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RIFIUTI - RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE - I COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO





IL REGISTRO NAZIONALE NELLA VIGENZA DEL D.LGS. N. 151 DEL 2005

1. RAEE – Istituito il REGISTRO NAZIONALE e il COMITATO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Per garantire il corretto funzionamento, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo, dei sistemi di gestione e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, il decreto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di un Comitato di vigilanza e di controllo e l'istituzione di un Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento di questo tipo di rifiuti.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2005, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) dei RAEE.
Con successivo decreto del Ministero dell’ambiente verrà istituito, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del 25 settembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2007, è stato istituto il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro nazionale, potrà immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di "iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza" (non viene specificato l'ufficio, ma pensiamo si possa trattare del Registro delle imprese).
Le Camere di Commercio avranno l’obbligo di comunicare al Comitato di vigilanza e di controllo, che sarà istituito presso il Ministero dell'ambiente, l’elenco delle imprese identificate come produttori di AEE.


Comunicato del Ministero dell'ambiente

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2010, è stato pubblicato il seguente comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
"Con decreto 15 febbraio 2010 e' stato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 151/2005 e dell'art. 19 del decreto legislativo n. 188/2008.
Con l'entrata in vigore del presente decreto e' stato abrogato il precedente decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2007, n. 233".


2. Formazione e tenuta del REGISTRO NAZIONALE


2.1. Formazione e tenuta

Con il decreto 25 settembre 2007, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007, sono state dettate le modalità di funzionamento del Registro previsto dal D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Sono tenute ad iscriversi nel registro tutte le aziende che:
- fabbricano e vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rivendono con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri;
- immettono per primi sul territorio nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- producono apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione
.

Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, che si avvale dell'APAT.


2.2. Elenco dei RAEE

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 151/2005 sono quelle individuate negli Allegati 1A e 1B, che fanno parte integrante del decreto.

Secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 151/2005, per "'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE" si intende: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma l, lettera a), del D. Lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.


2.3. Tempi e modalità di iscrizione

L'iscrizione al Registro viene effettuata dal produttore, esclusivamente per via telematica, presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.

L'iscrizione, come disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto in questione, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 185/2007 (entro il 18 febbraio 2008).
All'art. 3, comma 5 del decreto vengono indicati i dati obbligatori da riportare all'atto dell'iscrizione nel registro.


2.4. Diritti, imposte e tasse

Per l'iscrizione è previsto il pagamento:
- di un diritto di segreteria nella misura prevista per le denunce presentate al Registro delle imprese con modalità telematica (attualmente di 30,00 euro);
- dell'imposta di bollo di 14,62 euro;
- della tassa di concessione governativa, nell'importo attuale di 168,00 euro.

Secondo il nostro parere, l'iscrizione nel Registro non dovrebbe essere soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa, in quanto il Registro non ha natura abilitante e all'iscrizione non segue alcun provvedimento amministrativo.
Del resto, lo stesso D.M. n. 185/2007, all'art. 5, comma, tra gli obblighi legati all’iscrizione indica solo il pagamento di un diritto di segreteria.
Non rileva neanche il fatto che, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 14, del D. Lgs n. 151/2005, il produttore di AEE possa immettere sul mercato dette apparecchiature solo dopo aver proceduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
Tale iscrizione è documentabile, non da un esplicito provvedimento amministrativo emanato da una Pubblica Amministrazione, ma da un semplice “numero di iscrizione”, che rilascia il sistema informatico, da riportare “in tutti i documenti commerciali”.

A proposito di diritti di segreteria, rileviamo che non viene neanche stabilito quale diritto debba essere pagato nel caso di comunicazione di variazione dei dati o di cessazione dell’attività, come previsto dall’art. 4, D.M. n. 185/2007.
Si attendono, in ogni caso, delucidazioni da parte degli organi competenti.

Nel caso di pagamento dei diritti di segreteria tramite Conto Corrente Postale, alla pratica da inviare dovrà essere allegata la copia scannerizzata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento.
Sulle modalità per effettuare i pagamenti connessi all’iscrizione sul portale www.impresa.gov segnaliamo un documento inviato da UNIONCAMERE alle Camere di Commercio in data 16 novembre 2007, Prot. 14648, che si riporta.

. UNIONCAMERE - Avvio del Registro nazionale RAEE - Modalità per effettuare i pagamenti connessi all'iscrizione.


2.5. Sito e guida operativa

La domanda può essere inoltrata solo per via telematica, tramite il portale accessibile dal sito http://www.impresa.gov.it/.

In questa prima fase, il sito presso il quale le imprese potranno iscriversi è: www.registroaee.it.

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore verrà rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio (che si presuppone sia il numero REA); tale numero dovrà essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.


A partire dal 19 gennaio 2015 il sistema informativo del Registro AEE è stato completamente rivisto per adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs, 49/2014 e per semplificare e rendere più agevole il suo utilizzo.
Il manuale aggiornato fornisce al produttore nazionale, al produttore estero a al rappresentante nazionale che opera in suo conto, tutte le informazioni necessarie per l'accesso alla scrivania, per la compilazione delle pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione e comunicazione annuale, nonché per la trasmissione delle pratiche.

. Se vuoi scaricare il Registro Nazionale produttori Apparecchiature elettriche ed elettroniche - MANUALE PRODUTTORE, aggiornato al 19 gennaio 2015, clicca QUI.


2.6. La comunicazione annuale

L’art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevede che i produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La trasmissione della Comunicazione AEE per le quantità immesse sul mercato nel 2010 è disciplinata dal D.P.C.M. del 27 aprile 2010.
Il Capitolo 3 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) previsto dal DPCM sopra citato riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Il D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 ha abrogato il Capitolo 3 del MUD a partire dalla dichiarazione relativa al 2011, quindi a partire dal 2012.

La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al capitolo 3 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000 (16, comma 8, del D. Lgs. n. 151/2005).

Per la trasmissione dei dati di cui al Capitolo 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte.


3. ACCESSO AL SITO UFFICIALE DEL REGISTRO

A decorrere dal 17 novembre 2009 per accedere al Registro Apparecchiature Elettriche Elettroniche - RAEE è necessario entrare in “La mia scrivania” e poi tra i “Servizi on line” scegliere “Ambiente/Registro AEE”.
Lo stesso sistema dovrà essere utilizzato per comunicare le variazioni e per fornire i dati annuali di quantità e peso dei prodotti immessi sul mercato.

. Se vuoi accedere al sito ufficiale del Registro A.E.E. , clicca QUI.


4. DETTATE LE REGOLE PER L'ISCRIZIONE SEMPLIFICATA ALL'ALBO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Con deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2010), il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, i trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza (queste le categorie di soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 3, D.M. 8 marzo 2010, n. 65) presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.
L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.
In allegato alla delibera viene approvato anche il modello per procedere a tale comunicazione.
Per tale comunicazione è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 euro.
Il testo della deliberazione viene riportato nei Riferimenti normativi.

La delibera n. 1/2010 si compone di soli 2 articoli, relativi, rispettivamente, alle modalità di iscrizione all’Albo delle imprese che trattano RAEE e alla fase transitoria di prima applicazione del D.M. 8 marzo 2010. In tali articoli si dispone quanto segue:
1) i soggetti obbligati all’iscrizione ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, presentano comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente secondo lo schema riportato nell’allegato “A”, con riferimento alle specifiche attività esercitate (art. 1, comma 1);
2) la Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste e attestate con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all’art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (autocertificazione antimafia), e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il provvedimento di iscrizione (art. 1, comma 2);
3) qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1 (art. 1, comma 3);
4) ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, in sede di prima applicazione del decreto medesimo l’obbligo di iscrizione all’Albo si intende assolto, fino alla formale pronuncia positiva o negativa di iscrizione, con la presentazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente della comunicazione di cui all’art. 1, comma 1 (art. 2, comma 1).

Nell’Allegato “A” della delibera sono riportati gli schemi che devono essere utilizzati dalle imprese RAEE per le comunicazioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento alle specifiche attività in concreto esercitate e cioè:
- distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - Sezione 1 dell’Allegato “A”;
- trasportatore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee) che agisce in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - Sezione 2 dell’Allegato “A”;
- installatore e gestore di centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - Sezione 3 dell’Allegato “A”;
- una serie di dichiarazioni da compilare per tutte le tipologie di comunicazione - Sezione 4 dell’Allegato “A”
.



IL REGISTRO NAZIONALE NELLA VIGENZA DEL D.LGS. N. 49 DEL 2014

1. APRILE 2014 – Entra in vigore il nuovo D.Lgs. n. 49 del 2014

Con l’abrogazione del D.Lgs. n. 151 del 2005, per effetto del disposto di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 49 del 2014, a decorrere dal 12 aprile 2014 è entrata in vigore una nuova normativa.

All’art. 29 del D.Lgs. n. 49/2014 vengono dettate le nuove disposizioni in merio alla tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Al comma 1 si stabilisce che il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ”garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle quote di mercato”, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).

Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.

Due sono le sezioni che compongono il Registro:
1) La sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici,
2) La sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9, dove si stabilisce che i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il produttore di AEE soggetto all’obbligo di iscrizione nel Registro nazionale, puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza.

All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto.

L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30, secondo le modalita' indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.

All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato deve fornire le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.

Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio sono tenute a comunicare al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.


2. GENNAIO 2015 – On line una nuova versione del Registro nazionale

Dal 19 gennaio 2015 sarà on line la nuova versione del Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
La nuova piattaforma telematica del Registro che consente ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed ai loro sistemi collettivi di iscriversi al Registro, presentare le comunicazioni annuali e consultare le quote di mercato, sarà accessibile direttamente tramite il sito www.registroaee.it, utilizzando la firma digitale.
Il sistema informatico è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto previsto dal recente D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), con riferimento alle informazioni da trasmettere al momento dell’iscrizione, come le tecniche di vendita e il marchio commerciale, e ai sistemi di finanziamento.
La scrivania telematica dalla quale vengono presentate le pratiche è stata rivista al fine di rendere più intuitiva e assistita la navigazione.
Sono state semplificate ulteriormente le modalità per l’aggiornamento dei dati anagrafici e per la delega. Nell’area pubblica, oltre a poter consultare l’elenco delle imprese iscritte, sarà possibile accedere ad informazioni e quesiti, consultare i registri degli altri paesi europei e le delibere che verranno emanate dal Comitato di vigilanza e controllo. I produttori dovranno utilizzare il nuovo Registro, entro il 30 aprile 2015, per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2014 mentre i sistemi collettivi accederanno per comunicare, entro la stessa scadenza, le quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti.

. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere al Registro telematico, clicca QUI.


3. LUGLIO 2016 - RAEE - Fissate le tariffe per la copertura degli oneri di gestione

3.1. I contenuti del decreto - Termini e modalità di pagamento delle tariffe - Versamento entro il 30 settembre

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2016, il Decreto 17 giugno 2016, recante “Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle seguenti attività:
a) monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 49/2014 e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 49/2014 (ALLEGATO 1);
b) tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 49/2014 (ALLEGATO 2);
c) funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'art. 35 del D-Lgs. n. 49/2014 e funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 49/2014 (ALLEGATO 3).

Le tariffe dovute per e attività indicate si articolano in una quota fissa e una quota variabile e garantiscono la copertura economica degli oneri previsti.
I produttori di AEE sono tenuti al versamento di una quota fissa annua pari a euro 10,00 cadauno, indipendentemente dalla relativa quota di mercato.
I produttori di AEE sono, altresì, tenuti al versamento di una quota variabile calcolata come differenza tra l'ammontare totale degli oneri previsti, al netto della componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi produttori.
La quota variabile viene ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.
Le tariffe dovute dai produttori di AEE sono calcolate annualmente e pubblicate nell'area riservata del sito www.registroaee.it, entro il 30 giugno di ogni anno.
I produttori di AEE versano le tariffe entro il 30 settembre di ogni anno.
I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento, sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine (art. 6).

Il pagamento delle tariffe dovute per la copertura degli oneri dovrà essere effettuato mediante versamento al Capo di entrata 32 - capitolo n. 2592 - art. 26 del Ministero dell'economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.
Sul sito www.registroaee.it sono resi disponibili i facsimile dei modelli da utilizzare per il versamento nonchè gli ulteriori sistemi telematici di pagamento.
La ricevuta di versamento dell'importo viene trasmessa dal produttore di AEE al Registro nazionale dei produttori contestualmente all'invio della comunicazione annuale.
Il testo dei decreto e dei suoi tre allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.2 Tariffe dovute per le quote relative all'anno 2015 - Pagamento entro il 31 ottobre 2016

Il Comitato di vigilanza e controllo ha approvato le quote dovute per l’anno in corso nella seduta del 16 settembre 2016 ed ha stabilito che i pagamenti vanno effettuati entro il 31 ottobre 2016.
L'avviso, da parte del Ministero dell’Ambiente, di avvenuta definizione delle quote di mercato a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
Le imprese possono consultare la tariffa a proprio carico dall'area riservata accessibile dal sito www.registroaee.it con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente delegato, dalla funzione “Quote e tariffe”.
Le tariffe dovute per le richiamate attività si articolano in una quota fissa e una quota variabile determinata in base alle quote di mercato.

I pagamenti possono essere effettuati:
• dal produttore iscritto al Registro AEE;
• dai Sistemi collettivi di gestione dei RAEE, cumulativamente, per conto di tutti o parte dei produttori associati che hanno delegato loro tale compito.
I pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente mediante bonifico bancario intestato alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, con l'IBAN riportato sul documento contenente le tariffe da versare.
La Tesoreria competente è quella della Provincia nella quale l'impresa o il sistema collettivo ha la sua sede legale; nel caso di impresa estera la Tesoreria è quella della Provincia nella quale ha sede il rappresentante italiano.
Le informazioni da riportare nella causale del bonifico bancario, contenute nel documento scaricabile dall'area Quote e tariffe sono: identificativo univoco di versamento, numero di iscrizione al Registro AEE; D.Lgs. n. 49 del 2014; ragione sociale del produttore o del sistema collettivo.
L'attestato di avvenuto versamento dell'importo (ovvero della contabile del bonifico bancario) dovrà essere trasmesso dal produttore, via telematica, tramite l'area riservata del Registro nazionale dei produttori.

I produttori di AEE che non rispettano il termine per il versamento sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita maggiorata degli interessi nella misura del tasso legale vigente, pari, in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015, allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza di detto termine.

. Se vuoi saperne di più sulle quote di mercato e sulle tariffe, clicca QUI.

. Se vuoi accedere all'Area Riservata del Registro Nazionale, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Se vuoi accedere al sito dedicato ai RAEE e scaricare le varie guide operative, clicca QUI.

. Per la NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 151 DEL 2005, cliccate QUI.

. Per la NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014, cliccate QUI.

. Per la COMUNICAZIONE ANNUALE, cliccate QUI.

. Per la GESTIONE DEI RAEE – “RITIRO UNO CONTRO UNO” – “RITIRO UNO CONTRO ZERO”, cliccate QUI.

. Per la raccolta e il trattamento dei RIFIUTI DI APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE, cliccate QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, cliccate QUI.



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Pubblicato su: 2019-04-08 (683 letture)

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