Albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali e di prodotti ortofrutticoli ed agrumari
ESPORTATORI ORTOFLOROFRUTTICOLI, AGRUMARI, FIORI E PIANTE
ISCRIZIONE NEL REGISTRO OPERATORI TENUTO DALL'A.G.E.A.


La legge 31 dicembre 1931, n. 1806, istituiva un albo per gli esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, presso ciascun Consiglio provinciale dell'economia.
La successiva legge 24 giugno 1942, n. 896, sopprimeva i detti albi provinciali e istituiva l'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.
Tale legge rimase, tuttavia, inapplicata.

Successivamente la legge 25 gennaio 1966, n. 31, è venuta a regolare nuovamente la materia, istituendo un albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e un albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali, e disponendo che i detti albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).
La medesima legge prevede, inoltre:
- una Commissione, presso ciascuna Camera di commercio, per l'istruttoria delle domande di iscrizione e per dar pareri sulle richieste di rappresentanza delle case di spedizione;
- una Commissione per la tenuta degli albi, presso la I. C. E., con funzioni di deliberare sulle iscrizioni, di provvedere alle reiscrizioni biennali e di applicare sanzioni;
- un Comitato presso il Ministero del commercio estero, per l'esame dei ricorsi contro gli atti della predetta Commissione.

L'art. 10 della citata legge n. 31/1966, stabilisce che la Commissione per la tenuta degli albi e il Comitato sono costituiti con decreto del Ministro per il commercio estero, mentre per la Commissione presso la Camera di commercio l'art. 6, secondo comma, dispone che essa "è costituita con decreto del Prefetto ovvero, per le regioni autonome, con decreto del Commissario del Governo", ove questo, in seguito alla soppressione del Prefetto, ne abbia assunto le funzioni: di fatto, nella sola Regione del Trentino-Alto Adige.

La legge n. 31/1996 è stata successivamente abrogata dall’art. 2, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).
Per gli operatori del settore ortofrutticolo (grossisti, speditori, esportatori e importatori) rimane l'obbligo di iscrizione al Registro operatori previsto dal D.M. 2 giugno 1992 n. 339 (Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari), successivamente modificato dal D.M. 9 febbraio 1993 n. 72.
Il registro degli operatori è tenuto dalla A.G.E.A. (ex AIMA).
Il registro degli operatori è diviso in:
a) registro degli operatori che commercializzano in fase di spedizione e all'ingrosso;
b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.

Si riporta il testo della:
. D.M. 2 giugno 1992, n. 339: Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.






Questo Articolo proviene da TuttoCamere.it
https://www.tuttocamere.it

L'URL per questa storia è:
https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=26