Aggiornamento iscrizione raccolta e trasporto rifiuti propri
Data: Sabato, 17 dicembre @ 23:28:46 CET
Argomento: Rifiuti


Ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 205/2010, tutte le imprese iscritte all'Albo gestori ambientali prima del 14 aprile 2008 per le attività di:
• raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi,
• raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 chilogrammi o 30 litri al giorno

sono tenute ad aggiornare l'iscrizione, comunicando i seguenti dati:
• attività svolta dall'impresa (tipologia di rifiuti trasportati),
• codici CER dei rifiuti che si intendono trasportare compatibilmente con l'attività svolta,
• targhe dei veicoli che l'impresa intende utilizzare per il trasporto dei rifiuti.


La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro il 27 dicembre 2011.
La mancata presentazione della domanda di aggiornamento entro tale termine comporta la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione (Deliberazione Comitato Nazionale Albo n. 4 del 26 ottobre 2011).

In merito a queste disposizioni, il Comitato nazionale ha emanato la circolare del 16 dicembre 2011, Prot. 1461/ALBO/PRES, con la quale ha disposto che le Sezioni regionali e provinciali dovranno deliberare entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011, dandone comunicazione al Comitato Nazionale.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il fac-simile del modello di domanda di aggiornamento e il testo della deliberazione e della circolare del Comitato Nazionale, clicca QUI.








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