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CONSULENTI FINANZIARI - CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE (EX PROMOTORI FINANZIARI) - LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI PROMOTORI FINANZIARI





LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI PROMOTORI FINANZIARI

1. La figura del promotore finanziario e l‘iscrizione all‘Albo

E' promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente fuori sede la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari e di servizi d'investimento.
L'attività è svolta esclusivamente per conto di un solo soggetto abilitato, con un rapporto monomandatario.
Devono iscriversi all' Albo tutti coloro che svolgono l'attività di promotore finanziario.
L'iscrizione all'Albo può essere effettuata solo dalle persone fisiche e non giuridiche ed abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.


2. La formazione e la tenuta dell'Albo

L'Albo unico nazionale dei promotori finanziari è suddiviso in elenchi gestiti da apposite Commissioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di Commercio con sede, rispettivamente, nei capoluoghi di Regione e presso le Province autonome di Trento e Bolzano.
Le Commissioni adempiono a tutte le attività per la tenuta ed il costante aggiornamento dell'Albo, svolgono l'istruttoria preordinata all'iscrizione all'Albo, ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall'Albo, di partecipazione agli esami di idoneità e hanno compiti di controllo sui promotori e di natura disciplinare.

Dal 1° gennaio 2009 l'albo unico dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob, bensì dall'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari, che è stato costituito in forma di associazione tra:
- l'Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti),
- l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e
- l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

L'Organismo è competente:
• a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i relativi attestati;
• ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per l’accesso all'albo dei promotori finanziari;
• ad aggiornare tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;
• a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all’albo
.

L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il Regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla Consob e sotto la vigilanza della medesima.

La Consob è competente:
• a verificare che i comportamenti dei promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti;
• ad adottare sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno;
• a disporre radiazioni o sospensioni sanzionatorie da uno a quattro mesi dall'albo;
• ad irrogare altre sanzioni quali il richiamo scritto e la sanzione amministrativa pecuniaria
.

. Se vuoi accedere al sito dell'Organismo, clicca QUI.


3. Requisiti richiesti per l‘iscrizione

Il soggetto interessato deve avere la maggiore età, deve essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o un titolo di studio estero equipollente e deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1998, n. 472.
Per ottenere l’iscrizione all’Albo occorre anche superare un esame di idoneità indetto dalla CONSOB.
L’esame di idoneità si tiene presso la Camera di Commercio e le materie oggetto dell’esame sono indicate nel bando, indetto dalla CONSOB e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione va presentata in carta semplice, entro il termine previsto dal bando, alla Commissione regionale costituita presso la Camera di Commercio.

Possono avere accesso diretto all’Albo senza sostenere l’esame di idoneità:
- gli agenti di cambio iscritti al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- i negoziatori abilitati ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- coloro che hanno svolto per almeno tre anni (anche non consecutivi) l’attività di funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal D. Lgs. n. 58/98, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari (di raccolta) della banca, ovvero di preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa o comunque di responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero di responsabile del controllo interno;
- coloro che hanno svolto per almeno tre anni (anche non consecutivi) l’attività di funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal D. Lgs. n. 58/98, di preposto ad una unità operativa, o comunque di responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero di responsabile del controllo interno.


3.1. Cambiano i requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei promotori finanziari

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2010, il D.M. 8 luglio 2010, n. 140, recante "Modifiche al Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari".

E' stato sostituito l'articolo 2 del D.M. n. 472/1998, rubricato "Situazioni impeditive".
Secondo quanto stabilito nel nuovo articolo 2:
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma l , lettera c), del D. Lgs. n. 385/1993;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 231/2001
.
2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del D. Lgs. n. 58/1998
.
3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.


4. Domanda di iscrizione

Per ottenere l’iscrizione all’Albo occorre presentare apposita domanda alla Commissione regionale presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione in cui si ha la residenza.
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per l’iscrizione all’Albo.


5. Contributi e somme dovute all'APF

Per i promotori finanziari già iscritti o che si devono iscrivere all'Albo dei Promotori finanziari è previsto il pagamento di tre diversi contributi:
1) Contributo quota annuale, dovuto da tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all'albo dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio;
2) Contributo di iscrizione all’Albo dovuto dai richiedenti l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari per l'esercizio in corso;
3) Contributo spese prova valutativa, dovuto da coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.


6. Permanenza dell'iscrizione

La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata al mantenimento dei requisiti di onorabilità previsti, nonché al pagamento del contributo di vigilanza a favore della Consob e della quota annuale dovuta all'Organismo per la tenuta dell'Albo.
Entrambi ci contributi vanno pagati entro il 15 aprile di ogni anno tramite il modello MAV che la Consob spedirà direttamente all’indirizzo degli interessati.
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la cancellazione dall’albo.


7. Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall’Albo è disposta dalla Consob nei seguenti casi:
1) su domanda dell’interessato, da presentare alla competente Commissione regionale;
2) per perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo, ovvero per mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo quota annuale;
3) per radiazione
.

Nel caso di cancellazione su istanza dell’interessato, il promotore potrà accedere nuovamente all’albo ripresentando in qualsiasi momento la domanda di iscrizione.
Se la cancellazione è stata disposta a seguito alla perdita dei requisiti ovvero in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, il promotore potrà riscriversi all’Albo solo una volta rientrato in possesso dei requisiti mancanti o versando il contributo dovuto.
In caso di cancellazione per radiazione, la nuova istanza di iscrizione potrà essere presentata solo dopo cinque anni dalla data di cancellazione.


8. CONSOB - Previste modifiche alle disposizioni in materia di Albo e attività

La CONSOB, con il documento di consultazione del 11 ottobre 2010, ha reso noto di aver avviato un confronto con il mercato in merito ad eventuali modifiche da apportare al Libro VIII del Regolamento Intermediari.
Tali modifiche rientrano nell’ambito della periodica revisione triennale degli atti di regolazione, come contemplato dall’art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Con particolare riguardo alla disciplina relativa all’Albo ed all’attività dei promotori finanziari (di cui al succitato Libro VIII del Regolamento Intermediari) la CONSOB, a quasi due anni dall’inizio dell’operatività dell’Organismo e dalla conseguente ripartizione di competenze, reputa utile avviare una specifica procedura di consultazione sulla stessa, per aggiornare la normativa recata dal predetto Regolamento.

- Si riporta il testo del documento di consultazione:
. CONSOB - Documento di Consultazione del 11 ottobre 2010 - Regolamento intermediari - Modifiche alle disposizioni in materia di Albo e attività dei promotori finanziari.


L'ORGANISMO PER LA TENUTA DELL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI (APF)
COSTITUZIONE E COMPITI


1. La costituzione e i compiti dell'Organismo

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, all'articolo 31 prevede l'istituzione dell'Albo presso la CONSOB, che ne stabilisce, con proprio regolamento attuativo, le modalità concrete di funzionamento.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la Consob possa avvalersi, per la tenuta dell’Albo, di un Organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
A livello territoriale, fino al 31 dicembre 2008, la tenuta dell’Albo è stata affidata ad apposite Commissioni Regionali e Provinciali istituite presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato.
Le Commissioni svolgevano a livello locale le attività necessarie per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo e avevano compiti in materia di controlli sui promotori ed esercitano compiti di natura disciplinare.

Con Deliberazione n. 12636 del 28 giugno 2000, la CONSOB, ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, ha individuato la rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati secondo precisi requisiti.

In data 25 luglio 2007, è stato costituito l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari.
L’Organismo, che ha sede a Roma e che è strutturato attraverso 11 sezioni territoriali, vede la luce, in attuazione dell’articolo 31, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Va ricordato, in particolare, che l’articolo 14 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul risparmio) ha affidato la gestione di questo Organismo alle associazioni professionali e rappresentative dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
Tra le attività del nascente Organismo è compresa l’iscrizione dei promotori finanziari all’Albo e quant’altro necessario per la tenuta dell’Albo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento Consob.

Tale organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.
Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima.


2. La cessazione delle competenze delle Commissioni regionali e provinciali e l'inizio dell'operatività del nuovo Organismo

Con Deliberazione della CONSOB del 18 dicembre 2008, n. 16736 si è provveduto a modificare ed integrare il Libro VIII, Parti II, III e VI, del Regolamento adottato con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007.

Con successiva Deliberazione del 18 dicembre 2008, n. 16737 la CONSOB ha stabilito che l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari sarà operativo dal 1° gennaio 2009.
Dal 1° gennaio 2009 entrano, quindi, in vigore le disposizioni di cui al Libro VIII, Parti II e III, del regolamento adottato con Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007 con conseguente cessazione delle Commissioni regionali e provinciali per l'Albo dei promotori finanziari di cui alla deliberazione CONSOB n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modificazioni.


3. Disposizioni transitorie

Per i procedimenti di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari non definiti dalla CONSOB al 31 dicembre 2008, nonchè per le altre istruttorie in corso a tale data presso le Commissioni regionali e provinciali, l'Organismo adotta dal 1° gennaio 2009 i provvedimenti e gli atti di competenza.

I termini dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei promotori finanziari non definiti dalla Consob al 31 dicembre 2008 ed i termini delle istruttorie in corso a tale data presso le Commissioni regionali e provinciali sono interrotti. I termini stabiliti dall'Organismo ai sensi dell'art. 92, lettera d), del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 decorrono dal 15 gennaio 2009.
Il testo delle deliberazioni della CONSOB citate viene riportato nell'Appendice normativa.


4. RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari - APF, clicca QUI.


CONTRIBUTI E SOMME DOVUTE ALL’ORGANISMO PER LA TENUTA DELL’ALBO PROMOTORI FINANZIARI - APF

1. PER L’ANNO 2009 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2009

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati, con le delibere n. 7 e n. 8 del 23 febbraio 2009 ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2009.

1) Contributo quota annuale
Tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2010, dovranno versare un contributo pari a 110,00 euro.

2) Contributo di iscrizione all’Albo
I richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2009, un contributo pari a 175,00 euro.

3) Rimborso spese prova valutativa
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2009, il «contributo prova valutativa » pari a 75,00 euro.

Con deliberazione n. 8 del 23 febbraio 2009 sono state stabilite le modalità e termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2009.
Il versamento del contributo quota annuale va effettuato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per il pagamento del contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB.
Il versamento del contributo di iscrizione all'Albo e del rimborso spese dovuto dai soggetti richiedenti la partecipazione alla prova valutativa devono essere effettuati mediante bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari » alle coordinate IBAN IT66 N 03002 03251 000021016795.
Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative.

Il mancato pagamento del "contributo quota annuale" entro il termine stabilito comporta l'applicazione degli interessi dovuti nella misura stabilita dalla legge oltre alla cancellazione dall'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 102 della delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (regolamento intermediari).


2. PER L’ANNO 2010 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2010

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati, con le delibere n. 125 e n. 126 del 21 dicembre 2009 ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2010.

1) Contributo quota annuale
Tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2010, dovranno versare un contributo pari a 107,00 euro.

2) Contributo di iscrizione all’Albo
I richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2010, un contributo denominato contributo pari a 250,00 euro.

3) Contributo spese prova valutativa
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2010, il «contributo prova valutativa » pari a 75,00 euro.

Il versamento del “contributo quota annuale” va pagato entro il 15 aprile 2010 e deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2010, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

I versamenti del “contributo di iscrizione all’Albo” e del “contributo prova valutativa” possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:
• bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT66 N 03002 03251 000021016795; ovvero
carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it.


3. PER L’ANNO 2011 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2011

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati, con le delibere n. 270 e n. 271 del 10 dicembre 2010 ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2011.

1) Contributo quota annuale
Tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2011, dovranno versare un contributo pari a 107,00 euro.

2) Contributo di iscrizione all’Albo
I richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2011, un contributo denominato contributo pari a 300,00 euro.

3) Contributo spese prova valutativa
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2011, il «contributo prova valutativa » pari a 100,00 euro.

Il versamento del “contributo quota annuale” va pagato entro il 15 aprile 2011 e deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2011, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

I versamenti del “contributo di iscrizione all’Albo” e del “contributo prova valutativa” possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:
• bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795; ovvero
carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it.


4. PER L’ANNO 2012 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2012

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati (APF), con le delibere n. 363 e n. 364 del 28 novembre 2011 ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2012.

1) Contributo quota annuale
Tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2012, dovranno versare un contributo pari a 102,00 euro.

2) Contributo di iscrizione all’Albo
I richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2012, un contributo denominato contributo pari a 300,00 euro.

3) Contributo spese prova valutativa
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2012, il «contributo prova valutativa » pari a 100,00 euro.

Il versamento del “contributo quota annuale” va pagato entro il 15 aprile 2012 e deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2012, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

I versamenti del “contributo di iscrizione all’Albo” e del “contributo prova valutativa” possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:
• bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795; ovvero
carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it.


5. PER L’ANNO 2013 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2013

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati (APF), con le delibere n. 457 e n. 458 del 20 dicembre 2012 ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2013.

1) Contributo quota annuale
Tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2013, dovranno versare un contributo pari a 91,00 euro.

2) Contributo di iscrizione all’Albo
I richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2013, un contributo denominato contributo pari a 300,00 euro.

3) Contributo spese prova valutativa
Coloro che presentano domanda di partecipazione alla prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari sono tenuti a versare, per l'esercizio 2013, il «contributo prova valutativa » pari a 100,00 euro.

Il versamento del “contributo quota annuale” va pagato entro il 15 aprile 2013 e deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2013, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

I versamenti del “contributo di iscrizione all’Albo” e del “contributo prova valutativa” possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:
bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto online, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795; ovvero
carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it.

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative.

Il mancato pagamento del contributo quota annuale, entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre alla cancellazione dall'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. d), della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (regolamento intermediari).


5. PER L’ANNO 2014 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2014

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati (APF), con le delibere n. 546 e n. 547 del 19 dicembre 2013 e n. 563 del 27 febbraio 2014, ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'APF per l'esercizio 2014.

Sono stati determinati gli importi:
- per il contributo quota annuale (91,00 euro),
- per il contributo di iscrizione all’Albo (300,00 euro) e
- per il contributo spese della prova valutativa (100,00 euro)
.

Il pagamento del “contributo quota annuale”, va effettuato – entro il 15 aprile 2014 - utilizzando esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- pagamento presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- pagamento presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale;
- pagamento presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;
- pagamento on-line sul sito www.scrignopagofacile.it
.

I versamenti del “contributo di iscrizione all’Albo” possono essere effettuati mediante le seguenti modalità di pagamento:
- bonifico bancario, presso qualsiasi sportello bancario o tramite conto on-line, sul conto corrente intestato ad «APF Albo Promotori Finanziari» alle coordinate IBAN IT 18 K 02008 05164 000021016795; ovvero
- carta di credito, seguendo la procedura informatica rinvenibile sul portale web dell'APF all'indirizzo www.albopf.it
.

Il versamento del “contributo dovuto dai soggetti richiedenti la partecipazione alla prova valutativa” per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari deve essere effettuato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla medesima prova, mediante carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente seguendo la procedura informatica accessibile dal portale dell’APF all'indirizzo www.albopf.it.
Il testo delle delibere viene riportato nei Riferimenti normativi.


6. PER L’ANNO 2015 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2015

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati (APF), con le delibere n. 630 e n. 631 del 18 dicembre 2014 sono state determinate la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad APF per l’esercizio 2015.

Sono stati determinati gli importi:
- per il contributo quota annuale (85,00 euro),
- per il contributo di iscrizione all’Albo (300,00 euro) e
- per il contributo spese della prova valutativa (100,00 euro)
.

Il «contributo quota annuale», è dovuto ad APF da tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all’albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2015 e va pagato entro il 15 aprile 2015.

Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2015, sul portale dell’APF (www.albopf.it).
Il versamento del contributo quota annuale può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
- presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;
- on line sul sito www.scrignopagofacile.it, accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio (www.popso.it).

Si ricorda che è dovuto a CONSOB, separatamente, il contributo annuale per l’attività di vigilanza sui promotori finanziari.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera APF n. 630, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera APF n. 631, clicca QUI.


7. PER L’ANNO 2016 - PAGAMENTO ENTRO IL 15 APRILE 2016

L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziati (APF), con le delibere n. 720 e n. 721 del 18 dicembre 2015 ha determinato la misura, le modalità ed i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute ad APF per l’esercizio 2016.

Sono stati determinati gli importi:
- per il contributo quota annuale (85,00 euro),
- per il contributo di iscrizione all’Albo (300,00 euro) e
- per il contributo spese della prova valutativa (100,00 euro)
.

Il «contributo quota annuale», è dovuto ad APF da tutti i promotori finanziari che risultano iscritti all’albo unico dei promotori finanziari alla data del 2 gennaio 2015 e va pagato entro il 15 aprile 2016.

Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2016, sul portale dell’APF.
Il versamento del contributo quota annuale può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- presso qualsiasi sportello ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
- presso qualsiasi sportello Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;
- on line sul sito www.scrignopagofacile.it, accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio (www.popso.it).


1° GENNAIO 2011
RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’ALBO PROMOTORI FINANZIARI


L’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziari (APF), con un Comunicato Stampa del 14 dicembre 2010, ha reso noto che dal 1° gennaio 2011:
1. I promotori finanziari attualmente iscritti, per residenza, presso le attuali Sezioni territoriali V, VI, VII, VIII, IX, X, aventi come circoscrizione rispettivamente i territori delle regioni Toscana e Umbria; Lazio e Sardegna; Campania e Molise; Basilicata e Puglia; Sicilia e Calabria; Abruzzo e Marche; potranno rivolgersi esclusivamente alla nuova
Sezione I, sita in Roma, Via Savoia n. 23 (I° Piano).

2. I promotori finanziari attualmente iscritti, per residenza, presso le attuali Sezioni territoriali I, II, III, IV, XI, aventi come circoscrizione rispettivamente i territori delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Lombardia; Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento; Emilia Romagna; Provincia di Bolzano; potranno rivolgersi esclusivamente alla nuova
Sezione II, sita in Milano, Viale Lunigiana n. 46.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2011, tutte le comunicazioni e le domande di iscrizione e cancellazione dovranno essere inviate esclusivamente agli uffici di:
• Sezione I – Via Savoia n. 23, 00198 Roma;
• Sezione II – Viale Lunigiana n. 46, 20125 Milano
.


RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF, clicca QUI.

. Per approfondire l'argomento degli AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, cliccate QUI

. Per approfondire l'argomento dei MEDIATORI CREDITIZI, clicca QUI

. Per i CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI (Ex CONSULENTI FINANZIARI), clicca QUI

. Per i CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE (Ex PROMOTORI FINANZIARI), clicca QUI

. Per i CONTRIBUTI E LE SOMME DOVUTI ALL’OCF, clicca QUI

. Per il CONTRIBUTO DI VIGILANZA DOVUTO ALLA CONSOB, clicca QUI

. Per le PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE IN MATERIA DI PROMOTORI FINANZIARI, clicca QUI

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, clicca QUI

. Per la GIURISPRUDENZA, clicca QUI



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Pubblicato su: 2019-03-31 (686 letture)

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