Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea
NOTIZIE IN BREVE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) – Pubblicato il D.L. n. 143/2018 che detta nuove regole

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”. Dettate nuove regole a decorrere dal 30 dicembre 2018.


La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità parziale della legge della Regione Piemonte n. 14 del 2015 - La Regione non può vietare la concorrenza sul trasporto

Illegittima la legge regionale che vieta i servizi di car sharing e Uber.
Così ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265/2016, depositata il 15 dicembre 2016, nel giudizio di legittimità promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14.


Noleggio con conducente - Parere della Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 28 ottobre 2010, ha approvato un documento sulla disciplina del servizio di autonoleggio di autoveicoli con conducente.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


Proposta di legge n. 3694

Il 4 agosto 2010 è stata presentata una Proposta du legge (n. 3694), recante "Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti la disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente".
Con questa proposta di legge si vuole ripristinare l’impostazione iniziale della legge n. 21/1992, superando gli ostacoli introdotti dal decreto-legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009.


D.L. n. 78/2010 - Prevista una ulteriore proroga di 60 giorni

Secondo quanto stabilito al comma 7, dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica", il termine di cui al comma 3, dell'articolo 2, del D.L. n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, viene prorogato di altri 60 giorni.

Previsto un nuovo decreto

Dal 1° aprile 2010 sono entrate in vigore le norme dettate dal D.L. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, ma il legislatore, al comma 3, dell’art. 2, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010), viene prevista l’emanazione di un nuovo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata.



FORMAZIONE E TENUTA DEL RUOLO DEI CONDUCENTI

1. Il quadro normativo e l’accesso alla professione

1.1. Il servizio di TAXI e di NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC

In Italia i servizi di trasporto pubblico non di linea sono regolamentati in base alle disposizioni della legge quadro nazionale - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - che distingue fra servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC), imponendo l’obbligo della prestazione del servizio e stabilendo alcune regole per il rilascio e la trasferibilità delle licenze, per i requisiti di guida, per le autovetture, per le tariffe e per lo svolgimento del servizio.

Il servizio taxi ha precise caratteristiche che lo differenziano dal servizio di noleggio con conducente (servizio NCC). Il servizio taxi è infatti assoggettato a:
• obbligo di servizio nei confronti di un'utenza indifferenziata;
• obbligo di stazionamento su piazza;
• tariffe fissate dalla pubblica amministrazione;
• territorialità e obbligo di inizio del servizio nel Comune che ha rilasciato la licenza;
• servizio a chiamata immediata.

I servizi NCC :
• non sono assoggettati a obblighi di servizio;
• la loro prestazione non è obbligatoria;
• non devono stazionare su piazza ma si rivolgono ad un’utenza che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta;
• le tariffe sono concordate tra le parti;
• quanto alla territorialità, il servizio può avere inizio anche al di fuori del comune dove ha sede la rimessa;
• il servizio è soggetto ad autorizzazione.


1.2. Lìaccesso alla professione

Per quanto riguarda l’accesso alla professione, la legge nazionale regola le caratteristiche degli erogatori del servizio, che possono avere natura giuridica di impresa artigiana (anche in consorzio) o di cooperativa, ma non di società di capitali; vieta il cumulo di più licenze in capo ad un medesimo soggetto; permette l’utilizzo di sostituti alla guida solo per motivi temporanei e a tempo determinato, salvo il caso di collaboratori dell’impresa familiare iscritti nel ruolo dei conducenti.
La legge quadro fissa le linee guida fondamentali e, insieme al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (c.d. “Decreto Burlando”), delinea gli ambiti di competenza delle normative regionali e comunali, cui spetta la regolamentazione concreta del servizio dal punto di vista economico e qualitativo.

La riforma costituzionale del Titolo V, tuttavia, ha inserito il trasporto tra le materie per cui le Regioni possono prevedere una propria disciplina esclusiva, di fatto assegnando a queste il potere di disciplinare in deroga alla legge quadro nazionale.
Nonostante ciò, il quadro normativo si è mantenuto sostanzialmente inalterato in tutte le Regioni fino all’approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. “Decreto Bersani”).
Il decreto Bersani sulle liberalizzazioni offre nuovi strumenti per migliorare il servizio, sia con riguardo al numero delle licenze sia alla struttura dei turni, e permette quindi agli Enti Locali di adottare soluzioni diverse, adeguate alle specifiche realtà territoriali.
Le Amministrazioni locali hanno a questo punto nuove possibilità di intervenire per aumentare il contenuto innovativo del servizio e soddisfare la domanda, pur mantenendo regolata l’offerta: turnazioni alla guida di più autisti su uno stesso veicolo, concessione di licenze temporanee in caso di picchi di domanda, bandi per licenze straordinarie in caso di offerta insufficiente, tariffe predeterminate su singole tratte.


1.3. La programmazione territoriale e la regolazione nelle aree aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie

Per quanto riguarda l’ambito territoriale nel quale si svolge il servizio, la normativa esistente in Italia prevede che il Comune sia il soggetto responsabile della programmazione del servizio, tenendo conto delle esigenze di integrazione con le altre modalità de Trasporto Pubblico Locale.
Alcune leggi regionali hanno tuttavia demandato alle Province la determinazione del fabbisogno locale di taxi e NCC, tenendo conto di criteri relativi alla popolazione residente, ai flussi turistici, all’estensione territoriale e altro.
La scelta della dimensione sovracomunale è giustificata qualora un medesimo bacino di utenza scavalchi i confini del singolo comune, come avviene nel caso delle principali aree metropolitane e, in particolare, della prestazione del servizio taxi in prossimità di aree aeroportuali.


1.4. La regolamentazione presso gli aeroporti

Nel caso dei “bacini aeroportuali”, l’esigenza di regolare il servizio taxi a livello sovracomunale deriva dalla circostanza che molti aeroporti insistono sul territorio di Comuni diversi da quello di riferimento, come accade nel caso dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Ciò comporta la presenza presso lo stesso scalo di taxi provenienti da diversi Comuni, soggetti a regolamenti differenti.
La normativa regionale per il servizio taxi presso gli aeroporti è emanata ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed appare piuttosto diffusa e consolidata.
Si tratta di equiparare, sia dal punto di vista territoriale che tariffario, il servizio prestato dai taxi che ricadono nei comuni dei “bacini aeroportuali” che in alcuni casi comprendono più di una provincia.


1.5. Il servizio di prenotazione del trasporto mediante Taxi

Nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi, accanto ai canali tradizionali di raccolta della domanda del servizio taxi (richiesta diretta da parte dell’utenza di un taxi in transito o nei posteggi, chiamata telefonica alle colonnine situate nei posteggi) - e al c.d. servizio radiotaxi - si sono aggiunte recentemente nuove modalità di raccolta e smistamento della domanda che utilizzano le tecnologie basate sulla geo-localizzazione della domanda e dell’offerta.
Il servizio radiotaxi funziona mediante un sistema centralizzato nel quale una centrale operativa riceve le richieste telefoniche, ricerca via radio e localizza il taxi disponibile più vicino al luogo del prelevamento dell’utente al momento della chiamata e gli assegna la corsa.
Per usufruire del servizio radiotaxi il singolo tassista paga una tassa d’ingresso in cifra fissa ed un canone mensile, il cui ammontare è stabilito dal rispettivo gestore di radiotaxi.
Si tratta di una modalità di raccolta che nel tempo è diventata prevalente, poiché consente di smistare con efficienza e celerità le chiamate di utenti che necessitano del servizio taxi.
Ciò che caratterizza il servizio radiotaxi è che non vi è alcun rapporto diretto tra utente finale e tassista. Tutti i rapporti con l’utente sono infatti gestiti dalla centrale radiotaxi: l’utente è informato solamente del nome del taxi in arrivo e del tempo che il taxi impiegherà per giungere a destinazione.
Molti gestori di radiotaxi hanno iniziato a utilizzare modalità aggiuntive, alternative alla ricezione telefonica delle chiamate, di cui gli utenti possono avvalersi per chiamare un taxi. Applicazioni dedicate per dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, ricorso alla messaggistica Whatsapp e Telegram, siti internet webtaxi.


2. La formazione e la tenuta del Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

2.1. La formazione e la finalità del Ruolo

Nel Ruolo si devono obbligatoriamente iscrivere coloro che intendono svolgere un servizio di trasporto di persone (con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici) effettuato a richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono "autoservizi pubblici non di linea":
- il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
.

Il Ruolo è diviso nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovetture,
b) conducenti di motocarrozzette,
c) conducenti di natanti,
d) conducenti di veicoli a trazione animale
.

L'iscrizione al ruolo conducenti è richiesta solo per le persone fisiche che svolgono l'attività di conducente rientrante nella normativa di cui alla L. 21/1992, in qualità di titolare, sostituto, dipendente, collaboratore familiare e che devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali (Capo VI del. Cons. reg. 2009/94 ed in particolare punto 6).
Nel caso in cui l'attività venga svolta in forma societaria devono essere iscritti al ruolo il titolare dell'autorizzazione e tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di soci, dipendenti o sostituti.

L’iscrizione al Ruolo costituisce il requisito indispensabile per l’ottenimento della licenza o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.


2.2. Iter per l’iscrizione nel Ruolo

Per l’iscrizione del Ruolo è necessario seguire il seguente iter:
1. La domanda di iscrizione deve essere presentata in bollo (da € 16,00) alla Camera di Commercio di competenza utilizzando i modelli forniti dall’ufficio.
2. Alla domanda vanno allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa (€ 168,00 sul c/c postale 8003 codice 8617 intestato Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative) e dei diritti di segreteria per l’iscrizione (€ 31,00 da effettuarsi sul c/c postale appositamente predisposto da ogni Camera di Commercio).
3. Nella domanda viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti.
4. L’iscrizione avverrà a seguito del superamento dell’esame di idoneità (vedi regolamento per esame) avanti apposita Commissione che accerterà il grado indispensabile di cultura generale e di conoscenza particolare per l’esercizio, nonché il possesso dei necessari requisiti morali e professionali.


2.3. I requisiti richiesti per l'iscrizione del Ruolo

L'iscrizione al Ruolo deve essere richiesta presso la Camera di Commercio della provincia in cui si svolge l'attività ed è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:
A. Morali
• non essere sottoposto a misure antimafia;
• non essere stato condannato per i reati di cui al Capo VI punto 2 lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia – Romagna n. 2009 del 31/05/1994.

B. Professionali
• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada ovvero possesso della patente nautica (solo per la apposita sezione di ruolo);
• assolvimento dell’obbligo scolastico;
• età non superiore ai 65 anni per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozzette e natanti;
• età non superiore ai 70 anni per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
• possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzette.

C. L'esame
Oltre al possesso dei requisiti indicati sopra, è richiesto il superamento di un esame di abilitazione presso la Camera di Commercio.

Le materie d’esame riguardano i seguenti argomenti:
- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incendi nonchè alle misure da prendersi in caso di incidente;
- elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone in caso di incidente;
- norme per la manutenzione dei veicoli, per il collaudo ed immatricolazione;
- cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione contabilità commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia fisica e stradale con particolare riferimento alla comprensione della rappresentazione cartografica della viabilità.


2.4. La richiesta della licenza comunale

Successivamente all'iscrizione al Ruolo è necessario chiedere al Comune nel quale si esercita l'attività la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione per l'esercizio del noleggio di autovettura con conducente.


2.5. APPROFONDIMENTI

Proponiamo un approfondimento, curato da Claudio Venturi, dal titolo:
. Il Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea. La formazione e la tenuta del Ruolo e l'esercizio dell'attività di taxi e di noleggio con conducente.


2.6. SCHEDE RIEPILOGATIVE

. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea. Formazione e tenuta.


LE PROPOSTE DI LEGGE DI MODIFICA DELLA L. N. 21/1992

1. LA PROPOSTA DI LEGGE N. 3694

1.1. Inapplicabilità delle disposizioni dettate dal D.L. n. 207/2008

Il 4 agosto 2010 è stata presentata la Proposta di legge (n. 3694), recante "Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti la disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente".

La proposta di legge 3694 apporta alcune modifiche alla legge n. 21/1992, finalizzate a ripristinare l’impostazione iniziale di tale legge, superando gli ostacoli introdotti, per l’attività di noleggio con conducente, dal recente D.L. n. 207/2008.
Con il comma 1-quater dell’articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, che rendono estremamente difficile lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente.
Nell Relazione introduttiva si rileva che le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008, se applicate, porterebbero nei fatti un intero settore all’impossibilità di operare, con la conseguenza di indurre alla chiusura molte imprese, a partire da quelle di minori dimensioni, e con pesanti ricadute occupazionali.
Nei pareri espressi dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 5/2009, n. 78/2009, che hanno prorogato la sospensione dell’efficacia della legge n. 14/2009, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2009 e al 31 marzo 2010, è stata costantemente ribadita la necessità di una complessiva e profonda revisione delle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 207 del 2008.
Le modifiche alla legge n. 21 del 1992 che si prospettano con la presente proposta di legge sono finalizzate a ripristinare l’impostazione iniziale di tale legge, operando un numero limitato di interventi che, per un verso, mantengono con chiarezza la distinzione tra le caratteristiche specifiche del servizio di taxi e quelle del servizio di noleggio con conducente e, per l’altro, superano gli ostacoli introdotti, per quest’ultima attività, dal più volte citato decreto-legge n. 207 del 2008.


1.2. I contenuti della proposta di legge n. 3694

La proposta di legge n. 3694 è composta da quattro articoli.
L’articolo 1, che sostituisce l'articolo 3 della legge n. 21/1992, elimina l’obbligo per cui la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, in modo esclusivo, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

L’articolo 2, che sostituisce l’articolo 5-bis della legge n. 21/1992, interviene sulle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008 relativamente all’accesso, da parte di chi esercita servizio di noleggio con conducente, al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione.
L’accesso ad altri comuni rappresenta, come è evidente, una condizione fondamentale per l’esercizio dell’attività. Per questo motivo, si ritiene che esso debba essere subordinato ad una semplice comunicazione, di valenza generale, con la quale il titolare dell’autorizzazione attesta mediante autocertificazione il rispetto dei requisiti di legge.

L’articolo 3, che modifica l'art. 11 della legge n. 21/1992, in primo luogo, abroga le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207 del 2008 con le quali si prevede che, nei comuni in cui è svolto il servizio di taxi, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa.
Rimane peraltro il limite, già previsto dal comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 21 del 1992, in base al quale, nei suddetti comuni, a chi esercita il servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento, vale a dire la sosta in attesa della chiamata del cliente, su suolo pubblico.
In secondo luogo, viene eliminato l’obbligo, di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 11 della legge n. 21 del 1992, anch’esso introdotto dal decreto-legge n. 207 del 2008, per effetto del quale l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla rimessa stessa.
Questo obbligo, come è agevole intuire, costituisce un pesantissimo e irragionevole ostacolo all’esercizio dell’attività.
Sono soppresse le disposizioni sul « foglio di servizio ».

L’articolo 4, infine, recupera, con una formulazione in parte modificata, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 40 del 2010 in merito all’adozione, con decreto ministeriale, di disposizioni attuative.

In estrema sintesi

La proposta di legge 3694 vuole ripristinare l’impostazione iniziale della legge n. 21/1992, superando gli ostacoli introdotti, per l’attività di noleggio con conducente, dal recente D.L. n. 207/2008.
In particolare sono soppresse le limitazioni riguardanti:
• l’obbligo, per l’utente, di richiedere il servizio esclusivamente presso la rimessa, la quale deve essere situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione allo svolgimento del servizio (articolo 1);
• l’obbligo, per l’esercente il servizio che accede al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, di comunicare a tale comune i dati relativi a ogni singolo servizio svolto nel suddetto comune (articolo 2);
• nell’ipotesi di cui al punto precedente, la possibilità per il comune di imporre il pagamento di un importo di accesso (articolo 2);
• la previsione che, nei comuni nei quali esiste un servizio taxi, i veicoli adibiti al servizio N.C.C. possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa (articolo 3);
• la necessità che l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio avvengano alla rimessa, sita nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione (articolo 3);
• l’obbligo, per il conducente, di compilare e tenere a bordo, per due settimane, un “foglio di servizio”, indicante, con riferimento a ciascuna prestazione, i dati relativi al veicolo, al conducente, alla prestazione ed al committente (articolo 3).

L’articolo 4 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti contenente disposizioni attuative.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge n. 3694, clicca QUI.


2. MARZO 2017 - TAXI - UBER - NCC - I punti salienti della bozza di decreto predisposto dal Governo

1) Il 21 febbraio 2017 si è tenuto, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’incontro del Ministro Graziano Delrio con delegazioni delle sigle di rappresentanza dei taxisti. In tale incontro si è raggiunto una intesa per il riordino del settore, con l'avvio di un tavoilo di lavoro per la stesura di:
- schema di decreto interministeriale di cui all’articolo 2 DL 40/2010 per misure “tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”
- schema di decreto legislativo delegato di riordino della legge quadro 21/1992 ripartendo dal testo proposto dal governo.
Tali decreti dovranno includere tutti i temi, già concordati con le categorie a suo tempo, tra cui miglioramento del sistema di programmazione e organizzazione su base territoriale, regolazione e salvaguardia del servizio pubblico, necessità di migliorare i servizi ai cittadini evoluzione tecnologica del settore, lotta all'abusivismo, migliore incontro tra domanda e offerta.

2) Il 22 marzo 2017, il Governo ha presentato ai sindacati una bozza di decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), che, in cinque articoli, regolamenta l’utilizzo di tecnologie di chiamata a distanza e si prefigge di contrastare ed impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio noleggio con conducente, concedendo 10 giorni per presentare osservazioni e proposte.
Il decreto, atteso dal 2010, affronta le competenze regionali e comunali in materia, le diverse disposizioni per i due servizi di taxi e noleggio con conducente (NCC) e le prime regolazioni per l’utilizzo degli strumenti tecnologici.
Prima di tutto la bozza, al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza attribuisce alle Regioni la funzione di “garantire la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei comuni delle licenze per i taxi e delle autorizzazioni per gli Ncc”.

Cinque i punti fondamentali della bozza di decreto.
1. Contrasto all’abusivismo – Vengono dettate nuove “disposizioni attuative al fine di evitare pratiche di esercizio abusivo” nelle attività di noleggio con conducente e del servizio taxi.

2. Il ruolo delle Regioni - Il decreto dà alle Regioni un ruolo importante per arginare il fenomeno dell'abusivismo, attraverso un archivio web Ncc e taxi e dà agli enti la pianificazione dei servizi pubblici non di linea.
Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza - si legge nel decreto - le Regioni dovranno garantire “la pianificazione dei servizi pubblici non di linea, tenendo conto delle reali esigenze del fabbisogno locale, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, delle licenze per l’esercizio del servizio taxi e delle autorizzazioni del servizio Ncc”.

3. Nasce il registro per le App - Sempre per combattere l’abusivismo, il Governo ha pensato di dare vita ad un registro per le App. I soggetti titolari e gestori delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra i passeggeri e i soggetti con licenza per l’esercizio del servizio di taxi e le imprese titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) devono essere iscritti al registro delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, tenuto a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
App e devono avere “sede legale e domicilio fiscale nell’ambito dell’Ue”.
Per favorire una più efficace organizzazione dei servizi è consentito l'utilizzo di tecnologie di chiamata a distanza come, a titolo esemplificativo, radio taxi o sistemi equipollenti o applicazioni web aventi analoghe funzioni.
Le tecnologie di chiamata a distanza - si legge nella bozza di decreto - “non sostituiscono il tassametro, ove previsto, ai fini della determinazione del costo del servizio per l’utente”.

4. NCC in rimessa senza prenotazioni – Senza prenotazione, gli NCC non potranno sostare su strada ma dovranno rientrare nell’autorimessa.
“Nei Comuni in cui è istituito il servizio taxi non è consentita – si legge nella bozza di decreto - in assenza di una prenotazione di trasporto come disciplinata dal presente articolo, la sosta su strada dei veicoli adibiti a servizio da noleggio con conducente. Tali veicoli devono stazionare, in attesa di servizio, soltanto all’interno dell’autorimessa”.
Il rientro in rimessa non è previsto nel caso in cui gli Ncc abbiano un pacchetto di prenotazioni.

5. Uso collettivo per i taxi - La bozza di decreto prevede anche l’uso collettivo per i taxi, che non possono rifiutare le corse.
Le singole amministrazioni “possono prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi a uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio”.
Inoltre si stabilisce che “non è consentito al servizio taxi di rifiutare alcuna corsa che parte dal territorio comunale o comprensoriale, anche se richiesta tramite tecnologie a distanza, qualora abbia come destinazione lo stesso Comune o comprensorio”.
I Comuni e le città metropolitane che hanno rilasciato le licenze “devono monitorare anche con sistemi di controllo a distanza il regolare svolgimento del servizio”.
E ancora, il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio di taxi deve avvenire all'interno dell'area comunale o della città metropolitana salvo che non vi siano accordi tra i Comuni o le cittàì.
L'attesa dell'utente può avvenire negli orari dei turni di servizio in appositi posteggi individuati dal Comune per lo stazionamento durante la circolazione stradale.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, clicca QUI.


3. 29 DICEMBRE 2018 - Pubblicato il D.L. n. 143/2018 che detta nuove regole in materia di NCC con nuove modifiche alla L. n. 21 del 1992

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il decreto-legge apporta modicìfiche agli articoli 3 e 11 della L. n. 21 del 1992, che riguardano sostanzialmente il servizio di noleggio con conducente.

. Se vuoi approfondire tali modifiche (Punto 5), clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per scaricare la MODULISTICA relativa al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea, cliccate QUI

. Per la normativa in materia di IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per gli ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI.

. Per gli ADEMPIMENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, cliccate QUI.



. Per il SERVIZIO DI TAXI, clicca QUI.

. Per il SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - NCC, clicca QUI.

. Per le le novità introdotte nel tempo in materia di attività di taxi e di noleggio con conducente, clicca QUI.

. Per le le problematiche ci carattere particolare , clicca QUI.

. Per la GIURISPRUDENZA , clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI
LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

. L. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2018, n. 143 - In vigore dal 30 dicembre 2018).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della legge n. 21/1992 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.



. Per gli altri RIFERIMENTI NORMATIVI – Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali e LEGISLAZIONE REGIONALE, clicca QUI.






Questo Articolo proviene da TuttoCamere.it
https://www.tuttocamere.it

L'URL per questa storia è:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=20