Iscrizione immediata degli atti pubblici - Circolare ministeriale
Data: Venerdì, 19 settembre @ 22:22:41 CEST
Argomento: Novità


Secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 7-bis della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, a decorrere dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del Registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.


Sull’argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014, con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti in questione al Registro delle imprese.
Il Ministero affronta anche il problema dell’applicazione della nuova norma al caso in cui l’istante che presenta la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC, pronunciandosi per la derogabilità della norma contenuta nel comma 7-bis dell’art. 20, della L. n. 116/2014, a favore della normativa che regola la comunicazione obbligatoria della PEC, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione, e quindi la pubblicità, degli atti.
Dunque, la regola dell’immediata iscrizione non trova applicazione per le richieste relative a imprese non munite di PEC e, pertanto, in tal caso l'ufficio del Registro delle imprese dovrà sospendere la pratica.

. Se vuoi approfondire l’argomento (Punto 13) e scaricare il testo della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.








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