PMI INNOVATIVE: Prevista iscrizione in un’apposita Sezione speciale del Registro imprese
Postato il Giovedì, 26 marzo @ 21:59:04 CET di claudio |
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E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la Legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (c.d. decreto “Investment compact“).
La legge di conversione ha confermato, all’art. 4, con qualche rilevante novità rispetto al decreto-legge, l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova tipologia di P.M.I., le “PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE”, estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.
Le "PMI innovative" - le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/ 361/CE, che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa - in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, dovranno iscriversi in una apposita Sezione speciale del Registro delle imprese, a seguito di presentazione di una domanda in formato elettronico (art. 4, commi 2 e 3).
Diversamente dalle Start-Up innovative, le PMI innovative saranno soggette al pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, ma saranno esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo (art. 4, comma 9).
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del D.L. n. 3/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 33/2015, clicca QUI.
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