Non dovuta la Tassa Concessioni Governative sulla SCIA
Data: Martedì, 27 ottobre @ 22:14:47 CET
Argomento: Tasse


L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:
- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- commercio all'ingrosso (D.Lgs. 114/1998)
non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Questo è il chiarimento giunto, da ultimo, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015.


L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegala al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nelle tre precedenti risposte ad altrettanti interpelli (n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014 e n. 954-422/2015) e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.
Tutto questo anche alla luce del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2913, Prot. 125591, con il quale è stato precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività.

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