Differimento del termine di versamento – Emanato nuovo decreto
Data: Giovedì, 17 agosto @ 21:19:16 CEST
Argomento: Tasse


I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), tenuti entro il 30 giugno ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da quella in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
A stabilirlo è il D.P.C.M. del 3 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017.


Tale decreto sostituisce quello emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, del quale sono in ogni caso fatti salvi gli effetti.
Le scadenze, previste dal nuovo decreto sono le stesse, ma riguardano tutti i contribuenti (persone fisiche e non) titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, in precedenza esclusi, i quali potranno effettuare il versamento delle imposte sui redditi - compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio secondo le date indicate sopra.
Resta inteso che i soggetti iscritti nel solo Repertorio Economico Amministrativo (REA) non rientrano nella casistica individuata dalla norma e pertanto, per tali soggetti, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2017, con la possibilità di effettuare il versamento del diritto annuale entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

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