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CODICE DEL CONSUMO - TRANSAZIONI COMMERCIALI - PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITA’ INGANNEVOLE - VENDITE PIRAMIDALI - PAGAMENTI ELETTRONICI - VIOLAZIONI DELLA CONCORRENZA





TRANSAZIONI COMMERCIALI - RITARDI NEI PAGAMENTI

1. RITARDATO PAGAMENTO – SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE

Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 Codice Civile decretata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che provvede con decreto.


1.1. Tasso legale - Tabella variazione storica

La misura del saggio degli interessi legali è fissata:
- al 5 per cento, fino al 15/12/1990, dall'art. 1284 C.C.;
- al 10 per cento, a decorrere 17 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (L. n. 353/1990);
- al 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, dalla L. n. 662/1996;

- al 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.M. 10 dicembre 1998;
- al 3,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. unico, D.M. 11 dicembre 2000;
- al 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002, dalD.M. 11 dicembre 2001;
- al 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal D.M. 1° dicembre 2003;
- al 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal D.M. 12 dicembre 2007;
- al 1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal D.M. 4 dicembre 2009;
- al 1,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal D.M. 7 dicembre 2010;
- al 2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, dal D.M. 12 dicembre 2011.

Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro dell'Economia e delle Finbanze non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.


1.2. Interessi relativi a transazioni commerciali

In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
In particolare, l'art. 5 stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà notizia del saggio di, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali.
È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l'applicazione di un diverso saggio degli interessi.

Ricordiamo che la disciplina sugli interessi di mora è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002.

La successione degli interessi da tale data è la seguente:
• 08.08.2002 - 31.12.2002: tasso applicabile del 3,35% (con la maggiorazione: 10,35 %) (G.U. 10/02/03, n. 33);
• 01.01.2003 - 30.06.2003: tasso applicabile del 2,85% (con la maggiorazione: 9.85 %) (G.U. 10/02/03, n. 33);
• 01.07.2003 - 31.12.2003: tasso applicabile del 2,10% (con la maggiorazione: 9,10 %) (G.U. 12/07/03, n. 160);
• 01.01.2004 - 30.06.2004: tasso applicabile del 2,02% (con la maggiorazione: 9,02 %) (G.U. 15/01/04, n. 11);
• 01.07.2004 - 31.12.2004: tasso applicabile del 2,01% (con la maggiorazione: 9,01 %) (G.U. 09/07/04, n. 159);
• 01.01.2005 - 30.06.2005: tasso applicabile del 2,09% (con la maggiorazione: 9,09 %) (G.U. 08/01/05, n. 5);
• 01.07.2005 - 31.12.2005: tasso applicabile del 2,05% (con la maggiorazione: 9.05 %) (G.U. 28/07/05, n. 174);
• 01.01.2006 - 30.06.2006: tasso applicabile del 2,25% (con la maggiorazione: 9,25 %) (G.U. 13/01/06, n. 10);
• 01.07.2006 - 31.12.2006: tasso applicabile del 2,83% (con la maggiorazione: 9,83 %) (G.U. 10/07/06, n. 158);
• 01.01.2007 - 30.06.2007: tasso applicabile del 3,58% (con la maggiorazione: 10,58%) (G.U. 05/02/07, n. 29);
• 01.07.2007 - 31.12.2007: tasso applicabile del 4,07% (con la maggiorazione: 11,07%) (G.U. 30/07/07, n. 175);
• 01.01.2008 - 30.06.2008: tasso applicabile del 4,20% (con la maggiorazione: 11,20%) (G.U. 11/02/08, n. 35);
• 01.07.2008 - 31.12.2008: tasso applicabile del 4,10% (con la maggiorazione: 11,10%) (G.U. 21/07/08, n. 169);
• 01.01.2009 - 30.06.2009: tasso applicabile del 2,50% (con la maggiorazione: 9,50%) (G.U. 02/02/09, n. 26).
• 01.07.2009 - 31.12.2009: tasso applicabile del 1% (con la maggiorazione: 8,00% - 10% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 28/08/09, n. 199).
• 01.01.2010 - 30.06.2010: tasso applicabile del 1% (con la maggiorazione: 8,00% - 10% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 18/02/10, n. 40).
• 01.07.2010 - 31.12.2010: tasso applicabile del 1% (con la maggiorazione: 7,00% - 9% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 16/08/10, n. 190).
• 01.01.2011 - 30.06.2011: tasso applicabile del 1% (con la maggiorazione: 7,00% - 9% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 08/02/11, n. 31).
• 01.07.2011 - 31.12.2011: tasso applicabile del 1,25% (con la maggiorazione: 7,00% - 9% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 18/07/11, n. 165).
• 01.01.2012 - 30.06.2012: tasso applicabile del 1% (con la maggiorazione: 7,00% - 9% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 27/01/12, n. 22).
• 01.07.2012 - 31.12.2012: tasso applicabile del 1% (con la maggiorazione: 7,00% - 9% per i prodotti alimentari deteriorabili) (G.U. 13/07/12, n. 162).


2. PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA SUI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

E’ stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 48/1 del 23 febbraio 2011, la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Essa sostituisce la direttiva 2000/35/CE che viene abrogata con effetto dal 16 marzo 2013.
La direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e gli Stati membri dovranno conformarsi alle nuove regole entro due anni.
In sede di recepimento è prevista la possibilità per gli Stati membri di escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013, a cui si continuerà ad applicare la direttiva 2000/35/CE.

La nuova direttiva ha lo scopo di rafforzare le previsioni della direttiva 2000/35/CE per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento e garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo la competitività delle imprese.
Come nel sistema precedente, la direttiva riguarda ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi.
Le nuove regole sono differenziate a seconda che si tratti di transazioni tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni sono definite identificandole con le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive europee sugli appalti, indipendentemente dall’oggetto o dal valore dell’appalto.
Riguardo al termine di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, gli Stati membri dovranno assicurare che il contratto non preveda periodi di pagamento superiori a sessanta giorni, a meno che ciò non sia espressamente concordato nel contratto e non risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore.
Quando la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il periodo di pagamento è di trenta giorni.
Nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni il termine di pagamento per le pubbliche amministrazioni è di trenta giorni, che possono essere estesi fino ad un massimo di sessanta giorni se concordato nel contratto e oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Gli Stati membri possono prorogare il termine di pagamento fino a ad un massimo di sessanta giorni nelle transazioni tra imprese ed enti pubblici di assistenza sanitaria o pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale e che siano soggette ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE.

Il tasso di legge applicabile agli interessi di mora deriva dalla somma del tasso di riferimento della Banca centrale europea più almeno otto punti percentuali.
Le pubbliche amministrazioni non possono stabilire tassi inferiori per gli interessi di mora.
Nelle transazioni commerciali tra imprese gli Stati membri assicurano che il creditore ha diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito qualora vengano rispettate determinate condizioni.
Inoltre, quando gli interessi di mora sono dovuti in conformità con quanto previsto dalla direttiva, il creditore ha il diritto di ottenere un importo fisso minimo di 40 euro a titolo di risarcimento delle spese di recupero del credito.
Il creditore, oltre a tale importo, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni restante costo di recupero che ecceda tale importo fisso, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.
I restanti costi possono comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

La direttiva nel disciplinare le clausole contrattuali e le prassi inique stabilisce in modo specifico che le prassi o le clausole che escludono gli interessi di mora sono “sempre considerate” gravemente inique mentre quelle che escludono il risarcimento per i costi di recupero sono considerate gravemente inique in via presuntiva.

Gli Stati membri devono assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva e utilizzare qualsiasi mezzo idoneo ad incrementare la consapevolezza tra le imprese dei rimedi ai ritardi di pagamento.
Gli Stati membri possono incoraggiare la redazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia.

Infine, rimane invariata per gli Stati membri la facoltà di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla direttiva.
(Fonte: Assonime - 1° marzo 2011)
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. PUBBLICATO IL DECRETO CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA 2011/7/UE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al D. Lgs. n. 231 del 2002, che aveva dato attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il nuovo decreto recepisce integralmente la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, con la quale viene introdotta una nuova disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, al contempo, viene abrogata la precedente Direttiva 2000/35/CE.
Le disposizioni sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, intendendosi tali i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la vendita di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.


3.1. Decorrenza degli interessi moratori

Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto sopra.
Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente.
La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto sopra (trenta giorni), quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini indicati sopra non possono essere superiori a sessanta giorni.
La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

I termini indicati sopra sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 333/2003 (Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese);
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore.
L'accordo deve essere provato per iscritto.
Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.


3.2. Saggio degli interessi

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.
Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.


3.3. Cambia la maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori

Con la modifica al comma 3, dell'art. 3 della L. n. 192 del 18 giugno 1998, la maggiorazione dei punti percentuali passa da sette ad otto, per cui:
"in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini".


3.4. Entrata in vigore

Le disposizioni dettate dal nuovo decreto n. 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.




PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITA’ INGANNEVOLE

1. La Direttiva europea 2005/29/CE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 149 dell’11 giugno 2005 la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
La Direttiva è in vigore dal 12 giugno scorso, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e dovrà essere recepita, all'interno degli Stati membri, entro il 12 giugno 2007.
La Comunità europea introduce, con tale Direttiva, a livello comunitario, norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e chiarisce alcuni concetti giuridici, necessari per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto, ed armonizza le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori.
Quanto alle sanzioni la Direttiva prevede che gli Stati membri determinino quelle da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della Direttiva in oggetto e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione.

La Direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
La Direttiva dispone che le pratiche commerciali sleali sono vietate spiegando poi che una pratica commerciale è considerata sleale se:
• è contraria alle norme di diligenza professionale, e
• è falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Nello specifico, sono sleali le pratiche commerciali:
a) ingannevoli o
b) aggressive.

L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali.
L’elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della direttiva.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. Pubblicati i decreti legislativi di recepimento della Direttiva europea

Il Ministero dello Sviluppo economico, con un comunicato stampa del 27 luglio 2007, chiarisce le disposizioni contenute nei due decreti legislativi, approvati dal Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, relativi alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori del mercato interno e sulla pubblicità ingannevole e comparativa.
I decreti recepiscono la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11 maggio 2005, che sarà applicata in tutta l'Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre.

I due decreti legislativi n. 145 e 146 del 2 agosto 2007 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007 e sono in vigore dal 21 settembre 2007.
Il testo dei due decreti legislativi viene riportato nell'Appendice normativa.

Dei due decreti legislativi, che entreranno in vigore in Italia il 21 settembre prossimo, uno vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori; l'altro disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese.
In entrambi i casi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili e si rafforzano le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).


3. Pubblicate due deliberazioni dell'Antitrust

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2007 due Deliberazioni dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato del 15 novembre 2007 riguardanti le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita e in materia di pratiche commerciali scorrette.

Il regolamento concernente "le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita" è stato previsto dall'art. 8, comma 11, del D. Lgs. n. 145/2007.
Mentre, il regolamento concernente "le procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" è stato previsto dall'art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 146/2007.

In estrema sintesi, il Decreto Legislativo n. 145/2007 ribadisce quanto già previsto da tempo nel nostro ordinamento e cioè che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, mentre il Decreto Legislativo n. 146/2007 stabilisce che una pratica commerciale è scorretta e in quanto tale vietata, se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Il testo delle due deliberazioni viene riportato nell'Appendice normativa.

Entrambi i provvedimenti prevedono che a vigilare sulla corretta applicazione delle rispettive discipline e a sanzionarne le violazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si potrà avvalere della collaborazione della Guardia di Finanza.
Tra le altre sanzioni applicabili, è previsto che con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità o la pratica commerciale scorretta, l’Autorità possa disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
Le aziende, ma anche tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della pubblicità, è bene che tengano in considerazione gli effetti della nuova disciplina e le potenzialità di un controllo diffuso dei consumatori su tutte le iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie.


4. ANTITRUST - Nuovi poteri e numero verde per denunciare pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole occulta

Dal 12 novembre 2007, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attivato un numero speciale verde gratuito ( 800166661 ), attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, per consumatori che vogliono segnalare casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta.
L'interessante iniziativa si colloca nell'ambito dei nuovi poteri attribuiti all'Autorità con due recenti Decreti Legislativi entrati in vigore il 21 settembre 2007:
- Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 145;
- Decreto Legislativo 2 Agosto 2007, n. 146.

. Se vuoi consultare il sito dell' AGCM, clicca QUI.


5. BIGLIETTI AEREI - In vigore il regolamento (CE) 1008/2008 - Prezzi chiari e trasparenti

Dal 1° novembre 2008 i prezzi dei biglietti aerei dovranno essere trasparenti e chiari fin dal primo momento. È quanto dovrebbe garantire il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, n. 1008/2008 sulle norme per la prestazione dei servizi aerei.
Il provvedimento è diretto soprattutto a promuovere la competitività e la regolamentazione del mercato.
L’indicazione di tutte le spese aggiuntive, infatti, permetterà ai passeggeri di valutare le tariffe e le varie offerte in modo completo prima di acquistare il biglietto.
Nello specifico il regolamento prevede che i prezzi dei biglietti debbano essere pubblicati già comprensivi di tasse e oneri, con menzione delle varie componenti che formano il prezzo finale: tariffa, tasse, diritti aeroportuali. Ciò consente non solo di evitare pubblicità sleali o ingannevoli ma facilita anche i confronti tariffari.
I passeggeri dovranno, inoltre, dare un consenso esplicito se intendono accettare oneri supplementari facoltativi (opt-in), mentre è proibita qualsiasi discriminazione tariffaria tra i viaggiatori basata sul luogo di residenza o sulla nazionalità.

Si riporta il testo del:
. Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).


6. 23 GENNAIO 2013 - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Chiarimenti da una Nota congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno pubblicato una nota congiunta (del 23 gennaio 2013, Prot. 0001293) nella quale viene chiarito l'ambito di applicazione del D.Lgs n. 192/2012 contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Erano sorti dei dubbi circa l'applicazione di questo provvedimento, che recepisce la direttiva 2011/7/UE, al settore delle costruzioni, dato che nel testo non veniva espressamente citato il settore dei lavori pubblici.
Ora con questa Nota i due dicasteri chiariscono che “la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del d.lgs n. 192 del 2012”.
Nella Nota viene segnalato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, con nota del 20 dicembre 2012, prot. n. 2667, ha rilevato che l'ambito di applicazione del decreto concerne tutti i settori produttivi. Pertanto, la Presidenza del Consiglio “ha precisato che, sebbene il provvedimento non lo menzioni espressamente, esso deve ritenersi applicabile anche al settore edile. Ciò è stato argomentato sia sotto il profilo formale, rimarcando che l'espressione 'prestazione di servizi' abbraccia inevitabilmente anche i lavori, sia a livello sistematico, rilevando che la disciplina generale, di matrice sovranazionale, in tema di ritardati pagamenti, non può che prevalere su regolamentazioni nazionali con essa eventualmente confliggenti”.
Le norme del D.Lgs. n. 192/2012 prevalgono sulle norme di settore confliggenti.
“Ciò posto”, aggiunge la Nota, “le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 192/2012, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell'espressa clausola di salvezza, secondo cui restano “salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore” (art. 11, co. 2, d.lgs n. 231 del 2002).”.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. GENNAIO 2017 - VIOLAZIONI DELLA CONCORRENZA - Emanate le nuove disposizioni procedurali per il risarcimento del danno

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto legislativo 19 dicembre 2017, n. 3, recante “Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea”.
Il decreto – che entrerà in vigore a decorrere dal 3 febbraio 2017 – è stato emanato in attuazione della Direttiva 2014/104/UE, che introduce negli Stati membri norme uniformi volte a favorire le azioni di risarcimento, da parte di imprese e consumatori, che lamentino di aver subito un danno in conseguenza di intese anticoncorrenziali e abusi di posizione dominante.
«Soggetto danneggiato» può essere una persona, fisica o giuridica, o un ente privo di personalità giuridica, che ha subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.
Nello specifico, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei soggetti danneggiati, il decreto introduce meccanismi di acquisizione delle prove che affidano al giudice il potere di richiedere alle parti, ai terzi e alle stesse Autorità garanti della concorrenza l’esibizione di elementi utili al giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da illecito antitrust, per consentire ai danneggiati stessi, anche acquirenti indiretti, di superare le asimmetrie informative che rendono attualmente difficile l’azione risarcitoria (artt. 3 e 4).
Il giudice può ordinare alle parti o al terzo di esibire «le prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilità». Questi ordini però devono contenere indicazione specifica e circoscritta degli elementi di prova che si vogliano far esibire (art. 4, commi 2 e 3).
In ogni caso, le parti e il terzo hanno diritto di essere ascoltati dal giudice, prima che questi provveda a norma del citato articolo 3.
Alla parte o al terzo che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 che sarà devoluta a favore della Cassa delle ammende (art. 6, comma 1).
Sono poi regolati i rapporti tra la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e la decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, prevedendo che ai fini dell’azione per il risarcimento si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’Autorità garante italiana non più soggetta ad impugnazione.
Viene anche precisato che il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione dell’Autorità garante comporta la verifica dei fatti posti a fondamento della decisione stessa e che la valutazione del giudice si estende ai profili tecnici della vicenda (art. 7, comma 1).
Il decreto disciplina inoltre l’efficacia nel giudizio risarcitorio della decisione definitiva con cui un’Autorità garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza (art. 7, comma 2).
Infine, il provvedimento disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento (art. 8), la responsabilità in solido degli autori della violazione (art. 9), la quantificazione e la valutazione del danno (artt. 14 e 16), concentrando presso tre Sezioni specializzate in materia di impresa (Milano, Roma, Napoli) la competenza per le controversie in merito, anche promosse per il tramite di azioni di collettive (art. 18).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


LA TUTELA DEL CONSUMATORE DALLE VENDITE PIRAMIDALI

1. Le vendire dirette e le vendite a struttura piramidale

Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing (mlm), una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed, invece, vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni.
Si è reso, pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita piramidale" ( più comunemente note come "catene di Sant'Antonio"), ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.
Mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la posizione di venditore in sé e per sé.
Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui fare pagare il "diritto d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri e cosi via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
La dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di vendita determina un progressivo aumento del rischio del "crollo" dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi successivi, entrano nella rete di vendita. Tale rischio viene ovviamente taciuto ai nuovi candidati ai quali viene invece prospettata la possibilità di realizzare elevati guadagni cosi come avvenuto per chi ha investito prima di loro.
Ed è proprio in questo aspetto che si estrinseca il carattere truffaldino della vendita piramidale.
Sulla base di quanto appena detto appaiono perciò chiari gli elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita piramidale.
Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione. Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso all'organizzazione.
Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.
Inoltre, nelle vendite piramidali, l'investimento iniziale è obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione di "pura facciata"), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione.

La legge n. 173/2005 intende dare una normativa di riferimento volta, da un lato, a tutelare quella fetta di mercato oggi in espansione delle vendite a domicilio e, dall'altro, a porre un freno agli abusi che di tale forma di vendita possono verificarsi.
L’intenzione del legislatore è, innanzitutto, quella di operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendovi anche quelle a struttura “multilevel”, e le forme di "vendita piramidale" e operazioni simili, già da tempo vietate nella maggior parte dei paesi europei.
Il testo della legge n. 173/2005 viene riportato nei Riferimenti normativi.

- Sull'argomento si riporta un approfondimento dal titolo:
. La nuova disciplina sulle vendite a domicilio e a struttura piramidale. Prime riflessioni sulle novità introdotte dalla legge n. 173 del 2005.


2. 2 SETTEMBRE 2005 - Disciplinata la vendita a domicilio - Tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005, la legge 17 agosto 2005, n. 173, che disciplina la vendita diretta a domicilio e tutela il consumatore dalle forme di vendita piramidali, ossia quelle attività che hanno come fonte di guadagno il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
La legge, oltre a regolamentare la vendita a domicilio con l’introduzione di maggiori obblighi di trasparenza per le società e i per i soggetti impegnati nel settore e più garanzie per gli acquirenti, considera reato la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita piramidali.
Per chi viola le disposizioni suddette vengono previste pesanti conseguenze penali: arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 100.000 a 600.000 euro.


CARTE DI PAGAMENTO - ISTITUITO IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI

Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.


1. Frodi presso distributori automatici di banconote (ATM)

In tutta Europa, sono in forte aumento le frodi presso i distributori automatici di contante, queste vengono perpetrate in svariati modi:
1) Lebanese Loop
Sullo sportello di prelievo automatico viene applicato un dispositivo che, una volta inserita la carta la trattiene in modo che il distributore non riesca più a restituirla.

2) Skimming su ATM
E' molto più diffuso e soprattutto molto più efficace del "Lebanese Loop", poichè il cliente utilizza normalmente lo sportello automatico senza rendersi conto che i dati della nuova carta vengono copiati.
Questo è reso possibile da un dispositivo montato nella fessura di inserimento della carta e da una piccola telecamera montata sul pannello di controllo, che filma la digitazione del codice PIN.

3) Intercettazione del PIN
Il pin, viene intercettato internamente nel passaggio dalla tastiera numerica al circuito dove poi verrà criptato e trasmesso per la verifica.
Questo tipo di frode è la più sofisticata ma meno diffusa.
Proprio per evitare questo tipo di attacco molti distributori automatici ora utilizzano una Pin Pad Criptata.
(Fonte: Sito cartedipagamento.com)


2. La frode in ambiente "Card Not Present"

Questo tipo di crimine consiste nel furto dei dettagli relativi alla carta di credito ovvero il nome del titolare, il numero di carta, la data di scadenza e il codice CVV.
Tali dati possono essere acquisiti dal truffatore attraverso svariate tecniche tra cui :
- hacking: violazione dei database di chi vende servizi o prodotti via Internet, per accedere ai numeri delle carte di credito immagazzinati;
- phishing: acquisizione dei dati tramite siti web o email costruiti ad hoc;
- boxing: acquisizione dei dati tramite sottrazione dell'estratto conto inviato al titolare o della carta stessa;
- trashing: i malviventi vanno alla caccia degli scontrini delle carte di credito che talvolta i possessori gettano via dopo un acquisto.

I dati vengono successivamente utilizzati per effettuare operazioni attraverso canali remoti, dove non è necessario presentare fisicamente la carta per concludere l'acquisto (internet, ordini telefonici o postali).

La frode in ambiente "Card Not Present" è una delle più diffuse perchè:
- il merchant non ha la possibilità di controllare le misure di sicurezza che determinano la genuinità di una carta (ologramma e altri elementi grafici).
- in assenza della firma e di un codice PIN diventa difficile determinare che chi usa la carta sia effettivamente il titolare
.
(Fonte: Sito cartedipagamento.com)

. Se sei interessato ad approfondire l'argomento di come prevenire le frodi, clicca QUI


3. La istituzione del sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento

La istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento è stata prevista dalla legge 17 agosto 2005, n. 166.
Con il decreto 30 aprile 2007, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007, è stato finalmente emanato il relativo regolamento previsto dall'art. 7 della legge n. 166/2005.

Con la legge n. 166/2005, il legislatore ha stabilito che le misure di “prevenzione amministrativa” da adottare in questo specifico settore rientrano tra i compiti di pubblico interesse che lo Stato è chiamato a svolgere a vantaggio della collettività.
Sotto un profilo generale, appare utile sottolineare che la prevenzione amministrativa ha il preciso compito di:
a) individuare i punti di criticità nei sistemi di sicurezza delle società che emettono le carte di pagamento;
b) ideare, anche attraverso interventi di tipo legislativo, soluzioni in grado di eliminarli progressivamente, mediante una stretta collaborazione pubblico-privato;
c) stabilire gli standard minimi, sul fronte della sicurezza, che devono essere osservati dalle stesse società emittenti.

Le motivazioni che hanno determinato questa precisa scelta normativa possono essere così riassunte:
1) l’esigenza di arginare il dilagante fenomeno della clonazione delle carte di pagamento;
2) la necessità di garantire la fiducia che i cittadini ripongono nei mezzi di pagamento sostituivi del contante;
3) l’urgenza di monitorare il fenomeno della frode al fine di valutarne l’impatto sul sistema economico-finanziario.

l’UCAMP (Ufficio Centrale Abtifrode dei Mezzi di Pagamento) esercita le funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento.
Il testo della legge n. 166/2005 e del D.M. n. 112/2007 viene riportato nei Riferimenti normativi.


PAGAMENTI ELETTRONICI

1. Le novità introdotte dalla L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012 - Dal 1° gennaio 2014 obbligo di accettarli da parte di professionisti e commercianti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 208), la LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

L'articolo 15, rubricato "Pagamenti elettronici", oltre ad apportare modifiche al Codice del Consumo, ha introdotto significative novità in mteria di pagamenti effettuati tramite carte di debito.
Riportiamo il testo dell'articolo:
Art. 15. Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) ... »

(omissis)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell' Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi».


Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare, anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
A stabilirlo è il citato comma 4, dell'art. 15 della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012 ("c.d. "Decreto Sviluppo bis).
L’obbligo scatta per tutti i commercianti al minuto, ma anche per i prestatori di opere e servizi come pubblici esercizi, meccanici, saloni di bellezza, società di servizi, e gli studi professionali quali notai, avvocati, geometri, ingegneri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il motivo della decisione è da ricercare nella volontà di aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale. Tutto porterà a utilizzare meno i contanti e quindi a una maggiore tracciabilità dei pagamenti.
Dunque, dal 1° gennaio 2014, i commercianti e i professionisti non potranno rifiutarsi di accettare dal cliente il pagamento delle proprie prestazioni, anche professionali, attraverso carte di debito (circuito bancomat o altri circuiti quali Maestro e V-pay) e dovranno pertanto dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico (POS = Point of sale, per bancomat e similari).
Tuttavia, va tenuto presente che il successivo comma 5 del citato art. 15 prevede che venga emanato uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per disciplinare "gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini". A tutt'oggi non è stato emanato alcun decreto attuativo. Il che potrebbe far dedurre che tutto è al momento congelato!

. Se sei interessato ad approfondire i contenuti della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, e scaricarne il testo, clicca QUI


2. Posticipata la data di avvio dal 1° gennaio al 30 giugno 2014

L'articolo 9, comma 15-bis, della L. n. 15/2015, di conversione del D.L. n. 150/2013 ha successivamente posticipato la data del 1° gennaio 2014 al quella del 30 giugno 2014, stabilendo testualmente:
15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».


3. 27 GENNAIO 2014 - Pubblicato il primo decreto attuativo in vigore dal 28 marzo 2014 - Fissati soglia e limite minimo di fatturato

L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. "Decreto Sviluppo bis"), si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore delle imprese, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi, e dei professionisti.
In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, tale obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui sopra, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro. Ciò al fine di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l’entrata in vigore della norma.
A stabilirlo è l'articolo 1 del il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, recante l'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 e in vigore dal prossimo 28 marzo 2014.
Con questo provvedimento si dà ulteriore attuazione ai programmi dell’Agenda Digitale, favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta elettronica e garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti».
Con un successivo decreto potranno essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati dal presente decreto e potrà essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. 29 MAGGIO 2014 - POS PER I PROFESSIONISTI - Circolare dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro - Nessun obbligo di installazione

Secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, a decorrere dal prossimo 30 giugno, tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso “carte di debito”.
Per “carta di debito” si intende esclusivamente lo strumento di pagamento, emesso da un Istituto di Credito, che non finanzia l’acquisto ma che consente l’addebito in tempo reale. In sostanza, viene individuato esclusivamente il bancomat, operante su determinati circuiti che consentano di effettuare e ricevere tali pagamenti.
Il consumatore, o utente, che può optare per il pagamento con carta di debito è la persona fisica, quindi non imprenditore e non in possesso di partita IVA, che agisce e riceve servizi dal professionista per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Esaminando la normativa vigente, dettata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze si ricava:
a) che di fatto non viene previsto alcun obbligo di installazione del POS da parte dei professionisti. La normativa consente ai committenti semplicemente di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all’importo di 30 euro, dunque, gli altri metodi di pagamento previsti dalla normativa vigente (assegni, bonifici, contanti nei limiti previsti) restano validi a tutti gli effetti;
b) che la mancata installazione del POS non produce un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito; bensì obbligherebbe il professionista ad attivare le misure di recupero del credito cosi come previste dalla normativa. Di conseguenza nessun obbligo di installazione del POS è posto a carico dei professionisti.

Sono questi i chiarimenti e le osservazioni che sono giunte dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro con la circolare n. 12 del 29 maggio 2014, che arriva dopo quella emanata dal Consiglio Nazionale Forense del 20 maggio scorso.
La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ritiene che il provvedimento introduce solamente inutili adempimenti a danno dei professionisti, con un incremento dei costi per gli stessi e benefici solo a favore degli Istituti di Credito.
Nel caso il legislatore reputasse necessaria e obbligatoria l'installazione del POS per il pagamento in formato elettronico, la Fondazione sostiene che dovrebbe essere “indispensabile e necessario prevedere per via normativa una sostanziale riduzione/azzeramento dei costi per l’installazione e la gestione degli apparecchi terminali presso gli Studi Professionali”.

. Se vuoi scaricare il testo della circolare n. 12/2014, clicca QUI.


5. 5 GIUGNO 2014 - POS PER I PROFESSIONISTI - Assicurazioni del Ministro dello Sviluppo Economico all’Assemblea generale di Confcommercio

Secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, a decorrere dal prossimo 30 giugno, tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi professionali, saranno tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso “carte di debito”.
Il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, nel suo intervento all’Assemblea generale di Confcommercio, tenutasi a Roma il 5 giugno scorso, tra i tanti temi toccati, ha anche annunciato l’avvio di un tavolo di confronto con le banche per ridurre i costi legati alla disponibilità e all' utilizzo dei POS.
Riportiamo uno stralcio dell’intervento:
“Prima di avviarmi alle conclusioni, devo al Presidente Sangalli e a tutti voi una risposta su un altro tema di stretta attualità trattato nella sua relazione: l’entrata in vigore il prossimo 30 giugno dell’obbligo di accettazione dei pagamenti tramite carte di debito, per le transazioni di importo superiore ai 30 euro.
È un provvedimento che ho ereditato. Tuttavia, nel valutarlo, occorre partire da un dato di fatto: l’incidenza dei pagamenti elettronici in Italia è decisamente troppo ridotta rispetto alla media degli altri Paesi europei. Non possiamo aspettare ancora, il costo legato al massiccio uso del contante è ormai eccessivo per il nostro sistema e per voi imprenditori.
Tuttavia, comprendo le vostre richieste e le vostre preoccupazioni: dobbiamo evitare di imporvi un ulteriore onere legato all’esercizio della vostra attività. Per questo mi impegno ad attivare con Voi un tavolo di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato, per ridurre i costi legati alla disponibilità e all’utilizzo dei POS.
Sono certa che ci siano i margini per comprimerli significativamente e per trovare una soluzione che consenta di superare le vostre perplessità.”
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6. MARZO 2015 - POS PER COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI - Un Disegno di legge depositato al Senato prevede sanzioni fino a 1.500,00 euro per gli inadempienti - Poi RITIRATO

Il 22 gennaio 2015, è’ stato depositato al Senato un Disegno di legge (n. 1747) recante “Disposizioni relative all’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di dotarsi di adeguati strumenti di pagamento elettronici per pagamenti superiori ai 30 euro”.
Il Disegno di legge dovrebbe completare e dare concreta attuazione all’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, come successivamente modificato dall’art. 9, comma 15-bis, del D.L. n. 150/2013, convertito dalla L. n. 15/2014 (c.d. “Milleproroghe 2013”).
Ricordiamo che, dopo una successione di proroghe, a decorrere dal 30 giugno 2014, è entrato in vigore l’obbligo, per “i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” di dotarsi di POS, al fine di consentire ai fruitori dei servizi il pagamento delle prestazioni professionali che superino i 30 euro mediante strumenti di pagamento elettronici.
La suddetta norma è apparsa subito di difficile applicazione in quanto non ha previsto alcuna sanzione laddove il professionista, commerciante, esercente o l’azienda non si adegui alla previsione e, quindi, non disponga degli strumenti idonei a consentire il pagamento mediante POS.
Il presente Disegno di legge è volto sia a «tutelare» il consumatore e fruitore del servizio nel caso in cui si veda negata la legittima possibilità di procedere al pagamento mediante strumenti elettronici, sia a «premiare» il professionista, commerciante, esercente o l’azienda che, in adempimento della normativa, abbia provveduto a dotarsi degli strumenti elettronici di pagamento.
All’art. 2 viene, infatti, prevista l’irrogazione di sanzioni a carico di coloro che non si dotino dell’apposita strumentazione necessaria per consentire l’utilizzo del bancomat.
La sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile all’atto della constatazione della violazione da parte della Guardia di Finanza è pari a 500,00 euro.
La violazione può essere riscontrata sia nel corso dell’ordinaria attività di controllo da parte della stessa Guardia di Finanza, sia a seguito della segnalazione della violazione da parte di un cliente.
Entro i trenta giorni successivi all’irrogazione della sanzione il soggetto interessato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di legge con la conseguente installazione del POS.
Decorso tale termine avrà a disposizione altri 60 giorni per comunicare all’ufficio che ha irrogato la sanzione, l’avvenuto adeguamento con le modalità comunicate nella sanzione notificata.
In caso di mancato adeguamento o comunicazione scatta una seconda sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della precedente, e quindi di 1.000,00 euro, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative.
Qualora i soggetti interessati non provvedano a dotarsi entro i predetti termini degli strumenti idonei ad assicurare i pagamenti con strumenti elettronici, la Guardia di Finanza dispone la sospensione dell’attività professionale o commerciale “sino al completo adeguamento alla normativa in materia”.


7. 9 DICEMBRE 2015 - In vigore il Reg. UE n. 751 del 2015 - Fissato il tetto alle commissioni interbancarie

A decorrere dal 9 dicembre 2015 è entrata in vigore, anche in Italia, la normativa europea che impone il tetto unico alle commissioni interbancarie.
Il tetto è fissato allo 0,3% del valore dell'operazione per le transazioni con carta di credito e 0,2% per i pagamenti per le carte di debito (bancomat) e prepagate.
La normativa (Regolamento UE n. 751 del 2015) si applica però solo ai circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat.
Sono esclusi American Express e Diners che continueranno ad applicare le proprie commissioni, generalmente più alte.
Secondo Bruxelles con questo provvedimento si incentiva l'uso della moneta elettronica e le transazioni con le carte diventano più trasparenti, facendo risparmiare a tutti grandi somme.
Nel 2013 erano circa 760 milioni le carte in circolazione nell’Unione europea: i pagamenti elettronici sono cresciuti fino a toccare i 100 miliardi di euro. Ma, lamentano le aziende, le commissioni costano loro circa 10 miliardi l’anno.
Le novità introdotte con i nuovi regolamenti andranno a tutte beneficio dei consumatori, su cui spesso i negozi scaricano i costi delle commissioni.
Secondo i calcoli dell’Eurostat e del Parlamento europeo i minori costi dovrebbero aggirarsi intorno ai 6 miliardi di euro.


8. 1° GENNAIO 2016 - Novità dalla L. n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016

Abolizione della soglia dei 30 euro sotto la quale commercianti e professionisti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti tramite POS, taglio delle commissioni sulle transazioni sotto 5 euro e previsione di sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici.
Dal 1° luglio 2016 i pagamenti elettronici si applicheranno anche per il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta.
Sono queste le novità introdotte dall'art. 1, commi 900 e 901, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in materia di pagamenti elettronici.

Il comma 900 prevede, con l’aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all’art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha, infatti, previsto:
a) la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei quali il consumatore può richiedere all’esercente di pagare tramite carte di debito o di credito dagli attuali 30 a 5 euro;
b) l’introduzione di una disposizione volta a contenere i costi di utilizzo dei POS, con la previsione che gli stessi non possano essere superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l’accettazione di analoghi pagamenti in contanti, e
c) l’introduzione di disposizioni sanzionatorie per i soggetti che non rispettano la norma.
Non solo, secondo quanto stabilito dal successivo comma 901, a decorrere dal 1º luglio 2016, i pagamenti elettronici si applicheranno anche per i pagamenti delle somme da riscuotere mediante i dispositivi dì controllo di durata della sosta, previsti dalla lett. f), comma 1, art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada). I Comuni dovranno pertanto rendere i dispositivi per la gestione delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di debito e di credito.

Si riporta il testo dei commi 4, 4-bis, 4-ter e 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le modifiche apportate dai citati commi 900 e 901 della, L. n. 208/2015:

Art. 15 – Pagamenti elettronici

(Omissis)

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito [e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica]. (1) Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 213.
4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresì:
a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonchè di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie , anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.


Il comma 901 ha, inoltre, stabilito che “Dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
I Comuni dovranno pertanto rendere i dispositivi per la gestione delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di debito e di credito.

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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

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RIFERIMENTI NORMATIVI

. D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24: Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

. D. Lgs. 29 ottobre 2002, n. 231: Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (In corso di aggiornamento).

. D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284: Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

. Legge 17 agosto 2005, n. 166: Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

. Legge 17 agosto 2005, n. 173: Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

. Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

. D.M. 30 aprile 2007, n. 112: Istituzione Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento".

. D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

. AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007: Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

. AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007: Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

. D.M. 20 dicembre 2007: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° luglio - 30 settembre 2007. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2008 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

. D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

. D.M. 3 febbraio 2011: Determinazioni in materia di credito ai consumatori.

. DIRETTIVA 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

. D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Nota del 23 gennaio 2013, Prot. 0001293: Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

. Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014: Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.

. DIRETTIVA 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

. REGOLAMENTO (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

. DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3: Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.


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Pubblicato su: 2011-02-25 (5024 letture)

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