Ulteriori chiarimenti del Ministero delle attività produttive
Data: Martedì, 20 aprile @ 22:00:46 CEST
Argomento: Modulistica


Il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, fornisce una interpretazione autentica del disposto di cui all’art. 2, comma 54, della L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) chiarendo che la possibilità concessa ad alcune tipologie di professionisti (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), regolarmente iscritti nei rispetti Albi e forniti di firma digitale, di attestare la conformità all’originale della documentazione trasmessa al Registro delle imprese, deve ritenersi limitata ai bilanci ed agli altri documenti di cui all’art. 2435 C.C..
Tale possibilità non può, pertanto, essere estesa ad atti societari di altra natura.


. Si riporta il testo della Circolare:
Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004: Art. 2, comma 54, legge del 24.12.2003, n. 350, relativo alla trasmissione telematica o su supporto informatico di atti societari.

. Nel file allegato viene proposto, sull'argomento, un contributo a cura di Claudio Venturi dal titolo:
L’invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese. Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e di UnionCamere.








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