Semplificazione: ''De-certificazione'' nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini
Postato il Martedì, 03 gennaio @ 21:55:04 CET di claudio |
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Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dettate dall’art. 15, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di certificazioni, che riassumiamo così:
1. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";
4. Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Per illustrare tutte le novità introdotte dalla citata normativa, il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha emanato la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, invitando le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ad osservare scrupolosamente le nuove disposizioni.
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo della direttiva, clicca QUI.
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