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MANOVRE DEL GOVERNO MONTI - MISURE PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO – D.L. N. 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 134/2012 - D.L. n. 179/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221/2012





GOVERNO MONTI - PRIMO PACCHETTO DI MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
D.L. N. 83/2012 - L. N. 134/2012


1. 15 GIUGNO 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva un pacchetto contenenti misure per la crescita

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato un pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell’Agenda per la Crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione.
Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: dall’attrazione di capitali privati all’accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell’edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall’introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all’internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, agli interventi per ridurre i tempi della giustizia civile. Altri provvedimenti seguiranno anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili e nel rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica che l’Italia ha assunto nei confronti dell’Unione Europea e del resto del mondo.
Le misure del pacchetto sviluppo sono illustrate nel documento n. 2, allegato al comunicato.

. Se vuoi scaricare il documento n. 2, clicca QUI.

- Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto-legge "Misure urgenti per la crescita del Paese".


2. 26 GIUGNO 2012 - Il decreto sviluppo sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129, il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese".


2.1. Struttura del decreto

Il decreto legge, che è entrato in vigore il 26 giugno 2012, è composto dei seguenti 4 Titoli e 70 articoli:

Titolo I - MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I - Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati (artt. 1 - 4);
Capo II - Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione (artt. 5 - 8);
Capo III - Misure per l'edilizia (artt. 9 - 13);
Capo IV - Misure per i trasporti (artt. 14 - 17).

Titolo II - MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 18 - 22)

Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I - Misure per la crescita sostenibile (artt. 23 - 31);
Capo II - Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32);
Capo III - Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali (art. 33);
Capo IV - Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico (artt. 34 - 40);
Capo V - Ulteriori misure a sostegno delle imprese (artt. 41 - 52);
Capo VI - Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato (art. 53);
Capo VII - Ulteriori misure per la giustizia civile (artt. 54 - 56);
Capo VIII - Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo (artt. 57 - 59);
Capo IX - Misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60 - 63);
Capo X - Misure per il turismo e lo sport (artt. 64 - 67).

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE (artt. 68 - 70).


2.2. I CONTENUTI E LE NOVITA'

2.2.1. ART. 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

Nell’ambito delle misure di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, l’articolo 13 prevede che, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (articolo 19, L. n. 241/1990), non solo i pareri, ma ogni atto di organi o enti appositi, previsto dalla normativa legislativa o regolamentare, è sostituito da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salvo le verifiche successive degli organi competenti.
Con regolamento saranno individuati i criteri e le modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della segnalazione/denuncia di inizio attività.

- Si riporta il testo dello:
. Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le modifiche apportate dall'art. 13 del D.L. n. 83/2012.


2.2.2. ART. 18 - Amministrazione aperta

Tra le misure volte a favorire la trasparenza nella pubblica amministrazione, l’articolo 18 del decreto legge in commento introduce l’obbligo di pubblicare via internet le somme erogate da parte della Pubblica Amministrazione a imprese e altri soggetti economici.
L’obbligo ha ad oggetto le sovvenzioni, i contributi sussidi e gli ausili finanziari alle imprese, i corrispettivi e i compensi a persone, professionisti e imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e i vantaggi economici a enti pubblici e privati che superano il valore di 1000 euro annui.
I dati devono essere pubblicati sui siti degli enti obbligati e devono essere di facile accesso e consultazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati.
A tale obbligo sono tenute a conformarsi, entro il 31 dicembre 2012, tutte le Pubbliche Amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.
Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia della concessione o attribuzione e la mancata pubblicazione costituisce causa di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile.


2.2.3. ART. 20 - Istituita l'Agenzia per l'Italia digitale

Nell’ambito delle disposizioni sulla trasparenza nella pubblica amministrazione sono previste misure urgenti per l’Agenda digitale.
L’articolo 20 istituisce l’Agenzia per l’Italia digitale per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia istituita dall’articolo 47 del decreto legge n. 5/2012, e con l’Agenda digitale europea.
L’Agenzia assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione.
In particolare, tra le funzioni attribuite all’Agenzia vi sono quelle di:
a) contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche mediante l’accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione;
b) elaborare indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di procedure e di standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione europea;
c) assicurare l’uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati a erogare servizi ai cittadini e alle imprese;
d) supportare e diffondere le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, compresa la fase della conservazione sostitutiva
.
L’Agenzia svolge anche le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente, quelle affidate all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e le funzioni svolte dal dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2011 (26 giugno 2012), DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione sono soppresse.


2.2.4. ART. 32, comma 26 - Limite all'missione di obbligazioni

L’art. 32, comma 26, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformulato il comma 5 dell’art. 2412 cod. civ., relativo ai limiti all’emissione delle obbligazioni di società azionarie, il quale oggi risulta del seguente tenore: «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni».br> Il comma 5, nell’escludere l’applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 2412, prevede, come già prima del decreto crescita, un caso di esenzione rispetto al limite legale dell’indebitamento, ampliando, tuttavia, sia la categoria di soggetti che ne possono beneficiare, sia le tipologie di obbligazioni esenti da tale limite.
La precedente formulazione della norma, nel dichiarare inapplicabile il limite dimensionale all’emissione di obbligazioni di cui al primo comma (cioè una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato) si limitava alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati e solo per le obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

Sull'argomento segnaliamo uno approfondimento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 143-2014/I - Approvato dall’Area Scientifica – Studi D’Impresa il 20 marzo 2014 e dal CNN l’8-9 maggio 2014) dal titolo “Le modifiche ai limiti all’emissione del prestito obbligazionario (il nuovo comma 5 dell’art. 2412 c.c.)”.
Lo studio esamina le novità introdotte dall’art. 32, comma 26, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita, successivamente convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), al comma 5 dell’art. 2412 Codice civile, sui casi di esenzione dai limiti all’emissione delle obbligazioni di società azionarie, con cui vengono ampliate sia la platea dei destinatari dell’esenzione stessa, sia i tipi di obbligazioni non soggetti al limite.
Si tratta di un intervento volto a dare nuova competitività alle obbligazioni quali strumenti di finanziamento. Sul piano soggettivo diviene oggi indifferente che l’emittente sia una società con azioni quotate in mercati regolamentati o meno.
Sul piano oggettivo, una prima esenzione è rappresentata dal fatto che si tratti di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, concetti il cui significato è oggetto di approfondimento nello studio. La seconda esenzione riguarda quelle obbligazioni che danno il diritto di acquisire o sottoscrivere azioni, in funzione di un incentivo all’accesso da parte del titolare di capitale di credito al capitale di rischio.
Nello studio si propende per un’interpretazione estensiva della norma, tale da comprendere sia le obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni della stessa emittente che alle obbligazioni che danno il diritto di acquisire azioni di altra società, sia, infine, al c.d. prestito convertendo o reverse convertibile.

. Se vuoi scaricare il testo dello Studio del CNN, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo degli articoli del Codice Civile modificati nella redazione aggiornata, clicca QUI.


2.2.5. ART. 44 - Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto potrà essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
E' questa la novità introdotta dall'art. 44 dove si parla di "Società a responsabilità limitata a capitale ridotto".

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


2.2.6. ART. 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle società cooperative

L'articolo 46 ha apportato modifiche all'articolo 12 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, dopo il comma 5-bis, il comma 5-ter nel quale si stabilisce che:
«Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.».


2.2.7. ART. 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere

L'articolo 47 ha sostituito il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23:
«6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.».


2.2.8. ART. 52 - SISTRI

Secondo quanto stabilito all'art. 52, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione del formulario di identificazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà fissato il nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI.
Sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni.
Viene altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


3. 25 LUGLIO 2012 - La Camera approva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 83/2012

Nella giornata del 25 luglio, la Camera, dopo aver votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.C.5312-A/R), nel nuovo testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea e dopo la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato il provvedimento che è stato inviato per l'esame al Senato.
Tra le principali modifiche introdotte nel testo originario del decreto si segnalano:
• le modifiche alla recente riforma del mercato del lavoro (legge n. 92/2012);
• le misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Emilia e della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo (tra le altre cose, viene previsto un credito d’imposta per chi, a causa del sisma dell’Emilia ha avuto distrutto lo studio professionale o i beni strumentali);
• il Piano nazionale per le città;
• un ampio pacchetto di semplificazioni edilizie, a partire dal rafforzamento dello sportello unico per l’edilizia (ad esempio, viene previsto che lo sportello unico sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte);
• il potenziamento degli incentivi per l‘efficienza energetica (a tale proposito, la detrazione del 55% viene estesa sino al 30 giugno 2013);
• le misure a sostegno dell’auto elettrica (tra le altre cose, viene istituito un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rottamare da parte del proprietario o dell’utilizzatore, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi);
• l’inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;
• la creazione di un sistema di etichettatura contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari;
• l’introduzione di ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite sui crediti (in particolare, i requisiti di deducibilità sono integrati anche nelle seguenti ipotesi:
1) se il credito è di modesta entità, decorsi sei mesi dalla scadenza; il credito è di “modesta entità” se inferiore o pari a 5000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2500 euro per le altre imprese;
2) ove il diritto alla riscossione del credito sia prescritto;
3) per i soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili internazionali, nel caso di cancellazione di crediti dal bilancio per opera di eventi estintivi
;
• l’estensione dell’esigibilità dell’IVA “per cassa” alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;
• il voucher per chi fa ricerca e innovazione;
• la semplificazione della disciplina delle reti d’impresa (sono state inserite disposizioni relative al caso in cui il contratto di rete preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un’attività, anche commerciale con i terzi);
• la ridefinizione delle attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall’imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prima;
• una specifica disciplina per le attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera il 25 luglio 2012 e trasmesso al Senato il 27 luglio 2012, clicca QUI.


4. 31 LUGLIO 2012 - Il Senato approva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 83/2012

L'Assemblea, nella seduta del 31 luglio, ha approvato con 217 voti favorevoli, 40 voti contrari e 4 astenuti, il testo comprendente entrambi i decreti-legge in materia di spending review (S. 3396) e di dismissioni del patrimonio pubblico (ddl 3382), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
La parola passa ora alla Camera.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge 3396 approvato dal Senato il 31 luglio 2012, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una Scheda ragionata delle principali novità introdotte dalla normativa, proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


5. 11 AGOSTO 2012 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 – Supplemento Ordinario n. 171, la LEGGE 7 agosto 2012, n. 134, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese".


5.1. STRUTTURA DEL DECRETO

Il decreto si compone dei seguenti 4 Titoli e di 105 articoli:

Titolo I - MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I - Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
Art. 1 - Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond
Art. 2 - Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
Art. 3 - Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto
Art. 4 - Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
Art. 4 bis - Contratto di disponibilità

Capo II - Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
Art. 5 - Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Art. 6 - Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Art. 8 - Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

Capo III - Misure per l'edilizia
Art. 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
Art. 10 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Art. 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Art. 12 - Piano nazionale per le città
Art. 12 bis - Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
Art. 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia
Art. 13 bis - Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Art. 13 ter - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore

Capo IV - Misure per i trasporti
Art. 14 - Autonomia finanziaria dei porti
Art. 15 - Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Art. 16 - Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto
Art. 17 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

Capo IV-bis - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive
Art. 17-bis - Finalità e definizioni
Art. 17-ter - Legislazione regionale
Art. 17-quater - Normalizzazione
Art. 17-quinquies - Semplificazione dell'attività edilizia
e diritto ai punti di ricarica
Art. 17-sexies - Disposizioni in materia urbanistica
Art. 17-septies - Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Art. 17-octies - Azioni di sostegno alla ricerca
Art. 17-novies - Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Art. 17-decies - Incentivi per l'acquisto di veicoli
Art. 17-undecies - Fondo per l'erogazione degli incentivi
Art. 17-duodecies - Copertura finanziaria
Art. 17-terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti

Titolo II - MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 18 - Amministrazione aperta
Art. 19 - Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale
Art. 20 - Funzioni
Art. 21 - Organi e statuto
Art. 22 - Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I - Misure per la crescita sostenibile
Art. 23 - Fondo per la crescita sostenibile
Art. 24 - Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
Art. 24-bis - Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center
Art. 25 - Monitoraggio, controlli, attività ispettiva
Art. 26 - Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni
Art. 27 - Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
Art. 28 - Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
Art. 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
Art. 29 bis - Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Art. 30 - Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
Art. 31 - Ulteriori disposizioni finanziarie

Capo II - Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Art. 32 - Strumenti di finanziamento per le imprese
Art. 32-bis - Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

Capo III - Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali
Art. 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

Capo IV - Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
Art. 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti
Art. 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Art. 36 - Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero
Art. 36 bis - Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale
Art. 37 - Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico
Art. 38 - Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
Art. 38-bis - Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
Art. 38-ter - Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
Art. 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
Art. 40 - Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

Capo V - Ulteriori misure a sostegno delle imprese
Art. 41 - Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero
Art. 41 bis - Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
Art. 42 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione
Art. 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Art. 44 - Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
Art. 45 - Contratto di rete
Art. 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
Art. 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro
Art. 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere
Art. 48 - Lodo arbitrale
Art. 49 - Commissario ad acta
Art. 50 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Art. 51 - Cedibilita' tax credit digitale
Art. 51 bis - Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Art. 52 - Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

Capo VI - Misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato
Art. 53 - al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

Capo VII - Ulteriori misure per la giustizia civile
Art. 54 - Appello
Art. 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Art. 56 - Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale

Capo VIII - Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo
Art. 57 - Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy
Art. 58 - Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
Art. 59 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Art. 59 bis - Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Art. 59-ter - Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Art. 59-quater - Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

Capo IX - Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
Art. 60 - Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento
Art. 61 - Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Art. 62 - Modalità di attuazione e procedure di valutazione
Art. 63 - Disposizioni finali

Capo X - Misure per il turismo e lo sport
Art. 64 - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Art. 65 - Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
Art. 66 - Reti di impresa
Art. 66-bis - Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
Art. 67 - Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo

Capo X-bis - Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati
Art. 67-bis - Chiusura dello stato di emergenza
Art. 67-ter - Gestione ordinaria della ricostruzione
Art. 67-quater - Criteri e modalità della ricostruzione
Art. 67-quinquies - Disposizioni transitorie e finali
Art. 67-sexies - Copertura finanziaria
Art. 67-septies - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Art. 67-octies - Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 68 - Assicurazioni estere
Art. 69 - Disposizioni finanziarie
Art. 70 - Entrata in vigore


GOVERNO MONTI – SECONDO PACCHETTO DI MISURE PER LA CRESCITA
D.L. N. 179/2012 - L. N. 221/2012



1. 4 OTTOBRE 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva il secondo Decreto Crescita - Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenda digitale e startup"

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.
Sono questi i capisaldi del secondo “Decreto Crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012 su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, un provvedimento che costituisce un ulteriore e significativo passo in avanti dell’Agenda per la crescita sostenibile del Governo, rappresentando la naturale prosecuzione di quanto fatto nei mesi scorsi.
Le norme del secondo Decreto Crescita puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l’innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Questi i punti salienti:
1) Agenda Digitale Italiana
1.1. Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini
• Documento digitale unificato - Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1)
• Anagrafe unificata, censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (artt. 2 e 3)
• Domicilio digitale del cittadino e obbligo di PEC per le imprese (artt. 4 e 5).

1.2. Amministrazione digitale
• Pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9)
• Biglietti di viaggio elettronici e sistemi di trasporto intelligente (art. 8)
• Procedure digitali per acquisto di beni e servizi (art. 6)
• Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6,7)
• Pubblicizzazione dei dati della PA (art. 9).

1.3. Servizi e innovazioni per favorire l’Istruzione digitale
• Fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10)
• Libri e centri scolastici digitali (art. 11).

1.4. Misure per la Sanità digitale
• Fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12,13).

1.5. Forte impulso per la banda larga e ultralarga
• Azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art. 14).

1.6. Moneta e fatturazione elettronica
• Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni (art. 15)
• Utilizzo della moneta elettronica (art. 15).

1.7. Giustizia digitale
• Biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16)
• Modifiche alla legge fallimentare (art. 17)
• Sinergia con l’VIII PQ Horizon 2020 (art. 19)
• Comunità intelligenti (art. 20).

2) Norme per favorire la nascita e la gestione di imprese innovative (start-up)
• Start-up innovativa e incubatore certificato: cosa sono e a cosa servono (art. 25)
• Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio (art. 26)
• Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell’incubatore certificato (art. 27)
• Rapporto di lavoro subordinato nelle startup innovative (art. 28)
• Incentivi all’investimento in startup innovative (art. 29)
• Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (art. 30)
• Sostegno all’internazionalizzazione (art. 30)
• Gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa e attività di controllo (art. 31)
• Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure (art. 32).

3) Ulteriori misure per la crescita
3.1. Credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33)
3.2. Sportello Unico per l’Attrazione di Investimenti Esteri (art. 35)
3.3. Misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36)
3.4. Proroga per progetto “carbone pulito” e per “superinterrompibilità” elettrica (art. 34).

4) Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
4.1. Misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21)
4.2. Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22).

- Si riporta il testo del decreto e della Relazione illustrativa:
. Decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

. Decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.


2. 19 OTTOBRE 2012 - D.L. n. 179/2012 - Il secondo Decreto Crescita sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 (Supplemento Ordinario n. 194), il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Il decreto, in vigore dal 20 ottobre 2012, si compone di 39 articoli ed è suddiviso nelle seguenti DIECI SEZIONI:
- Sezione I - Agenda e identità digitale (artt. 1 - 5);
- Sezione II - Amministrazione digitale e dati di tipo aperto (artt. 6 - 9);
- Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione (artt. 10 - 11);
- Sezione IV - Sanità digitale (artt. 12 - 13);
- Sezione V - Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica (artt. 14 - 15);
- Sezione VI - Giustizia digitale (artt. 16 - 18);
- Sezione VII - Ricerca, innovazione e comunità intelligenti (artt. 19 - 20);
- Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario (artt. 21 - 24);
- Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (artt. 25 - 32);
- Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del paese (artt. 33 - 39).


3. 4 DICEMBRE 2012 - Maxiemendamento all'approvazione del Senato

Presentato dal Governo uil maxiemendamento 1.800 interamente sostitutivo del DdL n. 3533 di conversione del decreto-legge n. 179/20129, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (da approvare entro il 18 dicembre prossimo), meglio noto come decreto sviluppo bis, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, nella seduta di mercoledì 5 dicembre.
Il testo del provvedimento, il cui esame è stato avviato martedì 4 dicembre, è orientato alla creazione di condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali contraddistinte da un elevato contenuto tecnologico.
Le norme riguardano l’attuazione dell’agenda digitale nei settori della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia, il completamento della rete a banda larga, i pagamenti elettronici, le assicurazioni, lo sviluppo di imprese start up innovative, le infrastrutture.
Per dare attuazione all’agenda digitale italiana, sono previsti il rilascio a tutti i cittadini di una carta d’identità elettronica, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione, l’introduzione del fascicolo elettronico dello studente e del fascicolo sanitario elettronico, la trasmissione di notifiche giudiziarie per via telematica.
Per promuovere la nascita e lo sviluppo d’iniziative imprenditoriali legate a investimenti in ricerca e sviluppo sono previsti incentivi fiscali e la possibilità di accedere alla raccolta di capitale diffuso mediante portale on line.
Per attirare investimenti nella realizzazione di grandi opere è introdotto il credito d’imposta a valere su IRES e IRAP.
Viene istituito inoltre Desk Italia, uno sportello unico per l’attrazione degli investimenti esteri con il compito di espletare procedure burocratiche e autorizzative.

. Se vuoi scaricare il testo del maxiemendamento, clicca QUI.


4. 6 DICEMBRE 2012 - Maxiemendamento approvato dal Senato

In Senato il decreto sviluppo-bis ottiene la fiducia, nonostante l'astensione del Pdl: ha ottenuto 127 pareri favorevoli, 17 contrari e 23 astenuti, i presenti erano 169 e i votanti 167, la maggioranza dunque era fissata a 84 voti. Il decreto, ora, passa al vaglio della Camera.


5. 13 DICEMBRE 2012 - Approvazione in via definitiva da parte della Camera

L'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva nella seduta del 13 dicembre il disegno di legge C. 5626 di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, nel testo trasmesso dal Senato e non modificato durante l'esame in sede referente dalle Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni riguardanti, prevalentemente, l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e la promozione della competitività del Paese.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito della Camera, clicca QUI.


6. 18 DICEMBRE 2012 - La legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 208), la LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.


6.1. La struttura del D.L. n. 179/2012

La legge, in vigore dal 19 dicembre 2012, mantiene la struttura del decreto-legge ed è suddivisa nelle seguenti DIECI SEZIONI, con 73 articoli:
- Sezione I - Agenda e identità digitale (artt. 1 - 5);
- Sezione II - Amministrazione digitale e dati di tipo aperto (artt. 6 - 9-bis);
- Sezione III - Agenda digitale per l'istruzione e la cultura digitale (artt. 10 - 11-bis);
- Sezione IV - Sanità digitale (artt. 12 - 13-bis);
- Sezione V - Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica (artt. 13-ter - 15);
- Sezione VI - Giustizia digitale (artt. 16 - 18);
- Sezione VII - Ricerca, innovazione e comunità intelligenti (artt. 19 - 20-ter);
- Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario (artt. 21 - 24-ter);
- Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative (artt. 25 - 32);
- Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del paese (artt. 33 - 39).


6.2. Le novità introdotte nella fese di consersionei

In fase di conversione sono state apportate alcune modifiche al testo originario.
Una modifica apportata, in sede di conversione, al testo del decreto legge n. 179/2012 consiste nella individuazione di una nuova ipotesi di pratica commerciale qualificata come scorretta ai sensi del Codice del consumo (articolo 15, comma 5-bis). All’articolo 21 del Codice del consumo viene, infatti, inserito il comma 4-bis in base al quale è considerata scorretta “la pratica commerciale che richiede un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi”.
Tra le principali novità introdotte in tema di appalti pubblici si segnala in primo luogo l’istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 33-ter).
Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’anagrafe e di aggiornare annualmente i dati identificativi. L’inadempienza dell’obbligo è causa di nullità degli atti adottati e comporta responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
E' stata, inoltre, modificata la disciplina in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione prevista dal Codice dei contratti pubblici. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto poste in esercizio prima della collaudazione, l’esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, ferma restando una quota massima del 20 per cento che è svincolata all’emissione del certificato di collaudo (articolo 33-quater).
Infine, è stato previsto che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2013, l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione relative alla procedura.

La legge di conversione del decreto sviluppo-bis ha modificato la disciplina in tema di conferenza di servizi, al fine di superare l’eventuale dissenso espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza.
Entro trenta giorni dalla rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri viene indetta una riunione con la partecipazione delle amministrazioni interessate; in tale riunione i partecipanti devono formulare specifiche indicazioni per individuare una soluzione condivisa. Se l’intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è convocata una seconda riunione per concordare interventi di mediazione. Ove non sia raggiunta un’intesa, in ulteriori trenta giorni le trattative sono finalizzate a individuare i punti di dissenso. Se all’esito di tali trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere adottata, con la partecipazione del presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
(Fonte: Assonime)


6,3. Alcuni approfondimenti

6.3.1. PAGAMENTI ELETTRONICI

L'articolo 15, ai commi 4 e 5 si stabilisce quanto segue:
" 4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili."
.


6.3.2. Start-up innovativa e incubatore certificato

La sezione IX (articoli dal 25 al 32) è completamente dedicata alle ”Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”.
La locuzione usata dal legislatore (start-up innovative) individua una serie di norme, anche in deroga al Codice civile, che dovrebbero servire ad agevolare la nascita di nuove imprese, anche giovanili.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle start-up innovative, clicca QUI.


6.3.3. SOCIETA' DI MUTUO SOCCOTSO – Previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito all'art. 23, comma 1, le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Con il medesimo decreto sarà istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente iscritte.
Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l’iscrizione delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS avevano l’obbligo di procedere all’iscrizione nel “registro delle società”.
L’abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere di Commercio rifiuta l’iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.
Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.
Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l’iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. A tal fine, si propone l’iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l’ulteriore automatica iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 10, della Legge n. 99/2009.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83: Misure urgenti per la crescita del Paese.
. DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 - ALLEGATI.

. LEGGE 7 agosto 2012, n. 134: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

. LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

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Pubblicato su: 2012-10-05 (8322 letture)

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