Nuovo adempimento a carico del Curatore tramite ComUnica
Data: Martedì, 08 giugno @ 12:23:38 CEST
Argomento: Normativa


Secondo quanto disposto dal comma 6, dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del tribunale (art. 27 L.F.), dopo aver accettato la carica, entro i due giorni successivi dalla sua nomina, al giudice delegato (art. 29 L.F.), deve comunicare, entro i successivi quindi giorni, tramite la Comunicazione Unica, “i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”.
Nella Relazione al provvedimento viene chiarito che, in questo caso, la norma a cui si fa riferimento è l’art. 8, comma 4 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 10, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 e che tale comunicazione deve essere fatta all'Agenzia delle Entrate comunicando le informazioni necessarie a garantire l’avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.

Lo stesso comma ha inoltre stabilito che, nel caso di violazione dell’obbligo di tale comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate.

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della manovra correttiva 2010, clicca QUI.








Questo Articolo proviene da TuttoCamere.it
https://www.tuttocamere.it

L'URL per questa storia è:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=News&file=article&sid=583