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TURISMO - LA RIFORMA DEL TURIMO - CODICE DEL TURISMO





IL CODICE DEL TURISMO - LA RIFORMA DEL TURISMO

1. 7 OTTOBRE 2010 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il Codice del turismo - I contenuti dello schema di decreto

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 ha approvato, con il decreto legislativo per la semplificazione e il riassetto in tema di ordinamento e mercato del turismo, il Codice del Turismo, in attuazione all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.
Si tratta dello “Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”.
Sullo schema di decreto legislativo saranno ora acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.

1.1. Il testo dello schema di decreto

- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.


1.2. Previste novità di rilievo per le agenzie immobiliari e per il settore immobiliare turistico - Soddisfazione da parte della FIAIP

In base a quanto ha appreso al riguardo la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), le agenzie immobiliari potranno ora occuparsi anche delle unità abitative ad uso turistico, che risultano essere immobiliate, su esplicita richiesta del proprietario nel caso in cui quest’ultimo non intenda gestire in via diretta la struttura.
Secondo la FIAIP si tratta di una vera e propria rivoluzione per il settore immobiliare ad uso turistico e per le agenzie immobiliari che, quindi, al riguardo potranno intervenire in qualità di sub-locatrici oppure di mandatarie.
Secondo Paolo Righi, presidente della FIAIP, la nuova norma permette nel nostro Paese una gestione più trasparente dei processi di locazione degli immobili ad uso turistico, e nello stesso tempo va ad integrare la filiera di altri 3 milioni di case vacanze che fino ad oggi erano escluse dall’offerta inerente la ricettività.
Le agenzie immobiliari, di riflesso, intervenendo potranno così fornire ai proprietari delle case vacanze ed ai clienti dei servizi aggiuntivi.


1.3. Voci di dissenso e perplessità da parte delle Associazioni di categoria

Alla soddisfazione del Ministro Brambilla, secondo cui il nuovo decreto “risponde a un esigenza di semplificazione e riordino della legislazione in materia, che turisti ed operatori del mercato del turismo attendevano da tempo” si contrappongono le voci di dissenso e forti critiche che provengono dalle associazioni di categoria.

Secondo la FEDERVIAGGIO/Confturismo il codice, approvato dal Consiglio dei Ministri, "indebolisce il settore".
L'organizzazione ha smentito “ogni forma di coinvolgimento nella sua predisposizione ed esprime dissenso sul contenuto del decreto che, per quanto sia dato di conoscere ad ora, presenta elementi tali da indebolire pericolosamente gli operatori del turismo organizzato”.
Il testo - secondo la Federviaggi - è ben lontano dalla realtà in cui sta maturando in Commissione europea il dibattito sulla revisione dei contratti di viaggio e inserisce, tra l’altro, l’obbligo di contrarre polizze assicurative non accessibili sul mercato nazionale ed europeo. Altri elementi sui termini di reclamo, sui danni e sulle definizioni, completano un articolato che nessuna rappresentanza del settore avrebbe potuto condividere, se fosse stata coinvolta preventivamente, e che non appaiono neanche intese a garantire maggiori tutele ai consumatori, poiché minano alla base l’integrità economica di quelle imprese alle quali i consumatori stessi si rivolgono”.
“Federviaggio-Confturismo si riserva - conclude la nota - di terminare nelle prossime ore la lettura dettagliata del documento e di formulare tutte le osservazioni atte a limitare il danno che ne potrebbe derivare per il turismo e per i turisti italiani”.

Forte dissenso su Codice Turismo anche da parte della FIAVET/Confturismo.
“E’ un atteggiamento inammissibile”. Questo il commento del presidente Fiavet/Confturismo, Cinzia Renzi all’approvazione in Consiglio dei Ministri del Codice del Turismo.
“Non possiamo più accettare – ha detto la Renzi - che sulla pelle delle nostre imprese siano prese decisioni di questa portata senza interpellarci”.
All’interno del decreto, come segnalato direttamente con una lettera al ministro del Turismo, prosegue Renzi, “ci sono elementi tali da compromettere l’esistenza delle agenzie di viaggio e dei tour operator senza contare che molte delle norme riportate sono da considerarsi “virtuali” vista l’imminente revisione della direttiva sui pacchetti turistici che introdurrà regole nuove nel settore”. “A nome della nostra Federazione - ha concluso il presidente Renzi - manifesto pieno dissenso al ministro chiedendo di convocarci quanto prima in modo da rivedere norme che altrimenti distruggerebbero molte delle nostre aziende”.

. Se vuoi scaricare il testo della nota inviata dal presidente della Fiavet al Ministro Brambilla il 6 ottobre 2010, clicca QUI.

Dissenso anche da parte di ASTOI (Associazione Tour Operator Italiani).
"Il Codice del Turismo non è stato oggetto di nessun confronto con le organizzazioni del settore; e ciò nonostante il ministro Brambilla abbia affermato il contrario".
Roberto Corbella, presidente di ASTOI, Associazione dei tour operator di Confindustria, è piuttosto critico sulle modalità in cui il provvedimento è approdato in Consiglio dei Ministri.
"Ho avuto modo di prendere visione degli articoli che compongono il Codice del Turismo - spiega Corbella - e già ho letto cose che credo siano inopportune ed irrealizzabili".
Tra queste, aggiunge il presidente di Astoi, "alcuni provvedimenti su forme di garanzia e polizze assicurative che da subito andremo a verificare. In ogni caso al momento vedo solo tanta preoccupazione per la mancata analisi e condivisione con le varie organizzazioni del settore. Era necessario fare un riordino delle tantissime norme che regolano il turismo italia, ma si dovevano seguire altre modalità".
Ma non tutto è negativo: "Accogliamo con favore un testo di riordino e semplificazione, e vedo tra l'altro che esso contiene norme che anche noi abbiamo sollecitato".
A questo punto, conclude Corbella, "ci sforzeremo di portare il nostro contributo nel corso dell'iter parlamentare".

Anche ASSOTRAVEL dice "no" al Codice del turismo.
"Sosterremo con forza le ragioni delle nostre imprese contro questo decreto che, se attuato così com'è, porrà dei seri problemi alla nostra attività e favorirà la concorrenza sleale”.
Non usa giri di parole Andrea Giannetti, presidente Confindustria Assotravel, per commentare il decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa statale in materia di turismo.
“Non capiamo con quali associazioni di imprese il testo sia stato condiviso, ma devono esserci state dal momento che sono ufficialmente richiamate nel comunicato stampa del ministro del Turismo come "coinvolte nel processo di definizione delle norme".
Per quel che riguarda il sistema Confindustria-Federturismo, e quindi Assotravel, senz'altro no, e mi risulta anche per l'ambito Confcommercio e Confesercenti. Mi sembrano delle ulteriori ed ottime ragioni per sospendere e rivedere questo decreto".

Critiche anche dal SIB/Confcommercio.
Per il Sindacato Italiano Balneari aderente Confcommercio, l’approvazione da parte del Governo del Codice del turismo lascia completamente allibiti in quanto nello stesso vengono completamente ignorati l’attività, il ruolo, la stessa esistenza delle imprese balneari che sono tra le assi portante del turismo italiano.
Riccardo Borgo, presidente del SIB, sostiene che "In questo particolare momento in cui il settore delle imprese balneari sta affrontando i pesanti problemi che derivano dalla normativa della Comunità Europea sulle concessioni demaniali, ci lascia letteralmente allibiti che il Governo abbia definito un 'Codice del Turismo' nel quale viene completamente ignorata l'attività, il ruolo, la stessa esistenza delle imprese balneari che sono l'asse portante del turismo italiano. Un comparto, il nostro, che, fino a prova contraria, è e rimane fondamentale per il sistema turistico ed economico del Paese".
Riccardo Padovano, Presidente del SIB Abruzzo, parla di un fatto inaudito, e della cancellazione degli stabilimenti balneari dal novero delle imprese turistiche.


1.4. Parere negativo da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

In data 18 novembre 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo concernente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” con le precisazioni e le motivazioni che seguono.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – nella riunione del 18 novembre 2010 – ha licenziato un documento sullo schema di decreto legislativo concernente il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” con cui esprime un parere negativo.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.


2. 5 MAGGIO 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il Codice del turismo

2.1. Le finalità della riforma del turismo

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato definitivamente il Decreto Legislativo che reca il Codice del turismo, inserito nel pacchetto di misure del Decreto Sviluppo.
Il Codice è diretto, come ricordato dal comunicato del Consiglio, a:
• assicurare la ripartizione degli interventi pubblici per settori omogenei;
• adeguare la normativa vigente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione europea, riordinando le norme già oggetto di adattamento o recepimento;
• revisionare l’attuale assetto pubblico dell’organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato del settore in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli operatori;
• modernizzare l’erogazione dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza e di tutela ambientale, al fine di scongiurare eventuali effetti negativi sulla concorrenza; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche;
• garantire un’azione di revisione normativa ispirata alla semplificazione amministrativa, per agevolare e sostenere le attività imprenditoriali valorizzando la funzione turistica e tutelando, nel contempo gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Viene rielaborato il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che esercitano attività economiche volte alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche.
Le agevolazioni e i benefici di qualsiasi genere previsti per le imprese industriali sono riconosciuti a tutte le imprese turistiche, secondo la nuova definizione.

Prevista una disciplina delle professioni turistiche, con un’attenzione particolare sui percorsi formativi destinati ai giovani, con l’obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta.

L’apertura delle strutture ricettive sarà resa più semplice, per garantire maggiori opportunità agli imprenditori del settore alberghiero.
In particolare, per l’apertura o la modifica dell’attività basterà una semplice comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività, o SCIA) ad un unico interlocutore (sportello unico).
Si stabilisce inoltre che “nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale”.

Le agenzie operanti online saranno sottoposte alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale.
Anche per le agenzie di viaggio è previsto lo strumento della SCIA.

Previsti riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore, come l’attestazione di eccellenza nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”), le medaglie al merito del turismo per gli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.

Tra le varie misure a tutela del turista, il decreto stabilisce che standard minimi nazionali dei servizi saranno stabiliti anche per bed and breakfast, villaggi turistici, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, mentre oggi la previsione è riferita solo agli alberghi.
(Fonte: Ministero del turismo)


2.2. I contenuti del decreto

. Se vuoi scaricare una scheda sui contenuti del nuovo decreto, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della Relazione sullo schema di decreto legislativo, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


3. 6 GIUGNO 2011 - Il Codice del turismo sulla Gazzetta Ufficiale

3.1. La pubblicazione del decreto di approvazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 (Supplemento Ordinario n. 139), il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

Il decreto è composto di soli quattro articoli e di un allegato contente il Codice.
L'articolo 1 contiene l'approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, riportato nell'Allegato 1.

L'articolo 2 contiene modificazioni al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), in attuazione della direttiva 2008/122/CE.
Il comma 1 provvede alla sostituzione del Titolo IV - Capo I (articoli dal 69 al 81.bis).
Il comma 2 provvede ad aggiungere gli Allegati dal II-bis al II-sexies al medesimo decreto.

L'articolo 3 contiene le abrogazioni delle norme incompatibili con il presente decreto.
Ricordiamo, in particolare: il comma 1, lett. l) dove si procede all'abrogazione della legge 29 marzo 2001, n. 135; il comma 1, lett. m), dove si provvede all'abrogazione degli articoli dal 82 al 100 del medesino decreto.

L'articolo 4 contiene disposizioni finanziarie per l'attuazione del presente decreto.
Il testo del decreto con il relativo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.

All’entrata in vigore del decreto legislativo (21 giugno 2011) recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” saranno passati 10 anni dalla Legge Quadro n. 135 del 29 marzo 2001, che ha ridefinito parte della legislazione italiana in materia turistica e che ora viene abrogata.
Poco tempo dopo, è stata attribuita alle Regioni, con la riforma del Titolo V della Costituzione, la potestà legislativa in materia turistica.
Il nuovo “Codice del Turismo” individua le competenze statali in ambito turistico, propone un nuovo concetto di impresa turistica, disciplina le professioni turistiche, le strutture ricettive e le agenzie di viaggio, definisce le tipologie di prodotto turistico, e fissa alcune norme per la tutela del turista.

. Se vuoi scaricare le schede di presentazione del nuovo codice del turismo (Palazzo Chigi - Conferenza Stampa del 5 maggio 2011), clicca QUI.


3.2. I contenuti del CODICE DEL TURISMO

Il Codice si compone di 7 Titoli e di 69 articoli.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Nel Titolo I (Artt. 1 – 5) vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell'offerta turistica italiana".
In attuazione del disposto di cui all'articolo 30 della convenzione dell'ONU del 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, viene affermato un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia", intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.
All’articolo 3, comma 3, viene stabilito il seguente principio: “E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loto disabilità”.

Viene, inoltre, rielaborato il concetto di impresa turistica (art. 4), finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 2001.
Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.
All'articolo 4 viene ripresa la stessa definizione di impresa turistica già prevista all'art. 7, comma 1 della L. n. 135/2001: "sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".
L’iscrizione al Registro delle imprese, di cui alla legge n. 580/1993, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), laddove previsto, "costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all’impresa turistica".
Secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 3 della legge n. 135/2001 (ora abrogata), l'iscrizione nel Registro delle imprese costituiva, invece, "condizione per l'esercizio dell'attività turistica".


TITOLO II – PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO
Il Titolo II (Artt. 6 – 7) prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici.
Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l'esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.


TITOLO III – MERCATO DEL TURISMO
Il Titolo III (Artt. 8 – 17) provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un'ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.
L’articolo 8 prevede che le strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere e par alberghiere;
b) strutture ricettive extralberghiere;
c) strutture ricettive all’aperto;
d) strutture ricettive di mero supporto
.

Il comma 2 dell’articolo 8 definisce l’attività ricettiva quella “diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive”.
Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo:
• la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati,
• la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
• la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

L’articolo 9 annovera tra le strutture ricettive alberghiere e par alberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d’epoca alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty farm;
i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

L’articolo 12 annovera tra le strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

L’articolo 13 annovera tra le strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.

L’articolo 14 definisce le strutture ricettive di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
Per aree di sosta si intendono le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

Agli articoli 16 e 17 vengono previste misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive con una accelerazione delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l'eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l'apertura o la modifica dell'attività mediante una semplice comunicazione (SCIA) ad un unico interlocutore (SUAP - Sportello unico per le attività produttive).
L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti:
a) al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) al rispetto dei parametri dettati dall’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.


TITOLO IV – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Il Titolo IV (Artt. 18 – 21) è dedicato alle agenzie di viaggio.
Viene fornito il sostegno all'esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell'agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tradizionali.
Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche relative.

All’articolo 18 vengono definite agenzie di viaggio “le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Sono, inoltre, considerate agenzie di viaggio ”le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti”.
Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

Non rientrano, inoltre, nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, ”le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo” (art. 18, comma 9).

All’articolo 18, comma 4, si stabilisce che, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l’alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrà definire gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.


TITOLO V – TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
Nel Titolo V (Artt. 22 – 31) vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell'ottica di incentivare la promozione di settori specifici.
All’art. 22, comma 2, vengono individuati i seguenti:
- il turismo della montagna;
- il turismo del mare;
- il turismo dei laghi e dei fiumi;
- il turismo della cultura;
- il turismo religioso;
- il turismo enogastronomico;
- il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere;
- il turismo dello sport e del golf;
- il turismo congressuale;
- il turismo giovanile;
- il turismo del made in Italy e della relativa attività industriale e artigianale;
- il turismo delle arti e dello spettacolo.
In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo (Capo II – artt. 24 – 26) che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali.
Inoltre, anche in un'ottica di necessaria destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale (Capo III – art. 27), adeguando la disciplina in tema di ”Buoni Vacanza” quale fondamentale strumento che permette l'erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della popolazione.
In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell'8 per mille destinate allo Stato.

Il Capo IV viene dedicato:
• al turismo termale e del benessere (art. 28),
• al turismo della natura e faunistico (art. 29),
• al turismo con animali al seguito (art. 30),
• al turismo nautico (art. 31).


TITOLO VI - CONTRATTI
Il Titolo VI (Artt. 32 – 53) introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri (artt. 43 – 51).
Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto "turismo per motivazione", tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.
Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto di ”pacchetto turistico” (ART. 34), considerando tale l'insieme dei servizi venduti anche in via telematica da un unico operatore.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio (art. 35).
All’articolo 36 vengono elencati gli elementi essenziali del contratto di vendita di pacchetti turistici.

All’art. 51 viene prevista la istituzione di un ”Fondo nazionale di garanzia”, che opererà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.


TITOLO VII - ORDINAMENTO
Il Titolo VII (Artt. 54 – 69) viene dedicato al riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un'ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate (art. 55).
Almeno ogni due anni viene indetta, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, la Conferenza nazionale del turismo, organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (art. 56, comma 1).

L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.
L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.
L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato (art. 57).

Un'importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (art. 58).
In particolare, Il Comitato promuove, tra l'altro:
• l'identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
• il sostegno e l'assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
• l'immagine dell'Italia e del Made in Italy a fini turistici all'interno dei confini nazionali;
• il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo.

Al fine di incentivare la riqualificazione e l'innalzamento della qualità della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine, riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto mediante il conferimento della ”Attestazione di eccellenza turistica” (art. 59) e della ”Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia” (artt. 60 e 61).
Viene prevista l'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico - "Maestro di cucina italiana" e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero "Maestro dell'ospitalità italiana".
Le attestazioni vengono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo (27 settembre) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante le innovative modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center.
Viene altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice (art. 68).


3.3. Le nuove norme in materia di multiproprietà

Dopo aver illustrato i contenuti del nuovo Codice meritano di essere ricordate anche le nuove norme in materia di multiproprietà, riportate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 79/2011 che provvede direttamente a modificare il D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
La variazione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 2008/122/CE che non fa più riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà ma contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, ossia:
a) contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
b) contratto di rivendita, con il quale si individua un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
c) contratto di scambio, vale a dire un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo aggiornato del Codice del Consumo, clicca QUI.


3.4. APPROFONDIMENTI

. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.



APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo , clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del turismo in Italia, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'Osservatorio nazionale del turismo, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del turismo, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DIRETTIVA 2008/122/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.

. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (Testo completo del decreto e dell'Allegato contentente il codice).

. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (Testo del solo decreto).
. D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - ALLEGATO: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.



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Pubblicato su: 2010-10-08 (3032 letture)

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