Dichiarata illegittima la tassa per il rilascio e il rinnovo
Data: Mercoledì, 15 giugno @ 23:09:13 CEST
Argomento: Permesso Soggiorno


Il TAR Lazio, Sez. II-Quater, con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, ha annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 concernente “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”, laddove stabilisce che per il rilascio del titolo di soggiorno lo straniero deve pagare un contributo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro.

Secondo il TAR, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 settembre 2015, deve essere disapplicata la normativa nazionale che prevede il pagamento di una somma variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e deve essere conseguentemente annullato il D.M. 6 ottobre 2011, poiché il contributo ivi previsto è sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109.

Il TAR ha così accolto il ricorso presentato a suo tempo dalla CGIL e dall'INCA, annullando l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 1 e 2 (nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1) e l' art. 3 dell'impugnato D.M. 6 ottobre 2011.
Pertanto, I cittadini stranieri che chiederanno il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno non dovranno più pagare il contributo di importo variabile tra gli 80,00 e i 200,00 euro, così come stabilito dal D.M. 6 ottobre 2011.
Restano ferme le altre imposte e contributi previsti dalla legge, e precisamente: 16,00 euro di imposta di bollo, 30,46 euro per la stampa del documento elettronico e 30,00 euro per il servizio offerto da poste italiane.

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