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APICOLTURA - PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE - ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE





APICOLTURA – NUOVA LEGGE QUADRO

1. 31 DICEMBRE 2004 - Pubblicata la nuova legge quadro sull'apicoltura

Finalmente dopo quasi 80 anni, l'apicoltura ha la sua nuova legge quadro, una legge all’avanguardia che disciplina compiutamente il settore dell’allevamento delle api.
Il Parlamento non legiferava in materia dal 1925 (Regio Decreto Legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla Legge 18 marzo 1926, n. 562). Secondo gli ultimi dati, riportati nella relazione alla legge, gli apicoltori sono 50.000, i produttori apistici che svolgono l'attività ai fini economici 7.500, gli alveari 1.100.000, e il numero approssimativo di api 55 miliardi.
Il nostro Paese, nonostante rappresenti la quarta apicoltura su scala europea, non aveva sino ad oggi un suo strumento legislativo nazionale.
E’ stata finalmente promulgata la Legge 24 dicembre 2004, n. 313, che disciplina l’apicoltura. La legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
Con questo provvedimento la conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.
Nella legge si individuano le figure soggettive dell'apicoltore, dell'imprenditore apistico e professionale.
Secondo quanto stabilito all'art. 3 della legge n. 313/2004, è apicoltore "chiunque detiene e conduce alveari"; è imprenditore apistico "chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile"; è apicoltore professionista chiunque esercita l'attivita' di conduzione di alveari.

Al di là delle differenti definizioni che si possono dare della figura dell'apicoltore, parlare di apicoltura significa occuparsi di un'attività d'allevamento che rientra nella normativa generale che disciplina la zootecnia.
Quindi nel definire la figura dell'apicoltore, bisogna anche qualificare l'attività principalmente in funzione della destinazione della produzione.
Si possono, quindi, distinguere due categorie d'apicoltore:
1. Apicoltore amatoriale: colui che esercita l'attività con produzioni destinate all'autoconsumo (il miele prodotto è consumato in famiglia o regalato a parenti e amici senza che a questi passaggi corrisponda alcuna forma di pagamento);
2. Produttore apistico: colui che esercita l'attività d'allevamento di api a fini economici e commerciali, cioè la cui produzione tutta od in massima parte viene destinata alla vendita.

La legge disciplina, inoltre, l'uso dei fitofarmaci per la difesa delle api in primavera e si prevede un documento programmatico che individui tipologie di intervento e risorse adeguate per tutte le specifiche esigenze dell'allevamento apistico.
La legge definisce, infine, le procedure e gli indirizzi, al fine dell'applicazione del Regolamento CE n. 1221/97 e per l'accesso ai contributi comunitari.
Vengono anche definite le risorse nettarifere e i principi per l'incentivazione della conduzione zootecnica delle api e del nomadismo e l'uso dei fitofarmaci per salvaguardare l'azione pronuba delle api.


2. LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007

Secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 1066, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all' articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313 , agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all' articolo 3 della medesima legge n. 313/2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità per l'accesso all'agevolazione in questione.


3. 14 MARZO 2007 - Approvato il DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE APISTICO

L’articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 stabilisce che ”per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico ….”.

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2007, viene approvato il primo Documento programmatico per il settore apistico (DAP), il quale rappresenta un importante passo avanti per il rilancio del settore ed è un segnale positivo per lo sviluppo del comparto.
Il documento fissa gli obiettivi e le azioni relative al settore e prevede uno stanziamento di 2.000.000 euro per il triennio 2004 - 2006 per la programmazione, sperimentazione, incentivazione, valorizzazione e salvaguardia dell'attività apistica.
Il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - APICOLTURA - Previsti benefici per l’attività in aree montane

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. Il comma 511 dispone che, al fine di promuovere l’apicoltura “quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane”, i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), clicca QUI.


ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE

1. 23 FEBBRAIO 2010 - Firmato lo schema di decreto istitutivo

In data 23 febbraio 2010 è stato firmato, dai Ministri competenti, lo schema di decreto istitutivo dell’anagrafe apistica nazionale.
Il decreto, attualmente in iter di registrazione presso l’organismo di controllo, prevede l’istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per l’anagrafe (CTCA) e la predisposizione di un manuale operativo, contenente le procedure per la futura attuazione dell’anagrafe apistica nazionale, voluta dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero della salute, dalle Regioni e dalle principali organizzazioni del settore.

Il provvedimento mira:
- alla difesa economico-sanitaria e alla valorizzazione del patrimonio apistico;
- alla tutela del consumatore, attraverso maggiori informazioni sul miele e gli altri prodotti dell’alveare;
- al miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.

Il prossimo passo consiste nella convocazione di un tavolo tecnico, voluto da Ministero della Salute, per mattere a confronto le autorità sanitarie, le associazioni di categoria e il Centro di Referenza Nazionale per l'Apicoltura, quest'ultimo già impegnato nella predisposizione di uno specifico provvedimento che fornisca le linee guida per affrontare in modo più razionale gli aspetti sanitari connessi all'obbligo di denuncia della varroatosi.


1.1. Il Ministero della Salute attiva il tavolo tecnico chiesto dalla FNOVI

Il Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario), con una nota del 17 febbraio 2010, ha aderito a quanto richiesto dalla FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) è si è dichiarata disponibile ad istituire un tavolo tecnico di confronto tra le Autorità sanitarie competenti (nazionale, regionali e locali), le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed il Centro di referenza Nazionale per l’Apicoltura e ha ribadito la propria attenzione "verso un settore di notevole importanza nel comparto zootecnico ed agricolo quale quello dell'allevamento apistico, le cui problematiche hanno risvolti importanti di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare".
Questa attenzione, prosegue la nota della Direzione ministeriale " è testimoniata dalla predisposizione di uno specifico decreto di regolamentazione dell'anagrafe apistica nazionale tra le cui finalità vi è la tutela economico-sanitaria, la profilassi animale e la valorizzazione del patrimonio apistico e strumento indispensabile al fine di acquisire dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale, nonché per migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario".

- Si riporta il testo della nota ministeriale:
. Ministero della Salute - Nota del 17 febbraio 2010, Prot. 0002767: Problematiche sanitarie nel settore apistico - Revisione normativa - Istituzione tavolo tecnico.


2. 22 APRILE 2010 - Pubblicato il decreto istitutivo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010, il decreto interministeriale 4 dicembre 2009, recante " Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. 16 DICEMBRE 2014 - Pubblicato il decreto che approva il manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe apistica nazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2014, il DECRETO 11 agosto 2014, recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Con la Legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante “Disciplina dell'apicoltura”, è stata riconosciuta l'apicoltura come attività di interesse nazionale importante per l'ambiente, per l'ecosistema e l'agricoltura. In particolare l'art. 6 della citata Legge n. 313/04 obbliga chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia, al fine di censire ed individuare consistenza e posizionamento degli allevamenti apistici su tutto il territorio nazionale.
Successivamente, con il decreto 4 dicembre 2009, sono state dettate disposizioni per promuovere e regolamentare l’anagrafe apistica nazionale.
Il decreto prevede, all’art. 9, l'istituzione di un Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe (CTCA) e, all’art. 5, la predisposizione di un manuale operativo, contenente le procedure operative per la futura attuazione dell'anagrafe apistica.

Il manuale operativo definisce in particolare:
a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;
b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;
c) la comunicazione di cessazione di attività;
d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;
e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;
f) le aggregazioni dei dati;
g) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;
i) la gestione dei cartelli identificativi
.


PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. 20 LUGLIO 2004 - Nuove norme sulla etichetattuta del miele

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 il Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, emanato in attuazione della direttiva europea 2001/110, del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente il miele, disciplinandone l´etichettatura e la presentazione.
La norma, oltre a rinviare alla disciplina vigente valevole per la generalità dei prodotti alimentari, detta alcune disposizioni specifiche per il miele; in particolare, le disposizioni riguardano l’indicazione dell’origine, della qualità e di altre caratteristiche.

Per ”miele” si intende la sostanza dolce naturale che le api producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
Il decreto oltre a riportare la definizione di miele, distingue le varietà in base all’origine (miele di fiori o miele di nettare) e al metodo di produzione o di estrazione (miele in favo, miele con pezzi di favo, miele scolato, miele centrifugato, miele torchiato, miele filtrato) ed il miele per uso industriale (il miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che può: avere un gusto o un odore anomali; avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente; essere stato surriscaldato).

Le denominazioni dovranno figurare in lingua italiana e se il prodotto è destinato ai consumatori dovrà essere preconfezionato all’origine in contenitori chiusi.
Nella etichetta dovrà essere riportata anche l’origine del miele. Se però il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l´indicazione può essere indicato:
- "miscela di mieli originari della CE",
- "miscela di mieli non originari della CE",
- “miscela di mieli originari e non originari della CE"
.
Al miele non è possibile aggiungere nessun ingrediente alimentare ne tantomeno gli additivi; inoltre deve essere il più possibile privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione.
Non deve avere sapore o odore anomali, nè avere iniziato un processo di fermentazione, nè presentare un grado di acidità modificato artificialmente, nè essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.
Nel periodo transitorio il miele etichettato anteriormente al primo agosto 2004, secondo la normativa previgente, può essere commercializzato sino ad esaurimento delle scorte.


2. 12 OTTOBRE 2015 - Attuazione della direttiva europea sul miele

Il Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, ha approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.
Nello specifico, in applicazione della norma europea, si stabilisce che il polline vada considerato come una componente naturale specifica del miele e non un «ingrediente» nel senso previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, ossia una sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito.
Con riferimento all’etichettatura del miele, la nuova direttiva 2014/63/UE dispone una modifica meramente formale, sostituendo la sigla “CE”, contenuta nell’informazione relativa alle miscele, con quella “UE”. Tale previsione non trova riscontro nel presente decreto perché l’Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea, di prevedere un’indicazione generica nel caso di miscele di miele.
In Italia, infatti, resta in vigore l’obbligo per i produttori italiani di indicare il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più Paesi, ai fini di un’informazione corretta e trasparente a tutela dei consumatori.


3. 11 GENNAIO 2016 - Pubblicato il decreto che dà attuazione della direttiva 2014/63/UE sul miele

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016, il D. Lgs. 7 gennaio 2016, n. 3, recante "Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele".
Il decreto entra in vigore il 12 gennaio 2016.
Il testo de decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


PIANO APISTICO NAZIONALE - MIELE CAMPAGNA 2021

1. 11 AGOSTO 2021 - Aperto il bando per l’accesso ai finanziamenti per l’annualità 2022 - Domande entro il 20 settembre 2021

E' ufficialmente aperto il bando per l'accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022 e le modalità di ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale.
Il Piano apistico nazionale è cofinanziato al 50% dell'Unione Europea per un importo complessivo di euro 10.333.074 di cui:
- euro 1.158.000 sono stati riservati al Sottoprogramma nazionale gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
- euro 9.175.074 sono ripartiti fra le Regioni e Province autonome.

La campagna apistica 2022, che per quest'anno sarà prolungata fino al 31 dicembre 2022, segnerà la conclusione dei Programmi apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani Strategici Nazionali, che partiranno il 1 gennaio 2023 e si concluderanno il 31 dicembre 2027.

La domanda per partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione dei finanziamenti è redatta dal legale rappresentante del soggetto che la presenta, utilizzando la modulistica predisposta dall’Organismo pagatore (AGEA) e scaricabile dal portale SIAN, sotto la voce Utilità > Download > DownloadModulistica > Scarico modulistica domande di premio del miele > Domanda di premio.

Tassativamente ed a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione, in un unico file debitamente firmato digitalmente, va inviata entro le ore 16:00 del giorno 20 settembre 2021 esclusivamente a mezzo PEC con oggetto “Domanda di partecipazione al bando per l’accesso ai finanziamenti di cui al Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale per l’annualità 2022”, da inviarsi al seguente indirizzo: bandomiele2022@pec.politicheagricole.gov.it

. Se vuoi scaricare il testo del D.M. 11 agosto 2021, clicca QUI.

- Si riporta il testo del modello di domanda di partecipazione al bando:
. DOMANDA DI COFINANZIAMENTO MISURA APICOLTURA - REG. UE 1308/2013 CAMPAGNA 2021.


RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGISLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE


. DIRETTIVA 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele.

. REGOLAMENTO (UE) n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

. D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

. Legge 24 dicembre 2004, n. 313: Disciplina dell’apicoltura.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 313/2004 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Circolare n. 1 del 8 marzo 2005: Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele.

. D.M. 23 gennaio 2006: Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Circolare n. 2 del 2 dicembre 2006: Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11 marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.

. D.M. 10 gennaio 2007: Approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

. D.M. 19 marzo 2007: Determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi, in relazione agli interventi previsti dal documento programmatico per il settore apistico, di cui al decreto 10 gennaio 2007.

. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Circolare n. 3 del 12 luglio 2007: Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele - Miele di bosco.

. REGOLAMENTO (CE) n. 939/2007 della Commissione del 7 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.

. D.M. 27 luglio 2009: Criteri di assegnazione di contributi ai sensi della legge n. 313/2004 recante disciplina in materia di apicoltura.

. D.M. 4 dicembre 2009: Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

. REGOLAMENTO (UE) n. 726/2010 della Commissione del 12 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.

. DIRETTIVA 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.

. DECRETO 11 agosto 2014: Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».
. DECRETO 11 agosto 2014 - ALLEGATO A - Dichiarazione attività di apicoltura - Assegnazione codice univoco identificativo e registrazione in BDA - Dati relativi all'attività di apicoltura.
. DECRETO 11 agosto 2014 - ALLEGATO B - Dichiarazione cessazione attività apicoltura.
. DECRETO 11 agosto 2014 - ALLEGATO C - Documento di accompagnamento.

. DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 3: Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGISLAZIONE REGIONALE


. REGIONE ABRUZZO - L.R. 9 agosto 2013, n. 23: Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.

. FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 18 marzo 2010, n. 6: Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

. REGIONE TOSCANA - L.R. 29 aprile 2009, n. 21: Norme per l `esercizio, la tutela e la Valorizzazione dell` Apicoltura.


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Pubblicato su: 2005-01-01 (3544 letture)

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