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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFORMA DEL GOVERNO RENZI - D.L. N. 90/2014 CONVERTITO NELLA L. N. 114/2014 - RIFORMA MADIA - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FALSO IN BILANCIO - PERFORMANCE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI





LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - D.L. N. 90/2014 CONVERTITO NELLA L. N. 114/2014

1. 13 GIUGNO 2014 - Il Consiglio dei Ministri vara la riforma della pubblica amministrazione

Il 13 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante "delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
Il disegno di legge è composto da 12 articoli, di cui 8 contenenti deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.
Le materie del provvedimento sono quelle oggetto della consultazione pubblica, cui hanno partecipato oltre 40mila persone.
Si inizia dalla riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, riducendo gli uffici e il personale impiegato in attività strumentali per rafforzare le strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini.
Si riducono gli uffici di diretta collaborazione dei ministri; si razionalizza la rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriale del Governo, rivedendo le competenze e le funzioni attraverso la riduzione del numero, il rafforzamento dell’esercizio delle funzioni di coordinamento e il conferimento di ulteriori compiti e attribuzioni di collaborazione interistituzionale; si riarticolano gli uffici a livello regionale e si prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali delle pubbliche amministrazioni, mediante la costituzione di uffici comuni. Riforma della dirigenza pubblica.

Si delega il Governo a riformare la dirigenza pubblica.
I principi indicati per il legislatore delegato riguardano:
- la dimensione della dirigenza;
- l’inquadramento dei dirigenti: l’istituzione di un ruolo unico; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle amministrazioni non statali, con possibilità di scambio tra dirigenti appartenenti a ruoli diversi; omogeneizzazione delle retribuzioni;
- l’accesso alla dirigenza concorso e per corso-concorso: nel primo caso, assunzione a tempo determinato e trasformazione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio; nel secondo caso, immissione in servizio come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame;
- il conferimento degli incarichi dirigenziali mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione e approvazione, preventiva o successiva, da parte di una specifica Commissione;
- la durata degli incarichi dirigenzialie anni, rinnovabili; spoilsystem per gli incarichi conferiti ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
- i dirigenti privi di incarico: collocamento in disponibilità, con successivo licenziamento dopo un periodo definito;
- la valutazione dei risultati e la responsabilità dei dirigenti;
- la dirigenza delle Regioni e degli enti locali: coordinamento con il processo di riordino istituzionale avviato con la legge n. 7 aprile 2014, n. 56; previsione del dirigente apicale dell’ente e obbligo per i Comuni con meno di 5000 abitanti di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; istituzione del ruolo unico, con accesso mediante concorso o corso–concorso;
- inserimento, in sede di prima applicazione, di coloro che sono iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali
.
(Fonte: Sito del Governo).


2. 24 GIUGNO 2014 – Pubblicato il D.L. n. 90/2014

2.1. La struttura e i contenuti del decreto-legge

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il decreto-legge n. 90/2014 si compone di quattro Titoli e di 54 articoli:
- TITOLO I - MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
. CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO (artt. 1 – 15)
. CAPO II - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA (Artt. 16 – 23)

- TITOLO II - INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
. CAPO I - ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 – 28)

- TITOLO III - MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI
. CAPO I - MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 29)
. CAPO II - MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Artt. 30 – 37)

- TITOLO IV - MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
. CAPO I - PROCESSO AMMINISTRATIVO (Artt. 38 – 43)
. CAPO II - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO (Art. 44 – 54)


2.2. Alcuni approfondimenti

A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano (art. 18).
A decorrere dal 25 giugno 2014, viene soppressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I compiti e le funzioni svolte dall’Autorità sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che viene ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (art. 19).
Previsto lo scioglimento dell’Associazione Formez PA (art. 20).
A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese dovuto alle Camere di Commercio sarà ridotto del cinquanta per cento (art. 28).

Numerose le misure che toccano a vario titolo il settore della pubblica amministrazione.
Tra le altre cose, si interviene fissando il termine del prossimo 31 ottobre (o fino alla naturale scadenza, se anteriore) al trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione: essi possono continuare a lavorare per un massimo di due anni oltre i limiti d'età.
Si allenta la stretta sul turn over: si conferma la percentuale di assunzioni pari al 20% per il 2015, 40% per il 2015 (per raggiungere progressivamente il 100% nel 2018) ma essa non viene più calcolata con riferimento al numero delle cessazioni e alla spesa, ma solo rispetto alla spesa.
Per la mobilità volontaria non servirà più l'assenso dell'amministrazione di provenienza. L'unico criterio da rispettare, è che l'amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Invece, per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni.
Previsto il taglio del 50% di distacchi, aspettative e permessi sindacali dal 1° settembre 2014.
Fissato, infine, al 30 giugno 2014 l’avvio del processo civile telematico e previsto un aumento generalizzato di circa il 15% del contributo unificato.


2.3. 31 LUGLIO 2014 - Approvazione da parte della Camera

Il 31 luglio 2014 la Camera, con 346 voti favorevoli, 176 contrari e 10 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-A) nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL C. 2486-A, clicca QUI.


2.4. 5 AGOSTO 2014 - Il Senato approva il maxiemendamento

Con 160 sì e 106 no, il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del DdL n. 1582 di conversione del decreto-legge n. 90 sulla pubblica amministrazione, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Il testo, così come modificato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, con quattro emendamenti presentati dal Governo in materia di pensione, passa nuovamente all'esame della Camera.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL S. 1582, clicca QUI.


2.5. 7 AGOSTO 2014 - La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sulla Pubblica Amministrazione

La Camera, dopo aver votato la questione di fiducia (con 346 voti favorevoli e 177 contrari) e aver svolto la trattazione degli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva (con 303 sì, 163 no e 9 astenuti) il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B) nel testo già approvato dalla Camera e come modificato dal Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL C. 2486-B, clicca QUI.


3. 18 AGOSTO 2014 - Pubblicata la legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 70, la LEGGE 11 agosto 2014, n. 114, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
Il provvedimento detta misure in materia di efficienza della Pubblica Amministrazione, sostegno dell’occupazione, semplificazione, incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici, snellimento del processo amministrativo e attuazione del processo civile telematico.


3.1. La struttura e i principali contenuti della legge di conversione

La legge n. 114/2014 si compone di quattro Titoli e di 69 articoli (il D.L. n. 90/2014 ne prevedeva 54) e di un allegato previsto dal comma 6 dell'art. 1:
TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
Capo I - Misure urgenti in materia di lavoro pubblico (artt. 1 - 15)
Capo II - Misure in materia di organizzazione della PA (artt. 16 - 23-quinquies)

TITOLO II - INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
Capo I - Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione (artt. 24 - 28)

TITOLO III - MISURE URGENTI PER L’INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI Capo I - Misure di controllo preventivo (art. 29)
Capo II - Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture (artt. 30 - 37)

TITOLO IV - MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L’ATTUAZIONE
Capo I - Processo amministrativo (artt. 38 - 43)
Capo II - Disposizioni per garantire l'effettivita' del processo telematico (artt. 44 - 54)


3.2. Alcuni approfondimenti sulle novità introdotte dalla legge di conversione

1) Inserito il nuovo art. 1-bis che riguarda il rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti.
Viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2) Riscritto l'art. 9 che riguarda la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.

3) Inserito il nuovo art. 17-bis che sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

4) Nel nuovo comma 1 dell'art. 18 viene previsto che, nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 saranno soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano.

5) Prevista una riorganizzazione del Ministero dell'interno (art. 21-bis).

6) Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard (art. 24)
Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.
L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Inoltre, entro l’11 febbraio 2015 le amministrazioni statali che non hanno ancora provveduto devono adottare con decreti ministeriali moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.
Le amministrazioni dovranno definire entro l’11 febbraio 2015 un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta il completamento on-line della procedura (art. 24, commi da 2 a 4).

In tema di trasparenza dei contratti pubblici il decreto specifica in quale misura gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, si applicano agli enti di diritto pubblico non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione o i cui amministratori siano da questa nominati e alle società a partecipazione pubblica (art. 24-bis).

Il decreto prevede la semplificazione delle procedure per l’adozione delle regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale e, nel caso in cui queste non siano adottate entro novembre 2014 è sancito che potranno essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 24-ter).
L’art. 24-quater introduce sanzioni pecuniarie per le PA che non rispettano le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale in tema di servizi in rete. E’ stata riformulata la disciplina sull’obbligo per le PA di mettere a disposizione delle altre amministrazioni a titolo gratuito l’accesso alle proprie basi di dati (art. 24-quinquies).

7) Riformulato l'art. 28 - Prevista una riduzione graduale del diritto annuale
La legge di conversione ha riformulato l’articolo 28 che prevede la riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, sarà ridotto:
- per l'anno 2015, del 35 per cento,
- per l'anno 2016, del 40 per cento e,
- a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento
.

. Se vuoi approfondire il tema del diritto annuale, clicca QUI.


8) Il nuovo articolo 29 detta nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

9) L'art. 32 detta Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

10) L'art. 35 sancisce il divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo.

11) Il Titolo IV - articoli dal 38 al 53 - contiene una serie di disposizioni che intervengono sulla disciplina del processo amministrativo.
In particolare, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri saranno fissate le regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione del processo amministrativo telematico (art. 38).
In caso di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate per la partecipazione a una gara d’appalto, l’impresa partecipante è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante, oltre a dovere regolarizzare le dichiarazioni entro un termine a pena di esclusione dalla gara; se invece si tratta di irregolarità non essenziali o di mancanza di dichiarazioni non indispensabili, non è prevista né l’integrazione né alcuna sanzione (art. 39).

Sempre in tema di giustizia amministrativa sono previste misure per accelerare la conclusione delle controversie in materia di appalti pubblici: il giudizio è definito con sentenza in forma semplificata all’udienza fissata d’ufficio entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti; il collegio quando dispone misure cautelari può prevedere il versamento di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento; il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall’udienza di discussione. In via sperimentale per due anni è prevista l’adozione di norme che fissino limiti dimensionali per il ricorso e gli atti difensivi (art. 40)

Infine, il decreto prevede che per le controversie in materia di appalti sono aumentate fino all’1% del valore del contratto le sanzioni in caso di liti temerarie (art. 41) e che anche i giudizi davanti alla Corte dei conti possano essere svolti con modalità informatiche e telematiche (art. 43).


RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
LA "RIFORMA MADIA"

1. 10 LUGLIO 2014 - Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge sulla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche

Il Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 ha approvato in via definitiva, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, un disegno di legge recante “Delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, contenente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.
Le materie del provvedimento sono quelle oggetto della consultazione pubblica, cui hanno partecipato oltre 40mila persone.


2. 23 LUGLIO 2014 - Depositata al Senato la "Riforma Madia"

Il 23 luglio 2014 è stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge (AS 1577) recante "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
Il disegno di legge è composto da sedici articoli, di cui dieci deleghe, da esercitare prevalentemente nei dodici mesi successivi all’approvazione della legge.
Tale insieme di norme è stato predisposto all’esito delle consultazioni sulla riforma amministrativa svolte nel mese di maggio 2014 ed è diretto a semplificare l’organizzazione della pubblica amministrazione rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti.
Gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente quello di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Il provvedimento in questione rappresenta la seconda puntata della cosiddetta “riforma” della Pubblica Amministrazione.
La prima tappa è stata rappresentata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


2.1. La struttura del disegno di legge

Il disegno di legge è composto da seguenti sedici articoli:
Articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)
Articolo 2 (Conferenza di servizi)
Articolo 3 (Silenzio assenso tra amministra-zioni)
Articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio di attività e silenzio assenso)
Articolo 5 (Autotutela amministrativa)
Articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)
Articolo 7 (Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato)
Articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione)
Articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio)
Articolo 10 (Dirigenza pubblica)
Articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
Articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l’esercizio delle deleghe legislative di semplificazione)
Articolo 13 (Riordino della disciplina del la-voro alle dipendenze della pubblica amministrazione)
Articolo 14 (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministra-zioni pubbliche)
Articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)
Articolo 16 (Disposizioni finanziarie).

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge AS 1577 presentato al Senato, con le allegate relazioni, clicca QUI.


3. 13 NOVEMBRE 2014 - Le osservazioni delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 13 novembre 2014, ha approvato un documento sulla “Riforma Madia”, relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Disegno di legge AS 1577).
Il Documento è stato portato all’attenzione del Governo nel corso della Conferenza Unificata che si è tenuta lo steso giorno.
Per le Regioni ci sono dei punti che sono ritenuti determinanti e condizionanti ai fini del parere.
Uno di questi punti riguarda la riforma delle Camere di Commercio (art. 9). Secondo le Regioni occorre intervenire eliminando l’abrogazione dei diritti camerali nonché il riaccentramento del Registro delle imprese.
Nel riordino territoriale delle Camere di Commercio occorre prevedere necessariamente un forte coinvolgimento delle Regioni.

. Se vuoi scaricare il testo del documento delle Regioni, clicca QUI.


4. 30 APRILE 2015 - Il Senato approva il DdL n. 1577 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Approvato dal Senato il DdL n. 1577, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
La Riforma mira alla semplificazione vista come una riduzione dell'eccesso di regolazione di cui la pubblica amministrazione è afflitta.
Ora il provvedimento passerà alla Camera dei deputati, per la seconda lettura.

Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, è articolato in quattro capi:
- il capo I riguarda le semplificazioni amministrative,
- il capo II l'organizzazione,
- il capo III il personale,
- il capo IV la semplificazione normativa.
Il decreto delega il Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione e a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.
Prevista altresì una riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici e a riordinare funzioni e finanziamento delle Camere di commercio.

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5. 13 LUGLIO 2015 - Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - Il DdL all'esame della Camera

Inizia alla camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Approvato dal Senato) (C. 3098-A).

L'art. 8 del provvedimento è dedicato al "Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio,
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione;
g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali.

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6. 17 LUGLIO 2015 - Approvate le norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

La Camera ha approvato, con modifiche, il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (approvato dal Senato) (C. 3098-A).
Il provvedimento torna ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

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7. 4 AGOSTO 2015 - Il Senato approva definitivamente il DdL 1577-B sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

L'Assemblea del Senato, con 145 voti favorevoli e 97 contrari, ha approvato definitivamente il DdL 1577-B recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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. Se vuoi scaricare uno schema sintetico degli articoli della riforma approvata il 4 agosto 2015, predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica, clicca QUI.


8. 13 AGOSTO 2015 - La legge di riforma delle amministrazioni pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

8.1. Struttura e contenuti

La legge si compone dei seguenti 4 Capi e di 23 articoli:
Capo I - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE (artt. 1 – 7)
Capo II - ORGANIZZAZIONE (artt. 8 – 10)
Capo III - PERSONALE (artt. 11 – 15)
Capo IV - DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (artt. 16 – 23).

La legge di riforma della Pubblica Amministrazione apporta novità rilevanti in materia di: cittadinanza digitale, organizzazione dello Stato sul territorio, dirigenza, anticorruzione, lavoro pubblico, Camere di Commercio, Enti di ricerca, società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali, forze di polizia, conferenza dei servizi, silenzio-assenso fra amministrazioni, testi unici.
Il testo affida al Governo oltre 15 deleghe da adottare entro termini che vanno da 90 a 180 giorni e da 12 a 18 mesi.
Ma ci sono delle misure che si possono definire auto-applicative, come la definizione di un meccanismo per il silenzio assenso tra amministrazioni con tempi certi, per cui dopo 30 giorni, massimo 90, in caso di mancata risposta, si intende ottenuto il via libera.
Ennesima modifica all’art. 19 della L. n. 241/1990. Dovrà essere garantita a ciascun cittadino la certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività, individuando con precisione i procedimenti per i quali serve la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelli per i quali vige il silenzio-assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa e comunicando ai soggetti interessati i tempi entro i quali si forma il silenzio-assenso (art. 5). Risultano di immediata attuazione anche i limiti all'autotutela, per cui si mettono dei paletti ai poteri dello Stato di intervenire a sua difesa (art. 6)
Migliorare e semplificare la qualità della legislazione introducendo tre testi unici organici e di facile applicazione: lavoro pubblico; società partecipate dalle P.A. e servizi pubblici locali di interesse generale (artt. 16-19).

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Di seguito le PRINCIPALI NOVITA'.

1. CITTADINANZA DIGITALE (art. 1)
Accesso a qualunque servizio on line con un solo PIN universalmente accettato da tutti gli erogatori di servizi; definizione di livelli minimi di qualità, sicurezza, accessibilità e tempestività dei servizi in modalità digitale e sanzioni per le amministrazioni inadempienti; ridefinizione in chiave digitale dei procedimenti amministrativi (digital first); accesso alla banda ultralarga con priorità nei bandi pubblici ai progetti nei settori scolastico, sanitario e turistico; messa a disposizione dei cittadini attraverso il sistema SPID della porzione di banda larga non utilizzata dagli uffici pubblici; previsione di un domicilio digitale per cittadini e imprese; miglior accesso on line ai servizi per la maternità e genitorialità; uso dei software open source nella pubbliche amministrazioni; razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di governance in materia di digitalizzazione; i pagamenti digitali ed elettronici come mezzo principale da utilizzare nelle transazioni con le pubbliche amministrazioni.

2. CONFERENZA DEI SERVIZI (art. 2)
Semplificare le modalità di svolgimento e accelerare i tempi di conclusione.
Riduzione dei casi in cui la conferenza è obbligatoria; riduzione dei tempi per la convocazione, anche incentivando l’uso di strumenti informatici e soprattutto dei tempi di decisione; introduzione del rappresentante unico delle amministrazioni centrali; si dà per acquisito l’assenso dell’amministrazione che omette di esprimersi nei termini; revisione dei meccanismi decisionali con previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse.

3. SILENZIO-ASSENSO (art. 3)
Il consenso di un’amministrazione, in caso di silenzio, varrà come assenso e scatterà quindi dopo 30 giorni dalla notifica dell’atto.
Salgono da 60 a 90 i giorni entro cui le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute dei cittadini devono rispondere prima che scatti il "silenzio- assenso".

4. SCIA e SILENZIO-ASSENSO PER PRIVATI (art. 5)
Garantire ai cittadini certezza sulle regole da seguire per avviare un’attività.
Dovranno essere individuati con precisione i procedimenti per i quali serve la SCIA, quelli per i quali vige il silenzio assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa. Comunicazione ai soggetti interessati dei tempi entro i quali si forma il silenzio assenso.

5. AUTOTUTELA (art. 6)
Fissare un tempo massimo per il potere di agire in autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione ha 60 giorni per intervenire in caso di SCIA (30 gg. per la SCIA edilizia). Successivamente può intervenire in autotutela al massimo entro 18 mesi quando il provvedimento è illegittimo. Il limite temporale non si applica se l’autotutela consegue a fatti costituenti reati accertati con sentenze passate in giudicato.
Anche la sospensione del procedimento non può essere superiore ai 18 mesi.

6. CAMERE COMMERCIO (art. 10)
E' previsto il taglio da 105 a 60. Nell'opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

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7. STRETTA DIRIGENTI (art. 11)
Tra le misure principali la stretta sui dirigenti. Carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito.
Con la delega arriva il ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le Regioni e uno per gli Enti locali).
Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due, e si può essere licenziati se l'ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell'incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
Scompare la figura dei segretari comunali, ma per tre anni potranno svolgere la stessa funzione pur essendo confluiti nel ruolo dei dirigenti locali.
Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.

8. RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL LAVORO PUBBLICO (art. 17)
Riconoscimento di punteggi ai concorsi per chi è stato precario nelle PA; accentramento dei concorsi e riforma delle modalità di selezione; soppressione del voto minimo di laurea per l’accesso ai concorsi della pubblica amministrazione; necessità di conoscere la lingua inglese per poter accedere alla pubblica amministrazione; valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca; superamento del concetto di pianta organica e programmazione delle assunzioni sulla base dei reali fabbisogni professionali rilevati; attribuzione all’ARAN di maggiori compiti di supporto tecnico alle amministrazioni ai fini della contrattazione integrativa; semplificazione delle procedure disciplinari con riduzione dei tempi.

9. SOCIETA' PARTECIPATE (art. 18)
Drastica riduzione del loro numero e semplificazione normativa.
Via libera al riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine.
Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in rosso. I decreti delegati dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti.
Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.

10. SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 19)
Valorizzazione delle autonomie locali, alle quali viene riconosciuta la funzione fondamentale nell’individuare quelle attività di interesse pubblico considerate necessarie ai bisogni della comunità, e rigoroso rispetto dei principi comunitari in materia.

11. ELIMINAZIONE NORME SUPERATE (art. 21)
Rendere più efficace l’attività di governo eliminando norme e adempimenti superati, assicurando l’attuazione di adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e internazionale.
E’ questo l’obiettivo fissato all’articolo 21, dove, “al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi”, si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.
Nell'esercizio della delega il Governo dovrà individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie e quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.

LE ALTRE NOVITA'

1) Viene previsto che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità, secondo modalità che saranno definite attraverso i decreti attuativi (art. 1, comma 1, lett. q).

2) Prevista una semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50% rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 241/1990 (art. 4).

3) Prevista la istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale definite attraverso appositi protocolli d'intesa. Per l'istituzione del numero unico europeo 112 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024 (art. 8, commi 1, lett. a) e 3).

4) Prevista una riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (art. 8, comma 1, lett. a)).

5) con riferimento alle forze operanti in mare, viene prevista una “eliminazione” delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione (art. 8, comma 1, lett. b)).

6) Previsto il trasferimento, “previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica”, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dall’ACI al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del predetto Ministero (art. 8, comma 1, lett. d)).

7) Prevista una razionalizzazione della rete organizzativa e una revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori.
Prevista una trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini (art. 8, comma 1, lett. e)).

8) Con riferimento all’inquadramento della dirigenza pubblica, viene prevista la istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali, gestito da una Commissione per la dirigenza regionale. In detto ruolo unico sarà inclusa anche la dirigenza delle Camere di Commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, con esclusione della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale (art. 11, comma 1, lett. b), n. 2).

9) Prevista la istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; prevista l’abolizione della figura del segretario comunale e provinciale con attribuzione dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa alla dirigenza di cui al predetto ruolo unico (art. 11, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4).

10) Previsto l’avvio della riforma degli enti pubblici di ricerca (EPR), anche attraverso una semplificazione dell'inquadramento della ricerca pubblica in un “sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore”, e una riduzione delle procedure e delle normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti. Gli enti potranno avere autonomia finanziaria (art. 13).

11) Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche, “nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, potranno adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (art. 14).


8.2. LE DELEGHE CONFERITE AL GOVERNO

Il Governo e' delegato ad adottare, entro termini variabili (che vanno dai 90 e 180 giorni, ai dodici o diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), uno o più decreti legislativi:
1) volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», (art. 1);
2) per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi (art. 2);
3) che dettino norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (art. 4)
4) per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva (art. 5)
5) recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 7, commi 1 e 2);
6) per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 7, commi 3 e 4);
7) per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali (art. 8);
8) per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia (art. 10);
9) in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici (art. 11);
10) al fine di favorire e semplificare le attivita' degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative piu' consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono (art. 13);
11) per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa (art. 17);
12) per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, (art. 18);
13) per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19);
14) recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (art. 20):
15) per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (art. 21).


8.3. Nuove norme sul silenzio-assenso

L’articolo 3 della legge, rubricato “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici” aggiunge alla legge n. 241/1990 l’art. 17-bis, rubricato “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”.

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9. RIFORME P.A. – L’iter dei provvedimenti attuativi della Legge n. 124/2015

Prosegue l’iter dei provvedimenti attuativi della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia").
Il settore Affari Istituzionali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato la tabella che riporta le tappe fondamentali della concertazione, ovvero i pareri resi nella Conferenze Unificata, nonché le date dei pareri forniti dal Consiglio di Stato.

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10. 8 GIUGNO 2016 - TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicato il primo decreto attuativo della Riforma - In vigore anche in Italia il FOIA

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 8 giugno 2016, il Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
Il provvedimento (c.d. “Decreto Trasparenza”) è il primo degli undici decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione.

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11. 15 GIUGNO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva altri tre decreti attuativi della Riforma Madia

Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Dopo il FOIA ora tocca alla Conferenza dei servizi, alla SCIA unica e ai licenziamenti disciplinari: con il via libera definitivo dato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 ai tre decreti legislativi attuativi della legge delega 124 del 2015 salgono a quattro i provvedimenti della riforma della pubblica amministrazione diventati legge.
Rispetto ai testi approvati a gennaio anche questa volta sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
Nella stessa riunione del Consiglio dei ministri è stato anche approvato, in via preliminare, un secondo decreto legislativo sulla SCIA che provvede a mappare e individuare le attività per le quali è necessaria una semplice comunicazione o la SCIA o il silenzio assenso o un'autorizzazione.

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12. 18 GIUGNO 2016 - DIPENDENTI PUBBLICI - Pubblicato il decreto che apporta modifiche in materia di licenziamento disciplinare

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, il Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.
Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista dall’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per la fattispecie di illecito disciplinare denominata “falsa attestazione della presenza in servizio”. Questa fattispecie di illecito disciplinare comprende adesso anche quella realizzata attraverso l’alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze.
Al dipendente colto in flagrante:
- sarà applicata la sospensione cautelare entro 48 ore e
- attivato il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni.
E’, inoltre, prevista la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nel caso in cui egli abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo: dell’omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare sarà data notizia all’Autorità giudiziaria.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
In particolare:
- è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento;
- è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro;
- al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale;
- nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


13. 10 AGOSTO 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva altri tre decreti attuativi della Riforma Madia

Il Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 ha approvato, in esame definitivo, tre nuovi decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, riguardanti il taglio delle partecipate, il processo contabile e il nuovo codice dell'amministrazione digitale.
1) Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.
Nello specifico il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede la drastica riduzione delle società partecipate, con particolare riferimento alle scatole vuote, alle società inattive, alle micro e a quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività.
Per il futuro sono individuati i criteri chiari sulla base dei quali sarà possibile costituire e gestire le società partecipate. Introdotti anche interventi di razionalizzazione dei compensi degli amministratori.

2) Modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale.
Il provvedimento reca norme di attuazione dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nello specifico il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un’identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l’anagrafe della popolazione residente (ANPR). SPID sarà l’identificativo con cui un cittadino si farà riconoscere dalla pubblica amministrazione, mentre il domicilio digitale sarà l’indirizzo on line al quale potrà essere raggiunto dalle pubbliche amministrazioni. Sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e sono state integralmente accolte le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

3) Codice della giustizia contabile.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, raccoglie tutte le tipologie di giudizi che riguardano la Corte dei conti.
Nel Codice, la cui delega ed i principi e criteri direttivi sono contenuti nell’art. 20 della L.124/2015 (delega Madia), sono racchiuse le disposizioni processuali di tutte le tipologie di giudizi che si svolgono davanti alla Corte dei conti, dai più noti giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, a quelli sanzionatori e pensionistici.

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14. 9 NOVEMBRE 2016 - La Riforma Madia è incostituzionale se manca l'intesa con le Regioni - Deleghe illegittime - Sentenza della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 251 del 9 novembre 2016, depositata il 25 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione laddove si prevede che l'attuazione della stessa possa avvenire attraverso l’adozione di decreti legislativi con il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni o Unificata.
La Consulta, cui la Regione Veneto aveva fatto ricorso, si è pronunciata stabilendo che è indispensabile l’intesa preventiva con le Regioni in materia di dirigenza, partecipate, servizi pubblici locali e pubblico impiego.

In questa sentenza la Corte afferma – in senso evolutivo rispetto alla giurisprudenza precedente – che l’intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.
La pronuncia di illegittimità costituzionale colpisce le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi, per il riordino di numerosi settori inerenti a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e degli enti locali, siano adottati previo parere e non previa intesa con le Regioni.

La riforma Madia parte con la legge delega 124 del 7 agosto 2015 che prevede una serie di decreti legislativi per completare la sua attuazione.
La Regione Veneto, nell’ottobre 2015, ha impugnato la legge Madia davanti alla Corte costituzionale accusandola di non rispettare il Titolo V che richiede su una serie di materie la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Ma la delega prevede che le Regioni diano solo un parere non vincolante, cosicché l’ultima parola spetta allo Stato.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge in quattro materie (non su tutte), “quelle i cui decreti attuativi sono stati adottati dal Governo sulla base di un semplice parere quando invece il confronto avrebbe dovuto sostanziarsi in una vera e propria intesa“.
La Corte Costituzionale ha precisato che le “pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa”. In particolare, sono stati respinti i dubbi di legittimità costituzionale relativi delega per il Codice dell’amministrazione digitale.
Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale riguardano quindi esclusivamente le deleghe al Governo;
- in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica,
- per il riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
- di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e
- di servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Respinti invece i dubbi di legittimità costituzionale relativi delega per il Codice dell’amministrazione digitale.

- Si riporta il testo della sentenza:
. CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza del 9 novembre 2016, n. 251.


15. 24 NOVEMBRE 2016 - Il Consiglio dei Ministri approva altri cinque decreti attuativi della Riforma Madia, di cui tre subito in Gazzetta

Il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 ha, infatti, approvato, in esame definitivo, altri cinque nuovi decreti legislativi attuativi della legge di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 7 agosto 2015, n. 124), recanti:
1) Disciplina della dirigenza della Repubblica. Nello specifico, il sistema della dirigenza sarà costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali. Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso.
2) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Nello specifico, al fine di garantire ai cittadini qualità e efficienza dei servizi sono previsti, tra l’altro, modalità competitive per l’affidamento, costi standard e livelli dimensionali almeno provinciali degli ambiti di erogazione dei servizi.
3) Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Nello specifico, per la prima volta gli Enti pubblici di ricerca (EPR) avranno un riferimento normativo comune, che elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA. Un sistema di regole più snello e più appropriato alle esigenze del settore.
4) Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nello specifico, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione, in un’ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della governance delle Camere di commercio.
5) Norme in materia di regimi amministrativi delle attività private (SCIA 2). Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
Il decreto prevede autonomia gestionale e statutaria per gli Enti, il recepimento della Carta europea dei ricercatori e più libertà nelle assunzioni dei ricercatori.
Come accade già per le Università, gli Enti che hanno risorse per farlo potranno assumere liberamente entro il limite dell’80% del proprio bilancio. L’unico vincolo sarà il rispetto del budget.

Sono così sedici i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione approvati, finora, in via definitiva. Gli altri decreti approvati in precedenza riguardavano: il testo unico sullo partecipate, la cittadinanza digitale, lo sblocca procedimenti per i grandi investimenti, la nuova conferenza dei servizi, la semplificazione dei procedimenti per le autorizzazioni, la riforma delle procedure di nomina dei direttori sanitari, la riforma della autorità portuali, la revisione del processo contabile, la riduzione dei corpi di polizia, procedimenti disciplinari per chi truffa sulla presenza sul luogo di lavoro, il Freedom of Information Act.
Facciamo presente che i decreti di cui ai numeri 3), 4) sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, rispettivamente: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 e n. 219. Il decreto di cui al n. 5) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016: D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

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16. 10 GENNAIO 2017 - PERFORMANCE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Emanato il decreto che fissa i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Elenco nazionale dei valutatori

Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017 e diventato efficace il 10 gennaio 2017, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha istituito, in attuazione dell’articolo 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) e ne ha definito i criteri per l’iscrizione in tale elenco.
Il testo del decreto e del suo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.


16,1, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, che svolge, in modo indipendente, alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance.
Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.


16.2. Compiti principali in materia di misurazione e valutazione della performance

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) :
a) supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale; b) propone al vertice politico la valutazione dei dirigenti apicali;
c) verifica che l’amministrazione realizzi, nell’ambito del ciclo della performance, un’integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale.
Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti. d) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Quanto ai compiti degli OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA), nonché, agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione.


16.3. Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione

I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione (singolarmente o in forma associata) tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), istituito e tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
I criteri per l'iscrizione in tale Elenco sono stati definiti con il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017 e diventato efficace il 10 gennaio 2017.
D’ora in avanti l’iscrizione all’Elenco nazionale è una condizione necessaria per poter partecipare alle procedure comparative per diventare componente degli OIV.

L'Elenco nazionale sarà gestito attraverso una piattaforma online sul sito del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Le domande di iscrizione nell’Elenco nazionale sono presentate dai soggetti dotati dei requisiti richiesti.
La richiesta deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, attraverso il Portale, secondo quanto disposto dall’articolo 3 dello stesso decreto.
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente con strumenti propri (mediante l’uso di Smart Card o altro software) o, qualora non si possegga una firma digitale, dopo averla stampata, firmata e scannerizzata, con la funzione di upload.
L’iscrizione diviene efficace a decorrere dalla comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della completezza delle informazioni fornite, della sussistenza dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’articolo 2 e dell’avvenuta collocazione in una delle seguenti tre fasce professionali:
a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni nei seguenti ambiti: presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati alla precedente lettera a), di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;
c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati alla precedente lettera a), di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno 240 dipendenti.


16.4. I requisiti di competenza, esperienza e integrità richiesti per l'iscrizione nell'Elenco

Secondo quanto stabilito all'articolo 2 del decreto, l'iscrizione nell'Elenco nazionale puo' essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Di ordine generale:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale
.

b) Di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management
.

c) Di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura
.


16.5. Formazione continua

Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate.
Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione.
L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'allegato A del presente decreto.
Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attivita' formative e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi.
La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento.
Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione:
a) stipulando convenzioni con universita' per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
b) valutando proposte formative su base individuale aventi caratteristiche di alta specializzazione.


16.6. Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale

I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
a) all'acquisizione dei crediti formativi;
b) al tempestivo aggiornamento dei propri dati con particolare riguardo ai requisiti, agli incarichi di OIV ricoperti e ai crediti formativi acquisiti;
c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.

. Se vuoi accedere al Portale della Performance, clicca QUI.

. Se vuoi accedere all'Elenco OIV degli iscritti, clicca QUI.


17. 7 GIUGNO 2017 - RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due nuovi decreti attuativi

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017, i seguenti due nuovi decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio scorso:
1) DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
2) DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
Il testo dei due decreti viene riportato nei Riferimenti normativi.

1. Valutazione della performance dei dipendenti pubblici
Il primo decreto persegue l’obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Con il decreto, ispirato ai principi di semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni, si introducono, tra le altre, le seguenti novità:
- viene chiarito che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; è stato chiarito che la valutazione negativa delle performance, come specificamente disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici;
- viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
- nella misurazione delle performance individuale del personale dirigente, è attribuito un peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità;
- è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
- sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati
.
Il testo del decreto recepisce e fa proprie gran parte delle osservazioni e delle indicazioni poste, nei rispettivi pareri, dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

2) Il secondo decreto introduce disposizioni mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- il progressivo superamento della “dotazione organica” come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni”, con la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni, la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici e la previsione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
- l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l’azione disciplinare;
- l’aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;
- la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall’esterno;
- la possibilità di svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata e la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca;
- la disciplina delle forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il pregresso: viene stabilito a regime il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e vengono introdotte specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei requisiti;
- l’integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, e la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento;
- la definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
- la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l’attribuzione all’I.N.P.S. delle relative competenze;
- la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, lo sviluppo di sistemi di misurazione dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai singoli dipendenti e forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione
.


RIFERIMENTI NORMATIVI
RIFORMA MADIA

. LEGGE 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
. LEGGE 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale edizione cartacea).

. DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10: Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
. Decreto Legislativo 24 maggio 2016, n. 97: Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cartacea).

. DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116: Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

- DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169: Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 171: Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174: Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175: Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.

. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177: Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Uffuciale, comprensivo di annotazioni),

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2016, n. 194: Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218: Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219: Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 - ALLEGATO.

. DECRETO 2 dicembre 2016: Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance.
. DECRETO 2 dicembre 2016 - ALLEGATO A - Criteri per l'assegnazione dei crediti formativi.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74: Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

. DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

. DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E FALSO IN BILANCIO

1. 21 MAGGIO 2015 - La Camera approva definitivamente il decreto anticorruzione

La Camera dei Deputati, con 280 voti favorevoli, 53 contrari e 11 astenuti, ha approvato definitivamente il disegno di legge C. 3008 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, il c.d. "Decreto anticorruzione", recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
Dopo più due anni, ovvero 797 giorni, dalla sua presentazione con la firma dell’allora senatore, Pietro Grasso, dopo discussioni, rinvii, molte modifiche, tanti rimaneggiamenti e polemiche il DdL anticorruzione è diventato legge dello Stato.

. Se vuoi scaricare il testo del DdL C. 3008 approvato dalla Camera, clicca QUI.


2. 30 MAGGIO 2015 - DELITTI CONTRO LA P.A. E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI - Pubblicata la legge che reintroduce il falso in bilancio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015, la LEGGE 27 maggio 2015 , n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il provvedimento, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti:
- la prima parte riguarda, in particolare, i reati contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, artt. da 1 a 8);
- la seconda parte ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, artt. da 9 a 12).

Il falso in bilancio ritorna ad essere un reato che può essere contestato a tutte le società e non solo a quelle quotate in borsa.
Vengono sostituiti gli articoli 2621 e 2622 del Codice civile e al contempo vengono introdotti due nuovi articoli: l’articolo 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità).
La reclusione per le società quotate va da 3 a 8 anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per le società non quotate va da 1 a 5 anni (oggi la pena è l'arresto fino a due anni).
Apportate modifiche anche all’art. 25-ter (Reati societari) del D.Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), in particolare alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.
Inasprite le sanzioni amministrative a carico delle società:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile: sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (in precedenza era da cento a centocinquanta quote);
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile: sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (in precedenza non previsto);
c) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile: sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (in precedenza era previsto da centocinquanta e trecentotrenta quote).

Un inasprimento di pena è previsto anche per i reati contro la P.A.; in particolare per il peculato (da 4 anni a 10 anni e 6 mesi), la corruzione propria (da 6 a 10 anni), la corruzione impropria (da 1 a 6 anni), l’induzione indebita (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e la corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, elevabili fino a 20 nei casi più gravi).

Uno sconto di pena, compreso tra un terzo e due terzi, è invece previsto per il ravvedimento operoso ovvero per chi si adoperi efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurare le prove o individuare i colpevoli oppure, ancora, collabori per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.
Pene più gravi anche per i reati di mafia, con la reclusione da 10 a 15 anni per chi partecipa ad un’associazione mafiosa e da 12 a 18 anni per chi si occupa dell’organizzazione o della direzione.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. LEGGE 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33; Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

. DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
. DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 - RELAZIONE ILLUSTRATVA.

. LEGGE 11 agosto 2014, n. 114: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

. Se vuoi scaricare il testo ufficiale della legge, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 90/2014, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 114/2014 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. LEGGE 27 maggio 2015 , n. 69: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2016, n. 105: Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.



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Pubblicato su: 2014-07-29 (15255 letture)

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