Raccolta provinciale degli usi
LA RACCOLTA DEGLI USI E DELLE CONSUETUDINI

Gli usi

Con il termine “usi” sono intesi i comportamenti aventi contenuto giuridico che una comunità adotta ed osserva uniformemente, costantemente e spontaneamente, con durata nel tempo, senza che la loro osservanza sia imposta da una norma scritta né assicurata da alcuna sanzione.
Gli usi sono una fonte normativa alla quale si fa riferimento quando manca una specifica disciplina legislativa o quando sono espressamente richiamati.
Sono definiti dalla legge come comportamenti generali e ripetuti adottati dalla collettività per un lungo periodo di tempo, con la convinzione di obbedire ad una prescrizione giuridica obbligatoria.
Hanno valore di legge ma sono subordinati alla legge: essi costituiscono una fonte autonoma di diritto nelle materie non disciplinate da leggi o da regolamenti (usi "praeter legem") oppure, se trattasi di materie disciplinate da leggi o da regolamenti, quando siano espressamente richiamati dalle loro disposizioni (usi "secundum legem"). Le leggi possono abrogare gli usi ma questi non possono derogare la legge. Sono quindi nulli, perché vietati, gli usi "contra legem".
Non esiste una distinzione netta tra i concetti di uso e consuetudine. I due termini "uso" e "consuetudine", quindi, ai fini della revisione della Raccolta, sono interscambiabili.
Studi più approfonditi hanno portato a sostenere che solo la consuetudine è fonte di diritto, mentre gli usi sono i fatti da cui possono nascere consuetudini: l'uso, ossia la ripetizione di un determinato comportamento in un certo aggregato sociale, diventa consuetudine quando viene sentito dal gruppo come obbligatorio, nel senso che un comportamento contrario viene considerato sanzionabile.

Le competenze delle Camere di Commercio in materia di usi

La raccolta di usi e consuetudini costituisce una delle più tradizionali funzioni svolte dalle Camere di Commercio, che oggi si connota con un rilievo del tutto particolare alla luce della legge n. 580/1993, di riforma degli Enti camerali, che valorizza in modo speciale il ruolo di garanzia e di controllo che le Camere di Commercio sono chiamate ad assumere nell'ambito dell’attività di regolazione del mercato.
Invero, l'attribuzione di tale compito agli Enti Camerali risale alla legge 20 marzo 1910, n. 121, ed è poi stata confermata dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (artt. 34 – 40).
Al fine di rendere uniformi le varie raccolte provinciali e allo scopo di facilitare la comparazione degli usi delle varie Province, il Ministero dell'Industria diramò a suo tempo alle Camere di Commercio, con Circolare n. 1695/C del 2 luglio 1964, le istruzioni sulle procedure di accertamento, sullo schema unico da adottare, sulla definizione univoca dei termini e sulle norme per la revisione di dette raccolte.

Le Camere di Commercio hanno competenze per la raccolta, l'accertamento e la revisione periodica degli usi.
A questo scopo, in ogni Camera opera la Commissione provinciale degli usi e i Comitati tecnici competenti per l'accertamento e la revisione.
Fanno parte della Commissione rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli Ordini professionali ed esperti giuridici.
Per ogni settore viene costituito un apposito Comitato tecnico composto da persone designate dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario camerale.
La Commissione provinciale, appena insediata, dispone che una copia della vigente raccolta provinciale degli usi venga subito trasmessa ai Comuni della provincia, per essere affissa all'albo comunale, unitamente ad un apposito manifesto, mediante il quale le categorie economiche interessate, gli studiosi e gli esperti sono invitati a formulare alla Camera di Commercio, entro 45 giorni dalla data di affissione, motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione o di integrazione degli usi contenuti nella "raccolta" al fine di rispecchiare il più possibile la realtà.
Scaduti i 45 giorni dall'affissione dei manifesti, la Commissione può fare affiggere un secondo manifesto per sollecitare l'invio delle proposte, fissando un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle medesime.
Tutte le proposte e le segnalazioni raccolte vengono assegnate dalla Commissione ai vari Comitati tecnici fissando il termine entro il quale essi debbono completare l'esame dettagliato dei documenti e restituirli alla Commissione medesima, unitamente alle proposte concrete di formulazione dei singoli usi.
Ultimato l'esame degli usi, la Commissione Provinciale procede alla loro classificazione, secondo l'ordine sistematico stabilito dal Ministero dell'Industria. La Giunta camerale, esaminato ed approvato lo schema della nuova raccolta provinciale degli usi, lo invia ai Comuni e agli Enti interessati per la pubblicazione all'Albo.
Successivamente lo schema viene di nuovo esaminato dalla Commissione Provinciale insieme alle osservazioni pervenute e, infine, restituito alla Giunta camerale, per la definitiva approvazione.
Ogni cinque anni si procede alla revisione della Raccolta.


SCHEMA DI RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

Al fine di rendere uniforme in tutto il territorio nazionale l'ordinamento degli usi nelle "raccolte provinciali" e per poterne agevolare la consultazione sia da parte della Magistratura sia da parte di Enti, Uffici Pubblici, Associazioni di Categoria, Professionisti ecc., il Ministero dell'Industria ha deciso di adottare una classificazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Tale classificazione viene divisa in sette titoli, suddivisi a loro volta in capitoli, così strutturati:
• usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere;
• comunioni tacite familiari;
• compravendita e locazione di immobili urbani;
• compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici;
• compravendita di prodotti;
• credito assicurazioni, borse valori;
• altri usi (prestazioni varie di servizi e usi marittimi)
.
In appendice generalmente sono riportate:
• tavole di ragguaglio di pesi e misure locali;
• tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione.


Componenti dei Comitati tecnici per la rilevazione degli usi commerciali

Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 11 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: non possono far parte dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.



APPENDICE NORMATIVA
. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. Artt. 34 – 40.

. MINISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO – Circolare n. 1695/C del 2 luglio 1964: Revisione quinquennale delle raccolte provinciali degli usi - Linee guida per procedere alla raccolta e alla revisione quinquennale degli usi e consuetudini presenti nelle varie province italiane. (Testo della sola circolare).
. MINISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO – Circolare n. 1695/C del 2 luglio 1964: Revisione quinquennale delle raccolte provinciali degli usi - Linee guida per procedere alla raccolta e alla revisione quinquennale degli usi e consuetudini presenti nelle varie province italiane. (Testo della Circolare e dei relativi allegati).

. MINISTERO DELL’INDUSTRIA – Circolare n. 2606/C del 14 maggio 1977: Diffusione degli usi locali a livello regionale.


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