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DIRETTIVA SERVIZI 2008/8/CE DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA IVA 2006/112/CE - IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI - RECEPIMENTO DA PARTE DELL'ITALIA





DIRETTIVA SERVIZI 2008/8/CE DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA IVA 2006/112/CE
IL LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI


1. PREMESSA - I contenuti della Direttiva 2006/112/CE (c.d. "Direttiva IVA)

L'11 dicembre 2006, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 347, la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. "direttiva IVA), che armonizza e semplifica le numerose Direttive sull'Iva susseguitesi nel tempo.
La presente direttiva - in vigore dal 1° gennaio 2007 - istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA).

. Se vuoi approfondire i contenuti della direttiva europea, clicca QUI.


2. TASSAZIONE NEL PAESE DI STABILIMENTO DELL'ENTE - DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ARRIVANO I NUOVI CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE IVA

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (c.d "direttiva servizi") ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (c.d. "direttiva IVA"), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA,individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La direttiva 2008/8/CE ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2010 e, per talune disposizioni, dal 2011 e dal 2013, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (Testo rifuso della Sesta direttiva IVA) relativamente al luogo delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario.
La riforma comunitaria sul luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi ha l’obiettivo di fissare come luogo dell'imposizione ad IVA il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio; a tal fine sono stabiliti due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del soggetto committente del servizio:
per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi (c.d. servizi Business to Business - B2B), i medesimi sono tassati nel luogo dove è stabilito il soggetto committente;
per i servizi resi nei confronti di privati (c.d. servizi Business to Consumer - B2C), che non svolgono un'attività d'impresa, arte o professione, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.
Alcune eccezioni alle regole appena illustrate sono previste per determinate prestazioni, tassate nel luogo di esecuzione delle stesse.
Viene, inoltre, abbandonato, salvo poche specifiche fattispecie, il criterio "di utilizzo" del servizio, previsto dalle norme in vigore fino al 31 dicembre 2009 e che ha generato numerosi problemi applicativi.

Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all’esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”.
Su tale provvedimento, peraltro, relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni particolari.


3. 31 DICEMBRE 2009 - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La direttiva comunitaria non è ancora stata recepita dall'Italia, ma arrivano dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle nuove regole per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA.
È stata infatti emanata la Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, concernente "Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008".

Il documento fornisce indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella «direttiva Servizi» (2008/8/CE), con riferimento in particolare alla rilevanza territoriale dell'operazione.
Le novità introdotte dalla direttiva UE saranno in vigore dal 1° gennaio 2010.
La circolare dell'Agenzia fornisce istruzioni operative sulle norme comunitarie che vanno considerate direttamente applicabili. Il tutto in attesa del recepimento della direttiva comunitaria da parte dell'ordinamento nazionale. La circolare, quindi, anticipa le norme di recepimento.

Le novità sono due:
- cambia la regola generale del luogo di tassazione Iva dei servizi resi a soggetti passivi: si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese di stabilimento dell'ente;
- scatta l'introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare un contributo di Franco Ricca dal titolo: "Per individuare il luogo dei servizi applicabile la direttiva europea", clicca QUI.


4. 19 FEBBRAIO 2010 - EMANATO IL PRIMO DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/8/CE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010, il D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, recante "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche' il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie".


Territorialità IVA - Nuovi confini per le prestazioni di servizi

Con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, sono state recepite nel nostro ordinamento le norme contenute nella direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi in ambito IVA.
Entrata in vigore il 1° gennaio 2010, tale direttiva ha modificato i criteri per stabilire il luogo in cui si considera ex lege effettuata la prestazione imponibile ai fini dell’IVA, ovvero la sua territorialità.
Fin dalla sua istituzione, l’IVA è stata definita dalla giurisprudenza comunitaria come una “imposta generale sui consumi”, ovvero come un’imposta reale, che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da determinate categorie di soggetti.
L’obiettivo del legislatore comunitario di attuare un’imposizione generale sui consumi è stato perseguito mediante la previsione della tassazione delle operazioni imponibili nello Stato in cui presumibilmente si attua il consumo delle merci stesse, cosicché il tributo dovrebbe incidere esclusivamente sul consumatore finale, il quale non può traslare su altri l’onere fiscale.
Il luogo in cui l’operazione si considera effettuata, che coincide con il luogo di applicazione dell’imposta, viene individuato dal legislatore comunitario attraverso una serie di criteri territoriali, differenziati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Mentre il criterio relativo alle cessioni di beni è rimasto invariato, i criteri concernenti le prestazioni di servizi sono stati modificati in numerose occasioni dal legislatore comunitario.
Nella disciplina originaria dell’imposta, per le prestazioni di servizi il luogo di tassazione era individuato con esclusivo riferimento al “luogo di utilizzazione”, in sintonia con la qualificazione dell’IVA come imposta sui consumi.
Tale criterio era previsto dall’art. 6, terzo comma, della II direttiva IVA, ma esclusivamente per alcune prestazioni di servizi, mentre al di fuori di tali operazioni l’individuazione del presupposto territoriale era rimessa alla discrezionalità degli Stati.
A causa della mancata armonizzazione dei criteri di collegamento territoriale, la predetta norma non permetteva, in molti casi, di stabilire quale fosse il luogo di utilizzo del servizio, con il conseguente verificarsi di frequenti fenomeni di doppia imposizione e di non tassazione involontaria.


5. INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

5.1. 18 MARZO 2010 - Circolare n. 14/E/2010

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, nelle more del completo recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e della Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, vuole risolvere alcuni dubbi sull'applicazione delle regole appena recepite fornendo precisazioni in merito:
1. all'inversione contabile per le cessioni di beni;
2. alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (elenchi intrastat).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


5.2. 21 GIUGNO 2010 - Circolare n. 21/E/2010 sugli ELENCHI INTRASTAT

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, fornisce interessanti chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi.
Oltre ad alcune osservazioni di carattere generale, la circolare contiene le risposte ad alcuni dei numerosi quesiti posti in argomento dagli operatori interessati sul forum aperto sul sito della stessa Agenzia.
Le principali precisazioni riguardano:
- la periodicità di presentazioni degli elenchi,
- il trattamento delle operazioni “a cavallo” tra la vecchia e la nuova disciplina,
le modalità di rettifica degli elenchi,
- gli adempimenti ai fini INTRASTAT dei contribuenti minimi e
- la compilazione di alcuni specifici campi del modello
.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire il contenuto della Circolare, clicca QUI.


6. 18 APRILE 2015 - EMANATO IL SECONDO DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/8/CE

E' stato pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015, il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2015, n. 42, recante "Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi!.

Il presente decreto legislativo recepisce le disposizioni contenute nell’articolo 5 della direttiva 2008/8/CE del consiglio del 12 febbraio 2008, le quali, modificando la vigente direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e dei servizi erogati tramite mezzi elettronici nei confronti di destinatari che non siano soggetti passivi IVA, è identificato nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale.
Pertanto, a differenza della regola generale (secondo la quale il servizio si intende prestato nel luogo in cui si ha la sede dell’attività economica del prestatore, ovvero la relativa stabile organizzazione mediante la quale è stata eseguita la prestazione), nel settore dei servizi su menzionati, viene adottato il criterio della territorialità basato sul luogo del destinatario delle prestazioni (c.d. committente); da ciò ne consegue che i prestatori dei servizi che hanno i rispettivi clienti/destinatari nel territorio dell’Unione europea, dovranno identificarsi ai fini IVA nei diversi Stati di localizzazione dei clienti (definiti Stati di consumo) e nei quali dovranno assolvere i relativi obblighi fiscali.
Quindi è previsto che, sempre a partire dal 1 gennaio 2015, i soggetti prestatori potranno avvalersi degli speciali regimi opzionali del b>“mini sportello unico” (mini one stop shop - MOSS) in base ai quali i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea (soggetti extra UE) ed i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea (soggetti UE) potranno aderire rispettivamente al “regime non UE” ed al “regime UE” per assolvere l’IVA dovuta negli Stati membri di consumo, cioè quelli di stabilimento dei committenti non soggetti passivi IVA.
L’adesione avviene nel c.d. “Stato membro di identificazione”: i paesi extra UE potranno richiedere la registrazione in uno qualsiasi degli Stati membri dell’UE, mentre i soggetti UE potranno optare per il regime speciale nello Stato ove sono stabiliti.

Nel dettaglio l’articolo 1, coerentemente con le nuove disposizioni, modifica il corrente articolo 7-sexies del D.P.R. 633/1972, comma 1, lettere f) e g), prevedendo che per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese nei confronti degli utilizzatori (clienti/committenti) domiciliati o residenti nel territorio italiano senza domicilio, l’IVA è dovuta in Italia a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio.
Sono altresì conseguentemente abrogate le lettere h) ed i) dell'articolo 7-septies che, si ricorda, non considera effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi in esame quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità.

L’articolo 2 riscrive il vigente articolo 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 che, nel testo vigente riguarda il solo regime dei servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi di imposta; in particolare con la nuova formulazione si prevede un regime speciale opzionale per i soggetti passivi extra UE che forniscono i citati servizi (non solo quindi quelli resi tramite mezzi elettronici) e che non sono stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’UE.
Essi possono identificarsi in Italia per assolvere agli obblighi IVA utilizzando il MOSS. Per far ciò presenteranno apposita richiesta di registrazione all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate fornendo specifiche informazioni; inoltre per ciascun trimestre dell’anno solare dovranno presentare una dichiarazione dalla quale risulti, sostanzialmente, l’ammontare delle prestazioni dei servizi in parola suddivisi per Stato membro di residenza o domicilio dei committenti e per aliquote IVA applicate nei diversi Stati, nonché l’ammontare dell’IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo. Il medesimo articolo, con la lettera b) del comma 1, introduce poi due nuovi articoli al D.P.R. 633/1972 e precisamente:
- l'<.bi>articolo 74-sexies in materia di regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi da soggetti UE e
- l'articolo 74-septies che reca disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro.
L’articolo 74-sexies, in particolare, prevede che anche i soggetti UE, domiciliati ed identificati in Italia e che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, possano optare per il regime speciale di cui al citato articolo 74-quinquies, nel testo risultante dallo schema in esame; in tal caso rimarrà valido il numero di partita IVA già a loro attribuito.
Il nuovo articolo 74-septies reca disposizioni applicabili ai soggetti passivi identificati ai fini del MOSS in un altro Stato membro disponendo che tali soggetti recuperano l’imposta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato detraendola dall’ammontare dell’IVA applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non subordinate al regime speciale e svolte dal soggetto passivo stesso.

. Se vuoi approfondire i contenuti del nuovo decreto, clicca QUI.


GUIDE E APPROFONDIMENTI

In data 12 gennaio 2010 si è tenuto, presso la Camera di Commercio di Ferrara un Seminario su "Modelli Intrastat: nuovi adempimenti" in vigore dal 1° gennaio 2010.
E' ora disponibile il materiale illustrato dai relatori all'incontro.

. Se vuoi scaricare il materiale relativo al Seminario, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DIRETTIVA 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

. DIRETTIVA 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

. DIRETTIVA 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

. DIRETTIVA 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Circolare del 31 dicembre 2009, n. 58/E: Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

. D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18: Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonche' il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Circolare del 18 marzo 2010, n. 14/E: Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Disciplina del periodo transitorio.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Circolare del 21 giugno 2010, n. 36/E: Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Quesiti pervenuti al Forum Intrastat.

. REGOLAMENTO (UE) N. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

. DECRETO 23 gennaio 2015: Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015) .

. DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2015, n. 42: Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
. DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2015, n. 42 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.


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Pubblicato su: 2010-06-25 (4380 letture)

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