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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ILLEGALITA' - INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO LE PP.AA.- WHISTLEBLOWING





PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I contenuti della Legge n. 190 del 2012

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
La legge n. 190 /2012, entrata in vigore dal 28 novembre 2012, è costituita di soli due articoli, di cui il primo ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione") comprende ben 83 commi e il secondo fa riferimento alla "Clausola di invarianza" della spesa.
Nel corpo normativo della legge n. 190/2012 il primo gruppo di disposizioni dedicato alla prevenzione degli illeciti con strumenti amministrativi è di gran lunga più corposo e articolato del secondo gruppo di disposizioni che puntano, invece, sulla repressione penale, modificando e integrando il codice penale anche con nuove figure di reati.
Con la legge n. 190 del 2012 il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
L’intervento normativo, frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo, ha soprattutto l’esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Starsburgo), sanando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive leggi di ratifica (L. 3 agosto 2009, n. 116 e L. 28 giugno 2012, n. 110).


2. 19 APRILE 2013 - Dettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con il quale vengono dettate nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.
Con tale provvedimento, emanato in attuazione dei commi 49 e 50, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, vengono adottate le norme dirette a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, nonchè a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

La grande innovazione rispetto alla disciplina vigente - si legge nel comunicato stampa del Governo - sta nel fatto che la legge di delega, per la prima volta nel nostro ordinamento, considera specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, allo scopo di creare le condizioni per assicurarne lo svolgimento in modo imparziale.
Questa imparzialità, secondo il legislatore delegante, deve essere assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, ha assunto cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.

In conformità alla delega, nello schema di decreto legislativo sono individuati tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:
1) le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;
2) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati;
3) la provenienza da organi di indirizzo politico
.
Si prevede, inoltre, una causa di incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.

Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l’atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.
Sotto il profilo oggettivo si stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, nonché la nullità dei relativi contratti.
Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.
Sotto il profilo soggettivo si stabilisce che il responsabile del piano anticorruzione deve segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Si stabilisce, inoltre, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante, per le Regioni, le Province e i Comuni da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell’Interno.


3. 26 APRILE 2013 - Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013, la CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione".

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:
1) il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
2) il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
3) la C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche), che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il responsabile della prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione.
La norma stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.
Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.
La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

. Se vuoi accedere alla sezione del sito, clicca QUI.


WHISTLEBLOWING

1. 14 DICEMBRE 2017 - Pubblicata la legge che tutela i lavoratori dipendenti che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - All’ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing).
La legge – che entrerà in vigore il 29 dicembre 2017 - si compone di tre articoli che delineano regole e procedure per la tutela del dipendente che segnala illeciti nel settore pubblico (art. 1), nel settore privato (art. 2), e che prevedono deroghe alla disciplina del segreto aziendale, professionale, industriale e scientifico (art. 3).
L'articolo 1 modifica l'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del pubblico impiego) prevedendo che il dipendente pubblico che viene a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni di un'irregolarità può effettuare la denuncia:
a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
b) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
c), alla magistratura ordinaria;
d) alla magistratura contabile.
Il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala ad uno di questi soggetti o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro “non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione” (comma 1).
Nel corso del procedimento l'identità del segnalante non può essere rivelata (comma 3) e la segnalazione è sottratta all'accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990 (comma 4).
L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni (comma 5).
Eventuali misure discriminatorie connesse alla segnalazione sono nulle e vengono comunicate dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali all'ANAC, che in caso di accertamento della violazione commina al responsabile una sanzione compresa tra 5.000 e 30.000 euro. L'ANAC può applicare, inoltre, sanzioni da 10.000 a 50.000 euro qualora accerti l'assenza di procedure per le segnalazioni o l'adozione di procedure non conformi, nonché in caso di omessa verifica delle segnalazioni ricevute (comma 6).
Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro (comma 8).
Quanto disposto dall’articolo 1 si applica, oltre che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti di:
- enti pubblici economici; - enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 C.C.;
- imprese private fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione (comma 2).

L'articolo 2 modifica l'articolo 6 del D.Lgs n. 231/2001 (recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), con l’aggiunta di tre commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater, nei quali viene stabilito che nei modelli organizzativi e gestionali adottati dall'impresa sia previsto:
a) uno o più canali informativi che consentano a apicali e sottoposti di presentare segnalazioni di condotte illecite e che garantiscano la riservatezza del segnalante;
b) almeno un canale alternativo con modalità informatiche;
c) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori;
d) le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni infondate (comma 2-bis).
Eventuali atti discriminatori sono nulli e possono essere denunciati all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante e dalle organizzazioni sindacali (comma 2-ter).
Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo (2-quater).

L'articolo 3 stabilisce, infine, che la segnalazione effettuata dal dipendente pubblico o privato nell'interesse all'integrità dell'ente “costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto” d'ufficio (art. 326 C.P.), professionale (art. 622 C.P.), scientifico e industriale (art. 623 C.P.), aziendale (art. 2015 C.C.), salvo nei casi in cui:
a) la notizia sia stata acquisita in ragione di un rapporto di consulenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
b) il segreto sia stato rivelato con modalità eccedenti rispetto alla finalità dell'eliminazione dell'illecito e al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

1. GENNAIO 2018 - Whistleblowing - Se necessario l'identità del whistleblower può essere svelata - Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione di grande attualità in tema di Whistleblowing. Nello specifico la Corte (Penale - Sez. 6 - Sentenza n. 9047/2018 del 31 gennaio 2018) ha affermato che l'identità del dipendente che segnala un caso di corruzione in ambito lavorativo, può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per garantire la difesa del soggetto imputato.

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza n. 9047/2018, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 190 del 2012 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39: Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
. D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1: Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33; Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 19 luglio 2013, n. 2: Decreto legislativo n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza. (Pubblicata sulla (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013).

. INAIL - Direzione Generale – Direzione centrale risorse umane - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Circolare n. 64 del 28 luglio 2015: Disposizioni attuative dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (cd. whistleblower).
. INAIL - Direzione Generale – Direzione centrale risorse umane - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Circolare n. 64 del 28 luglio 2015 - ALLEGATO 1 - MODELLO DI DENUNCIA DEGLI ILLECITI - I dipendenti dell’Inail possono utilizzare il seguente modello di denuncia degli illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro con l’Istituto.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

. LEGGE 30 novembre 2017, n. 179: Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.



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Pubblicato su: 2013-04-10 (2223 letture)

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