Nuova Circolare del Ministero sull'attività di facchinaggio
Data: Venerdì, 02 settembre @ 13:15:26 CEST
Argomento: Novità


Emanata la Circolare n. 3590/C del 2 settembre 2005, nella quale il Ministero delle attività produttive fornisce chiarimenti in merito al termine ( 4 settembre 2005 ) entro il quale le imprese di facchinaggio, che hanno usufruito del regime transitorio (di due anni), sono tenute alla dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria relativamente al possesso del patrimonio netto pari all’8% del fatturato totale dell’impresa, nel settore del facchinaggio (art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 221/2003).

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Il Ministero delle attività produttive, proprio in prossimità della scadenza del 4 settembre 2005, è intervenuto, con la Circolare n. 3590/C del 2 settembre 2005, in merito alle problematiche connesse all’interpretazione della norma dettata all’art. 14, comma 2, fornendo una interpretazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 221/2003 meno rigida ma più logica e coerente, invitando le Camere di Commercio ad operare nel seguente modo:
a) nel caso di soggetti tenuti al deposito del bilancio, il riscontro deve essere operato sul primo bilancio relativo all’esercizio chiuso dopo il 4 settembre 2005 (e quindi sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, da approvare entro 120 giorni);
b) nel caso di soggetti esclusi da tale obbligo (imprese individuali e società di persone), deve invece essere operato sull’apposita dichiarazione asseverata da un dottore commercialista o esperto contabile, depositata presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali relativi all’anno 2005.
Con questa interpretazione viene offerta a tutte le imprese la possibilità di usufruire di due annualità complete per adeguare il rapporto tra patrimonio netto e fatturato alla percentuale stabilita dalla legge.


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