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EDILIZIA - RISPARMIO ENERGETICO - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI





IL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) DEGLI EDIFICI


1. Il quadro normativo attuale

Con la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2003”, il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2002/91/CE.
Il Governo ha esercitato tale delega con l’emanazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia”. Il decreto è stato modificato con l’emanazione del Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Con il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, peraltro contestato da alcune Associazioni artigiane, è stata recepita la Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Il Decreto stabilisce, a dire il vero con poca chiarezza e trasparenza, i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, al fine di favorire lo sviluppo e l'integrazione delle fonti rinnovabili e contribuire a raggiungere gli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto.
Il provvedimento disciplina in particolare:
• la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
• l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
• i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
• le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
• i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
• la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
• la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore
(art. 1, comma 2).

Il nuovo decreto costituisce il nuovo quadro di normativo di riferimento della disciplina vigente in materia di efficienza energetica e rafforza i contenuti della precedente legge n. 10/1991 e il relativo regolamento approvato con il D.P.R. n. 412/1993, introducendo alcune significative novità per quanto riguarda i modelli operativi e di calcolo, le competenze e le funzioni dei diversi attori che operano nel campo dell’edilizia dalla progettazione dell’edificio e dei suoi impianti fino alla loro messa in esercizio e manutenzione. Lo stesso decreto fissa il tempo limite di un anno per dotare della cosiddetta certificazione gli edifici interessati dalla riforma.
Il testo di tutta la normativa citata è riportato nell’Appendice Normativa.


2. Accertamenti e ispezioni da parte degli enti locali

Il Decreto, in vigore dall' 8 ottobre 2005, si applica, come stabilito all’articolo 3, agli edifici di nuova costruzione (quelli per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e cioè dopo l’ 8 ottobre 2005) ed agli edifici oggetto di ristrutturazione.
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti all’articolo 4, il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse continuano ad essere disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all’Allegato L del D.Lgs. n. 192/2005 (art. 12).
L’Allegato L recita, tra l’altro, che la manutenzione deve essere eseguita con le cadenze dettate dai costruttori di impianto ed apparecchi e che le attività di accertamento ed ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.
Pertanto, in considerazione che la normativa vigente contenuta nel D.P.R. n. 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, non è stata abrogata, si fa presente che per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto n. 192/2005 la manutenzione deve essere annuale.
Per gli impianti installati dopo l’entrata in vigore del Decreto, fino a quando i costruttori prescriveranno la manutenzione annuale, la stessa dovrà essere appunto annuale.
L’art. 31 della Legge n. 10/1991 non è abrogato, così come non è abrogato l’art. 11, comma 20, del D.P.R. n. 412/1993 modificato dal decreto n. 551/1999, pertanto le verifiche ispettive da parte dell’Ente con onere a carico degli utenti continueranno a sussistere così come continuerà a sussistere l’autocertificazione degli impianti termici.


3. La certificazione energetica degli edifici - Pubblicate le linee guida

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, il decreto 26 giugno 2009 contenente le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Il decreto, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

Le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida.


3.1. Che cos'è e cosa contiene l'Attestato di certificazione energetica

L’attestato di Certificazione energetica - ACE è un documento che quantifica e attesta le prestazioni energetiche di un edificio (o di una unità immobiliare).
Le prestazioni vengono indicate mediante indicatori di consumo, a cui viene associata una specifica classe di appartenenza (da A a G). L’indicatore più importante riguarda il fabbisogno annuo di energia ed è espresso in kWh/m²/anno attraverso un cruscotto visivamente molto ben evidenziato.
Proprio grazie alla quantificazione dei dati di consumo, l’attestato permette di confrontare le prestazioni di diversi edifici o unità immobiliari (ad esempio al momento di comperare un appartamento). E’ inoltre uno strumento base per promuovere l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia e farne conoscere l’importanza a tutti i cittadini.
Un’altra importante caratteristica dell’attestato è che contiene suggerimenti e raccomandazioni di interventi per la riduzione dei consumi energetici.

Il prototipo di Attestato di certificazione energetica per gli edifici residenziali è contenuto nell'Allegato 6 delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009).

Il prototipo di Attestato di certificazione energetica per gli edifici non residenziali è contenuto nell'Allegato 7 delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009).


3.2. Chi rilascia gli Attestati di certificazione energetica

Gli Attestati di Certificazione Energetica possono essere rilasciati solo da soggetti autorizzati e accreditati a livello regionale. Sono dunque solo le Regioni che hanno già regolato la materia ad aver accreditato i propri soggetti autorizzati.
Nei casi in cui la certificazione è obbligatoria, ma la Regione non ha ancora completato l'iter di regolazione della certificazione energetica, si ricorre all'Attestato di Qualificazione Energetica - AQE.
Le linee guida prevedono anche questo prototipo, all'Allegato 5.
Sempre in questi casi, non essendo indicati dalla Regione le soglie e i calcoli per la determinazione della classe di appartenenza, si ricorre all'Allegato 2, che riporta lo "Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio".
Inoltre, all'Allegato 1 sono riportate le "Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria".

Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni.
Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, e' confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
I libretti di impianto o di centrale sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica.

L'attestato di certificazione energetica e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
• ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
• ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
• ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
• facoltativo in tutti gli altri casi.

In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui alle Linee guida.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.


3.3. APPROFONDIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Si riporta il testo di uno studio approvato dalla Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 16 giugno 2009:
. Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 334-2009/C: La certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009.


3.4. I DECRETI APPLICATIVI del D.Lgs. n. 192/2005

Il D.Lgs. n. 192/2005 prevedeva l’emanazione di diversi provvedimenti attuativi in relazione alla certificazione energetica degli edifici, e precisamente:

1) un regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Il regolamento è stato varato con il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante "Rendimento energetico in edilizia" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009).
Questo regolamento definisce i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per edifici e impianti termici, con riferimento alla climatizzazione estiva e invernale ed alla preparazione di acqua calda per usi sanitari.
Il D.P.R. n. 59/2009 - entrato in vigore il 25 giugno 2009 - si applica sia all'edilizia pubblica che a quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.

2) Un decreto ministeriale per l’emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Il D.M. 26 giugno 2009 contiene le Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009 - In vigore dal 25 luglio 2009).

. Se vuoi scaricare il testo del decreto con tutti i suoi allegati, clicca QUI.

3) Un regolamento con i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione.
Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.154 del 3 luglio 2008 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2008.
Il decreto fissa, nell'Allegato III, i requisiti per i certificatori, e resterà valido fino alla pubblicazione del D.P.R. previsto dall'art. 4 del D.L.gs. n. 192/2005.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto, clicca QUI.


4. 4 GIUGNO 2013 - Modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 da parte del D.L. n. 63/2013 di recepimento della Direttiva 2010/31/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, il DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale".
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il decreto legge, finalizzato al recepimento della Direttiva 2010/31/UE, apporta modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 al fine di evitare la procedura di infrazione comunitaria e contiene diverse novità in materia di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli edifici.
Nel provvedimento in esame sono contenute importanti proroghe ai meccanismi agevolativi di detrazione delle spese per la riqualificazione energetica. In particolare, si prevede un incremento del bonus relativo all'attuale regime di detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013, che viene innalzato al 65%.
La suddetta percentuale si applica per le spese relative ad interventi per la riqualificazione energetica dell'edilizia sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013.
Tra gli interventi incentivati segnaliamo:
• detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici;
• detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico;
• detrazione per l'installazione di pannelli solari;
• detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
.

Il decreto – entrato in vigore il 6 giugno 2013 – prevede, inoltre, la soppressione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) e l'introduzione, in suo luogo, dell’attestato di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.

Le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche verranno definite, secondo, il nuovo articolo 4, da un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Termini per il miglioramento delle prestazioni energetiche

Il D.L. n. 63/2013 ha introdotto un nuovo articolo, il 4-bis, all'impianto normativo del D.Lgs. n. 192/2005 che ha scadenzato i termini perché il patrimonio immobiliare italiano raggiunga parametri di altissima prestazione energetica. In dettaglio:
- A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste devono essere edifici a energia quasi zero.
- Dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero.
Gli edifici a energia quasi zero sono gli edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.

Quando dotarsi dell'APE?

L'APE deve essere rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari:
- costruiti / o sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- venduti;
- locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.
Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.
Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
L'APE dovrà essere reso disponibile a favore del potenziale acquirente o del nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

Condizioni contrattuali

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.


4.1. 25 GIUGNO 2013 - Arrivano i primi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE)

Con la circolare n. 12976 del 25 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il Ministero ricorda che il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. n. 63/2013, recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia e che con tale provvedimento viene prevista la soppressione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) e l'introduzione, in suo luogo, dell’attestato di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. 27 GIUGNO 2013 - Efficienza energetica in edilizia – Pubblicati due nuovi regolamenti

Dopo numerosi richiami formali ed informali da parte della Commissione Europea, l’Italia completa così il quadro normativo di adeguamento alle direttive comunitarie in tema di rendimento energetico in edilizia.
Sono stati infatti pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, due nuovi regolamenti che riguardano, rispettivamente:
a) la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74);
b) la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75).
Si tratta di due regolamenti attuativi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, emanato a sua volta in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, che entrano in vigore il 12 luglio 2013.


5.1. I contenuti del D.P.R. n. 74/2013

Il D.P.R. n. 74/2013 riguarda l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Il nuovo regolamento - che si applica sia all'edilizia pubblica che privata - consente di rendere più incisivo il quadro normativo e di evitare le eventuali sanzioni della Commissione UE per la mancata attuazione della direttiva.
In sintesi, il regolamento:
- definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale;
- prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;
- introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le PA in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria.

Questi gli articoli del decreto:
- Art. 1 - Ambito di intervento e finalita'
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Valori massimi della temperatura ambiente
- Art. 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
- Art. 5 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
- Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
- Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
- Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
- Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici
- Art. 10 - Competenze delle Regioni e delle Province autonome.


5.2. I contenuti del D.P.R. n. 75/2013

Il D.P.R. n. 75/2013 definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici - Soggetti certificatori

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 192/2005, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita' di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
d) le societa' di servizi energetici (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attivita' con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

All'art. 2, commi 2 - 5, del decreto vengono disciplinati i requisiti.

Funzioni delle Regioni e Province autonome

Le disposizioni del presente decreto si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali (art. 4, comma 1).

Disposizioni finali

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 192/2005, puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti (art. 6, comma 1).


6. 7 AGOSTO 2013 - Arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE)

Con la circolare n. 16416 del 7 agosto 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.
In particolare si chiariscono alcuni dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato.
L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del decreto legge 63/2003 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.
Pertanto, fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.


DISPOSIZIONI SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

1. 25 OTTOBRE 2012 - Le disposizioni dettate dalla Direttiva 2012/27/UE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale Europea L315 del 14 novembre 2012, la nuova Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'Efficienza Energetica.
La direttiva, che sarà in vigore dal 4 dicembre 2012, modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Per gli Stati membri il termine di recepimento del provvedimento è fissato per il 5 giugno 2014.
Numerosi i punti salienti della nuova direttiva:
1) determinazione di obiettivi nazionali indicativi;
2) introduzione dei Piani nazionali per l’efficienza energetica;
3) impulso all’efficientamento del parco edilizio e delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici;
4) indirizzamento degli acquisti della Pubblica Amministrazione verso prodotti ad alta efficienza energetica;
5) introduzione di nuovi obblighi per le società di distribuzione e/o vendita di energia;
6) introduzione dell’obbligo per le grandi imprese a sottoporsi ad una valutazione delle prestazioni energetiche (audit);
7) nuovo impulso dato alle ESCo (società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica);
8) introduzione della contabilizzazione dei consumi termici;
9) uniformazione e semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura dei consumi energetici e nella promozione della cogenerazione ad alto rendimento.


2. 18 LUGLIO 2014 - Le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 102 del 2014, di recepimento della Direttiva 2012/27/UE

Il D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, recepisce nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In coerenza con la Strategia energetica nazionale (SEN), approvata con decreto interministeriale l’8 marzo 2013, il decreto fissa l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico da conseguire entro il 2020 nella riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale conteggiati a partire dal 2010 (articolo 3).
Per il conseguimento di tale obiettivo e al fine di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e superare le carenze dello stesso mercato che limitano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia, il decreto definisce un quadro normativo che si articola in tre tipologie di misure:
1) misure per l’efficienza nell’uso dell’energia;
2) misure per l’efficienza nella fornitura dell’energia;
3) disposizioni di carattere orizzontale.


2.1. Misure per l’efficienza nell’uso dell’energia

Il decreto affida all’ENEA il compito di elaborare, nel quadro dei piani di azione nazionali per l’efficienza energetica, una proposta di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati (articolo 4).
È affidato, inoltre, al Ministero dello Sviluppo economico il compito di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014 e fino al 2020, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA centrale (articolo 5).

Per favorire acquisti efficienti sotto il profilo energetico da parte delle PA centrali, il decreto stabilisce l’obbligo delle stesse di rispettare, nella stipula di contratti di acquisto/locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, requisiti di minimi di efficienza energetica, salvo che l’acquisto sia finalizzato ad intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione o alla salvaguardia di un immobile protetto o di particolare valore storico o architettonico.
Viene chiarito che l’obbligo può considerarsi assolto nel caso in cui siano rispettati i “criteri ambientali minimi” predisposti, per categorie di prodotti, nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA (articolo 6).

È stabilito che l’obiettivo di risparmio nazionale cumulato per il periodo 2014-2020 sia conseguito, per almeno il sessanta per cento, mediante il meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000 (articolo 7).

È previsto l’obbligo per le grandi imprese e per le imprese a forte consumo di energia, indipendentemente dalla loro dimensione, di eseguire diagnosi energetiche nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni (articolo 8).

Il decreto contiene infine una serie di disposizioni relative alla misurazione e fatturazione del consumo energetico individuale (articolo 9).


2.2. Misure per l’efficienza nella fornitura di energia

Al fine di promuovere l’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, il decreto affida al GSE il compito di compilare, sulla base di un’analisi costi-benefici, un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. In base ai risultati del rapporto, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 per sfruttare il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento/ teleraffreddamento efficienti nonché definite le soglie per l’esenzione di alcuni impianti o reti dall’analisi costi-benefici (articolo 10).

Per migliorare l’efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia, il decreto affida all’AEEG il compito di:
1) aggiornare le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti dell’energia elettrica e del gas al fine di eliminare gli ostacoli all’incremento dell’efficienza energetica delle reti;
2) sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita;
3) adottare disposizioni volte a stabilire priorità di dispacciamento all’energia prodotta da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
4) regolare l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati dell’energia.
Per stimolare comportamenti virtuosi da parte dei consumatori e favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, è demandato infine all’AEEG l’adeguamento delle componenti della tariffa elettrica, con l’obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell’effettivo servizio secondo criteri di gradualità (articolo 11).


2.3. Disposizioni orizzontali

Il decreto detta altresì regole relative ai regimi di qualificazione, accertamento e certificazione dei soggetti operanti nel settore dei servizi energetici (articolo 12) e prevede l’elaborazione di programmi di informazione e formazione finalizzati a sensibilizzare le imprese, le PA e gli utenti finali sull’uso efficiente dell’energia (articolo 13).

Sono inoltre introdotte alcune misure di semplificazione volte a promuovere l’efficienza energetica. In particolare è previsto che, con decreto interministeriale, siano emanate apposite linee guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonché per armonizzare le regole sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni (articolo 14).

Infine è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, che ha natura rotativa e si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, alla concessione di garanzie e all’erogazione di finanziamenti. Il fondo è destinato a finanziare interventi di efficienza energetica (articolo 15).
(Fonte: Assonime 6 agosto 2014)


3. 15 LUGLIO 2015 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Pubblicati tre nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (Supplemento Ordinario n. 39), tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico datati 26 giugno 2015 riguardanti, rispettivamente:
1) Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
2) Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
3) Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
.

Il primo decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonchè le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Il secondo decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

Il terzo decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici
.
Il testo dei tre decreti con tuti i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1. VADEMECUM DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico

Le disposizioni normative di fine 2008 e del 2009, che hanno portato a una semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi previsti per fruire della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, entrano nella guida web dell’Agenzia “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”.

Il primo input è arrivato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009 – previsto dall’articolo 29 del decreto “anticrisi” n. 185/2008 – con il quale è stato approvato il modello di comunicazione relativo ai lavori di riqualificazione che proseguono oltre il periodo d’imposta in cui sono iniziati.
Poi, il 6 agosto, è sopraggiunto il decreto interministeriale che ha introdotto significative modifiche nel senso della semplificazione.

Tra le più importanti, la possibilità, per chi installa pannelli solari realizzati in autocostruzione, di non presentare la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato e produrre soltanto l’attestato di partecipazione a un corso di formazione specifico.
È stato cancellato l’obbligo di allegare l’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi a carico dei contribuenti che sostituiscono finestre e infissi. La conformità alla normativa europea può essere attestata direttamente dal produttore di tali elementi.
Modificate anche le prescrizioni sui contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Ora, i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e le valvole termostatiche a bassa inerzia termica vanno posizionate “ove tecnicamente compatibile”.
Il vincolo della certificazione di conformità alle regole Ue per ogni singolo componente è eliminato, inoltre, nel caso di installazione di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw. Anche in questa ipotesi, basta la “parola” del produttore.

Dal 2009, per i coefficienti di prestazione (COP) e gli indici di efficienza energetica (EER) delle pompe di calore (caldo/freddo), sarà necessario fare riferimento ai nuovi valori minimi indicati nell’allegato I del decreto del 6 agosto scorso.

Oltre alle semplificazioni, nella guida on line trova spazio un adempimento a carico esclusivamente dei contribuenti che proseguono lavori di riqualificazione energetica avviati in un precedente periodo d’imposta. Si tratta della comunicazione da predisporre su modello approvato con il provvedimento direttoriale del 6 maggio, e da inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate nel termine di 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori. Quindi, in relazione agli interventi di riqualificazione in corso tra il 2009 e il 2010, andrà trasmessa entro il prossimo 31 marzo.
Se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione va fatta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.
(Fonte: FiscoOggi).

. Se vuoi scaricare la guida “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”, clicca QUI.


2. Risparmio energetico - Non cumulabilità delle agevolazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.
E' quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010, rispondendo a un quesito dell’Amministrazione regionale del Piemonte.

L’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, recante norme di “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, prevede che decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”> Il successivo comma 4 prevede che i incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni di cui al presente comma”

Il Ministero dello Sviluppo Economico - istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica - chiamato dalla scrivente ad esprimersi sulla portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 115/2008, ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.


3. Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia - RAPPORTO 2012

Al secondo Forum Nazionale sulla Certificazione Energetica è stato presentato il RAPPORTO 2012 dal titolo "Attuazione della certificazione energetica degli edifici in Italia".

Il Rapporto è stato sviluppato dal Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI) in collaborazione con:
�� Ministero dello Sviluppo Economico
�� Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
�� Amministrazioni regionali
�� Amministrazioni delle Province autonome.

. Se vuoi scaricare il testo del rapporto 2012, clicca QUI.


4. ATTESTAZIONI ENERGETICHE - VADEMECUM DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha redatto un dettagliato vademecum sull'attestazione energetica dal titolo "La certificazione energetica (dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica)".
Lo studio (n. 657-2013/C - Approvato dall’Area Scientifica - Studi Pubblicistici il 19 settembre 2013) elenca i casi in cui è obbligatorio dotarsi dell’attestato di prestazione energetica (APE) a partire dal 6 giugno 2013 e quelli nei quali vi è l'obbligo di dotazione, alcuni casi particolari e le esclusioni.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.



DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI

1. DICEMBRE 2020 - PROPOSTA DI LEGGE - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI - Addio al Testo Unico del 2001

Sarà costituito da 140 articoli e si intitolerà “Disciplina delle costruzioni” il tanto atteso nuovo Testo Unico dell’Edilizia messo a punto dal tavolo istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al quale partecipano Ministeri, Regioni e Professioni Tecniche.
Stando alla più recente bozza, la legge si compone di cinque Titoli sostanziali:
TITOLO I - Contenuti e disposizioni generali
TITOLO II - Disciplina delle attività edilizie
TITOLO III - Resistenza e stabilità delle costruzioni
TITOLO IV - Sostenibilità delle costruzioni
TITOLO V - Accessibilità delle costruzioni

e di due Titoli conclusivi contenenti le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni, compresa quella del D.P.R. n. 380/2001.

Il Titolo I individua le competenze delle Regioni e degli enti locali e disciplina le distanze minime tra gli edifici nei casi di nuova costruzione, di interventi su edifici esistenti e di demolizione e ricostruzione (10 metri, distanze preesistenti, distanze inferiori in determinati casi), ma lascia facoltà alle Regioni e Province autonome di introdurre proprie norme sulle distanze, altezze massime e densità, diverse da queste appena descritte e diverse da quelle del DM 1444/1968, per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il Titolo II entra nel merito delle attività edilizie normando distanza tra i fabbricati, regolamenti edilizi comunali e Sportello Unico.
Introduce la classificazione del patrimonio edilizio esistente suddividendolo in immobili suscettibili di particolare tutela, di riuso e adeguamento funzionale (ma non di demolizione) e di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica, anche al fine di favorire la rigenerazione urbana.
Vengono fornite le nuove definizioni degli interventi urbanistico-edilizi:
- interventi di trasformazione del territorio, che comportano una modificazione permanente di suolo inedificato, in primis la nuova costruzione;
- interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente: ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetrica, ricostruzione;
- interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente: ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria;
- opere e interventi minori: lavori relativi a pertinenze, necessari al superamento delle barriere architettoniche, manufatti rurali temporanei, opere di rinterro e scavo.
Sono riclassificati i tipi di lavori e i relativi titoli abilitativi: edilizia libera, lavori privi di rilevanza edilizia, interventi soggetti a permesso di costruire e a SCIA. Questi ultimi sarebbero, dunque, i soli due titoli abilitativi previsti. Sono normate l’agibilità degli edifici, la vigilanza sulle costruzioni, la conformità e sono individuate le sanzioni per tutte le violazioni.

Nel Titolo III troviamo le norme per la resistenza e la stabilità delle costruzioni - NTC, zonazione sismica, classe di rischio delle costruzioni, materiali da costruzione -, la definizione dei ruoli degli attori del processo edilizio, gli adempimenti tecnico-amministrativi e le competenze, i controlli e le sanzioni.

Il Titolo IV è dedicato alla sostenibilità delle costruzioni, intesa come sostenibilità ambientale, dei materiali, efficientamento energetico, uso efficiente delle risorse idriche, gestione dei rifiuti edili, demolizione selettiva, incentivi, certificazione della sostenibilità, progettazione e realizzazione di edifici energeticamente efficienti.

Oggetto del Titolo V sono le norme per progettare nuovi edifici o ristrutturarli senza, o eliminando, le barriere architettoniche.

- Si riporta il testo della proposta di legge:
. DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI - Proposta di legge.


RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA NAZIONALE

. L. 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

. D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo in vigore dal 19 settembre 2013).

. Se vuoi scaricare il testo vigente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia.

. D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
. Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L annessi al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

. D.M. 26 giugno 2009: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010: Istanza di interpello – Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006).

. DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

. DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - ALLEGATO A.
. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - ALLEGATO B.
. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - ALLEGATO C.

. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75: Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

. DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.

. Ministero delloSviluppo Economico - Circolare del 25 giugno 2013, Prot. n. 0012976: Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

. Ministero delloSviluppo Economico - Circolare del 7 agosto 2013, Prot. n. 0016416: Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

. D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

. DECRETO 26 giugno 2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI.

. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1 - APPENDICE A - DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI VERIFICA.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1 - APPENDICE B - REQUISITI SPECIFICI PER GLI EDIFICI ESISTENTI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 2 - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

. DECRETO 26 giugno 2015: Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 2 - RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 3 - RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI.

. DECRETO 26 giugno 2015: Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
. DECRETO 26 giugno 2015 - ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.


RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

REGIONE ABRUZZO

. Se vuoi conoscere la normativa della REGIONE ABRUZZO in materia di certificazione energetica, clicca QUI.


REGIONE CALABRIA

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

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REGIONE LAZIO

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REGIONE LIGURIA

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REGIONE LOMBARDIA

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REGIONE MARCHE

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REGIONE PIEMONTE

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REGIONE SICILIA

. Se vuoi conoscere la normativa della REGIONE SICILIA in materia di certificazione energetica, clicca QUI.


PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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REGIONE UMBRIA

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REGIONE VENETO

. Se vuoi conoscere la normativa della REGIONE VENETO in materia di certificazione energetica, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA

REGIONE ABRUZZO

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

. REGIONE EMILIA-ROMAGNA – L.R. 30 luglio 2013, n. 15: Semplificazione della disciplina edilizia.

La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attivita' edilizia, intesa come ogni attivita' che produce una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti.

. Se vuoi approfondire i contenuti di questa legge, clicca QUI.


REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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REGIONE LAZIO

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REGIONE LIGURIA

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REGIONE MARCHE

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REGIONE PIEMONTE

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REGIONE UMBRIA

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REGIONE VALLE D'AOSTA

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Pubblicato su: 2010-01-27 (4324 letture)

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