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RESIDENZA - CAMBIO IN TEMPO REALE - NUOVE PROCEDURE PER CAMBIARE NOME E COGNOME





IL CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

1. Le novità introdotte dal D.L. n. 5/2012, convertito nella L. n. 35/2012

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a). b) e c). del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.L. n. 5/2012 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989), attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, che sarà possibile inoltrare al Comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
Il primo adempimento a carico del Comune destinatario della dichiarazione è quindi l'iscrizione anagrafica, la cancellazione o la registrazione del cambio di abitazione dichiarata, riportando a tal fine nelle schede anagrafiche i dati indicati dal cittadino nel modulo dianzi menzionato, che dovrà essere necessariamente compilato almeno nella parte obbligatoria.

Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa. A tal fine, in calce alla suddetta comunicazione, potrà essere riportata una formulazione del seguente tenore: "Si comunica che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata".
Resta ovviamente fermo l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti di coloro che anziché presentarsi allo sportello inoltrano la comunicazione con le suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati, secondo quanto dispone la sopraccitata legge n. 241/1990.

Accertamento dei requisiti

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Il successivo comma 5 prevede, oltre all'adozione del regolamento di cui si è fatto cenno, che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente.
La stessa norma stabilisce altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.
Pertanto, ai sensi delle disposizioni citate l'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al d.lg.vo n.286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Gli eventuali esiti negativi degli accertamenti svolti, ove ritenuto, dal Comune di provenienza, nello stesso periodo di tempo di 45 giorni dalla dichiarazione, saranno comunicati al Comune d'iscrizione e da questi valutati al fine della definizione del procedimento in corso.
Resta fermo peraltro che viene meno, da parte del comune di provenienza, la possibilità di attivare una vertenza anagrafica durante la fase di accertamento dei requisiti, mentre è confermata la vigenza dell'art.19, c. 2, del D.P.R. n 223/1989 che regola la verifica della dimora abituale.

Silenzio-assenso ed effetti dell'esito negativo degli accertamenti

Al procedimento di accertamento che consegue all'iscrizione anagrafica ed alla registrazione del cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, si applica il silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti, come indicato sopra. In tal caso, ai sensi del citato art. 10-bis, l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Alla luce dello stesso art. 10-bis la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del temine di dieci giorni di cui sopra.
Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.


2. I chiarimenti del Ministero dell'Interno

Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare n. 9 del 27 aprile 2012, attraverso la quale ha fornito chiarimenti in merito alle procedure da seguire per l’applicazione delle novità apportate in materia di dichiarazioni anagrafiche dall’art. 5, (“Cambio di residenza in tempo reale”) del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012 n. 35.
Il testo della cirolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

I punti da segnalare riguardano, in particolare, i punti illustrati di seguito.
1) La presentazione delle dichiarazioni anagrafiche.
La circolare individua i modelli per la trasmissione da parte del cittadino di dichiarazioni anagrafiche per raccomandata, fax o in via telematica, sottolineando l’esigenza che nel sito istituzionale della P.A. siano indicati gli indirizzi esatti cui inoltrare le dichiarazioni suddette.
Alla dichiarazione anagrafica compilata in conformità al modello allegato alla circolare, il dichiarante dovrà allegare il documento di riconoscimento.

Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la circolare precisa che tale possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE), della carta nazionale dei servizi (CNS), o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
.

I cittadini stranieri dovranno, unitamente alla dichiarazione, presentare i documenti attestanti la regolarità del soggiorno e la documentazione richiesta nell'Allegato A.
I cittadini stranieri comunitari dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione richiesta nell'Allegato B.

2) Le modalità e i tempi di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche
Le registrazioni devono essere efettuate entro due giorni lavorativi, salva la decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica; la presentazione della dichiarazione avvia un procedimento amministrativo, di cui è data comunicazione al dichiarante, con la precisazione che trascorsi 45 giorni dalla presentazione senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la registrazione o registrazione si intende confermata.

3) Le modalità di iscrizione per trasferimento da altro Comune o dall’estero di cittadini iscritti all’AIRE
La circolare sottolinea l’esigenza che gli Uffici agiscano in modo massimamente celere, onde garantire un adeguamento in tempo reale dei dati risultanti dagli archivi anagrafici alle dichiarazioni rese dagli interessati.

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri Comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d'intesa con l'ISTAT.
Al fine di evitare il prolungarsi di situazioni di doppia iscrizione anagrafica è importante che il Comune di provenienza effettui quanto prima tale cancellazione, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione.
Il Comune di provenienza dovrà inviare al Comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l'interessato non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione.
AI fine di garantire la tempestività delle comunicazioni, esse dovranno avvenire per via telematica, come previsto nel regolamento in itinere, secondo una delle seguenti modalità:
a) invio tramite posta elettronica certificata del documento;
b) invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;
c) invio tramite posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all'articolo 55 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;
d) invio tramite fax, in casi eccezionali
.

4) L’accertamento dei requisiti
La circolare sottolinea che al procedimento di accertamento che segue all’iscrizione anagrafica e alla registrazione del cambiamento di abitazione nell’ambito del comune si applica il silenzio-assenso, con la conseguenza che se entro il termine di 45 giorni non viene trasmessa all’interessato comunicazione circa i requisiti mancanti ovvero gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considererà conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ex art. 20, L. 7 agosto 1990 n. 241.
La circolare chiarisce, inoltre, che la comunicazione relativa ai requisiti mancanti ovvero agli esiti negativi degli acertamenti assume valore di preavviso di rigetto, ex art. 10-bis, L. n. 241/1990, con la duplice conseguenza che:
- il destinatario ha diritto di presentare memorie e documenti, nel termine di dieci giorni indicato in detto articolo;
- i termini del procedimento si interrompono e cominiciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni suindicato
.

La circolare ricorda, inoltre, che è in corso di elaborazione un testo di adeguamento del regolamento anagrafico alle novità introdotte dal D.L. n. 5/2012.


3. Vera semplificazione o falsa promessa?

Se si pensa agli obiettivi fissate dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 5/2012 (effettuazione del cambio di residenza in tempo reale) e si legge quanto precisato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2012 c'è da rimanere alquanto perplessi sul fatto che si tratti di vera semplificazione.
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (di residenza e di trasferimento all'estero) senza necessariamente recarsi allo sportello del Comune ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o per e-mail.
In quest'ultimo caso, come abbiamo precisato sopra, bisognerà:
- sottoscrivere la dichiarazione con firma digitale,
- essere identificati dal sistema informatico, ad esempio attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) o attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS),
- inviare la dichiarazione attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante e
- trasmettere per posta elettronica "semplice" copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante.
In sostanza, per fare il cambio di residenza on-line sarà necessario avere:
- casella di posta certificata (PEC),
- firma digitale,
- carta d'identità elettronica (CIE) e/o carta nazionale dei servizi (CNS),
- casella di posta elettronica normale,
- scanner per fare la copia della dichiarazione autografa e del documento di identità del dichiarante.
C'è da rimanere allibiti!!!! ...
Forse è ancora meglio andare allo sportello del Comune .... come ai bei tempi!!!!!



4. 10 SETTEMBRE 2012 - Pubblicato il regolamento di attuazione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 19 settembre 2012, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 154, che apporta modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
Si tratta del regolamento di attuazione dell'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 che aveva introdotto, dal 9 maggio 2012, importanti novità in materia di iscrizioni e variazioni anagrafiche.
Il Regolamento di attuazione, dopo aver subito alcune modifiche a seguito dei rilievi del Consiglio di Stato, va ad armonizzare le norme del Regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) adattandole alla nuova realtà giuridica.
In particolare sono state introdotte modifiche agli articoli 7 -16 - 17- 18 - 20 - 23 e sono stati introdotti i nuovi articoli 18 bis e 19 bis.

Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà effettuare le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
Dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe ha 45 giorni per poter fare tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie. Oltre questo termine, la dichiarazione di residenza si deve ritenere accolta secondo il principio del silenzio-assenso.

In precedenza, i Comuni procedevano con degli accertamenti preventivi e, in caso di esito positivo, concedevano (retrodatandola al momento della domanda) la residenza.
Con questa nuova riforma è tutto l’opposto: prima si concede la residenza entro 2 giorni dalla domanda e, poi, entro 45 giorni, si fanno gli accertamenti. E se l’esito delle verifiche è negativo? A quel punto «l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente».

Il nuovo regolamento stabilisce che il Comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, deve inoltrare telematicamente al Comune di nuova iscrizione - entro 5 giorni lavorativi - le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione.
Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del Comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.
Qualora, trascorso il termine non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il Comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.
L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione.
Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal Comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro Comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione.

A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati: il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione.
Nella scheda sono altresi' indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identita'.


IL CAMBIO DEL NOME E COGNOME - NUOVE PROCEDURE

1. D.P.R. n. 54/2012 - Cambiano le procedure per cambiare il nome o il cognome

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012, il D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, recante il “Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Il regolamento – che entrerà in vigore il 9 luglio 2012 - modifica le disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.
Trascorso il termine previsto, il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonchè la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.


2. 21 MAGGIO 2012 - Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 14 del 21 maggio 2012, data la delicatezza della materia, ha inteso fornire sia Ie indicazioni relative alla corretta applicazione della procedura, come prevista dal disposto normativo, sia ricordare i principi fondamentali che dovranno essere tenuti presenti dalle Prefetture in risposta alle domande pervenute, alla luce delle circolari ministeriali già emanate in materia dalla Direzione centrale per i servizi demografici al fine di rendere omogeneo I'esercizio della competenza in parola, anche prevenendo un possibile contenzioso nel caso in cui fattispecie uguali vengano definite con esiti diversi.

La nuova normativa provvede ad abrogare gli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del D.P.R. n. 396/2000, che trattavano specificamente della richiesta di cambio di cognome, introducendo tale fattispecie all'interno del novellato testo dell'art. 89, ora applicabile sia a tutte Ie ipotesi di cambio di cognome, sia al cambio di nome.
La domanda di cambiamento di nome e/o cognome può essere presentata al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e situato I'ufficio dello stato civile dove si trova I'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Ciò consente all'interessato di poter formulare la propria richiesta anche nel luogo di nascita ovvero in quello dove e stata dichiarata la nascita (e non solo in quello di residenza, come era invece disposto nell'abrogato art. 85).
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


MODULISTICA

- Si riporta il testo dellea seguente modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2012:
. Dichiarazione di residenza - Allegato 1.

. Dichiarazione di residenza - Allegato A - Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.
. Dichiarazione di residenza - Allegato B - Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

. Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero - Allegato 2.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per un approfondimento sul tema visita il sito del Ministero dell'Interno, cliccando QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

. Per scaricare il testo del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", clicca QUI

. Circolare Ministero della giustizia 16 marzo 2001, n. 1827: Nuovo ordinamento dello Stato civile. (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in Gazzetta Ufficiale - supplemento n. 303 del 30 dicembre 2000).

. Circolare Ministero dell'interno 26 marzo 2001, n. 2: Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

. Legge 4 aprile 2012, n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Art. 5. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Circolare n. 9 del 27 aprile 2012, Prot. 0005137: Decreto-legge 9 febbraio 20120, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" . Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici - Circolare n. 14 del 21 maggio 2012: D.P.R. n 54 del 13 marzo 2012. Modifiche al D.P.R. 396/2000 in materia di procedimento per il cambiamento del cognome.

. D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154: Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.



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Pubblicato su: 2012-05-13 (3022 letture)

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