 2014 - Elenco delle Agenzie accreditate

A settembre 2014, le Agenzie per le imprese accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono cinque:
1) UNITER Srl, costituita da Confcommercio, operante in Lombardia, Marche e Veneto;
2) CAF CNS Srl, operante in Marche, Lazio e Veneto;
3) AGENZIA PER LE IMPRESE CONFARTIGIANATO Srl, operante in Marche, Veneto, ;Lombardia e Lazio;
4) CAAF SICUREZZA FUISCALE Srl, costituita da Confesercenti, operante nel Lazio;
5) AGENZIA NAZIONALE PER LE IMPRESE DEI PROFESSIONISTI Srl, ovvero AGIPRO, operante in Lombardia e Piemonte.


4. 3 SETTEMBRE 2014 - L. N. 116/2014 - Dettate nuove disposizioni - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico indirizzata ai SUAP

4.1. Le nuove disposizioni dettate dalla L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014

L’art. 19-bis, della L. n. 116 del 11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 ha introdotto, in materia di Agenzie per le imprese, novità rilevanti.
Per comodità, si riporta il testo integrale del citato articolo:
Art. 19 bis - Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese
1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;
b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempli, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.
3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».
4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



4.2. I chiarimenti pervenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 3 settembre 2014, Prot. n. 151561, inviata agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), ha fornito chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle "dichiarazioni di conformità" da parte delle Agenzie per le imprese e sulle funzioni svolte dalle stesse Agenzie anche alla luce di quanto disposto dal sopra citato art. 19-bis della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014.
La nota ministeriale fa riferimento, in particolare, a due precise disposizioni: quella di cui al comma 1, lett. a) e quella di cui al comma 3, dell’art. 19-bis.
Al comma 1, lett. a), viene previsto che “i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità”.
Nel successivo comma 3, apportando l’ennesima modifica all’art. 19 della L. n. 241/1990, si stabilisce che, nel caso di SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le imprese del tipo di cui alla lett. a), del comma 2, dell’art. 2, del D.P.R. n. 159/2010, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Nella citata nota il Ministero, richiama la nuova normativa sopra riportata e sostiene che in presenza della dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le imprese, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio di un’attività d’impresa, non è più ammissibile una eventuale attività “inibitoria o riparatoria” da parte dell’amministrazione competente su una eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti già verificati da parte dell’Agenzia per le imprese.

I Comuni, appartenenti alle Regioni nei cui ambiti territoriali sono legittimate ad operare le Agenzie accreditate, devono provvedere, quindi, ad adattare i propri portali ed il proprio sistema telematico per il traffico di dati prevedendo la possibilità per le imprese di optare, in alternativa all’invio telematico al SUAP, per l’invio telematico all’Agenzia presente nel territorio.
Come? Inserendo, nella sezione dedicata al SUAP indicata nell’istanza di accreditamento del medesimo presentata al Ministero dello Sviluppo Economico, l’informazione relativa alla circostanza della esistenza nell’ambito territoriale di riferimento di Agenzie per le imprese accreditate (con relative denominazioni, servizi prestati, eventuali costi da sostenere, ecc.).

I SUAP, a loro volta, dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici in grado di consentire che le dichiarazioni di conformità possano essere trasmesse telematicamente in maniera corretta ed efficace da parte delle Agenzie per le imprese al SUAP e possano essere inserite nel Portale www.impresainungiorno.it.
Nello specifico, il Ministero di riferisce ai Comuni che hanno già reso pienamente operativa la possibilità di inoltrare la SCIA utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta che risponde alle caratteristiche tecniche stabilite dal D.P.R. n. 160. A questi Comuni il Ministero segnala l’opportunità di adottare un sistema di opzione informatico riservato alle Agenzie per le imprese, nel quale possano transitare le dichiarazioni di conformità dalle medesime rilasciate, in considerazione della circostanza che in tal caso è già stata verificata la completezza formale e la correttezza sostanziale della SCIA e dei relativi allegati.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 241/1990, clicca QUI.


5. MARZO 2016 - AGENZIE PER LE IMPRESE - Requisiti inerenti l’attività per cui è richiesto l’accreditamento - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n. 90653 de 31 marzo 2016, emanata in risposta a dei precisi quesiti posti da una Regione, reca chiarimenti in merito ai limiti e alle modalità di esercizio dell’attività degli organismi denominati “Agenzie per le imprese” ai sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. n. 159 del 2010.
Cinque sono i punti fondamentali che vengono chiariti.
1. Dalla lettura combinata di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, e dall’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 159 del 2010, la dichiarazione di conformità, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, assume valore di titolo abilitativo non dal momento dell’emissione da parte dell'Agenzia per le imprese, ma dal momento della presentazione della dichiarazione medesima al SUAP competente per territorio.
Quanto sopra, peraltro, è confermato sia dal disposto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nel caso di intervento dell’Agenzia per le imprese, è "corredata" anche dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia medesima, sia dal disposto del comma 2 del medesimo articolo 19 che prevede espressamente che “l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente” e al SUAP competente per territorio.

2. A seguito della presentazione al SUAP della dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese, la medesima, ad avviso del Ministero, continua ad essere interlocutore del SUAP, nel caso in cui si verifichi la necessità di richiedere integrazioni o conformazioni o di assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo ovviamente la necessità di informare direttamente anche l’impresa per i provvedimenti urgenti e ad effetto immediato. Pertanto, la predetta funzione di raccordo e di interlocuzione deve essere svolta dall'Agenzia anche nel prosieguo del procedimento, per consentire un corretto flusso informativo tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento e l’azienda.

3. L’Agenzia per le imprese, ai sensi della disciplina vigente, è tenuta ad attestare la presenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l’avvio di una attività. Ciò significa che, oltre che alle verifiche formali, deve accertare che i medesimi requisiti e presupposti rispondano a quanto espressamente previsto dalle normative, anche locali, in relazione alla specifica tipologia di attività che l’impresa intende esercitare, anche nel caso di quelli riferibili ai locali nei quali intende operare.

4. Sulla scorta di quanto previsto dall'art, 19, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla dichiarazione di conformità dell'Agenzia per le imprese, il SUAP dell’amministrazione competente è tenuto a trasmettere in via telematica la SCIA alle altre amministrazioni ed agli altri uffici competenti, in conformità all'articolo 12, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 160 del 2010.

5. Con riferimento alla circostanza, introdotta successivamente alla normativa sull'accreditamento delle Agenzie per le Imprese (sia di tipo A che di tipo B) inerente la possibilità da parte dell'impresa dichiarante, di presentare la SCIA con "richiesta contestuale di atti presupposti" (al momento possibile per le scia edilizie di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001), il Ministero ha ritenuto di precisare che tale possibilità non sia consentita alle Agenzie, essendo riferita esclusivamente ad interventi conformi alle previsioni agli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente (ivi comprese le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire).
La realizzazione dell’intervento quindi, pur se assoggettabile a SCIA, non può essere in ogni caso considerato sufficiente di per sé a consentire l’avvio dell’attività di impresa, rappresentando semmai un atto presupposto e quindi un endoprocedimento.
Il testo della risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. DIRITTI DI ISTRUTTORIA dovuti ai SUAP - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 8 ottobre 2014, Prot. n. 0175214, su esplicito quesito posto da un Comune, ha affrontato la questione della esigibilità o meno, da parte dei SUPA, di diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza.
Il Ministero parte da quanto affermato all'art. 4, comma 13 del D.P.R. n. 160/2010:
"13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso".

Secondo il Ministero la locuzione "compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, costituirebbe legittimo fondamento della previsione e riscossione di diritti connessi all'attività del SUAP.

Il Ministero richiama inoltre l'art. 13 dell'Allegato al citato D.P.R. n. 160/2010, dove si prevede che gli utenti possano effettuare il pagamento "per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP" tramite il sistema che consente di effettuare i versamenti ai SUAP in modalità telematica relativamente a:
- imposte (imposta di bollo virtuale);
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- Diritti di segreteria.

Tuttavia il Ministero tiene a precisare che il citato articolo non menziona una specifica possibilità di introito per l'attività posta in essere dal SUAP, ma indica solo imposte, tasse e diritti.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimento normativi.


IL PORTALE IMPRESAINUNGIORNO

Il portale www.impresainungiorno.gov.it è il sistema nazionale a supporto della rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) e rappresenta il punto unico di contatto (PSC) previsto dalla Direttiva Servizi (Direttiva 123/2006/CE ).

Il portale non è ancora attivo con la sua piena funzionalità poiché la legge di riforma degli sportelli unici ha appena concluso il suo iter operativo, con la pubblicazione dei due regolamenti, tuttavia le funzioni di Punto unico di contatto sono già attive grazie ad un Contact Center predisposto per ricevere e-mail con richieste di informazioni su come svolgere attività di prestatore di servizi.

Il portale si rivolge ai prestatori di servizi (titolari di aziende e imprenditori) di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea che intendano svolgere la loro attività in Italia.
Allo stesso modo si rivolge ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che volessero operare in altri paesi dell’Unione Europea.

Il portale «impresainungiorno»
a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività;
b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP.
L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese, versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale;
e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti.

. Se vuoi accedere al portale, clicca QUI.


LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Mentre ancora di parla del progetto "impresa in un giorno" e si studiamo i progetti di riforma dello sportello unico, parte "l’impresa in un giorno" con la Comunicazione Unica (ComUnica).
Dal 1° aprile 2010, le comunicazioni di avvio dell'impresa dovranno essere presentate unicamente per via telematica o su supporto informatico all'ufficio del Registro delle imprese, attraverso ComUnica.
ComUnica diventerà obbligatoria e sarà l’unico strumento che tutte le imprese (comprese quelle individuali) dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività:
- al Registro delle imprese,
- all'Agenzia delle Entrate,
- all'INPS,
- all'INAIL
- all'Albo artigiani,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Soiciali
.

Prevista dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, la "Comunicazione Unica" riguarderà gli oltre 6 milioni di imprese attualmente esistenti in Italia e tutti coloro che, dal 1° aprile 2010, intenderanno aprire una qualunque iniziativa economica in forma d`impresa.
La Comunicazione Unica - ormai nota a tutti gli operatori professionali come "ComUnica" - è la procedura attraverso la quale le nuove imprese potranno essere operative in un giorno e assolvere, al massimo in sette giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato indirizzato (per via telematica o su supporto informatico), alla sola Camera di Commercio competente per territorio.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Comunicazione Unica, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi scaricare il SUAP - Manuale operativo, predisposto da InfoCamere, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Segnalazione Certificata di Inizio attività - SCIA, clicca QUI.

. Se vuoi accedere all'elenco nazionale SUAP, clicca QUI.


1. GLI SPORTELLI UNICI NELLA COMUNITA' EUROPEA

Operate nel settore dei servizi e volete intraprendere un'attività in un altro paese dell'UE?
Grazie alla direttiva sui servizi, in ogni Stato membro sono stati istituiti degli "sportelli unici" che consentono ai prestatori di servizi di svolgere le formalità amministrative per via elettronica quando intendono operare in un altro paese europeo.
Tramite il portale della Commissione europea si può facilmente contattare gli sportelli unici dei vari Stati membri, nonché:
- ottenere tutte le informazioni sulle procedure da seguire per la vostra attività specifica;
- adempiere tutte le formalità necessarie per svolgere la vostra attività senza dovervi rivolgere di volta in volta a tutta una serie di amministrazioni;
- sbrigare le pratiche necessarie per via elettronica.

. Se vuoi accedere al portale della Commissione europea e contattare gli sportelli unici degli Stati membri, clicca QUI.


Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, due schemi di regolamento recanti la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico per le attività produttive e i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.

- Si riporta il testo di una scheda elaborata dal Ministero per la Semplificazione Normativa, dal titolo:
. Lo sportello unico per le attività produttive.


2. CODICE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Con l'entrata in vigore della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, ha ripreso il cammino della riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), a dieci anni dall'istituzione (avvenuta con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998).
Gianluigi Spagnuolo (dal 1999 Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Oleggio (NO) e Associati), in questo studio ritiene utile fornire agli operatori (responsabili di Sportello, professionisti) il quadro normativo complessivo relativo allo Sportello Unico, dalla Legge e dal Regolamento citati alle altre principali norme statali (e comunitarie) vigenti e non ancora in vigore che vi fanno riferimento:
– attraverso un indice ragionato, che raggruppa le norme per temi omogenei: i principi guida, i principi organizzativi, il procedimento unico, la Conferenza di Servizi, la dichiarazione di inizio attività, la riforma dello Sportello Unico;
– evidenziando il termine all'interno dei testi normativi, per rendere più agevole rintracciare i riferimenti allo Sportello
.

- Si riporta il testo dello studio curato da Gianluigi Spagnuolo, dal titolo:
. Codice dello Sportello Unico per le Attività Produttive.


3. INDIRIZZI PER RIFORMARE LA DISCIPLINA DEL SUAP

Proponiamo un altro articolo di Claudio Facchini (dirigente del settore sviluppo economico del Comune di Faenza) nel quale vengono illustrati gli indirizzi per riformare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive dettati dalla legge n. 133/2008.

- Si riporta il testo dello studio curato da Claudio Facchini, dal titolo:
. "Impresa in un giorno": indirizzi per la riforma dello sportello unico.


4. DICEMBRE 2012 - RELAZIONE DEL CNEL SULLO STATO DELL'ARTE DEL SUAP

L’attuazione delle regole in materia di attività produttive e le prospettive di riforma del quadro normativo. E’ questo il titolo della Relazione annuale (2012) al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, predisposta dal CNEL.

Nella relazione viene ribadito che il SUAP è il “procedimento dei procedimenti".
Una tale impostazione sembra non lasciare alcun margine di dubbio: salvo le deroghe espresse, tassativamente elencate all’art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 160/2010, tutti i procedimenti in materia di attività produttive devono passare per il SUAP, che è l’interfaccia unico, anche per quei procedimenti inerenti la competenza delle Amministrazioni che tutelano interessi sensibili, quali: l’ambiente, il paesaggio e il territorio, il patrimonio storico‐artistico, la salute e la pubblica incolumità.
Lo sportello quindi coordina le diverse fasi procedimentali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutti gli altri enti coinvolti, che esercitano le rispettive competenze all’interno del procedimento unico ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 160/2010.

Nella relazione si evidenzia, inoltre, che diverse sono le criticità che l’attuazione della nuova disciplina del SUAP ha messo in luce; tra esse, quelle più rilevanti e comuni nelle realtà in cui lo sportello non è pienamente operativo possono essere:
- la mancanza di un’adeguata formazione dei pubblici funzionari incaricati delle relative competenze gestionali;
- le difficoltà legate alla telematizzazione dei procedimenti, spesso carente o incompleta e che, in alcuni casi, non consente il completamento online delle procedure;
- l’incompiuta standardizzazione dei moduli e dei procedimenti;
- le difficoltà di raccordo ed interazione con gli enti terzi per le problematiche derivanti dall’armonizzazione degli endoprocedimenti con il procedimento unico a causa delle normative settoriali non compatibili con le procedure e le tempistiche del Dd.P.R. n. 160/2010; - le difformità tra gli strumenti informatici utilizzati dai SUAP rispetto a quelli dei soggetti responsabili degli endoprocedimenti, quali ASL, Vigili del fuoco, ARPA, Provincia, Questura, Prefettura, Parchi e quant’altro
.

Le criticità accennate possono essere affrontate attraverso puntuali modifiche alla normativa attuale al fine di migliorarla senza pretendere una radicale riforma, che richiederebbe di reimpostare i sistemi gestionali, rischiando di compromettere i risultati finora raggiunti e recando un aumento dei costi e dei tempi di attuazione.
Senza contare che ulteriori ritardi al funzionamento del SUAP non possono essere tollerati visto il ruolo cruciale che le recenti riforme conferiscono a tale strumento e le aspettative riposte nella sua effettiva operatività.
In particolare, si potrebbe concentrare l’attenzione sulla riforma del procedimento unico, definendo in modo più dettagliato la disciplina contenuta nell’art. 7 del D.P.R. 160/2010, favorendo il coordinamento con le normative di settore e prevedendo che la conferenza di servizi sia unica e comprenda tutte le altre da esse prescritte.
Sarebbe utile, inoltre, “legificare” il ruolo di autorità procedente del SUAP, a cui dovrebbero essere espressamente conferite le relative competenze, vale a dire: il ricevimento della documentazione, la gestione dei procedimenti, la convocazione dell’unica conferenza di servizi, il rilascio dell’atto unico di autorizzazione; nel contempo ribadendo l’esclusiva competenza di merito degli altri enti coinvolti nel procedimento per il rilascio dei rispettivi atti istruttori.
La gestione in forma associata dei comuni consentirebbe, inoltre, di superare le difficoltà operative.
Al fine di incentivare la realizzazione di associazioni, si potrebbe riconoscere all’organizzazione e alla gestione del SUAP, il rango di “funzione fondamentale” dei comuni, aggiungendo una lettera all’elenco dell’art. 14, comma 27, D.L. n. 78/2010, nonché rendere effettiva l’obbligatorietà della forma associata, per i comuni con una certa soglia di abitanti, delle funzioni relative alla gestione delle infrastrutture tecnologiche, della rete dei dati, delle banche dati e degli applicativi software necessari al funzionamento del SUAP associato e alla formazione, sia amministrativa che informatica, dei funzionari pubblici incaricati.

Oltre al miglioramento degli istituti presenti per consentire una maggiore funzionalità ed efficacia alle normative sullo start up, è stata di recente rilanciata la proposta di istituire un “tutor d’impresa” disciplinandone espressamente l’attività all’interno della disciplina del SUAP. A tal fine, si promuove la collocazione del tutor presso le strutture “terminali” della PA per tutte le vicende amministrative d’interesse delle imprese e relative ai procedimenti complessi, identificandolo con il responsabile del SUAP o con un altro soggetto da questo incaricato.
Il tutor dovrebbe rappresentare il trait d’union tra PA e imprese (e Agenzie per le imprese qualora verranno istituite) nell’ambito dei procedimenti autorizzatori al fine di supportare le amministrazioni, far funzionare i meccanismi procedimentali, curare il rispetto dei tempi e delle comunicazioni, anche in conferenza di servizi, assistere e tenere costantemente informate le imprese nel corso di tutta la procedura.
In particolare, si prevede una forma di assistenza all’impresa volta a comprenderne le esigenze, a garantire l’accesso immediato alle informazioni necessarie, anche tecnico-professionali, a coordinare costantemente i rapporti con i servizi interni e le conferenze che si attivano con gli stessi, a presidiare costantemente l’avanzamento della pratica, ad essere motore del procedimento, ad accertare se il servizio prestato sia risultato adeguato alle aspettative del cittadino/imprenditore/professionista (svolgere cioè indagini di customer satisfaction) e, in sostanza, ricercare le procedure più semplici e brevi creando l’ambiente ottimale per favorire lo sviluppo economico locale.

. Se vuoi scaricare il testo della relazione del CNEL, clicca QUI.


5. LUGLIO 2014 - RELAZIONE DEL CNEL SULLO STATO DELL'ARTE DEL SUAP

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro - Commissione istruttoria Politiche Sociali e della Pubblica Amministrazione (V) ha elaborato la "Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini".

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, clicca QUI.


6. LUGLIO 2015 - STUDIO DELLA CE SULLA PERFORMANCE DEGLI SPORTELLI UNICI

Il 30 giugno 2015 la Commissione europea ha pubblicato uno studio sulla performance degli sportelli unici previsti dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (“Direttiva Servizi”).
Tale studio si compone di un Report sulla situazione generale nell’Unione europea e di 28 documenti che descrivono la situazione per ognuno degli Stati membri, più 3 documenti relativi ai paesi dell’EEA (European Economic Area): Norvegia, Islanda e Lichtenstein.

La Direttiva Servizi impone ad ogni Stato membro la creazione, a partire dalla fine del 2009, di sportelli unici, cioè di portali di e – government che forniscono agli utenti le informazioni sui requisiti amministrativi relativi ad una data prestazione di servizi e la possibilità di espletare on line tutte le formalità per l’accesso e l’esercizio di tale prestazione.
Nel 2013, la Commissione e gli Stati membri hanno elaborato la Carta degli Sportelli Unici, per cercare di renderli più rispondenti ai bisogni dei prestatori di servizi e per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà incontrate nella loro istituzione.
La Carta fissa quattro criteri per valutare e comparare gli sportelli unici:
1) qualità e disponibilità delle informazioni,
2) operatività delle procedure elettroniche,
3) accessibilità per gli utenti transfrontalieri ,
4) facilità di utilizzo
.

Per quel che riguarda la situazione generale nell’Unione europea, il rapporto della Commissione mostra che la performance degli sportelli unici rispetto ai criteri sopra indicati è media (54%) e che ci sono ampi margini di miglioramento. In particolare, la performance migliore è raggiunta riguardo all’operatività delle procedure elettroniche e alla facilità di utilizzo (61%) e quella peggiore riguardo all’accessibilità delle informazioni da parte degli utenti transfrontalieri (41%) per ragioni sia tecniche che linguistiche.
Inoltre, risultano maggiormente disponibili le informazioni di carattere generale, relative ad esempio alla registrazione dell’impresa e alla fiscalità, rispetto alle informazioni settoriali, relative alle licenze e ai permessi. Infine, gli sportelli unici risultano avere performance migliori sulle informazioni relative ai requisiti volontari rispetto a quelle relative ai requisiti obbligatori imposti dalla Direttiva Servizi.

Per quel che riguarda l’Italia, il documento mostra una qualità dello sportello unico superiore alla media. In particolare, lo sportello unico italiano ottiene buoni risultati in termini di:
i) qualità delle informazioni fornite, sia sui requisiti generali che su quelli specifici;
ii) possibilità di completare interamente le procedure online, anche quando si è reindirizzati su altri siti;
iii) qualità del servizio di assistenza
.
Lo sportello unico italiano, invece, ha una performance piuttosto bassa in termini di accessibilità da parte degli utenti esteri anche perché il sistema non riconosce le identità digitali e le firme elettroniche degli altri Stati membri. Il portale, inoltre, sembra essere poco intuitivo e sono stati segnalati problemi tecnici.

Il documento formula anche alcune raccomandazioni all’Italia per migliorare la qualità dello sportello unico.
Innanzitutto, vista la molteplicità delle autorità coinvolte nella gestione e nello sviluppo dello sportello unico, raccomanda di individuare un solo soggetto responsabile.
In secondo luogo, le informazioni dovrebbero essere meglio organizzate sulla base del ciclo di vita dell’impresa e dovrebbero essere supportate da strumenti di navigazione efficaci.
Inoltre, dovrebbe essere migliorata l’accessibilità da parte degli utenti esteri, in particolare, rendendo il portale compatibile con i sistemi di identità digitale e firma elettronica degli altri Stati membri.
Infine, il sito potrebbe essere reso più facile da usare strutturando meglio le informazioni e raccogliendo in modo continuativo i commenti degli utenti.
(Fonte: ASSONIME)

. Se vuoi scaricare il testo del REPORT FINALE sulla situazione generale nell’Unione europea, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del DOCUMENTO RELATIVO ALL'ITALIA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della CARTA DEGLI SPORTELLI UNICI, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (Per l’abrogazione di tale decreto è necessario rifarsi a quanto stabilito nei commi 1 e 2, dell’art. 12, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160).

. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159: Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 - ALLEGATO.

. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - ALLEGATO.

. Ministero per la Semplificazione Normativa - Nota del 12 novembre 2010, Prot. 0001772: Richiesta di parere interpretativo del comma 3, dell'articolo 5, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

. Ministero per la Semplificazione Normativa - Nota del 12 gennaio 2011, Prot. 0000040 P-2.65.1.6.1: Competenze delle Camere di Commercio nel procedimento del SUAP.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la semplificazione normativa - Circolare del 25 marzo 2011, Prot. 0000571: D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Sportello Unico Attività Produttive.

. D.M. 31 marzo 2011: Determinazione delle tariffe a carico delle Agenzie per le imprese per la copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9.7.2010, n. 159.

. Ministero dello sviluppo economico e Ministero per la semplificazione normativa - Circolare del 28 settembre 2011, Prot. 0001431: D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Sportello Unico Attività Produttive.

. D.M. 10 novembre 2011: Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 3 settembre 2014, Prot. n. 0151561: D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 - "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" - Modalità di trasmissione delle dichiarazioni di conformità al SUAP.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 8 ottobre 2014, Prot. n. 0175214: Richiesta parere in ordine alla possibilità di esigere "diritti di istruttoria" in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza del SUAP.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 90653 del 31 marzo 2016: Decreto del Presidente della Repubblica 159/2010. Istanza di accreditamento definitivo dell'Agenzia per le imprese Confartigianato S.R.L. per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al Decreto. Richiesta dì chiarimenti.



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Pubblicato su: 2010-01-11 (13499 letture)

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