Obbligatoria dal 21 marzo 2011
Data: Mercoledì, 16 marzo @ 09:49:13 CET Argomento: Normativa
Come stabilito dall'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", dal 21 marzo 2011 il ricorso alla mediazione civile è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie, quali: locazione, affitto d’azienda, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tale termine viene prorogato di un anno (20 marzo 2012) per effetto del disposto di cui all’art. 2, comma 16-decies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “decreto milleproroghe”).
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