PEC società – Prevista la sospensione in caso di mancata comunicazione
Data: Venerdì, 13 aprile @ 08:52:43 CEST
Argomento: Novità


L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.
Naturalmente, trascorsi i tre mesi senza che l’impresa abbia provveduto, la stessa sarà assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.
Rimangono, tuttavia, molti punti interrogativi a cui non sarà facile dare una risposta immediata.

Una seconda novità introdotta dalla norma in questione, che, ricordiamo, è stata completamente riscritta in sede di conversione, è quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012. Pertanto le imprese costituite in forma societaria, che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, hanno sin da ora l'obbligo di indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata.

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