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SOCIETA’ BENEFIT – LE SOCIETA’ CON MISSIONE SOCIALE





SOCIETA’ BENEFIT – LE SOCIETA’ CON MISSIONE SOCIALE

1. Premessa – La Benefit Corporation

Le società con scopo di beneficio comune hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d’America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e attualmente, anche a seguito del riconoscimento del loro stato giuridico, sono in forte crescita numerica.
In diversi Stati federali dell’Unione sono state approvate leggi che sostengono e favoriscono la nascita e lo sviluppo di tali società, meglio conosciute come «Benefit Corporation».
Nell’Aprile 2010 il Maryland è stato il primo Stato federale ad approvare la legislazione per le ”Benefit Corporation”.
In seguito, California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas hanno a loro volta approvato la legislazione permettendo anch’esse la creazione di Benefit Corporation.
In Europa, sulla scia di quanto avviene negli USA, le prime «Benefit Corporation» iniziano ad affermarsi sul mercato, anche se il loro numero è ancora molto limitato.
Nessun altro Stato europeo ha infatti ancora approvato una normativa per il settore, nonostante il fenomeno delle “Benefit Corporation” interessi oggi 1.345 imprese di 41 Paesi del mondo.

La tradizionale divisione tra società finalizzate al profitto e organizzazioni non profit è in corso di superamento grazie all’emersione di un nuovo approccio al business, quello caratterizzante un profilo societario innovativo: la "Benefit Corporation!, che sceglie volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre contemporaneamente benefici di carattere sia sociale sia ambientale mentre raggiunge i propri risultati di profitto.
Non si tratta di un ibrido, la Benefit Corporation è significativamente diversa da entrambe le forme profit e non profit. L’attenzione alla società, l’ambiente e il tornaconto economico vengono visti come tre elementi imprescindibilmente interconnessi e incardinati nei processi decisionali strategici, a partire dalla social accountability e dalla trasparenza come strumenti di orientamento dei comportamenti e di raggiungimento delle performances.
Lo scopo di una Benefit Corporation è creare un vantaggio pubblico, inteso come impatto materiale positivo sulla comunità e sull’ambiente.
Alla direzione e al management viene richiesto di considerare l’impatto delle decisioni non solo sugli shareholders (sui condivisori di interessi) ma soprattutto sulla società e sull’ambiente.
Il fenomeno, di origine statunitense, sta riscontrando grande interesse anche in Italia e lo sforzo per creare questa nuova categoria di imprese è la manifestazioni di una visione evoluta da parte del mondo imprenditoriale.

“Le Benefit Corporation sono aziende che hanno un doppio scopo e avranno risultati economici migliori di tutte le altre aziende”: questo sostiene il Premio Nobel per l’Economia 2013, Robert Shiller.


2. 17 APRILE 2015 - Il disegno di legge n. 1882 – Finalità e contenuti

Le “Benefit Corporation” diventano un disegno di legge. Le aziende che per missione sociale provano a coniugare profitto e benefici alla comunità approdano in Senato con un disegno di legge a firma del democratico Mauro Del Barba, presentato il 17 aprile 2015.
Si tratta del Disegno di legge n. 1882, recante “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”.
Sei articoli che mettono l’Italia un passo avanti rispetto agli altri Paesi europei. La presente proposta potrebbe, infatti, rappresentare il primo provvedimento nell’ambito dell’Unione europea a disciplinare tale tipologia di società e fare dell’Italia il Paese capofila nella diffusione di società con scopo di beneficio comune.

Il presente disegno di legge si propone di promuovere la costituzione e favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità, ossia di società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.
Tali finalità sono contenute nell’atto costitutivo o nello statuto della società, indicate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale, e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall’altro, l’effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.
L’intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.
Il testo del disegno di legge è stato ora assegnato alla Commissione industria e commercio del Senato, dove comincerà l’iter parlamentare.

Nel merito, l’articolo 1 del disegno di legge prevede le finalità del provvedimento ossia la possibilità di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società benefit nel nostro ordinamento, mentre l’articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui quella di beneficio comune.
«Beneficio comune» è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

L’articolo 3, stabilisce che la società benefit deve indicare nell’oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire.
Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese.
Per la società benefit che abbia indicato nell’atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l’abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

L’articolo 4 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit.
Tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al persegui-mento del beneficio comune.

L’articolo 5 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell’operato delle società benefit. In particolare, ai fini di cui alla presente legge, la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.

L’articolo 6, infine, affida all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull’operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune.
Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di prati-che commerciali sleali.

- Si riporta il testo del:
. DISEGNO DI LEGGE n. 1882: Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune.


3. 20 NOVEMBRE 2015 - Le disposizioni per le "Società benefit" nella Legge di stabilità 2016

Da un progetto del Senatore Mauro Del Barba (disegno di legge n. 1882), la figura della “Società Benefit” viene ora inserita nella Legge di stabilità 2016.
Nel testo del maxiemendamento, approvato dal Senato il 20 novembre 2015, all’articolo 1, nei commi dal 198 al 206, vengono, infatti, dettate una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la “società benefit”, che, nell’esercizio di un’attività economica a scopo di lucro, persegue anche una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile e sostenibile.
Per “Beneficio comune” si intende il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.
L’Italia sarà così la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.

Per garantire la trasparenza dell’operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo
.
La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società.
La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

- Si riporta il testo della:
. LEGGE DI STABILITA’ 2016 – Art. 1, commi dal 198 al 206.


4. 1 GENNAIO 2016 - Le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (Supplemento Ordinario n. 70), la Legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
I commi dal 376 al 384, dell'art. 1, sono tutti dedicati alla "Società benefit", con lo scopo di "promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società ..., che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse".

Il “beneficio comune” può consistere sia nel perseguimento di effetti positivi sia nella riduzione di effetti negativi nei confronti di persone, comunità, ambiente, territori, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni, lavoratori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile (comma 378, lett. a)).

Con riguardo alla disciplina di tale società la legge prevede, in primo luogo, che essa può assumere la veste giuridica della società di persone, di capitali o cooperativa e può introdurre nella denominazione sociale le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”.
Ferma restando la disciplina prevista dal Codice civile per il tipo sociale prescelto, la società benefit deve inoltre:
a) indicare nell’oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire;
b) essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei soggetti sopra indicati;
c) individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volte al perseguimento delle finalità di beneficio comune;
d) redigere annualmente una relazione da allegare al bilancio relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune (comma 379).

La relazione deve contenere:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo
(comma 382).
La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente (comma 383).

La legge prevede, inoltre, la responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto qualora non sia adempiuto l’obbligo di gestire la società in modo da bilanciare i diversi interessi coinvolti nell’esercizio dell’attività (commi 380 e 381).
La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è, infine, sottoposta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e del codice di consumo ed è soggetta alla vigilanza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (comma 384).

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI.


Per le società diverse dalle società benefit la legge stabilisce, infine, che nel caso in cui queste intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, "sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile".
La società benefit potrà introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (comma 379).


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1) La Regione e Unioncamere Piemonte hanno realizzato una pubblicazione dal titolo "Benefit Corporation - Nuove possibilità di fare impresa tra profit e non profit".
La tradizionale divisione tra società finalizzate al profitto e organizzazioni non profit è in corso di superamento grazie all'emersione di un nuovo approccio al business, quello caratterizzante un profilo societario innovativo: la "Benefit Corporation", che sceglie volontariamente e formalmente, fin dallo statuto, di produrre contemporaneamente benefici di carattere sia sociale sia ambientale mentre raggiunge i propri risultati di profitto.
Questa pubblicazione raccoglie una serie di esperienze internazionali e nazionali per focalizzare testimonianze di imprenditori che hanno accettato questa sfida, con l'obiettivo di conoscerne e comprenderne gli effetti potenziali - positivi o negativi che siano - e per individuare modelli replicabili.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


2) L’evoluzione del settore non profit negli ultimi trent’anni è stata ampiamente analizzata in dottrina e le implicazioni di tale evoluzione sono state approfondite, tra l’altro, sia da un punto di vista economico sia sotto un profilo giuridico.
Nello studio curato da Beatrice Bertarini, dal titolo "La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit", si ripercorre l’evoluzione e l’affermazione del settore non profit nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina giuridica del settore non profit e l’esercizio dell’attività d’impresa da parte degli enti non profit.
L’ultimo paragrafo si occupa di analizzare la società benefit nella Legge di stabilità 2016: nuove prospettive per il settore non profit?

SOMMARIO: 1. L’evoluzione e l’affermazione del settore non profit nell’ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – 2. La disciplina giuridica del settore non profit nell’ordinamento italiano: molteplicità di fonti normative e assenza di disciplina organica della materia. – 3. L’esercizio dell’attività d’impresa da parte degli enti non profit: verso una direzione imprenditoriale del terzo settore. – 4. La legge di stabilità 2016: la società benefit. Nuove prospettive per il settore non profit?

- Si riporta il testo dello studio:
. La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. (Di Beatrice Bertarini).


3) MAGGIO 2016 - LE SOCIETA’ BENEFIT - Un primo approfondimento della FNC
Con la L. n. 208 del 30 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità 2016”), un nuova forma d’impresa ha fatto il proprio ingresso nel diritto societario italiano: la Società Benefit.
L’Italia è il primo paese europeo a prevedere quest’istituto giuridico e i suoi effetti non sono ancora del tutto certi. Per questa ragione, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), nell’ambito delle proprie ricerche, ha costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di approfondire scientificamente il tema, monitorare ed accompagnare il processo attuativo della norma e i suoi futuri effetti sulle aziende e sull’economia italiana in generale.
Tale gruppo di lavoro ha provveduto alla stesura di un documento dal titolo “Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility cov Comminntente”.
Il presente documento ha lo scopo di fare delle prime analisi a quello che è ora un riconoscimento giuridico ad un nuovo innovativo modo di fare impresa.
In che modo l’istituzione di questo nuovo istituto cambierà il panorama delle aziende italiane?
Vi sono, allo stato, due visioni contrapposte: la prima che vede tale riconoscimento giuridico come uno strumento importante per la diffusione di un nuovo approccio imprenditoriale, che presuppone un alto valore di responsabilità sociale; la seconda, una visione più scettica, secondo cui tale nuova forma giuridica difficilmente troverà apprezzabili e concreti sbocchi nella realtà italiana.
Al fine di fornire delle risposte, nel documento viene analizzato il fenomeno delle Benefit Corporation, sul lato dell’innovazione aziendalistica e delle leggi approvate nei vari Stati Americani; proprio lì dove le Benefit Corporation sono nate come filosofia, come aziende e come forma giuridica.
L’Italia è il primo paese UE a prevedere nel proprio ordinamento le Società Benefit. Come verrà recepita dall’economia italiana l’esistenza di questa novità giuridica? Quali sono le prospettive future delle Benefit Corporation italiane?
Una cosa è certa, per ora. La nuova disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, etc.) e nemmeno deroghe espresse all’ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal codice e da altre leggi.
Allora, a fronte degli oneri di rendicontazione, in assenza di qualsiasi tipo di agevolazione, che cosa potrà convincere le imprese a battere questa nuova strada? Secondo il presente documento, è la stessa legge a suggerire la risposta, laddove precisa che la Società Benefit potrà introdurre, accanto alla denominazione sociale, l’abbreviazione SB e “utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”. Un marchio di trasparenza, dunque, con relativo valore reputazionale.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. B-Corp americane: Come ci si è arrivati? – 3. Benefit Corporation e B-CorpTM: La Realtà Americana dalla sua nascita al suo odierno consolidamento. – 4. La realtà delle B-CorpTM in Italia. – 5. Le dieci aziende italiane che ad oggi beneficiano del marchio B-Corp. – La legge italiana e i suoi possibili effetti sulle aziende.

. Se vuoi scaricare il testo del documento - PARTE PRIMA, clicca QUI.


4) LE SOCIETA’ BENEFIT - Un approfondimento da ASSONIME
ASSONIME, nella circolare n. 19 del 20 giugno 2016, illustra gli elementi fondamentali della disciplina delle società benefit, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, evidenziando, inoltre, le principali questioni interpretative che essa solleva. In particolare, ASSONIME evidenzia come la società benefit non rappresenti un nuovo tipo societario, bensì una nuova realtà societaria che persegue lo scopo di lucro, utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, e garantendo allo stesso tempo all’impresa una maggiore redditività.
A tal fine, la legge di Stabilità 2016 non ha creato un nuovo tipo societario, potendo la società benefit assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal codice civile, ma ha delineato un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell’oggetto sociale, nella governance dell’impresa e nell’enforcement.

Con le misure introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016, l’Italia rappresenta il primo Stato europeo ad aver riconosciuto uno status giuridico proprio per le società che utilizzano il profitto anche come strumento per la creazione di valore sociale.
La legge si propone di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società benefit, vale a dire quelle società che:
- nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune;
- operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi. Questi ultimi sono definiti come quei soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La legge stabilisce poi che la società benefit deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.
Tale disposizione è volta a consentire espressamente alla società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l’unico obiettivo dell’attività aziendale.

Accanto alla previsione dell’indicazione nell’atto costitutivo delle finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, la legge si preoccupa di individuare gli specifici obblighi in cui incorrono gli amministratori della società benefit e le relative responsabilità.
La società benefit deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto.
Inoltre, la società benefit, fermo restando quanto previsto dal codice civile, deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
L’organo sul quale grava l’obbligo di individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili è l’organo amministrativo della società. Ciò si ricava dalla successiva disposizione che sancisce la responsabilità degli amministratori per non aver adempiuto agli obblighi previsti dal comma precedente, tra i quali rientra appunto quello di individuare il responsabile del perseguimento del beneficio comune.

La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo un’autovalutazione della società sull’impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune.

. Se vuoi accedere al sito di ASSONIME, clicca QUI.


5) LUGLIO 2016 - LE SOCIETA’ BENEFIT - Un secondo approfondimento della FNC
Il 28 dicembre 2015, con la Legge di Stabilità, un nuova forma d’impresa ha fatto il proprio ingresso nel diritto societario italiano: la Società Benefit da un’idea di società ibrida nata negli Stati Uniti (Benefit Corporation).
Questo nuovo istituto cambierà il panorama delle aziende italiane?
Il presente documento - pubblicato il 31 luglio 2016 - è il nostro secondo studio (il primo è stato pubblicato il 15 Maggio 2016), che si propone di fornire una risposta a tale quesito.
Attraverso quest’analisi si vuole andare in profondità riguardo i fenomeni microeconomici e macroeconomici che sono alla base di processi legislativi dei singoli governi e delle organizzazioni sovra-nazionali. Se dal basso, infatti, nascono sempre maggiori e importanti realtà produttive aventi forme ibride; dall’”alto”, o meglio da parte di policy maker (locali, nazionali e internazionali), multinazionali e realtà finanziarie, vi è una risposta positiva e propositiva rispetto a “queste novità”.
Al fine di tentare di fornire delle risposte, verrà analizzato il fenomeno di convergenza delle diverse forze economiche che definiamo naturale e conseguente all’integrazione economica degli ultimi decenni. Inoltre, facendo un passo indietro di dieci anni, il documento propone un’analisi critica sulla legislazione italiana riguardo alle imprese sociali focalizzandosi sui vari aspetti delle responsabilità degli organi di tali imprese oltre che argomentandone le ragioni di una scarsa adozione da parte delle imprese italiane di tale istituto giuridico.
Quest’analisi costituisce soltanto la base per uno studio sulle nuove prospettive delle realtà ad alta vocazione sociale che, vedremo, non sono soltanto non profit, per questa ragione analizzeremo il fenomeno delle start-up a vocazione sociale, prima dell’ulteriore analisi sulle Società Benefit che, in continuità con il precedente studio, si propone un’analisi con una prospettiva maggiormente pratica e più legata all’ecosistema economico di riferimento.

Sommario: 1. Introduzione – 2. La naturale convergenza delle forze economiche – 3. Imprese Sociali – 4. Startup Innovative a Vocazione Sociale – 5. Società Benefit – 6. Conclusioni – References.

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6) GENNAIO 2017 - LE SOCIETA’ BENEFIT - Un terzo approfondimento della FNC

Il terzo approfondimento della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) dedicato alla Società Benefit – dal titolo “Qualificazione giuridica e spunti innovativi” - si sofferma in particolare sull’analisi della disciplina descritta nei commi 376 – 384 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).
Più in particolare, lo studio mette in risalto come dall’esame della normativa e dal raffronto anche con l’esperienza Nordamericana da cui ha tratto ispirazione il nostro legislatore, la Società Benefit non sia un tipo societario a sé bensì una società, riconducibile alle tradizionali categorie, che persegue oltre allo scopo di lucro quello di beneficio comune.
La qualificazione giuridica della Società Benefit ha reso necessario l’esame delle previsioni dedicate alle clausole dell’oggetto sociale relative alla finalità specifiche di beneficio comune, delle disposizioni dettate in punto di obblighi, adempimenti e correlate responsabilità dell’organo di amministrazione e del soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune.
Il documento contiene anche un esame ragionato delle previsioni applicabili alle società costituite come start - up innovative che al contempo siano Società Benefit e suggerisce alcune iniziative per la pubblicità presso il Registro delle Imprese.

Sommario: - 1. La disciplina. – 2. La qualificazione giuridica della Società Benefit. – 3. L’oggetto sociale della Società Benefit. Costituzione della società e vicende evolutive in SB. – 4.La gestione della Società Benefit. – 5. Il responsabile. – 6. La relazione. – 7. Le Società Benefit, Startup Innovative e PMI Innovative.

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7) LE SOCIETA’ BENEFIT - Approfondimenti dalla Rivista "Orizzonti del diritto commerciale"
1) Dalla Rivista "Orizzonti del diritto commerciale", segnaliamo un primo articolo di Carlo Angelici dal titolo "Società benefit".

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2) Dalla stessa rivista segnaliamo un secondo articolo di Giorgio Marasà dal titolo "Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit".

SOMMARIO: 1.Società benefit e legislazione “premiale” in materia di impresa. - 2. Primi rilievi sugli scopi di beneficio comune e sulla disciplina delle società benefit. - 3. Società ordinarie (non benefit) e scopi di beneficio comune. - 4. Società benefit e scopi di beneficio comune. - 5. Conclusioni sulla distinzione tra società benefite società ordinarie.

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3) Dalla stessa rivista segnaliamo un terzo articolo di Andrea Zoppini dal titolo "Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici".

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive.- 2. Impatto sistematico delle società benefit.- 2.1. Fenomeni di destinazione altruistica e società benefit.- 2.2.Un rilievo critico sull’ibridazione tra profite non profit. - 3. Profili disciplinari, interessi concorrenti e società benefit.- 4. Rilievi conclusivi.

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8) LE SOCIETA’ BENEFIT - Nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato
In data 19 maggio 2023, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 121/2022/I dal titolo “La evoluzione normativa in tema no-profit: la società benefit”, a cura di Paola Guida, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 30 novembre 2022.

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.
In sintesi, la “società benefit” è una società che - oltre al tradizionale scopo di lucro - intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.
Integra, quindi, una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit, dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l’attività imprenditoriale, e il modello not for profit, del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.
La società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall’altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare - in modo responsabile, sostenibile e trasparente - nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico: persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Nello studio si sottolinea che affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre non solo che la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa, per cui il Notaio ha notevoli compiti operativi sia al momento della nascita di tale società che nel corso della sua vita Con il nuovo modello si verifica un ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale, spezzando la rigida presunzione che si ricava dall’art. 2247 c.c., secondo cui la società si prefigge quale unico obiettivo della propria attività la massimizzazione del profitto, ed aprendo viceversa la strada ad una più ampia accezione di interesse sociale.

Sommario. 1. L’intervento concreto del Legislatore nel campo no-profit. 2. Un nuovo modello societario. 3. Le peculiarità dei patti sociali della “Società Benefit”: A) La denominazione; B) La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune; C) La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione. 4. Le novità circa gli obblighi degli amministratori. a) La istituzione del responsabile di funzioni; b) La predisposizione della c.d. relazione annuale. 5. La ampliata responsabilità degli amministratori: in particolare la posizione degli Stakeholders.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 30 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) – Art. 1, commi dal 376 al 384.



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Pubblicato su: 2015-11-25 (13324 letture)

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