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COMUNICAZIONE UNICA - IMPRESE ARTIGIANE E COMUNICAZIONE UNICA - COMUNICASTARWEB - ADEMPIMENTI E PROBLEMATICHE CONNESSI - IMPOSTA DI BOLLO - DIRITTI DI SEGRETERIA





ULTERIORI NOVITA’ CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE UNICA

1. IMPRESE INDIVIDUALI - DALLE CAMERE DI COMMERCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE GRATUITO

Con l’entrata in vigore del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 agosto 2007, dal 12 settembre 2007 è stata estesa alle imprese individuali che richiedono l’iscrizione al Registro Imprese la gratuità del rilascio del dispositivo di firma digitale.


2. IMPRESE INDIVIDUALI - FISSATA LA MISURA DEL BOLLO TELEMATICO

Il comma 10 dell’art. 9, del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazione, dalla legge n. 40/2007, prevede, inoltre, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, stabilisca la misura dell’imposta di bollo per le imprese individuali che intendano procedere all'invio telematico delle pratiche.

A ciò ha provveduto la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), stabilendo, all'art. 1, comma 205, quanto segue.
"205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50» "

Pertanto - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentate da imprese individuali per via telematica al Registro delle imprese è stata fissata in 17,50 euro.


3. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - OBBLIGO DELL'UTILIZZO

Per la Comunicazione Unica le Camere di Commercio e gli altri Enti coinvolti adottano la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il Punto 5 del modello di Comunicazione Unica prevede l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per il recapito di tutta la documentazione amministrativa relativa a tutti i procedimenti attivati, sia di competenza del Registro delle imprese, che degli altri Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL).
Nel caso l’impresa non disponga già della Posta Elettronica certificata, potrà richiedere l’attivazione direttamente con il modello di ComUnica.
Le Camere di Commercio, per facilitare le imprese nella compilazione della Comunicazione Unica, mettono a loro disposizione, una casella di Posta Elettronica Certificata, detta LegalMail, che verrà rilasciata gratuitamente per un anno.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Posta Elettronica Certificata, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere le modalità per la richiesta di una propria casella di Posta Elettronica Certificata, clicca QUI.

. Se vuoi avere tutte le informazioni sulla LegalMail, clicca QUI.


4. ATTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SOLO IN FORMATO PDF/A

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle Imprese” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) prevede l’obbligo di allegare alle istanze al Registro delle Imprese un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto.
Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del citato decreto), tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, dovranno essere conformi allo standard PDF/A (Portable Document Format for Archive).

. Se vuoi avere tutte le informazioni sull'utilizzo del formato PDF/A, clicca QUI.


5. COMUNICAZIONE UNICA E IMPOSTA DI BOLLO

Per la presentazione della Comunicazione Unica al Registro delle imprese, in via telematica o su supporto informatico, è dovuta l'imposta di bollo.
L’articolo 1 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante l’indicazione degli atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, al comma 1-ter, prevede, infatti, quanto segue:
“Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto:
a) se presentate da ditte individuali: Euro 17,50;
b) se presentate da società di persone: Euro 59,00;
c) se presentate da società di capitali Euro: 65,00”.

La presentazione all’ufficio del Registro delle imprese, in modalità telematica o su supporto informatico, della Comunicazione Unica di cui all’articolo 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. n. 40/2007, è soggetta unicamente all’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa Parte Prima annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, nelle misure come sopra riportate.

Di conseguenza, per i seguenti adempimenti assolti con la Comunicazione Unica (art. 5 D.P.C.M. 6 maggio 2009):
• dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva;
• domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro imprese e nel REA;
• domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
• domanda d'iscrizione, variazione e cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS;
• domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
• domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'Albo delle imprese artigiane,
è dovuto unicamente il bollo previsto per gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine (art. 1 Tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972).

Una particolare problematica riguarda le imprese artigiane le quali, con la Comunicazione Unica verranno iscritte al Registro delle imprese e solo successivamente, a seguito di ulteriori adempimenti, potranno chiedere, con lo stesso mezzo telematico, l’iscrizione nell’Albo delle imprese artigiane.
Con la Comunicazione Unica gli artigiani scontano il bollo solo per la presentazione, in via telematica o su supporto informatico, del modello "ComUnica" al Registro delle imprese.
L'imposta non si applica, invece, sulla successiva pratica diretta a ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani, che rappresenta una mera integrazione documentale al primo invio.
Non sono assoggettati al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell'introduzione della Comunicazione Unica erano esenti dall'imposta, come la richiesta di attribuzione della partita Iva e gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Il chiarimento è arrivato dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010, in risposta a un interpello con cui la Regione Marche chiedeva di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, della Comunicazione Unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane.
L'Agenzia sostiene che "nel momento in cui il richiedente, già iscritto al Registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima Comunicazione Unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all’Albo imprese artigiane, all’INPS ed eventualmente all’INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all’imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente Comunicazione Unica già assoggettata all’imposta di bollo di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642".

. Se vuoi scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, clicca QUI.


6. COMUNICAZIONE UNICA E DIRITTI DI SEGRETERIA

La Comunicazione Unica non prevede nessun ulteriore diritto di segreteria se non quelli già previsti per l'invio delle pratiche al Registro delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 12 aprile 2010, Prot. 0026649, è intervenuto in merito ai diritti di segreteria dovuti nel caso della Comunicazione Unica precisando che tali diritti non sono dovuti nel caso in cui:
a) la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale o fiscale;
b) l’impresa che, solo per effetto della Comunicazione Unica e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese sia stata iscritta come INATTIVA, presenti successivamente la dichiarazione di inizio attività.

Nel primo caso, non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto le domande transitano semplicemente per il Registro delle imprese senza produrre specifiche attività istruttorie nè oneri significativi a carico del Registro delle imprese.
Nel secondo caso, non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto la dichiarazione di inizio attività presentata successivamente dall'impresa si configura come una integrazione documentale ad una precedente Comunicazione Unica per la quale è già stato pagato il diritto di iscrizione.
Il secondo caso riguarda, infatti, l'ipotesi in cui le imprese che, solo per effetto della Comunicazione Unica e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, vengono iscritte come INATTIVE e che devono necessariamente presentare successivamente la dichiarazione di inizio attività.
In questo caso, il Ministero, seguendo la stessa linea proposta dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 24/E del 29 marzo 2010 in materia di imposta di bollo, ritiene che la dichiarazione di inizio attività non debba essere assoggettata al pagamento di alcun diritto di segreteria, in quanto la stessa si configura come una integrazione documentale ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria.
Il Ministero precisa, infine, che tali orientamenti saranno oggetto di apposite annotazioni nel prossimo decreto che fisserà gli importi dei diritti di segreteria.

. Se vuoi scaricare il testo della Nota ministeriale, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti presso il Registro delle imprese, clicca QUI.


7. FEDRAPLUS - OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DELLA VERSIONE 6.5

Secondo quanto stabilito con il D.M. 24 novembre 2009, che ha apportato delle integrazioni alla nuova modulistica Registro delle imprese approvata con il DM 14 agosto 2009, partire dal 16 febbraio 2010 non saranno più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008 e, pertanto, gli uffici del Registro imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate ulitilizzando detti programmi informatici.
Per recepire le varie modifiche introdotte dai due decerti appena citati, InfoCamere ha predisposto la versione di FedraPlus 6.5, il cui utilizzo sarà, pertanto, obbligatorio a decorrere dal 16 febbraio 2010.
Si informa che la versione di FedraPlus 6.5.1 è disponibile dal 22 gennaio 2010.

. Se vuoi conoscere tutte le varie novità introdotte nelle successive release di FedraPlus, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento della nuova modulistica Registro imprese, clicca QUI.


8. COMUNICAZIONE UNICA - VERIFICA DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

8.1. Ricevimento della Comunicazione Unica - Condizioni di ricevibilità

Secpndo quanto disposto dall'art. 10, del D.P.C.M.- 6 maggio 2009, al momento del ricevimento della Comunicazione Unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica
.
Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni di cui sopra, la Comunicazione e' irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente nel sito.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3633/C del 26 aprile 2010, ha fornito delle indicazioni operative per quanto riguarda le modalità di verifica, da parte del sistema informatico del Registro delle imprese, della sottoscrizione digitale della Comunicazione Unica, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. 6 maggio 2010.
In altre parole, si tratta di verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della Comunicazione Unica siano quelli titolari a rappresentare l'impresa presso gli enti destinatari della Comunicazione Unica stessa.


8.2. La verifica automatica tramite certificati digitali

Nel caso in cui il certificato appartenga al titolare o al legale rappresentante dell'impresa, come risultante dal Registro delle imprese, il firmatario sarà considerato legittimato alla sottoscrizione della distinta relativa al "Modello Comunicazione" e di tutte le distinte relative alle altre eventuali modulistiche allegate.
Nel caso in cui, invece, il certificato appartenga ad un soggetto iscritto ad un ordine professionale o ad un'associazione imprenditoriale, le informazioni saranno utilizzate per verificare che i soggetti firmatari sia legittimati ad operare per conto dell'impresa, anche in base ad un contratto di opera professionale.
In questo caso, i soggetti firmatari che espletino l'adempimento non in nome proprio ma per conto dell'obbligato, dovranno dichiarare la propria legittimazione nel "Modello Comunicazione" o nelle eventuali altre modulistiche allegate.
I professionisti iscritti agli ordini professionali e gli intermediari legittimati a rappresentare l’impresa presso l’Agenzia delle entrate, l’INPS, l’INAIL, il registro delle imprese, sono previsti dalle normative che regolano i diversi adempimenti.
Si possono, a tale proposito, richiamare:
- il notaio, obbligato in proprio rispetto ad alcuni adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, nonché legittimato agli adempimenti indicati dall’art. 31, comma 2-ter, della legge n. 340 del 2000;
- il commercialista, legittimato a svolgere alcuni adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese per conto dell’impresa obbligata, ai sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 31 della citata legge n. 340/2000;
- il consulente del lavoro di cui alla legge n. 12 del 1979;
- le associazioni imprenditoriali dell’artigianato e delle piccole imprese richiamate nell’art. 1 della citata legge n. 12/1979
.

Il sistema informatico del Registro imprese verificherà la presenza, nella distinta relativa al “Modello Comunicazione”, di un certificato riconducibile ad uno degli Ordini o Associazioni sopra detti, nonché l’apposizione, nelle distinte relative alle modulistiche allegate, della firma digitale di un soggetto legittimato all’adempimento, in luogo dell’obbligato, in base alla specifica disciplina di settore.
In caso di riscontro positivo, le pratiche di Comunicazione unica indirizzate al Registro delle imprese, a valere anche per INPS e Agenzia delle entrate, supereranno il controllo.
Nel caso in cui la Comunicazione unica sia indirizzata anche all’INAIL, il sistema informatico del Registro delle imprese utilizzerà il codice fiscale presente nel certificato digitale in questione, collegandosi agli archivi dei soggetti delegati per l’impresa tenuto dall’Istituto, al fine di accertare la legittimazione specifica prevista dall’articolo 1 della legge n. 12 del 1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro).


8.3. Assenza di verifica automatica

Nel caso in cui il certificato digitale utilizzato non consenta di riconoscere il firmatario come titolare, legale rappresentante o intermediario legittimato, non sarà possibile effettuare il controllo automatico alla ricezione delle pratica di Comunicazione unica.
In tal caso la pratica dovrà contenere la documentazione necessaria a comprovare che il firmatario della distinta relativa al “Modello Comunicazione” è legittimato a rappresentare l’impresa, ad esempio tramite il fac-simile di procura speciale allegato alla Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008.
La legittimazione alla sottoscrizione delle distinte relative singole modulistiche allegate dovrà, invece, essere dimostrata in ottemperanza alle specifiche normative di settore.

In conclusione, per evitare che gli intenti di semplificazione procedurale - obiettivo della procedura della Comunicazione unica - possano essere compromessi dalle difficoltà connesse alle verifiche sui soggetti che rappresentano l’impresa per l’adempimento, il Ministero invita le organizzazioni professionali e imprenditoriali a proseguire ed incrementare l’opera di diffusione di sistemi di firma digitale che permettano il riconoscimento automatico dell’iscrizione all’Ordine o l’appartenenza ad una Associazione imprenditoriale dei soggetti coinvolti nella procedura medesima.

. Se vuoi scaricare il testo della Circolare ministeriale, clicca QUI.


IMPRESE INDIVIDUALI ARTIGIANE E COMUNICAZIONE UNICA
LO SPORTELLO TELEMATICO STARweb

1. IMPRESE ARTIGIANE E COMUNICAZIONE UNICA - Le Regioni devono dettare gli indirizzi per l'avvio dell'impresa

L’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2009 (recante le regole tecniche della procedura della Comunicazione unica) ha stabilito che la sua applicazione alle imprese artigiane "è definita d’intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell’adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso".

Bisoga ricordare che il regime attuale prevede l'iscrizione delle imprese artigiane nel rispettivo Albo e la loro mera annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Ora, questo regime diventa incompatibile con la struttura della Comunicazione Unica, che individua nel Registro delle imprese il punto iniziale e fondamentale di tutto l'impianti procedurale.
Di conseguenza, sottolinea ancora il Ministero (Nota del 1° ottobre 2009, Prot. 81805), tale problematica dovrà trovare soluzione solo nell’ambito delle intese con le singole Regioni.

La Conferenza delle Regioni del 30 luglio 2008 ha approvato un documento di indirizzi in materia di avvio di impresa artigiana.
Le Regioni hanno, infatti, avviato una riflessione sulle procedure per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, al fine di assicurare che le normative nazionali e regionali risultino tra loro compatibili e il nuovo istituto produca realmente effetti di semplificazione per le imprese.

- Si riporta il testo integrale del documento:
. CONFERENZA REGIONI - Documento di indirizzi delle regioni italiane in materia di avvio di impresa artigiana.


Attualmente, tre Regioni (Umbria, Toscana e Abruzzo) hanno legiferato in materia prevedendo che le funzioni amministrative attinenti l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane vengano delegate alle Camere di Commercio.

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.


2. L. n. 106/2011 - ISCRIZIONE ALL'ALBO ARTIGIANI MEDIANTE COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO IMPRESE

L’art. 6, comma 2, lett. f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (In vigore dal 13 luglio 2011), ha apportato modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aggiungendo, dopo l'articolo 9, l'Art. 9-bis. Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al Registro delle imprese.
Nel nuovo articolo vengono fissati i seguenti principi:
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;
2. la dichiarazione determina l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese, pur restando ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel Registro delle imprese;
3. le Regioni dovranno disciplinare le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, nonchè le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonchè ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti;
4. qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione previdenziale, l'ente accertatore comunica all'ufficio del Registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata.
I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.


3. COMUNICASTARWEB – SPORTELLO TELEMATICO ARTIGIANI E REGISTRO IMPRESE

StarWeb nasce nel novembre 2007 come “Sportello Telematico Artigiani”, su impulso delle Camere di Commercio di Venezia e Roma, e successivamente viene adottato da molte altre Camere che ne intravedono le potenzialità ed i vantaggi.
Si tratta di un’applicazione web che consente di predisporre pratiche telematiche per le imprese artigiane relative a denuncia di iscrizione, modifica o cancellazione all’Albo Imprese Artigiani provinciale.
La denuncia all'Albo Imprese Artigiane (AIA) rientra, a tutti gli effetti, negli adempimenti che un’impresa può e deve espletare con una “Comunicazione Unica” al Registro delle Imprese. Una comunicazione che deve essere telematica per tutte le imprese (comprese le ditte individuali) e deve includere tutte le denunce fiscali, previdenziali e assicurative necessarie rispettando le regole tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico.

Dal 26 settembre 2008 StarWeb consente all'utente di confezionare una pratica telematica secondo le specifiche della “Comunicazione Unica”, cioè secondo le ultime specifiche R.I. e includendo anche eventuali denunce all’Agenzia delle Entrate (AE) all’INPS e all’INAIL tramite opportuna modulistica elettronica.
StarWeb non è integrato nel software COMUNICA, ma si comporta in modo analogo e costituisce un servizio alternativo per le sole pratiche di denuncia all'Albo Imprese Artigiani.
La pratica telematica StarWeb è costruita secondo le specifiche della Comunicazione Unica attraverso tre “passi” fondamentali:
1. inserimento dei dati nelle pagine web di denuncia;
2. eventuale integrazione delle denunce AE (Agenzia Entrate) e INAIL tramite opportuna modulistica, preparata con l’ausilio di programmi esterni;
3. firma digitale della Distinta di Comunicazione Unica relativa alla pratica, indicazione degli importi di pagamento e invio a webTelemaco per l’inoltro alla CCIAA/CPA competente
.

Estendere il prodotto STARWEB a nuove province/CCIAA è un’operazione non sempre facile, immediata ed economica a causa dell'estrema frammentazione delle leggi regionali, delle procedure camerali e della modulistica in vigore (a volte solo cartacea).
Definire le “regole” precise per costruire una pratica telematica artigiana è il primo passo essenziale per l’adozione di una versione regionale di StarWeb, cioè valida per tutte le CCIAA/CPA della Regione.


2.1. Principali caratteristiche di STARweb

Questo prodotto:
• consente all'utente di compilare pratiche senza nessuna conoscenza della modulistica elettronica e senza richiedergli di scegliere i modelli specifici Fedraplus (I1, I2, S5, UL, intercalari AA e P) in quanto vengono automaticamente generati dal programma in base ai dati inseriti;
• permette la compilazione guidata della pratica;
non necessita di installazione né di aggiornamenti periodici;
• inserisce in automatico i dati già presenti negli archivi camerali;
• controlla se la persona che si sta iscrivendo è titolare di altra impresa, socio in altra società, collaboratore familiare o ha cariche o qualifiche in altre imprese;
effettua controlli incrociati per limitare gli errori di compilazione del modello;
• predispone in automatico la compilazione del modulo “Intercalare AA” per l’impresa artigiana;
• consente alle imprese iscritte all’Albo di predisporre ed inviare con un’unica pratica denunce relative ad attività di natura non artigiana svolte in via secondaria;
crea automaticamente la modulistica elettronica per le dichiarazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate (modelli AA7 e AA9) in base ai dati indicati dall’utente in fase di compilazione “Dati pratica” selezionando apposite caselle.

Per utilizzare STARWEB è sufficiente avere:
• personal computer con una connessione internet (minimo ADSL);
• scanner e dispositivo di firma digitale;
• browser MS Internet Explorer oppure Firefox;
• collegarsi a: http://starweb.infocamere.it;
• autenticarsi tramite user-id/password Telemaco, vale a dire con le stesse "credenziali" di accesso a Telemaco che abilitano a spedire pratiche telematiche al Registro delle Imprese.
E’ necessario abilitare la user-id di accesso a Telemaco per poter utilizzare STARweb.


2.2. I vantaggi dell'utilizzo di STARweb

STARweb:
• non necessita di alcun adeguamento degli strumenti informatici;
• permette il travaso dei dati dell'impresa già registrati negli archivi camerali (Registro Imprese, Albo Artigiani, Quorum, Previdenza artigiani) nella nuova pratica telematica che si sta compilando;
• permette di verificare on-line se il Titolare di Impresa o il collaboratore familiare che si sta iscrivendo ha già un'altra posizione artigiana iscritta oppure è titolare di cariche (socio) o qualifiche (responsabile tecnico) oppure è collaboratore familiare presso altre imprese artigiane;
• garantisce che alla pratica telematica artigiana venga sempre allegato il modulo "intercalare AA" correttamente compilato;
• permette di monitorare e verificare in ogni istante la pratica digitale di iscrizione, modifica e cancellazione di un'impresa artigiana, nelle diverse fasi del procedimento, dalla predisposizione della pratica fino all’approvazione da parte della Commissione Provinciale per l´Artigianato (CPA).

STARWEB, grazie al collegamento diretto con gli archivi camerali e agli automatismi attivati sopra descritti, assicura una maggiore qualità della pratica telematica costruita e inviata all'Albo Imprese Artigiane.
L'utilizzo di STARWEB è completamente gratuito.


2.3. Accesso al servizio

Per chi è già un utente abilitato per l’utilizzo di Telemaco (e quindi già in possesso di una userid e password) e ha sottoscritto un contratto per la spedizione di pratiche telematiche, può, tramite la stessa userid e password, collegarsi al sito: http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp, compilare direttamente la pratica artigiana e trasmetterla all’Albo delle Imprese Artigiane.

Per chi non è in possesso di userid e password di Telemaco può sottoscrivere un contratto presso la Camera di Commercio di competenza o tramite Internet collegandosi al sito www.registroimprese.it, cliccando su “REGISTRATI” e seguendo le indicazioni riportate per aderire al servizio di invio di pratiche telematiche.

. Se vuoi l'accedere al sito Starweb, clicca QUI.


2.4. LA VERSIONE ATTUALE

ComunicaStarweb viene aggiornato frequentemente e molte sono le novità che di volta in volta vengono introdotte.

. Se vuoi verificare la versione corrente e quali sono nel dettaglio le novità introdotte nell'ultima versione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la GUIDA a ComunicaStarweb (nella versione corrente), clicca QUI.


3. APPROFONDIMENTI

. Se vuoi scaricare una presentazione delle caratteristiche di STARweb, clicca QUI.

. Se cerchi approfondimenti su STARweb, clicca QUI.

- Si riporta una scheda del prodotto:
. STAR WEB - Sportello telematico artigiani e Registro Imprese - Scheda prodotto.


4. Invio di pratiche SUAP tramite STARweb – COMUNICA

4.1. Pratiche SUAP attraverso Comunica

Dal 30 settembre 2010 è possibile allegare alla Comunicazione Unica anche pratiche indirizzate agli uffici SUAP.
Questa iniziativa recepisce le novità previste dal regolamento di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del relativo regolamento attuativo approvato con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
Il nuovo regolamento prevede infatti che le DIA /SCIA contestuali alla Comunicazione Unica sono presentate con questo strumenti, e trasmesse direttamente allo Sportello Unico.

. Se vuoi verificare l'elenco degli uffici SUAP attivati, clicca QUI.


4.2. Pratiche SCIA attraverso Comunica

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 160/2010, che disciplina il procedimento automatizzato, a partire dal 29 marzo 2011 è attivato il servizio di presentazione delle pratiche SCIA in modo contestuale ad altre pratiche di competenza del Registro Imprese, presso la Camera di Commercio per tutti i comuni accreditati.
Le pratiche SCIA di tutti i SUAP accreditati saranno recapitate con modalità automatiche all'indirizzo di PEC che è stato dichiarato nell'ambito della procedura di accreditamento al Ministero dello Sviluppo Economico.



Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader Scarica Adobe Reader








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Pubblicato su: 2010-01-11 (9900 letture)

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