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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI DELLA P.A. CON CITTADINI E IMPRESE - CARTA DEI DOVERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CARTA ELETTRONICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI





LA CARTA DEI DOVERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Approvato il disegno di legge anti-burocrazia

Il 12 novembre 2009, su proposta del Ministro Renato Brunetta, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”, collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-2013.

La Ia Commissione Affari costituzionali, in sede referente, ha concluso l’esame del disegno di legge C3209-bis recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione" (rel. Orsini – PdL). approvandolo con modifiche e dando mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.
Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole, in sede consultiva, le Commissioni II Giustizia, III Affari esteri, IV Difesa, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV politiche dell’Unione europea.
E' ora pronto il testo che dovrà essere esaminato dalla Camera.


2. I contenuti del disegno di legge

La "Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l'amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi.

Il testo, che adesso dovrà ricevere il parere della Conferenza unificata per poi essere presentato in Parlamento, si compone di compone di 30 articoli divisi in tre titoli:
• Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese (artt. 1 - 20);
• Disposizioni in materia di personale pubblico (artt. 21 - 27);
• Delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche (artt. 28 - 30).

Di seguito vogliamo evidenziare i punti più importanti.

ART. 1 - Libri sociali
Si prevede la modifica dell’art. 2215-bis del Codice civile, prevedendo l’utilizzo di strumenti telematici per gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione per la tenuta dei libri, repertori e scritture. Basterà che l’imprenditore (o un suo delegato) apponga, almeno una volta l’anno, la marcatura temporale e la firma digitale.
Qualora, poi, per un anno, non siano state eseguite registrazioni, firma e marcatura dovranno essere apposte all’atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorrerà il periodo annuale di cui sopra.

ART. 2 - Iscrizione imprese artigiane
Ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, sarà sufficiente presentare una dichiarazione all’ufficio del Registro delle imprese, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, previsti dalla specifica normativa di settore.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata mediante la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, di cui all’art. 9 del D.L. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007.
La dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione.
La stessa procedura dovrà essere applicata anche nei casi di modificazione e di cancellazione.
Gli organi preposti alla tenuta dell’Albo disporranno accertamenti e controlli ed, in caso di accertata carenza dei requisiti, adotteranno, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione. Questi provvedimenti dovranno essere comunicati ai soggetti interessati entro 5 giorni dalla data della loro adozione.

ART. 3 - Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive
E’ prevista la modifica dell’art. 109 del T.I.L.P.S.
I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive dovranno comunicare, entro le 12 ore successive all’arrivo, alle Questure territorialmente competenti, le generalità delle persone alloggiate.
La comunicazione dovrà avvenire con i mezzi informatici o telematici, secondo le modalità stabilite con decreto Del Ministro dell’Interno.

ART. 4 - Conservazione delle cartelle cliniche
Dovranno essere conservate esclusivamente in forma digitale.
La presente disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2010.
Resta, comunque, la possibilità, su richiesta, che la cartella clinica possa essere consegnata all’interessato, anche in forma cartacea. In questo caso però bisognerà pagare un corrispettivo, stabilito dall’amministrazione che la detiene.

ART. 5 – Attività edilizia libera
Con la riformulazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, vengono liberalizzate alcune procedure per gli interventi edilizi, quali: gli interventi di manutenzione ordinaria; le manutenzioni straordinarie che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; i movimenti terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola.

ART. 9 - Riduzione di oneri amministrativi
Viene introdotta una serie di interventi per potenziare le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, estendendo la misurazione anche alle regioni e alle autorità amministrative indipendenti, con l’obiettivo di ridurli, entro il 31 dicembre 2012, di una quota complessiva del 25 per cento.
I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per la Semplificazione normativa.
Solo per le piccole e medie imprese, la Funzione Pubblica stima risparmi pari a circa 5 miliardi di euro l’anno.

ART. 120- Disposizioni in materia di anagrafe
Grazie ad una modifica che verrà apportata al regolamento anagrafico della popolazione residente, si potrà effettuare il cambio di residenza senza la presenza fisica dell’interessato, rendendolo possibile per via telematica.

ART. 11 - Carta d’identità
Attraverso la modifica dell’art. 3 del R.D. n. 773/1931, l’età per ottenere la carta d’identità si abbassa da 15 a 10.
Inoltre,i minori di età inferiore a 14 anni, potranno utilizzare la carta di identità per viaggiare all’estero purché accompagnati da uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

ART. 20 - Gestione rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche
Si prevede che la comunicazione della fascia o delle fasce di appartenenza da parte dei produttori di apparecchiature di illuminazione sia resa dai produttori stessi con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 28 febbraio 2010.
Le quote di mercato calcolate dal comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai rispettivi produttori mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 21 – Giuramento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
Al momento della assunzione in servizio, tutti i dipendenti pubblici, a pena di licenziamento, dovranno prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi.
Il giuramento serve a rafforzare la coscienza civile del Paese ed a valorizzare la figura del dipendente pubblico, il quale è chiamato ad adempiere ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene.

ART. 24 - Assenze per malattia
Le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di rilevare e comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i dati mensili concernenti le assenze per malattie.
La violazione per un tempo superiore a 3 mesi sarà valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili degli uffici competenti.

ARTT. 28 e 29 - Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la “Carta dei doversi delle amministrazioni pubbliche”.
Tale “Carta” raccoglierà i diritti dei cittadini e i doveri delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l’amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell’erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi.
I principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell’emanazione della Carta dei doveri sono i seguenti:
A) Trasparenza, come prevede il decreto legislativo di riforma del lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale attraverso la pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative all’organizzazione, all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
B) Eliminazione delle molestie amministrative, l’Amministrazione deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i cittadini: si prevederanno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiuti.
C) Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, e progressiva riduzione dei tempi di risposta delle amministrazioni.
D) Cortesia e disponibilità, tutti i pubblici dipendenti dovranno usare cortesia e disponibilità nei confronti dei cittadini, da considerare come un cliente della pubblica amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità.
E) Chiarezza e semplicità del linguaggio, il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro per consentire ai cittadini anche un controllo sull'attività svolta dalla pubblica amministrazione.
F) Accesso ai servizi, le amministrazioni pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli utenti l’accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l’utilizzo delle tecnologie telematiche.
G) Documentazione amministrativa, si vieta alle amministrazioni di richiedere al cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, stabilendo il principio dell’acquisizione diretta, anche tramite l’accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti.
H) Strumenti e poteri sostitutivi, si regolerà il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.

Successivamente il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto complessivo delle vigenti norme generali concernenti l’attività amministrativa, i procedimenti, i poteri e i doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, raccogliendole in appositi codici o testi unici.

ART. 30 - Riordino normativo
In arrivo una semplificazione e un riassetto complesso di alcune normative pubbliche: dall’attività amministrativa, ai procedimenti, ai poteri e ai doveri delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti. Saranno raccolte in appositi codici o testi unici.


. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 3209-bis comunicato alla Camera il 2 marzo 2010, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione della Commissione al disegno di legge 3209-bis, clicca QUI.


3. 17 MAGGIO - Emendamenti proposti dall'ANCI

In data 17 maggio 2010, l'ANCI ha reso note le proposte di emendamenti al ddl AC 3209 bis A recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione” - Carta dei doveri.

- Si riporta il testo degli emendamenti proposti:
. Carta dei doveri - Le proposte di emendamenti ANCI.


4. 9 GIUGNO 2010 - Approvazione da parte della Camera

In data 9 giugno 2010, la Camera ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione", il cui testo viene, in data 11 giugno, trasmesso al Senato.

Rispetto alla versione precedente nella quale erano previsti 30 articoli, il disegno di legge ora si presenta con un nuova impostazione degli articoli e con l'aggiunta di nuovi articoli, tanto da arrivare ad essere comporto di 44 articoli.
Vengono aggiunti nuovi articoli, quali:
1) Certificazione e documentazione d’impresa (art. 2);
2) Modifiche all’articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (art. 3);
3) Modifiche all’articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riordino del sistema degli incentivi (art. 4);
4) Disposizioni in materia di farmaci (art. 8)
5) Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica (art. 9);
6) Accesso degli enti previdenziali alla consultazione della banca di dati dei sinistri istituita presso l’ISVAP ai fini dell’esercizio del diritto di surrogazione (art. 13);
7) Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro (art. 14);
8) Elenchi agricoli (art. 15);
9) Semplificazione in materia di nautica da diporto (art. 16); 10) Modifica all’articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporti in condizioni di eccezionalita (art. 18);
11) Riduzione di oneri amministrativi (art. 19);
12) Semplificazione degli obblighi informativi (art. 10);
13) Comunicazioni tramite posta elettronica certificata (art. 22);
14) Modifiche agli articoli 3 e 75-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carte d’identita` rilasciate ai minori e di attivita` di produzione e commercio di supporti audiovisivi (art. 24)
.

Tale disegno di legge, che era stato esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati con il numero 3209-bis, al Senato ha ora preso il numero 2243.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 2243, approvato dalla Camera il 9 giugno 2010, clicca QUI.


Dossier inviato al Senato

Per un quadro d’insieme delle future norme, il Servizio Studi del Senato ha predisposto un dossier di informazione che delinea, in sintesi, il quadro delle nuove disposizioni.
Il presente dossier reca nella prima parte, dopo la sintesi degli articoli, le schede illustrative di ciascuno di essi; nella seconda parte, i testi a fronte delle modifiche che il disegno di legge apporta alla legislazione vigente.

. Se vuoi scaricare il testo del dossier, clicca QUI.


Approfindimenti

. Se vuoi approfondire i contenuti del disegno di legge e visitare il sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.


5. 15 SETTEMBRE 2011 - Approvato in via definitiva da parte della Camera

Il 15 settembre 2011 è stato approvato dalla Canera, in via definitiva, il disegno di legge 3209-bis, recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione".
Si attende ora la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 3209-bis, approvato dalla Camera, in via definitiva, il 15 settembre 2011, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione della Commissione, clicca QUI.


6. 25 OTTOBRE 2011 - Approvazione da parte del Senato - Ora torna alla Camera

Con 163 voti favorevoli e 107 contrari, il Senato, nella seduta del 25 ottobre 2011, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge "Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" (S. 2243-ter).
La delega prevede che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi che individuino:
1) le disposizioni che costituiscono princıpi generali dell’ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza,
2) i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore, potranno essere adottati ulteriori decreto legislativi recanti disposizioni integrative o correttive.

I decreti dovranno essere adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata (previo parere della medesima Conferenza per quanto riguarda i decreti concernenti disposizioni correttive) e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre dovranno essere sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni; decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere comunque emanati.

La delega deve essere esercitata, senza oneri a carico della finanza pubblica, in conformità ai principi e criteri direttivi (articolo 2, comma1 dello stesso disegno di legge) quali, ad esempio:
- assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- stabilire che i rapporti con le amministrazioni pubbliche sono improntati ai princi pi della leale collaborazione e della buona fede e che l’azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli interessati e dei terzi, anche fornendo loro aiuto per individuare l’ufficio competente;
- utilizzare sempre un linguaggio semplice e chiaro; garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche;
- garantire agli utenti l’accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi e obbligo per le amministrazioni di rispondere ai reclami;
- obbligo delle amministrazione di fornire le informazioni per l’individuazione degli uffici competenti, compreso l’ufficio preposto alla segnalazione dei disservizi;
- prevedere, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento.

Con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà realizzare un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, e definire forme di monitoraggio e di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta.
La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, a sua volta, predisporrà un rapporto annuale al Parlamento su tali attività di vigilanza.

Le Amministrazioni Pubbliche, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
(Fonte: Sito del Governo)

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge S 2243-ter approvato dal Senato, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.



LA CARTA ELETTRONICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI

1. 9 MAGGIO 2011 - In arrivo la Carta elettronica per i dipendenti pubblici

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla Nuova Fiera di Roma durante la giornata inaugurale del Forum Pa il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha presentato la carta elettronica per i dipendenti pubblici.
Con il D.P.C.M. 24 maggio 2010 sono state stabilite le regole tecniche per il rilascio in formato elettronico della carta personale di riconoscimento (di cui al D.P.R. n. 851/1967 - Modello ATe) ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali nonché al personale militare in attività di servizio e in posizione ausiliaria.
Entro un anno dunque tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni centrali disporranno di una carta personale AT che consentirà al lavoratore di avere una tessera elettronica di riconoscimento "a vista" valida per l'espatrio e che permetterà l'accesso a tutti i servizi digitali della PA, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Con questa iniziativa la pubblica amministrazione otterrà un cospicuo contenimento di costi offrendo ai propri dipendenti un'unica carta multiservizi e proseguirà il suo spedito processo di digitalizzazione attraverso la dematerializzazione dei documenti cartacei, l'informatizzazione dei flussi lavorativi e attraverso una maggiore trasparenza amministrativa.
Inoltre con la nuova tessera sarà possibile attivare una serie di servizi opzionali: firma elettronica qualificata o digitale, controllo accessi, rilevamento presenza, accesso alla postazione di lavoro, accesso ad aree riservate, accesso alla mensa, accesso sicuro alla postazione di lavoro, posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica sicura.
La tessera elettronica infine potrà essere utilizzata anche come strumento di accesso alle convenzioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione centrale e locale (come ad esempio sconti per l'ingresso a musei e biblioteche, servizi di carta fidelity nel settore dei trasporti, ecc.).
(Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione).

. Se vuoi scaricare una scheda illustrativa, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.P.C.M. 24 maggio 2010: Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
. D.P.C.M. 24 maggio 2010 - ALLEGATI.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a nor- ma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».



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Pubblicato su: 2010-07-18 (2290 letture)

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