Differimento del termine di versamento dal 30 giugno al 20 luglio
Data: Sabato, 22 luglio @ 23:14:50 CEST
Argomento: Tasse


Anticipato da un comunicato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il giorno 20 luglio, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017, recante “Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi”.
Secondo quanto disposto all’art. 1, i titolari di reddito d'impresa potranno versare il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa (sono pertanto esclusi i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d'impresa), i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:
a) entro il giorno 20 luglio 2017 (anziché il 30 giugno 2017), senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il 20 cade di domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Considerando che l'annuncio è stato dato nella stessa data di scadenza del versamento (20 luglio 2017), tale proroga non ha avuto grande impatto. Tuttavia, lo spostamento al 20 luglio ha come effetto l'ulteriore slittamento al 21 agosto per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40%.
I soggetti interessati alla proroga che, sulla base delle disposizioni previgenti, hanno effettuato i versamenti dal 1° al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, dovrebbero poter recuperare l'importo della maggiorazione non più dovuto sulla base delle nuove disposizioni. Si attendono delucidazioni.
Resta inteso che per i soggetti iscritti nel solo REA, non rientrando nella casistica individuata dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

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