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SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA (SRLS)





LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA - SRLS


1. DECRETO-LEGGE SULLA CONCORRENZA E SULLE LIBERALIZZAZIONI - ARRIVA LA NUOVA SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SSRL

1.1. INTRODOTTO NEL CODICE CIVILE IL NUOVO ARTICOLO 2463-BIS – PREVISTO UN NUOVO MODELLO DI SOCIETA'

L’articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 – Supplemento Ordinario n. 18), tra le altre numerose novità, ha provveduto ad introdurre nel Codice Civile il nuovo articolo 2463-bis, rubricato “Società semplificata a responsabilità limitata”, prevedendo così una nuova tipologia di società, accessibile solo alle persone fisiche e in particolare ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto-legge n. 1/2012, clicca QUI.


Riportiamo di seguito il testo del nuovo articolo 2463-bis C.C.:
«Articolo 2463-bis - (Società semplificata a responsabilità limitata)
1. La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
3. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
5. Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.
6. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
7. Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis.
8. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.
9. La denominazione dì società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.»
.


1.2. FINALITA' E VANTAGGI DEL NUOVO MODELLO DI SOCIETA'

Questo nuovo modello semplificato di società di capitali viene introdotto con lo scopo di incentivare le forme di imprenditoria giovanile attraverso l’eliminazione dei “paletti” posti per la costituzione di una società a responsabilità limitata, quali la soglia di capitale minimo, le spese notarili necessarie per la costituzione per atti pubblico e le spese per l’iscrizione nel Registro delle imprese, ecc.
Questa nuova forma societaria è riservata alle persone fisiche che alla data della costituzione non abbiano compiuto i 35 anni. La società deve, pertanto, conservare una compagine sociale giovane, in quanto al compimento del 35esimo anno il socio è escluso di diritto dalla società.
Il vantaggio di questa nuova forma societaria è che non viene previsto un capitale sociale minimo, ma solo la misura simbolica di un euro, a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della SRL ordinaria.
Ovviamente questa circostanza indebolisce la società, che non avrà facilmente la possibilità di attingere capitali dal sistema creditizio; essa sarà pertanto destinata ad attività di servizio in cui non sono richiesti particolari investimenti.

Per favorire l’accesso a tale modello societario non viene, inoltre, prevista la costituzione per atto pubblico bensì attraverso comunicazione unica dell'atto costitutivo al Registro delle imprese, in esenzione sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
Il nuovo modello societario, inoltre, potrà essere utilizzato anche da un singolo socio; tale possibilità potrà essere utilizzata anche dai neo professionisti che iniziano la propria attività professionale.


1.3. LE PECULIARITA' DELLA NUOVA SOCIETA'

1.3.1. La costituzione

A. Forma e contenuti dell’atto costitutivo

La costituzione della nuova “Società semplificata a responsabilità limitata” deve risultare comunque da un atto nel quale vengono indicati gli elementi previsti dall’articolo 2463 del Codice civile, oltre all’attestazione del possesso dei requisiti di età e l’ammontare del capitale versato.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2463 C.C. e dal secondo comma dell’art. 2463-bis C.C., l'atto costitutivo deve, pertanto, essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3. l'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
4. l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
5. la quota di partecipazione di ciascun socio;
6. le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
7. le persone cui è affidata l'amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
8. luogo e data di sottoscrizione.

Alla società possano partecipare:
esclusivamente persone fisiche;
che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

Nella denominazione deve, inoltre, risultare che si tratta di «Società semplificata a responsabilità limitata».

Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico devono essere indicati:
• la denominazione di “società semplificata a responsabilità limitata”;
• l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
• la sede della società e
• l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Nell’ultimo comma del nuovo articolo 2463-bis C.C. si stabilisce che, salvo quanto qui previsto, “si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili”, e precisamente le norme previste al Capo VII (Società a responsabilità limitata), negli articoli dal 2462 al 2483.


B. Modalità e termini per il deposito dell’atto costitutivo

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori, entro quindici giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
Il deposito deve avvenire, per via telematica, attraverso la Comunicazione Unica, in esenzione sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria.

Si ricorda che per le SRL ordinarie, il 3° comma dell’art. 2363 C.C., nel richiamare l’applicazione dell’articolo 2330 C.C. relativo alle SPA, prevede che l’atto costitutivo deve essere depositato presso il Registro delle imprese direttamente dal notaio rogante od autenticante, entro il termine di venti giorni.


1.3.2. Il capitale sociale

Il nuovo articolo 2463-bis C.C. non è previsto un capitale sociale minimo, ma solo la misura simbolica di 1 euro.
L'ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.
Il conferimento deve essere effettuato solo in denaro.


1.3.3. Le modificazioni all’atto costitutivo

A. Forma degli atti modificativi dell’atto costitutivo

Come l’atto costitutivo anche gli eventuali verbali recanti modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci potranno essere redatti per scrittura privata.


B. Modalità e termini per il deposito degli atti modificativi dell’atto costitutivo

Gli atti recanti modificazioni all’atto costitutivo devono essere depositati, a cura degli amministratori, entro quindici giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L'iscrizione dovrà essere effettuata, per via telematica, tramite la Comunicazione Unica, in esenzione sia dall’imposta di bollo che dai diritti di segreteria.
Il Registro delle imprese dovrà procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni.
Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Si ricorda che per le SRL ordinarie, l’articolo 2480 C.C., nel richiamare l’articolo 2436 relativo alle SPA, stabilisce le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere depositate presso il Registro delle imprese da notaio verbalizzante, entro il termine di trenta giorni.


C. Esclusione del socio

L’età anagrafica costituisce l’unico limite previsto per la costituzione di questa particolare società semplificata, e pertanto quando il singolo socio perde il requisito d'età verrà escluso di diritto e si dovrà applicare, per quanto compatibile, l'articolo 2473-bis (esclusione per giusta causa).
La norma non regola le modalità della liquidazione della quota, per cui si dovrà ricorrere alle regole generali previste all’articolo 2473 del Codice civile: in sostanza il socio che ha compiuto i 35 anni, avrà diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.
Ogni volta che un socio recede si dovrebbe quindi quantificare il patrimonio della società per la liquidazione.
Tuttavia, per evitare la estromissione del socio over trentacinquenne, la norma prevede che possa disporsi la trasformazione della società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile, ma in tal caso il socio assente o dissenziente alla delibera avrà il diritto di recedere nei quindici giorni successivi alla trasformazione.
Non è invece prevista la trasformazione in società di persone.

Anche l'atto di trasferimento delle partecipazioni dovrà essere redatto per scrittura privata e dovrà essere depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

La nuova norma prevede, inoltre, che, nel caso venga meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si dovrà deliberare lo scioglimento, applicando l'articolo 2484 C.C.

Oltre alle cause già previste dal citato articolo 2484 C.C. per lo scioglimento della società, il comma 3 dell’articolo 3 del D.L. n. 1/2012 ha, infatti, provveduto ad inserire un nuovo comma nel quale si prevede che «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci».


1.3.4. Bilancio semplificato

Alla luce della qualificazione di tale modello societario nel novero delle SRL è del tutto ragionevole che possa essere applicata la possibilità di redigere il bilancio semplificato, così come è stato introdotto e disciplinato dall’art. 14 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).


1.4. STATUTO STANDARD E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DEI SOCI

Nel secondo comma dell'art. 3 del D.L. n. 1/2012 si stabilisce che, con un apposito decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà tipizzato lo statuto standard della società e saranno individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Ciò fa presupporre che la nuova normativa non potrà di fatto entrare in vigore prima dell'emanazione di tale decreto.


1.5. L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1.5.1. Il procedimento di iscrizione previsto dal nuovo articolo 2463-bis C.C.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori, entro quindici giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
Le condizioni poste dall’articolo 2329 C.C. sono le seguenti:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

L'iscrizione va effettuata, per via telematica, tramite la Comunicazione Unica (ComUnica).
E’ prevista la esenzione sia dell’imposta di bollo che dei diritti di segreteria.

Il decreto non ne parla esplicitamente, ma si presume che, essendo previsto l’invio telematico, gli amministratori debbano necessariamente essere in possesso della smart card per sottoscrivere digitalmente la pratica da inviare al Registro delle imprese.

L'ufficio del Registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni.
Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Ricordiamo che l’articolo 2189 C.C. prevede che le iscrizioni nel Registro delle imprese devono essere eseguite su domanda sottoscritta dall’interessato.
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del Registro delle imprese deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
L’eventuale rifiuto dell’iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.


1.5.2. Il procedimento di iscrizione previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 581/1995

Il procedimento di iscrizione nel Registro delle imprese è regolamentato dall’art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, nel quale si stabilisce, in sintesi, quanto segue:
1. Per l'attuazione della pubblicità nel Registro delle imprese, il richiedente deve presenta all'ufficio della Camera di Commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro;
2. La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello;
3. l'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un Notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica;
4. prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio dovrà accertare:
a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione
;
5. l'iscrizione dovrà essere eseguita senza indugio e comunque entro il termine di 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla metà se la domanda e' presentata su supporti informatici;
6. l'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione;
7. il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro 8 giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata;
8. il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.


1.6. QUESTIONI IRRISOLTE

Una attenta analisi della nuova normativa appena accennata ci induce anche ad evidenziare alcune questioni e interrogativi che secondo il nostro modesto parere dovranno al più presto, trovare una soluzione con interventi specifici da parte dei competenti Ministeri, considerato che il decreto-legge enterà ion vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Questi sono i principali interrogativi a cui è necessario dare una risposta:
1. Come conciliare quanto previsto al comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 (non possono essere depositati atti che non siano in originale, con sottoscrizione autenticata, o atti in copia autentica) con quanto previsto al comma 2 del nuovo articolo 2463-bis C.C. secondo il quale l'atto costitutivo deve essere redatto semplicemente "per scrittura privata”?

2. Come mai non è stata prevista almeno la registrazione della scrittura privata presso l’Ufficio del Registro, al fine di dare all'atto almeno una data certa, prevedendo, come per l’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, anche l’esenzione del pagamento di tale imposta?

3. Come conciliare i tempi previsti per l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese dal comma 8 dell’art. 11 del D.P.R. n. 581/1995
(10 giorni dalla data di protocollazione della domanda che diventano 5 nel caso di domanda presentata su supporti informatici) con quelli previsti dal comma 4 del nuovo articolo 2463-bis C.C. (termine perentorio di 15 giorni)?

4. Nel caso di ritardato od omesso deposito dell’atto costitutivo e dei successivi ed eventuali atti modificativi dello statuto o di altre comunicazioni obbligatorie sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 2630 C.C.?

5. E’ dovuto il pagamento dei costi per la vidimazione delle scritture contabili per le quali è ancora prevista l'obbligo di vidimazione?

6. Sono dovuti i diritti di segreteria e l’imposta di bollo per il deposito del bilancio al Registro delle imprese?

7. Deve essere pagato il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio? Nel caso affermativo quale importo deve essere pagato?



2. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

2.1. Dettata una nuova versione dell'art. 2463-bis C.C.

E’ stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, la Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
L'articolo 3, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata" detta, al comma 1, una nuova versione dell'articolo 2463-bis del Codice Civile rispetto a quella prevista nel decreto-legge.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, clicca QUI.


Riportiamo di seguito il nuovo testo dell'articolo 2463-bis C.C.:
«Articolo 2463-bis - (Società a responsabilità limitata semplificata)
1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci
.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».
.

L'articolo 3 della L. n. 27/2012 contiene altri tre commi, che recitano testualmente:
"2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale".


- Si riporta una tabella dove vengono comparate le due versioni dell'art. 2463-bis C.C.
. SRL semplificata - Art. 2463-bis C.C..


2.2. Le novità sostanziali contenute nel nuovo articolo 2463-bis C.C.

1) L'atto costitutivo dovrà essere redatto, non più per scrittura privata, ma per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato che verrà approvato con un apposito decreto (comma 2);
2) l'ammontare del capitale sociale dovrà essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4) (comma 2, n. 3);
3) viene precisato che gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci (comma 2, n. 6), non sono pertanto ammessi amministratori esterni alla società;
4) la denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata", l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa e' iscritta dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico (comma 3);
5) è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti previsti (persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione); l'eventuale atto e' conseguentemente nullo (comma 4);
6) salvo quanto previsto dal presente articolo, alla società a responsabilita' limitata semplificata (SSRL) si dovranno applicare le disposizioni del CAPO V in quanto compatibili (comma 5).


2.3. Le altre novità introdotte

Al secondo comma dell'art. 3, della L. n. 27/2012 viene previsto quanto segue:
1) con un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, dovrà essere tipizzato lo statuto standard della società e dovranno essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci;
2) per la costituzione della società (per atto pubblico) non dovranno essere pagati onorari notarili;
3) l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese saranno esenti sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria;
4) il Consiglio nazionale del notariato dovrà vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e dovrà pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.


2.4. SRL semplificata - Il superamento del limite di età di 35 anni

Alla luce delle novità introdotte dal "Decreto sulla crescita e lo sviluppo", nel caso della SRL semplificata, quali potrebbero essere le conseguenze per la società nel caso in cui uno o più soci superino l’età di 35 anni?
Ricordiamo che il 1° comma dell'art. 2463-bis C.C. prevede che nella SRL semplificata tutti i soci, persone fisiche, debbano avere - alla data di costituzione - una età anagrafica inferiore ai 35 anni. Il superamento di tale età anche da parte di un solo socio inibisce la nascita di tale tipologia di società.
Si dispone, dunque, che la soglia anagrafica dei soci non debba essere superata "alla data di costituzione della società" e non che non sia superabile successivamente.
L'obiettivo del legislatore è quello di far nascere la società fra giovani e di non consentire a terzi di entrarvi successivamente senza il rispetto della prevista età anagrafica (art. 2463-bis, comma 4 C.C.), e non quello di penalizzare quei giovani che, accettando originariamente il rischio di impresa, abbiano poi essi stessi, quali soci fondatori, superato la fatidica soglia anagrafica.

Altri, invece, sostengono che il compimento del 35° anno di età di uno dei suoi soci o dell'unico socio comporta necessariamente o l'uscita dalla società del socio che ha compiuto 35 anni, o lo scioglimento della società, o la trasformazione in SRL normale o in SRL a capitale ridotto.

Esemplificando, nel caso di SRL semplificata unipersonale si potrebbe verificare le seguenti soluzioni:
1) lo scioglimento della società; oppure
2) la trasformazione in SRL normale o in SRL a capitale ridotto, salvo che l'over 35 ceda la sua partecipazione a un under 35.

Nel caso, invece, di SRL semplificata pluripersonali potrebbero aprirsi le seguenti alternative:
1) lo scioglimento della società;
2) la trasformazione della SRL semplificata in SRL normale;
3) la trasformazione in SRL a capitale ridotto;
4) la cessione della quota del socio over 35 ai soci under 35 o a taluno di essi.

C'è infine da chiedersi se il compimento del 35° anno possa rappresentare:
a) una implicita causa di recesso o di esclusione ex lege del socio che ha compiuto 35 anni; o anche
b) una automatica trasformazione in SRL a capitale ridotto.


3. APPROVATO IL MODELLO STANDARD DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DELLA NUOVA SRLS

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il DECRETO 23 giugno 2012, n. 138, recante "Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
Con la pubblicazione di questo decreto è entrata in vigore la nuova normativa dettata dall'articolo 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato "Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", che ha decretato la nascita della società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).
Pertanto, a decorrere dal 29 agosto 2012 (data di entrata in vigore del decreto), potrà essere costituita, per atto pubblico e in conformità al modello standard approvato, la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).

I paradossi italiani!

Ci viene spontanea una domanda: ma per arrivare ad approvare uno statuto del genere occorreva tutto questo tempo?
La norma contenuta nel comma 2, dell'art. 3 del decreto "Cresci-Italia" prevedeva che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e quindi entro il 25 maggio 2012), doveva essere emanato un decreto interministeriale contenente lo statuto standard cui il nuovo soggetto giuridico avrebbe dovuto adeguarsi.
Ci sono invece voluti esattamente 140 giorni.
Da notare che per questa operazione erano coinvolti addirittura tre Ministeri!
Un paradosso tutto italiano: praticamente sono otto mesi che i giovani al di sotto dei 35 anni attendono per poter usufruire di un'agevolazione loro riservata e costituire nuove Società a Responsabilità Limitata Semplificate!
Forse il legislatore non ha ancora ben presente che i tempi dei mercati sono ben diversi dai tempi della burocrazia!
E poi diciamola tutta fino in fondo: era proprio necessario "inventarsi" questo nuovo tipo di società? Non bastava togliere bolli, diritti, onorari e altri balzelli e sfruttare, per l'occasione, uno dei tipi di società già regolamentati dal Codice Civile?
Il tempo ci dirà se ne valeva la pena!

Pregi e limiti

Se da una parte questo nuovo tipo di società ha il pregio di non essere aggravata:
1) da costi quali bolli, diritti e onorari (almeno nella sua costituzione);
2) dall'entità del capitale sociale occorrente per la sua costituzione (visto che basta versare - nelle mani di coloro che sono nominati amministratori e quindi non in banca - una somma di denaro compresa tra 1 e 9.999,99 euro);

dall'altra parte presenta dei limiti molto evidenti, quali:
1) il fatto che lo statuto da adottare deve essere necessariamente quello standard, quindi senza la possibilità di introdurre altre clausole particolari, (salvo passare ad una SRL normale o a una SRL a capitale ridotto);
2) il fatto che non possa avere come soci soggetti diversi dalle persone fisiche;
3) il fatto che i soci non devono avere compiuto i 35 anni d'età e che essi non possano cedere le loro quote a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni.


Alcuni dubbi ancora da chiarire

1) Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 27/2012 "L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".
Se l'esenzione riguarda solo l'atto costitutivo e la sua iscrizione nel Registro delle imprese, è lecito chiedersi se:
a) Per i successivi ed eventuali atti modificativi dello statuto dovranno essere pagati gli onorari notarili?
b) Per il deposito nel Registro delle imprese dei verbali di assemblea, dei bilanci, ecc. saranno dovuti sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria?
c) L'imposta di bollo e i diritti di segreteria saranno dovuti anche per la vidimazione presso il Registro delle imprese delle scritture contabili per le quali è ancora prevista l'obbligo di vidimazione?
Da come risulta scritta la norma, presumiamo di si.

2) L'atto costitutivo, gli altri eventuali atti modificativi e gli atti relativi ai conferimenti sono soggetti alla registrazione presso il competente Ufficio del registro? Nel caso affermativo deve essere pagata l'imposta di registro di 168,00 euro?

3) Quale importo del diritto annuale dovrà essere pagato da questo nuovo tipo di società: in misura fissa o anche con l'aggiunta dell’importo derivante dall’aliquota corrispondete allo scaglione di fatturato?

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti:
- dall' imposta di registro (168,00 euro), - dai diritti camerali annuali,
- dai tributi per l'apertura della partita IVA,
- dalle altre imposte e tasse (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori).
Non sono, inoltre, previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.

. Se vuoi scaricare il comunicato del CNN, clicca QUI.


4. L'ATTO COSTITUTIVO ESTANDAR E' INTEGRABILE - PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'atto costitutivo e lo statuto delle società a responsabilità limitata semplificate (SRLS) possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti.
Il modello standard adottato con il decreto interministeriale n. 138/2012 contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata. Nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente una deroga negoziale.
In un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento della società.
E' questo il parere del Ministero della Giustizia del 10 dicembre 2012, Prot. 43644, interpellato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ricordiamo che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, in una precedente nota, aveva sostenuto l'interpretazione secondo cui l'atto costitutivo e lo statuto redatto secondo il modello standard non poteva essere oggetto di integrazioni.
Il parere del Ministero della Giustizia è stato diramato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. 28 GIUGNO 2013 - D.L. N. 76/2013 - PACCHETTO LAVORO - SRL A 1 EURO ANCHE PER OVER 35

L'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", prevede modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto.
Al comma 13, con una modifica all'art. 2463-bis del Codice civile viene prevista la eliminazione del limite di 35 anni di età per la creazione di SRL semplificate.
Dunque, la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche, senza più alcun limite d'età.
Non solo, gli amministratori potranno essere scelti anche tra i non soci.

Riportiamo di seguito il nuovo testo dell'articolo 2463-bis C.C. - in vigore dal 28 giugno 2013:
«Articolo 2463-bis - (Società a responsabilità limitata semplificata)
1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche.
2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori
.
2-bis. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. (Soppresso).
5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».
.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2013, clicca QUI.


6. 22 AGOSTO 2013 - D.L. N. 76/2013 CONVERTITO NELLA L. N. 99/2013

6.1. SRL semplificata – In vigore la nuova normativa

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013 .n 76.
L’articolo 9, commi 13 e seguenti del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 aveva già introdotto novità rilevanti sulle Società a responsabilità limitata a regime particolare, abolendo la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ed aprendo agli ultratrentacinquenni la società a responsabilità limitata semplificata. In particolare:
• è stata abolita la c.d. "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"; le società già costituite ed inscritte nel Registro Imprese, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2013 (29 giugno 2013) verranno qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata";
• la società a responsabilità limitata semplificata è stata estesa anche ai soggetti aventi già trentacinque anni di età (art. 2463 bis, primo comma, c.c.);
• è stato abolito il comma 4 dell'art. 2463 bis c.c., che vietava per le società semplificate il trasferimento delle partecipazioni a soggetti aventi già i trentacinque anni di età
.

La legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inoltre aggiunto, all'art. 2463-bis C.C., il nuovo comma 2-bis, nel quale si stabilisce che "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".
A tale proposito, si ricorda che non è stato ancora emanato il testo del nuovo statuto tipo di società semplificata e pertanto, in sede operativa, sarà necessario prestare la massima attenzione provvedendo, quanto meno, a modificare il testo ministeriale eliminando il divieto di cessione di partecipazioni a soggetti con età pari o superiore ad anni 35, e ad eliminare il limite, per il conferimento della carica amministrativa, ai soli soci.


Riportiamo di seguito il nuovo testo dell'articolo 2463-bis C.C. - in vigore dal 23 agosto 2013:
«Articolo 2463-bis - (Società a responsabilità limitata semplificata)
1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico , e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.
2-bis. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. (soppresso)
5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.
.


6.2. SRL – Novità dalla L. n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013, in materia di conferimenti iniziali e di riserva legale

E' in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99, conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha ulteriormente innovato la disciplina delle società a responsabilità limitata, con l'introduzione, all'art. 9, di due nuovi commi (15-bis e 15-ter) che apportano modifiche agli articoli 2463 e 2464 del Codice Civile. In particolare:
• in qualsiasi società a responsabilità limitata, i conferimenti iniziali devono essere versati nelle mani dell'organo amministrativo, e non più presso una banca (art. 2464, 4° comma, primo periodo, c.c., come modificato);
i mezzi di pagamento devono essere indicati in atto (art. 2464, 4° comma, secondo periodo, C.C., di nuova introduzione);
• qualsiasi società a responsabilità limitata può oggi essere costituita, con capitale minimo di un euro, da persone fisiche di qualsiasi età, inferiore o maggiore rispetto al compimento del trentacinquesimo anno di età;
• solo nel caso delle società con capitale inferiore ad euro diecimila, i versamenti dovranno essere effettuati, all'atto costitutivo, per intero, nelle mani dell'organo amministrativo (art. 2463, 4° comma, C.C., di nuova introduzione);
• nelle società con capitale inferiore ad euro diecimila, viene, inoltre, prevista una nuova norma relativa alla riserva legale. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fin C.C.o a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, 5° comma, c.c., di nuova introduzione).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato degli articoli 2363, 2363-bis e 2364 del Codice Civile - In vigore dal 23 agosto 2013, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2013 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 99/2013, clicca QUI.


6.3. LE ATTUALI CARATTERISTICHE DELLA SRLS

Con l'abolizione della S.R.L.C.R. (società a responsabilità limitata a capitale ridotto), la S.R.L.S (società a responsabilità limitata semplificata) rimane l’unico tipo di SRL "a capitale ridotto".
Ricapitoliamo le caratteristiche attuali dopo gli ultimi interventi normativi.

Atto costitutivo e statuto
Deve essere redatto per atto pubblico in conformità al "modello standard" di cui al Decreto ministeriale del 23 giugno 2012, n. 138 (da aggiornare dopo l'introduzione delle recenti modifiche!), salvo integrazioni per volontà negoziale delle parti.

Regime pubblicitario
Nell’atto costitutivo, nella corrispondenza devono obbligatoriamente essere specificati:
• la denominazione di Società a responsabilità semplificata (SRLS);
• l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
• la sede della società;
• l’Ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Natura dei soci
Possono costituire la società una persona fisica (in questo caso si tratta di SRL unipersonale) o più persone fisiche di qualsiasi età.

Capitale sociale
Pari ad almeno euro 1 ed inferiore a euro 10.000,00.

Aumento del capitale
Le operazioni di aumento di capitale, anche entro il limite massimo di euro 10.000, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la SRL ordinaria.

Conferimenti
• i conferimenti iniziali devono essere versati nelle mani dell'organo amministrativo e non più presso una Banca (art. 2464, 4° comma, primo periodo, c.c., come modificato);
i mezzi di pagamento devono essere indicati in atto (art. 2464, 4° comma, secondo periodo, C.C., di nuova introduzione);
• solo nel caso delle società con capitale inferiore ad euro diecimila, i versamenti dovranno essere effettuati, all'atto costitutivo, per intero, nelle mani dell'organo amministrativo (art. 2463, 4° comma, C.C., di nuova introduzione).

Trasferibilità delle quote
Le quote sono trasferibili solo a soggetti persone fisiche di qualsiasi età.

Riserva legale
Nelle società con capitale inferiore ad euro 10.000,00, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 C.C., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, 5° comma, c.c., di nuova introduzione).

Organo amministrativo
Possono essere amministratori soggetti anche estranei alla compagine sociale, quindi non dovranno più necessariamente essere soci.

Spese di costituzione
Se per costituire la SRLS si utilizza l’atto costitutivo “ standard” di cui al D.M. n. 138/2012, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Il compenso notarile resta invece dovuto se si "sconfina" dall’atto costitutivo "standard" e si confeziona per la SRLS uno statuto “su misura” (Ministero della Giustizia, Nota del 10 dicembre 2012, Prot. 43644).


6.4. Sulla derogabilità o meno della clausole fissate nel modello standard

Il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata - anche dopo le modifiche introdotte all'art. 2463-bis C.C. dall'art. 9, comma 13, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013 - non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per renderlo coerente con la legge notarile. Ciò, al fine di evitare una sovrapposizione tra le due tipologie di società e cioè la SRL semplificata e la SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.
Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, con la Risoluzione del 15 gennaio 2014, Prot. 0006404, in risposta ad un preciso quesito posto da uno studio professionale.
Nel quesito lo studio chiedeva, con riferimento alla Circolare n. 3657/C del 2 gennaio 2013, nella quale è stato affrontato, in senso positivo, il problema dell'integrabilità dell'atto costitutivo standard, se l'avviso espresso in tale occasione risulti ancora valido, tenuto conto delle modifiche apportate, alla disciplina in parola, dall'art. 9, comma 13 del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013.
Si fa riferimento, in particolare a quanto previsto dal nuovo comma 3 (secondo noi si tratta del comma 2-bis) dell'art. 2463-bis, secondo cui: "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".
Secondo il Ministero il D.L. n. 76/2013 "non ha inciso solo sulla disciplina della SRL semplificata, ma anche su quella della SRL a capitale ridotto e - soprattutto - su quella della SRL "ordinaria" ". Quest'ultima può, infatti, ora avere, in sede di costituzione, un capitale anche inferiore a 10.000 euro.
Al di là di tale considerazione di ordine logico-sistematico - continua il Ministero - "Anche nel regime previgente al ripetuto DL 76 non si è mai posto in dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive non incompatibili con quelle presenti nel modello stesso.
Se, pertanto, il legislatore ha deciso di intervenire sul punto, non può essere certo per ribadire ciò che era, già in precedenza, assolutamente (ed inevitabilmente) pacifico (argomento apagogico), ma, secondo ogni evidenza, per dirimere una questione interpretativa che aveva visto sin dall'inizio i commentatori grandemente divisi (quella, appunto, circa la possibilità o meno di integrare il modello standard mediante clausole aggiuntive); questione che aveva acquisito ulteriore importanza alla luce delle sopra richiamate modifiche al regime delle SRL"
.
Il testo della risoluzione ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. SETTEMBRE 2013 - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATE - Applicazione del modello standard - Intervento del Ministero della Giustizia

Il 18 settembre 2013 il Consiglio Nazionale del Notariato ha accolto la posizione espressa dal Ministero della Giustizia (nota n. 118972 dell'11 settembre 2013, successivamente integrata con nota del 13 settembre 2013, n. 121532), che consente alle SRLS ( Società a Responsabilità Limitata Semplificata ) costituite dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, di costituirsi con il vecchio “modello standard” di atto costitutivo.
Nella nota ministeriale, riguardo alla concreta applicazione del modello standard di atto costituivo tipizzato attualmente con D.M. 23 giugno 2012, n. 138, si rileva come "esso non appare più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463-bis c.c., da leggersi in relazione con l'art. 2463 c.c.), ma del quale tuttavia viene stabilita la inderogabilità, proprio dalla legge di riforma".
La SRLS è il tipo societario, disciplinato dall’articolo 2643-bis del C.C., caratterizzato dal fatto che la sua costituzione è priva di costi, che il capitale sociale può essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che l’atto costitutivo deve essere redatto secondo un “modello standard”, quale risultante da un decreto del ministro della Giustizia.
Con il D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, l’ articolo 2643-bis è stato modificato con diverse innovative previsioni:
a) soci della SRLS possono essere solo le persone fisiche, ma di qualsiasi età ( la partecipazione alla Srls era limitata agli under 35);
b) amministratori della SRLS possono essere anche soggetti non soci (solo i soci potevano essere nominati amministratori);
c) le clausole dell’atto costitutivo standard sono “inderogabili”.
Queste innovazioni hanno reso obsoleto il “modello standard” di atto costitutivo emanato con il D.M. n. 138/2012, nel vigore della previgente versione dell’articolo 2643-bis del codice civile.
Ciò ha sollevato il dubbio, stante la proclamata “inderogabilità” dello standard, se la stipula di atti costitutivi di SRLS fosse impedita fino a una nuova edizione del Dm recante il modello standard.
La risposta è negativa: si ritiene possibile procedere fin d’ora al ricevimento di atti costitutivi di SRLS «con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il D.L. n. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse».
Il “modello standard” di cui al D.M. n. 138/2012 può essere dunque tranquillamente utilizzato per costituire nuove SRLS; le modifiche legislative nel frattempo intervenuto hanno “solo” l’effetto di rendere inservibili quelle parti del “modello standard” che non sono più allineate con la nuova normativa.
Il “modello standard” di cui al D-M- n. 138/2012 può, dunque, essere ancor utilizzato cancellando la clausola contraddistinta dal numero 4 (basata sul presupposto che i soci della SRLS non potessero avere più di 34 anni) e pure cancellando la clausola contraddistinta dal numero 5, scritta nel presupposto che gli amministratori dovessero essere soci della SRLS, mentre oggi possono anche essere soggetti estranei alla compagine sociale.
La citata Nota della Giustizia è importante anche perché definisce il nuovo concetto di “inderogabilità” che il D.L. n. 76/2013, come convertito in legge n. 99/2013, ha introdotto con riferimento alle clausole dell’atto costitutivo standard.
Secondo il Ministero della Giustizia, l’ inderogabilità, prevista dall’articolo 2463-bis, comma 3, del Codice Civile, impone che il contenuto dell’atto costituivo sia determinato dalla legge e non possa essere “orientato” dalla volontà delle parti, con la conseguenza che l’atto costitutivo della Srls non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e dalla normativa regolamentare.


8. 15 FEBBRAIO 2016 - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATE - Cessione quote e modifiche dell’atto costitutivo - Obbligo di deposito dello statuto - Parere del Ministero dello Sviluppo economico

L’atto di cessione di quote sociali di società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.) a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto contenuto nel comma 1, dell’art. 2463-bis C.C., riguarda la sola fase di costituzione della società.
L’art 2463 bis C.C. pone, infatti, il vincolo sulla costituzione della SRLS dalle sole persone fisiche, ma non vi sono vincoli espressi per le successive modifiche.
Tuttavia – osserva il Ministero – “fermo quanto precede in termini di validità ed iscrivibilità della cessione di quote, si deve riflettere sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico”.
Sotto il profilo tipologico si ritiene da parte della miglior dottrina che la SRLS non rappresenti un tipo autonomo di società, nell’ambito delle società di capitali, ma un mero modo d’essere della società a responsabilità limitata, come avviene ad esempio nel caso delle SRL uni personali o delle SPA con unico socio.
La problematica attiene piuttosto all’aspetto causale o se si preferisce alle certezze che il modello semplificato dà al mercato in termini di aderenza formale e sostanziale allo standard approvato con il D.M. n. 138/2012. Sotto questo aspetto anche l’obbligo di inserire nella denominazione sociale il termine “semplificata” o l’acronimo “SRLS”, indica la volontà legislativa di evidenziare un caveat nei terzi.
È evidente per tutto quanto precede che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere a quella SRL le caratteristiche di SRL semplificata, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile.
Pertanto la società perde lo status particolare di SRLS ed assume quello di SRL “ordinaria” cd a capitale esiguo.
Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio del CNN n. 892 del 14 novembre 2013, la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato.

E’ questa la risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39365, emanato in risposta ad un quesito nel quale una Camera di Commercio chiedeva, a proposito delle Società a responsabilità limitata semplificate (S.R.L.S.):
a) se fosse possibile procede ad una cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche;
b) se fosse possibile addivenire, a seguito di modificazioni o di cessione di quote, ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche, espressamente escluse in fase costitutiva, oppure se la limitazione della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi come una caratteristica costante delle suddette società;
c) se fosse possibile modificare, con verbale di assemblea straordinaria, il contenuto delle clausole presenti nell’atto costitutivo standard, senza poi depositare lo statuto aggiornato, sull’assunto che quello standard sia l’atto costitutivo e non lo statuto, che di fatto non sarebbe previsto dalla normativa specifica
.

Il quesito di cui alla lettera c) presuppone invece il mantenimento dello status di SRL semplificata, in quanto la modifica statutaria influirebbe su elementi che non si pongono in contraddizione con la formulazione dell’art. 2463-bis C.C.
Effettivamente – osserva il Ministero - sia la legge delega, che l’attuale art. 2463-bis C.C., parlano di atto costitutivo e non anche di statuto. Ciò non toglie tuttavia che anche l’art. 2463 del Codice civile parli esclusivamente di atto costitutivo e lo stesso art. 2328 del Codice civile, in tema di S.P.A., al terzo comma disponga «Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo».
In questo caso deve supplire la disciplina comunitaria introdotta dalla cd. "Prima direttiva" (Direttiva 151/68/CEE ora codificata nella Direttiva 2009/101/CE) che all’art. 2, paragrafo 1, lett. c), precisa che «dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata».
Il testo del Parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. 20 DICEMBRE 2016 - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATE - Inderogabilità del modello standard - Problematiche interpretative - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Non può essere accolta la domanda di iscrizione nel Registro imprese dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) se non redatto in conformità al modello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e adottato con decreto regolamentare 138/2012.
Lo ha ribadito lo stesso Ministero con una Nota del 20 dicembre 2016, Prot. 0404857, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi.
Considerato che dopo l’approvazione del ''modello standard", con l’art. 9, comma 13 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, sono state apportate modifiche all’art. 2463-bis C.C., si è posto il problema se lo stesso potesse continuare ad essere utilizzato dai notai in sede di redazione dell'atto e statuto delle società in parola.
Il Ministero ricorda innanzitutto che, a tale riguardo è intervento il Ministero della Giustizia con una Nota dell’11 e 16 settembre 2013, Prot. 118972, successivamente integrata con Nota del 16 settembre 2013, Prot.121532, in cui, rispondendo ad un apposito quesito del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), ha chiarito che, pur non apparendo più completamente armonico con il disposto della norma primaria (costituita dall'art. 2463 bis c.c.), l’utilizzo del “modello standard” rimane inderogabile.
Nella nota si condivide pertanto la soluzione prospettata dal CNN della soppressione dal modello standard tipizzato delle clausole sub 4 e sub 5, in quanto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 2463-bis c.c., dal menzionato D.L. n. 76/2013, il requisito anagrafico è stato abolito e l’amministratore può essere nominato anche fra un non socio.

Il Ministero nella nota risponde a quattro precise questioni poste da uno studio (con messaggio PEC prot. n. 57011 del 23 novembre 2016):
1) se, in sede di costituzione della SRLS, i soci possano derogare/integrare il modello standard, inserendo clausole ulteriori, atteso che la legge stessa afferma espressamente che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità dello standard tipizzato, senza alcuna possibilità di deroga;
2) se l'atto costitutivo della SRLS possa ancora riprodurre le clausole di cui ai punti 4 e 5 del modello standard, considerato che le predette disposizioni sono da ritenersi abrogate con l'entrata in vigore dell'art. 9, comma 13, del D.L. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 (norma di rango superiore rispetto al decreto 138/2012);
3) se la domanda di iscrizione di un atto costitutivo di una SRLS che riproduca, tuttora, il punto 4 ed il punto 5 del modello standard, possa essere legittimamente rigettata per mancata corrispondenza dell'atto e del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11, comma 6, lett. "c'', del D.P.R. 581/1995);
4) se debba comunque, procedersi all'iscrizione di un atto costitutivo-statuto di SRLS che risulti integrato con ulteriori clausole ovvero specificazioni superflue (ad esempio: «Primo organo amministrativo della società è un consiglio di amministrazione composto da due membri. Il signor Mario Rossi è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione; il signor Giovanni Verdi è nominato Vice Presidente; ...»), ritenendo rimessa all'autonomia privata ed alle esigenze degli imprenditori la regolazione dell’organizzazione e del funzionamento della società.

Circa le prospettate problematiche, il Ministero ritiene che "Le argomentazioni del Professionista interessato, pur meritevoli della massima attenzione ed utili, in ogni caso, ad approfondire una problematica che continua ad essere oggetto di dibattito, non appaiono totalmente convincenti", e, dichiarandosi disponibile sin da ora a collaborare alla stesura della versione aggiornata del modello standard in questione, atta a superare le cennate problematiche interpretati, arriva alle seguenti conclusioni:
1) di confermare la posizione di questa Amministrazione circa l'inderogabilità del modello standard in parola, già espressa, ad esempio, nel parere prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvio;
2) di concordare con codesto Ufficio, circa il fatto che le clausole n. 4 e n. 5 del modello standard di cui al decreto 138/2012 devono essere, allo stato attuale ed in linea con le indicazioni provenienti dal Ministero della giustizia, espunte dal modello medesimo;
3) di concordare con codesto Ufficio circa il fatto che una domanda di iscrizione di un atto costitutivo e statuto di SRLS che riproduca tuttora le suddette clausole n. 4 (seppure quest’ultima integrata nel modo sopra evidenziato) e n. 5 del modello standard non possa essere accolta - visto l’art. 11, comma 6 lett. “c” DPR 581/1995 - in quanto l’atto di cui si chiede l'iscrizione non corrisponde a quello previsto dalla legge;
4) visto quanto detto al punto 1, di confermare che non è possibile introdurre specificazioni nel modello standard in parola oltre a quelle dallo stesso contemplate.

- Si riporta il testo aggiornato del:
. Modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata. In vigore dal 28 giugno 2013.


10. FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificazioni per le SRLS - Scioglimento e messa in liquidazione anche con atto privo delle formalità dell’atto pubblico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L’articolo 3-quater detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di:
- pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi,
- pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato,
- società a responsabilità limitata semplificata (SRLS),
- disciplina dell’iperammortamento.

In particolare, il comma 3 detta disposizioni concernenti le società a responsabilità limitata semplificata (SRLS), di cui all’art. 2463-bis C.c. al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa concernente le stesse e, più in generale, di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per le imprese.
Per le suddette società a responsabilità limitata semplificata, è introdotta la possibilità di redigere l’atto di scioglimento o messa in liquidazione oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata, nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Tale atto, privo delle formalità richieste dall’atto pubblico, dovrà tuttavia:
a) essere redatto secondo un apposito modello standard che dovrà essere approvato con un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, e
b) trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2463-bis l’atto costitutivo delle SRLS deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello tipizzato approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012.
Si ricorda inoltre che l’art. 2484 C.c, al comma 1, disciplina la cause di scioglimento delle società di capitali prevedendo la forma dell’atto pubblico notarile.
La possibilità di prescindere dall’atto pubblico notarile per lo scioglimento delle SRL, limitatamente ad alcune delle cause previste dall’art. 2484 c.c., è stata peraltro già avallata da una Nota del 19 maggio 2014, Prot n. 0094215 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, recependo un indirizzo ormai prevalente proveniente dal mondo notarile e dai dottori commercialisti, ritiene che sia da considerare legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 C.c. che non rappresentino un’espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario.
La disciplina della firma elettronica e della firma elettronica autenticata sono contenute rispettivamente negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
In particolare l’art. 24 dispone che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
L’art. 25 riconosce alla stregua della sottoscrizione autenticata (art. 2703 C.c.) la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione della firma elettronica, consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

. Se vuoi scaricare il testo della Nota ministeriale del 19 maggio 2014, Prot n. 0094215, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018,, clicca QUI.


LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO - SRLCR
SOPPRESSA A DECORRERE DAL 28 GIUGNO 2013 E ORA QUALIFICATA COME SRL SEMPLIFICATA


1. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE SULLA CRESCITA E LO SVILUPPO - Nasce un nuovo tipo di SRL

1.1. Normativa di riferimento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129, il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese".
All'articolo 44, dove si parla di "Società a responsabilità limitata a capitale ridotto" vengono previste le seguenti novità:
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto potrà essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;
2. L'atto costitutivo dovrà essere redatto per atto pubblico e dovrà indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma, per disposizione dello stesso atto costitutivo, l'amministrazione della società potrà essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci;
3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico;
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto si applicano le disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII (artt. 2462 - 2483), in quanto compatibili.

Il D.L. n. 83/2012 è stato successivamente convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 – Supplemento Ordinario n. 171.

Riportiamo di seguito il testo dell'articolo 44 come modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83:
«Art. 44 - Società a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o piu' persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.
4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».
.

- Si riporta una tabella dove vengono comparate le due versioni dell'art. 2463-bis C.C. e dell'art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012:
. SRL semplificata - Art. 2463-bis C.C. - SRL a capitale ridotto - Art. 44, D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.


1.2. Le peculiarità dei due nuovi tipi di SRL

Dalla lettura dell'art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, è palese che sono previsti, oltre alla SRL ordinaria prevista dal Codice Civile (artt. 2462 - 2483) e con capitale sociale minimo di euro 10.000, due nuovi "tipi" di società a responsabilità limitata:
- una "Società a responsabilità limitata SEMPLIFICATA", riservata agli under 35 (introdotta dall'art. 3, D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012), e
- una "Società a responsabilità limitata A CAPITALE RIDOTTO" per gli over 35 (introdotta dall'art. 44, D.L. n. 83/2012).

Per entrambi i tipi di società è prevista la possibilità di un capitale sociale da 1 euro a 9.999,99 euro.

Entrambe le forme di società possono essere costituite con contratto o con atto unilaterale, redatto per atto pubblico. Pertanto, entrambe posso avere la forma della società unipersonale.


1.3. Soci e amministratori

1.3.1. SOCI - Per il Ministero dello Sviluppo Economico nessun limite di età

Per quanto riguarda i soci, il 2° comma dell'art. 44 appare categorico nel consentire la costituzione di una SRL a capitale ridotto solo da parte di "persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione", precludendo, dunque, la possibilità che persone fisiche under 35 possano prender parte a questo tipo di società.
Questo fa pensare che la SRL a capitale ridotto (con soci over 35) sia una evoluzione della SRL semplificata (con soci under 35).
Tuttavia, al comma 4-bis dell'art. 44, aggiunto dalla legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, si parla espressamente di "giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto".
Nonostante che la norma sia focalizzata ad aspetti diversi a quelli relativi alla struttura della SRL finisce per condizionare l'interpretazione del primo comma sopra citato inducendo l'interprete a concludere che tale tipo di società possa essere costituita da persone fisiche sia di età inferiore che superiore ai 35 anni.
Questa è anche la conclusione a cui arriva il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 30 agosto 2012, Prot. 0182223, integrando la precedente Nota del 31 luglio 2012, Prot. 0170741.

Alla stessa conclusione è arrivato anche il Consiglio nazionale del Notariato: anche gli under 35 potranno essere soci di società a capitale ridotto e per questa via costituire società assimilabili a quelle semplificate senza ricorrere allo statuto standard.
In questo caso, tuttavia, non spetterà loro alcun risparmio né degli oneri notarili né delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
Secondo l'ufficio studi del Notariato - posizione richiamata da una circolare del presidente agli iscritti dello scorso 24 agosto - le persone fisiche under 35 possono ricorrere, in alternativa alla SRL ordinaria, sia alla SRL semplificata con statuto standard, sia alle SRL a capitale ridotto senza statuto standard con o senza over 35.

Se questa tesi verrà a consolidarsi, si potrebbe aprire la strada anche alle trasformazioni fra SRL semplificate e SRL a capitale ridotto quando uno o più soci della prima società supereranno il fatidico 35° anno di età.

Ma era questa l'intenzione del legislatore? Possibile che non si sia accorto della evidente contraddizione?
Con tutta probabilità tale comma doveva essere inserito nell'art. 3 della L. n. 27/2012, a proposito della SRL semplificata, anziché nell’art. 44 della L. n. 134/2012.


1.3.2. AMMINISTRATORI - Anche non soci

Per quanto riguarda l'amministrazione della società bisogna precisare che, mentre la SRL semplificata può essere amministrata esclusivamente da amministratori scelti tra i soci (art. 2463-bis, comma 2, n. 6 C.C.), la SRL a capitale ridotto, alla quale si applica la normativa prevista per la SRL ordinaria, potrà invece essere amministrata anche da amministratori esterni alla compagine societaria (art. 44, comma 2, L. n. 134/2012).


1.4. Agevolazioni

Le disposizioni agevolative (spese notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria) sarebbero limitate al primo tipo di società e non anche al secondo tipo di società riservata agli over 35.
La norma, infatti, non prevede specifiche esenzioni a favore di tale tipologia di società in merito alle spese di costituzione (spese notarili, imposta di bollo e diritti di segreteria), per le quali dovranno pertanto essere seguti i criteri generali adottati per altri tipi di societò.


Come abbiamo già fatto rilevare, con l’art. 44, comma 4 bis, del D.L. n. 83/2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 134/2012, il legislatore ha inteso perseguire un duplice obiettivo:
• creare condizioni favorevoli al fine di consentire ai giovani di età inferiore a 35 anni di poter addivenire alla costituzione di una nuova attività di impresa nella forma della SRL a capitale ridotto;
• consentire ai giovani di età inferiore ai 35 anni di beneficiare di condizioni agevolate di accesso al credito.


1.5. Nessun statuto standard

Contrariamente da quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della L. n. 27/2012 a proposito della SRL semplificata, dove si parla di "statuto standard tipizzato", all'articolo 44 della L. n. 134/2012, a tale proposito, non viene fatta alcuna menzione, il che fa pensare che per la SRL a capitale ridotto possa essere adottato un tipo statuto simile a quello della SRL ordinaria, anche se in un certo senso "adattato".

L’atto costitutivo della SRLCR dovrà contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1,00 Euro ed inferiore all'importo di 10.000,00 euro previsto all’art. 2463 bis, co. 2, n. 4) C.C., sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti dovranno essere effettuati in denaro ed essere direttamente versati all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dall’art. 2463 bis, comma 2, n. 3), 6), 7) e 8) C.C., e quindi dovrà essere indicata l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5) il luogo e la data di sottoscrizione;
6) gli amministratori
.


1.6. Atti, corrispondenza e sito web

L’art. 44, comma 3, del D.L. n. 83/2012 prevede infine uno specifico onere formale di pubblicità notizia per la SRLCR, analogamente rispetto a quanto avviene per la SRLS. Negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico dovranno essere specificati:
- la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto,
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato,
- la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta
.


1.7. Qualche considerazione finale - Il pesante attacco di Ranieri Razzante

Esisterà una banca che finanzierà un'impresa con un euro di capitale sociale?
Per le norme imposte dalla Banca d'Italia - spiega Ranieri Razzante, presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA) e consulente della Commissione Parlamentare Antimafia - non esiste alcun istituto che possa finanziare un'impresa con un capitale sociale di un euro.
Le istruzioni di Vigilanza di Bankitalia prevedono un rapporto stretto tra gli affidamenti (i soldi prestati dagli istituti alle imprese) e le garanzie patrimoniali, costituite dal capitale sociale e dai fondi di riserva (cosiddetto "patrimonio netto").
Se a queste garanzie si aggiungono quelle fideiussorie, non si capisce come questo tipo di società possa ottenere credito, soprattutto se si tratta di start-up costituite da giovani.
La questione del capitale è fondamentale, poiché si possono richiedere prestiti per i macchinari e le attrezzature utili a far partire una società solo con un capitale sociale di garanzia.
Avere un euro nelle casse dell'azienda equivale a chiedere un prestito ed essere disoccupati.
Pesante la conclusione a cui giunge: "Le aziende a un euro sono veri e propri mostri giuridici che non porteranno soldi alle casse dello Stato".

Le società a un euro, aggiunge ancora Razzante, "non potranno partecipare ad alcun appalto per cui è previsto un capitale sociale minimo. E in un periodo in cui chiudono piccole e medie imprese davvero ci si aspetta che aprano e sopravvivano società con un euro di capitale sociale? Ai tecnici la risposta".

Chi ha dovuto costituire Spa o Srl, infine, si troverà concorrenti con capitale a un euro, "un particolare che va contro la libertà di impresa. E si tratta - conclude Razzante - di osservazioni tecniche, non politiche, nei confronti di un Parlamento che ha approvato senza obiezioni una forma societaria che non può esistere".


2. 28 GIUGNO 2013 - D.L. N. 76/2013 - PACCHETTO LAVORO - LA SRL A CAPITALE RIDOTTO SCOMPARE

L'articolo 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", prevede modifiche in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto.
Al comma 14 viene prevista la soppressione dei primi quattro commi dell'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e la modifica del successivo comma 4-bis, con la conseguente soppressione della "società a responsabilità limitata a capitale ridotto".
Dell'art. 44 rimane il solo comma 4-bis, che viene così modificato:
"4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.
Pertanto le SRL a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese ai sensi del citato art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, a decorrere dal 28 giugno 2013, sono qualificate come SRL semplificate.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2013, clicca QUI.


3. MAGGIO 2016 - Lettera-Circolare del Ministero sulla riqualificazione delle SRLCR in SRLS

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Lettera-Circolare del 12 maggio 2016, Prot. 132263, ha disposto la sostituzione della forma giuridica delle “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” con quella di “società a responsabilità limitata semplificata”, fornendo indicazioni operative agli Uffici del Registro delle imprese.
Il dato verrà convertito automaticamente dalla società Infocamere, senza alcun onere petr le società.
Si ricorda che, in occasione delle prossime modifiche statutarie, le società interessate dovranno modificare la propria denominazione con conseguente presentazione della relativa pratica telematica al Registro delle imprese.
Il testo della lettera-circolare viene riportata nei Riferimenti normativi.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI


1. CARATTERISTICHE DELLE SRL SPECIALI - Tabella riepilogativa

Si riporta, di seguito, uno:
. Schema riepilogativo delle caratteristiche delle SRL speciali comparate con quelle della SRL ordinaria.


2. NOTAI DEL TRIVENETO - Gli orientamenti della Commissione società

Il modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della SRL semplificata, adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi immodificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell’atto pubblico proposte.
Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante) oltre che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.).
Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.
Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2463-bis c.c.

. Se vuoi accedere al sito del Consiglio Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e conoscere gli orientamenti societari, clicca QUI.


3. ASSONIME - Una circolare che analizza le caratteristiche delle SRL speciali

Il Legislatore ha previsto due nuove tipologie di SRL “speciali”: accanto alla SRL semplificata (SRLS), destinata ai giovani (per poter essere socio occorre un’età non superiore a 35 anni), l’art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012, ha previsto la ulteriore tipologia di SRL “a capitale ridotto” (SRLCR) (aperta anche agli over 35 anni).
ASSONIME torna sul tema fornendo importanti spunti di riflessione con la Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.
Secondo ASSONIME, la SRLCR è da considerare come il modello generale: nel caso la compagine societaria sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni si viene a beneficiare di un regime agevolato (SRLS), al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniforma a quella generale della SRLCR.
Entrambe le figure sono comunque riconducibili al tipo generale della società a responsabilità limitata, a cui si richiama espressamente la disciplina per tutti i profili non espressamente regolati.
Secondo ASSONIME, pertanto, le due varianti di società a capitale ridotto non devono intendersi quali tipi autonomi e indipendenti, ma vanno inquadrate alla stregua di una figura generale di «società a capitale ridotto» che, qualora vi siano soggetti under 35, consente di beneficiare di un regime agevolato.

Da una tale visione del fenomeno discendono talune importanti implicazioni pratiche.
Anzitutto, il fatto che la SRLCR possa essere costituita anche da soci under 35. Secondo ASSONIME, infatti, non potrebbe condividersi un’interpretazione letterale del comma 2, dell’art. 44, del D.L. 83/2012, che afferma che la SRLCR può essere costituita solo da «persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione», precludendo, dunque, la possibilità che persone fisiche under 35 possano prender parte a questo tipo di società.
Si tratterebbe, infatti, di un’interpretazione che «pur sorretta dal dato letterale delle norme, appare contraria alle finalità generali della disciplina e priva di una ragionevolezza sostanziale».
Nonostante la previsione della norma attenga ad aspetti diversi da quelli relativi alla struttura della SRL, finisce in ogni caso per condizionare l’interpretazione del primo comma inducendo l’interprete a ritenere che tale tipo di società possa essere costituita da persone fisiche sia di età inferiore che superiore ai 35 anni.

ASSONIME specifica, poi, che il requisito dell’età costituisce un elemento che deve sussistere al momento della costituzione della SRLS, o al momento dell’ingresso di nuovi soci, ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Pertanto, il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sulla organizzazione della società, ma ove tale superamento coinvolga tutti i soci comporta l’evoluzione della SRLS nella generale SRLCR.

Quanto al modello standard di atto costitutivo richiesto per la SRLS, ASSONIME precisa che non sussiste, invece, un’analoga indicazione per l’atto costitutivo della SRLCR, che pertanto non è tenuta a conformarsi ad alcun modello tipizzato, come pure confermato dal Comitato dei Notai del Triveneto.
ASSONIME sostiene ancora la tesi per cui, se sussiste si l’obbligo per le SRLS di adottare il modello di statuto, tuttavia non è imposto a queste il divieto di introdurre clausole non previste nel modello tipizzato, usufruendo degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, «a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della SRLS».
Con specifico riferimento alla SRLS viene evidenziato nel documento come il ruolo di socio costituisca un requisito per la nomina ad amministratore.
Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore.
Diversa è invece la situazione nella SRLCR, per la quale si prevede espressamente che l’atto costitutivo possa affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci; il che implica che solo in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo gli amministratori nelle SRLCR devono essere scelti tra i soci.

Infine nella citata circolare viene affrontato il profilo relativo al passaggio delle due figure societarie dal regime specifico per esse previsto a quello della SRL ordinaria. In proposito si osserva che:
a) il passaggio da SRLCR a SRL ordinaria non può considerasi una trasformazione in senso proprio, in quanto l’aumento del capitale sino alla soglia minima di 10.000,00 euro e l’eliminazione dalla denominazione dell’indicazione di società a capitale ridotto o semplificata costituiscono modifiche ordinarie dell’atto costitutivo alle quali non si applica la disciplina propria delle trasformazioni;
b) viceversa, nel passaggio della società da SRL ordinaria a SRLCR, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro, gli amministratori possano convocare l’assemblea, oltre che per deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482-ter C.C., anche, in alternativa, per dichiarare il passaggio a una delle figure di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, concepiti dall’ordinamento quali stabili modelli societari.
Una volta che l’ordinamento consente la creazione di queste figure societarie come modelli societari non transitorie, ma stabili, non sembra di poter riscontrare principi inderogabili che vietino questa operazione.

. Se vuoi accedere al sito di ASSONIME, clicca QUI.


4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO - LE NUOVE MASSIME

Dopo gli orientamenti societari in materia di SRL semplificate e di SRL a capitale ridotto del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, sono arrivate anche le prime sei massime del Consiglio Notarile di Milano.
Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali, requisiti soggettivi e partecipazioni nella SRL semplificata; requisiti soggettivi e partecipazioni nella SRL a capitale ridotto; ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella SRL semplificata e nella SRL a capitale ridotto; disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella SRL semplificata e nella SRL a capitale ridotto; modificazioni statutarie e "trasformazione" di SRL semplificata e SRL a capitale ridotto, sono questi i temi affrontati nelle sei nuove massime, approvate il 5 marzo scorso, con le quali si tenta di risolvere alcuni dubbi interpretativi che sono sorti nei primi mesi di applicazione della nuova normativa.

- Si riporta il testo delle sei massime:
. Consiglio Notarile di Milano - Le Massime n. 127 - 132.


5. NOTARIATO - Le nuove SRL

Con lo Studio di Impresa n. 892-2013/I dal titolo "LE NUOVE S.R.L." (Approvato dall’Area Scientifica – Studi d’Impresa il 14 novembre 2013) (Approvato dal CNN il 12 dicembre 2013), il Consiglio Nazionale del notariato affronta l'argomento dell'introduzione nel nostro ordinamento di modelli di ocietà a responsabilità limitata il cui capitale potesse esser inferiore al minimo di 10.000 euro, stabilito dal n. 4) del comma 2 dell’art. 2463, c.c. e ripercorre le tappe degli interventi del legislatore, in ordine cronologico,

Sommario 1. Cronologia degli interventi normativi; 2. Le s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro; 3.Aumenti e riduzioni nelle nuove s.r.l.; 4. La costituzione semplificata delle s.r.l.; 5. Questioni di diritto transitorio; 6. La trasformazione da e in nuove s.r.l..

- Si riporta il testo dello studio:
. Consiglio Nazionale del Notariato - Studio di Impresa n. 892-2013/I - Le nuove S.R.L..


6. ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA - L'evoluzione della normativa in materia di SRL- Nota operativa n. 4/2015

Il modello di società a responsabilità limitata è stato caratterizzato, nel tempo, da notevoli modifiche apportate alle disposizioni del Codice Civile del 1942, soprattutto a partire dalla riforma attuata con il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 (c.d. “Riforma Vietti”).
Tale tipologia di società è contraddistinta da una significativa ed accentuata elasticità nelle persone dei soci, ai quali è concessa un’ampia autonomia nel delineare l’assetto organizzativo e gestionale della società.
Il Legislatore ha delineato, negli anni, un corpo normativo sempre più ricco, con l’obiettivo di creare un modello organizzativo più semplice e in linea con le esigenze concrete del mercato, che si avvicini sempre più alle imprese medio/piccole, nelle quali i soci prestano direttamente la propria attività lavorativa.
L’Accademia Romana di Ragioneria, con la nota operativa n. 4/2015, ripercorre i tratti essenziali dell’evoluzione normativa in materia, approfondendone le modalità di costituzione, l’amministrazione e la disciplina dei controlli.
Il documento esamina inoltre la disciplina relativa alle nuove SRL semplificate.

Attualmente, i modelli di SRL disciplinati nell’ordinamento sono i seguenti:
1) SRL ordinaria (artt. 2462 - 2483, C.C.),
2) SRL con capitale inferiore a 10 mila euro (artt. 2463, comma 4 - 2483, C.C.),
3) SRL semplificata (art. 2463-bis, C.C.).

- Si riporta il testo della nota operativa:
. ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA - Nota Operativa n. 4/2015 - L’evoluzione normativa della Società a Responsabilità Limitata.


7. FEBBRAIO 2016 - SRL SEMPLIFICATE - Un approfondimento realizzato dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Per incentivare l’imprenditoria giovanile, l’art. 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2463-bis rubricato “Società a responsabilità limitata semplificata”, prevedendo così una nuova tipologia di società, accessibile solo alle persone fisiche e in particolare ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è il tema affrontato in un recente documento (datato febbraio 2016) approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e a cura della sua Fondazione (FNC).
A seguito di reiterati mutamenti normativi intervenuti nel corso degli ultimi anni, l’attuale disciplina della società a responsabilità limitata è fortemente mutata.
Il tipo societario appare destinato ad assumere nel tempo un ruolo fondamentale anche e soprattutto in vista degli obiettivi di politica legislativa volti a favorire l’avvio di attività imprenditoriali.
La riscrittura delle regole pone la SRL in una prospettiva privilegiata rispetto agli altri tipi societari, sia di persone che di capitali.
Rispetto ai primi, infatti, la possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la S.r.l. in una fascia di mercato finora riservata alle società di persone, rendendola a seguito delle modifiche degli ultimi anni che hanno condotto all’elaborazione della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (S.R.L.S.), maggiormente allettante per via dei risparmi conseguiti in fase di costituzione.

Il documento fornisce un’analisi dell’attuale normativa e, in particolare, mette in luce gli aspetti caratterizzanti della disciplina in quanto variante organizzativa prescelta in fase di start up dell’iniziativa economica. Il lavoro si sviluppa lungo tre direttrici:
- la prima, di natura giuridica, che affronta argomenti come la costituzione e lo statuto, l’amministrazione e le modifiche costitutive fino a dare alcuni cenni sulla trasformazione;
- la seconda, di tipo aziendalistico, tratta i temi della sottocapitalizzazione e la problematica relativa alla copertura delle perdite;
- la terza, di valenza statistica, illustra l’evoluzione del fenomeno sin dalla sua introduzione nell’ordinamento giuridico.
L’analisi statistica che il lavoro presenta è basata in parte su dati Movimprese e Unioncamere e in parte su dati estrapolati dalla Banca dati Bureau van Dijk.
I dati elaborati mostrano come l’introduzione della SRLS abbia avuto l’effetto di spingere ulteriormente l’espansione delle società di capitali, a partire dal 2013, a fronte dell’inesorabile declino delle società di persone che dal 2007 presentano un saldo tra iscrizioni e cessazioni costantemente negativo.
Al 30 settembre 2015, le SRLS sfiorano le 80mila unità a fronte di poco più di 1 milione e mezzo di società di capitali e 1 milione e 63mila società di persone.
Il numero di SRLS cresce costantemente, da 3.500 circa del 2012 e oltre 16mila del 2013 a quasi 28mila del 2014 e 40mila del 2015.
Dall’analisi dei dati di bilancio emerge come il 42% delle SRLS presenti un bilancio in perdita e di queste il 64% ha una perdita superiore al capitale sociale.
Altro dato rilevante è che il 50% delle S.r.l. semplificate è unipersonale.
Con questo documento si dà avvio ad una serie di iniziative editoriali che vedranno collaborare il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) per un progetto che ha l’obiettivo di realizzare lavori di tipo scientifico, ma nel contempo operativi, che possano essere di valido supporto al lavoro quotidiano dei Commercialisti.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. Se vuoi scaricare il testo degli articoli del Codice Civile che riguardano le SRL (artt. 2462 - 2483), clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo degli articoli dal 2325 al 2642, clicca QUI.


. DECRETO 23 giugno 2012, n. 138: Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Nota del 30 agosto 2012, Prot. 0182223: Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44, D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012) - Integrazione del proprio parere del 31 luglio 2012, Prot. 170741.

. DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 44. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 9, comma 14 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Circolare del 2 gennaio 2013, n, 3657/C, Prot. 0000033: Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile) - Integrabilità dell'atto costitutivo "standard" - Parere.

. DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76: Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Art. 9, commi 13 - 15-ter. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Risoluzione del 15 gennaio 2014, Prot. 0006404: Atto costitutivo / statuto di SRL semplificata alla luce delle novità recate dal D.L. n. 76/2013 - Richiesta di Parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese - Parere del 19 maggio 2014, Prot. 0094215: Artt. 2484 e ss. c.c. - Accertamento cause di scioglimento di s.r.l. e nomina dei liquidatori -Richiesta parere.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 15 febbraio 2016, Prot. 39365: Art. 2463-bis del Codice civile. Società a responsabilità limitata semplificata. Possibilità di cedere le quote a soggetti differenti dalle persone fisiche. Modifiche dello statuto cui non consegue il deposito dello statuto modificato.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Lettera-Circolare del 12 maggio 2016, Prot. 132263: Riqualificazione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto come società a responsabilità limitata semplificata (art. 9, comma 15, del D.L. n. 76/2013) - Indicazioni operative.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali - Nota del 20 dicembre 2016, Prot. 0404857: SRL semplificata - Inderogabilità del modello standard - Problematiche interpretative - Richiesta parere.


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GIURISPRUDENZA


1. DICEMBRE 2019 - SRL SEMPLIFICATE - Il socio risponde dei danni derivati ai terzi dalla sottocapitalizzazione?

Il socio di Società a responsabilità limitata “semplificata” non può essere chiamato a rispondere, ex artt. 2043 e 2476, settimo comma, c.c. per i danni arrecati ai terzi in ragione della “manifesta sottocapitalizzazione della società”, e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui la stessa è stata dotata, perché ciò si risolverebbe nel “mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della S.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di adeguate risorse patrimoniali, e detti soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 Euro”.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, Sez. Impr. B, con la sentenza n. 11105/2019 depositata il 3 dicembre 2019.

La regola dell’obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) opera anche per le s.r.l. semplificate, in relazione alle quali è delineabile un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma da detto principio non può derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da accantonare), trattandosi di prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della ineliminabile variabile costituita dal rischio d’impresa.
L’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale di cui all’art. 2394 c.c. (cui corrisponde la previsione dell’art. 2484 n. 4 c.c.), gravante anche sugli amministratori di s.r.l. semplificate, deve essere coniugato con i rischi che connotano l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, ed a tal fine soccorrono criteri per la verifica ex ante dell’attività gestoria tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica e basati sulle buone prassi imprenditoriali, ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri obblighi di legge con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c..

- Si riporta il testo della sentenza:
. TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Impr. B - Sentenza n. 11105/2019, depositata il 3 dicembre 2019 - S.r.l. semplificate – Responsabilità del socio ex artt. 2043 e 2476 co. 7 c.c. per manifesta sottocapitalizzazione della società – Sussistenza – Esclusione.




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Pubblicato su: 2012-01-23 (29725 letture)

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