Le SOA con stabilimenti di produzione
Data: Venerdì, 24 settembre @ 07:58:05 CEST
Argomento: Novità


L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nel dettare i criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio delle attestazioni di qualificazione in alcune categorie specializzate, chiede che il titolo inerente la effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione, che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria, risulti annotato nel Registro delle imprese.
Sconcertante, ma vero: all'Ufficio del Registro delle imprese non sono a tutt'oggi arrivate direttive in merito! Tuttavia, ci risulta che nel frattempo ad alcune SOA è stato bloccato il rilascio dell'attestazione di qualificazione in quanto non in grado di fornire una certificazione ad hoc rilasciata dall'Ufficio del Registro delle imprese.
Bisogna ricordare che l’unico obbligo che hanno gli imprenditori nei confronti del Registro delle imprese è quello di denunciare, entro 30 giorni, l’apertura di un eventuale stabilimento, indicandone l’esatto indirizzo e l’attività che viene svolta presso lo stesso.
All’ufficio del Registro delle imprese non è dato alcun potere di accertamento e di verifica sulla disponibilità dello stabilimento di produzione, sulla durata della stessa né tanto meno sull’adeguata attrezzatura tecnica richiesta per il tipo di attività effettivamente svolta presso detto stabilimento.

Per chi fosse interessato riportiamo il testo della Determinazione:
Determinazione n. 14 del 8 settembre 2004: Integrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18.








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