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PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI - NUOVA REGOLAMENTAZIONE





DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI

1. Le professioni "non protette" o "non organizzate" - Urgente una regolamentazione

Le professioni cosiddette “non protette” o “non organizzate” tradizionalmente si distinguono da quelle “protette”, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi Albi, Ordini o Collegi a seguito di speciali abilitazioni dello Stato (fra cui: architetti, agronomi, assistenti sociali, avvocati, biologi, commercialisti, farmacisti, ingegneri, medici, notai, geometri, ragionieri, veterinari).
Queste ultime non esauriscono tutte le prestazioni d’opera definibili “professioni intellettuali” di cui all’art. 2230 del Codice civile, essendovi altrettante figure professionali caratterizzate da un’opera intellettuale, sebbene senza albo.
Il panorama delle professioni “non protette”, “non regolamentate” o “non tipizzate legislativamente” si è ampliato notevolmente nel corso degli anni, assumendo sempre maggiore rilievo socio-economico, tanto da meritare, talvolta, la definizione di “professioni emergenti”.
Trattasi di figure abitualmente presenti nell’ambito dell’offerta di servizi ed estremamente eterogenee fra loro. Si spazia dal programmatore informatico all’osteopata, dal consulente di comunicazione all’educare cinofilo, dal perito assicurativo all’archeologo, dall’investigatore privato all’operatore in medicina non convenzionale, dal gemmologo al pranoterapeuta.
Il ruolo fondamentale assunto nella vita quotidiana da tali figure rende necessaria una regolamentazione della materia.

Nel nostro paese si è stimato un numero approssimativo di circa duecento “professioni non regolamentate” al cui esercizio si dedicherebbero circa tre milioni di persone.
La necessità di disciplina ha dato luogo alla presentazione di varie proposte di legge nonché a specifiche indicazioni in tal senso da parte dall’U.E.


2. 17 APRILE 2012 - La Camera dei Deputati approva un disegno di legge

La Camera dei Deputati, nella seduta del 17 aprile 2012, ha approvato la proposta di legge A.C. 1934, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” con 383 voti favorevoli e 19 contrari.

Il disegno di legge approvato dalla Camera costituisce un’importante risposta alle esigenze di regolamentazione delle “professioni non protette” ed ha finalità di tutela degli utenti, degli stessi professionisti nonché di valorizzazione delle stesse professioni.
Vengono, infatti, previsti, senza ulteriori oneri e costi a carico dello Stato, obblighi informativi a favore dei consumatori ed obblighi formativi a carico dei professionisti, forme di pubblicità e di autoregolamentazione volontaria dei professionisti, con l’introduzione, altresì, di una forma di certificazione di qualità.
E’, inoltre, espressamente contemplata la possibilità di esercizio delle stesse in forma associata oltreché individuale, societaria e operativa.

In particolare il testo unificato del disegno di legge definisce "professione non organizzata in ordini o collegi" "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative".

Associazioni professionali

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni professionali a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
Ai professionisti di cui sopra, anche se iscritti alle associazioni, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Forme aggregative delle associazioni

Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.
Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Pubblicità delle associazioni professionali

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

. Se vuoi scaricare il testo approvato dalla Camera il 17 aprile 2012, clicca QUI.


3. 22 MAGGIO 2012 - Professioni non regolamentate - Avvio esame ddl in 10a Commissione del Senato

Il 22 maggio 2012 la Commissione Industria ha avviato l'esame congiunto dei DdL nn. 3270 (già approvato dalla Camera), 1329 e 1464 in materia di professioni non regolamentate.
La senatrice Fioroni ha svolto la relazione illustrativa sui provvedimenti in esame.
I provvedimenti, si legge nella relazione illustrativa al DdL n. 1329, mirano ad istituire un sistema di regole che vada a vantaggio non soltanto delle professioni, che attraverso il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato potranno essere svolte da soggetti giuridici finalmente individuati ed organizzate in modo da garantire migliori standard qualitativi, ma anche della competitività del sistema e del cittadino consumatore, nell'alveo della libera iniziativa economica, sancita dall'articolo 41 della Costituzione, e delle regole che presiedono al libero mercato.
Si intende, inoltre, soddisfare l'esigenza di riconoscimento e qualificazione delle associazioni di professioni non regolamentate che già da tempo si sono costituite. Tra queste, alcune hanno alle spalle una lunga tradizione ed una forte rappresentatività, che ha loro consentito di proporsi con serietà quali interlocutori degli organi istituzionali; esse hanno quindi pieno diritto al riconoscimento della loro funzione e del loro apporto alla vita economica e sociale del Paese.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 1329 presentato al Senato il 21 gennaio 2009, clicca QUI.


. Se vuoi scaricare una scheda illustrativa sulla L. n. 4/2013, dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


4. 19 DICEMBRE 2012 - Approvata la proposta di legge

Il 19 dicembre 2012 la Commissione Attività produttive della Camera, riunita in sede deliberante, ha approvato la legge sulle professioni non regolamentate da Ordini professionali o Collegi, cioè sui cosiddetti lavoratori «senz’albo».

Il provvedimento definisce le professioni non ordinistiche e regolamenta la formazione di associazioni professionali, la qualificazione della prestazione professionale, il sistema di attestazione e la certificazione.
Il provvedimento approvato non impone obblighi generali, ma lascia ampia di libertà di scelta ai professionisti, indicando però le strade da seguire.

. Se vuoi scaricare il testo dal sito del Senato del DdL n. 3270, clicca QUI.


5. 26 GENNAIO 2013 - La legge sulla Gazzetta Ufficiale - I contenuti essenziali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Professioni non regolamentate: la definizione.
In base all’art. 1, comma 2, costituisce «professione non organizzata in ordini o collegi» «l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

Nei successivi commi 4 e 5 si stabilisce, rispettivamente, - che "L’esercizio della professione e’ libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista".
che "La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente".

Si introducecosì il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

Soggetti coinvolti
I lavoratori interessati dalla nuova normativa sono moltissimi: non esiste un elenco esaustivo, ma basti pensare che in questa definizione sono ricomprese circa 200 attività, alcune più «tradizionali», (amministratore di condominio, tributarista, traduttore, bibliotecario), altre di introduzione più recente (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatore, pedagogista, guida turistica).
Restano escluse sia le professioni per le quali esiste un corrispondente Ordine o Collegio professionale (avvocati, medici, giornalisti …), sia quelle artigianali, disciplinate da specifiche normative.

Le associazioni professionali.
Una novità importante è la possibilità di riunirsi in associazioni professionali: i lavoratori non sono obbligati a prendervi parte, ma qualora optino per questa scelta devono rispettare alcune regole.
I professionisti, secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 1, possono «costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza».

Elenco delle associazioni professionali .
Il comma 7, dell'articolo 2, prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall' articolo 2 e dagli articoli 4 e 5.
L’elenco delle associazioni professionali di cui all'articolo 2 e delle forme aggregative di cui all’articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita’ dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 viene "pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge".
In questo modo le associazioni professionali si conformano alle finalità che la legge rimette alle associazioni, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.

L'elenco è distinto in tre sezioni:
1) Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore).
2) Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa.
3) Forme aggregative
Sono quelle associazioni, previste dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni professionali.
All’elenco sono collegate le singole schede riassuntive delle singole associazioni, firmate dai loro legali rappresentanti, che contengono i dati salienti degli elementi informativi previsti dalla legge, che sono resi conoscibili nel dettaglio attraverso i siti web delle singole associazioni, a cui si può accedere mediante appositi link alla scheda dell’associazione.
Il Ministeroi precisa che l’inserimento di un' associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.

. Se vuoi accedere alla pagna dedicata del sito del Ministero dello sviluppo economico, clicca QUI.

L'art. 3 della legge prevede la possibilità, inoltre, di costituire forme aggregative di associazioni che agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Si tratta di soggetti autonomi dalle associazioni professionali aderenti con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione delle informazioni e di rappresentanza delle istanze e delle aspettative comuni nei confronti degli interlocutori politici e istituzionali.

L'art. 4 della legge disciplina gli elementi informativi che possono utilizzare gli organismi associativi. Essi possono pubblicare, sui rispettivi siti web, le informazioni utili al consumatore al fine di adottare scelte informate e consapevoli e nel rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.
La norma prevede che, nel caso in cui le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare un marchio o attestato di qualità dei servizi offerti devono informare il Ministero dello sviluppo economico.
Detti elementi informativi sono elencati nel successivo art. 5 ove è previsto che le associazioni professionali devono assicurare la completa conoscibilità dei seguenti elementi:
- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell’associazione;
- requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione (titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare);
- assenza di scopo di lucro
.

Le associazioni si impegnano a garantire trasparenza e deontologia nonché a promuovere la formazione permanente degli iscritti. E' prevista l’adozione di un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis, D. Lgs n. 206/2005, e di sanzioni per chi viola le regole professionali.
L’associazione promuove infine forme di garanzie per il cittadino - consumatore, per esempio attraverso l’attivazione di uno sportello di riferimento a cui rivolgersi per i contenziosi.
Qualora l’associazione autorizzi i propri membri ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale, ha l’obbligo di garantire la conoscibilità dei seguenti elementi:
- codice di condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari;
- elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello
.

Le associazioni possono inoltre rilasciare agli iscritti un’attestazione che assicura:
- la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare;
- le garanzie fornite dall’associazione all’utente;
- l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI
.

Secondo quanto stabilito all'art. 10, il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

La legge, comunque, promuove e disciplina anche l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei professionisti che non siano iscritti a un’associazione (art. 6).


6. 1° OTTOBRE 2018 - PROFESSIONI NON ORGANIZZATE – Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Al fine di assicurare la corretta applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi, e promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare direttoriale n. 3708/C del 1° ottobre 2018, con la quale ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle associazioni rappresentative di professioni “non regolamentate” nel relativo elenco tenuto dallo stesso Ministero, ai sensi all’articolo 2, comma 7 della L. n. 4/2013, su cui è intervenuta recentemente la L. n. 3/2018.
Ricordiamo che tale disposizione prevede che venga pubblicato, sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, un elenco delle associazioni professionali di cui all’articolo 2 e delle forme aggregative di cui all’art. 3, che dichiarino, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti dagli articoli 2, 4 e 5 e di rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L. n. 4/2013.

Come specificato nei punti precedenti, l’elenco delle professioni non organizzate in ordini e collegi è distinto in tre sezioni:
1) Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
2) Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
3) Forme aggregative,

Il Ministero ricorda, innanzitutto, che requisito indefettibile per l’iscrizione all’elenco è la natura dell’attività svolta dai professionisti aderenti all’associazione. L’iscrizione nell’elenco, infatti, è ammessa alle associazioni costituite con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile (quali ad esempio, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
In altri termini, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione di tale disciplina le professioni “regolamentate o riservate”. A tal fine devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, in base alla legge, controlla la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.
Pertanto, rientrano tra le professioni ammissibili, quelle attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non è prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto (es. amministratori condominiali).

Per quanto riguarda i soggetti che possono far parte dell’associazione professionale, ai fini dell’iscrizione di quest’ultima “nell’elenco”, il Ministero chiarisce che accanto ad una maggioranza di professionisti, possono essere iscritte all’associazione anche società o cooperative (soci “aziende”), purché sia previsto dallo statuto dell’associazione un diverso “status”.
In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilità di autorizzare i “soci aziende” ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Ciò in quanto per tali soci risulta impossibile attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.
La partecipazione dei professionisti all’associazione non deve essere vincolata, nel senso che non è ammessa in capo all’associazione l’attribuzione di una rappresentatività esclusiva nell’esercizio della relativa professione.

Ulteriore requisito indefettibile nella costituzione e gestione dell’associazione professionale è quello della “dialettica democratica”, riconducibile sostanzialmente nella previsione di un periodico rinnovo delle cariche elettive (durata delle cariche sociali non superiore a 5 anni) e della garanzia di par condicio degli associati all’elezione.
Secondo il Ministero, peraltro, deve ritenersi in linea con il requisito, la previsione di status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell’associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell’organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

Con riferimento al requisito essenziale, dell’assenza di scopo di lucro in capo all’associazione, il Ministero chiarisce che la previsione statutaria riguardante la possibilità di effettuare la vendita di prodotti, servizi o altre attività per il perseguimento degli scopi sociali, deve essere valutata secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l’espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell’associazione. Altrettanto, in contrasto con detto requisito, devono ritenersi quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l’iscrizione all’associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

Per quanto concerne, infine, il sistema di attestazione, il Ministero precisa che l’attestato rilasciato dall’associazione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma deve limitarsi unicamente ad attestare:
– la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
– i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
– gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione;
– le garanzie fomite dall’associazione all’utenza (attivazione dello sportello per i consumatori, possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato)
.
L’attestazione deve sempre riportare nell’intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell’aderente all’associazione. In allegato alla circolare viene riportato un fac-simile dell'attestato.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, la Circolare chiarisce che il sito web, che le Associazioni sono tenute ad avere, deve risultare attivo e consultabile in ogni link. Sullo stesso devono risultare pubblicati e facilmente accessibili i seguenti elementi:
atto costitutivo (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
statuto (registrato, con indicazione degli estremi della registrazione effettuata presso i pubblici uffici);
regolamento (eventuale se citato nello statuto);
precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati;
• composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
struttura organizzativa dell'associazione (organigramma);
requisiti per la partecipazione all'associazione;
assenza di scopo di lucro
.

Nel caso l'associazione intenda rilasciare ai propri associati l'attestazione di qualità dei servizi professionali, il sito web deve inoltre contenere:
• il codice di condotta;
• l'elenco degli associati, da aggiornarsi annualmente;
• l'indicazione delle sedi regionali
. Al riguardo è richiesta la presenza in almeno 3 Regioni, con pubblicazione dei relativi indirizzi (che devono risultare indicati anche nella modulistica presentata). In alternativa alla disponibilità di sedi proprie, possono essere indicati l'indirizzo di residenza con il relativo nome e cognome di un referente persona fisica affiliato all'associazione ovvero l'indirizzo della sede legale di eventuali componenti persone giuridiche.
La sede legale deve avere sempre un indirizzo fisico ed essere situata in Italia;
• presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente, diretta o indiretta, degli associati;
• eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità delle competenze alla norma tecnica UNI di riferimento del settore:
• sportello per il cittadino.

. Se vuoi accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1. Coordinamento libere associazioni professionali - COLAP

Nato nel 1999, il Coordinamento libere associazioni professionali (Colap), a cui aderiscono 225 associazioni di professionisti "senza albo", ha fornito, in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 4/2013, una serie di linee guida operative destinate a valorizzare le competenze degli iscritti, di garantire il rispetto delle regole deontologiche e di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.
L'obiettivo è integrare il nuovo dettato normativo fornendo ulteriori garanzie a tutela del consumatore, all'insegna della qualità dei servizi e della trasparenza del mercato.

La legge n. 4/2013 affida alle associazioni un compito molto importante a tutela dei consumatori riconoscendo loro il compito di rilasciare l’attestazione di qualificazione professionale ai propri iscritti.
“L’adesione ad una associazione ed l’ottenimento dell’attestato di qualificazione – spiega Giuseppe Lupoi, Presidente in carica - diviene oggi un parametro di confronto “qualitativo” fondamentale tra chi è dentro e chi è fuori dal nuovo sistema di qualificazione professionale. Con la legge le associazioni diventano l’anima delle professioni. Soltanto iscrivendosi ad una associazione si offre all’utente la garanzia sul grado di specializzazione, di aggiornamento e formazione continua dei professionisti, contribuendo a mantenere alta l’asticella della qualità”.
E a partire dalla legge e dal ruolo che la legge affida alle associazioni, il CoLAP ripensa la sua nuova mission puntando alla strutturazione e allo sviluppo del sistema professionale associativo.

. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.


2. Professioni non regolamentate - Norme tecniche UNI - Ricorso alla certificazione rilasciata sotto accreditamento ACCREDIA

L’articolo 6 della legge n. 4/2013, rubricato “Autoregolamentazione volontaria”, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, definisce quei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dell’attività professionale che la norma tecnica di fatto garantisce. Così la conformità alle norme tecniche diventa un fattore importante, come altrettanto determinante diventa quindi la partecipazione ai lavori degli organi tecnici UNI.
Ricordiamo che esistono già alcune norme UNI che definiscono i requisiti di specifiche attività professionali e altre sono in corso di elaborazione presso la commissione tecnica UNI “Attività professionali non regolamentate” secondo uno schema unico di riferimento coerente con i principi dell’European Qualification Framework (EQF).

La legge, all'art. 9, prevede inoltre il ricorso alla certificazione rilasciata sotto accreditamento ACCREDIA.
In tale articolo, infatti, è espressamente indicato che le associazioni o le forme aggregative delle stesse possano costituire Organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, mentre questi ultimi potranno certificare direttamente il singolo professionista che ne faccia richiesta.
I percorsi di qualificazione possono trovare un'ulteriore forma di garanzia attraverso il ricorso alla valutazione delle competenze professionali rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA.

Il comma 2 dell'art. 9 stabilisce che "Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione".

. Se vuoi visitare il sito dell'UNI per approfondire l'argomento, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una tabella sui Progetti di norme UNI sulle professioni non regolamentate, clicca QUI.



RIFERIMENTI NORMATIVI

. LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4: Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Genrale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Diìvisione VII - Circolare n. 3708/C del 1° ottobre 2018, Prot. 0347797: Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
. Circolare n- 3708/C del 1° ottobre 2018 - ALLEGATO - Attestatio di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati.



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Pubblicato su: 2012-04-30 (9461 letture)

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