PEC società – Respinta la domanda in caso di mancata comunicazione
Data: Lunedì, 06 maggio @ 21:52:50 CEST
Argomento: Novità


L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una società che non ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di PEC (art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009). Trascorso inutilmente tale periodo la domanda verrà respinta e considerata come non presentata.

E' questo quanto sostiene il Consiglio di Stato con il Parere n. 1714/2013 del 10 aprile 2013, divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013.
Tale impostazione è oggi avvalorata anche dal disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato, clicca QUI.








Questo Articolo proviene da TuttoCamere.it
https://www.tuttocamere.it

L'URL per questa storia è:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=News&file=article&sid=775