Attribuzioni in materia di sanzioni
LE COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN MATERIA DI SANZIONI E ISPEZIONI

LA TUTELA DELL'IMPRESA E DEL CONSUMATORE

Le Camere di Commercio, in attuazione del ruolo riconosciuto loro dalla legge n. 580 del 1993, svolgono funzioni ispettive, prima di competenza degli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (UPICA).
Queste attività rientrano nel compito di tutela del consumatore, essendo finalizzate a verificare che determinati beni siano prodotti nel rispetto delle normative.

I settori sui quali interviene l’azione ispettiva delle Camere di Commercio sono i seguentu:
1) il controllo dei magazzini generali e dei registri delle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche, tessili;
2) le verifiche sull'utilizzo di fecole, amidi e zuccheri delle industrie alimentari;
3) la denominazione e l'etichettatura di prodotti tessili;
4) i controlli su giocattoli importati o fabbricati, sul materiale elettrico;
5) i controlli sulla panificazione e sullamacinazione.

La Camera di Commercio può, inoltre, erogare sanzioni amministrative che derivano da violazioni di norme in materia commerciale e industriale.


Ispezioni e sanzioni

L’azione degli enti camerali si può distinguere in servizi ispettivi e sanzioni.

Servizi ispettivi

In questa categoria rientrano i seguenti compiti delle Camere di Commercio:
1) le attività ispettive e di vigilanza,
2) le attività di controllo finalizzate all’erogazione di contributi alle imprese,
3) l’attività di verifica delle tariffe idriche.

Attività ispettive e di vigilanza finalizzate a verificare che determinati beni siano prodotti nel rispetto delle normative e nelle sedi di commercializzazione e di produzione.
L’ufficio camerale si mette in moto dopo la presentazione di un esposto, ritenuto fondato, da parte di chi ne abbia interesse o su richiesta del Ministero delle Attività produttive.
Queste le materie su cui ricade la disciplina:
- etichettatura dei prodotti tessili,
- etichettatura delle calzature,
- sicurezza generale dei prodotti (giocattoli, materiali elettrici, dispositivi di protezione individuale),
- sicurezza dei mezzi di sollevamento e trasporto, consumo di energia degli apparecchi domestici.

Le attività di controllo finalizzate all’erogazione di contributi alle imprese
Lle Camere di Commercio si occupano dell’accertamento di particolari condizioni per le imprese operanti in determinati settori produttivi o dove siano stati avviati degli specifici programmi d'investimento.
In particolare, rientrano in queste attività:
- le ispezioni rivolte alle industrie cartarie, chimiche, farmaceutiche e tessili, volte a verificare la restituzione alla produzione degli amidi e delle fecole utilizzate e
- le ispezioni rivolte alle imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti agevolati al commercio.

Attività di verifica delle tariffe idriche
In questa attività rientra il controllo sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico e delle tariffe della fognatura e della depurazione.


Sanzioni

I provvedimenti sanzionatori, emessi in base alla legge n. 689 del 1981, riguardano operatori economici che hanno commesso un illecito amministrativo accertato da un organo di pubblica autorità.
Il soggetto al quale viene contestata la violazione ha due possibilità:
a) effettuare un pagamento liberatorio o
b) presentare scritti difensivi, in carta semplice, all’Ufficio sanzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
.
Nel secondo caso, dopo la fase istruttoria durante la quale si verifica la posizione della parte in causa, viene emessa:
a) un’ordinanza di archiviazione (se non ci sono i presupposti formali o di merito per procedere), oppure
b) un ordinanza di ingiunzione di pagamento (se l’interessato risulta responsabile della violazione).

L'Ufficio, oltre a seguire l'eventuale contenzioso, in caso di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, provvede anche a gestire l'attività per la riscossione delle sanzioni.
Infatti, oltre a predisporre i ruoli da inviare al Concessionario della riscossione per il recupero coattivo delle somme iscritte, si insinua nel passivo fallimentare, laddove gli autori delle violazioni o i loro responsabili solidali risultino falliti.


ISPEZIONI E SICUREZZA PRODOTTI

La Camera di Commercio tutela gli interessi delle imprese e dei consumatori, attraverso la funzione di regolazione della trasparenza del mercato. In tale ambito si inserisce il controllo su etichettatura e sicurezza dei prodotti immessi in commercio, che la Camera di Commercio svolge anche in sinergia con le altre Autorità competenti per i controlli (Dogane, Guardia di Finanza, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.).

L’attività è diretta principalmente a:
1) Informare le imprese sugli obblighi normativi per la produzione e la distribuzione, sull’evoluzione della normativa stessa e sull’importanza che la sicurezza e la qualità dei prodotti hanno per la salute del consumatore finale e di tutta la collettività.
È importante che l’imprenditore sia informato ancor prima del consumatore, poiché solo in tal modo potrà acquistare prodotti sicuri, arginare la concorrenza di prodotti privi dei requisiti di sicurezza e offrire ai clienti la massima trasparenza. In tal modo darà notizie certe sulle caratteristiche dei prodotti e consentirà al consumatore di effettuare scelte e acquisti consapevoli.

2) Informare i consumatori sui requisiti di sicurezza che la normativa attribuisce ad un prodotto per essere definito sicuro ed essere immesso così sul mercato.
L'Unione europea (UE) ha istituito un sistema di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, esclusi farmaci ed alimentari, (RAPEX), nonché ha emanato disposizioni che consentono di ritirare dal mercato i prodotti che possono minacciare la salute e la sicurezza dei consumatori.

3) Effettuare visite ispettive e controlli sulle imprese per i seguenti prodotti e settori:
• calzature;
• prodotti tessili;
• giocattoli;
• prodotti elettrici;
• autovetture nuove (risparmio carburante ed emissione di CO2)
.

4) Sanzionare i comportamenti non conformi alle normative sulla sicurezza dei prodotti.

Gli obblighi di produttori, importatori e distributori ed i poteri delle Amministrazioni preposte alla sorveglianza sono stabiliti dal Codice del consumo e dalle varie norme di settore.
I requisiti di sicurezza di determinati prodotti (giocattoli, tessili, prodotti elettrici, ecc.) sono disciplinati da direttive europee, recepite dalla normativa nazionale.
Tutti i prodotti devono riportare alcune indicazioni obbligatorie, al fine di garantire al consumatore una scelta ed un acquisto consapevole.
In base al settore sottoposto a verifica, l'Ufficio accerta anche la presenza della marcatura CE sull'articolo e che lo stesso sia accompagnato dalla nota informativa prevista.
I prodotti considerati pericolosi per il consumatore sono sottoposti a provvedimenti - da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - di ritiro dal mercato, divieto di immissione e commercializzazione sul mercato stesso.

La verifica, attraverso prove di laboratorio, della conformità dei prodotti ai requisiti generali di sicurezza viene accertata dagli Organismi notificati.

Gli Organismi notificati

Sono laboratori o organismi di certificazione indipendenti, in possesso di particolari competenze e strumentazioni tecniche per valutare e attestare la conformità di determinati prodotti ai requisiti fissati dalle direttive comunitarie di “nuovo approccio”.
Tali direttive regolamentano l’immissione in commercio di alcuni prodotti, secondo le procedure di valutazione della conformità contemplate nelle singole direttive.
Nell’ambito di ciascuna direttiva è consentito agli Stati membri notificare tali Organismi, previa verifica dell’esistenza di presupposti tecnici e giuridici in capo agli stessi.
I requisiti che gli Organismi notificati devono soddisfare sono individuati negli allegati delle singole direttive “nuovo approccio” oltre che nelle norme europee EN 45000 , il cui rispetto è assicurato in Italia dagli accreditamenti da parte di Sinal (laboratori) e Sincert (organismi di certificazione).
Possono avvalersi di altri soggetti per svolgere talune attività ma rimangono responsabili di tutte le attività contemplate nella notifica.
Lo Stato membro notifica l’Organismo avente sede in Italia alla Commissione europea per la singola direttiva e, nell’ambito di questa, per alcuni o tutti i prodotti in essa contemplati.
Il riconoscimento all’Organismo viene concesso dal Ministero competente per l’attuazione di una specifica direttiva.
La Commissione europea pubblica periodicamente l’elenco degli Organismi notificati da parte di tutti gli Stati membri, indicando le norme tecniche per le quali ciascun organismo è riconosciuto.


REGISTRO DELLE IMPRESE E REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
LE SANZIONI PER OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE, DENUNCE, COMUNICAZIONI E DEPOSITI


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APPENDICE NORMATIVA

. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

. L. 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187).

. Legge 29 dicembre 1993, n. 580: Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Testo in vigore aggiornato a Giugno 2014).

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Lettera Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265 - ALLEGATO - Nota del Ministero dell'Interno del 22 aprile 2014, Prot. 13308//44/Ufficio Affari Interni.

. DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

. DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8: Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.


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