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MEDIATORI CREDITIZI - FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO





MEDIATORI CREDITIZI
FORMAZIONE E TENUTA DELL’ALBO PRESSO LA BANCA D'ITALIA


1. Premessa

L’articolo 16 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 prevede che l’attività di mediazione nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (mediazione creditizia) sia riservata ai soggetti iscritti in apposito Albo.
Tale Albo, denominato “Albo dei Mediatori Creditizi”, era in precedenza tenuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), ora dalla Banca d'Italia (dopo la soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi).


2. La figura del mediatore creditizio

E' mediatore creditizio "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).
I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Con il D.P.R. n. 287/2000, entrato in vigore il 1º novembre 2000, è dunque “mediatore creditizio” colui che svolge, senza vincolo di mandato, attività consistente nel mettere in contatto i clienti con intermediari autorizzati all'erogazione del credito (banche e intermediari finanziari iscritti ai sensi degli artt. 106 e 107 del testo unico bancario) per favorire la conclusione di contratti di finanziamento.
Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito (art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).


3. Soggetti iscrivibili

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 287/2000 possono iscriversi nell'albo:
• i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
• le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero;
purchè in possesso dei seguenti requisiti:
• domicilio in Italia;
• onorabilità di cui all’articolo 109 del Testo Unico bancario;
• diploma di scuola media superiore ovvero l’iscrizione nei ruoli dei mediatori;
• esistenza di trattamento di reciprocità nello Stato non appartenente all’Unione Europea del quale si abbia la cittadinanza
.

Le società possono svolgere l'attività di mediazione creditizia per il tramite di persone fisiche iscritte all'albo (art. 3, comma 2).
Nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero qualora si tratti di persone già iscritte il relativo numero di iscrizione.
L'oggetto sociale delle società deve comprendere la mediazione creditizia (art. 4, comma 2, lett. a). Non è richiesta l'esclusività dell'oggetto sociale.
L'esercizio della mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività. Eventuali ipotesi di incompatibilità dovranno quindi essere ricercate nelle normative di settore disciplinanti le altre attività esercitate dal mediatore.


4. Le modalità di iscrizione all’Albo

La domanda di iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi va presentata all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), utilizzando l’apposita modulistica.
Le istruzioni per l'iscrizione nell'Albo sono contenute nel Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 4 agosto 2000. al quale si rinvia.
Per agevolare la procedura di iscrizione, l'Ufficio ha realizzato un prodotto software di "data entry" per la compilazione delle domande di iscrizione e le successive comunicazioni.

. Se vuoi accedere al sito della Banca d'Italia, clicca QUI.


LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO TENUTO DALL'APPOSITO ORGANISMO

1. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 141/2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010, il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato significativamente il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), anche con riferimento alla disciplina dell’attività di mediazione creditizia.
L’intervento legislativo si era reso necessario per dare attuazione alla direttiva comunitaria 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Con l'articolo 11, dopo il Titolo VI è stato aggiunto il Titolo VI-bis Il "AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI", aggiungendo gli articoli dal 128-quater al 128-quater decies.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge
.
La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati sopra, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.


2. Mediatori creditizi - Nasce l'Organismo per gli albi e la vigilanza (OAM)

Il 12 dicembre 2011 è stato costituito a Roma l'OAM, l'Organismo che gestirà i due albi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.
L'Organismo avrà compiti di formazione (la gestione degli esami di accesso alla professione), e di vigilanza con poteri ispettivi e sanzionatori.
L'Organismo nasce su impulso della riforma del settore del credito varata in occasione del recepimento della direttiva sul credito al consumo.
L'Organismo è stato costituito in forma di associazione alla quale hanno aderito come soci fondatori Abi, Assofin, Assilea, Assifact, Ufi, Fenafi, Afin, Fiaip, Assomea, Fimec e Assoprofessional.
Il comitato di gestione dell'Organismo è composto da cinque membri nominati dal ministero dell'Economia e delle Finanze, su indicazione della Banca d'Italia.


3. 30 GIUGNO 2012 - Apertura delle iscrizioni negli Elenchi degli Agenti e dei Mediatori

A decorrere dal 30 Giugno 2012, sono istituiti:
- l'elenco degli agenti in attività finanziaria a norma dell'art. 128-quinquies T.U.B. e
- l'elenco dei mediatori creditizi a norma dell'art. 128-septies T.U.B.
Dalla suddetta data, pertanto, tutti i soggetti interessati possono presentare istanza di iscrizione attraverso il sistema telematico disponibile nell'apposita sezione del portale dell'OAM, previa effettuazione della registrazione.

Per l'iscrizione degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento nell'apposita sezione di cui all'art. 128-quater, comma 6, T.U.B. l'Organismo fa presente che è in corso di definizione il regolamento con il quale verranno stabiliti le condizioni ed i requisiti richiesti.
Tali requisiti risulteranno meno stringenti di quelli richiesti agli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti.
Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento gli agenti che prestano servizi di pagamento possono presentare istanza di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria dimostrando di possedere i requisiti necessari.
Il superamento dell'esame non è richiesto per i soggetti che abbiano svolto l'attività di agente in attività finanziaria o mediatore creditizio per almeno tre anni nel quinquennio precedente l'istanza di iscrizione, secondo la regolamentazione prevista dal D.Lgs. n. 141/10 e le relative norme di attuazione dettate dall'Organismo.


4. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 169/2012 - Passaggio dalla Banca d'Italia al nuovo Organismo

Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, iscritti prima del 30 giugno 2011 negli albi tenuti dalla Banca d'Italia, per poter continuare a svolgere la propria attività devono chiedere, entro il 31 ottobre 2012, l'iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal neocostituito Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM). Non è, infatti, previsto alcun passaggio automatico tra i vecchi albi e i nuovi elenchi.
La nuova scadenza è stata stabilita dall'articolo 17, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 169/2012, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d'esame se hanno effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.

La procedura per l'iscrizione è solo telematica ed è necessario registrarsi nell'apposita sezione del sito dell'Organismo, dotarsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica (PEC).

È richiesto il versamento di un contributo che per i mediatori creditizi è pari alla quota fissa di 2mila euro, oltre alla quota variabile di 120 euro per ogni dipendente e collaboratore.
Per gli agenti, invece, la quota fissa di 2mila euro è dovuta solo da società di capitale e cooperative, mentre scende a 1.500 euro per le società di persone e a 200 euro per le persone fisiche.
Oltre a quello per l'iscrizione, è previsto anche il pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà determinato dal l'Organismo ogni anno entro il 30 settembre.

. Se vuoi accedere al portale dell'Organismo, clicca QUI.


CONTRIBUTI E ALTRE SOMME DOVUTI ALL’OAM

1. Contributi dovuti per l'anno 2014

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la circolare 12 dicembre 2013, n. 16, contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2014 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria - riservata gli Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall’Organismo, da parte di:
• Agenti in attività finanziaria;
• Mediatori creditizi;
• Agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
• Promotori finanziari, Agenti di assicurazione e riassicurazione, Mediatori di assicurazione e riassicurazione
.

Nella Tabella A, allegata alla circolare, sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria (di seguito Elenchi) per l’anno 2014.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
a) presentano istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2014;
b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2014
, salvo che:
• siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2013; oppure
• presentino istanza di cancellazione di parte dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2014.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. Contributi dovuti per l'anno 2015

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, con la Circolare n. 21/14 del 20 novembre 2014 ha dettato disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2015 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria - riservata gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall’Organismo, da parte di:
- agenti in attività finanziaria;
- mediatori creditizi;
- agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- promotori finanziari, agenti di assicurazione e riassicurazione, mediatori di assicurazione e riassicurazione
.

Nella Tabella “A” sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per gli iscritti e i richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria (di seguito anche “Elenchi”) per l’anno 2015.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2015;
b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2015, salvo che:
- siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2014; oppure
- presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2015
.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. Contributi dovuti per l'anno 2016

L'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, con la Circolare n. 26 del 24 novembre 2015 ha dettato disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria - riservata gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento - gestiti dall’Organismo, da parte di:
- agenti in attività finanziaria;
- mediatori creditizi;
- agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
- promotori finanziari, agenti di assicurazione e riassicurazione, mediatori di assicurazione e riassicurazione
.

Nella Tabella “A”, allegata alla circolare, sono indicati, suddivisi per categoria di iscritto, il contributo fisso e variabile richiesto per gli iscritti e i richiedenti l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria (di seguito anche “Elenchi”) per l’anno 2016.

Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
a) presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2016;
b) risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2016, salvo che:
- siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2015; oppure
- presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 29 febbraio 2016
.

I versamenti dei contributi e delle al tre somme dovute per l’anno 2016 da parte di agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, promotori finanziari, agenti di assicurazione e riassicurazione, mediatori di assicurazione e riassicurazione, già iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 21 Y 02008 05154 000101923815.

I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016 da parte degli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l’iscrizione nella sezione speciale degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 65 Z 2008 05154 000102449514.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. NOVEMBRE 2019 - AGENTI / MEDIATORI CREDITIZI - Invariate le quote dovute all’OAM per l’anno 2020

Con la circolare n. 33/2019 del 29 novembre 2019, l’Organismo Agenti e Mediatori creditizi (OAM) detta disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo, segnatamente da parte di:
a) agenti in attività finanziaria;
b) agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
c) mediatori creditizi;
d) agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
e) agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A (Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi - RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B (Broker del RUI, di cui all’art. 109, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 209/2005);
f) soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.

La circolare chiarisce che sono tenuti al versamento anche i soggetti che riportano negli Elenchi la dicitura “non autorizzato ad operare”.
I contributi, sia fisso che variabile (quest’ultimo a carico di Mediatori creditizi e Agenti in attività finanziaria società di capitali), andranno versati da coloro che presenteranno istanza di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2020 e da coloro che risultano iscritti negli Elenchi al 31 dicembre 2019.
Non dovrà invece versare nulla chi sia stato iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2019, (avendo effettuato i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2020.
Anche per il prossimo anno per i Mediatori creditizi e per gli Agenti in attività finanziaria società di capitali è previsto, oltre al pagamento del contributo fisso, il versamento di un contributo variabile per ciascun dipendente e collaboratore di cui l’iscritto si avvale nel corso dell’anno 2020 per il contatto con il pubblico.
Se un dipendente o collaboratore nel corso dell’anno 2020 instaura un rapporto con un altro soggetto iscritto agli Elenchi quest’ultimo dovrà comunicarlo all’Organismo e versare il relativo contributo variabile. Il contributo variabile non va invece versato se il dipendente e/o collaboratore è stato comunicato all’Organismo dopo il 1° novembre 2019 (versando il relativo contributo variabile) o se, entro il 28 febbraio 2020, viene comunicata all’Organismo la cessazione del rapporto.

Nelle tabelle che seguono i contributi per i soggetti iscritti agli Elenchi.
A. AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA:
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 2.000,00
- contributo variabile: euro 90,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)
Società di persone contributo fisso: euro 1.000,00
Persone fisiche contributo fisso: euro 160,00.

B. MEDIATORI CREDITIZI:
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 2.000,00
- contributo variabile: euro 90,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)

C. Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI:
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 1.000,00
- contributo variabile: euro 45,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)
Società di persone contributo fisso: euro 500,00
Persone fisiche contributo fisso: euro 80,00.

D. AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA):
Società di capitali:
- contributo fisso: euro 1.000,00
- contributo variabile: euro 45,00 (per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB)
Società di persone contributo fisso: euro 500,00
Persone fisiche contributo fisso: euro 80,00.

I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, già iscritti o richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 48 B 02008 05181 000101923815, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l’iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.
I versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 da parte degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti o richiedenti l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria, devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IBAN: IT 92 C 02008 05181 000102449514, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto iscritto o richiedente l’iscrizione, a favore del quale il contributo è versato.
Il versamento del contributo dovuto va effettuato entro il 28 febbraio 2020.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.



APPROFONDIMENTI

1. LUGLIO 2016 - AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI - Requisiti di onorabilità e obbligo formativo - Chiarimenti dall’OAM

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016, con cui fornisce chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, tra cui:
- la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,
- l’obbligo di aggiornamento professionale.

In merito alla verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010, l’Organismo chiarisce che i soggetti che richiedono l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, hanno l’onere di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa sia in capo agli intermediari del credito in caso di persone fisiche, sia per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti, in caso di persone giuridiche.
Nella comunicazione l’OAM chiarisce che modalità e tempistiche con le quali effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti rientrano nella discrezionalità degli intermediari che sono però comunque responsabili se non si sono avvalsi di modalità idonee.
In proposito l’Organismo ricorda che la normativa prevede la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva rilasciata da dipendenti e collaboratori, ma per le opportune verifiche è sempre possibile l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con la cadenza ritenuta più congrua.
In ogni caso gli intermediari del credito sono solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività.

In merito all’obbligo di aggiornamento professionale, l’OAM ricorda che la regolamentazione vigente (si veda la Circolare n. 19 del 3 novembre 2014) prevede che gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi devono effettuare l’aggiornamento professionale con cadenza biennale, decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto. L’obbligo formativo consiste nel partecipare ad almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula, con un numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare pari ad almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula.
L’inosservanza di tale obbligo può comportare, peraltro, l’adozione di provvedimenti sanzionatori, anche se al riguardo, l’Organismo ritiene necessario, in caso di riscontrata violazione, dare la possibilità ad assolvere comunque prontamente all’obbligo di aggiornamento professionale, facendo salve in ogni caso le attività di vigilanza.
Il testo della Comunicazione n. 12/2016 viene riportato nei Riferimenti normativi.


RIFERIMENTI

. Se vuoi scaricare i Regolamenti e le Delibere della CONSOB in materia di contribuzione, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al sito della Banca d'Italia, clicca QUI.

. Se vuoi accedere al portale dell'Organismo, clicca QUI.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 7 marzo 1996, n. 108: Disposizioni in materia di usura. Art. 16.

. D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Testo elaborato dalla CONSOB e aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24 marzo 2015).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito della CONSOB, clicca QUI.


. D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287: Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

. Ufficio Italiano Cambi - Provvedimento del 4 agosto 2000: Istruzioni per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori creditizi previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

. Ufficio Italiano Cambi - Provvedimento del 29 aprile 2005: Istruzioni per i mediatori creditizi.

. Ufficio Italiano Cambi - Provvedimento del 27 maggio 2005: Modalità di utilizzo del prodotto software di data entry per l’iscrizione e le comunicazioni relative all’Albo dei mediatori creditizi previsti dall’art. 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

. D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

. D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.

. D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura - Circolare del 30 ottobre 2012, Prot. DT 85076: Decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – Chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 27 febbraio 2013, Prot. 0034692: Quesito relativo ai collaboratori di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 12 dicembre 2013, n. 16: Disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2014 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, gestiti dall’Organismo.

. DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31: Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 5 giugno 2014, n. 17: Disposizioni applicative ai sensi del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 22 gennaio 2014, n. 31.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 2 luglio 2014, n. 18: Disposizioni applicative ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 3 novembre 2014, n. 19: Disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 20 novembre 2014, n. 21: Disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2015 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, gestiti dall’Organismo.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 5 ottobre 2015, n. 7: Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare del 24 novembre 2015, n. 26: Disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2016 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi e nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, gestiti dall’Organismo.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 10 maggio 2016, n. 9: Chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di trasparenza nell’esercizio dell’attività di mediazione creditizia.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - REGOLAMENTO INTEGRATIVO concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. (Aggiornato, con modificazioni, con delibera del 10 maggio 2016 del Comitato di Gestione).

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 9 giugno 2016, n. 10: Chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 8 luglio 2016, n. 11: Chiarimenti in merito ai servizi accessori offerti dagli intermediari del credito nel comparto della cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Comunicazione del 8 luglio 2016, n. 12: Chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi: la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’obbligo di aggiornamento professionale.

. OAM - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Circolare n. 33 del 29 novembre 2019; Disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2020 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo,


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Pubblicato su: 2004-10-13 (17057 letture)

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