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PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE - NORMATIVA IN EVOLUZIONE - EMANATA LA LEGGE DI RIFORMA





LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

1. DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

1.1. Titolo abilitante

Sono professioni sanitarie quelle che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi abbia conseguito all’estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento da parte del Ministero della salute.
A coloro che, acquisito in Italia un titolo professionale dell’area sanitaria, intendono esercitare la propria professione all’estero, il Ministero della salute rilascia, su richiesta dell’interessato, un attestato di conformità della formazione conseguita ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie.


1.2. Gli Ordini e Collegi professionali

Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale.
Esistono attualmente i seguenti Ordini e Collegi:
- Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
- Ordini provinciali dei veterinari,
- Ordini provinciali dei farmacisti,
- Collegi provinciali delle ostetriche,
- Collegi provinciali degli infermieri professionali (IPASVI),
- Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM).
Avverso i provvedimenti di tali enti in materia disciplinare, di tenuta degli albi professionali e di elezioni degli organi direttivi, si può presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).


1.3. La Commissione Centrale

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
In base a detto decreto e al regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, la Commissione Centrale è preposta all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi.
Le decisioni della C.C.E.P.S. sono impugnabili davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da membri designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie; detti componenti vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni.


1.4. Elenco delle professioni sanitarie riconosciute

Sono considerate professioni sanitarie:
1. Farmacista
2. Medico chirurgo
3. Odontoiatra
4. Veterinario
5. Assistente sanitario
6. Dietista
7. Educatore professionale
8. Fisioterapista
9. Igienista dentale
10. Infermiere
11. Infermiere pediatrico
12. Logopedista
13. Odontotecnico (1)
14. Ortottista-Assistente di oftalmologia
15. Ostetrica/o
16. Ottico (1)
17. Podologo
18. Tecnico audiometrista
19. Tecnico audioprotesista
20. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare
21. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
22. Tecnico della riabilitazione psichiatrica
23. Tecnico di neurofisiopatologia
24. Tecnico ortopedico
25. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
26. Tecnico sanitario di radiologia medica
27. Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
28. Terapista occupazionale.

(1) Queste due professioni erano in precedenza (Cfr. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334) considerate “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”; con la legge 26 febbraio 1999, n. 42, anche queste vengono considerate ”professioni sanitarie”, come tutte le altre.


1.5. Autorizzazione alla pubblicità sanitaria

L’apertura di uno Studio Professionale per l’esercizio delle professioni sanitarie non necessita di alcuna autorizzazione ad eccezione di quella inerente la possibilità di effettuare pubblicità sanitaria che, in base alla legge n. 175/1992 ed al D.M. n. 657/1994, va richiesta al Sindaco competente per territorio.
Secondo quanto disposto dall’art. 2, commi 1 e 2 della legge n. 175/1992, per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni sugli elenchi telefonici, elenchi generali di categoria, pagine gialle, periodici destinati esclusivamente agli esercenti professioni sanitarie, giornali quotidiani e periodici d’informazione, inserzioni su Internet, ricettari, timbri, carte professionali e biglietti da visita, ecc., è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, il quale la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.
Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Per l’apertura di alcuni studi professionali (quali, ad esempio: fisioterapista) è richiesta la Denuncia di inizio attività (DIA), da presentarsi, a seconda delle leggi regionali, al Sindaco o all’Azienda Sanitaria locale.
Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione: copia del titolo abilitante, la destinazione d’uso e la planimetria dei locali, la relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere, ecc.), attestante l’agibilità, l’idoneità e la sicurezza dei locali stessi.


1.6. Autorizzazione sanitaria

Per l’esercizio di attività sanitarie per ambulatori odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che sono attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, alcune leggi regionali prevedono il rilascio dell’autorizzazione sanitaria da parte dell’Azienda Sanitaria Locale o dalla stessa Amministrazione Regionale, riferita ai locali, al personale addetto e alle attrezzature utilizzate.
L’autorizzazione viene rilasciata senza limiti temporali. Occorre, in ogni caso, il rilascio di una nuova autorizzazione per tutte le istanze relative a: apertura, trasferimento sede, modifica dei locali, modifica delle attività specialità.


2. RIFORMA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

2.1. Le novità introdotte dalla legge n. 43/2006

La Legge 1 febbraio 2006, n. 43, concernente “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006) completa un lungo percorso teso a restituire autonomia, responsabilità e adeguato riconoscimento all’insieme delle professioni sanitarie non mediche.
Le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione avranno il proprio Ordine professionale.
Questo è quanto in sostanza prevede la legge n. 43/2006, che delega il Governo a trasformare i collegi esistenti in ordini professionali.
L'esercizio delle suddette professioni sanitarie sarà subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.
Il provvedimento fa seguito ad una prima legge, la Legge n° 42 del 26 febbraio del 1999 che per prima ha affermato l’autonomia delle professioni sanitarie, completando e riqualificando il percorso formativo e aprendo di fatto le porte di accesso alla dirigenza.


2.2. Una professionalità autonoma

Il primo intervento normativo dedicato a queste categorie (legge n° 42/1999), ha permesso di superare l’antiquata visione ancillare del ruolo di questi professionisti, di abbandonare il vecchio mansionario per profili professionali moderni, di restituire piena autonomia e responsabilità nello svolgimento del loro lavoro.
Ad infermieri, ostetrici, terapisti, riabilitatori, tecnici, operatori della prevenzione, nel pieno rispetto delle competenze mediche, è stata riconosciuta una professionalità specifica e distinta con il risultato, tra l’altro, di potenziare e sviluppare i servizi di cura e di assistenza al paziente e i servizi di prevenzione.
La legge ha eliminato dal vocabolario normativo, come da quello quotidiano, il termine di “ausiliario” per sostituirlo con la nuova denominazione di “professione sanitaria”.
Ha abolito un mansionario obsoleto e inadeguato per fare posto a distinti profili professionali in linea con l’evoluzione della professione, determinati con appositi decreti ministeriali, mentre il titolo abilitante all’esercizio della professione è stato innalzato al livello di diploma universitario.


2.3. La riqualificazione del percorso formativo

La legge n. 43 del 2006 costituisce, come si diceva, l’ultimo e conclusivo tassello di un quadro di riforma armonico di cui la legge n. 42/1999 aveva già posto le basi e ribadisce le caratteristiche di autonomia e di responsabilità degli operatori sanitari non medici.
Vengono ribadire le seguenti quattro categorie:
a) professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
b) professioni sanitarie riabilitative;
c) professioni tecnico sanitarie;
d) professioni tecniche della prevenzione
.

Rientra nelle competenze delle Regioni individuare altri profili di operatori di interessa sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie di cui sopra.
L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui sopra deve avvenire in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
La legge interviene anche, riqualificandolo, sul percorso formativo, con l’introduzione di corsi di laurea e di specializzazione.
La legge delega il Governo ad adottare appositi decreti al fini di istituire, per le professioni sanitarie in questione, i relativi ordini ed albi professionali.


3. PUBBLICITA' DELLE PROFESSIONI SANITARIE

3.1. Le disposizioni dettate dalla legge n. 175/1992

La materia della pubblicità sanitaria, regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni nonché dall’art. 201 del TU. LL. SS., e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stata mutata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Difatti, l’art. 2, comma 1, lettera b) della citata legge n. 248/2006 stabilisce che “ .... dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali ..... b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine; ...." Al comma 3 del medesimo articolo si stabilisce poi che "Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina – omissis – sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, è adesso demandata agli Ordini, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.


3.2. L'intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Via libera alla pubblicità televisiva anche sulle reti nazionali per i trattamenti medico-chirurgici in strutture sanitarie private.
Lo ha deciso la Corte di Giustizia delle Comunità europee che, nella sentenza depositata il 17 luglio 2008 (Causa C- 500/06), ha riconosciuto la prevalenza della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento, nell'ambito Ue, sulle norme italiane che limitano la possibilità di trasmettere messaggi pubblicitari.
Netto il giudizio della Corte: la pubblicità è uno strumento, per le società che erogano servizi, provenienti da altri Paesi UE, per farsi conoscere dai consumatori in tutto lo spazio europeo. Le restrizioni all'utilizzo di spot televisivi, quindi, danneggiano soprattutto i prestatori di servizi provenienti da altri Stati e, di conseguenza, possono essere ammesse solo in via eccezionale e quindi, come prevede la direttiva 89/552, solo nel caso di trattamenti per i quali è necessaria una ricetta medica.
Il testo della sentenza viene riportato nell'Appendice normativa.

Si riporta il testo del Comunicato Stampa della Corte di Giustica delle Comunità Europee:
. Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Comunicato stampa n. 56/08 del 17 luglio 2008 - Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-500/06.


4. EQUIVALENZA DEI TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute, con la Circolare del 20 settembre 2011, Prot. 0043468, ha fornito, a tutte le Regioni e Province autonome, indicazioni operative necessarie a uniformare l'attività istruttoria di competenza regionale da attuarsi nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del vecchio ordinamento, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 26 luglio 2011, che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. 22 DICEMBRE 2017 - PROFESSIONI SANITARIE - Il Senato approva il disegno di legge di riforma

“Dopo 20 anni vengono riorganizzate tutte le professioni sanitarie e sono coinvolti due milioni di lavoratori in Italia”.
Con l'approvazione del Ddl Lorenzin, il 22 dicembre2017 in Senato, in arrivo diverse novità. Tra queste: la sperimentazione clinica dei farmaci; nuovi ordini per i biologi, gli infermieri, di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, e della prevenzione. Previste anche nuove professioni sanitarie come osteopati e chiropratici.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dal Senato, clicca QUI.


6. 31 GENNAIO 2018 - PROFESSIONI SANITARIE – Pubblicata la legge che delega il Governo al riordino

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2018, la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.
La legge, oltre recare la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, detta disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.


6.1. I punti principali della riforma

Il ministero della Salute sintetizza così le novità introdotte dal provvedimento:
- Sperimentazione clinica dei medicinali.
Le nuove disposizioni, adeguando la disciplina italiana alla nuova normativa europea (Regolamento UE 536/2014) prevedono il riordino e la riduzione dei comitati etici esistenti.
Viene prevista l’istituzione, infatti, di un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, con funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni.
Si prevede, inoltre, l’individuazione, attraverso successivo decreto ministeriale, di un numero massimo di quaranta comitati etici territoriali (rispetto agli oltre 100 attualmente esistenti) di cui almeno uno per ogni regione, e il riconoscimento di tre comitati etici a valenza nazionale, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico.
Tali disposizioni vanno nella direzione della necessità di acquisire una maggiore competitività in ambito internazionale nel settore delle sperimentazioni cliniche, le quali, grazie alla notevole riduzione del numero dei comitati etici e grazie al ruolo di supporto e di vigilanza assegnato al neo istituito centro di coordinamento nazionale, potranno fare affidamento su tempi certi per la loro analisi sotto il profilo etico, oltre che di una tariffa unitaria, parametrata ai meri costi di gestione dell’analisi medesima.

- Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.
Le nuove disposizioni trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali.
Agli ordini già esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, si aggiungono gli ordini delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Contestualmente viene ridisegnata la disciplina relativa al funzionamento interno degli Ordini, risalente al 1946, e vengono inserite disposizioni finalizzate a migliorare la funzionalità degli organi, a chiarire i compiti svolti, valorizzandone, in particolare, il rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a favorire la partecipazione interna da parte degli iscritti.

- Nuove professioni sanitarie.
Il DdL riscrive la procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, stabilendo dunque un sistema potenzialmente aperto. Tale procedura, che passerà per il parere tecnico scientifico del Consiglio superiore di Sanità, richiederà l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Nell’ambito di tale procedura, un percorso semplificato è fissato per gli osteopati ed i chiropratici, la cui individuazione è già fissata dalla legge, mentre il percorso per il definitivo riconoscimento passa attraverso l’accordo in Conferenza che definirà l’ambito di attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti connessi a tali professioni.
Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della salute, saranno, inoltre, definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria.

- Riordino della professione dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi.
Il DdL stabilisce che la vigilanza su tali Professioni, e sui relativi ordini, passi dal Ministero della Giustizia al Ministero della salute. Anche a tali ordini si applicheranno, dunque, le nuove disposizioni relative al funzionamento interno degli Ordini, modificati dal DDL.

- Esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
Si interviene sul reato di esercizio abusivo della professione, per inserire un’aggravante quando il reato riguardi una professione sanitaria e per prevedere in tali ipotesi la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. Ed in particolare, quando si tratta di beni immobili, si dispone il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.

- Aggravante per reati commessi contro persone ricoverate.
Viene aggiunta nel codice penale (art. 61) una circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socioeducative.

- Dirigenti sanitari del Ministero della salute
Si modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute: da un lato, si istituisce un unico livello del ruolo succitato, e dall’altro, ai dirigenti sanitari del Ministero si estendono gli istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.


6.2. Revisione della disciplina delle professioni sanitarie - Nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni

Vogliamo concentrare la nostra attenzione sull’articolo 4, che opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
Come prima innovazione rispetto alla normativa vigente istitutiva degli Ordini la legge prevede una nuova definizione degli Ordini che vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale".
Viene così superata la tradizionale definizione di "enti ausiliari ed enti sussidiarti" dello Stato utilizzata finora.
Essi sono ora:
- dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute;
- finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, viene istituita l'area delle professioni sociosanitarieche comprende i profili di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale (art. 5).
Con la sostituzione dell’art. 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, vengono dettati i principi per l’individuazione e la istituzione di nuove professioni sanitarie (art. 6).
Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico (art. 7).
L’articolo 8 detta indicazioni sull’ordinamento delle professioni di chimico e di fisico.

Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
Nuove norme vengono introdotte dall’art. 9 in materia di ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo.
Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.
La professione di psicologo viene ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Istituito, presso l'Ordine degli ingegneri, l'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, dovranno essere stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale (art. 10).

Inasprite le sanzioni per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria (art. 12). Con la modifica dell’art. 348 del Codice penale “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. 15 MARZO 2018 - PROFESSIONI SANITARIE – Firmato il decreto attuativo sulle procedure elettorali degli Ordini

Il Ministro della salute ha firmato il secondo decreto attuativo della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, che tra le altre disposizioni, innova il sistema ordinistico delle professioni sanitarie.
Con il decreto ministeriale 15 marzo 2018 si disciplinano le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.
Il decreto è finalizzato, inoltre, a disciplinare le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede.
Al fine di garantire che le nuove procedure rispondano pienamente alle effettive esigenze delle Federazioni e degli Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie a cui sono rivolte, il testo del decreto è stato definito con la collaborazione fattiva delle Federazioni nazionali: dei Medici e degli Odontoiatri; dei Farmacisti; dei Veterinari; degli Infermieri; delle Ostetriche e dei Tecnici di radiologia medica, delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Dell'emanazione del decreto è stata data notizia con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale 15 marzo 2018, clicca QUI.


8. 3 APRILE 2018 - PROFESSIONI SANITARIE - Istituiti 17 nuovi Albi professionali

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, il Decreto 13 marzo 2018, recante “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.
Con questo decreto vengono istituiti, in attuazione dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante la riforma del sistema ordinistico delle professioni sanitarie), 17 nuovi Albi professionali.
Si tratta di professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordine di riferimento.
Un traguardo, atteso da dodici anni, che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema sanitario nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini.

I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono i seguenti:
1) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
2) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
3) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
4) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
5) albo della professione sanitaria di dietista;
6) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
7) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
8) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
9) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
10) albo della professione sanitaria di logopedista;
11) albo della professione sanitaria di podologo;
12) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
13) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
14) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
15) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
16) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
17) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
.

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (art. 1, comma 4).
All’articolo 2 del decreto in commento vengono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo professionale.
Per l'iscrizione agli albi di cui sopra, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine
.

I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalita' nel territorio dello Stato italiano.
Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.
Il tsto del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. 6 APRILE 2018 - PROFESSIONI SANITARIE - Individuato il profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, è stato individuato il profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico.
Tale decreto recepisce l'accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il tsto del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. GENNAIO 2019 - PROFESSIONI SANITARIE - Novità dalla legge di bilancio 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. (Legge di Bilancio 2019).
La legge di bilancio - in vigore dal 1° gennaio 2019 - si compone di 19 articoli. La prima sezione è contenuta interamente all'articolo 1, composto di 1143 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-19.
I commi da 537 a 542 riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni.
Si tratta, in sostanza, di una sanatoria per i professionisti che hanno esercitato professioni sanitarie senza essere iscritti all'apposito ordine di riferimento.
In particolare, il comma 537, al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, aggiunge il comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 42/1999, nel quale si prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni, per periodi anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Tali elenchi speciali dovranno essere istituiti con un apposito decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni (comma 538).
Il comma 539 prevede, inoltre, il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.
L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al citato comma 4-bis e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539 non produrrà, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. In altre parole, non comporterà un automatico diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori.
Secondo quanto disposto dal comma 541, non potranno, altresì, essere attivati corsi di formazione regionale per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. La ratio della norma – si legge nella relazione - è quella di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della legge n. 3 del 2018 (c.d. “Legge Lorenzin”) che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta.
In particolare, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.
La nuova norma – come ha precisato il Ministro della salute - consentirà a molti lavoratori che prima della L. n. 3/2018 hanno svolto professioni sanitarie senza appositi titoli di non perdere il proprio posto di lavoro: "Si tratta di decine di migliaia di persone che, a seguito dell’approvazione della legge 3 del 2018, pur operando nel settore sanitario da diversi anni, non sono nelle condizioni di iscriversi in un albo professionale come prescrive la nuova normativa. Parliamo in grande prevalenza di massofisioterapisti ed educatori professionali, ma anche di altre categorie più circoscritte”.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), clicca QUI.


RIFERIMENTI

Per un approfondimento della materia e per le modalità di riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero, cliccate QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 5 febbraio 1992, n. 175: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

. D.M. 16 settembre 1994, n. 657: Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

. Legge 26 febbraio 1999, n. 42: Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

. Legge 10 agosto 2000, n. 251: Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

. D.M. 29 marzo 2001: Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).

. Legge 1 febbraio 2006, n. 43: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza del 17 luglio 2008 - Causa C-500/06: «Artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE e 98 CE – Normativa nazionale che vieta la pubblicità in materia di trattamenti medico chirurgici di tipo estetico».

. Ministero della Salute - Circolare del 20 settembre 2011, Prot. 0043468: Nota circolare recante indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

. DECRETO 13 marzo 2018: Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018: Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018 - ALLEGATO 1 - Descrittivo della figura professionale.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018 - ALLEGATO 2 - Competenze.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018 - ALLEGATO 3 - Attestato di qualifica.



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Pubblicato su: 2005-08-19 (70154 letture)

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